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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25694/2026

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[OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI;- ricorrente -2026contro3471RICCI FIORELLA, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI RANALLI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 113/2020 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 102/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2756/2021Numero di raccolta generale 25694/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Perugia haD ata pubblicazione 22/09/2026dichiarato l’improcedibilità del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ricci, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, nelmerito, in parziale riforma della pronuncia di primo grado delTribunale di Terni, ha dichiarato non dovute, in favoredell’I.N.P.S., le somme – per contributi I.V.S. 2015/2016 - dicui all’avviso di addebito n. 40920160000401826000,notificato alla parte privata in data 14.6.2016, confermando nelresto la sentenza appellata.2.

In particolare, la Corte territoriale, dato atto del mancatodeposito, da parte dell’appellante, della copia notificataall’Agenzia delle Entrate Riscossione dell’atto di appello, neitermini assegnati, richiamato l’orientamento espresso dallagiurisprudenza di legittimità e considerata la mancanza diprova della prima notifica del gravame, ha dichiaratol’improcedibilità dell’impugnazione nei confronti dell’Agenzia.Nel merito, la Corte ha, poi, ritenuto fondato l’appello neiconfronti dell’I.N.P.S., ritenendo rilevante il giudicato esternoprodottosi per effetto della propria precedente sentenza n.12/2017, confermativa della pronuncia del Tribunale di Terni,con cui era stata dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione dellaRicci alla Gestione commercianti, dall’anno 2005.Pertanto, la parte privata è stata ritenuta non debitrice dellesomme di cui al già menzionato avviso di addebito, consideratenon dovute.3.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidandolo ad ununico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso,illustrato anche da memoria.Numero registro generale 2756/20214.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 25694/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bisD,a ta pubblicazione 22/09/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso articolato, l’I.N.P.S. lamenta laviolazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 1999, n.46 e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello, in sede di opposizionea provvedimento di fermo amministrativo - basato su avviso diaddebito ritualmente notificato e non opposto - dichiarato nondovute le somme oggetto dell'avviso di addebito, seppur nontempestivamente opposto, ritenendo erroneamente rilevantela sussistenza di un giudicato esterno dichiarativodell'inesistenza del credito contributivo.2.

Il motivo è ammissibile, in quanto soddisfa a pieno gli oneridi specificità ed autosufficienza, di cui all'art. 366, commaprimo, n. 6), c.p.c.

Inoltre, la doglianza si confronta in manieraadeguata e chiara con la ratio decidendi della pronunciaimpugnata e, quindi, l’eccezione preliminare sollevata dallacontroricorrente è destituita di fondamento.3.

Tanto premesso, la censura è fondata.4.

Come è noto, in tema di riscossione mediante iscrizione aruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporreopposizione alla pretesa contributiva, fissato dal d.lgs. n. 46del 1999, art. 24, in quaranta giorni dalla notifica della cartelladi pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero eproprio processo di cognizione per l'accertamento dellafondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio,perché diretto a rendere non più contestabile il creditocontributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed aconsentirne una rapida riscossione (cfr. ex multis Cass.N um1e5ro registro generale 2756/2021Numero sezionale 3471/2026ottobre 2010 n. 21365 ed altre successive).

Numero di raccolta generale 25694/20265.

Tale orientamento non contrasta con quanto affermato dalleD ata pubblicazione 22/09/2026Sezioni unite n. 23397 del 2016, che hanno espresso ilseguente principio di diritto: "...la scadenza del termine -pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartelladi pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità diproporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanzialedella irretrattabilità del credito contributivo, senza determinareanche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,della

I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), aisensi dell'art. 2953 c.c.Infatti, la regula iuris formulata dalle Sezioni unite è correlataalla diversa questione attinente all’applicazione della normadell’art. 2953 c.c., in tema di actio iudicati, questione risoltanel senso dell’applicabilità della norma codicistica alle solefattispecie in cui intervenga un titolo giudiziale divenutodefinitivo, pertanto non estensibile alla cartella esattoriale, cheavendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine adacquistare efficacia di giudicato (così è a dirsi per l'avviso diaddebito dell'I.N.P.S., che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituitola cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale didetto Istituto ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., conmodif., dalla legge n. 122 del 2010).6.

Tuttavia, tale principio lascia fermo il diverso profilo – chequi viene in rilievo - attinente all’irretrattabilità della pretesaoggetto di avviso di addebito notificato e non oppostotempestivamente (Cass. n. 41998/2021).7.

Si precisa, peraltro, che la sentenza di questa CorteNu mner.o registro generale 2756/2021Numero sezionale 3471/202620127/2024 ed altre (es. n. 6199/2024) hanno definitivaNmumeenro tdei r accolta generale 25694/2026superato l’orientamento, espresso dalla precedente pronunciaDa ta pubblicazione 22/09/2026n. 16203/2008, che aveva ritenuto che, una volta che sia stataintrodotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezzadella pretesa contributiva previdenziale, non occorre che ilcontribuente instauri un secondo separato giudizio relativoanch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'enteprevidenziale, come è il giudizio di opposizione control'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999.

Infatti, la mancata proposizione dell'opposizioneex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattereprocessuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di meritogià validamente proposte in giudizio, sicché essa non può, inogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenzadi accertamento negativo della pretesa contributivaprevidenziale pronunziata in accoglimento della domanda delcontribuente proposta prima di detta opposizione.A superamento di tale precedente orientamento, è stato, tral’altro ritenuto (Cass. n. 28987/2025) che la mancataimpugnazione dell’avviso di addebito per contributiprevidenziali e premi determina la sopravvenuta carenza diinteresse ad agire nel giudizio di impugnazione del precedenteaccertamento ispettivo, che sia stato promosso, anteriormente,dopo il rigetto del relativo ricorso amministrativo ex art. 24,comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999, e con il quale si contesti lafondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato chenessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtùdi detta autonoma azione di accertamento negativo e postoche l’interesse ad agire deve sussistere non solo nel momentoin cui è proposta l’azione, ma anche al tempo della decisione.8.

Orbene, come accertato dalla sentenza, e del restoNu mlearo registro generale 2756/2021Numero sezionale 3471/2026circostanza è assolutamente incontroversa fra le parti, neNul mcearos doi r accolta generale 25694/2026di specie non fu presentata tempestiva opposizione avversoD ata pubblicazione 22/09/2026l’avviso di addebito, atto presupposto del fermoamministrativo, oggetto del presente giudizio, (avvisonotificato, peraltro, quando il precedente giudicato non si eraancora formato), e si deve perciò ritenere la sopravvenutaincontestabilità della pretesa contributiva dell'I.N.P.S., conconseguente preclusione dell'esame del merito del medesimocredito in un successivo giudizio.9.

In particolare, come risulta dagli atti processuali, consentenza n. 239 del 2015, confermata dalla Corte d’appelloperugina, con sentenza n. 12 del 2 febbraio 2017,successivamente passata in giudicato, il Tribunale di Terni hadichiarato “l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione diRicci Fiorella alla gestione commercianti disposta d’ufficiodall’I.N.P.S. giusta comunicazione del 28.12.2010” – e hacondannato l’I.N.P.S.

“alla cancellazione della appellata dallapredetta gestione con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Nelle more, in data 14 giugno 2016 è stato notificatodall’Istituto l’avviso di addebito inerente ai contributi I.V.S.degli anni 2015/2016 e la Ricci non ha proposto tempestivaopposizione, risultando incontroverso che il ricorso inopposizione è stato iscritto solo in data 20 dicembre 2016.A fronte di ciò, in primo grado, il Tribunale ha dichiaratoinammissibile il ricorso in opposizione in quanto tardivo; in fasedi appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto fondato ilmotivo di gravame fatto valere dalla Ricci, sulla base delpreteso effetto preclusivo derivante dal giudicato esternoformatosi sulla pretesa creditoria.Numero registro generale 2756/202110.

Ebbene, alla stregua del richiamato principio di diritto, è Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 25694/2026erronea quindi la decisione impugnata, nella misura in cui haD ata pubblicazione 22/09/2026ritenuto prodotti effetti scaturenti dal giudicato esterno su unapretesa creditoria ormai incontrovertibile e inopponibile.Tale profilo preliminare assorbe ogni altra questione, compresaquella attinente ai limiti del giudicato, dal punto di vistadiacronico, in materia contributiva (da ultimo, v.

Cass. n.21417/2026).11.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, senzarinvio ex art. 382 c.p.c., in quanto l’originaria domanda nonpoteva essere proposta.12.

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, ai sensidell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della partecontroricorrente e si liquidano in favore del ricorrente I.N.P.S.come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.Relativamente al giudizio di merito, le spese sonointegralmente compensate tra le parti, stante la peculiaritàdella fattispecie.

P.Q.Maccoglie il ricorso e cassa senza rinvio, in relazione al motivoaccolto, la sentenza impugnata perché la domanda non potevaessere proposta.

Compensa le spese del giudizio di merito.Condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore delricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.800,00 (milleottocento) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI;- ricorrente -2026contro3471RICCI FIORELLA, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI RANALLI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 113/2020 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 15/07/2020 R.G.N. 102/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2756/2021Numero di raccolta generale 25694/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Perugia haD ata pubblicazione 22/09/2026dichiarato l’improcedibilità del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ricci, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, nelmerito, in parziale riforma della pronuncia di primo grado delTribunale di Terni, ha dichiarato non dovute, in favoredell’I.N.P.S., le somme – per contributi I.V.S. 2015/2016 - dicui all’avviso di addebito n. 40920160000401826000,notificato alla parte privata in data 14.6.2016, confermando nelresto la sentenza appellata.2. In particolare, la Corte territoriale, dato atto del mancatodeposito, da parte dell’appellante, della copia notificataall’Agenzia delle Entrate Riscossione dell’atto di appello, neitermini assegnati, richiamato l’orientamento espresso dallagiurisprudenza di legittimità e considerata la mancanza diprova della prima notifica del gravame, ha dichiaratol’improcedibilità dell’impugnazione nei confronti dell’Agenzia.Nel merito, la Corte ha, poi, ritenuto fondato l’appello neiconfronti dell’I.N.P.S., ritenendo rilevante il giudicato esternoprodottosi per effetto della propria precedente sentenza n.12/2017, confermativa della pronuncia del Tribunale di Terni,con cui era stata dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione dellaRicci alla Gestione commercianti, dall’anno 2005.Pertanto, la parte privata è stata ritenuta non debitrice dellesomme di cui al già menzionato avviso di addebito, consideratenon dovute.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidandolo ad ununico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso,illustrato anche da memoria.Numero registro generale 2756/20214. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 25694/2026il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bisD,a ta pubblicazione 22/09/2026ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso articolato, l’I.N.P.S. lamenta laviolazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 1999, n.46 e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello, in sede di opposizionea provvedimento di fermo amministrativo - basato su avviso diaddebito ritualmente notificato e non opposto - dichiarato nondovute le somme oggetto dell'avviso di addebito, seppur nontempestivamente opposto, ritenendo erroneamente rilevantela sussistenza di un giudicato esterno dichiarativodell'inesistenza del credito contributivo.2. Il motivo è ammissibile, in quanto soddisfa a pieno gli oneridi specificità ed autosufficienza, di cui all'art. 366, commaprimo, n. 6), c.p.c. Inoltre, la doglianza si confronta in manieraadeguata e chiara con la ratio decidendi della pronunciaimpugnata e, quindi, l’eccezione preliminare sollevata dallacontroricorrente è destituita di fondamento.3. Tanto premesso, la censura è fondata.4. Come è noto, in tema di riscossione mediante iscrizione aruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporreopposizione alla pretesa contributiva, fissato dal d.lgs. n. 46del 1999, art. 24, in quaranta giorni dalla notifica della cartelladi pagamento, onde consentire l'instaurazione di un vero eproprio processo di cognizione per l'accertamento dellafondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio,perché diretto a rendere non più contestabile il creditocontributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed aconsentirne una rapida riscossione (cfr. ex multis Cass.N um1e5ro registro generale 2756/2021Numero sezionale 3471/2026ottobre 2010 n. 21365 ed altre successive). Numero di raccolta generale 25694/20265. Tale orientamento non contrasta con quanto affermato dalleD ata pubblicazione 22/09/2026Sezioni unite n. 23397 del 2016, che hanno espresso ilseguente principio di diritto: "...la scadenza del termine -pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartelladi pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità diproporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanzialedella irretrattabilità del credito contributivo, senza determinareanche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), aisensi dell'art. 2953 c.c.Infatti, la regula iuris formulata dalle Sezioni unite è correlataalla diversa questione attinente all’applicazione della normadell’art. 2953 c.c., in tema di actio iudicati, questione risoltanel senso dell’applicabilità della norma codicistica alle solefattispecie in cui intervenga un titolo giudiziale divenutodefinitivo, pertanto non estensibile alla cartella esattoriale, cheavendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine adacquistare efficacia di giudicato (così è a dirsi per l'avviso diaddebito dell'I.N.P.S., che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituitola cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale didetto Istituto ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., conmodif., dalla legge n. 122 del 2010).6. Tuttavia, tale principio lascia fermo il diverso profilo – chequi viene in rilievo - attinente all’irretrattabilità della pretesaoggetto di avviso di addebito notificato e non oppostotempestivamente (Cass. n. 41998/2021).7. Si precisa, peraltro, che la sentenza di questa CorteNu mner.o registro generale 2756/2021Numero sezionale 3471/202620127/2024 ed altre (es. n. 6199/2024) hanno definitivaNmumeenro tdei r accolta generale 25694/2026superato l’orientamento, espresso dalla precedente pronunciaDa ta pubblicazione 22/09/2026n. 16203/2008, che aveva ritenuto che, una volta che sia stataintrodotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezzadella pretesa contributiva previdenziale, non occorre che ilcontribuente instauri un secondo separato giudizio relativoanch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'enteprevidenziale, come è il giudizio di opposizione control'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.46 del 1999. Infatti, la mancata proposizione dell'opposizioneex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattereprocessuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di meritogià validamente proposte in giudizio, sicché essa non può, inogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenzadi accertamento negativo della pretesa contributivaprevidenziale pronunziata in accoglimento della domanda delcontribuente proposta prima di detta opposizione.A superamento di tale precedente orientamento, è stato, tral’altro ritenuto (Cass. n. 28987/2025) che la mancataimpugnazione dell’avviso di addebito per contributiprevidenziali e premi determina la sopravvenuta carenza diinteresse ad agire nel giudizio di impugnazione del precedenteaccertamento ispettivo, che sia stato promosso, anteriormente,dopo il rigetto del relativo ricorso amministrativo ex art. 24,comma 4, d.lgs. n. 46 del 1999, e con il quale si contesti lafondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato chenessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtùdi detta autonoma azione di accertamento negativo e postoche l’interesse ad agire deve sussistere non solo nel momentoin cui è proposta l’azione, ma anche al tempo della decisione.8. Orbene, come accertato dalla sentenza, e del restoNu mlearo registro generale 2756/2021Numero sezionale 3471/2026circostanza è assolutamente incontroversa fra le parti, neNul mcearos doi r accolta generale 25694/2026di specie non fu presentata tempestiva opposizione avversoD ata pubblicazione 22/09/2026l’avviso di addebito, atto presupposto del fermoamministrativo, oggetto del presente giudizio, (avvisonotificato, peraltro, quando il precedente giudicato non si eraancora formato), e si deve perciò ritenere la sopravvenutaincontestabilità della pretesa contributiva dell'I.N.P.S., conconseguente preclusione dell'esame del merito del medesimocredito in un successivo giudizio.9. In particolare, come risulta dagli atti processuali, consentenza n. 239 del 2015, confermata dalla Corte d’appelloperugina, con sentenza n. 12 del 2 febbraio 2017,successivamente passata in giudicato, il Tribunale di Terni hadichiarato “l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione diRicci Fiorella alla gestione commercianti disposta d’ufficiodall’I.N.P.S. giusta comunicazione del 28.12.2010” – e hacondannato l’I.N.P.S. “alla cancellazione della appellata dallapredetta gestione con effetto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”.Nelle more, in data 14 giugno 2016 è stato notificatodall’Istituto l’avviso di addebito inerente ai contributi I.V.S.degli anni 2015/2016 e la Ricci non ha proposto tempestivaopposizione, risultando incontroverso che il ricorso inopposizione è stato iscritto solo in data 20 dicembre 2016.A fronte di ciò, in primo grado, il Tribunale ha dichiaratoinammissibile il ricorso in opposizione in quanto tardivo; in fasedi appello, la Corte territoriale ha invece ritenuto fondato ilmotivo di gravame fatto valere dalla Ricci, sulla base delpreteso effetto preclusivo derivante dal giudicato esternoformatosi sulla pretesa creditoria.Numero registro generale 2756/202110. Ebbene, alla stregua del richiamato principio di diritto, è Numero sezionale 3471/2026Numero di raccolta generale 25694/2026erronea quindi la decisione impugnata, nella misura in cui haD ata pubblicazione 22/09/2026ritenuto prodotti effetti scaturenti dal giudicato esterno su unapretesa creditoria ormai incontrovertibile e inopponibile.Tale profilo preliminare assorbe ogni altra questione, compresaquella attinente ai limiti del giudicato, dal punto di vistadiacronico, in materia contributiva (da ultimo, v. Cass. n.21417/2026).11. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, senzarinvio ex art. 382 c.p.c., in quanto l’originaria domanda nonpoteva essere proposta.12. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, ai sensidell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della partecontroricorrente e si liquidano in favore del ricorrente I.N.P.S.come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.Relativamente al giudizio di merito, le spese sonointegralmente compensate tra le parti, stante la peculiaritàdella fattispecie. P.Q.Maccoglie il ricorso e cassa senza rinvio, in relazione al motivoaccolto, la sentenza impugnata perché la domanda non potevaessere proposta. Compensa le spese del giudizio di merito.Condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore delricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.800,00 (milleottocento) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2026.La PresidenteRossana Mancino
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