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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 41998/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1611-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale 3207 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrlcorrenti - avverso la sentenza n. 1128/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 281/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.1611/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di L'Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Vasto, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], diretto a sentir dichiarare fondata l'opposizione avverso il pignoramento mobiliare subito il 9 settembre 2014 in seguito a due intimazioni di pagamento notificategli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto dell'Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per crediti contributivi non versati portati in due cartelle esattoriali, rispettivamente dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.02.2006; la Corte territoriale ha affermato, che avendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di non aver proposto opposizione alle iscrizioni a ruolo entro il termine perentorio di 40 giorni, il credito era diventato definitivo e dunque irretrattabile, e conseguentemente la pretesa dell'Inps era diventata incontrovertibile; ha concluso che ogni questione relativa all'asserita prescrizione dei crediti rimaneva assorbita da quella, assolutamente pregiudiziale, della mancata impugnazione delle iscrizioni nel termine perentorio di 40 giorni; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'Inps ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; deduce che la Corte territoriale non avrebbe statuito sull'eccezione diretta a sentir dichiarare che il diritto dell'Inps, di agire coattivamente si fondava su un titolo esecutivo prescritto, essendo, il primo atto interruttivo della prescrizione del 19 maggio 2014, intervenuto, per la prima cartella dopo otto anni, per la seconda oltre dieci anni dalla notifica; col secondo motivo, ancora per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 3, co.9, lett.

B) della

I. n.335 del 1995, afferma il ricorrente che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe eccepibile anche nel periodo che va dalla notifica delle cartelle di pagamento alla notifica dell'intimazione (quale primo atto interruttivo) e che nel caso in esame esso sarebbe stato ampiamente superato; i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, vanno accolti; le Sez.

Un. n. 23397 del 2016 hanno affermato il seguente principio di diritto: "...la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche Ila cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della

I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010); alla stregua del richiamato principio di diritto, è erronea la decisione della Corte d'appello, la quale ha ritenuto sussistente il diritto di credito dell'ente impositore, sebbene l'Agenzia della riscossione avesse notificato solo il 19.05.2014 l'intimazione di pagamento per i crediti contributivi non versati portati in due cartelle, rispettivamente dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.02.2006, ossia ben oltre il termine quinquennale di prescrizione; il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1611-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale 3207 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrlcorrenti - avverso la sentenza n. 1128/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 281/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.1611/2016 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di L'Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Vasto, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], diretto a sentir dichiarare fondata l'opposizione avverso il pignoramento mobiliare subito il 9 settembre 2014 in seguito a due intimazioni di pagamento notificategli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto dell'Inps in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per crediti contributivi non versati portati in due cartelle esattoriali, rispettivamente dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.02.2006; la Corte territoriale ha affermato, che avendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di non aver proposto opposizione alle iscrizioni a ruolo entro il termine perentorio di 40 giorni, il credito era diventato definitivo e dunque irretrattabile, e conseguentemente la pretesa dell'Inps era diventata incontrovertibile; ha concluso che ogni questione relativa all'asserita prescrizione dei crediti rimaneva assorbita da quella, assolutamente pregiudiziale, della mancata impugnazione delle iscrizioni nel termine perentorio di 40 giorni; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; l'Inps ha depositato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; deduce che la Corte territoriale non avrebbe statuito sull'eccezione diretta a sentir dichiarare che il diritto dell'Inps, di agire coattivamente si fondava su un titolo esecutivo prescritto, essendo, il primo atto interruttivo della prescrizione del 19 maggio 2014, intervenuto, per la prima cartella dopo otto anni, per la seconda oltre dieci anni dalla notifica; col secondo motivo, ancora per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 3, co.9, lett. B) della I. n.335 del 1995, afferma il ricorrente che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe eccepibile anche nel periodo che va dalla notifica delle cartelle di pagamento alla notifica dell'intimazione (quale primo atto interruttivo) e che nel caso in esame esso sarebbe stato ampiamente superato; i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, vanno accolti; le Sez. Un. n. 23397 del 2016 hanno affermato il seguente principio di diritto: "...la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche Ila cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010); alla stregua del richiamato principio di diritto, è erronea la decisione della Corte d'appello, la quale ha ritenuto sussistente il diritto di credito dell'ente impositore, sebbene l'Agenzia della riscossione avesse notificato solo il 19.05.2014 l'intimazione di pagamento per i crediti contributivi non versati portati in due cartelle, rispettivamente dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 16.02.2006, ossia ben oltre il termine quinquennale di prescrizione; il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio; in considerazione dell'esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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