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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01313/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3219/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] G. GALILEI N. 19 -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2385/2021depositata il 23/06/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2385/2021, depositata in data 23 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] delle Rose, di via G. Galilei 19, Casavatore, non ha svolto attività difensive.

La Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello del [OSCURATO:PERSONA] delle Rose contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli sez. dist.

Casoria, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] delle Rose della somma complessiva di € 23.213,61, oltre interessi legali.

Il giudizio ebbe inizio con la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] delle Rose che convenne l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA] (in carica dal novembre 2003 al maggio 2008) per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 25.255,09, o di quella “ritenuta di giustizia”, ed alla riconsegna della documentazione condominiale in suo possesso.

L’assemblea condominiale del 29 marzo 2008 aveva deliberato di non approvare i rendiconti delle gestioni dal 2003 al 2008 e, avvalendosi degli accertamenti di una commissione all’uopo nominata, il Condominio aveva poi determinato un attivo di cassa in proprio favore di € 25.254,09, conseguente ai “molteplici errori nei dati contabili riportati” dall’ex amministratore, tenendo conto dei compensi incassati e dei pagamenti effettuati.

Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] dedusse, tra l’altro, di non aver ricevuto i propri compensi per gli anni 2006, 2007 e 2008 e propose domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 27.510,00.

Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse la riconvenzionale e condannò il Condominio al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] del complessivo importo di € 3.868,17, facendo leva sulle risultanze della CTU, della documentazione contabile in atti e “dei pagamenti comunque eseguiti per conto del Condominio a tutto il 4.12.2008”.

La Corte d’appello di Napoli ha affermato che il Tribunale, dopo aver fatto “proprie le conclusioni peritali”, secondo cui “ il Condominio è creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 17.870,45”, ed aver stabilito che “ l’amministratore uscente aveva diritto al pagamento dei compensi esclusivamente per la somma di € 800,00 mensili”, aveva poi “operato una compensazione tra l’indicata somma (€ 17.870,45) a credito del Condominio e l’importo (€ 21.738,42) scaturente da pagamenti successivi alla data di nomina del nuovo amministratore (8 maggio 2008) ed a questo attribuiti, così ritenendo un credito a favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 3.868,17”.

Ad avviso della sentenza impugnata, la decisione di primo grado doveva essere “riformata poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto di aver effettuato anticipazioni per conto del Condominio; la domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] è relativa esclusivamente alla richiesta di pagamento dei compensi non percepiti per gli anni 2006, 2007 e 2008”.

Da ciò, secondo la Corte d’appello, il riscontrato “vizio di ultrapetizione” della decisione del Tribunale “nella parte in cui ha attribuito all’amministratore uscente l’esborso di somme in anticipazione per spese condominiali, circostanza mai prospettata da quest’ultimo”.

Ed ancora: “deve escludersi che il credito dell’appellante possa essere estinto, per compensazione, con quello riconosciuto dal Tribunale in favore del Fagiuolo a titolo di anticipazioni, atteso che siffatto riconoscimento è frutto dell’inammissibile modificazione della causa petendi erroneamente operata dal primo giudice in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

Né è possibile, nel contesto processuale delineatosi nel presente grado in forza delle posizioni rispettivamente assunte dai contendenti, accertare in favore dell’appellato il credito originariamente da costui vantato a titolo di compensi professionali, dichiaratamente non corrisposti dal condominio per gli anni di gestione dal 2006 al 2008.

Il Tribunale, invero, nell’accordare al Fagiuolo la somma di € 21.738,62, recependo sul punto le conclusioni peritali, che hanno imputato detto importo unicamente a presunte anticipazioni di spesa, ha, a ben vedere, omesso di pronunziare sulla domanda riconvenzionale avanzata dal Fagiuolo al diverso titolo di spettanze professionali “.

Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la “erronea e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art. 287 c.p.c . ”.

Si assume che “i l Tribunale ha erroneamente calcolato l’ammontare del credito del [OSCURATO:PERSONA] per le causali in parola, onde procedere poi correttamente alla compensazione dello stesso con quello vantato a sua volta dal condominio nei confronti dello stesso convenuto, così come accertato con la CTU.

Invero, una volta statuito che il corrispettivo dovuto dall’ente di gestione al convenuto in relazione alla riconvenzionale di quest’ultimo era di soli euro 800,00 mensili, il Tribunale avrebbe dovuto eseguire una semplice operazione aritmetica.

Più in particolare, considerando gli 800,00 euro mensili e la durata dell’incarico, pari a 28 mesi (12 del 2006, 12 del 2007, 4 del 2008), il [OSCURATO:PERSONA] aveva ed ha in realtà diritto a ricevere dal Condominio la somma complessiva di euro 22.400,00.

Di conseguenza, operata correttamente la compensazione con la somma dovuta a sua volta dal [OSCURATO:PERSONA] al Condominio, ne derivava e nederiva comunque un maggior credito del primo nei confronti del secondo, seppure per un importo minore rispetto a quello erroneamente calcolato nella sentenza di primo grado”.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il motivo di ricorso si rivela fondato nei termini di seguito chiariti.

La Corte di appello di Napoli ha ritenuto che il primo giudice fosse incorso in ultrapetizione perché, a fronte della domanda del Condominio che chiedeva la restituzione del saldo di gestione all’ex amministratore e della domanda riconvenzionale di quest’ultimo per il pagamento dei propri compensi, non si doveva tener conto a fini di compensazione dell’ulteriore importo spettante al [OSCURATO:PERSONA] per le anticipazioni sostenute.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del Condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il Condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno –devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 - 2 , 17/08/2017, n. 20137 ; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).

Spetta invece all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

Per converso, l'amministratore del condominio, a seguito della conclusione dell’attività gestoria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono (Cass. Sez. 2, 08/07/2021, n. 19436).

La Corte d’appello ha estrapolato, nell’ambito del più complesso rapporto di dare ed avere corrente tra il [OSCURATO:PERSONA] delle Rose e l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], distinte poste contabili, fondando su di esse la declaratoria di ultrapetizione, senza tener conto che le contrapposte relazioni di debito – credito (per le somme riscosse, per le anticipazioni sostenute dell’amministratore e per i compensi allo stesso spettanti) traggono origine da un unico rapporto, sicché le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti.

La domanda del Condominio di condanna dell’ex amministratore a restituire quanto ricevuto in esecuzione del mandato in esecuzione della resa dei conti implicava ex se, cioè per sua natura, la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti per ricavarne, quale conseguenza, l’eventuale saldo attivo che il medesimo Condominio ha posto a fondamento della azionata pretesa (Cass. Sez.

VI-2, 22/04/2022, n.12931 ) .

Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3219/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] G. GALILEI N. 19 -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2385/2021depositata il 23/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2385/2021, depositata in data 23 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] delle Rose, di via G. Galilei 19, Casavatore, non ha svolto attività difensive. La Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello del [OSCURATO:PERSONA] delle Rose contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli sez. dist. Casoria, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del medesimo [OSCURATO:PERSONA] delle Rose della somma complessiva di € 23.213,61, oltre interessi legali. Il giudizio ebbe inizio con la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] delle Rose che convenne l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA] (in carica dal novembre 2003 al maggio 2008) per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 25.255,09, o di quella “ritenuta di giustizia”, ed alla riconsegna della documentazione condominiale in suo possesso. L’assemblea condominiale del 29 marzo 2008 aveva deliberato di non approvare i rendiconti delle gestioni dal 2003 al 2008 e, avvalendosi degli accertamenti di una commissione all’uopo nominata, il Condominio aveva poi determinato un attivo di cassa in proprio favore di € 25.254,09, conseguente ai “molteplici errori nei dati contabili riportati” dall’ex amministratore, tenendo conto dei compensi incassati e dei pagamenti effettuati. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] dedusse, tra l’altro, di non aver ricevuto i propri compensi per gli anni 2006, 2007 e 2008 e propose domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della somma di € 27.510,00. Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse la riconvenzionale e condannò il Condominio al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] del complessivo importo di € 3.868,17, facendo leva sulle risultanze della CTU, della documentazione contabile in atti e “dei pagamenti comunque eseguiti per conto del Condominio a tutto il 4.12.2008”. La Corte d’appello di Napoli ha affermato che il Tribunale, dopo aver fatto “proprie le conclusioni peritali”, secondo cui “ il Condominio è creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 17.870,45”, ed aver stabilito che “ l’amministratore uscente aveva diritto al pagamento dei compensi esclusivamente per la somma di € 800,00 mensili”, aveva poi “operato una compensazione tra l’indicata somma (€ 17.870,45) a credito del Condominio e l’importo (€ 21.738,42) scaturente da pagamenti successivi alla data di nomina del nuovo amministratore (8 maggio 2008) ed a questo attribuiti, così ritenendo un credito a favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 3.868,17”. Ad avviso della sentenza impugnata, la decisione di primo grado doveva essere “riformata poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto di aver effettuato anticipazioni per conto del Condominio; la domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] è relativa esclusivamente alla richiesta di pagamento dei compensi non percepiti per gli anni 2006, 2007 e 2008”. Da ciò, secondo la Corte d’appello, il riscontrato “vizio di ultrapetizione” della decisione del Tribunale “nella parte in cui ha attribuito all’amministratore uscente l’esborso di somme in anticipazione per spese condominiali, circostanza mai prospettata da quest’ultimo”. Ed ancora: “deve escludersi che il credito dell’appellante possa essere estinto, per compensazione, con quello riconosciuto dal Tribunale in favore del Fagiuolo a titolo di anticipazioni, atteso che siffatto riconoscimento è frutto dell’inammissibile modificazione della causa petendi erroneamente operata dal primo giudice in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. Né è possibile, nel contesto processuale delineatosi nel presente grado in forza delle posizioni rispettivamente assunte dai contendenti, accertare in favore dell’appellato il credito originariamente da costui vantato a titolo di compensi professionali, dichiaratamente non corrisposti dal condominio per gli anni di gestione dal 2006 al 2008. Il Tribunale, invero, nell’accordare al Fagiuolo la somma di € 21.738,62, recependo sul punto le conclusioni peritali, che hanno imputato detto importo unicamente a presunte anticipazioni di spesa, ha, a ben vedere, omesso di pronunziare sulla domanda riconvenzionale avanzata dal Fagiuolo al diverso titolo di spettanze professionali “. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la “erronea e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea e/o falsa e/o omessa applicazione dell’art. 287 c.p.c . ”. Si assume che “i l Tribunale ha erroneamente calcolato l’ammontare del credito del [OSCURATO:PERSONA] per le causali in parola, onde procedere poi correttamente alla compensazione dello stesso con quello vantato a sua volta dal condominio nei confronti dello stesso convenuto, così come accertato con la CTU. Invero, una volta statuito che il corrispettivo dovuto dall’ente di gestione al convenuto in relazione alla riconvenzionale di quest’ultimo era di soli euro 800,00 mensili, il Tribunale avrebbe dovuto eseguire una semplice operazione aritmetica. Più in particolare, considerando gli 800,00 euro mensili e la durata dell’incarico, pari a 28 mesi (12 del 2006, 12 del 2007, 4 del 2008), il [OSCURATO:PERSONA] aveva ed ha in realtà diritto a ricevere dal Condominio la somma complessiva di euro 22.400,00. Di conseguenza, operata correttamente la compensazione con la somma dovuta a sua volta dal [OSCURATO:PERSONA] al Condominio, ne derivava e nederiva comunque un maggior credito del primo nei confronti del secondo, seppure per un importo minore rispetto a quello erroneamente calcolato nella sentenza di primo grado”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il motivo di ricorso si rivela fondato nei termini di seguito chiariti. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto che il primo giudice fosse incorso in ultrapetizione perché, a fronte della domanda del Condominio che chiedeva la restituzione del saldo di gestione all’ex amministratore e della domanda riconvenzionale di quest’ultimo per il pagamento dei propri compensi, non si doveva tener conto a fini di compensazione dell’ulteriore importo spettante al [OSCURATO:PERSONA] per le anticipazioni sostenute. È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del Condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il Condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno –devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 - 2 , 17/08/2017, n. 20137 ; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). Spetta invece all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892). Per converso, l'amministratore del condominio, a seguito della conclusione dell’attività gestoria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono (Cass. Sez. 2, 08/07/2021, n. 19436). La Corte d’appello ha estrapolato, nell’ambito del più complesso rapporto di dare ed avere corrente tra il [OSCURATO:PERSONA] delle Rose e l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], distinte poste contabili, fondando su di esse la declaratoria di ultrapetizione, senza tener conto che le contrapposte relazioni di debito – credito (per le somme riscosse, per le anticipazioni sostenute dell’amministratore e per i compensi allo stesso spettanti) traggono origine da un unico rapporto, sicché le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti. La domanda del Condominio di condanna dell’ex amministratore a restituire quanto ricevuto in esecuzione del mandato in esecuzione della resa dei conti implicava ex se, cioè per sua natura, la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti per ricavarne, quale conseguenza, l’eventuale saldo attivo che il medesimo Condominio ha posto a fondamento della azionata pretesa (Cass. Sez. VI-2, 22/04/2022, n.12931 ) . Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 01313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris