CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09311/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocatoMassimo Lauro;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Russo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1003/2020,depositata il 2/03/2020.Numero registro generale 25990/2020Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 9311/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. Il processo ha avuto inizio con la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], Viviana, Raffaella e [OSCURATO:PERSONA], nonché daLuigi Cirillo, che hanno chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Amato per ottenereil rendiconto della comunione relativa al lastrico solare di un immobile,concesso in locazione a terzi per l’installazione di un impianto di stazioneradio, e la condanna della stessa al pagamento delle somme chesarebbero risultate dovute per il riparto del saldo attivo di gestione dal2004 alla domanda giudiziaria. La convenuta, costituendosi, ha eccepitoche era coperta da giudicato la questione relativa alla legittimità del titoloin base al quale poteva riscuotere il canone locativo (tale canone le erastato attribuito con disposizione testamentaria); nel merito ha chiesto ilrigetto della domanda, affermando di avere dovuto sostenere spesestraordinarie di manutenzione del fabbricato che andavano dedottedall'eventuale dovuto a seguito del rendimento del conto e ha quindichiesto in via riconvenzionale condizionata, previo accertamento di quantoa lei dovuto per le spese anticipate e dedotte le somme di cui sarebberisultata debitrice, la condanna degli attori al pagamento della differenzain suo favore.Con la sentenza n. 3062/2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accoltoin parte la domanda dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LuigiCirillo, in quanto ha ritenuto rinunciata la domanda per le altre parti, chenon l'avevano reiterata in sede di precisazione delle conclusioni; hacondannato la convenuta al pagamento di euro 2.295,28 in favore diLuigi Cirillo, disponendo che dalle dette somme dovesse essere detrattopro quota l'importo di euro 6.132,30, relativo a un canone locativoriscosso direttamente dai comunisti, e l'importo di euro 2.640 relativo alleNumero registro generale 25990/2020Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 9311/2026Data pubblicazione 13/04/2026spese di impermeabilizzazione del lastrico solare sostenute dallaconvenuta.2. La pronuncia del Tribunale è stata impugnata da D’Amato. Con lasentenza n. 1003/2020 la Corte d'appello di Napoli ha accolto il gravame:ha confermato che l'appellante è tenuta alla restituzione delle sommerelative ai canoni di locazione percepiti in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha poi accertato che la medesima, inrelazione alle spese anticipate per i lavori comuni e per la propria quota dicanone della rata di novembre 2005, è creditrice di somme nei confronti ditra le parti i suddetti reciproci crediti e per l'effetto ha condannato gliappellati al pagamento in favore dell'appellante di quanto residuato a suocredito, ossia [OSCURATO:PERSONA] euro 1.337,26, [OSCURATO:PERSONA] euro7.478,67 e [OSCURATO:PERSONA] euro 3.125,48.3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Francesco e LetiziaVecchietti, [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Amato, che anzitutto eccepiscel’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale conferita alprimo difensore dei ricorrenti, poi deceduto, perché priva delle indicazionianagrafiche dei ricorrenti. L’eccezione è infondata, in quanto l’indicazioneanagrafica dei ricorrenti non è requisito di validità dell’atto, nontrattandosi di requisito indispensabile per il raggiungimento del suo scopo,tanto più se si considera che l’indicazione dei codici fiscali dei ricorrenti èpresente nell’intestazione del ricorso.Memorie sono state depositate dai ricorrenti e dalla controricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,violazione degli artt. 1243 c.c., 115 e 167 c.p.c.: la Corte d’appello haconfermato la decisione di primo grado in relazione all’obbligo diNumero registro generale 25990/2020Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 9311/2026Data pubblicazione 13/04/2026rendiconto di D’Amato per quanto riguarda i canoni di locazione dellastrico solare con detrazione delle spese di gestione del medesimo e hapoi deciso di detrarre dal dovuto ai ricorrenti anche le spese checontroparte ha dichiarato essere state anticipate in relazione alla gestionedell’intero condominio; la pronuncia si basa sul falso presupposto dellaproposizione di una domanda riconvenzionale di compensazione invecemai esplicitata né in primo né in secondo grado, e comunque sulla nonnecessità di espressa riconvenzionale, ritenendo la relativa domanda comedi compensazione impropria, trattandosi di opposti crediti e debiti delleparti originati da un unico rapporto.2) Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.,violazione degli artt. 115 e 183, comma 5, c.p.c., 1005, 1134, 1135 e2697 c.c.: gli asseriti crediti di controparte avrebbero dovuto esserespecificamente dedotti e poi provati, sia che avesse proposto domandariconvenzionale sia che avesse fatto valere eccezione di compensazione,mentre tale deduzione non è presente nella comparsa di costituzione esolo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. vi fu specificazione erichiesta di prova; né può valere il principio di non contestazione, cheopera solo a fronte di specifica allegazione.I motivi non possono essere accolti.Per quanto concerne il primo motivo, va rilevato (v. le conclusioni dellacomparsa di risposta di primo grado riportate alle pagg. 2 e 3 delcontroricorso) che D’Amato, convenuta dai ricorrenti con domanda direndiconto, costituendosi ha proposto domanda riconvenzionale diaccertamento delle somme da lei sostenute “con riguardo all’immobile” eha chiesto la compensazione di tale credito con quello accertato dicontroparte. La Corte d’appello ha poi correttamente osservato al riguardocome la gestione delle parti comuni del fabbricato in comproprietà siariconducibile a un unico rapporto di gestione volontaria della cosa comune,cosicché non vi è ragione per escludere dal conteggio delle poste di dare eNumero registro generale 25990/2020Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 9311/2026Data pubblicazione 13/04/2026avere le spese complessivamente sostenute da D’Amato. La ratiodell'obbligo del rendiconto va infatti individuata in ciò: chiunque svolgail principio della buona fede, gli atti posti in essere e in particolare gli atti efatti da cui scaturiscono partite di dare e avere (così Cass. n.30552/2011). Va ancora d’altro canto rilevato che ove sia reso il contodella gestione di un bene comune non vi è luogo a un’ipotesi dicompensazione “propria”, ma a un mero accertamento di dare e avere,con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza; dall’insieme delle disposizioni processuali che regolano ilgiudizio (artt. 263 segg. c.p.c.) risulta infatti “di tutta evidenza che ladomanda di rendiconto reca ineludibilmente in sé anche quella dicondanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute, essendo ilrendiconto finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento” (cosìCass. n. 2148/2014; Cass. n. 12931/2022; Cass. n. 1313/2023).Quanto al secondo motivo, va osservato che i ricorrenti, parlando dimancata deduzione e prova dei crediti fatti valere da controparte e diviolazione dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. edell’onere di contestazione specifica di cui all’art. 115 c.p.c., nonconsiderano come nel caso in esame siano stati essi stessi a introdurre unautonomo giudizio di rendimento del conto in relazione all’attività digestione di un bene immobile in comunione. Trattandosi di giudizio direndiconto, ove il giudice (v. pag. 2 del ricorso) ha ordinato a D’Amato dipresentare il conto ai sensi dell’art. 263 c.p.c. e D’Amato il conto hapresentato (v. pagg. 20 e 21 del controricorso), si applicano le regoleprobatorie relative a tale giudizio, che il legislatore ha disciplinatoall’interno della sezione del codice di rito dedicata all’istruzione probatoria.In particolare, questa Corte ha precisato che il regime probatorio nelgiudizio di rendiconto è nel senso che colui che è tenuto alla presentazionedel conto ha l'onere di fornire gli elementi utili per la ricostruzione dellaNumero registro generale 25990/2020Numero sezionale 77/2026Numero di raccolta generale 9311/2026Data pubblicazione 13/04/2026gestione stessa e spetta a chi contrasti le affermazioni documentatedimostrarne l'erroneità, mentre alla lacunosità o incompletezza delle provefornite dalle parti può sopperire comunque l'istruttoria disposta dal giudicedi merito, con la consulenza tecnica o con il giuramento di cui all’art. 265c.p.c. (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 30506/2019 e, nellagiurisprudenza più risalente, Cass. n. 4568/1992).II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamentodelle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa