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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12931/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18870-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ACQUATRAVERSA N. 185 ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 327/2021, depositata in data 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185, Roma, resiste con controricorso.

La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello del Condominio di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185 contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 17 novembre 2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore, al pagamento dell’ulteriore somma di € 28.894,03, oltre interessi (da aggiungere alla somma di € 946,04 già riconosciuta dal Tribunale), quale conseguenza dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’Ortenzi in forza del mandato intercorso nel periodo da 5 febbraio 2007 al 13 luglio 2010.

In particolare, la Corte d’appello ha motivato la sua condanna sulla circostanza dell’avvenuta riscossione in data 21 ottobre 2010, da parte dell’Ortenzi, della somma di € 28.894,03 (proveniente da una esecuzione immobiliare in danno di una condomina), successiva alla cessazione dell’incarico per intervenuta revoca.

Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., evidenziandosi il contrasto tra la motivazione seguita dalla Corte d’appello circa le incompletezze ed inattendibilità del rendiconto di gestione e la motivazione sulla prova da esso tratta del credito del Condominio per € 28.894,03.

La censura richiama al riguardo la sentenza di primo grado e l’espletata CTU, che riferivano di un debito del Condominio verso l’Ortenzi pari ad € 38.578,36.

Il secondo motivo di ricorso deduce l’omessa “valutazione” di un fatto discusso tra le parti, idest la “[OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio”.

Vengono F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il terzo motivo di ricorso deduce l’omessa “valutazione” di un fatto discusso tra le parti, idest “il rendiconto”.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia da parte della sentenza d’appello sulle domande spiegate dal Condominio in citazione, aventi natura risarcitoria e non restitutoria.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al secondo ed al terzo motivo, rimanendo assorbiti il primo ed il quarto motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, si rivelano fondati nei termini di seguito enunciati.

La Corte di appello di Roma ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del credito del Condominio per la restituzione ex art. 1713 c.c. della somma di € 28.894,03.

La seconda e la terza censura intendono sollecitare una esatta valutazione della sussistenza della prova, nella contabilità condominiale, degli esborsi effettuati e delle attività espletate da [OSCURATO:PERSONA], valutazioni e calcoli che costituiscono accertamenti di fatto demandati al giudice di merito e che sono incensurabili in cassazione se non, appunto, sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del Condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il Condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498).

Spetta invece all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

Per converso, l'amministratore del condominio, a seguito della conclusione dell’attività gestoria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono (Cass. Sez. 2, 08/07/2021, n. 19436).

La Corte d’appello ha estrapolato, nell’ambito del più complesso rapporto di dare ed avere corrente tra il Condominio di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185 e l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], un’unica posta contabile, quale la somma ricevuta in data 21 ottobre 2010 pari ad € 28.894,03, fondando su essa la condanna alla restituzione.

Il mancato esame delle risultanze della CTU e dei rendiconti quanto alle contrapposte anticipazioni vantate dall’Ortenzi integra un vizio della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto si risolve nell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, traendo origine le contrapposte relazioni di debito – credito (per le somme riscosse e per le anticipazioni sostenute F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 dell’amministratore) da un unico rapporto, sicché le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti.

Tale essenziale profilo non è considerato nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185, dove, appunto, si obietta alla “disquisizione” contenuta nella proposta del relatore che l’Ortenzi non ha “mai formulato alcuna domanda o eccezione riconvenzionale, né tantomeno ha ... sollecitato in corso di causa l’accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite”.

Con ciò il controricorrente trascura che la propria domanda di condanna dell’ex amministratore a rendere il conto ed a restituire quanto ricevuto in esecuzione del mandato, nonché a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento, implicava ex se, cioè per sua natura, la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti per ricavarne, quale conseguenza, l’eventuale saldo attivo che il medesimo Condominio ha posto a fondamento della azionata pretesa.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso vanno perciò accolti, rimanendo assorbiti il primo ed il quarto motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18870-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ACQUATRAVERSA N. 185 ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 327/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 327/2021, depositata in data 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185, Roma, resiste con controricorso. La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello del Condominio di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185 contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 17 novembre 2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ex amministratore, al pagamento dell’ulteriore somma di € 28.894,03, oltre interessi (da aggiungere alla somma di € 946,04 già riconosciuta dal Tribunale), quale conseguenza dell’inadempimento degli obblighi gravanti sull’Ortenzi in forza del mandato intercorso nel periodo da 5 febbraio 2007 al 13 luglio 2010. In particolare, la Corte d’appello ha motivato la sua condanna sulla circostanza dell’avvenuta riscossione in data 21 ottobre 2010, da parte dell’Ortenzi, della somma di € 28.894,03 (proveniente da una esecuzione immobiliare in danno di una condomina), successiva alla cessazione dell’incarico per intervenuta revoca. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., evidenziandosi il contrasto tra la motivazione seguita dalla Corte d’appello circa le incompletezze ed inattendibilità del rendiconto di gestione e la motivazione sulla prova da esso tratta del credito del Condominio per € 28.894,03. La censura richiama al riguardo la sentenza di primo grado e l’espletata CTU, che riferivano di un debito del Condominio verso l’Ortenzi pari ad € 38.578,36. Il secondo motivo di ricorso deduce l’omessa “valutazione” di un fatto discusso tra le parti, idest la “[OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio”. Vengono F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 riprodotte a pagina 15 e 16 di ricorso le conclusioni dell’elaborato peritale, che dimostravano un saldo di gestione negativo a carico del Condominio pari ad € 78.267,56. Il terzo motivo di ricorso deduce l’omessa “valutazione” di un fatto discusso tra le parti, idest “il rendiconto”. Il quarto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia da parte della sentenza d’appello sulle domande spiegate dal Condominio in citazione, aventi natura risarcitoria e non restitutoria. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato quanto al secondo ed al terzo motivo, rimanendo assorbiti il primo ed il quarto motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, si rivelano fondati nei termini di seguito enunciati. La Corte di appello di Roma ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova del credito del Condominio per la restituzione ex art. 1713 c.c. della somma di € 28.894,03. La seconda e la terza censura intendono sollecitare una esatta valutazione della sussistenza della prova, nella contabilità condominiale, degli esborsi effettuati e delle attività espletate da [OSCURATO:PERSONA], valutazioni e calcoli che costituiscono accertamenti di fatto demandati al giudice di merito e che sono incensurabili in cassazione se non, appunto, sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. È consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del Condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il Condominio) – che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611; Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20137; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7498). Spetta invece all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892). Per converso, l'amministratore del condominio, a seguito della conclusione dell’attività gestoria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono (Cass. Sez. 2, 08/07/2021, n. 19436). La Corte d’appello ha estrapolato, nell’ambito del più complesso rapporto di dare ed avere corrente tra il Condominio di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185 e l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], un’unica posta contabile, quale la somma ricevuta in data 21 ottobre 2010 pari ad € 28.894,03, fondando su essa la condanna alla restituzione. Il mancato esame delle risultanze della CTU e dei rendiconti quanto alle contrapposte anticipazioni vantate dall’Ortenzi integra un vizio della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto si risolve nell'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, traendo origine le contrapposte relazioni di debito – credito (per le somme riscosse e per le anticipazioni sostenute F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 dell’amministratore) da un unico rapporto, sicché le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, senza che sia necessaria l'eccezione di una di esse o la proposizione di una domanda riconvenzionale e senza che operino i limiti alla compensabilità, postulando questi ultimi l'autonomia dei rapporti. Tale essenziale profilo non è considerato nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Via dell’[OSCURATO:PERSONA] 185, dove, appunto, si obietta alla “disquisizione” contenuta nella proposta del relatore che l’Ortenzi non ha “mai formulato alcuna domanda o eccezione riconvenzionale, né tantomeno ha ... sollecitato in corso di causa l’accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite”. Con ciò il controricorrente trascura che la propria domanda di condanna dell’ex amministratore a rendere il conto ed a restituire quanto ricevuto in esecuzione del mandato, nonché a risarcire i danni conseguenti al suo inadempimento, implicava ex se, cioè per sua natura, la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti per ricavarne, quale conseguenza, l’eventuale saldo attivo che il medesimo Condominio ha posto a fondamento della azionata pretesa. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso vanno perciò accolti, rimanendo assorbiti il primo ed il quarto motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18870/2021 Numero sezionale 3771/2022 Numero di raccolta generale 12931/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L
Sentenza Cassazione n. 12931/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris