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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 dicembre 2023

Cassazione n. 36530/2023

Testo disponibile della fonte

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e [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-In una intervista al quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] XIX”, apparsa il giorno 14 luglio 2011, il [OSCURATO:PERSONA] di Genova, [OSCURATO:PERSONA], a proposito della poi nota manifestazione tenutasi in occasione del G8, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA], organizzatore del “[OSCURATO:PERSONA]”, che doveva tenersi proprio in corrispondenza con il G8, aveva detto che loro, organizzatori del Forum, non avrebbero avuto un servizio d’ordine interno, e che sarebbe toccato allo Stato di garantire la sicurezza.

Da questa affermazione di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che [OSCURATO:PERSONA], annunciando che il servizio d’ordine non ci sarebbe stato, mandava un segnale ai Black-block del seguente tenore: “venite in massa, venite attrezzati, venite tra noi”, e che dunque i black-block, in tal modo, non diventavano infiltrati, ma erano espressamente invitati “ e gli studenti e la parte pulita dei cortei avrebbero fatto da schermo e da protezione”. 2.-Da queste dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] ha ricavato di essere stato diffamato, ossia ha ritenuto che il Questore gli attribuisse collusioni con un gruppo violento (quello dei Black-block) e precisamente gli attribuisse di avere istigato i membri di quel gruppo ad intervenire nella manifestazione, cosi sostanzialmente accusandolo di concorrere nei reati da coloro commessi.

Questo fatto era invece da ritenersi falso. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque citato Calesini davanti al Tribunale di Genova, che, ritenuto esercitato il diritto di critica, e ritenuto che tuttavia il diritto di critica presuppone pur sempre che essa si fondi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 su fatti veri e non già che attribuisca fatti falsi, ha condannato il Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 Calesini al risarcimento del danno in 10 mila euro. 3.1.- Il questore ha proposto appello e la Corte di Appello di Genova, per contro, ha ritenuto che si sia trattato di mere opinioni personali del dichiarante, rientranti nel diritto di cronaca. 4.-Contro questa decisione propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi e memoria.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], ed ha chiesto il rigetto del ricorso con controricorso ed ulteriore memoria.

Considerato che 5.- La ratio della decisione impugnata.

Per una migliore comprensione dei termini della controversia, va sintetizzata la ratio decidendi.

I giudici di appello fanno il seguente ragionamento: il fatto che il Questore ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] è di avere dichiarato che il Forum di cui era organizzatore non disponeva di un servizio di ordine, e che alla sicurezza avrebbe dovuto pensare la polizia.

A pagina 6 della sentenza si legge chiaramente che “ il fatto attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] è l’aver dichiarato pubblicamente che GSF ([OSCURATO:PERSONA], ndr) non si sarebbe dotato di un servizio di ordine interno “ .

Questo fatto, osservano i giudici, è vero: “l’affermazione pubblica, fatta all’epoca dall’[OSCURATO:PERSONA] (“non avremo servizio d’ordine, tocca allo Stato garantire la sicurezza”), non smentita né contesta, costituisce la veridicità del fatto”.

Dunque, secondo i giudici, il fatto attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] è vero.

Da quel fatto poi il Questore ha tratto sue deduzioni “ed ha espresso una valutazione negativa sulle conseguenze, ritenute dannose per l’ordine pubblico,” (p.6).

Secondo i giudici, quindi, da quel fatto, il questore avrebbe “dedotto” sue personali opinioni.

Essi infatti scrivono che “ Le successive affermazioni, indicate in citazione e riportate dal F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 giornalista nell’intervista: “Da queste parole avremmo già dovuto Numero sezionale 3751/2023Numero di raccolta generale 36530/2023 capire che c’era una componente del movimento no global che Data pubblicazione 29/12/2023 intendeva utilizzare i black bloc”; “[OSCURATO:PERSONA] annunciava, al contrario, che il servizio d’ordine non ci sarebbe stato, mandava un segnale ai black bloc.

Il segnale era: venite tranquilli, venite in massa, venite attrezzati, venite tra noi”; “Si, i black bloc non erano infiltrati, erano stati invitati.

E gli studenti e la parte pulita dei cortei avrebbero fatto da schermo e da protezione”.

Con la conseguenza che queste affermazioni, ossia queste induzioni che il questore fa dal fatto vero non sono dirette ad attribuire fatti non veritieri, ma rappresentano opinioni personali (p.7), come tali legittime in quanto rientranti nella critica consentita.

Questa ratio è qui contestata da [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi, il primo dei quali pone però una questione di regolarità del processo, ed è dunque distinto dagli altri.

6. – Con il primo motivo, infatti, si prospetta violazione dell’articolo 158 c.p.c.

La censura riguarda la sostituzione, fatta dal presidente, del relatore togato con un giudice onorario, e la conseguente circostanza che la sentenza è stata redatta da quest’ultimo, in violazione della regola per cui il giudice onorario può comporre il collegio solo in caso di urgenza e necessità, ed in violazione dei principi ordinamentali in base ai quali la giustizia va amministrata dai giudici togati e solo eccezionalmente da quelli onorari.

Il motivo è infondato.

Esso è superato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 41 del 2021, che fa salva la possibilità che componenti onorari facciano parte dei collegi fino al riordino della magistratura onoraria, e dunque fa salva la momentanea composizione dei collegi di cui faccia parte il giudice onorario. 6.- Gli altri motivi attengono al merito della questione, e possono così riferirsi.

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 7.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 51 e 598 Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 c.p.

Il ricorrente si duole della circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto legittimamente esercitato il diritto di cronaca, in quanto il fatto attribuito era vero.

Il ricorrente osserva come, sin da prima che fosse fatta l’intervista, egli aveva invece smentito ogni suo coinvolgimento con i black-block, ed aveva depositato prove documentali delle sue dichiarazioni volte a prendere le distanze da quel movimento violento.

Ed infatti. 8.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta un omesso esame, in subordine, di tali fatti, ossia della circostanza di avere più volte e chiaramente espresso la sua posizione di distacco da manifestazioni ed intenzioni violente. 9.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 51 e 595 c.p.

Si assume che, anche ammessa la veridicità della dichiarazione di non avere un proprio servizio d’ordine, non si poteva da questo fatto ricavarne un altro ben diverso, ossia che dunque [OSCURATO:PERSONA] era colluso con i facinorosi e che, peraltro, li invitava ad andare a Genova.

Questi tre motivi pongono una questione comune e possono valutarsi insieme.

Essi sono fondati.

Giova riassumere la tesi dei giudici di appello: il diritto di critica è ammesso nei limiti in cui non si attribuiscono fatti falsi (e naturalmente ci si contenga con le espressioni usate).

Il questore ha esercitato questo diritto sulla base di un fatto vero, ossia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere un servizio d’ordine in proprio e che alla sicurezza avrebbe dovuto pensarci lo Stato: questo fatto è vero, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente pronunciato quelle espressioni.

Il resto, ossia la circostanza che da F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 tale dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], il Calesini ha ricavato che [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 avrebbe potuto incitare i black block a farsi vivi – data l’assenza di un servizio d’ordine- che v’era dunque collusione del movimento con i violenti, tutto ciò è una semplice opinione, legittima quanto è legittima la critica.

Questo ragionamento è del tutto illogico.

Vero che, ai fini della legittimità della critica, occorre verificare se il fatto su cui è fondata è vero o è falso, ma è altresì vero che il fatto di cui va verificata la veridicità è quello ritenuto diffamatorio, quello la cui attribuzione può comportare diffamazione, non un qualsiasi altro, e nemmeno un fatto da quello presupposto. [OSCURATO:PERSONA] non si è doluto della circostanza che il questore gli ha attribuito la frase “non abbiamo noi un servizio d’ordine, ci pensi lo Stato”; si è doluto della circostanza che gli è stato attributo un determinato e diverso comportamento, da quella frase dedotto: che egli in tal modo incitava i facinorosi a presentarsi alla manifestazione e che dunque era in un certo senso colluso con costoro.

Ed ognuno vede come il fatto, la cui verità andava verificata, non era quello presupposto (dichiarazione di non avere un proprio servizio d’ordine), bensì quello che da tale fatto presupposto veniva indotto, ossia: in tal modo tu agevoli azioni violente, inviti i teppisti a venire alla manifestazione.

Altro evidente errore logico è quello di avere ritenuto che da un fatto (la dichiarazione di non avere un proprio servizio d’ordine) il questore ha infierito una mera opinione, senza tener conto che invece, partendo da un fatto (la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]), si inducono altri fatti, non opinioni: il questore ha attribuito, per induzione, un fatto diverso da quello presupposto, ossia: dunque stai incitando i violenti a partecipare alla manifestazione.

L’errore logico sta nel fatto di non avere individuato il fatto rilevante: la verifica della veridicità del fatto va effettuata rispetto a quello, tra i fatti, la cui attribuzione comporta diffamazione, e non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 rispetto ad altri fatti, magari presupposti o che costituiscono il Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 precedente logico di quello diffamante.

Per dire meglio: il dichiarante, dato un fatto certo- ossia la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di un proprio servizio di ordine- ne ha ricavato un altro incerto-ossia che in tal modo [OSCURATO:PERSONA] incitava i violenti a partecipare.

Ora, si capisce chiaramente come, in questo ragionamento, da un fatto ne è indotto un altro, ed è quello indotto di cui si duole il ricorrente, e rispetto al quale va fatta la valutazione circa la sua portata diffamatoria.

I giudici di appello confondono chiaramente fatti con opinioni: se da una dichiarazione (che pure è un fatto) si induce un legame tra due gruppi di persone, o si induce un effetto dell’uno ([OSCURATO:PERSONA]) sull’altro (i black – Block) , si induce un altro fatto: che poi l’induzione in sé sia frutto di una opinione è altro discorso, e non bisogna confondere i fatti con il nesso che - mediante opinione- tra quei fatti di istituisce.

E’ mediante una opinione che il questore ha indotto da un fatto (la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]) un altro fatto (che costui incitava i violenti a partecipare), ma i fatti restano fatti e le opinioni pure.

Attribuire a taluno di avere incitato alla violenza, o di essere colluso con violenti significa attribuirgli dei fatti, ossia precise circostanze che delimitano comportamenti ed azioni: se poi l’attribuzione di questi fatti è frutto di opinione è questione irrilevante ai fini che ci occupa.

Un banale esempio può chiarire: se taluno vede Tizio aggirarsi vicino ad una casa dove è stato commesso un furto, e di conseguenza lo accusa di essere lui il ladro, il fatto diffamante, della cui verità ci si deve occupare, è l’accusa di avere rubato, non quella (fatto presupposto all’aver rubato) di trovarsi nelle vicinanze della casa.

E che questa induzione sia frutto di una opinione o sia governata da oggettivi elementi o da leggi scientifiche, non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 comporta che il procedimento induttivo vada confuso con i suoi Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 risultati.

La conseguenza è dunque che la portata diffamatoria della opinione espressa dal questore va verificata non già considerando quale fatto diffamatorio la dichiarazione del ricorrente (“non abbiamo servizio d’ordine”), ma considerando se sia diffamatoria l’attribuzione a costui del diverso fatto, da quella dichiarazione indotto, circa l’esistenza di un legame con i facinorosi, o circa l’incitamento a partecipare alla manifestazione rassicurandoli.

E’ di questo fatto, indotto dal dichiarante, che il ricorrente si duole, non di avere reso una dichiarazione circa la mancanza di un proprio servizio di ordine: la legittimità del diritto di critica va valutata tenendo conto che il fatto che, mediante tale critica, è attribuito all’[OSCURATO:PERSONA], è di avere influenzato un comportamento violento: che è ciò di cui si duole il ricorrente. 9.- Quinto e sesto motivo possono dirsi assorbiti.

Il ricorso va dunque accolto in tali termini e la decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie secondo, terzo e quarto motivo.

Rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 13.11.2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-In una intervista al quotidiano “[OSCURATO:PERSONA] XIX”, apparsa il giorno 14 luglio 2011, il [OSCURATO:PERSONA] di Genova, [OSCURATO:PERSONA], a proposito della poi nota manifestazione tenutasi in occasione del G8, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA], organizzatore del “[OSCURATO:PERSONA]”, che doveva tenersi proprio in corrispondenza con il G8, aveva detto che loro, organizzatori del Forum, non avrebbero avuto un servizio d’ordine interno, e che sarebbe toccato allo Stato di garantire la sicurezza. Da questa affermazione di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che [OSCURATO:PERSONA], annunciando che il servizio d’ordine non ci sarebbe stato, mandava un segnale ai Black-block del seguente tenore: “venite in massa, venite attrezzati, venite tra noi”, e che dunque i black-block, in tal modo, non diventavano infiltrati, ma erano espressamente invitati “ e gli studenti e la parte pulita dei cortei avrebbero fatto da schermo e da protezione”. 2.-Da queste dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] ha ricavato di essere stato diffamato, ossia ha ritenuto che il Questore gli attribuisse collusioni con un gruppo violento (quello dei Black-block) e precisamente gli attribuisse di avere istigato i membri di quel gruppo ad intervenire nella manifestazione, cosi sostanzialmente accusandolo di concorrere nei reati da coloro commessi. Questo fatto era invece da ritenersi falso. 3.-[OSCURATO:PERSONA] ha dunque citato Calesini davanti al Tribunale di Genova, che, ritenuto esercitato il diritto di critica, e ritenuto che tuttavia il diritto di critica presuppone pur sempre che essa si fondi F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 su fatti veri e non già che attribuisca fatti falsi, ha condannato il Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 Calesini al risarcimento del danno in 10 mila euro. 3.1.- Il questore ha proposto appello e la Corte di Appello di Genova, per contro, ha ritenuto che si sia trattato di mere opinioni personali del dichiarante, rientranti nel diritto di cronaca. 4.-Contro questa decisione propone ricorso per [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi e memoria. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], ed ha chiesto il rigetto del ricorso con controricorso ed ulteriore memoria. Considerato che 5.- La ratio della decisione impugnata. Per una migliore comprensione dei termini della controversia, va sintetizzata la ratio decidendi. I giudici di appello fanno il seguente ragionamento: il fatto che il Questore ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] è di avere dichiarato che il Forum di cui era organizzatore non disponeva di un servizio di ordine, e che alla sicurezza avrebbe dovuto pensare la polizia. A pagina 6 della sentenza si legge chiaramente che “ il fatto attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] è l’aver dichiarato pubblicamente che GSF ([OSCURATO:PERSONA], ndr) non si sarebbe dotato di un servizio di ordine interno “ . Questo fatto, osservano i giudici, è vero: “l’affermazione pubblica, fatta all’epoca dall’[OSCURATO:PERSONA] (“non avremo servizio d’ordine, tocca allo Stato garantire la sicurezza”), non smentita né contesta, costituisce la veridicità del fatto”. Dunque, secondo i giudici, il fatto attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] è vero. Da quel fatto poi il Questore ha tratto sue deduzioni “ed ha espresso una valutazione negativa sulle conseguenze, ritenute dannose per l’ordine pubblico,” (p.6). Secondo i giudici, quindi, da quel fatto, il questore avrebbe “dedotto” sue personali opinioni. Essi infatti scrivono che “ Le successive affermazioni, indicate in citazione e riportate dal F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 giornalista nell’intervista: “Da queste parole avremmo già dovuto Numero sezionale 3751/2023Numero di raccolta generale 36530/2023 capire che c’era una componente del movimento no global che Data pubblicazione 29/12/2023 intendeva utilizzare i black bloc”; “[OSCURATO:PERSONA] annunciava, al contrario, che il servizio d’ordine non ci sarebbe stato, mandava un segnale ai black bloc. Il segnale era: venite tranquilli, venite in massa, venite attrezzati, venite tra noi”; “Si, i black bloc non erano infiltrati, erano stati invitati. E gli studenti e la parte pulita dei cortei avrebbero fatto da schermo e da protezione”. Con la conseguenza che queste affermazioni, ossia queste induzioni che il questore fa dal fatto vero non sono dirette ad attribuire fatti non veritieri, ma rappresentano opinioni personali (p.7), come tali legittime in quanto rientranti nella critica consentita. Questa ratio è qui contestata da [OSCURATO:PERSONA] con sei motivi, il primo dei quali pone però una questione di regolarità del processo, ed è dunque distinto dagli altri. 6. – Con il primo motivo, infatti, si prospetta violazione dell’articolo 158 c.p.c. La censura riguarda la sostituzione, fatta dal presidente, del relatore togato con un giudice onorario, e la conseguente circostanza che la sentenza è stata redatta da quest’ultimo, in violazione della regola per cui il giudice onorario può comporre il collegio solo in caso di urgenza e necessità, ed in violazione dei principi ordinamentali in base ai quali la giustizia va amministrata dai giudici togati e solo eccezionalmente da quelli onorari. Il motivo è infondato. Esso è superato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 41 del 2021, che fa salva la possibilità che componenti onorari facciano parte dei collegi fino al riordino della magistratura onoraria, e dunque fa salva la momentanea composizione dei collegi di cui faccia parte il giudice onorario. 6.- Gli altri motivi attengono al merito della questione, e possono così riferirsi. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 7.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 51 e 598 Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 c.p. Il ricorrente si duole della circostanza che i giudici di appello hanno ritenuto legittimamente esercitato il diritto di cronaca, in quanto il fatto attribuito era vero. Il ricorrente osserva come, sin da prima che fosse fatta l’intervista, egli aveva invece smentito ogni suo coinvolgimento con i black-block, ed aveva depositato prove documentali delle sue dichiarazioni volte a prendere le distanze da quel movimento violento. Ed infatti. 8.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta un omesso esame, in subordine, di tali fatti, ossia della circostanza di avere più volte e chiaramente espresso la sua posizione di distacco da manifestazioni ed intenzioni violente. 9.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 51 e 595 c.p. Si assume che, anche ammessa la veridicità della dichiarazione di non avere un proprio servizio d’ordine, non si poteva da questo fatto ricavarne un altro ben diverso, ossia che dunque [OSCURATO:PERSONA] era colluso con i facinorosi e che, peraltro, li invitava ad andare a Genova. Questi tre motivi pongono una questione comune e possono valutarsi insieme. Essi sono fondati. Giova riassumere la tesi dei giudici di appello: il diritto di critica è ammesso nei limiti in cui non si attribuiscono fatti falsi (e naturalmente ci si contenga con le espressioni usate). Il questore ha esercitato questo diritto sulla base di un fatto vero, ossia il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere un servizio d’ordine in proprio e che alla sicurezza avrebbe dovuto pensarci lo Stato: questo fatto è vero, in quanto [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente pronunciato quelle espressioni. Il resto, ossia la circostanza che da F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 tale dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], il Calesini ha ricavato che [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 avrebbe potuto incitare i black block a farsi vivi – data l’assenza di un servizio d’ordine- che v’era dunque collusione del movimento con i violenti, tutto ciò è una semplice opinione, legittima quanto è legittima la critica. Questo ragionamento è del tutto illogico. Vero che, ai fini della legittimità della critica, occorre verificare se il fatto su cui è fondata è vero o è falso, ma è altresì vero che il fatto di cui va verificata la veridicità è quello ritenuto diffamatorio, quello la cui attribuzione può comportare diffamazione, non un qualsiasi altro, e nemmeno un fatto da quello presupposto. [OSCURATO:PERSONA] non si è doluto della circostanza che il questore gli ha attribuito la frase “non abbiamo noi un servizio d’ordine, ci pensi lo Stato”; si è doluto della circostanza che gli è stato attributo un determinato e diverso comportamento, da quella frase dedotto: che egli in tal modo incitava i facinorosi a presentarsi alla manifestazione e che dunque era in un certo senso colluso con costoro. Ed ognuno vede come il fatto, la cui verità andava verificata, non era quello presupposto (dichiarazione di non avere un proprio servizio d’ordine), bensì quello che da tale fatto presupposto veniva indotto, ossia: in tal modo tu agevoli azioni violente, inviti i teppisti a venire alla manifestazione. Altro evidente errore logico è quello di avere ritenuto che da un fatto (la dichiarazione di non avere un proprio servizio d’ordine) il questore ha infierito una mera opinione, senza tener conto che invece, partendo da un fatto (la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]), si inducono altri fatti, non opinioni: il questore ha attribuito, per induzione, un fatto diverso da quello presupposto, ossia: dunque stai incitando i violenti a partecipare alla manifestazione. L’errore logico sta nel fatto di non avere individuato il fatto rilevante: la verifica della veridicità del fatto va effettuata rispetto a quello, tra i fatti, la cui attribuzione comporta diffamazione, e non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 rispetto ad altri fatti, magari presupposti o che costituiscono il Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 precedente logico di quello diffamante. Per dire meglio: il dichiarante, dato un fatto certo- ossia la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di un proprio servizio di ordine- ne ha ricavato un altro incerto-ossia che in tal modo [OSCURATO:PERSONA] incitava i violenti a partecipare. Ora, si capisce chiaramente come, in questo ragionamento, da un fatto ne è indotto un altro, ed è quello indotto di cui si duole il ricorrente, e rispetto al quale va fatta la valutazione circa la sua portata diffamatoria. I giudici di appello confondono chiaramente fatti con opinioni: se da una dichiarazione (che pure è un fatto) si induce un legame tra due gruppi di persone, o si induce un effetto dell’uno ([OSCURATO:PERSONA]) sull’altro (i black – Block) , si induce un altro fatto: che poi l’induzione in sé sia frutto di una opinione è altro discorso, e non bisogna confondere i fatti con il nesso che - mediante opinione- tra quei fatti di istituisce. E’ mediante una opinione che il questore ha indotto da un fatto (la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]) un altro fatto (che costui incitava i violenti a partecipare), ma i fatti restano fatti e le opinioni pure. Attribuire a taluno di avere incitato alla violenza, o di essere colluso con violenti significa attribuirgli dei fatti, ossia precise circostanze che delimitano comportamenti ed azioni: se poi l’attribuzione di questi fatti è frutto di opinione è questione irrilevante ai fini che ci occupa. Un banale esempio può chiarire: se taluno vede Tizio aggirarsi vicino ad una casa dove è stato commesso un furto, e di conseguenza lo accusa di essere lui il ladro, il fatto diffamante, della cui verità ci si deve occupare, è l’accusa di avere rubato, non quella (fatto presupposto all’aver rubato) di trovarsi nelle vicinanze della casa. E che questa induzione sia frutto di una opinione o sia governata da oggettivi elementi o da leggi scientifiche, non F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 8253/2021 Numero sezionale 3751/2023 comporta che il procedimento induttivo vada confuso con i suoi Numero di raccolta generale 36530/2023Data pubblicazione 29/12/2023 risultati. La conseguenza è dunque che la portata diffamatoria della opinione espressa dal questore va verificata non già considerando quale fatto diffamatorio la dichiarazione del ricorrente (“non abbiamo servizio d’ordine”), ma considerando se sia diffamatoria l’attribuzione a costui del diverso fatto, da quella dichiarazione indotto, circa l’esistenza di un legame con i facinorosi, o circa l’incitamento a partecipare alla manifestazione rassicurandoli. E’ di questo fatto, indotto dal dichiarante, che il ricorrente si duole, non di avere reso una dichiarazione circa la mancanza di un proprio servizio di ordine: la legittimità del diritto di critica va valutata tenendo conto che il fatto che, mediante tale critica, è attribuito all’[OSCURATO:PERSONA], è di avere influenzato un comportamento violento: che è ciò di cui si duole il ricorrente. 9.- Quinto e sesto motivo possono dirsi assorbiti. Il ricorso va dunque accolto in tali termini e la decisione cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie secondo, terzo e quarto motivo. Rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione anche per le spese. Roma 13.11.2023 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e