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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13174/2026

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i-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, Ferruccio DeBortoli, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 490/2022 depositatail 26/09/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleStefano [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta echiedendo il rigetto del ricorso.udito l’[OSCURATO:PERSONA];udito l’[OSCURATO:PERSONA];1.- [OSCURATO:PERSONA] della Sera del 10 maggio 2013 è apparso un brevissimoarticolo, non firmato, dedicato al gen. [OSCURATO:PERSONA], il quale negli anni‘70 del secolo scorso ha ricoperto l’incarico di responsabile del ServizioInformazioni Difesa.

Condannato in via definitiva per reati legati al predettoruolo, si trasferì in Sudafrica, dove mori nel 2001.L’ordine di eseguire la sentenza definitiva di condanna venne emesso dopocirca 17 anni dal passaggio in giudicato, quasi in coincidenza conl’aggravarsi definitivo delle condizioni di Andreotti, con cui il Maletti eranotoriamente in forte dissidio.L’articolo in questione stigmatizzava il fatto che l’ordine di carcerazione delManetti è stato emesso dopo 17 anni circa dalla condanna definitiva ed incoincidenza con la scomparsa di Andreotti.Il testo dell’articolo era esattamente il seguente.

“Sono trascorsi 17 annidalla sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 14 annidi carcere per spionaggio sul dossier «Mi.

Fo.

Biali» passato all’ex direttoredi «Op», [OSCURATO:PERSONA].

E il pm [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di far notificareNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’ordine di esecuzione pena per [OSCURATO:PERSONA], l’ex capo del [OSCURATO:PERSONA] (l’ex controspionaggio militare italiano).

Rifugiatosi da un quarto disecolo in Sudafrica, 92 anni, Maletti (iscritto alla loggia P2) deve scontaretra gli 8 e i nove anni di reclusione in un penitenziario: gli agenti dellaSquadra Mobile si sono presentati nella casa romana dell’ex 007 ma,ovviamente, non lo hanno trovato.

E ora verrà avviata la procedura perl’estradizione”.L’articolo poi si concludeva con le dichiarazioni virgolettate dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (in atti indicato anche come Silverj, v. intestazione delricorso e di seguito indicato quale Silveri), difensore del gen.

Maletti, resenel corso di un colloquio telefonico intercorso con la redazione del [OSCURATO:PERSONA] pochi giorni dopo la morte dell’on. [OSCURATO:PERSONA], del seguentetenore: “[il gen.

Maletti] mi ha sempre detto che finchè fosse stato vivoAndreotti, in Italia non lo avrebbero voluto”.

“Sarà un caso, ma l’ordine [diesecuzione pena] è stato firmato il giorno successivo al decesso”.In sostanza, il difensore del Manetti ipotizzava che l’ordine di carcerazionefosse stato sospeso per così tanto tempo, o meglio non eseguito, perequilibrio.Il pubblico ministero di quel tempo, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che emisel’ordine, ravvisò in tale articolo una diffamazione ai suoi danni, ossial’accusa nei suoi confronti di avere tenuto celato l’ordine per lungo tempo,onde assecondare quell’oscuro disegno cui, secondo il PM, si faceva cennonell’articolo.2.- [OSCURATO:PERSONA] ha dunque citato in giudizio sia la società RCS, editrice delCorriere della Sera, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva fattoquell’affermazione nel corso della brevissima intervista.Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda nei confronti di entrambi iconvenuti, ravvisando diffamazione ai danni del pubblico ministero.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte di appello di Pertugia ha riformato in parte la decisione di primogrado, ha escluso la illiceità della condotta del giornale, ma ha ritenutoinvece quella dell’intervistato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte diquest’ultimo, con un motivo di ricorso.

Si sono costituiti con controricorsosia il Maiorano che RCS.

A seguito di rinvio per trattazione in pubblicaudienza le parti hanno depositato ulteriori memorie ed il PG ha concluso peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente.La Corte di appello ammette che l’articolo rispetta i presupposti del dirittodi cronaca: i fatti riportati sono veri, v’è interesse pubblico a conoscerli;sono narrati con continenza, senza espressioni inutilmente esorbitanti (inparticolare p. 15 e ss. della sentenza).Ciò non toglie, tuttavia, secondo i giudici di merito, che la scriminante deldiritto di cronaca operi solo per il quotidiano e non per l’intervistato.Quest’ultimo ha infatti aggiunto, nell’intervista, il sospetto che il ritardo di17 anni nella esecuzione della condanna definitiva avesse una ragionestrumentale, consistente nel non turbare determinati rapporti di potere;dunque, un ritardo che contrasta con la finalità tipica dell’ordine dicarcerazione.Sostengono i giudici di appello che, pur essendo diffamatorie le supposizionidell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il giornale che le ha pubblicate non nerisponde in quanto le ha riportate così come sono state espresse, senzaalcuna manipolazione mossa da finalità diffamatorie.Ed infatti i giudici di appello osservano che “ferma pertanto la portataoffensiva delle dichiarazioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la condotta della RCSspa e del Dr. [OSCURATO:PERSONA] deve essere scriminata dall’esercizio deldiritto di cronaca per la lesione della reputazione del Dr. [OSCURATO:PERSONA],in quanto le dichiarazioni lesive vanno riferite esclusivamente all’Avv.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Michele [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come intervista e riportate travirgolette” (p. 15).Ciò in quanto, secondo i giudici di appello, “ Il giornalista che effettuaun'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca conriferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a luirilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commentie chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - esempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione,in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contestodelle dichiarazioni rilasciate” (p. 17).Per contro, l’affermazione fatta dall’avvocato, intervistato dal giornale,secondo cui “sarà un caso” che l’ordine è stato eseguito dopo ben 17 anni,in coincidenza con la scomparsa di Andreotti, deve ritenersi diffamatoria, inquanto “ in combinazione con le altre attribuisce al pezzo una connotazionelesiva della dignità professionale del Dr. [OSCURATO:PERSONA], in quanto inducea ritenere sussistente una precisa strategia del potere politico volta, con lacomplicità della magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale Malettifin quando il sen.

Andreotti fosse stato in grado di interloquire nell’agonepolitico” (p. 13).Inoltre, secondo i giudici di merito, l’affermazione dell’avvocato sarebbepure inesatta in quanto l’ordine di carcerazione non è stato emesso il giornodella morte di Andreotti, ma qualche giorno prima (questione questa, si puòanticipare, su cui il ricorrente obietta che non cambia alcunché, posto chein quei giorni, se non morto, l’onorevole Andreotti era ricoverato morente).Dunque, in conclusione, il giornale ha rispettato il diritto di cronaca,l’intervistato no.2.- Questa ratio è contestata dal ricorrente con un motivo di ricorso, cheprospetta violazione degli articoli 21 della Costituzione, degli articoli 2043,2059 c.c. e degli articoli 51, 595 c.p.La tesi è la seguente.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Intanto, appare contradditorio ammettere che sono stati i rispettati ipresupposti del diritto di cronaca (verità, continenza, interesse pubblico) ericonoscere l’esimente solo per il giornale e non anche per l’intervistato: sequei presupposti ci sono per l’uno devono essere ammessi anche per l’altro.Inoltre, l’espressione usata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era affattorivolta al pubblico ministero, ma era da intendersi come una critica alsistema, nel suo complesso, tanto è vero che l’avvocato neanche sapevache l’ordine era stato firmato da quel pubblico ministero in particolare.Ove anche si dovesse intendere che la posizione dell’intervistato è diversada quella del giornale, e che la diversità sta nel fatto che il primo dei dueha fatto l’insinuazione, di cui al giornale non può farsi carico, allora si trattadi un diritto di critica, che è stato pienamente e legittimamente esercitatoe la cui liceità non può dipendere dalla opinabilità del suo contenuto.Il motivo è fondato nei termini che seguono.(a).- La responsabilità del giornale per le interviste.L’accertamento sul punto è giudicato, e non è qui ovviamente discutibile.Del resto, se è vero che il ricorso è stato notificato a tali due parti, comeosserva il ricorrente nella memoria, ciò è avvenuto al solo al fine di darneloro notizia.Tuttavia, il ricorrente ritiene che sia contraddittorio avere mandato esentigli altri (editore, giornalista) ed invece ritenuto responsabile lo stesso Silveriper le medesime ed identiche frasi.Questo argomento non è però condivisibile, posto che la decisioneimpugnata osserva come l’intervistatore non può ritenersi responsabile diaffermazioni altrui, che si limita a riportare, e della cui eventuale lesivitànon risponde.Non può ravvisarsi alcuna contraddizione tra l’irresponsabilità dell’uno e laresponsabilità dell’altro dei soggetti della vicenda, dal momento che diversesono le condotte, e dunque diversamente sono state valutate.( b).- La sussunzione - Il diritto di critica.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Nella ratio impugnata c’è un ulteriore passaggio.Come si è detto prima, a conferire natura diffamatoria alle brevissime righedell’intervista, secondo i giudici, è l’espressione “sarà un caso”, lettaovviamente unitamente a tutto il resto, in quanto “induce a riteneresussistente una precisa strategia del potere politico volta, con la complicitàdella magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale Maletti fin quandoil sen.

Andreotti fosse stato in grado di interloquire nell’agone politico”.Il ricorrente invoca il diritto di critica, ossia ritiene che quelle espressionivadano lette secondo il criterio del diritto di critica, legittimo davanti ad uncomportamento perlomeno anomalo, ossia il fatto di aver lasciato decorreremoltissimi anni per l’emissione di un provvedimento che in genere si emettein poche ore, ed emesso, invece, in tal caso, in coincidenza con lascomparsa di un noto politico.La decisione impugnata, come si è visto, fonda la lesività delle affermazionisulla loro allusività, sul fatto che si tratta di un giudizio dell’intervistato cheinduce nei lettori precisi sospetti, portando “il lettore a ritenere che certaparte della magistratura fosse asservita al potere politico e disposta a unuso disfunzionale del proprio potere, in violazione dei doveri di indipendenzae imparzialità” (p. 15).Questa ratio fa erronea applicazione dei criteri stabiliti da questa Corteper l’individuazione del diritto di critica.Ciò incide sul procedimento di sussunzione del fatto nella fattispecie diriferimento.Va innanzitutto osservato che non si discute qui dell’accertamento in fattodella notizia, che è questione non suscettibile di rivalutazione in questasede, ma della sua qualificazione e della sua sussunzione: in tema diresponsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività diqualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storicadagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenzaimpugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, ancheNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte edindividuata d'ufficio (Cass. 4955/2024).

Massima, quest’ultima, riferitaad un caso in cui il giudice di merito, pur ricondotto il caso nella fattispeciedel diritto di critica, non aveva tenuto conto della specifica dimensione deldiritto di inchiesta giornalistica.Va poi premesso che l’esimente del diritto di critica non può escludersi peril semplice presupposto che essa sia non condivisibile, posto che la criticaesprime di per sé un giudizio (Cass. 21892/ 2023) di natura soggettiva, enon può pretendersi che l’opinione espressa sia assolutamente obiettiva(Cass. 4955/2024).E, se è vero che la critica deve essere basata su fatti, almeno putativamenteveri (tra le tante Cass. 19204/2023), è altresì vero che il diritto di criticasoggiace agli stessi presupposti di quello di cronaca, intesi tuttavia in modomeno rigoroso (Cass. 38215/2021).Ciò detto, la decisione impugnata, nell’accertare questi presupposti,asserisce che le affermazioni – che si assumono lesive- non sono giudizi,ma riferimenti a fatti ( entrambe le affermazioni non contengono ungiudizio, ma la narrazione di due fatti , p. 24 della sentenza): un fattosarebbe il riferimento ai rapporti tesi tra Andreotti e Manetti; un altro fattosarebbe il ritardo nell’ordine di scarcerazione.Se così fosse, nella prospettiva della decisione impugnata, sarebbero fattientrambi veri.

Ma, secondo la decisione impugnata, la loro prospettazionediventa lesiva e non rientra del diritto di critica (p. 25 e ss.).Ora, si dà il caso che la critica è un giudizio, non la rappresentazione di unfatto, e dunque avrebbe dovuto la decisione impugnata porsi il problemadei presupposti di tale esimente, senza premettere che essa si risolve, nelcaso presente, in una rappresentazione di fatti, ma tenendo conto inveceche si tratta di un giudizio, e precisamente di un giudizio secondo il qualeappare singolare che un provvedimento venga emesso con così tantoNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritardo.

Nel sottolineare che un provvedimento è emesso con tale ritardo,si esprime un giudizio, e non si narra un fatto.Dunque, innanzitutto l’errore sta in questo: di avere riferito la verità delfatto alla verità del giudizio, che vero non è mai o comunque non importache lo sia.

Il fatto era il ritardo con cui il provvedimento era stato emesso,circostanza accertata come vera; il giudizio era che tale ritardo fossesingolare o strano.

Quest’ultima circostanza è frutto di un giudizio, non dellarappresentazione di un fatto.Nel momento in cui si predica che anche per il diritto di critica occorre cheil fatto sia almeno putativamente vero (Cass. 19091/2025; Cass.21892/20923; Cass. 36530/2023) non si fa ovviamente riferimento algiudizio che la critica contiene, ma al fatto presupposto.Dunque, che nel ritardo nella emissione dell’ordine di carcerazione non siaravvisabile alcuna violazione dei doveri di imparzialità e correttezza da partedel singolo magistrato (ma la critica risultava, secondo la stessa decisioneimpugnata, rivolta all’intera magistratura, e già questo basterebbe adescludere la diffamazione del singolo (p.15)), non comporta di per sé che lacritica sia illecita.

Sarà infondata, ma non illecita.In altri termini, il giudizio (ossia la critica) consiste in una induzione: dallacircostanza che Andreotti e Manetti fossero in cattivi rapporti si è indotto( “Sarà un caso, ma l’ordine [di esecuzione pena] è stato firmato il giornosuccessivo al decesso” ) che l’ordine di esecuzione, che normalmente sifa immediatamente o in pochissimo tempo, è stato emesso con volutoritardo.Ci si può dolere della inesattezza o opinabilità di tale induzione (da un fatto- l’inimicizia - ne induco un altro, ossia che il ritardo è voluto), ma il dirittodi critica non ha come presupposto che la critica sia condivisibile oconvincente.

Deve partire da fatti veri, ma non deve essere vera essastessa.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Di conseguenza, non può negarsi il diritto di critica (rectius, l’esimente) pervia del fatto che il giudizio che la critica contiene- nella fattispecie che quelritardo era strano ed inusuale- non è un giudizio vero; posto che il giudizioè espressione di una valutazione soggettiva, che deve presupporre semmaifatti veri, non deve cioè essere basato su fatti falsi, ma di per sé, non è, disuo, né vero né falso.

Ove la critica presupponga fatti veri (il ritardo nellaemissione del provvedimento è stato accertato come vero; l’inimicizia tra idue soggetti è stata accertata come almeno putativamente vera), non puòessere esclusa per essere di suo non vera, poiché si tratta di un giudiziosoggettivo, che sfugge ai criteri di accertamento della verità .Rispettata la verità dei fatti, la critica è ammessa anche quando siainfondata, ovviamente, ed anche quando non sia condivisibile.L’esimente è semmai da escludersi quando il giudizio (pur se infondato deltutto), è espresso in modo lesivo di un interesse della personalità, tenendoperò presente che in tema di azione di risarcimento dei danni dadiffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggiadiversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale èrichiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto insenso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concretanella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio(necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi; perciò, non puòpretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere lastessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente,purché non leda l'integrità morale del soggetto (Cass. 4955/ 2024).In conclusione, posto che il diritto di critica consiste in un giudizio sudeterminati fatti (che devono essere veri, e qui è accertato che lo erano), eposto che il giudizio non si può pretendere che sia oggettivo, o condivisibile,deve escludersi che la decisione abbia correttamente qualificato l’esimente,o, come si suol dire, abbia correttamente sussunto il fatto sotto l’esimentedel diritto di critica, avendo attribuito a quest’ultima presupposti che le sonoNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026estranei: la critica deve partire da fatti veri, ma non già consistere, o essereessa stessa vera.

Ed in questo caso, il giudizio espresso dall’intervistatopresupponeva fatti veri, come accertato dalla stessa decisione impugnata,che però ha ritenuto non vera l’induzione (e dunque il giudizio) fattapartendo da quei fatti: induzione che non deve essere vera per potercostituire una esimente, ossia per poter integrare il diritto di critica.Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata senzarinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

La domandava dunque rigettata.Tenuto conto della particolarità della vicenda, vanno compensate per interotra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei precedentigradi di giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa ladecisione impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.Compensa per intero tutte tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità e dei precedenti gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, Ferruccio DeBortoli, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 490/2022 depositatail 26/09/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleStefano [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta echiedendo il rigetto del ricorso.udito l’[OSCURATO:PERSONA];udito l’[OSCURATO:PERSONA];1.- [OSCURATO:PERSONA] della Sera del 10 maggio 2013 è apparso un brevissimoarticolo, non firmato, dedicato al gen. [OSCURATO:PERSONA], il quale negli anni‘70 del secolo scorso ha ricoperto l’incarico di responsabile del ServizioInformazioni Difesa. Condannato in via definitiva per reati legati al predettoruolo, si trasferì in Sudafrica, dove mori nel 2001.L’ordine di eseguire la sentenza definitiva di condanna venne emesso dopocirca 17 anni dal passaggio in giudicato, quasi in coincidenza conl’aggravarsi definitivo delle condizioni di Andreotti, con cui il Maletti eranotoriamente in forte dissidio.L’articolo in questione stigmatizzava il fatto che l’ordine di carcerazione delManetti è stato emesso dopo 17 anni circa dalla condanna definitiva ed incoincidenza con la scomparsa di Andreotti.Il testo dell’articolo era esattamente il seguente. “Sono trascorsi 17 annidalla sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 14 annidi carcere per spionaggio sul dossier «Mi. Fo. Biali» passato all’ex direttoredi «Op», [OSCURATO:PERSONA]. E il pm [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di far notificareNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026l’ordine di esecuzione pena per [OSCURATO:PERSONA], l’ex capo del [OSCURATO:PERSONA] (l’ex controspionaggio militare italiano). Rifugiatosi da un quarto disecolo in Sudafrica, 92 anni, Maletti (iscritto alla loggia P2) deve scontaretra gli 8 e i nove anni di reclusione in un penitenziario: gli agenti dellaSquadra Mobile si sono presentati nella casa romana dell’ex 007 ma,ovviamente, non lo hanno trovato. E ora verrà avviata la procedura perl’estradizione”.L’articolo poi si concludeva con le dichiarazioni virgolettate dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (in atti indicato anche come Silverj, v. intestazione delricorso e di seguito indicato quale Silveri), difensore del gen. Maletti, resenel corso di un colloquio telefonico intercorso con la redazione del [OSCURATO:PERSONA] pochi giorni dopo la morte dell’on. [OSCURATO:PERSONA], del seguentetenore: “[il gen. Maletti] mi ha sempre detto che finchè fosse stato vivoAndreotti, in Italia non lo avrebbero voluto”. “Sarà un caso, ma l’ordine [diesecuzione pena] è stato firmato il giorno successivo al decesso”.In sostanza, il difensore del Manetti ipotizzava che l’ordine di carcerazionefosse stato sospeso per così tanto tempo, o meglio non eseguito, perequilibrio.Il pubblico ministero di quel tempo, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che emisel’ordine, ravvisò in tale articolo una diffamazione ai suoi danni, ossial’accusa nei suoi confronti di avere tenuto celato l’ordine per lungo tempo,onde assecondare quell’oscuro disegno cui, secondo il PM, si faceva cennonell’articolo.2.- [OSCURATO:PERSONA] ha dunque citato in giudizio sia la società RCS, editrice delCorriere della Sera, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva fattoquell’affermazione nel corso della brevissima intervista.Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda nei confronti di entrambi iconvenuti, ravvisando diffamazione ai danni del pubblico ministero.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte di appello di Pertugia ha riformato in parte la decisione di primogrado, ha escluso la illiceità della condotta del giornale, ma ha ritenutoinvece quella dell’intervistato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA].3.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte diquest’ultimo, con un motivo di ricorso. Si sono costituiti con controricorsosia il Maiorano che RCS. A seguito di rinvio per trattazione in pubblicaudienza le parti hanno depositato ulteriori memorie ed il PG ha concluso peril rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente.La Corte di appello ammette che l’articolo rispetta i presupposti del dirittodi cronaca: i fatti riportati sono veri, v’è interesse pubblico a conoscerli;sono narrati con continenza, senza espressioni inutilmente esorbitanti (inparticolare p. 15 e ss. della sentenza).Ciò non toglie, tuttavia, secondo i giudici di merito, che la scriminante deldiritto di cronaca operi solo per il quotidiano e non per l’intervistato.Quest’ultimo ha infatti aggiunto, nell’intervista, il sospetto che il ritardo di17 anni nella esecuzione della condanna definitiva avesse una ragionestrumentale, consistente nel non turbare determinati rapporti di potere;dunque, un ritardo che contrasta con la finalità tipica dell’ordine dicarcerazione.Sostengono i giudici di appello che, pur essendo diffamatorie le supposizionidell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il giornale che le ha pubblicate non nerisponde in quanto le ha riportate così come sono state espresse, senzaalcuna manipolazione mossa da finalità diffamatorie.Ed infatti i giudici di appello osservano che “ferma pertanto la portataoffensiva delle dichiarazioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la condotta della RCSspa e del Dr. [OSCURATO:PERSONA] deve essere scriminata dall’esercizio deldiritto di cronaca per la lesione della reputazione del Dr. [OSCURATO:PERSONA],in quanto le dichiarazioni lesive vanno riferite esclusivamente all’Avv.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Michele [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come intervista e riportate travirgolette” (p. 15).Ciò in quanto, secondo i giudici di appello, “ Il giornalista che effettuaun'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca conriferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a luirilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commentie chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - esempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione,in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contestodelle dichiarazioni rilasciate” (p. 17).Per contro, l’affermazione fatta dall’avvocato, intervistato dal giornale,secondo cui “sarà un caso” che l’ordine è stato eseguito dopo ben 17 anni,in coincidenza con la scomparsa di Andreotti, deve ritenersi diffamatoria, inquanto “ in combinazione con le altre attribuisce al pezzo una connotazionelesiva della dignità professionale del Dr. [OSCURATO:PERSONA], in quanto inducea ritenere sussistente una precisa strategia del potere politico volta, con lacomplicità della magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale Malettifin quando il sen. Andreotti fosse stato in grado di interloquire nell’agonepolitico” (p. 13).Inoltre, secondo i giudici di merito, l’affermazione dell’avvocato sarebbepure inesatta in quanto l’ordine di carcerazione non è stato emesso il giornodella morte di Andreotti, ma qualche giorno prima (questione questa, si puòanticipare, su cui il ricorrente obietta che non cambia alcunché, posto chein quei giorni, se non morto, l’onorevole Andreotti era ricoverato morente).Dunque, in conclusione, il giornale ha rispettato il diritto di cronaca,l’intervistato no.2.- Questa ratio è contestata dal ricorrente con un motivo di ricorso, cheprospetta violazione degli articoli 21 della Costituzione, degli articoli 2043,2059 c.c. e degli articoli 51, 595 c.p.La tesi è la seguente.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Intanto, appare contradditorio ammettere che sono stati i rispettati ipresupposti del diritto di cronaca (verità, continenza, interesse pubblico) ericonoscere l’esimente solo per il giornale e non anche per l’intervistato: sequei presupposti ci sono per l’uno devono essere ammessi anche per l’altro.Inoltre, l’espressione usata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era affattorivolta al pubblico ministero, ma era da intendersi come una critica alsistema, nel suo complesso, tanto è vero che l’avvocato neanche sapevache l’ordine era stato firmato da quel pubblico ministero in particolare.Ove anche si dovesse intendere che la posizione dell’intervistato è diversada quella del giornale, e che la diversità sta nel fatto che il primo dei dueha fatto l’insinuazione, di cui al giornale non può farsi carico, allora si trattadi un diritto di critica, che è stato pienamente e legittimamente esercitatoe la cui liceità non può dipendere dalla opinabilità del suo contenuto.Il motivo è fondato nei termini che seguono.(a).- La responsabilità del giornale per le interviste.L’accertamento sul punto è giudicato, e non è qui ovviamente discutibile.Del resto, se è vero che il ricorso è stato notificato a tali due parti, comeosserva il ricorrente nella memoria, ciò è avvenuto al solo al fine di darneloro notizia.Tuttavia, il ricorrente ritiene che sia contraddittorio avere mandato esentigli altri (editore, giornalista) ed invece ritenuto responsabile lo stesso Silveriper le medesime ed identiche frasi.Questo argomento non è però condivisibile, posto che la decisioneimpugnata osserva come l’intervistatore non può ritenersi responsabile diaffermazioni altrui, che si limita a riportare, e della cui eventuale lesivitànon risponde.Non può ravvisarsi alcuna contraddizione tra l’irresponsabilità dell’uno e laresponsabilità dell’altro dei soggetti della vicenda, dal momento che diversesono le condotte, e dunque diversamente sono state valutate.( b).- La sussunzione - Il diritto di critica.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Nella ratio impugnata c’è un ulteriore passaggio.Come si è detto prima, a conferire natura diffamatoria alle brevissime righedell’intervista, secondo i giudici, è l’espressione “sarà un caso”, lettaovviamente unitamente a tutto il resto, in quanto “induce a riteneresussistente una precisa strategia del potere politico volta, con la complicitàdella magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale Maletti fin quandoil sen. Andreotti fosse stato in grado di interloquire nell’agone politico”.Il ricorrente invoca il diritto di critica, ossia ritiene che quelle espressionivadano lette secondo il criterio del diritto di critica, legittimo davanti ad uncomportamento perlomeno anomalo, ossia il fatto di aver lasciato decorreremoltissimi anni per l’emissione di un provvedimento che in genere si emettein poche ore, ed emesso, invece, in tal caso, in coincidenza con lascomparsa di un noto politico.La decisione impugnata, come si è visto, fonda la lesività delle affermazionisulla loro allusività, sul fatto che si tratta di un giudizio dell’intervistato cheinduce nei lettori precisi sospetti, portando “il lettore a ritenere che certaparte della magistratura fosse asservita al potere politico e disposta a unuso disfunzionale del proprio potere, in violazione dei doveri di indipendenzae imparzialità” (p. 15).Questa ratio fa erronea applicazione dei criteri stabiliti da questa Corteper l’individuazione del diritto di critica.Ciò incide sul procedimento di sussunzione del fatto nella fattispecie diriferimento.Va innanzitutto osservato che non si discute qui dell’accertamento in fattodella notizia, che è questione non suscettibile di rivalutazione in questasede, ma della sua qualificazione e della sua sussunzione: in tema diresponsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività diqualificazione giuridica di un fatto, così come emerge nella sua realtà storicadagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenzaimpugnata, è suscettibile di verifica e riesame in sede di legittimità, ancheNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte edindividuata d'ufficio (Cass. 4955/2024). Massima, quest’ultima, riferitaad un caso in cui il giudice di merito, pur ricondotto il caso nella fattispeciedel diritto di critica, non aveva tenuto conto della specifica dimensione deldiritto di inchiesta giornalistica.Va poi premesso che l’esimente del diritto di critica non può escludersi peril semplice presupposto che essa sia non condivisibile, posto che la criticaesprime di per sé un giudizio (Cass. 21892/ 2023) di natura soggettiva, enon può pretendersi che l’opinione espressa sia assolutamente obiettiva(Cass. 4955/2024).E, se è vero che la critica deve essere basata su fatti, almeno putativamenteveri (tra le tante Cass. 19204/2023), è altresì vero che il diritto di criticasoggiace agli stessi presupposti di quello di cronaca, intesi tuttavia in modomeno rigoroso (Cass. 38215/2021).Ciò detto, la decisione impugnata, nell’accertare questi presupposti,asserisce che le affermazioni – che si assumono lesive- non sono giudizi,ma riferimenti a fatti ( entrambe le affermazioni non contengono ungiudizio, ma la narrazione di due fatti , p. 24 della sentenza): un fattosarebbe il riferimento ai rapporti tesi tra Andreotti e Manetti; un altro fattosarebbe il ritardo nell’ordine di scarcerazione.Se così fosse, nella prospettiva della decisione impugnata, sarebbero fattientrambi veri. Ma, secondo la decisione impugnata, la loro prospettazionediventa lesiva e non rientra del diritto di critica (p. 25 e ss.).Ora, si dà il caso che la critica è un giudizio, non la rappresentazione di unfatto, e dunque avrebbe dovuto la decisione impugnata porsi il problemadei presupposti di tale esimente, senza premettere che essa si risolve, nelcaso presente, in una rappresentazione di fatti, ma tenendo conto inveceche si tratta di un giudizio, e precisamente di un giudizio secondo il qualeappare singolare che un provvedimento venga emesso con così tantoNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026ritardo. Nel sottolineare che un provvedimento è emesso con tale ritardo,si esprime un giudizio, e non si narra un fatto.Dunque, innanzitutto l’errore sta in questo: di avere riferito la verità delfatto alla verità del giudizio, che vero non è mai o comunque non importache lo sia. Il fatto era il ritardo con cui il provvedimento era stato emesso,circostanza accertata come vera; il giudizio era che tale ritardo fossesingolare o strano. Quest’ultima circostanza è frutto di un giudizio, non dellarappresentazione di un fatto.Nel momento in cui si predica che anche per il diritto di critica occorre cheil fatto sia almeno putativamente vero (Cass. 19091/2025; Cass.21892/20923; Cass. 36530/2023) non si fa ovviamente riferimento algiudizio che la critica contiene, ma al fatto presupposto.Dunque, che nel ritardo nella emissione dell’ordine di carcerazione non siaravvisabile alcuna violazione dei doveri di imparzialità e correttezza da partedel singolo magistrato (ma la critica risultava, secondo la stessa decisioneimpugnata, rivolta all’intera magistratura, e già questo basterebbe adescludere la diffamazione del singolo (p.15)), non comporta di per sé che lacritica sia illecita. Sarà infondata, ma non illecita.In altri termini, il giudizio (ossia la critica) consiste in una induzione: dallacircostanza che Andreotti e Manetti fossero in cattivi rapporti si è indotto( “Sarà un caso, ma l’ordine [di esecuzione pena] è stato firmato il giornosuccessivo al decesso” ) che l’ordine di esecuzione, che normalmente sifa immediatamente o in pochissimo tempo, è stato emesso con volutoritardo.Ci si può dolere della inesattezza o opinabilità di tale induzione (da un fatto- l’inimicizia - ne induco un altro, ossia che il ritardo è voluto), ma il dirittodi critica non ha come presupposto che la critica sia condivisibile oconvincente. Deve partire da fatti veri, ma non deve essere vera essastessa.Numero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026Di conseguenza, non può negarsi il diritto di critica (rectius, l’esimente) pervia del fatto che il giudizio che la critica contiene- nella fattispecie che quelritardo era strano ed inusuale- non è un giudizio vero; posto che il giudizioè espressione di una valutazione soggettiva, che deve presupporre semmaifatti veri, non deve cioè essere basato su fatti falsi, ma di per sé, non è, disuo, né vero né falso. Ove la critica presupponga fatti veri (il ritardo nellaemissione del provvedimento è stato accertato come vero; l’inimicizia tra idue soggetti è stata accertata come almeno putativamente vera), non puòessere esclusa per essere di suo non vera, poiché si tratta di un giudiziosoggettivo, che sfugge ai criteri di accertamento della verità .Rispettata la verità dei fatti, la critica è ammessa anche quando siainfondata, ovviamente, ed anche quando non sia condivisibile.L’esimente è semmai da escludersi quando il giudizio (pur se infondato deltutto), è espresso in modo lesivo di un interesse della personalità, tenendoperò presente che in tema di azione di risarcimento dei danni dadiffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggiadiversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale èrichiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto insenso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concretanella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio(necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi; perciò, non puòpretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere lastessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente,purché non leda l'integrità morale del soggetto (Cass. 4955/ 2024).In conclusione, posto che il diritto di critica consiste in un giudizio sudeterminati fatti (che devono essere veri, e qui è accertato che lo erano), eposto che il giudizio non si può pretendere che sia oggettivo, o condivisibile,deve escludersi che la decisione abbia correttamente qualificato l’esimente,o, come si suol dire, abbia correttamente sussunto il fatto sotto l’esimentedel diritto di critica, avendo attribuito a quest’ultima presupposti che le sonoNumero registro generale 7689/2023Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 13174/2026Data pubblicazione 07/05/2026estranei: la critica deve partire da fatti veri, ma non già consistere, o essereessa stessa vera. Ed in questo caso, il giudizio espresso dall’intervistatopresupponeva fatti veri, come accertato dalla stessa decisione impugnata,che però ha ritenuto non vera l’induzione (e dunque il giudizio) fattapartendo da quei fatti: induzione che non deve essere vera per potercostituire una esimente, ossia per poter integrare il diritto di critica.Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata senzarinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. La domandava dunque rigettata.Tenuto conto della particolarità della vicenda, vanno compensate per interotra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei precedentigradi di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa ladecisione impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.Compensa per intero tutte tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità e dei precedenti gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]