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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 21892/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11590/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliate in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.toFABIO LE- PRI, lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenzan. 5263/2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/8/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma delladecisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], Concita DeGregorio e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal Quaranta a seguito della pubblica- zione, sul quotidiano l’Unità (edito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diretto da [OSCURATO:PERSONA]), di taluni articoli a firma di ClaudiaFusani dal contenuto diffamatorio; secondo il giudizio della corte territoriale, la diffamazione consu- matadai convenuti ai danni del Quaranta (all’epoca giudice compo- nente la Corte costituzionale) sarebbe consistita nella diffusione, con modalità surrettizie o suggestive, di fatti non veri (o non completa- menteveri, sia pure sul piano putativo), avendo l’autrice dei testi pub- blicati costantemente dato per presupposto il fatto dell’av venuta no- minadel figlio del Quaranta a direttore generale dell’Enac esclusiva- mentea causa dell’intervento del ministro Matteoli, ed avendo altresì contestualmente presupposto l’avvenuto esercizio, da parte del Qua- ranta,di una qualche influenza in un pro cedimento condotto all’esame dellaCorte costituzionale interessante la persona del ministro Matteoli, inducendoin tal modo la convinzione di uno scambio di favori inter- corsotra il giudice costituzionale e il politico favorito; afondamento della decisio ne assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome gli articoli a firma di [OSCURATO:PERSONA] non avessero adegua- tamente rispettato il criterio della verità (anche putativa) dei fatti ri- portatia fondamento dei testi pubblicati, la cui natura, insieme di cro- nacae di critica politica, avrebbe in ogni caso imposto un più adeguato approfondimentoinformativo, tanto con riguardo al controllo di tutti i fattie le circostanze che condussero alla nomina del figlio del Quaranta adirettore generale dell’Enac, quanto in relazione alle modalità con le Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quali il comportamento del Quaranta avrebbe in ipotesi influito sulle decisioni assunte dalla Corte costituzionale nel procedimento riguar- danteil ministro Matteoli; avversola sentenza d’appello, Concita de Gregorio e Cla udia Fusani propongonoricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’im- pugnazione; AlfonsoQuaranta resiste con controricorso; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo proposto, le ricorrenti censurano la senten za im- pugnata per violazione degli artt. 595 e 51 c.p., nonché dell’art. 21 Cost.e dell’art. 10 della Cedu (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente ricondotto, alla categoria del ‘fatto’ storico (così impropriam ente deducendone il difetto di verità, ancheputativa), il contenuto delle valutazioni critiche, di carattere me- ramentesoggettivo, espresse dall’autrice degli articoli de quibus in re- lazioneai fatti in esso richiamati, in tal modo pervenendo alla illegi t- timaesclusione della liceità dei testi denunciati, nella specie corretta- mentecontenuti entro i limiti della legittima espressione del diritto di criticapolitica in relazione a fatti di indiscusso interesse pubblico; ilmotivo è infondato; osservail Co llegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, in tema di responsabilità civile per diffa- mazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere nec essariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'eserciziodi tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmenteputativa per le fonti da cui proviene o per altre circo- stanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv.Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 646634 – 03; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513- 01) ; infatti,in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a me zzo stampa, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come veritàdel fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia comefatto in sé e quindi indipenden temente dalla verità del suo con- tenuto.In quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituiscadi per sé un ‘fatto’ così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse,fe rmo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere benein evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto edi riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di respon- sabilità.Questi doveri, inoltre, debbono essere a dempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto(Sez. 3, Sentenza n . 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637 - 01) ; ciòposto, varrà evidenziare come l a corte territoriale abbia avuto cura di esporre in modo corretto i principi di diritto che presiedono all’eserciziodel diritto di cronaca e del diritto di critica politica, facen- donecorretta applicazione al caso di specie, avendo sottolineato l’av- venutapropalazione, da parte della giornalista, quale presupposto della partecritica dei propri testi, di fatti oggettivamente lesivi della reputa- zionedel Quaranta, senza operare i do vuti controlli circa la nomina del figlioa direttore dell’Enac (quale pretesa contropartita che il Quaranta avrebbeottenuto in cambio dell’influenza esercitata nel procedimento controil ministro Matteoli) e senza specificare i modi concreti dell ’as- seritainfluenza del Quaranta sulla decisione della corte riguardante il Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA](una volta appurata la relativa astensione dal giudizio sul pro- cedimentorelativo al ministro Matteoli) ; lacensura della decisione sotto il profilo della ritenuta confusione trafatti e opinioni critiche deve dunque ritenersi priva di fondamento, avendoil giudice d’appello propriamente rimproverato alla giornalista uncarente approfondimento, e una superficiale verifica della verità dei fatti presupposti all’argomentazione critic a, nel rispetto dei principi enucleatidalla giurisprudenza di legittimità a fondamento del rapporto trala fattispecie della diffamazione e la scriminante dell’esercizio della libertàdi manifestazione del pensiero, anche sotto il profilo dell’eserci- ziodel diritto di critica su fatti di cronaca di interesse pubblico ; laverifica dell’eventuale effettiva sussistenza, o meno, della ridetta carenzadi approfondimento e di controllo da parte della giornalista fi- nirebbeper costituire una rilettura nel merito dei fatti di causa, come talenon consentita in sede di legittimità, dovendo trovare nella specie applicazioneil principio ai sensi del quale , i n tema di azione di risarci- mentodei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storicadei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezza- mentoin concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui repu- tazionee la va lutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'eser- ciziodei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accerta- mentiin fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimitàse sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con spe- cifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudicedel merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicitàdei fat ti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie,nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondola previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rationetemporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accerta- mentorelativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contesta- zione(Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01; conf.Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 Rv. 652997 - 01); nel caso d i specie , d all’esame dei passaggi della sentenza impu- gnataemerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressa- mente e compiutamente analizzato i requisiti dell’interesse pubblico dellanotizia, della verità, anche putativa, dei fatti narrati e della con- tinenzadelle espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente, pervenendo, nell’eserciziodei propri poteri di valutazione discrezionale dei fatti di causa,ad escludere l’effettiva contestuale compresenza di tali requisiti nelcontesto degli articoli pubblicat i da lle odiern e ricorrenti, conseguen- tementeescludendo che le stess e potessero legittimamente avvalersi delrichiamo all’esercizio del diritto di cronaca e di critica nei confronti dellacontroparte; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e dicongruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutt o idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da i ricorrent i; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure proposte, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla condanna delle ricorrenti al rimbors o, in favore del controricor- rente,delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cuial dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore i mporto atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11590/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliate in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.toFABIO LE- PRI, lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenzan. 5263/2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 5/8/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma delladecisione di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], Concita DeGregorio e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal Quaranta a seguito della pubblica- zione, sul quotidiano l’Unità (edito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e diretto da [OSCURATO:PERSONA]), di taluni articoli a firma di ClaudiaFusani dal contenuto diffamatorio; secondo il giudizio della corte territoriale, la diffamazione consu- matadai convenuti ai danni del Quaranta (all’epoca giudice compo- nente la Corte costituzionale) sarebbe consistita nella diffusione, con modalità surrettizie o suggestive, di fatti non veri (o non completa- menteveri, sia pure sul piano putativo), avendo l’autrice dei testi pub- blicati costantemente dato per presupposto il fatto dell’av venuta no- minadel figlio del Quaranta a direttore generale dell’Enac esclusiva- mentea causa dell’intervento del ministro Matteoli, ed avendo altresì contestualmente presupposto l’avvenuto esercizio, da parte del Qua- ranta,di una qualche influenza in un pro cedimento condotto all’esame dellaCorte costituzionale interessante la persona del ministro Matteoli, inducendoin tal modo la convinzione di uno scambio di favori inter- corsotra il giudice costituzionale e il politico favorito; afondamento della decisio ne assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome gli articoli a firma di [OSCURATO:PERSONA] non avessero adegua- tamente rispettato il criterio della verità (anche putativa) dei fatti ri- portatia fondamento dei testi pubblicati, la cui natura, insieme di cro- nacae di critica politica, avrebbe in ogni caso imposto un più adeguato approfondimentoinformativo, tanto con riguardo al controllo di tutti i fattie le circostanze che condussero alla nomina del figlio del Quaranta adirettore generale dell’Enac, quanto in relazione alle modalità con le Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quali il comportamento del Quaranta avrebbe in ipotesi influito sulle decisioni assunte dalla Corte costituzionale nel procedimento riguar- danteil ministro Matteoli; avversola sentenza d’appello, Concita de Gregorio e Cla udia Fusani propongonoricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’im- pugnazione; AlfonsoQuaranta resiste con controricorso; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo proposto, le ricorrenti censurano la senten za im- pugnata per violazione degli artt. 595 e 51 c.p., nonché dell’art. 21 Cost.e dell’art. 10 della Cedu (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente ricondotto, alla categoria del ‘fatto’ storico (così impropriam ente deducendone il difetto di verità, ancheputativa), il contenuto delle valutazioni critiche, di carattere me- ramentesoggettivo, espresse dall’autrice degli articoli de quibus in re- lazioneai fatti in esso richiamati, in tal modo pervenendo alla illegi t- timaesclusione della liceità dei testi denunciati, nella specie corretta- mentecontenuti entro i limiti della legittima espressione del diritto di criticapolitica in relazione a fatti di indiscusso interesse pubblico; ilmotivo è infondato; osservail Co llegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, in tema di responsabilità civile per diffa- mazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere nec essariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'eserciziodi tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmenteputativa per le fonti da cui proviene o per altre circo- stanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv.Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513- 01) ; infatti,in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a me zzo stampa, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come veritàdel fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia comefatto in sé e quindi indipenden temente dalla verità del suo con- tenuto.In quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituiscadi per sé un ‘fatto’ così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse,fe rmo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere benein evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto edi riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di respon- sabilità.Questi doveri, inoltre, debbono essere a dempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all'ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto(Sez. 3, Sentenza n . 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637 - 01) ; ciòposto, varrà evidenziare come l a corte territoriale abbia avuto cura di esporre in modo corretto i principi di diritto che presiedono all’eserciziodel diritto di cronaca e del diritto di critica politica, facen- donecorretta applicazione al caso di specie, avendo sottolineato l’av- venutapropalazione, da parte della giornalista, quale presupposto della partecritica dei propri testi, di fatti oggettivamente lesivi della reputa- zionedel Quaranta, senza operare i do vuti controlli circa la nomina del figlioa direttore dell’Enac (quale pretesa contropartita che il Quaranta avrebbeottenuto in cambio dell’influenza esercitata nel procedimento controil ministro Matteoli) e senza specificare i modi concreti dell ’as- seritainfluenza del Quaranta sulla decisione della corte riguardante il Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA](una volta appurata la relativa astensione dal giudizio sul pro- cedimentorelativo al ministro Matteoli) ; lacensura della decisione sotto il profilo della ritenuta confusione trafatti e opinioni critiche deve dunque ritenersi priva di fondamento, avendoil giudice d’appello propriamente rimproverato alla giornalista uncarente approfondimento, e una superficiale verifica della verità dei fatti presupposti all’argomentazione critic a, nel rispetto dei principi enucleatidalla giurisprudenza di legittimità a fondamento del rapporto trala fattispecie della diffamazione e la scriminante dell’esercizio della libertàdi manifestazione del pensiero, anche sotto il profilo dell’eserci- ziodel diritto di critica su fatti di cronaca di interesse pubblico ; laverifica dell’eventuale effettiva sussistenza, o meno, della ridetta carenzadi approfondimento e di controllo da parte della giornalista fi- nirebbeper costituire una rilettura nel merito dei fatti di causa, come talenon consentita in sede di legittimità, dovendo trovare nella specie applicazioneil principio ai sensi del quale , i n tema di azione di risarci- mentodei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storicadei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezza- mentoin concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui repu- tazionee la va lutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'eser- ciziodei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accerta- mentiin fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimitàse sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con spe- cifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudicedel merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicitàdei fat ti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie,nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondola previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rationetemporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accerta- mentorelativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contesta- zione(Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01; conf.Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 Rv. 652997 - 01); nel caso d i specie , d all’esame dei passaggi della sentenza impu- gnataemerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressa- mente e compiutamente analizzato i requisiti dell’interesse pubblico dellanotizia, della verità, anche putativa, dei fatti narrati e della con- tinenzadelle espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente, pervenendo, nell’eserciziodei propri poteri di valutazione discrezionale dei fatti di causa,ad escludere l’effettiva contestuale compresenza di tali requisiti nelcontesto degli articoli pubblicat i da lle odiern e ricorrenti, conseguen- tementeescludendo che le stess e potessero legittimamente avvalersi delrichiamo all’esercizio del diritto di cronaca e di critica nei confronti dellacontroparte; si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e dicongruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutt o idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da i ricorrent i; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure proposte, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, conla condanna delle ricorrenti al rimbors o, in favore del controricor- rente,delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cuial dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore i mporto atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;Adunanzadel17 aprile 2023 - R.G. n. 11590/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali pe