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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 21176/2026

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ola il 30/04/1960avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo nel ricorso, depositando conclusioni e nota spese;udito il difensore dell’imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine,per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],depositata a mezzo pec il 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, inriforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 24 maggio 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 595 cod.pen., ha assolto l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste.Si contesta all’imputato di avere pubblicato sulla pagina Facebook da luigestita, denominata “L’Altra informazione di [OSCURATO:PERSONA]”, un video dal titolo“[OSCURATO:PERSONA]”, in cui metteva in dubbio la correttezza e la legittimità dellemodalità con cui il Comune di Domodossola aveva bandito e gestito un concorsopubblico per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca diDomodossola, affermando che si trattava di concorso “cucito addosso” ad unadeterminata candidata per poi assumerla; si riportava, altresì, il commento diuna candidata che aveva rinunciato alla prova perché il posto era già statoassegnato, offendendo in tal modo la reputazione del Comune di Domodossola,comunicando con più persone a mezzo internet, nell’ambito di una “paginapubblica”, ed attribuendo allo stesso Comune un fatto determinato.2.

Avverso l'anzidetta sentenza la parte civile, Comune di Domodossolapropone ricorso, affidato a due motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agliartt.581, comma 1 e 1 bis, 591, comma 1, lett. c), 609, comma 2, cod. proc.pen.

Si duole della mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, in quantogenerico, per mancanza di specificità dei motivi, in relazione alle ragioni di fattoo di diritto del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti delladecisione cui si riferisce l’impugnazione.Con riguardo alla causa di giustificazione del diritto di cronaca, di cuiall’art.51 cod. pen., si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lamera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione diun’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei adorientare l’accertamento del giudice, non può legittimare una pronunciaassolutoria.Si deduce l’interesse ad impugnare della parte civile, insistendosinell’annullamento della pronuncia di proscioglimento.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneagli artt.51 cod. pen., 530, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n.2, 605, cod.proc. pen., in relazione alla scriminante del c.d. giornalismo investigativo od’inchiesta e alla pronuncia assolutoria.

Si deduce che, nell’articolo pubblicato, leespressioni, i toni e le allusioni utilizzate fossero insinuanti, allusive, sottintese,ambigue e suggestionanti, tali, quindi, da insinuare nel pubblico il dubbio discarsa trasparenza nell’operato sia del sindaco che dell’amministrazionecomunale nel suo complesso, ivi inclusi il segretario ed i dirigenti, nonché degliassessori e dei consiglieri comunali, che avrebbero modificato i piani triennali diassunzioni pubbliche, nel programmare, bandire e gestire un concorso pubblicoper la biblioteca.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’imputato,giornalista pubblicista, poco dopo si candidava alle elezioni comunali, e cheometteva di documentarsi, sia prima che dopo la pubblicazione dell’articolo,avendo anche presentato un esposto, dopo la denuncia nei suoi confronti.Con riguardo al giornalismo c.d. investigativo o d’inchiesta, si richiama lagiurisprudenza civile di questa Corte, che prevede l’applicabilità delle medesimeregole che disciplinano l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e richiede unrigoroso accertamento dei fatti oggetto dell’investigazione.Si deduce che la Corte di merito avrebbe omesso le considerazioni svoltedal Tribunale in punto di ricerca e documentazione dell’attività svolta dalgiornalista, e non avrebbe considerato l’omessa allegazione all’esposto delladelibera che annullava il concorso.Si deduce che la sentenza non ha tenuto conto di quanto affermato dallateste Corsini, fonte dell’imputato, circa supposizioni sul vincitore del concorso, eche l’altra testimone, Nunziatini, ha negato di avere mai profferito commentisull’assegnazione del posto, giustificando la propria mancata presentazione alconcorso con motivi personali ed economici.3.

Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puòconoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesivadella altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzionedell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabì, Rv. 278145 -01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n.41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 – 01); e ciò ovviamente il giudice dilegittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza dellascriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nellasentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva delreato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).3.

I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in relazione alladedotta violazione di legge, con riguardo alla applicata scriminante di cuiall’art.51 cod. pen. del giornalismo investigativo o d’inchiesta.La Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di diffamazione a mezzostampa perché il fatto non sussiste, in quanto ha ritenuto che le espressioniutilizzate nel video - pubblicato sulla pagina Facebook gestita dall’imputato,denominata “L’Altra informazione di [OSCURATO:PERSONA]” -, funzionali ad esprimere lapropria contrarietà e il proprio disappunto rispetto al concorso indetto dalComune di Domodossola, non fossero connotate da significativi tratti diffamatorisul piano contenutistico, né da velleità oltraggiose ed offensive, integrando,piuttosto, una denuncia e un invito a chiunque avesse avuto notizie certe,rispetto alle voci correnti che circolavano, a rappresentarle alle competentiautorità o alle stesse per suo tramite.In particolare, la Corte di merito ha ritenuto sussistere la scriminante delgiornalismo d’inchiesta, richiamando le dichiarazioni delle testi, Corsini eNunziatini, dalle quali non emergeva una totale e certa infondatezza delle vocicorrenti sullo svolgimento ed esito del concorso, ma un diffuso timore e unasorta di ineffabile impotenza a fronte dei giochi già fatti, ed ha sottolineato che lafinalità precipua perseguita dall’imputato, attraverso il messaggio pubblico, difornire informazioni di evidente interesse collettivo, escludeva l’ulteriore velleitàdiffamatoria e di matrice soggettiva asseritamente rivolta in danno del Comune.3.1 Fin da Sez.

U, n. 4950 del 26/03/1983, Narducci, Rv. 159240 - 01 si èaffermato che, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, in difetto dellacorrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, non può invocarsi illegittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen., risultando, in talcaso, del tutto insussistente l'anzidetto diritto, che non si esplica in unaqualunque narrazione dei fatti, bensì nella narrazione oggettiva e formalmentecorretta di quelli veramente accaduti e socialmente rilevanti: sulla basedell'enunciato principio, le Sezioni Unite chiarivano i limiti del diritto di cronaca,presidiato dalla garanzia costituzionale, puntualizzandosi l'esigenza della veritàoggettiva e non già quella della verosimiglianza o veridicità, la necessità dellacorrettezza delle espressioni, vale a dire la continenza, e, infine, la "pertinenzadei fatti narrati", nel senso che deve esservi correlazione tra gli accadimentiriferiti e l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi.

Tale orientamento,cristallizzatosi fino ad oggi, rileva come il limite della continenza debba ritenersisuperato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratoriee sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: neconsegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze deldiritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone, innanzitutto,l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei terminiadoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quandoquesto presenti oggettivi profili di interesse pubblico (tra le altre, Sez. 5, n.19381 del 20/04/2005, Marcenaro, Rv. 231562 - 01).3.2 Allo stesso modo, in tema di responsabilità civile per diffamazione,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ildiritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in ungiudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi(occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto,che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure nonassoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altrecircostanze soggettive; Cass. 7847/2011, Cass. 25420/2017; in senso conforme,da ultimo, Cass. 21892/2023).

L’espressione di simile giudizio può avvenire30522/2023), i quali possono essere posti anche solo in correlazione tra loro,informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico.

Si tratta, nellasostanza, non della mera effettuazione di un’attività descrittiva di una pluralità dicircostanze, ma della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in uncollegamento logico fra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella lorocomplessità e sia messo nelle condizioni di trarne una valutazione personale.

Inquesto caso l’ubi consistam del diritto di critica è rappresentato proprio dallacongerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire al lettoredi formarsi, in assoluta libertà ed autonomia, secondo una personale opinione edIl giornalismo d’inchiesta ricorre quando il giornalista “operi una valutazionecomplessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio,sottoposte a sua autonoma valutazione critica ….. nell’ottica dell’indagine odell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico” (Cass. 30522/2023, pag.15).

Attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista d’inchiesta ètutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazionedel pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero «sospetto di illeciti, conil suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denunciadi situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi perpotere essere chiarite», sempre che riguardino temi sociali di interesse generale,a condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementiobiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non siameramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere ilproprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomoe, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fattonon vero ed essendo anche nel giornalismo d'indagine vietate le espressionidubitative … , come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue,suggestionante.” (Cass. 30522/2023, pag. 13; Sez. 1, Ordinanza n. 616 del12/01/2026, Rv. 677351 - 01).3.3 Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità,la scriminante del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., non opera quandola notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamenteinidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e,quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014,Bandinu, Rv. 262786; Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Rv. 255434 ha ritenutoche l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità dellanotizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonteanonima, confidenziale o non controllabile; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008,Parlato, Rv. 242603, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo diun articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da unanonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti deidestinatari; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037 - 01,fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonteanonima relativamente a fatti verificatisi in un piccolo centro che, inconsiderazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, ben potevano essereagevolmente verificati; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091- 01, che riteneva non invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è datal'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersicontrollato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiestagiudiziaria sui fatti pubblicati; anche in sede civile la carenza di interessepubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermato da Sez. civ. 3, n.6784 del 07/04/2016, Rv. 639336 - 01; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011,Rv. 617848 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini,Rv. 284114 - 01).Il giornalista deve fare tutto quanto in suo potere per verificare la veridicitàdi quanto raccolto e, ove tale possibilità non gli sia data, di rinunciare allapubblicazione dell'intervista.

Diverso è il caso, invece, in cui, pur effettuando ledovute verifiche, il giornalista cada in errore sulla veridicità del narrato; inquesto caso soccorrono i principi sulla verità putativa, che esimono daresponsabilità l'errante, lasciando ferma quella del deceptor.

Le SU (SU, n.37140 del 30/5/2001), avvertite del potenziale conflitto di tale affermazione coni principi della libera manifestazione del pensiero e della corretta e integraleinformazione, hanno precisato che possono ricorrere nella pratica casi, nondefinibili a priori, in cui "l'interesse sociale della notizia può acquistareun'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo dellasussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due" (id est, sullaverità del fatto e sulla continenza espressiva).” Sul punto, le Sezioni Unite,riconosciuta alla scriminante una struttura dinamica e flessibile, adattabile divolta in volta a realtà diverse, hanno affermato che la valutazione dellasussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore per averepubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve esserenecessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, inprimo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione,considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato ariferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in qualecontesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia laplausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni.

Quindi, è stato argomentato, perdistinguere l'illecito dal lecito occorrerà accertare, attraverso una puntualeinterpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva delterzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo undissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro ildiffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazionela normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen.(così le Sezioni Unite sopra richiamate, in motivazione, le quali hanno ancheprecisato che l'individuazione dei presupposti cui è subordinata l'operatività dellascriminante è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta daadeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 5,Sentenza n. 41013 del 03/09 2021, Mulè, Rv. 282031 – 01).4.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato laformulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni ericostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i datidi cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione diun giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblicointeresse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimentoal fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, allaguisa che ognuno possa liberamente orientarsi (Sez. 5, Sentenza n. 2092 del30/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275409 – 01).

In via generale, in temadi esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte siesprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti ilnecessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli nell'interessesociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.Nella delineata prospettiva è stato evocato anche il parametro dell'attualitàdella notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione dellaantigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisatanell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e, dunque,nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblicaopinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte(tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789), anchenel campo d'indagine dei fenomeni sociologici.4.1 Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini dellaconfigurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare19/05/2015, P.O. in proc.

Case, Rv. 265015), e la cronaca giudiziaria è lecitaquando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di unprovvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attivitàinvestigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da unprovvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistichetendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione divicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deveassumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne lapubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonomae indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro,Rv. 239163).

Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con lagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui laincriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà diespressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che nonsia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi exart. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica».

In riferimentoagli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principioinerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazionelesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una dupliceprospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni checontengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo siacomunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero cheoggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi,altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non giustificabile perchéassolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

Nelladelineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs.

Turkey, del 27.2.2013,che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materiadi art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca,distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (nonsuscettibili di dimostrazione).Per quanto riguarda in particolare il tema dell'esimente putativa del diritto dicronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalista suquanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto averificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negliaccertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n.27106 del9/4/2010 Rv 248032; in senso conforme: Sez.5, n.51619/2017, Rv 271628 haritenuto configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronacaquando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbiaassolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della suanarrativa al fine di vincere ogni dubbio.

Così anche Sez. 5, n. 14013/2020 Rv278952, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura postanegli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche inipotesi di notizia non veritiera).4.2 Ciò posto, nel caso di specie, il fatto non può ritenersi scriminatodall'esercizio del diritto di critica né da quello di cronaca.La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principigiurisprudenziali richiamati sulla esimente del diritto di cronaca, anche sotto ilprofilo del giornalismo d’inchiesta, perché, innanzitutto, difetta qualsiasiaccertamento da parte del giornalista sulla attendibilità della fonte, come purenessuna informazione viene assunta da ulteriori fonti, quanto al merito delcontenuto del video pubblicato dall’imputato sulla pagina Facebook “L’AltraInformazione di [OSCURATO:PERSONA]”, dal medesimo gestita.Come correttamente rilevato dalla difesa della parte civile, il video si basa suvoci correnti, non verificate dall’imputato.

Il video è stato pubblicato senzaprevio accertamento della fondatezza delle gravi accuse rivolteall’amministrazione comunale, espresse in maniera assertiva, facendo credere diavere personalmente ricevuto confidenze, in tal senso, dagli iscritti al concorso,circostanza smentita in dibattimento dalle testi, Corsini, fonte dell’imputato, cheha riferito di supposizioni, non ancorate a dati riscontrabili, sul possibile vincitoredel concorso, e Nunziatini, che ha negato di avere profferito commentisull’assegnazione del posto e giustificato la propria mancata presentazione alconcorso con motivi personali ed economici.Né risulta che l’imputato abbia allegato all’esposto documenti fondamentaliper una ricostruzione fedele dell’iter concorsuale, come il provvedimento diannullamento del concorso da parte dell’amministrazione comunale.4.3 Pur dovendo ritenersi concludente il tema della fonte anonima, suesaminata, che esclude l'interesse pubblico perché la fonte non è in séverificabile, questa Corte, ad ogni buon conto, procede a esaminare le singolecensure in considerazione della proposizione del ricorso agli effetti civili.Quanto alla verità, la Corte di appello non ha tenuto conto che nonrispondeva al vero l’illazione secondo cui il bando di concorso pubblico per unposto di istruttore amministrativo presso la biblioteca di Domodossola sarebbestato cucito addosso alla persona per poi assumerla, in quanto smentita dallastessa teste, fonte della notizia pubblicata sul social network.Anche sul punto della continenza, altro requisito per l'esercizio del diritto dicronaca e di critica, la motivazione non è corretta.Va ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postulauna forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionalealla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che,sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione delpensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato dimero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce delcomplessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01).Nella specie, l’insinuazione complessiva che si trae dalle espressionicontenute nel video, particolarmente offensive rispetto all’immaginedell’amministrane comunale, assume valenza diffamatoria per le graviirregolarità denunciate, sulle modalità di conduzione di un concorso pubblico, dicui si sarebbe avuta conoscenza nel paese, tanto che una candidata decideva dinon partecipare nemmeno ad un concorso pubblico, in quanto le notizie e levalutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se noncorrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasiutilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti esuggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettivarispondenza a verità del fatto adombrato (Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019, dep.2020, Parovel, Rv. 278318 - 01: fattispecie relativa ad un articolo di stampa nelquale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindacoavesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propriafunzione; conf. n. 45910 del 2005 Rv. 233039 - 01, n. 41042 del 2014 Rv.260772 - 01).Quanto all'interesse pubblico all’informazione, la motivazione non tieneconto dell’orientamento giurisprudenziale in tema di pubblicazione di scrittoanonimo, poiché, in presenza di una notizia basata su voci correnti, nonaccertate, ne sottolinea l’esistenza ed afferma che tale interesse escluderebbel’ulteriore velleità diffamatoria e di matrice soggettiva.L’interesse pubblico non va riferito alla vicenda in sé, vale a dire allavicenda del bando di concorso, poi annullato, per un posto di istruttoreamministrativo presso la biblioteca del Comune di Domodossola, che certamenteha rilievo pubblico e sociale.

Al contrario, l'interesse al quale occorre riferirsi èl'interesse sociale alla pubblicazione di una notizia vera o almeno verificata -secondo il contenuto dei diritti di cronaca e di critica – che sia espressione dellalibera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., in bilanciamento con i beni,analogamente tutelati dalla Carta fondamentale, dell'onore e della reputazione,riferibili alla persona e alla sua dignità sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.Proprio questo bilanciamento conduce a negare all'anonimo in sé il valore diinteresse pubblico perché, non essendo controllabile la fonte, determinal'impossibilità di attribuire rilievo pubblico e sociale alla notizia della quale non siconosce la paternità e per la quale non vi è alcuna assunzione di responsabilità,anche penale, da parte di chi la rende.

E ciò a differenza di quanto accade nelcaso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto una intervista, nei corso della qualel'intervistato, noto e non anonimo, rende dichiarazioni delle quali si assume laresponsabilità: in tal caso il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto dicronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatoriea lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti echiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre chel'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione allaqualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazionirilasciate (Sez. 5, n. 41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031 - 01; conf.

N.16959 del 2020 Rv. 279203 - 01; nella specie la Corte di legittimità ha ritenutoimmune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione diun'inchiesta giornalistica frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi,commentate con chiose ed amplificate nella loro portata, e di informazioni sulpassato di un personaggio politico, senza previa verifica della serietà edNel caso in esame, non vi è stato il rispetto dei canoni predetti.5.

A quanto sopra esposto consegue l'annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello,nonché la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano incomplessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.

Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori dilegge.Così deciso in Roma il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola il 30/04/1960avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoinsistendo nel ricorso, depositando conclusioni e nota spese;udito il difensore dell’imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine,per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],depositata a mezzo pec il 18/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, inriforma della sentenza del Tribunale di Verbania del 24 maggio 2024, checondannava [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui all’art. 595 cod.pen., ha assolto l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste.Si contesta all’imputato di avere pubblicato sulla pagina Facebook da luigestita, denominata “L’Altra informazione di [OSCURATO:PERSONA]”, un video dal titolo“[OSCURATO:PERSONA]”, in cui metteva in dubbio la correttezza e la legittimità dellemodalità con cui il Comune di Domodossola aveva bandito e gestito un concorsopubblico per un posto di istruttore amministrativo presso la biblioteca diDomodossola, affermando che si trattava di concorso “cucito addosso” ad unadeterminata candidata per poi assumerla; si riportava, altresì, il commento diuna candidata che aveva rinunciato alla prova perché il posto era già statoassegnato, offendendo in tal modo la reputazione del Comune di Domodossola,comunicando con più persone a mezzo internet, nell’ambito di una “paginapubblica”, ed attribuendo allo stesso Comune un fatto determinato.2. Avverso l'anzidetta sentenza la parte civile, Comune di Domodossolapropone ricorso, affidato a due motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agliartt.581, comma 1 e 1 bis, 591, comma 1, lett. c), 609, comma 2, cod. proc.pen. Si duole della mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, in quantogenerico, per mancanza di specificità dei motivi, in relazione alle ragioni di fattoo di diritto del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti delladecisione cui si riferisce l’impugnazione.Con riguardo alla causa di giustificazione del diritto di cronaca, di cuiall’art.51 cod. pen., si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lamera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all’applicazione diun’esimente, non accompagnata dall’allegazione di precisi elementi idonei adorientare l’accertamento del giudice, non può legittimare una pronunciaassolutoria.Si deduce l’interesse ad impugnare della parte civile, insistendosinell’annullamento della pronuncia di proscioglimento.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazioneagli artt.51 cod. pen., 530, comma 1, 546, comma 1, lett. e), n.2, 605, cod.proc. pen., in relazione alla scriminante del c.d. giornalismo investigativo od’inchiesta e alla pronuncia assolutoria. Si deduce che, nell’articolo pubblicato, leespressioni, i toni e le allusioni utilizzate fossero insinuanti, allusive, sottintese,ambigue e suggestionanti, tali, quindi, da insinuare nel pubblico il dubbio discarsa trasparenza nell’operato sia del sindaco che dell’amministrazionecomunale nel suo complesso, ivi inclusi il segretario ed i dirigenti, nonché degliassessori e dei consiglieri comunali, che avrebbero modificato i piani triennali diassunzioni pubbliche, nel programmare, bandire e gestire un concorso pubblicoper la biblioteca.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che l’imputato,giornalista pubblicista, poco dopo si candidava alle elezioni comunali, e cheometteva di documentarsi, sia prima che dopo la pubblicazione dell’articolo,avendo anche presentato un esposto, dopo la denuncia nei suoi confronti.Con riguardo al giornalismo c.d. investigativo o d’inchiesta, si richiama lagiurisprudenza civile di questa Corte, che prevede l’applicabilità delle medesimeregole che disciplinano l’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e richiede unrigoroso accertamento dei fatti oggetto dell’investigazione.Si deduce che la Corte di merito avrebbe omesso le considerazioni svoltedal Tribunale in punto di ricerca e documentazione dell’attività svolta dalgiornalista, e non avrebbe considerato l’omessa allegazione all’esposto delladelibera che annullava il concorso.Si deduce che la sentenza non ha tenuto conto di quanto affermato dallateste Corsini, fonte dell’imputato, circa supposizioni sul vincitore del concorso, eche l’altra testimone, Nunziatini, ha negato di avere mai profferito commentisull’assegnazione del posto, giustificando la propria mancata presentazione alconcorso con motivi personali ed economici.3. Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puòconoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesivadella altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzionedell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabì, Rv. 278145 -01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n.41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 – 01); e ciò ovviamente il giudice dilegittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza dellascriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nellasentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva delreato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).3. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in relazione alladedotta violazione di legge, con riguardo alla applicata scriminante di cuiall’art.51 cod. pen. del giornalismo investigativo o d’inchiesta.La Corte d’appello ha assolto l’imputato dal reato di diffamazione a mezzostampa perché il fatto non sussiste, in quanto ha ritenuto che le espressioniutilizzate nel video - pubblicato sulla pagina Facebook gestita dall’imputato,denominata “L’Altra informazione di [OSCURATO:PERSONA]” -, funzionali ad esprimere lapropria contrarietà e il proprio disappunto rispetto al concorso indetto dalComune di Domodossola, non fossero connotate da significativi tratti diffamatorisul piano contenutistico, né da velleità oltraggiose ed offensive, integrando,piuttosto, una denuncia e un invito a chiunque avesse avuto notizie certe,rispetto alle voci correnti che circolavano, a rappresentarle alle competentiautorità o alle stesse per suo tramite.In particolare, la Corte di merito ha ritenuto sussistere la scriminante delgiornalismo d’inchiesta, richiamando le dichiarazioni delle testi, Corsini eNunziatini, dalle quali non emergeva una totale e certa infondatezza delle vocicorrenti sullo svolgimento ed esito del concorso, ma un diffuso timore e unasorta di ineffabile impotenza a fronte dei giochi già fatti, ed ha sottolineato che lafinalità precipua perseguita dall’imputato, attraverso il messaggio pubblico, difornire informazioni di evidente interesse collettivo, escludeva l’ulteriore velleitàdiffamatoria e di matrice soggettiva asseritamente rivolta in danno del Comune.3.1 Fin da Sez. U, n. 4950 del 26/03/1983, Narducci, Rv. 159240 - 01 si èaffermato che, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, in difetto dellacorrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, non può invocarsi illegittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen., risultando, in talcaso, del tutto insussistente l'anzidetto diritto, che non si esplica in unaqualunque narrazione dei fatti, bensì nella narrazione oggettiva e formalmentecorretta di quelli veramente accaduti e socialmente rilevanti: sulla basedell'enunciato principio, le Sezioni Unite chiarivano i limiti del diritto di cronaca,presidiato dalla garanzia costituzionale, puntualizzandosi l'esigenza della veritàoggettiva e non già quella della verosimiglianza o veridicità, la necessità dellacorrettezza delle espressioni, vale a dire la continenza, e, infine, la "pertinenzadei fatti narrati", nel senso che deve esservi correlazione tra gli accadimentiriferiti e l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi. Tale orientamento,cristallizzatosi fino ad oggi, rileva come il limite della continenza debba ritenersisuperato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratoriee sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: neconsegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze deldiritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone, innanzitutto,l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei terminiadoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quandoquesto presenti oggettivi profili di interesse pubblico (tra le altre, Sez. 5, n.19381 del 20/04/2005, Marcenaro, Rv. 231562 - 01).3.2 Allo stesso modo, in tema di responsabilità civile per diffamazione,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ildiritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in ungiudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi(occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto,che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure nonassoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altrecircostanze soggettive; Cass. 7847/2011, Cass. 25420/2017; in senso conforme,da ultimo, Cass. 21892/2023). L’espressione di simile giudizio può avvenire30522/2023), i quali possono essere posti anche solo in correlazione tra loro,informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Si tratta, nellasostanza, non della mera effettuazione di un’attività descrittiva di una pluralità dicircostanze, ma della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in uncollegamento logico fra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella lorocomplessità e sia messo nelle condizioni di trarne una valutazione personale. Inquesto caso l’ubi consistam del diritto di critica è rappresentato proprio dallacongerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire al lettoredi formarsi, in assoluta libertà ed autonomia, secondo una personale opinione edIl giornalismo d’inchiesta ricorre quando il giornalista “operi una valutazionecomplessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio,sottoposte a sua autonoma valutazione critica ….. nell’ottica dell’indagine odell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico” (Cass. 30522/2023, pag.15). Attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista d’inchiesta ètutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazionedel pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero «sospetto di illeciti, conil suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denunciadi situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi perpotere essere chiarite», sempre che riguardino temi sociali di interesse generale,a condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementiobiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non siameramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere ilproprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomoe, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fattonon vero ed essendo anche nel giornalismo d'indagine vietate le espressionidubitative … , come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue,suggestionante.” (Cass. 30522/2023, pag. 13; Sez. 1, Ordinanza n. 616 del12/01/2026, Rv. 677351 - 01).3.3 Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità,la scriminante del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., non opera quandola notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamenteinidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e,quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014,Bandinu, Rv. 262786; Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Rv. 255434 ha ritenutoche l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità dellanotizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonteanonima, confidenziale o non controllabile; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008,Parlato, Rv. 242603, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo diun articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da unanonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti deidestinatari; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037 - 01,fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonteanonima relativamente a fatti verificatisi in un piccolo centro che, inconsiderazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, ben potevano essereagevolmente verificati; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091- 01, che riteneva non invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è datal'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersicontrollato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiestagiudiziaria sui fatti pubblicati; anche in sede civile la carenza di interessepubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermato da Sez. civ. 3, n.6784 del 07/04/2016, Rv. 639336 - 01; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011,Rv. 617848 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini,Rv. 284114 - 01).Il giornalista deve fare tutto quanto in suo potere per verificare la veridicitàdi quanto raccolto e, ove tale possibilità non gli sia data, di rinunciare allapubblicazione dell'intervista. Diverso è il caso, invece, in cui, pur effettuando ledovute verifiche, il giornalista cada in errore sulla veridicità del narrato; inquesto caso soccorrono i principi sulla verità putativa, che esimono daresponsabilità l'errante, lasciando ferma quella del deceptor. Le SU (SU, n.37140 del 30/5/2001), avvertite del potenziale conflitto di tale affermazione coni principi della libera manifestazione del pensiero e della corretta e integraleinformazione, hanno precisato che possono ricorrere nella pratica casi, nondefinibili a priori, in cui "l'interesse sociale della notizia può acquistareun'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo dellasussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due" (id est, sullaverità del fatto e sulla continenza espressiva).” Sul punto, le Sezioni Unite,riconosciuta alla scriminante una struttura dinamica e flessibile, adattabile divolta in volta a realtà diverse, hanno affermato che la valutazione dellasussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore per averepubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve esserenecessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, inprimo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione,considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato ariferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in qualecontesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia laplausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi, è stato argomentato, perdistinguere l'illecito dal lecito occorrerà accertare, attraverso una puntualeinterpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva delterzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo undissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro ildiffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazionela normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen.(così le Sezioni Unite sopra richiamate, in motivazione, le quali hanno ancheprecisato che l'individuazione dei presupposti cui è subordinata l'operatività dellascriminante è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta daadeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 5,Sentenza n. 41013 del 03/09 2021, Mulè, Rv. 282031 – 01).4. In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato laformulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni ericostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i datidi cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione diun giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblicointeresse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimentoal fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, allaguisa che ognuno possa liberamente orientarsi (Sez. 5, Sentenza n. 2092 del30/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275409 – 01). In via generale, in temadi esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte siesprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti ilnecessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli nell'interessesociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.Nella delineata prospettiva è stato evocato anche il parametro dell'attualitàdella notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione dellaantigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisatanell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e, dunque,nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblicaopinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte(tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789), anchenel campo d'indagine dei fenomeni sociologici.4.1 Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini dellaconfigurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare19/05/2015, P.O. in proc. Case, Rv. 265015), e la cronaca giudiziaria è lecitaquando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di unprovvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attivitàinvestigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da unprovvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistichetendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione divicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deveassumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne lapubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonomae indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro,Rv. 239163). Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con lagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui laincriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà diespressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che nonsia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi exart. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimentoagli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principioinerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazionelesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una dupliceprospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni checontengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo siacomunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero cheoggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi,altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non giustificabile perchéassolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. Nelladelineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013,che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materiadi art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca,distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (nonsuscettibili di dimostrazione).Per quanto riguarda in particolare il tema dell'esimente putativa del diritto dicronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalista suquanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto averificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negliaccertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n.27106 del9/4/2010 Rv 248032; in senso conforme: Sez.5, n.51619/2017, Rv 271628 haritenuto configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronacaquando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbiaassolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della suanarrativa al fine di vincere ogni dubbio. Così anche Sez. 5, n. 14013/2020 Rv278952, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura postanegli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche inipotesi di notizia non veritiera).4.2 Ciò posto, nel caso di specie, il fatto non può ritenersi scriminatodall'esercizio del diritto di critica né da quello di cronaca.La Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione dei principigiurisprudenziali richiamati sulla esimente del diritto di cronaca, anche sotto ilprofilo del giornalismo d’inchiesta, perché, innanzitutto, difetta qualsiasiaccertamento da parte del giornalista sulla attendibilità della fonte, come purenessuna informazione viene assunta da ulteriori fonti, quanto al merito delcontenuto del video pubblicato dall’imputato sulla pagina Facebook “L’AltraInformazione di [OSCURATO:PERSONA]”, dal medesimo gestita.Come correttamente rilevato dalla difesa della parte civile, il video si basa suvoci correnti, non verificate dall’imputato. Il video è stato pubblicato senzaprevio accertamento della fondatezza delle gravi accuse rivolteall’amministrazione comunale, espresse in maniera assertiva, facendo credere diavere personalmente ricevuto confidenze, in tal senso, dagli iscritti al concorso,circostanza smentita in dibattimento dalle testi, Corsini, fonte dell’imputato, cheha riferito di supposizioni, non ancorate a dati riscontrabili, sul possibile vincitoredel concorso, e Nunziatini, che ha negato di avere profferito commentisull’assegnazione del posto e giustificato la propria mancata presentazione alconcorso con motivi personali ed economici.Né risulta che l’imputato abbia allegato all’esposto documenti fondamentaliper una ricostruzione fedele dell’iter concorsuale, come il provvedimento diannullamento del concorso da parte dell’amministrazione comunale.4.3 Pur dovendo ritenersi concludente il tema della fonte anonima, suesaminata, che esclude l'interesse pubblico perché la fonte non è in séverificabile, questa Corte, ad ogni buon conto, procede a esaminare le singolecensure in considerazione della proposizione del ricorso agli effetti civili.Quanto alla verità, la Corte di appello non ha tenuto conto che nonrispondeva al vero l’illazione secondo cui il bando di concorso pubblico per unposto di istruttore amministrativo presso la biblioteca di Domodossola sarebbestato cucito addosso alla persona per poi assumerla, in quanto smentita dallastessa teste, fonte della notizia pubblicata sul social network.Anche sul punto della continenza, altro requisito per l'esercizio del diritto dicronaca e di critica, la motivazione non è corretta.Va ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postulauna forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionalealla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che,sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione delpensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato dimero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce delcomplessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01).Nella specie, l’insinuazione complessiva che si trae dalle espressionicontenute nel video, particolarmente offensive rispetto all’immaginedell’amministrane comunale, assume valenza diffamatoria per le graviirregolarità denunciate, sulle modalità di conduzione di un concorso pubblico, dicui si sarebbe avuta conoscenza nel paese, tanto che una candidata decideva dinon partecipare nemmeno ad un concorso pubblico, in quanto le notizie e levalutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se noncorrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasiutilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti esuggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettivarispondenza a verità del fatto adombrato (Sez. 5, n. 8 del 12/11/2019, dep.2020, Parovel, Rv. 278318 - 01: fattispecie relativa ad un articolo di stampa nelquale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindacoavesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propriafunzione; conf. n. 45910 del 2005 Rv. 233039 - 01, n. 41042 del 2014 Rv.260772 - 01).Quanto all'interesse pubblico all’informazione, la motivazione non tieneconto dell’orientamento giurisprudenziale in tema di pubblicazione di scrittoanonimo, poiché, in presenza di una notizia basata su voci correnti, nonaccertate, ne sottolinea l’esistenza ed afferma che tale interesse escluderebbel’ulteriore velleità diffamatoria e di matrice soggettiva.L’interesse pubblico non va riferito alla vicenda in sé, vale a dire allavicenda del bando di concorso, poi annullato, per un posto di istruttoreamministrativo presso la biblioteca del Comune di Domodossola, che certamenteha rilievo pubblico e sociale. Al contrario, l'interesse al quale occorre riferirsi èl'interesse sociale alla pubblicazione di una notizia vera o almeno verificata -secondo il contenuto dei diritti di cronaca e di critica – che sia espressione dellalibera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., in bilanciamento con i beni,analogamente tutelati dalla Carta fondamentale, dell'onore e della reputazione,riferibili alla persona e alla sua dignità sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.Proprio questo bilanciamento conduce a negare all'anonimo in sé il valore diinteresse pubblico perché, non essendo controllabile la fonte, determinal'impossibilità di attribuire rilievo pubblico e sociale alla notizia della quale non siconosce la paternità e per la quale non vi è alcuna assunzione di responsabilità,anche penale, da parte di chi la rende. E ciò a differenza di quanto accade nelcaso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto una intervista, nei corso della qualel'intervistato, noto e non anonimo, rende dichiarazioni delle quali si assume laresponsabilità: in tal caso il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto dicronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatoriea lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti echiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre chel'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione allaqualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazionirilasciate (Sez. 5, n. 41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031 - 01; conf. N.16959 del 2020 Rv. 279203 - 01; nella specie la Corte di legittimità ha ritenutoimmune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione diun'inchiesta giornalistica frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi,commentate con chiose ed amplificate nella loro portata, e di informazioni sulpassato di un personaggio politico, senza previa verifica della serietà edNel caso in esame, non vi è stato il rispetto dei canoni predetti.5. A quanto sopra esposto consegue l'annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello,nonché la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano incomplessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello. Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori dilegge.Così deciso in Roma il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]