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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18790/2026

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[OSCURATO:PERSONA] - EDITORI,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di FIRENZE n.Data pubblicazione 09/06/20262146/2023, depositata il 24/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2843/2020, rigettava ladomanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale rappresentante legale dell’Osservatorio permanente Giovani– Editori (d’ora in avanti, per brevità, Osservatorio), nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla natura asseritamentediffamatoria di due articoli pubblicati sul sito www.datamediahub.it,di cui il convenuto era autore, ritenendo che detti articoli relativiall’iniziativa dell’Osservatorio denominata “[OSCURATO:PERSONA] in classe”,pur caratterizzati da un tono fortemente critico, presentassero tuttii presupposti della scriminante del diritto di critica (verità dei fattinarrati, interesse pubblico dell’argomento, continenza dellemodalità espressive e pertinenza delle critiche).Con la sentenza n. 2146/2023, pubblicata in data 24/10/2023, laCorte d'appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità indicata, in punto diliquidazione delle spese di giudizio, ed ha confermato per il resto lagravata pronuncia.Segnatamente, il giudice a quo ha ritenuto che:- lo scritto, nel quale si argomentava l’inutilità dell’iniziativa di cuisi discute in causa giunta nell’anno 2014-2015 alla suaquattordicesima edizione, non costituiva esercizio del diritto dicronaca, bensì di critica che, a differenza di quello di cronaca, haad oggetto le opinioni del dichiarante, necessariamente soggettive;- i dati riportati dall’autore a sostegno della sua tesi circa l’inutilitàdell’iniziativa corrispondevano a verità, trattandosi di unragionamento inferenziale sulla base del quale, dal dato di partenzacostituito da un campione di giovani che avevano partecipato al2 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026progetto “[OSCURATO:PERSONA] in classe”, i quali poi non erano risultatiData pubblicazione 09/06/2026buoni lettori della carta stampata, conseguiva l’opinione delSantoro che l’iniziativa non fosse stata proficua;- la proposizione di domande in modo retorico rappresenta essastessa espressione di un’opinione, consistente appunto nellaformulazione di dubbi;- le modalità espositive non si erano tradotte in aggressionegratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione di parteappellante, non essendo stata attribuita all’Osservatorio alcunaresponsabilità o colpa per il mancato raggiungimento dell’obiettivodi aumentare la lettura dei giornali tra i giovani, indicata comecausa e non già come effetto del progetto;- la locuzione “cui prodest?”, contenuta sia nel titolo, sia nellachiusura dello scritto, nell’uso corrente è un espediente retorico perdomandarsi quale sia l’effettivo beneficiario di una determinataazione o di un evento, senza che questo significhi necessariamenteporre sullo sfondo un fine illecito;- vi era l’interesse pubblico alla notizia, il quale poteva desumersi(finanche) dalla lettura dell’atto di appello, nella parte in cuil’Osservatorio veniva rappresentato come una associazione cheaveva «riunito intorno a sé le più importanti e stimate personalitàdel mondo dell’editoria, della finanza e della technology» il cuivalore era stato riconosciuto pubblicamente da ben due Presidentidella Repubblica, e lo stesso Ceccherini, il Presidente, era indicatocome persona con «una solida ed indiscutibile reputazione italianae internazionale» con rapporti con i Presidenti della Repubblicaitaliana (da Ciampi a Mattarella) e altre personalità di rilievo, oltreche dal fatto che l’iniziativa aveva coinvolto più di due milioni distudenti;- nessun contenuto diffamatorio poteva ravvisarsi anche neiconfronti del Ceccherini, non essendogli stati attribuiticomportamenti illeciti, indecorosi o comunque disdicevoli;3 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026- anche l’accostamento alla questione delle «copie gonfiate da IlData pubblicazione 09/06/2026Sole24Ore», con riferimento, quindi, all’indagine promossa dallaConsob, a seguito dell’ispezione avviata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e conclusa il12.06.2017, su presunte pratiche scorrette da parte della testata “ilSole24Ore”, con particolare riferimento alle informazioni divulgatesulle copie diffuse, visto che nell’informativa Consob l’Osservatorioveniva indicato tra i quattro intermediari attraverso i quali “il Sole24Ore” avrebbe eseguito l’attività di comarketing, era basato sudati attendibili in quanto provenienti da una fonte qualificata qual èla Consob.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in rappresentanzadell’Osservatorio, ha presentato ricorso per la cassazione di dettasentenza, formulando due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod. proc. civ.Entrambe la parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, 1°comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e dell’art.11 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 nonché dei principi elaborati dellagiurisprudenza in tema di risarcimento dei danni da diffamazione amezzo stampa.La tesi di parte ricorrente è che la Corte territoriale abbiaillegittimamente ritenuto scriminata dal diritto di critical’esternazione di un’opinione gratuita, puramente congetturale epretestuosa occasione di dileggio, non potendo i fatti ritenuti veriessere posti in correlazione con il giudizio del giornalista sull’utilitàdell’iniziativa, perché:4 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026a) al campione di studenti che avevano partecipato non era statoData pubblicazione 09/06/2026chiesto se avesse ritenuto efficace o meno l’iniziativa, né se avesseacquisito un approccio più critico e consapevole nell’approcciarsialle fonti di informazione;b) il fatto vero, rappresentato dai grafici a corredo degli articoli,quanto alla diminuzione del numero dei giovani che utilizza mezzidi informazione cartacei, era irrilevante, posto che l’iniziativadell’Osservatorio non era quella di avvicinare i giovani al mondodell’informazione cartacea, ma quello di fornire loro uno strumentoper lo sviluppo del pensiero critico e civico esattamente in linea conla mission dell’associazione.Di conseguenza, il giudizio sull’inutilità dell’iniziativa era statoposto in correlazione con fatti non pertinenti.Il motivo è inammissibile.Le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un, 28/10/2020, n. 23745) hannochiarito che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, 1°comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a penad'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le normedi legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamentead indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano conle norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, non potendosi demandare a questa Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende lesue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa (v.

Cass. 26/06/2013, n. 16038;Cass. 1/12/2014, n. 25419; Cass.12/01/2016, n. 287; Cass.26/07/2024, n. 20870).

Deve, infatti, ribadirsi che «non è il puntod'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del viziodi cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., ma5 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente,Data pubblicazione 09/06/2026abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le normeapplicabili alla fattispecie e nell'interpretarle» (v. in tal senso Cass.26/07/2024, n. 208709).Ebbene, nonostante gli sforzi argomentativi di parte ricorrente lavicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, nonbastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazionedella pretesa violazione di legge in relazione al risultatointerpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, senza,peraltro, prendere in considerazione le argomentazioni dellasentenza impugnata, soprattutto là dove le censure all’impugnatasentenza si sostanzino nella riproposizione di tesi difensivemotivatamente disattese dal giudice dell'appello, poiché in tal modosi determina una mera contrapposizione della propria valutazione algiudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, insostanza, nella proposizione di un "non motivo", come taleinammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098;Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632).E’ proprio quanto si è verificato nel caso di specie, atteso chedalla lettura della sentenza emerge che la Corte d'appello havalutato, sulla base di un accertamento in fatto, non censurabile inquesta sede, la pertinenza dei dati da cui ha preso le mosse ilragionamento inferenziale che ha portato il giornalista a dimostrarsiscettico circa l’utilità del progetto “[OSCURATO:PERSONA] in classe” quandoha affermato sia che «L’inferenza tra numero dei giovani lettori diquotidiani e progetto “[OSCURATO:PERSONA] in Classe” non può infatti dirsitotalmente fuori luogo o ingiustificata, dal momento che,comunque, il progetto in sé, prevedendo la lettura in classe di variquotidiani, appare come un mezzo per suscitare l’interesse deglistudenti ad una lettura anche fuori dalle aule e successivamente aldiploma» sia quando ha sostenuto che «il significato della critica, la6 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026quale risulta comunque agganciata a dati fattuali provenienti daData pubblicazione 09/06/2026statistiche Istat e, pertanto, da una fonte verificata ed attendibile,oltre che non oggetto di contestazione circa la sua effettivaesistenza e veridicità.

La critica seppure ‘graffiante’ e portataavanti con l’utilizzo di suggestive figure retoriche, appare infatti pursempre frutto di un ragionamento pertinente rispetto ai dati dipartenza (nel senso che dai dati dell’indagine da cui risulta loscarso interesse dei giovani per la lettura della carta stampata, sidesume la poca utilità del progetto teso alla diffusione deiquotidiani nelle scuole, pur portato avanti da ormai molti anni e cisi interroga su possibili diverse finalità dell’iniziativa)».La conclusione del giudice a quo è stata che parte appellantepretendeva invano di sottoporre ad un giudizio di corrispondenza averità il ragionamento inferenziale dell’autore, perché «ciò finirebbeall’evidenza per annullare il diritto di critica e con esso il diritto diespressione costituzionalmente garantito.

Il diritto di critica non siconcreta infatti nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in ungiudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto aifatti stessi: per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di talediritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica, nongià la valutazione che se ne faccia, corrisponda a verità, sia purenon assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cuiproviene o per altre circostanze soggettive (cfr. Cass. n.21892/2023).

Lo stesso è a dirsi della serie di domande chel’autore si pone alla fine dell’articolo sulle ricadute del progetto intermini di aumento delle copie della carta stampata, ripartizione deicosti, completezza dell’offerta informativa in funzionedell’educazione civica dei giovani studenti».2) Con il secondo motivo parte ricorrente prospetta, ai sensidell’art. art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione di dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. art. 115 cod.proc. civ.7 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026Attinta da censura è l’affermazione della Corte d'appello secondoData pubblicazione 09/06/2026cui non era stata contestata la corrispondenza dei grafici riportatinell’articolo agli esiti dell’indagine espletata, perché, invece, erastato contestato che i dati della ricerca erano stati richiamati solo inmaniera parziale.Aggiunge la parte ricorrente che, rigettando dette contestazioni,la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che non erastato allegato alcunché al fine di comprovare che i dati riportati neigrafici inseriti nell’articolo sarebbero suscettibili di una diversalettura se valutati unitamente ad ulteriori esiti della medesimaindagine a campione.Trattandosi di illecito aquiliano, l’attore, assuntosi leso da unanotizia di stampa, deve provare la pubblicazione di una notizia dinatura diffamatoria, spetta al convenuto che eccepisce lasussistenza del diritto di critica provare la verità della notizia anchein termini di verità putativa e sul punto la parte ricorrente richiamaCass. 26/04/2022, n.12985.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto non «contestata la verità edesistenza della ricerca citata nell’articolo, bensì unicamente latendenziosità dei dati per come citati per sostenere l’inutilitàdell’iniziativa; in proposito gli appellanti lamentano che i dati citatiper sostenere l’inutilità del progetto, oltre a nulla dire di specificocirca l’iniziativa ‘Il quotidiano in classe’, rappresenterebbero solo unparziale estratto di una più complessa ed articolata ricerca,finendo, per come presentati, per isolare e decontestualizzare irisultati rilevati sulle abitudini degli studenti partecipantiall’iniziativa» e che, anche relativamente al secondo articolo «lacontestazione non riguarda l’effettiva esistenza delle ricerche acampione prese a riferimento nel testo e i relativi esiti, ma siincentra sulla diffamatorietà delle espressioni e sull’assenza dei8 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026presupposti per ritenere applicabile la scriminante del diritto diData pubblicazione 09/06/2026critica».È da escludere dunque che abbia distribuito erroneamente l’oneredella prova, decidendo in contrasto con la giurisprudenza di questaCorte.

Il decisum evocato da parte ricorrente trova il suoprecedente conforme in Cass. 18/04/2013, n. 9458, secondo cuiquando la prova non verta sulla verità dei fatti, è onere di chiafferma di essere stato diffamato «dimostrare che la fonte da cui ilgiornalista aveva tratto la notizia, al momento in cui questa vennediffusa, non poteva ritenersi attendibile»; infatti, l'attore cheassume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provareil fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, afronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamentodell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenzadella relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsianche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianzadei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual casocompeterà all'attore l'eventuale dimostrazione della nonNé può ritenersi violato il principio di non contestazione, perché laCorte d’appello non ha ritenuto non contestata dal convenuto laverità dei fatti, ma ha identificato l’oggetto della controversia «nelcarattere diffamatorio del suddetto articolo con riferimento alladedotta inutilità dell’iniziativa, declinata attraverso la proposizionedi domande retoriche, nonché alla rappresentazione delle finalitàdell’Osservatorio e del suo fondatore lontane dai dichiarati scopisociali».

Il giudice a quo, quindi, ha esercitato il suo potere-doveredi interpretare e qualificare la domanda, avendo precipuo riguardoal contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla natura dellesituazioni dedotte in giudizio e sulla questione così individuata haimpostato l'iter logico- giuridico della decisione.3) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.9 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/20264) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza eData pubblicazione 09/06/2026sono liquidate, in favore del controricorrente, nella misura indicatain dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in proprio enella dedotta qualità, al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella parte ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - EDITORI,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di FIRENZE n.Data pubblicazione 09/06/20262146/2023, depositata il 24/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2843/2020, rigettava ladomanda risarcitoria formulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale rappresentante legale dell’Osservatorio permanente Giovani– Editori (d’ora in avanti, per brevità, Osservatorio), nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], fondata sulla natura asseritamentediffamatoria di due articoli pubblicati sul sito www.datamediahub.it,di cui il convenuto era autore, ritenendo che detti articoli relativiall’iniziativa dell’Osservatorio denominata “[OSCURATO:PERSONA] in classe”,pur caratterizzati da un tono fortemente critico, presentassero tuttii presupposti della scriminante del diritto di critica (verità dei fattinarrati, interesse pubblico dell’argomento, continenza dellemodalità espressive e pertinenza delle critiche).Con la sentenza n. 2146/2023, pubblicata in data 24/10/2023, laCorte d'appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità indicata, in punto diliquidazione delle spese di giudizio, ed ha confermato per il resto lagravata pronuncia.Segnatamente, il giudice a quo ha ritenuto che:- lo scritto, nel quale si argomentava l’inutilità dell’iniziativa di cuisi discute in causa giunta nell’anno 2014-2015 alla suaquattordicesima edizione, non costituiva esercizio del diritto dicronaca, bensì di critica che, a differenza di quello di cronaca, haad oggetto le opinioni del dichiarante, necessariamente soggettive;- i dati riportati dall’autore a sostegno della sua tesi circa l’inutilitàdell’iniziativa corrispondevano a verità, trattandosi di unragionamento inferenziale sulla base del quale, dal dato di partenzacostituito da un campione di giovani che avevano partecipato al2 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026progetto “[OSCURATO:PERSONA] in classe”, i quali poi non erano risultatiData pubblicazione 09/06/2026buoni lettori della carta stampata, conseguiva l’opinione delSantoro che l’iniziativa non fosse stata proficua;- la proposizione di domande in modo retorico rappresenta essastessa espressione di un’opinione, consistente appunto nellaformulazione di dubbi;- le modalità espositive non si erano tradotte in aggressionegratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione di parteappellante, non essendo stata attribuita all’Osservatorio alcunaresponsabilità o colpa per il mancato raggiungimento dell’obiettivodi aumentare la lettura dei giornali tra i giovani, indicata comecausa e non già come effetto del progetto;- la locuzione “cui prodest?”, contenuta sia nel titolo, sia nellachiusura dello scritto, nell’uso corrente è un espediente retorico perdomandarsi quale sia l’effettivo beneficiario di una determinataazione o di un evento, senza che questo significhi necessariamenteporre sullo sfondo un fine illecito;- vi era l’interesse pubblico alla notizia, il quale poteva desumersi(finanche) dalla lettura dell’atto di appello, nella parte in cuil’Osservatorio veniva rappresentato come una associazione cheaveva «riunito intorno a sé le più importanti e stimate personalitàdel mondo dell’editoria, della finanza e della technology» il cuivalore era stato riconosciuto pubblicamente da ben due Presidentidella Repubblica, e lo stesso Ceccherini, il Presidente, era indicatocome persona con «una solida ed indiscutibile reputazione italianae internazionale» con rapporti con i Presidenti della Repubblicaitaliana (da Ciampi a Mattarella) e altre personalità di rilievo, oltreche dal fatto che l’iniziativa aveva coinvolto più di due milioni distudenti;- nessun contenuto diffamatorio poteva ravvisarsi anche neiconfronti del Ceccherini, non essendogli stati attribuiticomportamenti illeciti, indecorosi o comunque disdicevoli;3 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026- anche l’accostamento alla questione delle «copie gonfiate da IlData pubblicazione 09/06/2026Sole24Ore», con riferimento, quindi, all’indagine promossa dallaConsob, a seguito dell’ispezione avviata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e conclusa il12.06.2017, su presunte pratiche scorrette da parte della testata “ilSole24Ore”, con particolare riferimento alle informazioni divulgatesulle copie diffuse, visto che nell’informativa Consob l’Osservatorioveniva indicato tra i quattro intermediari attraverso i quali “il Sole24Ore” avrebbe eseguito l’attività di comarketing, era basato sudati attendibili in quanto provenienti da una fonte qualificata qual èla Consob.[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in rappresentanzadell’Osservatorio, ha presentato ricorso per la cassazione di dettasentenza, formulando due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod. proc. civ.Entrambe la parti, in vista dell’odierna Camera di Consiglio, hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, 1°comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 21 Cost., 2043 cod. civ., 51 e 595 cod. pen. e dell’art.11 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 nonché dei principi elaborati dellagiurisprudenza in tema di risarcimento dei danni da diffamazione amezzo stampa.La tesi di parte ricorrente è che la Corte territoriale abbiaillegittimamente ritenuto scriminata dal diritto di critical’esternazione di un’opinione gratuita, puramente congetturale epretestuosa occasione di dileggio, non potendo i fatti ritenuti veriessere posti in correlazione con il giudizio del giornalista sull’utilitàdell’iniziativa, perché:4 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026a) al campione di studenti che avevano partecipato non era statoData pubblicazione 09/06/2026chiesto se avesse ritenuto efficace o meno l’iniziativa, né se avesseacquisito un approccio più critico e consapevole nell’approcciarsialle fonti di informazione;b) il fatto vero, rappresentato dai grafici a corredo degli articoli,quanto alla diminuzione del numero dei giovani che utilizza mezzidi informazione cartacei, era irrilevante, posto che l’iniziativadell’Osservatorio non era quella di avvicinare i giovani al mondodell’informazione cartacea, ma quello di fornire loro uno strumentoper lo sviluppo del pensiero critico e civico esattamente in linea conla mission dell’associazione.Di conseguenza, il giudizio sull’inutilità dell’iniziativa era statoposto in correlazione con fatti non pertinenti.Il motivo è inammissibile.Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un, 28/10/2020, n. 23745) hannochiarito che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, 1°comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a penad'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le normedi legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamentead indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano conle norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalentedottrina, non potendosi demandare a questa Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende lesue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa (v. Cass. 26/06/2013, n. 16038;Cass. 1/12/2014, n. 25419; Cass.12/01/2016, n. 287; Cass.26/07/2024, n. 20870). Deve, infatti, ribadirsi che «non è il puntod'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del viziodi cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., ma5 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente,Data pubblicazione 09/06/2026abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le normeapplicabili alla fattispecie e nell'interpretarle» (v. in tal senso Cass.26/07/2024, n. 208709).Ebbene, nonostante gli sforzi argomentativi di parte ricorrente lavicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, nonbastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazionedella pretesa violazione di legge in relazione al risultatointerpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, senza,peraltro, prendere in considerazione le argomentazioni dellasentenza impugnata, soprattutto là dove le censure all’impugnatasentenza si sostanzino nella riproposizione di tesi difensivemotivatamente disattese dal giudice dell'appello, poiché in tal modosi determina una mera contrapposizione della propria valutazione algiudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, insostanza, nella proposizione di un "non motivo", come taleinammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098;Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632).E’ proprio quanto si è verificato nel caso di specie, atteso chedalla lettura della sentenza emerge che la Corte d'appello havalutato, sulla base di un accertamento in fatto, non censurabile inquesta sede, la pertinenza dei dati da cui ha preso le mosse ilragionamento inferenziale che ha portato il giornalista a dimostrarsiscettico circa l’utilità del progetto “[OSCURATO:PERSONA] in classe” quandoha affermato sia che «L’inferenza tra numero dei giovani lettori diquotidiani e progetto “[OSCURATO:PERSONA] in Classe” non può infatti dirsitotalmente fuori luogo o ingiustificata, dal momento che,comunque, il progetto in sé, prevedendo la lettura in classe di variquotidiani, appare come un mezzo per suscitare l’interesse deglistudenti ad una lettura anche fuori dalle aule e successivamente aldiploma» sia quando ha sostenuto che «il significato della critica, la6 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026quale risulta comunque agganciata a dati fattuali provenienti daData pubblicazione 09/06/2026statistiche Istat e, pertanto, da una fonte verificata ed attendibile,oltre che non oggetto di contestazione circa la sua effettivaesistenza e veridicità. La critica seppure ‘graffiante’ e portataavanti con l’utilizzo di suggestive figure retoriche, appare infatti pursempre frutto di un ragionamento pertinente rispetto ai dati dipartenza (nel senso che dai dati dell’indagine da cui risulta loscarso interesse dei giovani per la lettura della carta stampata, sidesume la poca utilità del progetto teso alla diffusione deiquotidiani nelle scuole, pur portato avanti da ormai molti anni e cisi interroga su possibili diverse finalità dell’iniziativa)».La conclusione del giudice a quo è stata che parte appellantepretendeva invano di sottoporre ad un giudizio di corrispondenza averità il ragionamento inferenziale dell’autore, perché «ciò finirebbeall’evidenza per annullare il diritto di critica e con esso il diritto diespressione costituzionalmente garantito. Il diritto di critica non siconcreta infatti nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in ungiudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto aifatti stessi: per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di talediritto, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica, nongià la valutazione che se ne faccia, corrisponda a verità, sia purenon assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cuiproviene o per altre circostanze soggettive (cfr. Cass. n.21892/2023). Lo stesso è a dirsi della serie di domande chel’autore si pone alla fine dell’articolo sulle ricadute del progetto intermini di aumento delle copie della carta stampata, ripartizione deicosti, completezza dell’offerta informativa in funzionedell’educazione civica dei giovani studenti».2) Con il secondo motivo parte ricorrente prospetta, ai sensidell’art. art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione di dell’art. 2967 cod. civ. e dell’art. art. 115 cod.proc. civ.7 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026Attinta da censura è l’affermazione della Corte d'appello secondoData pubblicazione 09/06/2026cui non era stata contestata la corrispondenza dei grafici riportatinell’articolo agli esiti dell’indagine espletata, perché, invece, erastato contestato che i dati della ricerca erano stati richiamati solo inmaniera parziale.Aggiunge la parte ricorrente che, rigettando dette contestazioni,la Corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che non erastato allegato alcunché al fine di comprovare che i dati riportati neigrafici inseriti nell’articolo sarebbero suscettibili di una diversalettura se valutati unitamente ad ulteriori esiti della medesimaindagine a campione.Trattandosi di illecito aquiliano, l’attore, assuntosi leso da unanotizia di stampa, deve provare la pubblicazione di una notizia dinatura diffamatoria, spetta al convenuto che eccepisce lasussistenza del diritto di critica provare la verità della notizia anchein termini di verità putativa e sul punto la parte ricorrente richiamaCass. 26/04/2022, n.12985.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha ritenuto non «contestata la verità edesistenza della ricerca citata nell’articolo, bensì unicamente latendenziosità dei dati per come citati per sostenere l’inutilitàdell’iniziativa; in proposito gli appellanti lamentano che i dati citatiper sostenere l’inutilità del progetto, oltre a nulla dire di specificocirca l’iniziativa ‘Il quotidiano in classe’, rappresenterebbero solo unparziale estratto di una più complessa ed articolata ricerca,finendo, per come presentati, per isolare e decontestualizzare irisultati rilevati sulle abitudini degli studenti partecipantiall’iniziativa» e che, anche relativamente al secondo articolo «lacontestazione non riguarda l’effettiva esistenza delle ricerche acampione prese a riferimento nel testo e i relativi esiti, ma siincentra sulla diffamatorietà delle espressioni e sull’assenza dei8 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/2026presupposti per ritenere applicabile la scriminante del diritto diData pubblicazione 09/06/2026critica».È da escludere dunque che abbia distribuito erroneamente l’oneredella prova, decidendo in contrasto con la giurisprudenza di questaCorte. Il decisum evocato da parte ricorrente trova il suoprecedente conforme in Cass. 18/04/2013, n. 9458, secondo cuiquando la prova non verta sulla verità dei fatti, è onere di chiafferma di essere stato diffamato «dimostrare che la fonte da cui ilgiornalista aveva tratto la notizia, al momento in cui questa vennediffusa, non poteva ritenersi attendibile»; infatti, l'attore cheassume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provareil fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, afronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamentodell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenzadella relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsianche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianzadei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual casocompeterà all'attore l'eventuale dimostrazione della nonNé può ritenersi violato il principio di non contestazione, perché laCorte d’appello non ha ritenuto non contestata dal convenuto laverità dei fatti, ma ha identificato l’oggetto della controversia «nelcarattere diffamatorio del suddetto articolo con riferimento alladedotta inutilità dell’iniziativa, declinata attraverso la proposizionedi domande retoriche, nonché alla rappresentazione delle finalitàdell’Osservatorio e del suo fondatore lontane dai dichiarati scopisociali». Il giudice a quo, quindi, ha esercitato il suo potere-doveredi interpretare e qualificare la domanda, avendo precipuo riguardoal contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla natura dellesituazioni dedotte in giudizio e sulla questione così individuata haimpostato l'iter logico- giuridico della decisione.3) Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.9 di 10Numero registro generale 9152/2024Numero sezionale 4143/2025Numero di raccolta generale 18790/20264) Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza eData pubblicazione 09/06/2026sono liquidate, in favore del controricorrente, nella misura indicatain dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, in proprio enella dedotta qualità, al pagamento in favore del controricorrentedelle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella parte ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025 dallaTerza sezione civile della Corte di Cassazione.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA10 di 10
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