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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33817/2026

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ella Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;letta la memoria contenente motivi nuovi del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Griffo, che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cuiall’art. 595, comma terzo, cod. pen., oltre al pagamento a titolo di risarcimentodel danno, in favore della persona offesa, della somma di euro 10.000 ed allarefusione delle spese sostenute dalla parte civile per la costituzione in giudizio.Si contesta all’imputato di avere pubblicato sul quotidiano online da luidiretto, denominato “Casertace”, un articolo dal titolo “[OSCURATO:PERSONA] AlboPretorio porto delle nebbie”, in cui metteva in dubbio la correttezza e lalegittimità delle modalità con cui il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] aveva cedutogratuitamente un proprio terreno di 7000 mq alla [OSCURATO:SOCIETA]., in cambiodella dismissione di un tratto di ferrovia non più utilizzato, posto all’interno delterreno, e concesso sconti sugli oneri di urbanizzazione.2.

Avverso la sentenza in epigrafe l'imputato propone ricorso, affidato aquattro motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma primo,disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in relazione agli artt.420 ter, 97, 102, 178 e segg., cod. proc. pen.Si duole della mancata declaratoria di nullità della sentenza di primogrado in ragione dell’illegittimo rigetto dell’istanza di rinvio per legittimoimpedimento del difensore per l’udienza del 21 dicembre 2023, in quanto nullitàd’ordine generale a regime intermedio, con conseguente lesione del diritto didifesa.Si deduce che, nella fase preliminare di tale udienza, era costituito undifensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art.97, comma quarto, cod. proc. pen.,che insisteva nell’istanza di rinvio, che veniva rigettata e che, nella successivafase dibattimentale, che seguiva ad un pregresso segmento processuale invalido,che ha determinato una invalida dichiarazione di apertura del dibattimento,durante l’audizione della persona offesa, il difensore d’ufficio, interpellatotelefonicamente quello di fiducia, sulla possibilità di manifestare il consensoall’acquisizione della querela, riceveva indicazioni al riguardo e si dichiaravasostituto, ai sensi dell’art.102 cod. proc. pen., a seguito di delega telefonica.Si deduce che, alla prima udienza utile del 20 giugno 2024, venivaprodotta documentazione per rimarcare la ricorrenza di un legittimoimpedimento a presenziare all’udienza del 21 dicembre 2023, con richiesta direvoca dell’ordinanza di rigetto della istanza di rinvio, adottata a quella udienza,e di disporre la ripetizione dell’attività istruttoria espletata, richiesta reiteratanell’atto di appello.Si deduce che, in sede di appello, veniva acquisita al fascicolo deldibattimento documentazione da cui risulta la illogicità del contegno tenuto dalmedesimo giudice che, sempre all’udienza del 21 dicembre 2023, rinviava altroprocesso, a carico del medesimo imputato, assistito dal medesimo difensore, inragione dell’assenza non giustificata dell’imputato.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazioneagli artt.51, 595, cod. pen., e 530, cod. proc. pen., e 21 Cost., e correlati vizimotivazionali.Si duole della omessa valutazione dell’articolo in contestazione nonchédelle deduzioni difensive, anche mediante documentazione, che fornivanochiarimenti sul senso delle esternazioni ivi contenute ed indicavano le fonti,autorevoli e qualificate, di conoscenza e veridicità della notizia o, comunque, delrigoroso controllo delle fonti.Si deduce che vertesi in ipotesi di giornalismo d’inchiesta e si richiamano iprincipi dettati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di eserciziodel diritto di critica e del rispetto del canone della conoscenza.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 157 e segg. e 595, cod. pen., e correlati vizi motivazionali.Si deduce che se non fosse stata applicata la sospensione di cui alla c.d.riforma Orlando il reato sarebbe prescritto, e richiama la questione di legittimitàcostituzionale in relazione agli artt.3 e 25, comma secondo, Cost., sollevata dallaCorte di appello di Lecce con ordinanza dell’11 luglio 2025, con riguardo allaabrogazione di tale disciplina anche per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali con riguardo al diniego delle attenuanti generiche sulla basedell’assenza di elementi positivi e della preoccupante biografia criminale, senzatenere conto delle condizioni personali e sociali dell’imputato, dell’età e di quantodedotto dalla difesa.Con riguardo alla misura della pena, superiore al minimo edittale, si duoledella omessa valutazione dei criteri di cui agli artt.132 e 133 cod. pen.3.

Con la memoria contenente motivi nuovi, si reiterano le doglianze conriguardo al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimentodel difensore nonché con riguardo all’esercizio del diritto di cronaca e di critica,chiedendone l’applicazione anche putativa.Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportatoin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 L’impegno professionale dedotto concerne la partecipazione adinterrogatori di garanzia dinanzi al Tribunale di Napoli in procedimenti DDA inmateria di rifiuti, comunicati solo il giorno prima dell’udienza contestata.2.2 A parte il rilievo di carattere pratico, evidenziato dallo stesso Tribunale,per cui il difensore avrebbe potuto conciliare tutti gli impegni, semplicementeformulando istanza di anticipazione o posticipazione dell'orario per la vicinanzalogistica dinanzi ad autorità giudiziarie, situate a breve distanza territoriale l'unadall'altra, ritiene il Collegio che difettino i presupposti giuridici del legittimoimpedimento.2.3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimoimpedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art.420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a)prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversiimpegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenzialel'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenzain detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difenderel'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensidell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia inquello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015,Torchio, Rv. 262912; Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109; Sez. 5,Sentenza n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278549).Va inoltre ricordato che la decisione sull'istanza di rinvio dell'udienza perlegittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegnoprofessionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quellopubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la prioritàtemporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assuntosuccessivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente(Sez. 5, Sentenza n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744 – 01; Sez. 3,n. 43649 del 03/07/2018, P, Rv. 274416).2.3.1 Nel caso di specie, l'istanza di differimento risulta documentata sullabase del verbale dell'udienza del 21 dicembre 2023, di fronte al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], dal quale emerge che l’espletamento degliinterrogatori di garanzia era stato fissato per il 21 dicembre 2023, presso ilTribunale di Napoli.

E il difensore ha effettivamente rispettato i requisiti diammissibilità dell'istanza, perché: a) ha prospettato l'impedimento non appenaconosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) ha affermato la particolaredelicatezza del procedimento pendente di fronte al Tribunale di Napoli; c) harappresentato l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che potessevalidamente difendere l'imputato; d) ha rappresentato l'impossibilità di avvalersidi un sostituto sia nel processo a cui intendeva partecipare sia in quello di cuichiedeva il rinvio.

Nondimeno, lo stesso difensore non ha fornito elementiconcreti in base ai quali ritenere la inconciliabilità dei due impegni anticipazione/posticipazione (Sez. 3, Sentenza n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv.270330 – 01).2.4 Nella specie, il presupposto del rinvio per legittimo impedimento,l’impossibilità di farsi sostituire ex art. 102 c.p.p. era evidentemente mancante,posto che, all’udienza, la persona offesa era stata escussa alla presenza di unsostituto che aveva, altresì, ricevuto istruzioni precise dal difensore fiduciario,che lo aveva delegato telefonicamente (e quindi oralmente) allo svolgimento didesignazione di un sostituto da parte del difensore può essere effettuata condelega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato alla lucedella tacita abrogazione dell'art. 9 del R. D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv.dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n.247 di riforma dell'ordinamento della professione forense (ex multis, da ultimo,Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35389 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 282138).

Nonsi tratta, quindi, di una sanatoria postuma di una nullità assoluta, madell’assenza della rilevata impossibilità di farsi sostituire, dimostrata proprio dalsuccessivo svolgimento dei fatti, che comprovano la possibilità di reperire talesostituto.3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.3.1 Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puòconoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesivadella altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzionedell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabì, Rv. 278145 -01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n.41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 – 01); e ciò ovviamente il giudice dilegittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza dellascriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nellasentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva delreato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).3.2 La Corte d’appello ha ritenuto che, dalla lettura del contenutodell’articolo pubblicato il 29 maggio 2019, emerge la dolosa volontà di ledere lareputazione altrui in quanto:- evocativo della scarsa trasparenza dell’albo pretorio dell’[OSCURATO:PERSONA], delquale la persona offesa è legale rappresentante, definito come “porto dellenebbie”;- contiene accuse di mancanza di professionalità, trasparenza e correttezza,censurando la dismissione dei terreni per 7000 m/q in favore di [OSCURATO:SOCIETA]a titolo gratuito, con la precisazione che vengono scontati gli oneri e ilpagamento del terreno, acquistato gratuitamente, nonché accuse di avere postoin essere un’attività contraria all’interesse pubblico, nei riferimenti allagovernance della predetta società, nella quale figura [OSCURATO:PERSONA], appartenentea nota famiglia aversana, in stretti rapporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], ilcui richiamo è evocativo di scelte contaminate da esigenze familistiche e non dibuona amministrazione;- definisce il consorzio, per il suo agire, un “consorzio di beneficenza” e lapersona offesa come una “Barbie”, terminologia non evocativa di competenzeprofessionali, ma proiettata a sottolineare come tale nomina non sia dipesa daqualità intellettuali e manageriali.La Corte di merito, con motivazione immune da vizi e censure, ha ritenutoche la rappresentazione complessiva dell’articolo non si presta ad interpretazionialternative, in quanto si afferma che la dismissione dei terreni è stata realizzatagratuitamente, sacrificando le ragioni consortili per favorire gli interessiprivatistici dei soggetti coinvolti ed a tanto si è supinamente piegata la Pignetti;e che tale rappresentazione non trova giustificazione e si sostanzia in unagratuita e immotivata aggressione alla reputazione, che si desume dagli atti dellaprocedura, che l’imputato pubblica e dei quali ha avuto visione, e chesmentiscono i riferimenti volutamente menzogneri ed offensivi contenutinell’articolo, considerato che l’acquisto dei terreni è avvenuto ad un prezzo disignificativo di euro 250.000, con scorporo della somma di euro 49.000, pereffetto dell’accollo, da parte della società, dei costi per la rimozione del vetustotratto ferroviario insistente nell’area.Si sottolinea che gli atti ai quali attingere informazioni erano nelladisponibilità e a conoscenza dell’imputato e ciononostante è stata fornita ailettori una ricostruzione mendace e volutamente diffamatoria.Quanto alla indicazione della fonte ([OSCURATO:PERSONA], direttore generaledella provincia) da cui l’imputato ha attinto le notizie, si rileva il mancatoinserimento nella lista testi della difesa, sebbene indicata dal [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio nonché l’onere, qualunque sia l’informazione ricevuta, diconfrontarla con la documentazione oggetto di pubblicazione, il cui contenutonon è riportato nell’articolo.3.3 Fin da Sez.

U, n. 4950 del 26/03/1983, Narducci, Rv. 159240 - 01 si èaffermato che, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, in difetto dellacorrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, non può invocarsi illegittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen., risultando, in talcaso, del tutto insussistente l'anzidetto diritto, che non si esplica in unaqualunque narrazione dei fatti, bensì nella narrazione oggettiva e formalmentecorretta di quelli veramente accaduti e socialmente rilevanti: sulla basedell'enunciato principio, le Sezioni Unite chiarivano i limiti del diritto di cronaca,presidiato dalla garanzia costituzionale, puntualizzandosi l'esigenza della veritàoggettiva e non già quella della verosimiglianza o veridicità, la necessità dellacorrettezza delle espressioni, vale a dire la continenza, e, infine, la "pertinenzadei fatti narrati", nel senso che deve esservi correlazione tra gli accadimentiriferiti e l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi.

Tale orientamento,cristallizzatosi fino ad oggi, rileva come il limite della continenza debba ritenersisuperato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratoriee sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: neconsegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze deldiritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone, innanzitutto,l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei terminiadoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quandoquesto presenti oggettivi profili di interesse pubblico (tra le altre, Sez. 5, n.19381 del 20/04/2005, Marcenaro, Rv. 231562 - 01).3.4 Allo stesso modo, in tema di responsabilità civile per diffamazione,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ildiritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in ungiudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi(occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto,che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure nonassoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altrecircostanze soggettive; Cass. 7847/2011, Cass. 25420/2017; in senso conforme,da ultimo, Cass. 21892/2023).

L’espressione di simile giudizio può avvenire30522/2023), i quali possono essere posti anche solo in correlazione tra loro,informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico.

Si tratta, nellasostanza, non della mera effettuazione di un’attività descrittiva di una pluralità dicircostanze, ma della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in uncollegamento logico fra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella lorocomplessità e sia messo nelle condizioni di trarne una valutazione personale.

Inquesto caso l’ubi consistam del diritto di critica è rappresentato proprio dallacongerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire al lettoredi formarsi, in assoluta libertà ed autonomia, secondo una personale opinione edIl giornalismo d’inchiesta ricorre quando il giornalista “operi una valutazionecomplessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio,sottoposte a sua autonoma valutazione critica ….. nell’ottica dell’indagine odell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico” (Cass. 30522/2023, pag.15).

Attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista d’inchiesta ètutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazionedel pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero «sospetto di illeciti, conil suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denunciadi situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi perpotere essere chiarite», sempre che riguardino temi sociali di interesse generale,a condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementiobiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non siameramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere ilproprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomoe, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fattonon vero ed essendo anche nel giornalismo d'indagine vietate le espressionidubitative … , come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue,suggestionante” (Cass. 30522/2023, pag. 13; Sez. 1, Ordinanza n. 616 del12/01/2026, Rv. 677351 - 01).3.5 Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità,la scriminante del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., non opera quandola notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamenteinidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e,quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014,Bandinu, Rv. 262786; Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Rv. 255434 ha ritenutoche l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità dellanotizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonteanonima, confidenziale o non controllabile; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008,Parlato, Rv. 242603, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo diun articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da unanonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti deidestinatari; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037 - 01,fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonteanonima relativamente a fatti verificatisi in un piccolo centro che, inconsiderazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, ben potevano essereagevolmente verificati; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091- 01, che riteneva non invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è datal'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersicontrollato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiestagiudiziaria sui fatti pubblicati; anche in sede civile la carenza di interessepubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermato da Sez. civ. 3, n.6784 del 07/04/2016, Rv. 639336 - 01; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011,Rv. 617848 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini,Rv. 284114 - 01).Il giornalista deve fare tutto quanto in suo potere per verificare la veridicitàdi quanto raccolto e, ove tale possibilità non gli sia data, di rinunciare allapubblicazione dell'intervista.

Diverso è il caso, invece, in cui, pur effettuando ledovute verifiche, il giornalista cada in errore sulla veridicità del narrato; inquesto caso soccorrono i principi sulla verità putativa, che esimono daresponsabilità l'errante, lasciando ferma quella del deceptor.

Le SU (SU, n.37140 del 30/5/2001), avvertite del potenziale conflitto di tale affermazione coni principi della libera manifestazione del pensiero e della corretta e integraleinformazione, hanno precisato che possono ricorrere nella pratica casi, nondefinibili a priori, in cui "l'interesse sociale della notizia può acquistareun'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo dellasussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due" (id est, sullaverità del fatto e sulla continenza espressiva).” Sul punto, le Sezioni Unite,riconosciuta alla scriminante una struttura dinamica e flessibile, adattabile divolta in volta a realtà diverse, hanno affermato che la valutazione dellasussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore per averepubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve esserenecessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, inprimo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione,considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato ariferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in qualecontesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia laplausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni.

Quindi, è stato argomentato, perdistinguere l'illecito dal lecito occorrerà accertare, attraverso una puntualeinterpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva delterzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo undissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro ildiffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazionela normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen.(così le Sezioni Unite sopra richiamate, in motivazione, le quali hanno ancheprecisato che l'individuazione dei presupposti cui è subordinata l'operatività dellascriminante è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta daadeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 5,Sentenza n. 41013 del 03/09 2021, Mulè, Rv. 282031 – 01).4.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato laformulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni ericostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i datidi cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione diun giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblicointeresse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimentoal fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, allaguisa che ognuno possa liberamente orientarsi (Sez. 5, Sentenza n. 2092 del30/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275409 – 01).

In via generale, in temadi esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte siesprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti ilnecessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli nell'interessesociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.Nella delineata prospettiva è stato evocato anche il parametro dell'attualitàdella notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione dellaantigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisatanell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e, dunque,nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblicaopinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte(tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789), anchenel campo d'indagine dei fenomeni sociologici.4.1 Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini dellaconfigurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare19/05/2015, P.O. in proc.

Case, Rv. 265015), e la cronaca giudiziaria è lecitaquando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di unprovvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attivitàinvestigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da unprovvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistichetendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione divicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deveassumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne lapubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonomae indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro,Rv. 239163).

Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con lagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui laincriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà diespressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che nonsia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi exart. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica».

In riferimentoagli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principioinerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazionelesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una dupliceprospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni checontengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo siacomunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero cheoggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi,altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non giustificabile perchéassolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

Nelladelineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs.

Turkey, del 27.2.2013,che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materiadi art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca,distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (nonsuscettibili di dimostrazione).4.2 Per quanto riguarda in particolare il tema dell'esimente putativa deldiritto di cronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalistasu quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto averificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negliaccertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n.27106 del9/4/2010 Rv 248032; in senso conforme: Sez.5, n.51619/2017, Rv 271628 haritenuto configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronacaquando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbiaassolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della suanarrativa al fine di vincere ogni dubbio.

Così anche Sez. 5, n. 14013/2020 Rv278952, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura postanegli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche inipotesi di notizia non veritiera).4.3 Ciò posto, nel caso di specie, il fatto non può ritenersi scriminatodall'esercizio del diritto di critica né da quello di cronaca, neppure nella suadimensione putativa.La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenzialirichiamati sulla esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo delgiornalismo d’inchiesta, perché non risulta essere stato realizzato un effettivo ereale approfondimento dall’imputato, che ha evitato di rappresentare nell’articoloincriminato i contenuti degli atti pubblici, né ha allegato all’esposto documentifondamentali per una ricostruzione fedele dell’iter concorsuale, sebbene dallostesso visionati, nonché ha distorto completamente la realtà.

L’articolo non silimita a soffermarsi sulla dismissione del tratto ferroviario per giustificare il suooperato e non costituisce un semplice atto di dissenso verso una sceltadiscrezionale ma si pone come atto di accusa nei confronti della persona offesa,che avrebbe sostanzialmente regalato una fetta di territorio per ragioni alieneall’interesse pubblico.Si sottolinea che i fatti attribuiti alla Pignetti sono frutto di una invenzionegiornalistica, riportata senza valida argomentazione, supportata da elementiobiettivi e rilevanti, e che si è in presenza di narrazione di fatti non veri,gratuitamente attribuiti, aventi portata gratuitamente calunniatoria e privi diqualsivoglia riscontro e lesivi della reputazione della persona offesa.4.4 Anche sul punto della continenza, altro requisito per l'esercizio del dirittodi cronaca e di critica, la motivazione non è corretta.Va ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postulauna forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionalealla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che,sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione delpensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato dimero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce delcomplessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01).Nella specie, l’insinuazione complessiva che si trae dalle espressionicontenute nell’articolo, particolarmente offensive rispetto all’immagine delConsorzio ASI-[OSCURATO:PERSONA], assume valenza diffamatoria per le gravi irregolaritàdenunciate, sulle modalità di dismissione del terreno e sulla vendita dello stesso,in quanto le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative ointerrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazionequando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive,insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimentodell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (Sez. 5, n. 8 del12/11/2019, dep. 2020, Parovel, Rv. 278318 - 01: fattispecie relativa ad unarticolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava ilmessaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privataillecita mercificando la propria funzione; conf. n. 45910 del 2005 Rv. 233039 -01, n. 41042 del 2014 Rv. 260772 - 01).Al contrario, l'interesse al quale occorre riferirsi è l'interesse sociale allapubblicazione di una notizia vera o almeno verificata - secondo il contenuto deidiritti di cronaca e di critica – che sia espressione della libera manifestazione delpensiero, ex art. 21 Cost., in bilanciamento con i beni, analogamente tutelatidalla Carta fondamentale, dell'onore e della reputazione, riferibili alla persona ealla sua dignità sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.

Proprio questobilanciamento conduce a negare all'anonimo in sé il valore di interesse pubblicoperché, non essendo controllabile la fonte, determina l'impossibilità di attribuirerilievo pubblico e sociale alla notizia della quale non si conosce la paternità e perla quale non vi è alcuna assunzione di responsabilità, anche penale, da parte dichi la rende.

E ciò a differenza di quanto accade nel caso in cui la pubblicazioneabbia ad oggetto una intervista, nei corso della quale l'intervistato, noto e nonanonimo, rende dichiarazioni delle quali si assume la responsabilità: in tal caso ilgiornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento alcontenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportatefedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine- tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profilidi interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetticoinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n.41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031 - 01; conf.

N. 16959 del 2020 Rv.279203 - 01; nella specie la Corte di legittimità ha ritenuto immune da censurela condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica fruttodi assemblaggio di dichiarazioni di terzi, commentate con chiose ed amplificatenella loro portata, e di informazioni sul passato di un personaggio politico, senzaprevia verifica della serietà ed attendibilità delle fonti).Nel caso in esame, non vi è stato il rispetto dei canoni predetti.5.

Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si tratta di censura inammissibilein quanto, trattandosi di reato commesso il 29 maggio 2019, trova applicazionela disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.103 inbase alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termineprevisto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione dellasentenza di condanna di primo grado, ossia, nel caso in esame, dal 20 giugno2024, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, ossia sino al 6marzo 2026, per un periodo complessivo di un anno, mesi otto e giorni nove.

Iltermine di prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni dellaprescrizione per complessivi giorni 534, va, dunque, indicato nella data del 27dicembre 2028.In ordine al calcolo della prescrizione, segnatamente sull’incidenza dellaRiforma Orlando sulla medesima, la questione di legittimità è formulata del tuttogenericamente e peraltro risulta essere già stata respinta, nel frattempo, dallaCorte costituzionale.6.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.6.1 Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di meritoche sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitataa ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Le conclusioniragionate e argomentate del giudice del merito sul diniego delle circostanzericonoscimento anche tenuto conto della preoccupante biografia criminale, dellacondotta obiettivamente allarmante e spregiudicata, caratterizzata dallapubblicazione di un articolo nel quale il contenuto diffamante si palesaproteiforme, sono, pertanto, incensurabili.Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, conmotivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, èinsindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eglifaccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali,stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, rimanendo disattesio superati tutti gli altri da tale valutazione, abbia riguardo al trattamentosanzionatorio nel suo complesso, ritenuto congruo rispetto alle esigenze diindividualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. in modo daragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che unacifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzioneinflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la penadeve assicurare (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6,n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).6.2 Costituisce, invero, principio consolidato di questa Corte quello secondoil quale la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimoedittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolveil proprio compito anche laddove abbia valutato globalmente, con sinteticamotivazione, gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., specie tutte le volte in cui lascelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla penaedittale.

Quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio poterediscrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi,enunciati dall'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio,dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile,come il generico richiamo alla entità del fatto ed alla personalità dell'imputato(Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).In alcune recenti pronunce questa Corte ha ribadito detto orientamento,affermando (Sez. 2, Sent. n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464) che nel caso incui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazionedel giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezzadella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Inoltre, afronte di pena inferiore al medio edittale, deve richiamarsi la consolidata regulajuris secondo cui, laddove la sanzione in concreto applicata venga assestata inmisura inferiore alla media edittale, la irrogazione della pena non deve esseremotivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti glielementi di cui all'art. 133 c.p., in quanto la sua applicazione rappresenta ilfrutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito inrapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato(Sez. 5, Sent. n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Sez. 3, Sent. n.38251 del16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 Sent. n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).6.2.1 Nel caso di specie, la Corte di merito, rispondendo alla doglianza,aspecifica e generica, ha argomentato con riguardo alla gravità dei fatti, allaoffensività della condotta, all’intensità dell’elemento soggettivo e alla capacità adelinquere, rilevabile anche dal certificato penale, ciò ha fatto con unamotivazione adeguata e tutt’altro che illogica.Deve, inoltre, considerarsi che la pena base si è attestata in maniera moltoprossima al minimo ed ampiamente al di sotto del medio edittale.Nulla muta la memoria del difensore del ricorrente.7.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate leragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamentenella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialetticaprocessuale (Sez.

U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv.283886).

La memoria del difensore della parte civile, depositata il 1° giugno2026, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e,pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del23/10/2018, Rv. 274040 – 01).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove nonrispettato, determina l’impossibilità di considerare il contenuto degli attiintempestivamente depositati (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719;Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani S., Rv. 278745; Sez. 1, n.13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del07/02/2012, Mangione, Rv. 252215).

Esso si applica anche ai procedimenticelebrati in pubblica udienza (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, cit.; Sez. 2, n.10255 del 29/11/2019, cit.; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv.265935; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì e altro, Rv. 259618).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per le spese di parte civile.Così deciso in Roma il 4/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;letta la memoria contenente motivi nuovi del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Griffo, che ha concluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cuiall’art. 595, comma terzo, cod. pen., oltre al pagamento a titolo di risarcimentodel danno, in favore della persona offesa, della somma di euro 10.000 ed allarefusione delle spese sostenute dalla parte civile per la costituzione in giudizio.Si contesta all’imputato di avere pubblicato sul quotidiano online da luidiretto, denominato “Casertace”, un articolo dal titolo “[OSCURATO:PERSONA] AlboPretorio porto delle nebbie”, in cui metteva in dubbio la correttezza e lalegittimità delle modalità con cui il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] aveva cedutogratuitamente un proprio terreno di 7000 mq alla [OSCURATO:SOCIETA]., in cambiodella dismissione di un tratto di ferrovia non più utilizzato, posto all’interno delterreno, e concesso sconti sugli oneri di urbanizzazione.2. Avverso la sentenza in epigrafe l'imputato propone ricorso, affidato aquattro motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma primo,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali, in relazione agli artt.420 ter, 97, 102, 178 e segg., cod. proc. pen.Si duole della mancata declaratoria di nullità della sentenza di primogrado in ragione dell’illegittimo rigetto dell’istanza di rinvio per legittimoimpedimento del difensore per l’udienza del 21 dicembre 2023, in quanto nullitàd’ordine generale a regime intermedio, con conseguente lesione del diritto didifesa.Si deduce che, nella fase preliminare di tale udienza, era costituito undifensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art.97, comma quarto, cod. proc. pen.,che insisteva nell’istanza di rinvio, che veniva rigettata e che, nella successivafase dibattimentale, che seguiva ad un pregresso segmento processuale invalido,che ha determinato una invalida dichiarazione di apertura del dibattimento,durante l’audizione della persona offesa, il difensore d’ufficio, interpellatotelefonicamente quello di fiducia, sulla possibilità di manifestare il consensoall’acquisizione della querela, riceveva indicazioni al riguardo e si dichiaravasostituto, ai sensi dell’art.102 cod. proc. pen., a seguito di delega telefonica.Si deduce che, alla prima udienza utile del 20 giugno 2024, venivaprodotta documentazione per rimarcare la ricorrenza di un legittimoimpedimento a presenziare all’udienza del 21 dicembre 2023, con richiesta direvoca dell’ordinanza di rigetto della istanza di rinvio, adottata a quella udienza,e di disporre la ripetizione dell’attività istruttoria espletata, richiesta reiteratanell’atto di appello.Si deduce che, in sede di appello, veniva acquisita al fascicolo deldibattimento documentazione da cui risulta la illogicità del contegno tenuto dalmedesimo giudice che, sempre all’udienza del 21 dicembre 2023, rinviava altroprocesso, a carico del medesimo imputato, assistito dal medesimo difensore, inragione dell’assenza non giustificata dell’imputato.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazioneagli artt.51, 595, cod. pen., e 530, cod. proc. pen., e 21 Cost., e correlati vizimotivazionali.Si duole della omessa valutazione dell’articolo in contestazione nonchédelle deduzioni difensive, anche mediante documentazione, che fornivanochiarimenti sul senso delle esternazioni ivi contenute ed indicavano le fonti,autorevoli e qualificate, di conoscenza e veridicità della notizia o, comunque, delrigoroso controllo delle fonti.Si deduce che vertesi in ipotesi di giornalismo d’inchiesta e si richiamano iprincipi dettati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità in tema di eserciziodel diritto di critica e del rispetto del canone della conoscenza.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 157 e segg. e 595, cod. pen., e correlati vizi motivazionali.Si deduce che se non fosse stata applicata la sospensione di cui alla c.d.riforma Orlando il reato sarebbe prescritto, e richiama la questione di legittimitàcostituzionale in relazione agli artt.3 e 25, comma secondo, Cost., sollevata dallaCorte di appello di Lecce con ordinanza dell’11 luglio 2025, con riguardo allaabrogazione di tale disciplina anche per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali con riguardo al diniego delle attenuanti generiche sulla basedell’assenza di elementi positivi e della preoccupante biografia criminale, senzatenere conto delle condizioni personali e sociali dell’imputato, dell’età e di quantodedotto dalla difesa.Con riguardo alla misura della pena, superiore al minimo edittale, si duoledella omessa valutazione dei criteri di cui agli artt.132 e 133 cod. pen.3. Con la memoria contenente motivi nuovi, si reiterano le doglianze conriguardo al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimentodel difensore nonché con riguardo all’esercizio del diritto di cronaca e di critica,chiedendone l’applicazione anche putativa.Si è proceduto con rito cartolare e le parti hanno concluso come riportatoin epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1 L’impegno professionale dedotto concerne la partecipazione adinterrogatori di garanzia dinanzi al Tribunale di Napoli in procedimenti DDA inmateria di rifiuti, comunicati solo il giorno prima dell’udienza contestata.2.2 A parte il rilievo di carattere pratico, evidenziato dallo stesso Tribunale,per cui il difensore avrebbe potuto conciliare tutti gli impegni, semplicementeformulando istanza di anticipazione o posticipazione dell'orario per la vicinanzalogistica dinanzi ad autorità giudiziarie, situate a breve distanza territoriale l'unadall'altra, ritiene il Collegio che difettino i presupposti giuridici del legittimoimpedimento.2.3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimoimpedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art.420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a)prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversiimpegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenzialel'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenzain detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difenderel'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensidell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia inquello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015,Torchio, Rv. 262912; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109; Sez. 5,Sentenza n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278549).Va inoltre ricordato che la decisione sull'istanza di rinvio dell'udienza perlegittimo impedimento del difensore, che adduca un concomitante impegnoprofessionale, richiede un bilanciamento tra l'interesse difensivo e quellopubblico all'immediata trattazione del processo, per cui, ancorché la prioritàtemporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assuntosuccessivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente(Sez. 5, Sentenza n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744 – 01; Sez. 3,n. 43649 del 03/07/2018, P, Rv. 274416).2.3.1 Nel caso di specie, l'istanza di differimento risulta documentata sullabase del verbale dell'udienza del 21 dicembre 2023, di fronte al Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], dal quale emerge che l’espletamento degliinterrogatori di garanzia era stato fissato per il 21 dicembre 2023, presso ilTribunale di Napoli. E il difensore ha effettivamente rispettato i requisiti diammissibilità dell'istanza, perché: a) ha prospettato l'impedimento non appenaconosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) ha affermato la particolaredelicatezza del procedimento pendente di fronte al Tribunale di Napoli; c) harappresentato l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che potessevalidamente difendere l'imputato; d) ha rappresentato l'impossibilità di avvalersidi un sostituto sia nel processo a cui intendeva partecipare sia in quello di cuichiedeva il rinvio. Nondimeno, lo stesso difensore non ha fornito elementiconcreti in base ai quali ritenere la inconciliabilità dei due impegni anticipazione/posticipazione (Sez. 3, Sentenza n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv.270330 – 01).2.4 Nella specie, il presupposto del rinvio per legittimo impedimento,l’impossibilità di farsi sostituire ex art. 102 c.p.p. era evidentemente mancante,posto che, all’udienza, la persona offesa era stata escussa alla presenza di unsostituto che aveva, altresì, ricevuto istruzioni precise dal difensore fiduciario,che lo aveva delegato telefonicamente (e quindi oralmente) allo svolgimento didesignazione di un sostituto da parte del difensore può essere effettuata condelega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p., come interpretato alla lucedella tacita abrogazione dell'art. 9 del R. D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv.dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n.247 di riforma dell'ordinamento della professione forense (ex multis, da ultimo,Cass., Sez. 3, Sentenza n. 35389 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 282138). Nonsi tratta, quindi, di una sanatoria postuma di una nullità assoluta, madell’assenza della rilevata impossibilità di farsi sostituire, dimostrata proprio dalsuccessivo svolgimento dei fatti, che comprovano la possibilità di reperire talesostituto.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.3.1 Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione puòconoscere e valutare l'offensività della frase o dell’articolo che si assume lesivadella altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzionedell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabì, Rv. 278145 -01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n.41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 – 01); e ciò ovviamente il giudice dilegittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza dellascriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nellasentenza impugnata depongano per il difetto della componente soggettiva delreato (Sez. 5, Sentenza n. 2473 del 10/10/2019).3.2 La Corte d’appello ha ritenuto che, dalla lettura del contenutodell’articolo pubblicato il 29 maggio 2019, emerge la dolosa volontà di ledere lareputazione altrui in quanto:- evocativo della scarsa trasparenza dell’albo pretorio dell’[OSCURATO:PERSONA], delquale la persona offesa è legale rappresentante, definito come “porto dellenebbie”;- contiene accuse di mancanza di professionalità, trasparenza e correttezza,censurando la dismissione dei terreni per 7000 m/q in favore di [OSCURATO:SOCIETA]a titolo gratuito, con la precisazione che vengono scontati gli oneri e ilpagamento del terreno, acquistato gratuitamente, nonché accuse di avere postoin essere un’attività contraria all’interesse pubblico, nei riferimenti allagovernance della predetta società, nella quale figura [OSCURATO:PERSONA], appartenentea nota famiglia aversana, in stretti rapporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA], ilcui richiamo è evocativo di scelte contaminate da esigenze familistiche e non dibuona amministrazione;- definisce il consorzio, per il suo agire, un “consorzio di beneficenza” e lapersona offesa come una “Barbie”, terminologia non evocativa di competenzeprofessionali, ma proiettata a sottolineare come tale nomina non sia dipesa daqualità intellettuali e manageriali.La Corte di merito, con motivazione immune da vizi e censure, ha ritenutoche la rappresentazione complessiva dell’articolo non si presta ad interpretazionialternative, in quanto si afferma che la dismissione dei terreni è stata realizzatagratuitamente, sacrificando le ragioni consortili per favorire gli interessiprivatistici dei soggetti coinvolti ed a tanto si è supinamente piegata la Pignetti;e che tale rappresentazione non trova giustificazione e si sostanzia in unagratuita e immotivata aggressione alla reputazione, che si desume dagli atti dellaprocedura, che l’imputato pubblica e dei quali ha avuto visione, e chesmentiscono i riferimenti volutamente menzogneri ed offensivi contenutinell’articolo, considerato che l’acquisto dei terreni è avvenuto ad un prezzo disignificativo di euro 250.000, con scorporo della somma di euro 49.000, pereffetto dell’accollo, da parte della società, dei costi per la rimozione del vetustotratto ferroviario insistente nell’area.Si sottolinea che gli atti ai quali attingere informazioni erano nelladisponibilità e a conoscenza dell’imputato e ciononostante è stata fornita ailettori una ricostruzione mendace e volutamente diffamatoria.Quanto alla indicazione della fonte ([OSCURATO:PERSONA], direttore generaledella provincia) da cui l’imputato ha attinto le notizie, si rileva il mancatoinserimento nella lista testi della difesa, sebbene indicata dal [OSCURATO:PERSONA] in sede diinterrogatorio nonché l’onere, qualunque sia l’informazione ricevuta, diconfrontarla con la documentazione oggetto di pubblicazione, il cui contenutonon è riportato nell’articolo.3.3 Fin da Sez. U, n. 4950 del 26/03/1983, Narducci, Rv. 159240 - 01 si èaffermato che, ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa, in difetto dellacorrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, non può invocarsi illegittimo esercizio del diritto di cronaca ex art. 51 cod. pen., risultando, in talcaso, del tutto insussistente l'anzidetto diritto, che non si esplica in unaqualunque narrazione dei fatti, bensì nella narrazione oggettiva e formalmentecorretta di quelli veramente accaduti e socialmente rilevanti: sulla basedell'enunciato principio, le Sezioni Unite chiarivano i limiti del diritto di cronaca,presidiato dalla garanzia costituzionale, puntualizzandosi l'esigenza della veritàoggettiva e non già quella della verosimiglianza o veridicità, la necessità dellacorrettezza delle espressioni, vale a dire la continenza, e, infine, la "pertinenzadei fatti narrati", nel senso che deve esservi correlazione tra gli accadimentiriferiti e l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi. Tale orientamento,cristallizzatosi fino ad oggi, rileva come il limite della continenza debba ritenersisuperato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratoriee sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: neconsegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze deldiritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone, innanzitutto,l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei terminiadoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quandoquesto presenti oggettivi profili di interesse pubblico (tra le altre, Sez. 5, n.19381 del 20/04/2005, Marcenaro, Rv. 231562 - 01).3.4 Allo stesso modo, in tema di responsabilità civile per diffamazione,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ildiritto di critica non consiste nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in ungiudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi(occorrendo inoltre, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto,che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure nonassoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altrecircostanze soggettive; Cass. 7847/2011, Cass. 25420/2017; in senso conforme,da ultimo, Cass. 21892/2023). L’espressione di simile giudizio può avvenire30522/2023), i quali possono essere posti anche solo in correlazione tra loro,informare così i cittadini su tematiche di interesse pubblico. Si tratta, nellasostanza, non della mera effettuazione di un’attività descrittiva di una pluralità dicircostanze, ma della allegazione di una serie di vicende idonee a porsi in uncollegamento logico fra loro, perché il lettore le possa apprezzare nella lorocomplessità e sia messo nelle condizioni di trarne una valutazione personale. Inquesto caso l’ubi consistam del diritto di critica è rappresentato proprio dallacongerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire al lettoredi formarsi, in assoluta libertà ed autonomia, secondo una personale opinione edIl giornalismo d’inchiesta ricorre quando il giornalista “operi una valutazionecomplessiva ed autonoma anche di circostanze note e di pubblico dominio,sottoposte a sua autonoma valutazione critica ….. nell’ottica dell’indagine odell’inchiesta giornalistica su fatti di rilievo pubblico” (Cass. 30522/2023, pag.15). Attraverso l’attenuazione del canone di verità, il giornalista d’inchiesta ètutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazionedel pensiero, quando egli indichi motivatamente un mero «sospetto di illeciti, conil suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denunciadi situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi perpotere essere chiarite», sempre che riguardino temi sociali di interesse generale,a condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementiobiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto, che non siameramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere ilproprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomoe, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fattonon vero ed essendo anche nel giornalismo d'indagine vietate le espressionidubitative … , come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue,suggestionante” (Cass. 30522/2023, pag. 13; Sez. 1, Ordinanza n. 616 del12/01/2026, Rv. 677351 - 01).3.5 Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità,la scriminante del diritto di cronaca, di cui all’art.51 cod. pen., non opera quandola notizia sia proveniente da uno scritto anonimo, in quanto intrinsecamenteinidoneo ad essere suscettibile di controlli circa la veridicità della notizia e,quindi, non meritevole dell'interesse pubblico (Sez. 5, n. 38746 del 03/04/2014,Bandinu, Rv. 262786; Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Rv. 255434 ha ritenutoche l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità dellanotizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonteanonima, confidenziale o non controllabile; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008,Parlato, Rv. 242603, in una fattispecie di pubblicazione su quotidiano sportivo diun articolo in cui si riportava, senza commento, una lettera inviata da unanonimo contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti deidestinatari; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, Liberatore, Rv. 215037 - 01,fattispecie relativa ad un articolo che riportava notizie attinte da una fonteanonima relativamente a fatti verificatisi in un piccolo centro che, inconsiderazione della ristrettezza dell'ambiente sociale, ben potevano essereagevolmente verificati; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, Mastroianni, Rv. 190091- 01, che riteneva non invocabile il diritto di cronaca quando la notizia è datal'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia stessa, non può ritenersicontrollato per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta una inchiestagiudiziaria sui fatti pubblicati; anche in sede civile la carenza di interessepubblico per la non verificabilità dell'anonimo è stata affermato da Sez. civ. 3, n.6784 del 07/04/2016, Rv. 639336 - 01; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011,Rv. 617848 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2218 del 24/10/2022, dep. 2023, Casalini,Rv. 284114 - 01).Il giornalista deve fare tutto quanto in suo potere per verificare la veridicitàdi quanto raccolto e, ove tale possibilità non gli sia data, di rinunciare allapubblicazione dell'intervista. Diverso è il caso, invece, in cui, pur effettuando ledovute verifiche, il giornalista cada in errore sulla veridicità del narrato; inquesto caso soccorrono i principi sulla verità putativa, che esimono daresponsabilità l'errante, lasciando ferma quella del deceptor. Le SU (SU, n.37140 del 30/5/2001), avvertite del potenziale conflitto di tale affermazione coni principi della libera manifestazione del pensiero e della corretta e integraleinformazione, hanno precisato che possono ricorrere nella pratica casi, nondefinibili a priori, in cui "l'interesse sociale della notizia può acquistareun'importanza tale da importare anche la prevalenza - nel controllo dellasussistenza della scriminante del diritto di cronaca - sugli altri due" (id est, sullaverità del fatto e sulla continenza espressiva).” Sul punto, le Sezioni Unite,riconosciuta alla scriminante una struttura dinamica e flessibile, adattabile divolta in volta a realtà diverse, hanno affermato che la valutazione dellasussistenza o meno della responsabilità del giornalista intervistatore per averepubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve esserenecessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, inprimo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione,considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato ariferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in qualecontesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia laplausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni. Quindi, è stato argomentato, perdistinguere l'illecito dal lecito occorrerà accertare, attraverso una puntualeinterpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva delterzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo undissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro ildiffamato, essendo evidente che in quest'ultimo caso dovrà trovare applicazionela normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 cod. pen.(così le Sezioni Unite sopra richiamate, in motivazione, le quali hanno ancheprecisato che l'individuazione dei presupposti cui è subordinata l'operatività dellascriminante è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta daadeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 5,Sentenza n. 41013 del 03/09 2021, Mulè, Rv. 282031 – 01).4. In tema di diffamazione a mezzo stampa, non costituisce reato laformulazione, nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, di affermazioni ericostruzioni che rechino valutazioni offensive dei soggetti coinvolti, quando i datidi cronaca assumano una funzione meramente strumentale alla formulazione diun giudizio critico di contenuto più ampio e diverso, di attuale e pubblicointeresse, dovendo l'attualità della notizia essere riguardata non con riferimentoal fatto, ma all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e, quindi, allaguisa che ognuno possa liberamente orientarsi (Sez. 5, Sentenza n. 2092 del30/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275409 – 01). In via generale, in temadi esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte siesprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti ilnecessario bilanciamento dei valori in conflitto, individuandoli nell'interessesociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.Nella delineata prospettiva è stato evocato anche il parametro dell'attualitàdella notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione dellaantigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisatanell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e, dunque,nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblicaopinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte(tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789), anchenel campo d'indagine dei fenomeni sociologici.4.1 Con specifico riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, ai fini dellaconfigurabilità dell'esimente, il giornalista deve esaminare e controllare19/05/2015, P.O. in proc. Case, Rv. 265015), e la cronaca giudiziaria è lecitaquando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di unprovvedimento giudiziario in sé, ovvero a riferire o a commentare l'attivitàinvestigativa o giurisdizionale, mentre ove informazioni desumibili da unprovvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistichetendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione divicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deveassumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne lapubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un'autonomae indimostrata ricostruzione giornalistica (Sez. 1, n.7333 del 28/01/2008, Mauro,Rv. 239163). Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con lagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui laincriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà diespressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che nonsia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi exart. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». In riferimentoagli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principioinerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazionelesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una dupliceprospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni checontengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo siacomunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero cheoggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi,altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non giustificabile perchéassolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali. Nelladelineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013,che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materiadi art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca,distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (nonsuscettibili di dimostrazione).4.2 Per quanto riguarda in particolare il tema dell'esimente putativa deldiritto di cronaca, essa può essere invocata in caso di affidamento del giornalistasu quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia proceduto averificare i fatti narrati, ma quando abbia offerto prova della cura posta negliaccertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n.27106 del9/4/2010 Rv 248032; in senso conforme: Sez.5, n.51619/2017, Rv 271628 haritenuto configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronacaquando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbiaassolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della suanarrativa al fine di vincere ogni dubbio. Così anche Sez. 5, n. 14013/2020 Rv278952, che ha puntualizzato la necessità di offrire la prova della cura postanegli accertamenti svolti dal cronista per stabilire la veridicità dei fatti anche inipotesi di notizia non veritiera).4.3 Ciò posto, nel caso di specie, il fatto non può ritenersi scriminatodall'esercizio del diritto di critica né da quello di cronaca, neppure nella suadimensione putativa.La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenzialirichiamati sulla esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo delgiornalismo d’inchiesta, perché non risulta essere stato realizzato un effettivo ereale approfondimento dall’imputato, che ha evitato di rappresentare nell’articoloincriminato i contenuti degli atti pubblici, né ha allegato all’esposto documentifondamentali per una ricostruzione fedele dell’iter concorsuale, sebbene dallostesso visionati, nonché ha distorto completamente la realtà. L’articolo non silimita a soffermarsi sulla dismissione del tratto ferroviario per giustificare il suooperato e non costituisce un semplice atto di dissenso verso una sceltadiscrezionale ma si pone come atto di accusa nei confronti della persona offesa,che avrebbe sostanzialmente regalato una fetta di territorio per ragioni alieneall’interesse pubblico.Si sottolinea che i fatti attribuiti alla Pignetti sono frutto di una invenzionegiornalistica, riportata senza valida argomentazione, supportata da elementiobiettivi e rilevanti, e che si è in presenza di narrazione di fatti non veri,gratuitamente attribuiti, aventi portata gratuitamente calunniatoria e privi diqualsivoglia riscontro e lesivi della reputazione della persona offesa.4.4 Anche sul punto della continenza, altro requisito per l'esercizio del dirittodi cronaca e di critica, la motivazione non è corretta.Va ribadito che, in tema di diffamazione, il requisito della continenza postulauna forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionalealla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivataaggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che,sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione delpensiero critico, non hanno adeguati equivalenti ed hanno anche il significato dimero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce delcomplessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, Sentenza n.39778del 5 luglio 2023; Sez. 5, Sentenza n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01).Nella specie, l’insinuazione complessiva che si trae dalle espressionicontenute nell’articolo, particolarmente offensive rispetto all’immagine delConsorzio ASI-[OSCURATO:PERSONA], assume valenza diffamatoria per le gravi irregolaritàdenunciate, sulle modalità di dismissione del terreno e sulla vendita dello stesso,in quanto le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative ointerrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazionequando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive,insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimentodell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato (Sez. 5, n. 8 del12/11/2019, dep. 2020, Parovel, Rv. 278318 - 01: fattispecie relativa ad unarticolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava ilmessaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privataillecita mercificando la propria funzione; conf. n. 45910 del 2005 Rv. 233039 -01, n. 41042 del 2014 Rv. 260772 - 01).Al contrario, l'interesse al quale occorre riferirsi è l'interesse sociale allapubblicazione di una notizia vera o almeno verificata - secondo il contenuto deidiritti di cronaca e di critica – che sia espressione della libera manifestazione delpensiero, ex art. 21 Cost., in bilanciamento con i beni, analogamente tutelatidalla Carta fondamentale, dell'onore e della reputazione, riferibili alla persona ealla sua dignità sociale, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Proprio questobilanciamento conduce a negare all'anonimo in sé il valore di interesse pubblicoperché, non essendo controllabile la fonte, determina l'impossibilità di attribuirerilievo pubblico e sociale alla notizia della quale non si conosce la paternità e perla quale non vi è alcuna assunzione di responsabilità, anche penale, da parte dichi la rende. E ciò a differenza di quanto accade nel caso in cui la pubblicazioneabbia ad oggetto una intervista, nei corso della quale l'intervistato, noto e nonanonimo, rende dichiarazioni delle quali si assume la responsabilità: in tal caso ilgiornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento alcontenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportatefedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine- tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profilidi interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetticoinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n.41013 del 03/09/2021, Mulè, Rv. 282031 - 01; conf. N. 16959 del 2020 Rv.279203 - 01; nella specie la Corte di legittimità ha ritenuto immune da censurela condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta giornalistica fruttodi assemblaggio di dichiarazioni di terzi, commentate con chiose ed amplificatenella loro portata, e di informazioni sul passato di un personaggio politico, senzaprevia verifica della serietà ed attendibilità delle fonti).Nel caso in esame, non vi è stato il rispetto dei canoni predetti.5. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, si tratta di censura inammissibilein quanto, trattandosi di reato commesso il 29 maggio 2019, trova applicazionela disciplina dettata dall'art. 1, comma 11 lett. b), legge 23 giugno 2017 n.103 inbase alla quale il corso della prescrizione è da ritenersi sospeso dal termineprevisto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione dellasentenza di condanna di primo grado, ossia, nel caso in esame, dal 20 giugno2024, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, ossia sino al 6marzo 2026, per un periodo complessivo di un anno, mesi otto e giorni nove. Iltermine di prescrizione del reato, tenuto conto delle sospensioni dellaprescrizione per complessivi giorni 534, va, dunque, indicato nella data del 27dicembre 2028.In ordine al calcolo della prescrizione, segnatamente sull’incidenza dellaRiforma Orlando sulla medesima, la questione di legittimità è formulata del tuttogenericamente e peraltro risulta essere già stata respinta, nel frattempo, dallaCorte costituzionale.6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.6.1 Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamenteinfondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di meritoche sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitataa ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Le conclusioniragionate e argomentate del giudice del merito sul diniego delle circostanzericonoscimento anche tenuto conto della preoccupante biografia criminale, dellacondotta obiettivamente allarmante e spregiudicata, caratterizzata dallapubblicazione di un articolo nel quale il contenuto diffamante si palesaproteiforme, sono, pertanto, incensurabili.Il diniego delle attenuanti generiche è congruamente valutato, conmotivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria, la quale pertanto, èinsindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), ancheconsiderato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che eglifaccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, e, in quanto tali,stimati ostativi ad una ulteriore riduzione della pena inflitta, rimanendo disattesio superati tutti gli altri da tale valutazione, abbia riguardo al trattamentosanzionatorio nel suo complesso, ritenuto congruo rispetto alle esigenze diindividualizzazione della pena, imposte dall'art. 27 Cost. in modo daragguagliarla alle necessità di rieducazione del reo, con la conseguenza che unacifra inferiore di pena altererebbe il criterio della proporzionalità della sanzioneinflitta in rapporto alla gravità del reato e alla funzione rieducativa che la penadeve assicurare (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6,n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).6.2 Costituisce, invero, principio consolidato di questa Corte quello secondoil quale la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimoedittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolveil proprio compito anche laddove abbia valutato globalmente, con sinteticamotivazione, gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., specie tutte le volte in cui lascelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla penaedittale. Quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piùha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio poterediscrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi,enunciati dall'art. 133 c.p. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio,dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile,come il generico richiamo alla entità del fatto ed alla personalità dell'imputato(Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).In alcune recenti pronunce questa Corte ha ribadito detto orientamento,affermando (Sez. 2, Sent. n. 28852 del 08/05/2013 Rv. 256464) che nel caso incui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazionedel giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezzadella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Inoltre, afronte di pena inferiore al medio edittale, deve richiamarsi la consolidata regulajuris secondo cui, laddove la sanzione in concreto applicata venga assestata inmisura inferiore alla media edittale, la irrogazione della pena non deve esseremotivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti glielementi di cui all'art. 133 c.p., in quanto la sua applicazione rappresenta ilfrutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito inrapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato(Sez. 5, Sent. n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; Sez. 3, Sent. n.38251 del16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 Sent. n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).6.2.1 Nel caso di specie, la Corte di merito, rispondendo alla doglianza,aspecifica e generica, ha argomentato con riguardo alla gravità dei fatti, allaoffensività della condotta, all’intensità dell’elemento soggettivo e alla capacità adelinquere, rilevabile anche dal certificato penale, ciò ha fatto con unamotivazione adeguata e tutt’altro che illogica.Deve, inoltre, considerarsi che la pena base si è attestata in maniera moltoprossima al minimo ed ampiamente al di sotto del medio edittale.Nulla muta la memoria del difensore del ricorrente.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate leragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamentenella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialetticaprocessuale (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv.283886). La memoria del difensore della parte civile, depositata il 1° giugno2026, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e,pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del23/10/2018, Rv. 274040 – 01). Secondo la giurisprudenza di questa Corte,invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove nonrispettato, determina l’impossibilità di considerare il contenuto degli attiintempestivamente depositati (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719;Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani S., Rv. 278745; Sez. 1, n.13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del07/02/2012, Mangione, Rv. 252215). Esso si applica anche ai procedimenticelebrati in pubblica udienza (Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, cit.; Sez. 2, n.10255 del 29/11/2019, cit.; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv.265935; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì e altro, Rv. 259618). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso in Roma il 4/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]