CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 19091/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6106/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti ANTONELLOMARTINEZ, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitaleex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] , condomicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3912/2022 della CORTE D’APPELLO DI MILANOdepositata in data 12/12/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche: consentenza resa in data 12/12/2022, la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale proposto [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannatoLuigi Pelazza e la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento, in favore della Soncini,dei danni da quest’ultima subiti per la lesione del proprio onore e della propria reputazione, nonché per l’uso illegittimo della propria immagine, verificatisi in conseguenza della diffusione televisiva, per mezzo delle strutture della [OSCURATO:SOCIETA]., di un servizio condotto dal Pelazzaavente ad oggetto taluni fatti in relazione ai quali la Soncini era statasottoposta a un procedimento penale ad esito del quale la stessa erastata definitivamente assolta; a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, dopo aver confermato il carattere diffamatorio del servizio condotto dal Pelazza(per difetto del requisito della verità, anche putativa, dei fatti infamanti ascritti alla Soncini), nonché la lesione del diritto all’immaginedella stessa Soncini (non avendo quest’ultima prestato il proprio consenso alla relativa diffusione), ha proceduto alla rideterminazione quantitativa del danno effettivamente subito dalla Soncini, individuandolo nella complessiva somma di euro 23.000,00 per la diffamazione e di euro 1.000,00 per l’uso illegittimo dell’immagine; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; tuttele parti hanno depositato memoria; consideratoche: Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 c.p., degli artt. 2043 e 2059c.c. e dell’art. 21 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per averela Corte territoriale erroneamente applicato il limite della verità previsto in tema di diritto di cronaca anziché quello, più ampio, operantein tema di diritto di critica, avuto riguardo alla specifica natura delservizio televisivo sottoposto ad esame e al concreto svolgimento deifatti in esso riportati; secondoi ricorrenti, infatti, la critica, quale espressione di opinione meramentesoggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può,per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica; e se,nel caso di specie, doveva ritenersi vero il nucleo dei fatti da cui il servizio aveva preso le mosse, il limite della verità, nella giusta dimensioneda considerare, non poteva ritenersi violato; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte , in tema di responsabilità civile per diffamazione,il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione difatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi ; al fine di riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, tuttavia, occorre c he i fatt i presuppostie indicati ad oggetto della critica corrisponda no a verità, siapure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui provengonoo per altre circostanze soggettive ( cfr. Sez. 3, o rdinanza n.21892 del 21/7/2023 , Rv. 668592 – 01 ; Sez. 3, o rdinanza n. 25420 del 26/10/2017 , Rv. 646634 – 03 ; Sez. 3, s entenza n. 7847 del 6/4/2011,Rv. 617513) ; inparticolare, in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione amezzo stampa, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inun duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo comeverità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sé, e quindi indipendente dalla verità del suo contenuto; in quest'ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sé un ‘fatto’ così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativose lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità ; q uesti doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione,in modo da garantire la fedeltà dell'informazione che, nellaspecie, consiste nella rappresentazione al lettore o all ’ ascoltatore dellaesatta percezione che egli ha avuto del fatto ( v. Sez. 3, s entenza n.1205 del 19/1/2007 , Rv. 595637 - 01) ; inoltre, con riguardo al tema d el bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anchecon l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l’integritàmorale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitatopurché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale– per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure nonassoluta, ma soggettiva - e formale, con l ’ esposizione dei fatti in modomisurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo eserciziodi cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri esserecondotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello allalibera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita ; siffattobilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui sitratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica allaconoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio deldiritto di critica ( cfr. Sez. 3, s entenza n. 17172 del 6/8/2007 , Rv. 598659- 01) ; nelcaso oggetto dell’odierno giudizio , il nucleo dei fatti dal quale il serviziotelevisivo in esame aveva preso le mosse era costituito dalle vicende in relazione alle quali la Soncini era stata sottoposta al procedimento penale richiamato nel servizio del Pelazza (abusivo accesso ad archivi informatici altrui, violazione della privacy , etc.): procedimento penale che, al momento delle riprese contenute nel servizio,non era ancora concluso, sì che doveva ritenersi noto (e ben conosciuto dagli stessi odierni istanti) che l’attribuzione dei fatti penalmenterilevanti alla Soncini (ossia gli abusivi accessi agli archivi informaticialtrui oggetto dell’accusa) non aveva ancora ricevuto alcuna confermain sede dibattimentale ; inbreve, l’esercizio del diritto di critica del Pelazza sarebbe stato pienamente rispettoso del criterio della verità, nonché dello stesso criteriodi bilanciamento riferito all’interesse pubblico alla propalazione della critica, là dove non fosse stato messo comunque in discussione (o,in ogni caso, fosse stato messo bene in chiaro) che le accuse mosse nei confronti della Soncini costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorienon definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale ; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ferme queste premesse, varrà evidenziare c ome la Corte territoriale - dopo aver riconosciuto la riconducibilità della fattispecie concreta in esame all’ambito della ‘critica’ giornalistica - abbi a espressamente sottolineato che «riguardo alla fattispecie odierna, si osserva che, nel servizio, Pelazza si rivolge insistentemente alla Soncini,riferendosi ai fatti di accesso abusivo a sistema informatico, intercettazioneillecita di comunicazioni e violazione di corrispondenza, oggetto dei tre capi di imputazione contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla Soncini stessa. L’intervista si svolge con modalità incalzanti dalle quali si lascia evincere la colpevolezza della Soncini.L’utilizzo di espressioni quali “ Prima si fa gli affari degli altri, entra nelle e - mail, guarda, monitora… ”, “ Tanti giornalisti, no? per avereun’esclusiva devono avere gli informatori, le fonti, è ovvio che seinvece tu della fonte utilizzi direttamente l’accesso della e - mail della persona della quale vuoi sapere le informazioni, è più facile no? ” (pronunciate a fine servizio ‘ a chiosa ’ del reportage sulle vicende) unitamentealle modalità di svolgimento dell’intervista e al titolo sono tuttitesi a imputare alla Soncini una specifica condotta (quella di essere effettivamente entrata nelle e - mail di soggetti terzi), circostanza ritenutanon provata e non direttamente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e che comunque costituiva allora una mera ipotesi investigativa, ancora da sottoporre al vaglio del giudice penale ; e bbene, proprio per queste ragioni,come osserva correttamente il primo giudice, non può ricorrere l’ipotesidella verità, nemmeno sotto forma di verità putativa, atteso chesi presenta “un soggetto come effettivo realizzatore di un’attività illecita”, sulla base di ipotesi investigative non ancora accertate nel momento della presentazione del servizio al pubblico. […] La trasmissioneavrebbe dovuto circostanziare la notizia, specificando al telespettatore che quanto imputato alla Soncini non costituiva fatto Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri certo, ma era oggetto di indagini ; i l servizio peraltro non si limita a imputare all’attrice l’ingresso nelle mail di terzi, ma si spinge a insinuare,screditandone la professionalità agli occhi del pubblico, che l’intervistatautilizzi tali mezzi abusivi per procacciarsi il materiale utile al suo lavoro (“ Tanti giornalisti, no? per avere un’esclusiva devono averegli informatori, le fonti, è ovvio che se invece tu della fonte utilizzi direttamente l’accesso della e - mail della persona della quale vuoi sapere le informazioni, è più facile no? ”). A dispetto di ciò, la corrispondenzasms della Soncini mostra che tali informazioni non sono maistate divulgate, come peraltro confermato dal giudice penale nella sentenza assolutoria; infatti, pur essendo documentata “una fitta corrispondenza sms intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SelvaggiaLucarelli”, il giudice rileva che “Neri e Soncini…si sono limitati a commentarne privatamente il contenuto”.» (pagg. 11 - 12 della sentenzaimpugnata); diversamenteda quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, dunque, il giudice d’appello ha riconosciuto la particolarità dei criteri che fondanola verifica del criterio della verità (putativa) dei fatti narrati, e inparticolare il più ampio margine riconoscibile in favore della critica rispetto alla mera narrazione di fatti, purché sia rispettata la verità (putativa)del nucleo essenziale dei fatti su cui la critica si espone ; e tuttavia , proprio in relazione alla verità (putativa) del nucleo essenzialedei fatti su cui la critica veniva esposta (ossia la circostanza che la Soncini fosse sottoposta a un procedimento penale ancora in corsosui fatti narrati) , la C orte territoriale ha escluso che detta verità fossestata rispettata, poiché il Pelazza si era spinto ad attribuire con certezza la commissione dei fatti alla Soncini; e ciò, sulla base della valutazione concreta dei fatti, così come in concreto ricostruiti sulla basedelle prove ; Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciò posto, la censura in esame deve ritenersi radicalmente infondata, poiché i ricorrenti intendono in questa sede sostenere un’interpretazione largamente riduttiva ( quando non errata) del ‘nucleoessenziale dei fatti’ la cui verità dev’essere comunque rispettata anchenell’esercizio del diritto di critica ; infatti,i ricorrenti intendono tale ‘nucleo essenziale di fatti’ come nella specie riferito a singoli fatti incontestati (il possesso di foto di personaggi famosi, la comune discussione via chat tra gli imputati di tali foto, etc.), di per sé privi di alcuno specifico disvalore morale o sociale (ma per i ricorrenti sufficienti a muovere l’argomentazione criticapropalata nel servizio televisivo); mentre il nucleo essenziale dei fatti proprio del servizio televisivo (ossia il nucleo dei fatti su cui la critica del servizio si era soffermata) riguardava propriamente il carattere abusivo degli accessi degli imputati agli archivi informatici altrui e, quindi , lo specifico disvalore della condotta della Soncini (e dunque il relativo intrinseco disvalore morale e sociale rivelato dal procedimento penale in corso); condotta socialmente e moralmente disprezzabile che, propriamente, il servizio poneva a oggetto della critica, senza però mettere bene in chiaro che si trattava di ipotesi investigativenon confermate in sede processuale ; datanto deriva l’infondatezza del motivo in esame, avendo la C orte territorialecorrettamente rilevato il carattere diffamatorio del servizio televisivo del Pelazza, in considerazione dell’avvenuta violazione del criteriodella verità dei fatti ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 c.p., degli artt. 2043 e 2059c.c. e dell’art. 21 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente applicato il limite della c.d. Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri continenza o forma espositiva previsto in tema di diritto di cronaca anzichéquello, più ampio, operante in tema di diritto di critica; ilmotivo è inammissibile; varràal riguardo, osservare come, una volta escluso il rispetto del criterio della verità (putativa) dei fatti (così come argomentato in corrispondenza alla decisione del primo motivo) , diviene del tutto irrilevante la verifica del rispetto del criterio della continenza espositiva,rimanendo fermo il carattere comunque diffamatorio della condottadegli odierni istanti ; nederiva il conseguente integrale assorbimento della rilevanza del vagliodella censura in esame; conil terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul secondo motivo d’appello proposto dagli odierni istanti in relazione all’applicazionedell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, nella parte in cui consente l’uso dell’immagine altrui in assenza del relativo consenso; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come la C orte territoriale abbi a espressamente preso in considerazione il secondo motivo dell’appello proposto dagli odierniistanti avverso la decisione del primo giudice che aveva ritenuto inapplicabile l’art. 97 cit., decidendo su tale doglianza unitamente al quarto motivo dell’appello della Soncini (cfr. pagg. 15 - 16 della sentenza impugnata), giungendo al fine ad affermare l’infondatezza della censura degli odierni ricorrenti poiché, dopo aver esaminato la scriminantedi cui all’art. 97 citato, «stante l’assenza del consenso alla diffusione della propria immagine da parte dell’interessata, attesa Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’accertato uso diffamatorio dell’immagine stessa, ricorre l’ipotesi di lesionedel diritto alla sua immagine» ( così testualmente pag. 16) ; èappena il caso di rammentare come, ai sensi del l’art. 97 cit. , « Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. «Ilritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quandol'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, allareputazione od anche al decoro della persona ritrattata » ; ilgiudice d’appello , dunque, risulta aver preso espressamente in considerazione la censura avanzata dagli odierni istanti e ha confermatol’inapplicabilità dell’art. 97 cit. poiché, a norma del secondo commadi tale ultimo articolo, l’immagine recava pregiudizio all’onore ealla reputazione della persona ritrattata ; con il quarto motivo, proposto in via gradata rispetto al terzo motivo,i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per inesistenza di alcuna motivazione sul piano grafico con riguardoal motivo d’appello proposto dagli odierni istanti in relazione all’applicazionedell’art. 97 della legge sul diritto d’autore, nella parte in cui consente l’uso dell’immagine altrui in assenza del relativo consenso; ilmotivo è manifestamente infondato ; osserva il Collegio come (in conformità a quanto osservato in corrispondenza alla decisione sul terzo motivo ) il giudice d’appello abbiaespressamente preso in considerazione la censura avanzata dagli odierniistanti avverso la decisione del primo giudice che aveva ritenuto Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 6106/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inapplicabilel’art. 97 cit., conferma ndo l’inapplicabilità dell’art. 97 cit. poiché,a norma del secondo comma di tale ultimo articolo, l’immagine diffusa attraverso il servizio televisivo recava pregiudizio all’onore e allareputazione della persona ritrattata ; sitratta di una motivazione espressamente articolata nel contesto del provvedimento impugnato , pienamente comprensibile, sufficientemente capace di render conto dell’ iter logico - giuridico seguito ai fini della decisione e, come tale, idonea a sottrarsi integralmenteai contenuti critici della censura in esame ; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Rigettail ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in compl