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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12057/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Latina n. 1396/2023 depositata il16/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 16/12/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugnaper cassazione la sentenza n. 1396/2023 del Tribunale di Latina infunzione di giudice d’appello, pubblicata il 16/06/2023.

La parteintimata [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.2.

La vicenda processuale trae origine dal ricorso proposto innanzi alGiudice di Pace di Latina da [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizioidrico integrato per l’A.T.O. 4 [OSCURATO:PERSONA] – Latina (nel cui ambitoterritoriale è ricompreso anche il Comune di Latina) per ottenere undecreto ingiuntivo per il pagamento di € 1.930,18 a titolo di sortecapitale, oltre interessi e accessori di legge, sulla base di fatture nonpagate. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione mediante atto dicitazione notificato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Latina, informa ‘cartacea tradizionale’, a mezzo di ufficiale giudiziario ex art. 82R.D. 37/1934, non avendo il difensore extra districtum di Acqualatinaeletto domicilio nel Comune del giudice adito.

Nel giudizio l’oppostaAcqualatina S.p.A. rimaneva contumace e, al termine della trattazione,il Giudice di Pace di Latina, con sentenza n. 1/2020, previoaccertamento della regolarità della notifica dell’atto di opposizioneeseguita in cancelleria, accoglieva l’opposizione e revocava il decretoingiuntivo.3. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello innanzi al Tribunale di Latinaper la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, ladichiarazione di nullità della notifica della citazione e la rimessione deglideduceva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, perl’inutile decorso del termine breve, essendo la parte opposta rimastainerte nonostante la notifica della sentenza, idonea comunque adeterminare conoscenza di fatto ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in base alNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026principio del raggiungimento dello scopo.

Il Tribunale di Latina,accogliendo il motivo di appello relativo alla nullità della notifica dellacitazione in opposizione al decreto ingiuntivo, riformava la sentenza diprimo grado, e rimetteva le parti innanzi al Giudice di Pace di Latina, inpersona di diverso magistrato onorario, compensando le spese di lite.Motivi della decisione4.

Il ricorrente pone a base del ricorso tre motivi.➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denunzia“Violazione o falsa applicazione” dell’art. 16 sexies D.L. 179/124(introdotto dall’art. 52 D.L. 90/14), dell’art. 9, comma 1-bis, della L. n.53/1994 (inserito dall’art. 16 quater, comma 6, lett. i del D.L. 179/2012,degli artt. 137 e ss. e 160 c.p.c., 319/2° c. c.p.c., 58 disp. att. c.p.c.,dell’art. 82 R.D. 37/1934.➢ Si duole essersi dai giudici di merito dichiarato nulla l’opposizione adecreto ingiuntivo proposta a mezzo di ufficiale giudiziario presso lacancelleria del Giudice di Pace di Latina ex art 82 RD 34/1937, non avendoil difensore di controparte, fuori distretto, eletto domicilio nel comune delgiudice adito, sul rilievo che, anche nel giudizio innanzi al Giudice di Pace,va applicata la norma di cui all’art. 16 sexies D.L. 179/12, introdottadall’art. 52 D.L 90/2014, che nel processo telematico stabilisce che lanotificazione sia eseguita all’indirizzo digitale p.e.c.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente denunzia la “Violazione degli artt. 327/2° e 294 c.p.c.”, peravere il Tribunale ritenuto la nullità della notifica della citazione di primogrado, nonostante la parte contumace non avesse fornito prova di nonaver avuto conoscenza del processo a causa di tale vizio.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente siduole della “Violazione o falsa applicazione degli artt. 326 e 327 incombinazione con gli artt. 160, 156, 157 c.p.c.”, per avere il giudiced’appello ritenuto non decorso il termine per proporre impugnazione dalNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026momento della notificazione della sentenza di primo grado, che invecedoveva considerarsi valida — quantomeno ai sensi del principio delraggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. — e, dunque, idonea a fardecorrere il termine breve, anziché quello lungo di impugnazione.5.

Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo e delterzo logicamente connessi.6.

Viene impugnata la decisione con cui il giudice di seconde cure haritenuto che fosse stata violata la disposizione prevista per i giudizitelematici di cui all’art. 16 sexies del D.L. 179/2012 (Giustizia digitale,Domicilio digitale), introdotto dall’ art. 52 D.L. 90/2014 (“Misure per ….l’attuazione del processo telematico” - Disposizioni per garantirel’effettività del processo telematico), che recita “Salvo quanto previstodall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevedeche le notificazioni degli atti in materia civile al difensore sianoeseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficiogiudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersiesclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile aldestinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronicacertificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degliindirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”.7.

Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato - ilprocuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione deltribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsiin giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale èin corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia elettodomicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Laprevisione della possibilità di notifica degli atti in cancelleria ai sensidell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., è circoscritta, qualora la parteautorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, aNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza oelezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice dipace, agli atti compiuti durante il procedimento e a quello di essoconclusivo.

Ne sono pertanto esclusi solo gli atti successivi, come quellid'impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena digiuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10152 del 09/05/2011).5.

La legge n. 69/2009 ha introdotto, nel codice di rito, l'articolo 149 bis(modificato poi dalla cd riforma “Cartabia”, il cui dettato non è rationetemporis applicabile) statuente “se non è fatto espresso divieto dallalegge” la possibilità – non l’obbligo - di notificare via pec”.6.

Pertanto, nella fattispecie in questione, la sentenza di Cass.30139/2017, citata dal giudice dell’appello, che afferma che conl’avvento della p.e.c. l’elezione di domicilio si è svuotata di significato eche la notifica al difensore va pertanto fatta mediante p.e.c., non haalcun rilievo ratione temporis perché riguarda il caso di un giudiziotelematico e non cartaceo, come invece è quello innanzi al Giudice diPace.7.

In base alla legge pro tempore, il deposito telematico degli atti non eramaterialmente possibile e il difensore non aveva il potere di certificarela conformità delle copie cartacee a quelle telematiche.8.

Anche a voler concedere la possibilità di un’applicazione analogica delledisposizioni del processo telematico nell’ambito del processo ‘cartaceo’o ‘analogico’, ciò avrebbe implicato, in ogni caso, l’alternatività – e noncerto l’esclusività- della notifica telematica rispetto a quella cartacea,da effettuarsi in cancelleria, in mancanza di elezione del domiciliopresso il giudice adito.

Tant’ è che nel giudizio dinanzi al giudice dipace, essendo inefficace la disciplina del processo telematico, inassenza della normativa ministeriale subordinata ad un previoaccertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, èNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne laconformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensoredagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 (Cass.Sez. 3, 34249/2023; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20575 del29/09/2020).9.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo nonché il 2° e il 3° motivo, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Latina, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.10.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo.

Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Latina, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 6/11/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteSCARANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Latina n. 1396/2023 depositata il16/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 16/12/2023, [OSCURATO:PERSONA] impugnaper cassazione la sentenza n. 1396/2023 del Tribunale di Latina infunzione di giudice d’appello, pubblicata il 16/06/2023. La parteintimata [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso.2. La vicenda processuale trae origine dal ricorso proposto innanzi alGiudice di Pace di Latina da [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del servizioidrico integrato per l’A.T.O. 4 [OSCURATO:PERSONA] – Latina (nel cui ambitoterritoriale è ricompreso anche il Comune di Latina) per ottenere undecreto ingiuntivo per il pagamento di € 1.930,18 a titolo di sortecapitale, oltre interessi e accessori di legge, sulla base di fatture nonpagate. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione mediante atto dicitazione notificato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Latina, informa ‘cartacea tradizionale’, a mezzo di ufficiale giudiziario ex art. 82R.D. 37/1934, non avendo il difensore extra districtum di Acqualatinaeletto domicilio nel Comune del giudice adito. Nel giudizio l’oppostaAcqualatina S.p.A. rimaneva contumace e, al termine della trattazione,il Giudice di Pace di Latina, con sentenza n. 1/2020, previoaccertamento della regolarità della notifica dell’atto di opposizioneeseguita in cancelleria, accoglieva l’opposizione e revocava il decretoingiuntivo.3. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello innanzi al Tribunale di Latinaper la conferma del decreto ingiuntivo, ovvero, in subordine, ladichiarazione di nullità della notifica della citazione e la rimessione deglideduceva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, perl’inutile decorso del termine breve, essendo la parte opposta rimastainerte nonostante la notifica della sentenza, idonea comunque adeterminare conoscenza di fatto ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in base alNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026principio del raggiungimento dello scopo. Il Tribunale di Latina,accogliendo il motivo di appello relativo alla nullità della notifica dellacitazione in opposizione al decreto ingiuntivo, riformava la sentenza diprimo grado, e rimetteva le parti innanzi al Giudice di Pace di Latina, inpersona di diverso magistrato onorario, compensando le spese di lite.Motivi della decisione4. Il ricorrente pone a base del ricorso tre motivi.➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denunzia“Violazione o falsa applicazione” dell’art. 16 sexies D.L. 179/124(introdotto dall’art. 52 D.L. 90/14), dell’art. 9, comma 1-bis, della L. n.53/1994 (inserito dall’art. 16 quater, comma 6, lett. i del D.L. 179/2012,degli artt. 137 e ss. e 160 c.p.c., 319/2° c. c.p.c., 58 disp. att. c.p.c.,dell’art. 82 R.D. 37/1934.➢ Si duole essersi dai giudici di merito dichiarato nulla l’opposizione adecreto ingiuntivo proposta a mezzo di ufficiale giudiziario presso lacancelleria del Giudice di Pace di Latina ex art 82 RD 34/1937, non avendoil difensore di controparte, fuori distretto, eletto domicilio nel comune delgiudice adito, sul rilievo che, anche nel giudizio innanzi al Giudice di Pace,va applicata la norma di cui all’art. 16 sexies D.L. 179/12, introdottadall’art. 52 D.L 90/2014, che nel processo telematico stabilisce che lanotificazione sia eseguita all’indirizzo digitale p.e.c.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente denunzia la “Violazione degli artt. 327/2° e 294 c.p.c.”, peravere il Tribunale ritenuto la nullità della notifica della citazione di primogrado, nonostante la parte contumace non avesse fornito prova di nonaver avuto conoscenza del processo a causa di tale vizio.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente siduole della “Violazione o falsa applicazione degli artt. 326 e 327 incombinazione con gli artt. 160, 156, 157 c.p.c.”, per avere il giudiced’appello ritenuto non decorso il termine per proporre impugnazione dalNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026momento della notificazione della sentenza di primo grado, che invecedoveva considerarsi valida — quantomeno ai sensi del principio delraggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. — e, dunque, idonea a fardecorrere il termine breve, anziché quello lungo di impugnazione.5. Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo e delterzo logicamente connessi.6. Viene impugnata la decisione con cui il giudice di seconde cure haritenuto che fosse stata violata la disposizione prevista per i giudizitelematici di cui all’art. 16 sexies del D.L. 179/2012 (Giustizia digitale,Domicilio digitale), introdotto dall’ art. 52 D.L. 90/2014 (“Misure per ….l’attuazione del processo telematico” - Disposizioni per garantirel’effettività del processo telematico), che recita “Salvo quanto previstodall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevedeche le notificazioni degli atti in materia civile al difensore sianoeseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficiogiudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersiesclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile aldestinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronicacertificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degliindirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia”.7. Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato - ilprocuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione deltribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsiin giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale èin corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia elettodomicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Laprevisione della possibilità di notifica degli atti in cancelleria ai sensidell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., è circoscritta, qualora la parteautorizzata a stare in giudizio di persona non risulti avere fatto, aNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026norma dell'art. 319 dello stesso codice, dichiarazione di residenza oelezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice dipace, agli atti compiuti durante il procedimento e a quello di essoconclusivo. Ne sono pertanto esclusi solo gli atti successivi, come quellid'impugnazione della sentenza, la cui notifica deve avvenire, a pena digiuridica inesistenza, secondo le previsioni dell'art. 330 cod. proc. civ.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10152 del 09/05/2011).5. La legge n. 69/2009 ha introdotto, nel codice di rito, l'articolo 149 bis(modificato poi dalla cd riforma “Cartabia”, il cui dettato non è rationetemporis applicabile) statuente “se non è fatto espresso divieto dallalegge” la possibilità – non l’obbligo - di notificare via pec”.6. Pertanto, nella fattispecie in questione, la sentenza di Cass.30139/2017, citata dal giudice dell’appello, che afferma che conl’avvento della p.e.c. l’elezione di domicilio si è svuotata di significato eche la notifica al difensore va pertanto fatta mediante p.e.c., non haalcun rilievo ratione temporis perché riguarda il caso di un giudiziotelematico e non cartaceo, come invece è quello innanzi al Giudice diPace.7. In base alla legge pro tempore, il deposito telematico degli atti non eramaterialmente possibile e il difensore non aveva il potere di certificarela conformità delle copie cartacee a quelle telematiche.8. Anche a voler concedere la possibilità di un’applicazione analogica delledisposizioni del processo telematico nell’ambito del processo ‘cartaceo’o ‘analogico’, ciò avrebbe implicato, in ogni caso, l’alternatività – e noncerto l’esclusività- della notifica telematica rispetto a quella cartacea,da effettuarsi in cancelleria, in mancanza di elezione del domiciliopresso il giudice adito. Tant’ è che nel giudizio dinanzi al giudice dipace, essendo inefficace la disciplina del processo telematico, inassenza della normativa ministeriale subordinata ad un previoaccertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, èNumero registro generale 25388/2023Numero sezionale 4262/2025Numero di raccolta generale 12057/2026Data pubblicazione 30/04/2026necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne laconformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensoredagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 (Cass.Sez. 3, 34249/2023; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20575 del29/09/2020).9. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti ogni altraquestione e diverso profilo nonché il 2° e il 3° motivo, conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Latina, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.10. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alTribunale di Latina, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 6/11/2025, nella Camera di consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteSCARANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris