CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 34249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 2867/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: 2867 /20 2 0 [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Giudice di pace di Roma su ricorso diEni [OSCURATO:SOCIETA] . p er il pagamento di fatture non pagate.L'opposta si costituiva, insistendo nella sua pretesa. Con sentenzan. 16500 / 2019 il G iudice di pace rigettava l'opposizione . [OSCURATO:PERSONA] proponeva allora appello davanti al Tribunale di Roma, che però lo giudicava inammissibile ex articolo 348 terc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,contenente tre motivi avverso l'ordinanza del giudice d'appello e cinque motivi avverso la sentenza del primo giudice ; la intimata non si è difesa. Considerato che: 1. L a decisione viene per logica giuridica compiuta in relazione alla ragione liquida, relativa al quarto motivo proposto avverso la sentenza impugnata . Naturalmente, dirimendo la questione mediante la ragione liquida diviene superfluo vagliare l'istanza ex articolo 374, secondo comma,c.p.c. c orrelata a l primo motivo,presentato avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata d a l giudice d'appello, come pure tutte le ulteriori censure presentate sia avverso l’ordinanza sia avverso la sentenza. 2. Il G iudice di pace , allora , ha qualificato “ domanda preliminare ” l'eccezione dell'oppostadi tardività della notifica dell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo eosservato poi ch e la notificazione sarebbe stata nulla essendo avvenuta presso la cancelleria del giudice “ in data 30.11 /0 5.12 - 2018 ( giorno del passaggio dell'atto all'ufficiale giudiziario e giorno della consegna)” - è il caso di rilevare che il decreto ingiuntivo era stato notificato il 29 ottobre 2018 - ; la nullità sussisterebbe in quanto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario ove si avvia la causa sarebbe possibile effettuare la notifica nel caso in cui controparte non abbia eletto ex articolo 165c.p.c. d omicilio presso il C omune ove si trova l'ufficio giudiziario; la parte opposta qui però avrebbe indicato nel ricorso monitorio l'indirizzo di posta elettronica certificata del suo avvocato, onde presso quest'ultimo avrebbe dovuto notificare l'opponente. Invoca il Giudice di pace Cass. ord. sez. 6 - 3, 14 dicembre 2017 n. 30139 , per cui, se il difensore non elegge domicilio ove ha sede il giudice la notifica degli atti deve compiersi in cancelleria soltanto se è inattuabile quella all'indirizzo pec per causa imputabile al destinatario; in difetto di tale presupposto la notifica presso la cancelleria è dunque nulla . Ne deduce il giudice che , essendo da ritenersi nulla la notifica dell'opposizione, l'opposizione è tardiva perché il termine per notificarla scadeva il 9 dicembre 2018(il giudice indica l'8 dicembre 2018,non considerando il giorno festivo ex articolo 155, quarto comma, c.p.c.). Quindi “ l'eccezione preliminare avanzata dalla convenuta opposta merita accoglimento”,conclude il giudice, che dichiara inammissibile l'opposizione . 3. Ilquarto motivo del ricorso rileva che la notifica dell'atto di opposizione presso la cancelleria era valida in quanto non sussisteva eletto domicilio della parte opposta nel Comune in cui si trovava il Giudice di pace e l'avvocato dell'Eni aveva sìindicato un domicilio elettronico , ma per le comunicazioni di cancelleria . La legge n. 69 / 2009 introdusse infatti nel codice di rito l'articolo 149 bis (modificato poi dalla riformaC arta bia, qui tuttavia il suo dettato non essendo ratione temporis applicabile ) s tatuente “ se non è fatto espresso divieto dalla legge”la possibil ità – non l’obbligo - di notificare via pec . Nel caso in esame , risulta che non vi era stata elezione di domicilio né indicata pec per le notifiche, quella indicata essendo soltanto per le comunicazioni di cancelleria;e all'epoca in cui ciò accadde ( autunno 2018 ) è del tutto evidente che non vi era ancora obbligo di notifica a mezzopec, giacch é il processo telematico per il G iudice di pace è stato introdotto dalla riforma Cartabia,e quindi vige dal 30 giugno 2023. Èpertanto evidente l'errore del Giudice di pace commesso nel ritenere nulla la notifica della opposizione,che invece è stata valida, così da render la tempestiva . Il motivo va dunqueaccolto , con assorbimento di ogni altra questione e rinvio , anche per le spese,al giudice d'appello, cioè al T ribunale d i Roma , in persona di diverso giudice. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo del ricorso , assorbito il resto , cassa la sentenza impugnata e rinvia