CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 38068/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6726/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E TARA (C.F.: 800005450731) , in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri allo stesso conferiti con determinazione n. 10 del 27.7.2020 del commissario [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nominato con decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 250 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con sede in Taranto,al V iale [OSCURATO:PERSONA] n. 240, rappresentato e difeso dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - Avviso di pagamento contributi irrigui – Necessità previa adozione nuovo piano di classifica contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati – -avverso la sente nza n. 1624 / 1 / 20 20 emessa dalla C TR Puglia il 21/08/2020 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto avverso un avviso di pagamento per contributi irrigui, eccependo l’inesistenza della cartella di pagamento, la carenza di motivazione e l’insussistenza/illegittimità della pretesa azionata. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la CTR Puglia accoglieva il gravame, evidenziando che la sentenza n. 747/5/11 del 3.9.2011 emessa tra le stesse parti aveva considerato adeguatamente provata la totale assenza dei servizi prestati dal consorzio e che il ricorrente aveva dimostrato l’inesistenza nei propri terreni di opere irrigue, sicchè non risultava giustificata neppure la sola richiesta della quota fissa. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Tara sulla base di un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Preliminarmente, per quanto la notificazione del ricorso a mezzo pec nei confronti del difensore di [OSCURATO:PERSONA] (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non risulti essersi perfezionata (avendo lo stesso ricorrente prodotto l’avviso di mancata consegna per essere stato il relativo messaggio rifiutato dal sistema), ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo inducono a non disporre la rinnovazione della notifica, non risultando il ricorso meritevole di essere accolto. 2. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 860, 862 e 864 c.c., 10 e 59 rd n. 215/1933 e 10 l. reg. Puglia n. 54/1980, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’esistenza del vantaggio per i fondi, in relazione causale con l’intervento di bonifica, doveva ritenersi presunta in forza della previa adozione da parte del consorzio del piano di classifica. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022). Pertanto, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sulConsorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenzae la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e, segnatamente, la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art.860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). Ciò non esclude che il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, possa contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale (recte, l’avviso di pagamento) dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è, ripetesi, esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020; Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). In conformità con quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, ai fini della determinazione del quantum del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio. 2.2. Ciò debitamente premesso, nel caso di specie, la CTR non ha invertito l’onere probatorio ponendolo a carico dell’Ufficio, ma ha ritenuto che il contribuente avesse fornito la dimostrazione dell’inesistenza nei propri terreni di opere irrigue.In particolare, ha a tal fine valorizzato la sentenza n. 747/5/11 del 9.11.2011 emessa tra le stesse parti. [OSCURATO:PERSONA] motu proprio ha, dal canto suo, nel corpo del ricorso (cfr. pag. 20), evidenziato che la prova fornita dal contribuente si sarebbe fondata altresì su perizie di parte e sulle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in un altro giudizio dinanzi alla CTP di Taranto. Orbene, è vero che: 1) la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Sez. 5, Sentenza n. 38950 del 07/12/2021); 2) la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018); 3) le prove raccolte in un diverso giudizio danno luogo ad elementi meramente indiziari, con la conseguenza che la loro mancata valutazione non può assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, implicando non un giudizio di certezza ma di mera probabilità rispetto all'astratta possibilità di una diversa soluzione (cfr. Cass. sez. 1, 19/02/2018, n. 3960 e Cass., sez. 6-5, 9/04/2018, n. 8621). Ma è altrettanto vero che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018). In quest’ottica, pertanto, pur essendosi al cospetto di tre elementi aventi valenza indiziaria, non può nella presente sede essere oggetto di scrutinio la valutazione espressa dalla CTR in ordine all’avvenuta fornitura, da parte del contribuente, della prova circa la totale assenza dei servizi prestati dal Consorzio e l’inesistenza nei propri terreni di opere irrigue, non giustificandosi per l’effetto neppure la richiesta di pagamento della quota fissa. Per completezza espositiva va altresì evidenziato che il richiamo all’ordinanza Cass. sez. 5, n. 33511/19, resa con riferimento a diversa annualità d’imposta – 2002 - a parti invertite, non giova all’assunto d el Consorzio ricorrente, trattandosi di pronuncia d’inammissibilità in rito. 3. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto. Nessuna pronuncia va adottata quanto al le spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello prev