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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08104/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1585/2021 del ruolo generale, propostoECOENERGIA [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona dell’amministratore unico, legale rappresentante protempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66R09 C 557 V).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, Ins. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in forza di deliberazione della Giunta comunale n. 4 dell’8 gennaio2021 e di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70B24 C675 M).Numero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 2243/2/2020 della Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 12 marzo 2020.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui il Comune diBisaccia accertò per l’anno di imposta 2013 la debenza da parte diEcoenergia [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di 19.400,00 €, oltreaccessori, a titolo di Tosap in ragione dell’attraversamento di terrenie tratturi comunali per la connessione alla rete elettrica nazionalemediante una linea in cavo interrato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza impugnata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 1350/3/2018 dellaCommissione tributaria provinciale di Avellino.Nello specifico, dopo aver ricapitolato i motivi del ricorsooriginario, i contenuti della pronuncia di primo grado e le ragionidell’appello, riteneva il gravame non meritevole di accoglimento, inquanto «la lettura congiunta dell'art. 38 c. 1 e dell'art. 49 del D.Lgs.507/93 non prevede la possibilità di esclusione dall'imposta nè dellaesenzione dalla stessa.

Presupposto della imposta è l'occupazionedelle strade, corsi piazze e comunque di beni appartenenti aldemanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincienonché le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo concondutture, cavi, impianti destinati all'esercizio ed alla manutenzionedelle reti di erogazione di servizi pubblici, tali occupazioni previstedall' art. 46.

Ritiene pertanto di poter confermare le statuizioni diNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026primo grado anche in ordine alle sanzioni.

Né parte appellanteadduce elementi atti a modificare tale convincimento» (così nellapronuncia impugnata).3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia con atto notificato il 16 dicembre 2020,formulando quattro motivi di impugnazione, successivamentedepositando memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4.

Il Comune di Bisaccia resisteva con controricorso notificato il25 gennaio 2021, successivamente depositando memoria illustrativaai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura la società ha dedotto, secondo ilparametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, incombinato disposto con l’art. 112 c.p.c., eccependo, quindi, la nullitàdella sentenza omessa pronuncia sul motivo concernente il difetto dititolarità attiva del Comune e la carenza di potere nell’adozionedell’atto impositivo per essere stata la Tosap sostituita dalla Cosapsin dall’anno 1999 con deliberazione comunale n. 45/ del 22dicembre 1998, che ne aveva approvato il regolamento, comeribadito dalla deliberazione n. 89 del 25 maggio 2006.1.1.

La censura non può essere accolta.Occorre premettere che il vizio di omessa pronuncia siconcretizza nel difetto del momento decisorio, per integrare il qualeè necessario che sia stato completamente omesso il provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verificaquando il giudice non decida su alcuni capi della domanda, che sianoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovveroquando pronunci solo nei confronti di alcune parti.Di contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attivitàsvolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento,senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi sutali principi, Cass., nn. 5224/2025, 5226/2025, 5228/2025,5230/2025, 5231/2025, 5233/2025, 5235/2025; Cass. n.4656/2024; Cass. n. 2942/2024).1.2.

Nella specie, il dedotto vizio non sussiste.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha, difatti, ricapitolato e delineato iltema decisorio sulla base delle domande originariamente proposte,individuate nella contestazione secondo la quale il cavidotto erastato realizzato su aree non di competenza del Comune e pertantoescluse dalla Tosap, nonché per violazione dell’art. 63 d.lgs. n.446/1997 e 42 d.lgs. n. 507/1992, come ribadite in sede di appellocon cui veniva lamentato il fatto di essere stata assoggettata adimposta terreni e tratturi che andavano invece esenti, ribadendo(l’appellante) che «l’occupazione era soggetta alla tassa nella misuraforfettaria» (così nella pronuncia impugnata).La contribuente ha rappresentato che nella parte motiva delricorso introduttivo aveva, altresì, contestato «integralmente lapretesa fiscale sia in ordine all’an che al quantum, […] il dirittodell’Ente di esigere la prestazione economica che pretende diimporre con l’avviso emanato, […] il diritto dell’Ente di accertare e/ocostituire l’obbligazione oggetto della ripresa fiscale e la correlativasoggezione della ricorrente, la titolarità attiva in capo al Comune epassiva in capo alla società ricorrente del rapporto giuridicoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026d’imposta de quo…» (v. pagina n. 7 del ricorso in esame), comeribadito in sede di memoria illustrativa e poi con il motivo diappello» (v. pagina n. 9 del ricorso).Stando così le cose, non può allora non osservarsi che il viziodedotto non sussiste.Non vi è stata, in particolare, alcuna omissione di pronuncia sulmotivo concernente la non debenza della Tosap e la carenza delrelativo potere impositivo da parte del Comune per essere stata latassa sostituita dal canone COSAP e ciò per l’elementare quantodirimente ragione secondo la quale tale domanda non era stataposta con il ricorso originario, né con i mai proposti motivi aggiuntidi cui all’art. 24 d.lgs. m. 546/1992, unico strumento idoneo aveicolare nuove ragioni di contestazione.In effetti, la contestazione mossa con il ricorso originario nellaparte in cui era stato posto in discussione il diritto dell’enteterritoriale «di accertare e/o costituire l’obbligazione oggetto dellaripresa fiscale e la correlativa soggezione della ricorrente, latitolarità attiva in capo al Comune e passiva in capo alla societàricorrente del rapporto giuridico d’imposta de quo…» (v. pagina n. 3del ricorso in esame in cui sono stati trascritti motivo originari delricorso) risulta tanto generico, quanto del tutto inidoneo aricomprendervi il tema specifico e del tutto distinto della nonapplicabilità del regime Tosap per essere stato sostituito dallaCosap.Esaminando l’ampia articolazione delle censure avanzate con ilricorso di primo grado - come ritrascritte nell’impugnazione inesame (v. pagine nn. 3/5) - emerge che la contestazione avevariguardato l’applicazione della Tosap perché l’impianto era statoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026realizzato su aree non di competenza del Comune ed il cavidotto subeni estranei al demanio necessario dell’ente e perché i suolioccupati erano terreni e tratturi, evidenziando altresì l’illegittimitàdella tariffa applicata in relazione alla previsione dell’art. 63 d.lgs. n.446/1997, 42 e 47 d.lgs. n. 507/1993 in tema di eccedenza dellamisura della pretesa fisale.In realtà, il tema dell’inapplicabilità del regime Tosap per esserestato sostituito dalla Cosap risulta essere stato avanzato in secondogrado solo nella memoria illustrativa in vista dell’udienza del 12dicembre 2019, allorchè venne dedotto che «la deliberazione89/2006 della [OSCURATO:PERSONA] (doc. 1 prodotto con la citata notadi deposito 21.11.2019) ha ad oggetto canone di occupazione spazied aree pubbliche –determinazione della tariffa e richiama inpremessa «la deliberazione consiliare n. 45 del 22.12.1998 con laquale è stato istituito dal 1° gennaio 1999 il canone perl’occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della Tosaped è stato approvato il relativo regolamento».

Dall’esame della delib.consiliare n. 45/1998 (doc. 2 allegato alla detta nota 21.11.2019)risulta che l’Ente ha deliberato di approvare il regolamento per ladisciplina del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche con lerelative tariffe, in vigore dal 1.1.1999 e che, per l’art. 1 delregolamento allegato al detto deliberato e parte integrante dellostesso, per l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o alpatrimonio indisponibile del Comune e relativo soprassuolo esottosuolo l’utente è tenuto a pagare un corrispettivo denominatocanone.

Ne discende la radicale nullità dell’avviso di accertamentoimpugnato» (così a pagina n. 10 del ricorso).È allora evidente come detta, nuova, contestazione, con cui èstata introdotta la tematica della non applicabilità del titoloNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026impositivo (Tosap) per essere stato sostituito da altro (Cosap), siastata inammissibilmente avanzata solo nella citata memoria delgiudizio di secondo grado, per cui correttamente non è stataconsiderata dal Giudice d’appello nella sentenza impugnata, la cuimotivazione va sul punto solo integrata, a mente dell’art. 384,secondo comma, c.p.c., dichiarando inammissibile la predettacensura, proposta in grado di appello, perchè nuova.2.

Con il secondo motivo di impugnazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 38 e 42 d.lgs. n. 507/1993 per essere stataerroneamente e/o falsamente applicata la disciplina applicabile allafattispecie in rassegna (Tosap in luogo della Cosap).2.1.

L’esame del motivo resta assorbito nelle valutazioni cheprecedono sulla novità della censura in oggetto.3.

Con il terzo mezzo di impugnazione, elaborato secondo ilcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’istante halamentato la violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, 61 e 1d.lgs. n. 546/1992, così eccependo la nullità della sentenzaimpugnata per la sua motivazione apparente e/o incomprensibile, inquanto estremamente generica e senza fornire risposte alle censuresvolte nell’appello circa l’applicazione del regime forfettario e la nontassabilità dei terreni e tratturi.3.1.

La doglianza non ha fondamento.Non sussiste la dedotta ipotesi di motivazione apparente,perplessa, contraddittoria o incomprensibile della sentenza.Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (apartire da Cass., Sez.

U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisatoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture,restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez.

U., n.19881/2014; Cass., Sez.

U., n. 16599/2016; Cass., Sez.

U., n.22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez.

U., n. 7667/2017;Cass., Sez.

U., n. 14430/2017; Cass., Sez.

U., n. 16159/2018;Cass., Sez.

U., n. 9558/2018 e Cass., Sez.

U., n. 33679/2018; Cass.n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; Cass. n.21174/2024; Cass., nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233,5235/2025; Cass. n. 32370/2025; Cass. nn. 1036 e 1046/2026).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num.4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez.

T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022,che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.Numero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/202612123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).Ciò posto, nella specie, la Commissione regionale ha dato contodelle ragioni della decisione, basate sulla ritenuta applicabilità degliartt. 38, comma 1, e 49 d.lgs. 504/1992, richiamando poi, secondol’ammissibile tecnica della motivazione per relationem alla pronunciadi primo grado (v., tra le tante, Cass., Sez.

Un., 7074/2017, nonchéCass. n. 2651/2020, in analogo contenzioso tra [OSCURATO:SOCIETA]. eComune di Bisaccia), il contenuto della pronuncia appellata nellacondivisa valutazione della debenza della Tosap in misuraproporzionale non forfetaria, stante la mancata presentazione delladenuncia prevista dall’art. 50 d.lgs. n. 504/1992, nonché delladeterminazione giudiziale della tassa e della sanzione, giustasentenza n. 689/5/2012 della Commissione tributaria provinciale,confermata dalla Commissione regionale.Condivisibili o meno che siano tali valutazioni, non par propriodubbio che esse esprimano con chiarezza le ragioni della decisione,laddove lo sviluppo della doglianza finisce con il contestare, sotto ilcitato, inappropriato, canone censorio, il merito della valutazionefornita dal Giudice regionale.4.

Resta, infine, assorbito anche l’esame del quarto motivo diricorso, con cui è stato contestato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio costituito dalle citate delibere nn. 45/1998 e 89/2006relativa alla Cosap.Valgono, infatti, le considerazioni innanzi espresse circa la novitàdella relativa domanda per ritenere superfluo ogni esame sulladocumentazione giustificativa della stessa.Numero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/20265.

Vanno, infine, aggiunti i seguenti rilievi a fronte di quantorappresentato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5.1.

Non può valere nel presente giudizio come giudicato lasentenza n. 268/2/2023 della Corte di giustizia di secondo gradodella [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui «[…] la natura dei suoli di cui all'avvisodi accertamento [terreni e tratturi] non avrebbe determinato lapossibilità di riferire ad essi la pretesa impositiva […]», essendoespressamente indicati negli «avvisi per gli anni precedenti […] qualiterreni e tratturi comunali, che possono, come evidenziatodall'appellante, esser fatti rientrare nell'ambito della previsione delquinto comma dell'art. 38 del D.L. 507/1993», in ogni caso,rilevando che «nel regolamento comunale approvato con deliberaconsiliare n. 45/1998, ed in particolare nell'all.

B) alla citatadeliberazione del Consiglio Comunale, la classificazione operata aisensi dell'art. 63 D.Lgs. 446/1997 degli spazi ed aree pubblichesoggetti a Tosap prevedeva tre categorie, in nessuna delle qualisembra in effetti potersi far rientrare i terreni e tratturi comunali dicui agli avvisi di accertamento Tosap oggetto di esame».Si tratta, infatti, di valutazione meramente adesiva alle tesi dellacontribuente, basata su avvisi relativi ad imprecisati anni precedenti,che non esprime l’accertamento fattuale compiuto.Ricorre, allora, l’orientamento di questa Corte secondo cui ilgiudicato può formarsi su di una questione quando su questa ilprovvedimento giurisdizionale si sia soffermato, soppesando -benché non necessariamente in modo approfondito, ma pur sempremostrando di averli presi in considerazione - gli argomenti che leparti hanno sottoposto al giudicante e dando preferenza agli unipiuttosto che agli altri, così appunto dirimendo la questione stessa efissando, da controversi che erano, i punti di fatto e di diritto cheNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026devono ritenersi oramai immutabili tra le parti con la peculiare forzaicasticamente descritta dall'art. 2909 c.c.; in mancanza di qualsiasimotivazione e nel caso in cui l'asserzione resti del tutto apodittica opriva di ogni giustificazione, la statuizione non può operare al di làdell'ambito della singola fattispecie decisa, nella quale l'acquiescenzadelle parti ha reso non più modificabile il comando finale impartito(v. punto 15 della motivazione di Cass., Sez.

Un., n. 24646/2016).In caso di statuizioni meramente apodittiche, dunque, rinvenibilinella predetta pronuncia, la forza del giudicato descritta dall'art.2909 c.c. non produce alcun effetto se non nell'ambito della singolafattispecie decisa (cfr. Cass. n. 38767/2021).5.2.

Senza tacere, sul versante squisitamente giuridico, chedetta pronuncia, riconoscendo l’esenzione, nemmeno risultacoerente con il principio di diritto espresso da questa Corte, a mentedel quale «In tema di Tosap alla società di produzione dell’energiaelettrica ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) è applicabile la disposizione“agevolativa” di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446del 1997 (ndr. canone forfettario), in quanto soggetto che svolgesostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altrisoggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete dierogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, inquanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unicaintegrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, ditrasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesseda connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’unanon possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo dicomplementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste inessere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo diNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026esclusività)» (cfr. Cass. n. 4948/2025; Cass. n. 4991/2025; Cass. n.771/2025 e Cass. n. 774/2025).6.

Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va, dunque,rigettato.7.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8.

Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida a favore delComune di Bisaccia nella misura di 3.082.00 € per competenza, oltreaccessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive.Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, ella sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre2025.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1585/2021 del ruolo generale, propostoECOENERGIA [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), inpersona dell’amministratore unico, legale rappresentante protempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66R09 C 557 V).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delSindaco pro tempore, Ins. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in forza di deliberazione della Giunta comunale n. 4 dell’8 gennaio2021 e di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70B24 C675 M).Numero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 2243/2/2020 della Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA], depositata il 12 marzo 2020.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui il Comune diBisaccia accertò per l’anno di imposta 2013 la debenza da parte diEcoenergia [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di 19.400,00 €, oltreaccessori, a titolo di Tosap in ragione dell’attraversamento di terrenie tratturi comunali per la connessione alla rete elettrica nazionalemediante una linea in cavo interrato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA], con lasentenza impugnata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia n. 1350/3/2018 dellaCommissione tributaria provinciale di Avellino.Nello specifico, dopo aver ricapitolato i motivi del ricorsooriginario, i contenuti della pronuncia di primo grado e le ragionidell’appello, riteneva il gravame non meritevole di accoglimento, inquanto «la lettura congiunta dell'art. 38 c. 1 e dell'art. 49 del D.Lgs.507/93 non prevede la possibilità di esclusione dall'imposta nè dellaesenzione dalla stessa. Presupposto della imposta è l'occupazionedelle strade, corsi piazze e comunque di beni appartenenti aldemanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle provincienonché le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo concondutture, cavi, impianti destinati all'esercizio ed alla manutenzionedelle reti di erogazione di servizi pubblici, tali occupazioni previstedall' art. 46. Ritiene pertanto di poter confermare le statuizioni diNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026primo grado anche in ordine alle sanzioni. Né parte appellanteadduce elementi atti a modificare tale convincimento» (così nellapronuncia impugnata).3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia con atto notificato il 16 dicembre 2020,formulando quattro motivi di impugnazione, successivamentedepositando memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. Il Comune di Bisaccia resisteva con controricorso notificato il25 gennaio 2021, successivamente depositando memoria illustrativaai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura la società ha dedotto, secondo ilparametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, incombinato disposto con l’art. 112 c.p.c., eccependo, quindi, la nullitàdella sentenza omessa pronuncia sul motivo concernente il difetto dititolarità attiva del Comune e la carenza di potere nell’adozionedell’atto impositivo per essere stata la Tosap sostituita dalla Cosapsin dall’anno 1999 con deliberazione comunale n. 45/ del 22dicembre 1998, che ne aveva approvato il regolamento, comeribadito dalla deliberazione n. 89 del 25 maggio 2006.1.1. La censura non può essere accolta.Occorre premettere che il vizio di omessa pronuncia siconcretizza nel difetto del momento decisorio, per integrare il qualeè necessario che sia stato completamente omesso il provvedimentoindispensabile per la soluzione del caso concreto, il che si verificaquando il giudice non decida su alcuni capi della domanda, che sianoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovveroquando pronunci solo nei confronti di alcune parti.Di contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attivitàsvolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento,senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi sutali principi, Cass., nn. 5224/2025, 5226/2025, 5228/2025,5230/2025, 5231/2025, 5233/2025, 5235/2025; Cass. n.4656/2024; Cass. n. 2942/2024).1.2. Nella specie, il dedotto vizio non sussiste.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha, difatti, ricapitolato e delineato iltema decisorio sulla base delle domande originariamente proposte,individuate nella contestazione secondo la quale il cavidotto erastato realizzato su aree non di competenza del Comune e pertantoescluse dalla Tosap, nonché per violazione dell’art. 63 d.lgs. n.446/1997 e 42 d.lgs. n. 507/1992, come ribadite in sede di appellocon cui veniva lamentato il fatto di essere stata assoggettata adimposta terreni e tratturi che andavano invece esenti, ribadendo(l’appellante) che «l’occupazione era soggetta alla tassa nella misuraforfettaria» (così nella pronuncia impugnata).La contribuente ha rappresentato che nella parte motiva delricorso introduttivo aveva, altresì, contestato «integralmente lapretesa fiscale sia in ordine all’an che al quantum, […] il dirittodell’Ente di esigere la prestazione economica che pretende diimporre con l’avviso emanato, […] il diritto dell’Ente di accertare e/ocostituire l’obbligazione oggetto della ripresa fiscale e la correlativasoggezione della ricorrente, la titolarità attiva in capo al Comune epassiva in capo alla società ricorrente del rapporto giuridicoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026d’imposta de quo…» (v. pagina n. 7 del ricorso in esame), comeribadito in sede di memoria illustrativa e poi con il motivo diappello» (v. pagina n. 9 del ricorso).Stando così le cose, non può allora non osservarsi che il viziodedotto non sussiste.Non vi è stata, in particolare, alcuna omissione di pronuncia sulmotivo concernente la non debenza della Tosap e la carenza delrelativo potere impositivo da parte del Comune per essere stata latassa sostituita dal canone COSAP e ciò per l’elementare quantodirimente ragione secondo la quale tale domanda non era stataposta con il ricorso originario, né con i mai proposti motivi aggiuntidi cui all’art. 24 d.lgs. m. 546/1992, unico strumento idoneo aveicolare nuove ragioni di contestazione.In effetti, la contestazione mossa con il ricorso originario nellaparte in cui era stato posto in discussione il diritto dell’enteterritoriale «di accertare e/o costituire l’obbligazione oggetto dellaripresa fiscale e la correlativa soggezione della ricorrente, latitolarità attiva in capo al Comune e passiva in capo alla societàricorrente del rapporto giuridico d’imposta de quo…» (v. pagina n. 3del ricorso in esame in cui sono stati trascritti motivo originari delricorso) risulta tanto generico, quanto del tutto inidoneo aricomprendervi il tema specifico e del tutto distinto della nonapplicabilità del regime Tosap per essere stato sostituito dallaCosap.Esaminando l’ampia articolazione delle censure avanzate con ilricorso di primo grado - come ritrascritte nell’impugnazione inesame (v. pagine nn. 3/5) - emerge che la contestazione avevariguardato l’applicazione della Tosap perché l’impianto era statoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026realizzato su aree non di competenza del Comune ed il cavidotto subeni estranei al demanio necessario dell’ente e perché i suolioccupati erano terreni e tratturi, evidenziando altresì l’illegittimitàdella tariffa applicata in relazione alla previsione dell’art. 63 d.lgs. n.446/1997, 42 e 47 d.lgs. n. 507/1993 in tema di eccedenza dellamisura della pretesa fisale.In realtà, il tema dell’inapplicabilità del regime Tosap per esserestato sostituito dalla Cosap risulta essere stato avanzato in secondogrado solo nella memoria illustrativa in vista dell’udienza del 12dicembre 2019, allorchè venne dedotto che «la deliberazione89/2006 della [OSCURATO:PERSONA] (doc. 1 prodotto con la citata notadi deposito 21.11.2019) ha ad oggetto canone di occupazione spazied aree pubbliche –determinazione della tariffa e richiama inpremessa «la deliberazione consiliare n. 45 del 22.12.1998 con laquale è stato istituito dal 1° gennaio 1999 il canone perl’occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della Tosaped è stato approvato il relativo regolamento». Dall’esame della delib.consiliare n. 45/1998 (doc. 2 allegato alla detta nota 21.11.2019)risulta che l’Ente ha deliberato di approvare il regolamento per ladisciplina del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche con lerelative tariffe, in vigore dal 1.1.1999 e che, per l’art. 1 delregolamento allegato al detto deliberato e parte integrante dellostesso, per l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o alpatrimonio indisponibile del Comune e relativo soprassuolo esottosuolo l’utente è tenuto a pagare un corrispettivo denominatocanone. Ne discende la radicale nullità dell’avviso di accertamentoimpugnato» (così a pagina n. 10 del ricorso).È allora evidente come detta, nuova, contestazione, con cui èstata introdotta la tematica della non applicabilità del titoloNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026impositivo (Tosap) per essere stato sostituito da altro (Cosap), siastata inammissibilmente avanzata solo nella citata memoria delgiudizio di secondo grado, per cui correttamente non è stataconsiderata dal Giudice d’appello nella sentenza impugnata, la cuimotivazione va sul punto solo integrata, a mente dell’art. 384,secondo comma, c.p.c., dichiarando inammissibile la predettacensura, proposta in grado di appello, perchè nuova.2. Con il secondo motivo di impugnazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 38 e 42 d.lgs. n. 507/1993 per essere stataerroneamente e/o falsamente applicata la disciplina applicabile allafattispecie in rassegna (Tosap in luogo della Cosap).2.1. L’esame del motivo resta assorbito nelle valutazioni cheprecedono sulla novità della censura in oggetto.3. Con il terzo mezzo di impugnazione, elaborato secondo ilcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’istante halamentato la violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, 61 e 1d.lgs. n. 546/1992, così eccependo la nullità della sentenzaimpugnata per la sua motivazione apparente e/o incomprensibile, inquanto estremamente generica e senza fornire risposte alle censuresvolte nell’appello circa l’applicazione del regime forfettario e la nontassabilità dei terreni e tratturi.3.1. La doglianza non ha fondamento.Non sussiste la dedotta ipotesi di motivazione apparente,perplessa, contraddittoria o incomprensibile della sentenza.Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (apartire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisatoNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture,restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. U., n.19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n.22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n. 7667/2017;Cass., Sez. U., n. 14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018;Cass., Sez. U., n. 9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass.n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; Cass. n.21174/2024; Cass., nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233,5235/2025; Cass. n. 32370/2025; Cass. nn. 1036 e 1046/2026).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè adiscutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num.4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022,che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.Numero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/202612123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).Ciò posto, nella specie, la Commissione regionale ha dato contodelle ragioni della decisione, basate sulla ritenuta applicabilità degliartt. 38, comma 1, e 49 d.lgs. 504/1992, richiamando poi, secondol’ammissibile tecnica della motivazione per relationem alla pronunciadi primo grado (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., 7074/2017, nonchéCass. n. 2651/2020, in analogo contenzioso tra [OSCURATO:SOCIETA]. eComune di Bisaccia), il contenuto della pronuncia appellata nellacondivisa valutazione della debenza della Tosap in misuraproporzionale non forfetaria, stante la mancata presentazione delladenuncia prevista dall’art. 50 d.lgs. n. 504/1992, nonché delladeterminazione giudiziale della tassa e della sanzione, giustasentenza n. 689/5/2012 della Commissione tributaria provinciale,confermata dalla Commissione regionale.Condivisibili o meno che siano tali valutazioni, non par propriodubbio che esse esprimano con chiarezza le ragioni della decisione,laddove lo sviluppo della doglianza finisce con il contestare, sotto ilcitato, inappropriato, canone censorio, il merito della valutazionefornita dal Giudice regionale.4. Resta, infine, assorbito anche l’esame del quarto motivo diricorso, con cui è stato contestato, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio costituito dalle citate delibere nn. 45/1998 e 89/2006relativa alla Cosap.Valgono, infatti, le considerazioni innanzi espresse circa la novitàdella relativa domanda per ritenere superfluo ogni esame sulladocumentazione giustificativa della stessa.Numero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/20265. Vanno, infine, aggiunti i seguenti rilievi a fronte di quantorappresentato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5.1. Non può valere nel presente giudizio come giudicato lasentenza n. 268/2/2023 della Corte di giustizia di secondo gradodella [OSCURATO:SOCIETA] secondo cui «[…] la natura dei suoli di cui all'avvisodi accertamento [terreni e tratturi] non avrebbe determinato lapossibilità di riferire ad essi la pretesa impositiva […]», essendoespressamente indicati negli «avvisi per gli anni precedenti […] qualiterreni e tratturi comunali, che possono, come evidenziatodall'appellante, esser fatti rientrare nell'ambito della previsione delquinto comma dell'art. 38 del D.L. 507/1993», in ogni caso,rilevando che «nel regolamento comunale approvato con deliberaconsiliare n. 45/1998, ed in particolare nell'all. B) alla citatadeliberazione del Consiglio Comunale, la classificazione operata aisensi dell'art. 63 D.Lgs. 446/1997 degli spazi ed aree pubblichesoggetti a Tosap prevedeva tre categorie, in nessuna delle qualisembra in effetti potersi far rientrare i terreni e tratturi comunali dicui agli avvisi di accertamento Tosap oggetto di esame».Si tratta, infatti, di valutazione meramente adesiva alle tesi dellacontribuente, basata su avvisi relativi ad imprecisati anni precedenti,che non esprime l’accertamento fattuale compiuto.Ricorre, allora, l’orientamento di questa Corte secondo cui ilgiudicato può formarsi su di una questione quando su questa ilprovvedimento giurisdizionale si sia soffermato, soppesando -benché non necessariamente in modo approfondito, ma pur sempremostrando di averli presi in considerazione - gli argomenti che leparti hanno sottoposto al giudicante e dando preferenza agli unipiuttosto che agli altri, così appunto dirimendo la questione stessa efissando, da controversi che erano, i punti di fatto e di diritto cheNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026devono ritenersi oramai immutabili tra le parti con la peculiare forzaicasticamente descritta dall'art. 2909 c.c.; in mancanza di qualsiasimotivazione e nel caso in cui l'asserzione resti del tutto apodittica opriva di ogni giustificazione, la statuizione non può operare al di làdell'ambito della singola fattispecie decisa, nella quale l'acquiescenzadelle parti ha reso non più modificabile il comando finale impartito(v. punto 15 della motivazione di Cass., Sez. Un., n. 24646/2016).In caso di statuizioni meramente apodittiche, dunque, rinvenibilinella predetta pronuncia, la forza del giudicato descritta dall'art.2909 c.c. non produce alcun effetto se non nell'ambito della singolafattispecie decisa (cfr. Cass. n. 38767/2021).5.2. Senza tacere, sul versante squisitamente giuridico, chedetta pronuncia, riconoscendo l’esenzione, nemmeno risultacoerente con il principio di diritto espresso da questa Corte, a mentedel quale «In tema di Tosap alla società di produzione dell’energiaelettrica ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) è applicabile la disposizione“agevolativa” di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446del 1997 (ndr. canone forfettario), in quanto soggetto che svolgesostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altrisoggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete dierogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, inquanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unicaintegrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, ditrasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesseda connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’unanon possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo dicomplementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste inessere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo diNumero registro generale 1585/2021Numero sezionale 8875/2025Numero di raccolta generale 8104/2026Data pubblicazione 01/04/2026esclusività)» (cfr. Cass. n. 4948/2025; Cass. n. 4991/2025; Cass. n.771/2025 e Cass. n. 774/2025).6. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va, dunque,rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8. Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente grado di giudizio, che liquida a favore delComune di Bisaccia nella misura di 3.082.00 € per competenza, oltreaccessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive.Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, ella sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre2025.[OSCURATO:PERSONA]