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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 02942/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7441/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Properzio, 27 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

VENETO , n. 1432 / 2015 , depositata il 18/09/2015; Nonché sul ricorso iscritto al n. 6251/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Properzio, 27 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

VENETO, n. 799 / 2017 , depositata il 19/07/2017; udita la relazione delle caus e svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Ufficio,con un primo avviso di accertamento , rettifica va, ai fini Ires, Irap ed Iva, il reddito dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. p e r l’anno di imposta 2007 muovendo due rilievi.

1.1. Con il primo rilievo l’U fficio riprende va a tassazione i ricavi evasi,ritenendo sussistente, a seguito di analisi sul conto cassa, una costante prassi di fittizie implementazioni di quest’ultimo al fine di evitare che lo stesso presentasse saldi negativi generati dalla mancata registrazione di corrispettivi.

In particolare, constatava che nell’anno di imposta 2005 (estraneo all’accertamento) il conto cassa era passato dall’importo di euro 20.594,09 alla data del1° gennaio 2005 all’importo di euro 491.697,85 alla data del1° gennaio 2006 e che le variazioni in aumento registrate Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 nel 2005 non erano comprensibili.

Di seguito, i verificatori accertavano che anche nel 2007 risultavano registrate operazioni in aumento del conto cassale quali non erano giustificate e che riteneva essere mere registrazioni contabili,eseguite a solo scopo di non far apparire la cassa con saldo negativo.

Per l’effetto, individuava saldi negativi di cassa per euro 726.405,00 che imputava a ricavi extra-contabili.

1.2. Con il secondorilievo, verificata l’erogazione di ingenti somme in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di mutuo per il quale non risultava convenuta la gratuità , riprendeva a tassazione gli interessi astrattamente maturati su lla somma oggetto del finanziamento, assumendo che la società li avesse percepiti ma non contabilizzati.

2. Con un secondo avviso di accertamento emesso nei confronti della societàl’Ufficio rettificava anche il reddito relativo all’anno 2009 .

2.1. In primo luogoriprendeva a tassazione,in quanto non inerenti, alcuni costi che la società aveva portato in deduzione, e precisamente costi relativi a merce (basculanti e utensili di cucina) che non risultavano utilizzati e costi relativi ad una trasferta in Spagna.

2.2. Con un secondo rilievo,anche per l’anno 2009, così come per l’anno 2007,recuperava a tassazione l’importo che individuava come saldo negativo del conto cassapari ad euro 256.035,85.

2.3. Con un terzo rilievo contestava una fittizia operazione di storno di materiali acquistati per un importo di euro 595.000,00 che recuperava a tassazione quale utile extra-contabile.

2.4. Con un quarto rilievo, analogamente a quanto contestato per l’anno 2007, recuperava a tassazione gli interessi che assumeva percepiti sulle somme erogate in favore dei soci con mutui di cui non risultava pattuita la gratuità.

2.5. Infine, individuava violazione nella compilazione del modello INTRASTAT

2. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

3. Come conseguenza dell’atto impositivo societario, e con riferimento ad entrambi gli anni di imposta (2007 e 2009) l’Ufficio emettevaseparati avvisi di accertamento con i quali imputava ai due soci, ai fini Irpef, il maggio reddito di capitale in ragione della presunta distribuzione pro quotadei maggiori redditi sociali in società a ristretta base.

4. Tutti detti atti impositivi venivano impugnati separatamente dalla società e dai soci e sui medesimi si pronunciava la C.t.r. del Veneto con le due sentenze in epigrafe.

4.1. Con la sentenza n. 1432 del 2015(oggetto del ricorso 7441 del 2016) la C.t.r., previa riunione, si pronunciava su entrambi gli avvisi di accertamento societari (2007 e 2009) e sugli avvisi di accertamento emessi per il solo anno 2007 nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento all’anno 2007 la C.t.r. confermava integralmente la sentenza della C.t.p. di Treviso (n. 114 del 2013) la quale aveva accolto i ricorsi spiegati sia dalla società che dai due soci.

Con riferimento all’anno 2009, invece, riteneva legittimiil recupero a tassazione del costo portato in deduzione relativo a trasferte in Olanda per euro 10.331,94 e l’erogazione delle sanzioni per l’errata predisposizione del «Mod.

Intrastat».

4.2. Con la sentenza n. 799 del 2017 (oggetto del ricorso n. 6251 del 2018) la C.t.r. si pronunciava con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all’anno 2009 emessi nei confronti dei due soci.

Con detta sentenza la C.t.r. –preso atto di quanto statuito con la sentenza n. 1432 del 2015 (v. punto 4.1.) e rilevato che il parziale accertamento societario per l’anno 2009, di natura pregiudiziale, produceva analogo effetto sugli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci per la stessa annualità –rigettava gli appelli proposti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 da entrambe le parti, in via principale ed incidentale, rilevando che tutte le questioni erano state già affrontate nel precedente giudizio.

5. Avverso entrambe le sentenze ha spiegato separati ricorsi l’Agenzia delle entrate; la società ed i soci si sono difesi a mezzo controricorso. 6.Nel giudizio n. 6251 del 2018 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , in data 9 gennaio 2024 hanno depositato memoria ed hanno versato in atti l’ordinanza di questa Corte n. 12329 del 2022 avente ad oggetto, con riferimento alla medesima vicenda, la ripresa a tassazione dei redditi relativi ad altro anno di imposta,precisamente il 2008.

Considerato che:

1. Con il ricorso n.r.g. 7441 del 2018 l’Agenzia delle entrate ha proposto otto motivi.

Di questi, i primi sei censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, con riferimento ad entrambi gli anni, 2007 e 2009, la legittimità del recupero a tassazione fondato sull’analisi del conto cassa.

Ilsettimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, sempre con riferimento ad entrambi gli anni, la legittimità del recupero a tassazione dei presunti interessi percepiti sulle somme date a mutuo nei confronti dei soci.

L’ottavo motivo, invece, attiene al recupero a tassazione derivante dalla contestazione di fittizie operazioni di storno. 1.1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Censura la sentenza impugnata, per motivazione apparente,nella parte in cui ha disatteso i rilievi fondati sulle risultanze del fondo cassa, ancorando la propria decisione a dati «del tutto apoditticamente affermati», ovvero che la società aveva fornito documentazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 giustificativa in sede di verifica e che l’Agenzia aveva emesso l’atto impositivo ritenendola insufficiente,mentre avrebbe dovuto richiedere ulteriore documentazione.

1.2. Con il secondomotivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C .

T .

R . ha ritenuto che l’Ufficio impositore avrebbe dovuto richiedere, attraverso apposito questionario, l’integrazione della documentazione prima di emettere l’atto impositivo.

Osserva sul punto che l’art. 32 cit. prevede la facoltà, e non l’obbligo di chiedere documentazione e che la C.t.r. non aveva nemmeno indicato quale altra documentazione l’Ufficio avrebbe dovuto acquisire. 1.3 Con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Censura la sentenza impugnata,per motivazione apparente, nella parte in cui ha ritenuto che gli accertamenti fossero viziati in quanto fondati su saldi di cassa relativi ad anni precedenti.

1.4. Con il quartomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 54 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.

Assume che, ove la C.t.r. avesse inteso affermare che l’Ufficio aveva considerato per due volte ed in anni diversi i saldi negativi, aveva errato in quanto l’Ufficio aveva posto a fondamento dell’accertamento, non i saldi contabili del conto cassa, ma i saldi rideterminati, espungendo dal conto cassa le operazioni ritenute solo apparentemente implementative del medesimo.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 1.5 Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs.n. 546 del 1992.

Censura la sentenza impugnata, per motivazione apparente, nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente documentata la ripresa fiscale in assenza di prova, anche presuntiva, di movimentazioni economiche non contabilizzate.

1.6. Con il sesto m otivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R.n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il saldo negativo del conto cassa (non contestato) non fossedi pe sé idoneo a fare presumere l’esistenza di ricavi in nero.

Osserva, in proposito, che il saldo cassa non può mai essere negativo e,se lo è, ciò è cons e guenza di spese sopportate con somme non risultanti dalla contabilità.

1.7. Con il settimomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de gli artt.1815, 2427 e 2728 cod. civ., dell’art. 45 t.u.i.r.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimità dell’accertamento quanto al recupero a tassazione degli interessi maturati sulle somme date a mutuo ad un socio affermando che la presunzione di onerosità è prevista dall’art. 46 t.u.i.r. con riferimento alle somme data a mutuo dai soci alla società e non viceversa.

1.8. Con l’ottavo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de gli artt.7 e 36 d .lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi o per carenza assoluta di motivazione,sulla ripresa a tassazione, per l’anno Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 di imposta 2009,di ricavi realizzati in nero facendo figurare lo storno, in realtà mai avvenuto, di acquisti di merci.

Osserva che la C.t.p. di Treviso aveva annullato in parte qua la detta ripresa a tassazione; che l’Ufficio sul punto aveva proposto appello.

2. Con il ricorso n.r.g. 6251 del 2018 l’Agenzia delle entrate propone quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione e falsa applicazione dell’art.2909cod. civ.

Con entrambi i motivi censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo dato atto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio relativo al rapporto societario,non ha tenuto conto che la sentenza resa su q u est’ultimo , se pure aveva annullato gran parte delle riprese a tassazione, non era passata in giudicato; deduce che, di conseguenza, la C.t.r. avrebbe dovuto sospendere il giudizio, attendendo la definizione di quello pregiudiziale.

2.3. Con il terzomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.

Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui, richiamando la sentenza di secondo grado resa nei confronti della società, ha escluso, senza alcuna motivazione, la sussistenza di utili extra-contabili in capo aquest’ultima.

2.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 Per l’ipotesi in cui la C.t.r. avesse inteso trarre prova della infondatezza dell’accertamento societario da quanto deciso nei giudizi relativi ad altri anni di imposta, censura la sentenza per non aver tenuto conto che detti precedenti favorevoli non erano passati in giudicato.

3. Preliminarmenteva disposta la riunione dei due giudizi in quanto connessi in ragione del rapporto di pregiudizialità che si innesta tra l’accertamento societario e gli accertamenti personali in ipotesi di società di capitali c.d. a ristretta base.

4. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione,sollevata dai controricorrenti avverso il ricorso n. 7441 del 2016 – con il quale l’Ufficio ha impugnato la sentenza n. 1432 del 2015 – secondo cui quest’ultimo, sarebbe inammissibil e , quanto agli avvisi di accertamento nei confronti dei soci, per difetto del requisito dell’autosufficienza.

4.1. Deve in primo luogo ribadirsi che la sentenza n. 1432 del 2015 ha ad oggetto gli avvisi societari sia per l’annualità 2007 che 2009, ma i soli avvisi personali relativi all’annualità 2007.

Gli avvisi personali per l’annualità 2009 so no oggetto della sentenza n. 799 del 2017 impugnata con il ricorso n. 6251 del 2018; l’Ufficio , pertanto, correttamente non ha proposto con il primo ricorso alcun motivo relativamente a detti ultimi in quanto estrani all’oggetto del contendere.

4.2. L’eccezione, poi, è infondata anche con riferimento agli avvisi personali per l’anno 2007.

La sentenza n. 1432 del 2015, se pure resa al termine di un giudizio che aveva ad oggetto sia l’accertamento societario che gli accertamenti personali, ha annullato i tre atti impositivi (ovvero quello societario e quelli emessi nei confronti dei due soci) assumendo l’illegittimità del recupero a tassazione nei confronti della società con statuizioni tutte impugnate dall’Ufficio.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10 Deve escludersi, di conseguenza, che sull’illegittimità degli accertamenti personali relativi all’anno 2007 – rispetto ai quali l’accertamento societario è pregiudiziale –sia sceso il giudicato come preteso dai controricorrenti; infatti, l’Ufficio ha espressamente contestato il presupposto comune su cui si fondava l’annullamento degli atti impositivi personali, ovvero la mancanza di utili extra- contabili.

5. I primi sei motivi del ricorso n. 7441 del 2016attengono, come detto, alla ripresa a tassazione fondata dall’Ufficio sulle incongruenze riscontrate nell’analisi del fondo cassa a partire dall’anno di imposta 2005 (estraneo all’indagine) e reiteratenegli anni successivi, ivi inclusi il 2007 ed il 2009 oggetto dei giudizi riuniti.

La C.t.r. ha escluso la legittimità dell’accertamento societario fondando la propria decisione suiseguenti argomenti: i n primo luogo ha ritenuto che l’Ufficio, prima di emettere l’atto impositivo, avrebbe dovuto,tramite questionario, chiedere ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 l’integrazione della documentazione necessaria a giustificare le movimentazioni di danaro e di titoli assimilati che risultavano ivi contabilizzate; in secondo luogo ha affermato che gli atti impositivi, avendo ad oggetto uno specifico anno di imposta, dovevano avere ad oggetto solo i «valori […] relativi a detto periodo, senza alcun riporto di eventuali valori accertati in periodo d’imposta precedenti rispetto a quelli contabilizzati»; infine, aa ritenuto non documentata la ripresa a tassazione delle movimentazioni finanziarie.

5.1. Il primo motivo del ricorso n. 7441 del 2016 è infondato, mentre va accolto il secondo.

5.1.1. La C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento dovesse essere preceduto dalla richiesta di ulteriore documentazione ex art. 32 cit.

Va disatteso l’assunto dell’Ufficio secondo il quale, sul punto, la C.t.r. avrebbe reso motivazione parvente.

La sentenza, infatti, esplicita Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 le ragioni sottese al decisum, affermando che, in sede di verifica , la società aveva fornito la documentazione richiesta e che, ove l’Ufficio l’avesse ritenuta insufficiente, avrebbe dovuto sollecitarne l’integrazione a mezzo del questionario di cui all’art. 32 cit.

5.1.2. La motivazione, invece, incorre nel vizio di legge di cui al secondo motivo.

L’art. 32cit., rubricato «p oteri degli uffici» dispone , al n. 4, che, per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.

Dal tenore letterale del testo normativo, emerge che l'invio del questionario informativo è una mera facoltà dell'Amministrazione finanziaria, sicchédal mancato invio non discende alcuna conseguenza suscettibile di invalidare l'accertamento tributario, che deve ricercare il proprio fondamento in elementi diversi.

Questa disciplina legale non limita in alcuna misura il diritto di difesa della parte che ha la possibilità, in sede di ricorso giurisdizionale, di far valere qualsiasi invalidità, imperfezione o inesattezza, della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria (Cass. 02/12/2021, n. 38060, Cass.31/10/2018, n. 27851).

5.2. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso n. 7441 del 2016 sono anch’essi fondati.

5.2.1. In tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio della c.d. continuità di bilancio sancito dall'art. 92 t.u.i.r.; da ciò consegue che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12 accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime. (Cass. 26/09/2018, n. 22932).

5.2.2. Nella fattispecie in esame è incontestato che l’Ufficio ha preso in considerazione i dati del conto cassa al 31 dicembre 2005 e ne ha verificato l’andamento per tutti gli anni successivi oggetto di accertamento (ovvero dal 2006 al 2011) ivi inclusi gli anni di imposta 2007 e 2009 sui quali vertono i ricorsi riuniti.

5.2.3. La C.t.r.ha affermato che i valori oggetto di accertamento potevano essere solo quelli relativi al periodo di imposta preso in considerazione nell’atto impositivo, «senza alcun riporto di eventuali valori accertati in periodi d’imposta precedenti rispetto a quelli contabilizzati»; tuttavia, nel ritenere che l’Ufficio non potesse prendere in considerazione i valori del conto cassa relativi ad anni diversi da quelli oggetto dell’accertamento, non ha considera to che, in ragione delprincipio di continuità dei valori di bilancio, il controllo dei dati del saldo del conto cassa al 2007 ed al 2009 ben poteva fondarsi sulla verifica del saldo del conto cassa al 31dicembre 2005 e sul successivo andamento negli anni successivi senza che a ciò conseguisse alcuna duplicazione delle somme riprese a tassazione. 5.2.4.La C.t.r., inoltre, per escludere che la ripresa a tassazione fosse sufficientemente documentata, ha affermato che «in assenza di una prova che vi siano state poste delle movimentazioni finanziarie che, anche con riferimento a presunzioni semplici (art. 2727 C.C.), possa venire determinata l’esistenza di movimentazioni economiche non contabilizzatela ripresa dell’Agenzia […] deve essere considerata non sufficientemente documentata»; così argomentando,ha reso una motivazione apparente in quanto priva di senso compiuto.

5.2.5. La Corte, anche a Sezioni Unite, ha costantemente affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13 esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U.19/06/2018, n. 16159che menziona Cass. Sez.

U. 03/11/2016, n. 22232).

6. Il settimo motivo del ricorso n. 7441 del 2016, che attinge la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione degli interessi attivi computati sulle somme date a mutuo ai soci è infondato.

6.1. La C.t.r. ha affermato che la presunzione di onerosità delle somme date a mutuo è contemplata dall’art. 46 t.u.i.r. solo con riferimento ai finanziamenti erogati dai soci alla società e non viceversa sicché la medesima non poteva essere automaticamente applicata al caso inverso, come quello in esame, in cui risultava che la società aveva concesso finanziamenti al socio.

Ha aggiunto che il fatto che il socio prelevi «mezzi finanziari» dalla società per risolvere proprie esigenze non costituisce indizio del diritto della società a pretendere il pagamento di interessi attivi; che, inoltre, risultava che la società utilizzava immobili del socio senza corrispondere il canone sicché il prelevamenti dei soci erano di fatto compensati e che da ciò derivava l’inesistenza di comportamenti antieconomici.

6.2. In primo luogo va considerato che la dimostrazione della mancata percezionedegli interessi sulle somme date a mutuo al socio incombeva alla societàin quanto – a tacere del carattere normalmente oneroso dei mutui previsto dall'art. 1815 cod. civ. – l’ art. 4 6 t.u.i.r. (sulla determinazione dei redditi di capitale delle persone fisiche ai fini dell'Irpef), prevede, per i capitali dati a mutuo, che si presume, salvo prova contraria, il diritto agli interessi al tasso legale se non convenuti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14 ovvero pattuiti in misura inferiore.

Tale disposizione trova applicazione anche per le società commerciali, oltre che in base al rinvio generale di cui all’art. 72 t.u.i.r. sulla determinazione del reddito complessivo ai fini Ires,in ragione dell’espresso richiamo di cui all’art. 89, comma 4, t.u.i.r. ( Cass. 21 aprile 2010 n. 9469 con riferimento alle analoghe disposizioni di cui all’art. 73d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 43, sulla determinazione dei redditi di capitale delle persone fisiche ai fini dell'Irpef, e all’art. 5d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 5, (sulla determinazione del reddito complessivo ai fini irpeg)

6.3. Fermi questi principi, va rilevato, tuttavia, che la C.t.r. ha affermato sul punto che «inoltre, risultava che la società utilizzava immobili del socio senza corrispondere il canone sicché il prelevamenti dei soci erano di fatto compensati e che da ciò derivava l’inesistenza di comportamenti antieconomici».

Il giudice tributario d’appello, con un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità,ha stabilito che la società non aveva percepito interessi attivisulle somme concesse a mutuo al socio, e da ciò ha correttamente tratto l’irrilevanza fiscale del prestito gratuito.

Ha rilevato, infatti, che ll società, a propria volta, utilizzava immobili di proprietà del socio senza percepire alcun compenso e che ciò comportava un vantaggio economico per l’ente.

Ha ritenuto, pertanto, che il mancato pagamento degli interessi fosse di fatto compensato con il mancato pagamento del canone.

7. L’ottavo motivo di ricorso è parzialmente fondato.

7.1. Come riferito nella parte espositiva (§ 2.3.) l’Ufficio, per l’anno 2009, recuperava a tassazione ricavi rispetto ai quali riteneva che la registrazione di operazioni di storno fosse fittizia.

A fronte della sentenza resa in primo grado,che aveva annullato anche detta ripresa a tassazione, l’Ufficio proponeva specifico motivo di appello, puntualmente riportato nel ricorso per cassazione.

Ciononostante, la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15 C.t.r., confermava la sentenza di primo grado non affrontando la questione relativa a detta ripresa.

A fronte di tale omissione l’Ufficio ha dedotto un vizio di omessa pronuncia o, comunque, la mancanza assoluta di motivazione.

7.1.1. Questa Corte ha già chiarito che « a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).

E’ stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass.04/06/2019, n. 1525).

Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione de qua, ma rigetto implicito della stessa.

7.1.2. Il rigetto, tuttavia,risulta del tutto immotivato in quanto le ragioni, anche implicite, sottese al medesimo non sono in alcun modo rinvenibili nella sentenza impugnata.

Il motivo, pertanto, va accolto in parte qua.

8. Il primo ed il secondo motivo del ricorso n. 6251 del 2018 sono anch’essi fondati, restando assorbiti il terzo ed il quarto.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 16

8.1. L'Ufficio ha censurato il giudice regionale per non aver provveduto alla sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. civ., nonostante mancasse una statuizione definitiva sull'accertamento del maggior reddito contestato alla società.

8.2. Con orientamento ormai consolidato , questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto al giudicato (Cass., 08/02/2012, n. 1865; 30/11/2012, n. 21396; 20/09/2017, n. 21765).

8.3. Nel merito della questione controversa,è principio consolidato, come detto, a proposito del primo motivo, che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extra-contabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano.

Tuttavia, solo l’annullamento dell’accertamento societariocon sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso diaccertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utilisocietari (Cass. n. 752 del 2021 cit.) .

S i è anche affermato che , non ricorrendo, come invece accade per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.,. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 17 sospensione pertanto s'impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesadel passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass.26/01/2021, n. 1574, Cass., 31/10/2014, n. 23323; cfr. anche 07/03/2016, n. 4485).

8.4. Ebbene, nella sentenza impugnata il giudice regionale si è limitato a dichiarare che nel giudizio tra la società e l'Agenzia delle entrate la C.t.r.aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l'avviso di accertamento.

A tale riscontro ha fatto seguire, quale conseguenza, che anche l'appello all'odierno scrutinio doveva essere rigettato tenendo conto della pregiudizialità dell’avviso societario.

Così decidendo, non ha tenutoconto del fattoche la statuizione intervenuta tra Ufficio ela s ocietà contribuente non era definitiva e dunque non si era formato ilgiudicato sull’accertamento pregiudiziale .

Pertanto,il giudice di secondo grado non si è attenuto a i principi di diritto sopra illustrati.

La C.t.r., infatti , doveva considerare che l'assenza di definitività dell'accertamento costituente l'antecedente logico-giuridico (controversia tra società e Agenzia delle entrate in ordine al maggior reddito sociale) impediva di decidere sulle questioni afferenti l'odierna controversia, e che invece ricorrevano i presupposti per provvedere alla sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992.

9. In conclusione, va accolto il ricorso n. 7441 del 2016 quanto ai motivi, secondo, terzo, quarto quinto, sesto, ottavo relativamente alla seconda censura, rigettati il primo, il settimo e la prima censura dell’ottavo; va accolto anche il ricorso n. 6251 del 2018, quanto ai motivi primo e secondo, assorbiti gli ulteriori; entrambe le sentenze vanno cassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7441/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Properzio, 27 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO , n. 1432 / 2015 , depositata il 18/09/2015; Nonché sul ricorso iscritto al n. 6251/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Properzio, 27 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 799 / 2017 , depositata il 19/07/2017; udita la relazione delle caus e svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Ufficio,con un primo avviso di accertamento , rettifica va, ai fini Ires, Irap ed Iva, il reddito dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. p e r l’anno di imposta 2007 muovendo due rilievi. 1.1. Con il primo rilievo l’U fficio riprende va a tassazione i ricavi evasi,ritenendo sussistente, a seguito di analisi sul conto cassa, una costante prassi di fittizie implementazioni di quest’ultimo al fine di evitare che lo stesso presentasse saldi negativi generati dalla mancata registrazione di corrispettivi. In particolare, constatava che nell’anno di imposta 2005 (estraneo all’accertamento) il conto cassa era passato dall’importo di euro 20.594,09 alla data del1° gennaio 2005 all’importo di euro 491.697,85 alla data del1° gennaio 2006 e che le variazioni in aumento registrate Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 nel 2005 non erano comprensibili. Di seguito, i verificatori accertavano che anche nel 2007 risultavano registrate operazioni in aumento del conto cassale quali non erano giustificate e che riteneva essere mere registrazioni contabili,eseguite a solo scopo di non far apparire la cassa con saldo negativo. Per l’effetto, individuava saldi negativi di cassa per euro 726.405,00 che imputava a ricavi extra-contabili. 1.2. Con il secondorilievo, verificata l’erogazione di ingenti somme in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di mutuo per il quale non risultava convenuta la gratuità , riprendeva a tassazione gli interessi astrattamente maturati su lla somma oggetto del finanziamento, assumendo che la società li avesse percepiti ma non contabilizzati. 2. Con un secondo avviso di accertamento emesso nei confronti della societàl’Ufficio rettificava anche il reddito relativo all’anno 2009 . 2.1. In primo luogoriprendeva a tassazione,in quanto non inerenti, alcuni costi che la società aveva portato in deduzione, e precisamente costi relativi a merce (basculanti e utensili di cucina) che non risultavano utilizzati e costi relativi ad una trasferta in Spagna. 2.2. Con un secondo rilievo,anche per l’anno 2009, così come per l’anno 2007,recuperava a tassazione l’importo che individuava come saldo negativo del conto cassapari ad euro 256.035,85. 2.3. Con un terzo rilievo contestava una fittizia operazione di storno di materiali acquistati per un importo di euro 595.000,00 che recuperava a tassazione quale utile extra-contabile. 2.4. Con un quarto rilievo, analogamente a quanto contestato per l’anno 2007, recuperava a tassazione gli interessi che assumeva percepiti sulle somme erogate in favore dei soci con mutui di cui non risultava pattuita la gratuità. 2.5. Infine, individuava violazione nella compilazione del modello INTRASTAT 2. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3. Come conseguenza dell’atto impositivo societario, e con riferimento ad entrambi gli anni di imposta (2007 e 2009) l’Ufficio emettevaseparati avvisi di accertamento con i quali imputava ai due soci, ai fini Irpef, il maggio reddito di capitale in ragione della presunta distribuzione pro quotadei maggiori redditi sociali in società a ristretta base. 4. Tutti detti atti impositivi venivano impugnati separatamente dalla società e dai soci e sui medesimi si pronunciava la C.t.r. del Veneto con le due sentenze in epigrafe. 4.1. Con la sentenza n. 1432 del 2015(oggetto del ricorso 7441 del 2016) la C.t.r., previa riunione, si pronunciava su entrambi gli avvisi di accertamento societari (2007 e 2009) e sugli avvisi di accertamento emessi per il solo anno 2007 nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento all’anno 2007 la C.t.r. confermava integralmente la sentenza della C.t.p. di Treviso (n. 114 del 2013) la quale aveva accolto i ricorsi spiegati sia dalla società che dai due soci. Con riferimento all’anno 2009, invece, riteneva legittimiil recupero a tassazione del costo portato in deduzione relativo a trasferte in Olanda per euro 10.331,94 e l’erogazione delle sanzioni per l’errata predisposizione del «Mod. Intrastat». 4.2. Con la sentenza n. 799 del 2017 (oggetto del ricorso n. 6251 del 2018) la C.t.r. si pronunciava con riferimento agli avvisi di accertamento relativi all’anno 2009 emessi nei confronti dei due soci. Con detta sentenza la C.t.r. –preso atto di quanto statuito con la sentenza n. 1432 del 2015 (v. punto 4.1.) e rilevato che il parziale accertamento societario per l’anno 2009, di natura pregiudiziale, produceva analogo effetto sugli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci per la stessa annualità –rigettava gli appelli proposti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 da entrambe le parti, in via principale ed incidentale, rilevando che tutte le questioni erano state già affrontate nel precedente giudizio. 5. Avverso entrambe le sentenze ha spiegato separati ricorsi l’Agenzia delle entrate; la società ed i soci si sono difesi a mezzo controricorso. 6.Nel giudizio n. 6251 del 2018 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , in data 9 gennaio 2024 hanno depositato memoria ed hanno versato in atti l’ordinanza di questa Corte n. 12329 del 2022 avente ad oggetto, con riferimento alla medesima vicenda, la ripresa a tassazione dei redditi relativi ad altro anno di imposta,precisamente il 2008. Considerato che: 1. Con il ricorso n.r.g. 7441 del 2018 l’Agenzia delle entrate ha proposto otto motivi. Di questi, i primi sei censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, con riferimento ad entrambi gli anni, 2007 e 2009, la legittimità del recupero a tassazione fondato sull’analisi del conto cassa. Ilsettimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, sempre con riferimento ad entrambi gli anni, la legittimità del recupero a tassazione dei presunti interessi percepiti sulle somme date a mutuo nei confronti dei soci. L’ottavo motivo, invece, attiene al recupero a tassazione derivante dalla contestazione di fittizie operazioni di storno. 1.1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata, per motivazione apparente,nella parte in cui ha disatteso i rilievi fondati sulle risultanze del fondo cassa, ancorando la propria decisione a dati «del tutto apoditticamente affermati», ovvero che la società aveva fornito documentazione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 giustificativa in sede di verifica e che l’Agenzia aveva emesso l’atto impositivo ritenendola insufficiente,mentre avrebbe dovuto richiedere ulteriore documentazione. 1.2. Con il secondomotivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. dell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C . T . R . ha ritenuto che l’Ufficio impositore avrebbe dovuto richiedere, attraverso apposito questionario, l’integrazione della documentazione prima di emettere l’atto impositivo. Osserva sul punto che l’art. 32 cit. prevede la facoltà, e non l’obbligo di chiedere documentazione e che la C.t.r. non aveva nemmeno indicato quale altra documentazione l’Ufficio avrebbe dovuto acquisire. 1.3 Con il terzo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata,per motivazione apparente, nella parte in cui ha ritenuto che gli accertamenti fossero viziati in quanto fondati su saldi di cassa relativi ad anni precedenti. 1.4. Con il quartomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 , dell’art. 54 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. Assume che, ove la C.t.r. avesse inteso affermare che l’Ufficio aveva considerato per due volte ed in anni diversi i saldi negativi, aveva errato in quanto l’Ufficio aveva posto a fondamento dell’accertamento, non i saldi contabili del conto cassa, ma i saldi rideterminati, espungendo dal conto cassa le operazioni ritenute solo apparentemente implementative del medesimo. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 1.5 Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs.n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata, per motivazione apparente, nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente documentata la ripresa fiscale in assenza di prova, anche presuntiva, di movimentazioni economiche non contabilizzate. 1.6. Con il sesto m otivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R.n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il saldo negativo del conto cassa (non contestato) non fossedi pe sé idoneo a fare presumere l’esistenza di ricavi in nero. Osserva, in proposito, che il saldo cassa non può mai essere negativo e,se lo è, ciò è cons e guenza di spese sopportate con somme non risultanti dalla contabilità. 1.7. Con il settimomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de gli artt.1815, 2427 e 2728 cod. civ., dell’art. 45 t.u.i.r. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimità dell’accertamento quanto al recupero a tassazione degli interessi maturati sulle somme date a mutuo ad un socio affermando che la presunzione di onerosità è prevista dall’art. 46 t.u.i.r. con riferimento alle somme data a mutuo dai soci alla società e non viceversa. 1.8. Con l’ottavo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione de gli artt.7 e 36 d .lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi o per carenza assoluta di motivazione,sulla ripresa a tassazione, per l’anno Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 di imposta 2009,di ricavi realizzati in nero facendo figurare lo storno, in realtà mai avvenuto, di acquisti di merci. Osserva che la C.t.p. di Treviso aveva annullato in parte qua la detta ripresa a tassazione; che l’Ufficio sul punto aveva proposto appello. 2. Con il ricorso n.r.g. 6251 del 2018 l’Agenzia delle entrate propone quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione e falsa applicazione dell’art.2909cod. civ. Con entrambi i motivi censura la sentenza impugnata in quanto, pur avendo dato atto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con il giudizio relativo al rapporto societario,non ha tenuto conto che la sentenza resa su q u est’ultimo , se pure aveva annullato gran parte delle riprese a tassazione, non era passata in giudicato; deduce che, di conseguenza, la C.t.r. avrebbe dovuto sospendere il giudizio, attendendo la definizione di quello pregiudiziale. 2.3. Con il terzomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui, richiamando la sentenza di secondo grado resa nei confronti della società, ha escluso, senza alcuna motivazione, la sussistenza di utili extra-contabili in capo aquest’ultima. 2.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 Per l’ipotesi in cui la C.t.r. avesse inteso trarre prova della infondatezza dell’accertamento societario da quanto deciso nei giudizi relativi ad altri anni di imposta, censura la sentenza per non aver tenuto conto che detti precedenti favorevoli non erano passati in giudicato. 3. Preliminarmenteva disposta la riunione dei due giudizi in quanto connessi in ragione del rapporto di pregiudizialità che si innesta tra l’accertamento societario e gli accertamenti personali in ipotesi di società di capitali c.d. a ristretta base. 4. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione,sollevata dai controricorrenti avverso il ricorso n. 7441 del 2016 – con il quale l’Ufficio ha impugnato la sentenza n. 1432 del 2015 – secondo cui quest’ultimo, sarebbe inammissibil e , quanto agli avvisi di accertamento nei confronti dei soci, per difetto del requisito dell’autosufficienza. 4.1. Deve in primo luogo ribadirsi che la sentenza n. 1432 del 2015 ha ad oggetto gli avvisi societari sia per l’annualità 2007 che 2009, ma i soli avvisi personali relativi all’annualità 2007. Gli avvisi personali per l’annualità 2009 so no oggetto della sentenza n. 799 del 2017 impugnata con il ricorso n. 6251 del 2018; l’Ufficio , pertanto, correttamente non ha proposto con il primo ricorso alcun motivo relativamente a detti ultimi in quanto estrani all’oggetto del contendere. 4.2. L’eccezione, poi, è infondata anche con riferimento agli avvisi personali per l’anno 2007. La sentenza n. 1432 del 2015, se pure resa al termine di un giudizio che aveva ad oggetto sia l’accertamento societario che gli accertamenti personali, ha annullato i tre atti impositivi (ovvero quello societario e quelli emessi nei confronti dei due soci) assumendo l’illegittimità del recupero a tassazione nei confronti della società con statuizioni tutte impugnate dall’Ufficio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 10 Deve escludersi, di conseguenza, che sull’illegittimità degli accertamenti personali relativi all’anno 2007 – rispetto ai quali l’accertamento societario è pregiudiziale –sia sceso il giudicato come preteso dai controricorrenti; infatti, l’Ufficio ha espressamente contestato il presupposto comune su cui si fondava l’annullamento degli atti impositivi personali, ovvero la mancanza di utili extra- contabili. 5. I primi sei motivi del ricorso n. 7441 del 2016attengono, come detto, alla ripresa a tassazione fondata dall’Ufficio sulle incongruenze riscontrate nell’analisi del fondo cassa a partire dall’anno di imposta 2005 (estraneo all’indagine) e reiteratenegli anni successivi, ivi inclusi il 2007 ed il 2009 oggetto dei giudizi riuniti. La C.t.r. ha escluso la legittimità dell’accertamento societario fondando la propria decisione suiseguenti argomenti: i n primo luogo ha ritenuto che l’Ufficio, prima di emettere l’atto impositivo, avrebbe dovuto,tramite questionario, chiedere ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 l’integrazione della documentazione necessaria a giustificare le movimentazioni di danaro e di titoli assimilati che risultavano ivi contabilizzate; in secondo luogo ha affermato che gli atti impositivi, avendo ad oggetto uno specifico anno di imposta, dovevano avere ad oggetto solo i «valori […] relativi a detto periodo, senza alcun riporto di eventuali valori accertati in periodo d’imposta precedenti rispetto a quelli contabilizzati»; infine, aa ritenuto non documentata la ripresa a tassazione delle movimentazioni finanziarie. 5.1. Il primo motivo del ricorso n. 7441 del 2016 è infondato, mentre va accolto il secondo. 5.1.1. La C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento dovesse essere preceduto dalla richiesta di ulteriore documentazione ex art. 32 cit. Va disatteso l’assunto dell’Ufficio secondo il quale, sul punto, la C.t.r. avrebbe reso motivazione parvente. La sentenza, infatti, esplicita Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11 le ragioni sottese al decisum, affermando che, in sede di verifica , la società aveva fornito la documentazione richiesta e che, ove l’Ufficio l’avesse ritenuta insufficiente, avrebbe dovuto sollecitarne l’integrazione a mezzo del questionario di cui all’art. 32 cit. 5.1.2. La motivazione, invece, incorre nel vizio di legge di cui al secondo motivo. L’art. 32cit., rubricato «p oteri degli uffici» dispone , al n. 4, che, per l'adempimento dei loro compiti, gli uffici delle imposte possono inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati. Dal tenore letterale del testo normativo, emerge che l'invio del questionario informativo è una mera facoltà dell'Amministrazione finanziaria, sicchédal mancato invio non discende alcuna conseguenza suscettibile di invalidare l'accertamento tributario, che deve ricercare il proprio fondamento in elementi diversi. Questa disciplina legale non limita in alcuna misura il diritto di difesa della parte che ha la possibilità, in sede di ricorso giurisdizionale, di far valere qualsiasi invalidità, imperfezione o inesattezza, della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria (Cass. 02/12/2021, n. 38060, Cass.31/10/2018, n. 27851). 5.2. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso n. 7441 del 2016 sono anch’essi fondati. 5.2.1. In tema di determinazione del reddito d'impresa, trova applicazione il principio della c.d. continuità di bilancio sancito dall'art. 92 t.u.i.r.; da ciò consegue che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo, fermo restando, peraltro, il potere dell'Amministrazione finanziaria, in sede di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 12 accertamento, di rideterminare il valore delle rimanenze medesime. (Cass. 26/09/2018, n. 22932). 5.2.2. Nella fattispecie in esame è incontestato che l’Ufficio ha preso in considerazione i dati del conto cassa al 31 dicembre 2005 e ne ha verificato l’andamento per tutti gli anni successivi oggetto di accertamento (ovvero dal 2006 al 2011) ivi inclusi gli anni di imposta 2007 e 2009 sui quali vertono i ricorsi riuniti. 5.2.3. La C.t.r.ha affermato che i valori oggetto di accertamento potevano essere solo quelli relativi al periodo di imposta preso in considerazione nell’atto impositivo, «senza alcun riporto di eventuali valori accertati in periodi d’imposta precedenti rispetto a quelli contabilizzati»; tuttavia, nel ritenere che l’Ufficio non potesse prendere in considerazione i valori del conto cassa relativi ad anni diversi da quelli oggetto dell’accertamento, non ha considera to che, in ragione delprincipio di continuità dei valori di bilancio, il controllo dei dati del saldo del conto cassa al 2007 ed al 2009 ben poteva fondarsi sulla verifica del saldo del conto cassa al 31dicembre 2005 e sul successivo andamento negli anni successivi senza che a ciò conseguisse alcuna duplicazione delle somme riprese a tassazione. 5.2.4.La C.t.r., inoltre, per escludere che la ripresa a tassazione fosse sufficientemente documentata, ha affermato che «in assenza di una prova che vi siano state poste delle movimentazioni finanziarie che, anche con riferimento a presunzioni semplici (art. 2727 C.C.), possa venire determinata l’esistenza di movimentazioni economiche non contabilizzatela ripresa dell’Agenzia […] deve essere considerata non sufficientemente documentata»; così argomentando,ha reso una motivazione apparente in quanto priva di senso compiuto. 5.2.5. La Corte, anche a Sezioni Unite, ha costantemente affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 13 esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U.19/06/2018, n. 16159che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232). 6. Il settimo motivo del ricorso n. 7441 del 2016, che attinge la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione degli interessi attivi computati sulle somme date a mutuo ai soci è infondato. 6.1. La C.t.r. ha affermato che la presunzione di onerosità delle somme date a mutuo è contemplata dall’art. 46 t.u.i.r. solo con riferimento ai finanziamenti erogati dai soci alla società e non viceversa sicché la medesima non poteva essere automaticamente applicata al caso inverso, come quello in esame, in cui risultava che la società aveva concesso finanziamenti al socio. Ha aggiunto che il fatto che il socio prelevi «mezzi finanziari» dalla società per risolvere proprie esigenze non costituisce indizio del diritto della società a pretendere il pagamento di interessi attivi; che, inoltre, risultava che la società utilizzava immobili del socio senza corrispondere il canone sicché il prelevamenti dei soci erano di fatto compensati e che da ciò derivava l’inesistenza di comportamenti antieconomici. 6.2. In primo luogo va considerato che la dimostrazione della mancata percezionedegli interessi sulle somme date a mutuo al socio incombeva alla societàin quanto – a tacere del carattere normalmente oneroso dei mutui previsto dall'art. 1815 cod. civ. – l’ art. 4 6 t.u.i.r. (sulla determinazione dei redditi di capitale delle persone fisiche ai fini dell'Irpef), prevede, per i capitali dati a mutuo, che si presume, salvo prova contraria, il diritto agli interessi al tasso legale se non convenuti Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14 ovvero pattuiti in misura inferiore. Tale disposizione trova applicazione anche per le società commerciali, oltre che in base al rinvio generale di cui all’art. 72 t.u.i.r. sulla determinazione del reddito complessivo ai fini Ires,in ragione dell’espresso richiamo di cui all’art. 89, comma 4, t.u.i.r. ( Cass. 21 aprile 2010 n. 9469 con riferimento alle analoghe disposizioni di cui all’art. 73d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 43, sulla determinazione dei redditi di capitale delle persone fisiche ai fini dell'Irpef, e all’art. 5d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 5, (sulla determinazione del reddito complessivo ai fini irpeg) 6.3. Fermi questi principi, va rilevato, tuttavia, che la C.t.r. ha affermato sul punto che «inoltre, risultava che la società utilizzava immobili del socio senza corrispondere il canone sicché il prelevamenti dei soci erano di fatto compensati e che da ciò derivava l’inesistenza di comportamenti antieconomici». Il giudice tributario d’appello, con un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità,ha stabilito che la società non aveva percepito interessi attivisulle somme concesse a mutuo al socio, e da ciò ha correttamente tratto l’irrilevanza fiscale del prestito gratuito. Ha rilevato, infatti, che ll società, a propria volta, utilizzava immobili di proprietà del socio senza percepire alcun compenso e che ciò comportava un vantaggio economico per l’ente. Ha ritenuto, pertanto, che il mancato pagamento degli interessi fosse di fatto compensato con il mancato pagamento del canone. 7. L’ottavo motivo di ricorso è parzialmente fondato. 7.1. Come riferito nella parte espositiva (§ 2.3.) l’Ufficio, per l’anno 2009, recuperava a tassazione ricavi rispetto ai quali riteneva che la registrazione di operazioni di storno fosse fittizia. A fronte della sentenza resa in primo grado,che aveva annullato anche detta ripresa a tassazione, l’Ufficio proponeva specifico motivo di appello, puntualmente riportato nel ricorso per cassazione. Ciononostante, la Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15 C.t.r., confermava la sentenza di primo grado non affrontando la questione relativa a detta ripresa. A fronte di tale omissione l’Ufficio ha dedotto un vizio di omessa pronuncia o, comunque, la mancanza assoluta di motivazione. 7.1.1. Questa Corte ha già chiarito che « a d integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass.02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass.04/06/2019, n. 1525). Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione de qua, ma rigetto implicito della stessa. 7.1.2. Il rigetto, tuttavia,risulta del tutto immotivato in quanto le ragioni, anche implicite, sottese al medesimo non sono in alcun modo rinvenibili nella sentenza impugnata. Il motivo, pertanto, va accolto in parte qua. 8. Il primo ed il secondo motivo del ricorso n. 6251 del 2018 sono anch’essi fondati, restando assorbiti il terzo ed il quarto. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 16 8.1. L'Ufficio ha censurato il giudice regionale per non aver provveduto alla sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. civ., nonostante mancasse una statuizione definitiva sull'accertamento del maggior reddito contestato alla società. 8.2. Con orientamento ormai consolidato , questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto al giudicato (Cass., 08/02/2012, n. 1865; 30/11/2012, n. 21396; 20/09/2017, n. 21765). 8.3. Nel merito della questione controversa,è principio consolidato, come detto, a proposito del primo motivo, che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extra-contabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. Tuttavia, solo l’annullamento dell’accertamento societariocon sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso diaccertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utilisocietari (Cass. n. 752 del 2021 cit.) . S i è anche affermato che , non ricorrendo, come invece accade per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.,. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 17 sospensione pertanto s'impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesadel passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass.26/01/2021, n. 1574, Cass., 31/10/2014, n. 23323; cfr. anche 07/03/2016, n. 4485). 8.4. Ebbene, nella sentenza impugnata il giudice regionale si è limitato a dichiarare che nel giudizio tra la società e l'Agenzia delle entrate la C.t.r.aveva accolto il ricorso della contribuente, annullando l'avviso di accertamento. A tale riscontro ha fatto seguire, quale conseguenza, che anche l'appello all'odierno scrutinio doveva essere rigettato tenendo conto della pregiudizialità dell’avviso societario. Così decidendo, non ha tenutoconto del fattoche la statuizione intervenuta tra Ufficio ela s ocietà contribuente non era definitiva e dunque non si era formato ilgiudicato sull’accertamento pregiudiziale . Pertanto,il giudice di secondo grado non si è attenuto a i principi di diritto sopra illustrati. La C.t.r., infatti , doveva considerare che l'assenza di definitività dell'accertamento costituente l'antecedente logico-giuridico (controversia tra società e Agenzia delle entrate in ordine al maggior reddito sociale) impediva di decidere sulle questioni afferenti l'odierna controversia, e che invece ricorrevano i presupposti per provvedere alla sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., e dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992. 9. In conclusione, va accolto il ricorso n. 7441 del 2016 quanto ai motivi, secondo, terzo, quarto quinto, sesto, ottavo relativamente alla seconda censura, rigettati il primo, il settimo e la prima censura dell’ottavo; va accolto anche il ricorso n. 6251 del 2018, quanto ai motivi primo e secondo, assorbiti gli ulteriori; entrambe le sentenze vanno cassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di se