CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistratore unico, legale rappresentante protempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66R09 C 557 V).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 82001850641), in persona delSindaco pro tempore, Ins. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026in forza di deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 27settembre 2018 e di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale RGA GCR66A14 L259 N).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 1800/12/2018 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 26 febbraio 2018.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui il Comune diBisaccia accertò per l’anno di imposta 2010 la debenza da parte diEcoenergia Campania S.R.L. della somma di 19.400,00 €, oltreaccessori, a titolo di Tosap in ragione dell’attraversamento di terreni etratturi comunali per la connessione alla rete elettrica nazionalemediante una linea in cavo interrato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con lasentenza impugnata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Campania S.R.L. avverso la pronuncia n. 695/1/2015 dellaCommissione tributaria provinciale di Avellino, assumendo che:- l’avviso era da considerarsi adeguatamente motivato, avendo«[…] consentito alla contribuente società, come si evince conchiarezza dalla documentazione in atti, di conoscere in modocompiuto e intellegibile la pretesa impositiva, per valutare da subitosia l’impugnazione, sia, in caso positivo, la contestazione efficace ditale pretesa» (così nella pronuncia in esame);Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026- era da considerarsi del tutto generico e privo di concretezzagiuridica il motivo di impugnazione concernente la «violazione degliartt. 38, 42, 47, oltre che dell’art. 47 del D.Lgs. 507/1993 e dell’art.63 del D.Lgs. 446/1997», non essendo state esposte le ragioni difatto e di diritto su cui si fonda la domanda» (così nella pronuncia inesame);;- la quantificazione della tassa da pagare era la conseguenza diuna pronuncia giudiziale resasi definitiva per mancata impugnazione,avendo il Comune «[…] sulla base di quanto deciso da questa C.T.R.[…] per le annualità 2007 e 2008 […] chiesto la tassa non pagatanella medesima misura determinata dal Giudice tributario» (così nellapronuncia in oggetto);- la stessa società appellante aveva, peraltro, «[…] chiesto alComune di Bisaccia - con nota del 4.1.2012 - a seguito degli incontrie dei chiarimenti intercorsi, di rideterminare il tributo relativamenteagli anni 2007, 2008 e 2009 in € 18.400,00» (così nella pronuncia inrassegna);- «[…] la medesima C.T.R. della Campania […], con sentenza n.5902/02/2017 depositata il 27.6.2017 ha respinto l’impugnazionedella società appellante, del tutto analoga a quella che qui ci occupa,ma riferita alla medesima tassa evasa nell’annualità 2009”», che erastato oggetto di verifica con sentenza passata in giudicato, per cui«[…] l’accertamento, così compiuto, in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad unpunto fondamentale comune a entrambe le cause, preclude il riesamedello stesso punto (Cass. 19772/03; 362/06; 11365/15), e talegiudicato è rilevabile, al pari del giudicato interno, purché risulti danella pronuncia impugnata).Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/20263. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia con atto notificato il 26 settembre 2018,formulando sei motivi di impugnazione, successivamente depositandomemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. Il Comune di Bisaccia resisteva con controricorso notificato il 10marzo 2018, successivamente depositando memoria illustrativa aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura la società ha dedotto, secondo ilparametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. laviolazione degli artt. 36, comma 2 num. 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, incombinato disposto con gli artt. 132, secondo comma, num. 4, e 118disp./trans. c.p.c. e, quindi, la nullità della sentenza per motivazionecarente, apparente, perplessa, contradditoria ed incomprensibile, nonconsentendo di ricostruire la ratio decidendi per non essere stataindicata la documentazione posta a base della decisione.L’istante ha aggiunto che le pronunce giudiziali definitiveconsiderate dalla Commissione avevano riguardato altre annualità(2007/2009), avevano stabilito un diverso importo della tassa(18.400,00 €), erano relative alla diversa fattispecie di occupazionetemporanea di soprassuolo (e non anche – come nella specie – dioccupazione permanente del sottosuolo mediante un cavo interrato),erano state rese tra il Comune ed un soggetto diverso dalla ricorrenteed in ogni caso non potevano giustificare l’adozione dell’avvisoimpugnato in quanto emesse nell’anno 2017 e quindi dopo la notificadell’atto impugnato (avvenuta il 4 dicembre 2014).Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/20262. Con il secondo motivo di impugnazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, in endiadicon l’art. 112 c.p.c. e, dunque la nullità della sentenza per omessapronuncia, in spregio al principio di necessaria corrispondenza trachiesto e pronunciato, sul motivo di appello relativo al difetto dimotivazione dell’avviso impugnato per non aver indicato l’aliquotaapplicata e la misura dell’area interrata occupata dal cavidotto,seguitando a sostenere la legittimità di un accertamento che avevaquantificato l’imposta in 19.400,00 €, laddove le menzionatepronunce (pure inapplicabili per quanto sopra esposto) l’avevanocommisurata nella misura di 18.400,00 €.3. Con il terzo mezzo di impugnazione, elaborato secondo ilcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., l’istante halamentato la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nella parte in cui ilGiudice regionale aveva reputato generiche le domande basate sullaviolazione degli artt. 38, 42 e 47 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art.63 d.lgs. n. 446/1997, senza considerare che la censura era stataformulata con lo specifico riferimento alle previsioni contenute neicommi di tali disposizioni e che, pur a fronte di un avviso nonmotivato, era stata specificamente contestata la violazione degli artt.38, commi 1 e 5 e 42, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, contestandosil’applicazione della tassa con riferimento a beni (terreni) delpatrimonio disponibile del Comune.In subordine, l’istante ha denunciato, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 18 e 53 d.lgs. n.546/1992, non avendo il Giudice regionale correlato la richiestaspecificità del motivo di ricorso al contenuto di un avviso carente dimotivazione.Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026In via di ulteriore subordine, la contribuente ha censurato lapronuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4,c.p.c., per violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, 61 e 1 d.lgs. n.546/1922 per non avere la Commissione esaminato il motivo digravame con cui era stata appellata la sentenza per violazionedell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 e 38, commi 1 e 5, 42, comma 3, 47 e47-bis d.lgs. n. 546/1992.4. Con la quarta ragione di impugnazione la contribuente halamentato, a sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, 61 e 1 d.lgs. n. 546/1992in relazione agli artt. 112, 132, secondo comma, num. 4, 118 disp.pronunciandosi con motivazione meramente apparente sul motivo diappello concernente l’inesistenza di un giudicato derivato dallasentenza n. 689/5/2012 della Commissione tributaria provinciale, cheaveva stabilito per l’anno 2008 e nei confronti di altro soggetto laTosap nella misura di 18.400,00 € in relazione ad una fattispecieimpositiva (occupazione transitoria di soprassuolo) ontologicamentediversa da quella in oggetto, peraltro senza che fosse stata fornita laprova del passaggio in giudicato della pronuncia.In subordine, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.1362 c.c., in quanto la citata pronuncia aveva stabilito la tassa nellaminor misura di 18.400,00 €.5. Con il quinto motivo di contestazione, la ricorrente, halamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 D.Lgs. 546/92, incombinato con gli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 118 disp.contraddittorietà della motivazione nella parte in cui avevaNumero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026confermato l’avviso impugnato, richiamando una pronuncia giudizialeche aveva accertato un valore inferiore dell’imposta e ciò anche inviolazione dell’art. 2731 c.c.6. Con la sesta ed ultima doglianza la contribuente ha eccepito, inbase al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 4 e (in viasubordinata) 3, c.p.c., la violazione degli artt. 101, secondo comma,115 c.p.c. e 1 d.lgs. n. 546/1992, nonchè dell’art. 2909 c.c., per averfondato la decisione su di una sentenza (la n. 5902/2/2017 dellastessa Commissione regionale) non prodotta in atti e comunque nonpassata in giudicato in pendenza del giudizio di legittimità.7. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono, subitorespingendo l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalladifesa del Comune ai sensi dell’art. 366, primo comma, c.p.c., per«carenza di qualsivoglia riferimento alle difese dell’amministrazioneresistente e, dall’altro, all’indicazione del momento in cui, durante lefasi di merito, le questioni alle quali il ricorrente fa riferimento,lamentandone l’omesso esame ovvero l’erronea interpretazione daparte della CTR ovvero l’errata interpretazione delle norme poste aloro fondamento sono state da essa proposte» (v. pagina n. 2 delcontroricorso).La predetta disposizione, infatti non prevedeva nel testo rationetemporis applicabile (e nemmeno nei successivi) il riepilogo delledifese altrui, ma solo «la chiara esposizione dei fatti di causa» (v. art.360, primo comma, num. 3, c.p.c.), requisito questo che nella specieè stato puntualmente osservato, avendo l’istante riportato ilcontenuto integrale dell’avviso impugnato, dei motivi di ricorso, dellasentenza di primo grado, delle ragioni del gravame e poi dellapronuncia impugnata, così rispettando altresì il principio diNumero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026autosufficienza imposta dalla menzionata norma anche conriferimento alle questioni dedotte.8. Vanno esaminati unitariamente, perché connessi, il primo, ilsecondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso; essi vanno rigettati.8.1. Non sussiste la dedotta ipotesi di motivazione apparente,perplessa, contraddittoria o incomprensibile della sentenza.Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (apartire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisatoche deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte deldocumento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, in modo tale da nonconsentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando,invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienzadella motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. U., n. 19881/2014;Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass.n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n.14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018; Cass., Sez. U., n.9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019;Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; Cass. n. 21174/2024;Cass., nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235/2025; Cass. n.32370/2025; Cass. nn. 1036 e 1046/2026).Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè aNumero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilitào confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece,necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersidisattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamenteesaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni delladecisione (cfr. Cass., Sez. T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022,che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 eCass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).8.2. Ciò posto va, nella specie, osservato che la Commissioneregionale ha dato conto delle ragioni della decisione, basate sullaritenuta adeguatezza della motivazione dell’avviso e della genericitàdei motivi concernenti le violazioni degli artt. 38, 42, 47 d.lgs. n.546/1992 e 63 d.lgs. n. 446/1997, nonché della ravvisata correttezzadell’ammontare dell’imposta quale conseguenza di una pronunciagiudiziale non impugnata, peraltro in termini coerenti con la richiestadi rideterminazione della tassa da parte della contribuente,richiamando, infine, la pronuncia n. 5902/02/2017 della stessaCommissione, ritenuta costituire giudicato sui temi controversi.Condivisibili o meno che siano tali valutazioni, non par propriodubbio che esse esprimano con chiarezza le ragioni della decisione,laddove lo sviluppo della doglianza finisce con il contestare, sotto ilcitato, inappropriato, canone censorio, il merito della valutazionefornita dal Giudice regionale.8.3. Non ricorre nemmeno la dedotta omissione di pronuncia sulmotivo di appello relativo al vizio di motivazione dell’avviso (per nonaver indicato l’aliquota applicata e la misura dell’occupazione),Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026avendo la Commissione ritenuto che «la motivazione dell’attoimpositivo emesso dal Comune ha consentito alla contribuentesocietà, come si evince con chiarezza dalla documentazione in atti, diconoscere in modo compiuto e intellegibile la pretesa impositiva, pervalutare da subito sia l’impugnazione, sia, in caso positivo, lacontestazione efficace di tale pretesa» (così nella pronuncia inesame).Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momentodecisorio, per integrare il quale occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto, il che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capidella domanda, che siano autonomamente apprezzabili o sulleeccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti dialcune parti.Di contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi su tali principi,Cass., nn. 5224/2025, 5226/2025, 5228/2025, 5230/2025,5231/2025, 5233/2025, 5235/2025; Cass. n. 4656/2024; Cass. n.2942/2024).In tali termini, soddisfacente o meno che sia l’illustratamotivazione e la sottostante valutazione, va riconosciuto che con essala Commissione si è pronunciata sul motivo d’appello, implicitamentenegando che le dedotte omissioni (delle aliquote e della misuradell’occupazione) incidessero sulla motivazione dell’avviso.8.4. Le riflessioni che precedono valgono anche in relazione allaquarta ragione di contestazione in merito alla dedotta omessa odNumero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026apparente motivazione sulla sussistenza del giudicato per effetto delladecisione assunta dalla Commissione regionale in relazione agli annidi imposta 2007/2008.Deve, infatti, osservarsi sul punto che la Commissione haconsiderato detta (non individuata) pronuncia come meroantecedente giudiziale, utilizzandola, quindi, come tale nellavalutazione operata, senza però attribuire alcun effetto di giudicatoall’accertamento ivi compiuto per gli anni 2007/2008.In particolare, va dato conto che, alla luce dei contenuti delprovvedimento impugnato, si desume che, con riferimento allapronuncia relativa al tributo per gli anni di imposta 2007/2008, ilGiudice di appello si è limitato ad affermare che la «[…] tassa dapagare è la conseguenza di una pronuncia giudiziale resasi definitivaper mancata impugnazione», nel senso che «[…] il Comune diBisaccia ha chiesto la tassa non pagata nella medesima misuradeterminata dal Giudice tributario» (così nella pronuncia impugnata),senza nulla aggiungere sui contenuti della sentenza e sui relativiaccertamenti.Ciò induce a ritenere che la Commissione d’appello non abbiarilevato sul punto alcun giudicato, ma per l’appunto abbia consideratotale accertamento, nel delineato contesto fattuale, come un meroprecedente giudiziale, dal valore orientativo della decisione assunta,laddove solo con riferimento al diverso arresto n. 5902/02/2017 haravvisato la produzione di tale effetto, considerando che essa aveva«respinto l’impugnazione della società appellante, del tutto analoga aquella che ci occupa, ma riferita alla medesima Tassa evasa nell’anno2009» (così nella sentenza in esame).Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026In relazione al ravvisato giudicato su detta pronuncia (n.5902/02/2017) si tornerà in seguito, esaminando il sesto motivo,mentre è sufficiente ora considerare, in relazione alla censura inesame, che non vi è stato il radicale vizio di motivazione e nemmenola violazione dell’art. 2909 c.c. con riferimento all’accertamentorelativo agli anni di imposta 2007/2008.8.5. Nemmeno sussiste la dedotta violazione dell’art. 1362 c.c.,per aver basato la decisione su di una errata interpretazione dellasentenza n. 9011/2014 della Commissione regionale di Salerno, cheaveva stabilito la misura della tassa nella minore misura di 18.400,00La pronuncia impugnata, difatti, non risulta fondata su tale unicoelemento, essendo stato, in realtà, tale importo consideratonell’ambito del più vasto contenzioso intercorso tra le parti per i varianni di imposta controversi, tra cui la misura di 19.400,00 € stabilitadalla successiva sentenza n. 5902/02/2017 della Commissioneregionale, (erroneamente, come si vedrà) ritenuta essere passata ingiudicato e che è stata, quindi, confermata (questo si) dalla sentenzaimpugnata.8.6. Risulta, poi, sul punto persuasiva l’argomentazione delladifesa del Comune nella parte in cui ha segnalato come il riferimento(contenuto nella pronuncia n. 698/5/2012 della Commissionetributaria provinciale di Avellino) alla somma di 18.400,00 €, qualeimporto dovuto a titolo di Tosap per l’anno d’imposta 2008, fosse, inrealtà, riconducibile ad un mero errore di calcolo, avendo la predettaCommissione provinciale considerato tassabile un’unica occupazione,benchè caratterizzata dal passaggio di tre cavi, così riducendo ad 1/3(pari, in effetti, a 19.400,00 €) la somma richiesta nell’avviso perl’importo di 58.200,00 €.Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/20269. Risulta, invece, fondata la terza censura.9.1. La ricorrente ha avuto cura di riportare l’integrale contenutodei motivi del ricorso originario, dai quali emerge che l’istante,lamentando un assoluto difetto di motivazione dell’avviso, tanto daimpedire in consapevole esercizio di difesa, aveva, altresì, dedottoche:- secondo l’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 507/1992 d.lgs. n.507/1993, «”La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'areasulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e lealtre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almenodue categorie”; come pure al disposto del citato art. 38 1 e 5 cheesclude dall’applicazione della Tosap le occupazioni relative ad areeappartenenti al patrimonio disponibile dell’Ente [al cui novero vannoricondotti i terreni cui in misura imprecisata l’avviso pure si riferisce]»(v. pagina n. 4 del ricorso in esame e n. 2 del ricorso introduttivo);- «La ricorrente non è in grado di spiegarsi le ragioni dell’avvisoneppure con un esercizio di fantasia interpretativa, dal momento chel’importo dell’imposta pretesa per l’anno di riferimento eccede disvariati multipli sia il limite stabilito dal D. Lgs. 446/1997 (art. 63),nel testo in vigore a partire dall’1.1.2000, per le occupazionieffettuate da imprese che svolgono attività strumentali a quelle dierogazione dei pubblici servizi, che il limite massimo del prelievostabilito per le occupazioni permanenti del sottosuolo dal D.Lgs. n.507/1993 (art. 47)» (v. pagina n. 4 del ricorso in esame e n. 3 delricorso introduttivo).Quindi, in via subordinata, la contribuente aveva eccepito lanullità dell’avviso impugnato perché emesso in violazione delle normedi riferimento (artt. 38, commi 1 e 5, 42, comma 3, 47, 47-bis d.lgs.Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026507/1993 ed art. 63 d.lgs. n. 446/1997), nonché l’illegittimità di ogniregolamento deliberato dal Comune in contrasto con detta normativa(v. pagina n. 6 del ricorso introduttivo).Tutto ciò, per concludere, in primo grado, nel senso di «accogliereil presente ricorso ed annullare ad ogni effetto l’atto impugnato[avviso di accertamento prot. n. 5353/2014 not. 4.12.2014 relativo aTOSAP anno 2011] per vizio motivazionale in relazione all’art. 1162 L.269/2006 [ed agli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990] ovvero,subordinatamente, previa eventuale disapplicazione di regolamenti edeliberati del Comune per quanto in contrasto con le richiamatedisposizioni dei D.Lgs.» (v. pagina n. 5 del ricorso in esame).Il Comune di Bisaccia ha sul punto rappresentato che solo nellamemoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992 la contribuente avevasviluppato «per la prima volta […] le ulteriori argomentazioni […] sulmerito della pretesa fiscale […]» (v. pagina n. 5 del controricorso).In sede di appello, poi, la ricorrente aveva eccepito l’«omessapronuncia in ordine al motivo subordinato del ricorso introduttivo colquale la contribuente aveva dedotto: i) l’infondatezza dell’attoimpugnato, ii) la violazione degli artt.38 1 e 5, 423, 47, oltre chedell’art. 47 2bis del D.Lgs. 507/1993 e dell’art. 63 del D.Lgs.446/1997, iii) l’illegittimità di ogni regolamento o deliberato delComune in contrasto con le richiamate disposizioni» (v. pagina n. 7del ricorso in rassegna).9.2. Alla luce di tale riepilogo non può essere condivisa lavalutazione del Giudice regionale nella parte in cui ha ritenutogenerica la violazione delle suindicate disposizioni normative, ove siconsideri che la contribuente aveva, sin dal ricorso originario,chiaramente dedotto, in fatto ed in diritto, le relative ragioni sia sottoNumero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026il profilo della rivendicata esclusione dalla tassazione delle «[…]occupazioni relative ad aree appartenenti al patrimonio disponibiledell’Ente [al cui novero vanno ricondotti i terreni cui in misuraimprecisata l’avviso pure si riferisce]», che con riguardo allacontestazione dell’«[…] importo dell’imposta pretesa per l’anno diriferimento», che «[…] eccede di svariati multipli sia il limite stabilitodal D. Lgs. 446/1997 (art. 63), nel testo in vigore a partiredall’1.1.2000, per le occupazioni effettuate da imprese che svolgonolimite massimo del prelievo stabilito per le occupazioni permanentidel sottosuolo dal D.Lgs. n. 507/1993 (art. 47)» (v. pagina n. 4 delricorso in cui è stato riportato il contenuto del ricorso originario).Si comprende, altresì, come, a fronte di un avviso (integralmenteriprodotto in atti) limitatosi ad indicare il titolo della pretesa (Tosapper cavidotto), l’anno di imposta (2011), la somma dovuta(19.400,00 €) e gli accessori, la ricorrente abbia potuto elaborare lapropria impugnazione sulle essenziali contestazioni sopra indicate,per poi illustrarle più compiutamente nella memoria ex art. 32 d.lgs.n. 546/1992 depositata il 15 giugno 2015 in primo grado, una voltache il Comune aveva prodotto in giudizio la documentazionerappresentativa e giustificativa della pretesa, come indicata incontroricorso (v. pagine n. 4 e 5).In tali termini, quindi, è risultato corretto l’uso della memoria dicui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, siccome volta ad illustrare icontenuti impugnatori già sollevati con il ricorso originario, appenaaggiungendo sul punto che essa non può considerarsi tardiva peressere stata depositata dopo sessanta giorni dalla scadenza deltermine di costituzione della resistente (v., ex multis, anche direcente, Cass. n. 12672/2025), essendo, invece, il suo depositoNumero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026possibile entro il diverso termine, questo si a pena di decadenza (v.Cass. (v. sempre Cass. n. 12672/2025 cit.), stabilito dal citato art. 32cit., la cui presunta violazione non è stata oggetto di contestazione.In definitiva con la suddetta memoria non si è ampliato "themadecidendum", né è stata introdotta una domanda nuova, non avendoil contribuente introdotto una "causa petendi" diversa, fondata susituazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo o undiverso tema di indagine e di decisione, nè è stato alterato l'oggettosostanziale dell'azione e i termini della controversia (cfr., tra le tante,Cass. n. 1161/2019), avendo la contribuente solo sviluppato leragioni di contestazione già avanzate con il ricorso originario.Il motivo di appello andava, quindi, esaminato dal Giudiceregionale e dovrà essere scrutinato dal giudice del rinvio.10. Va accolto anche il sesto motivo di ricorso, risultandodirimente osservare che la sentenza n. 5902/02/2017 non potevaconsiderarsi passata in giudicato, pendendo il relativo giudizio dicassazione rubricato al n. 4857/2018 di ruolo generale.11. Alla luce di quanto precede, il terzo ed il sesto motivo diimpugnazione vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania – in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di giudizio.Occorrono infatti accertamenti di natura fattuale per stabilire se iterreni e tratturi al di sotto dei quali passa il cavidotto siano a menoriconducibili al patrimonio disponibile del Comune agli effetti quantoprevisto dall’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, il cuiapprezzamento va devoluto al giudice del merito (cfr. sul principioCass. n. 15076/2004).Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026A tale valutazione resterà subordinato l’esame dell’applicabilità delregime speciale (canone forfettario) di cui all’art. 63 d.lgs. n.446/1997.12. Vanno, infine, aggiunti i seguenti rilievi.12.1. La questione della carenza di potere del Comune ademettere l’atto impugnato per aver aderito al diverso regime Cosap,che si segnala essere stata agitata in altro procedimento, non può quiricevere ingresso, costituendo questione nuova, che coinvolgeapprezzamenti di natura fattuale.12.2. Sotto altro aspetto, va osservato che non può valere nelpresente giudizio come giudicato la sentenza n. 268/2/2023 dellaCorte di giustizia di secondo grado della Campania secondo cui «[…]la natura dei suoli di cui all'avviso di accertamento [terreni e tratturi]non avrebbe determinato la possibilità di riferire ad essi la pretesaimpositiva […]», essendo espressamente indicati negli «avvisi per glianni precedenti […] quali terreni e tratturi comunali, che possono,come evidenziato dall'appellante, esser fatti rientrare nell'ambito dellaprevisione del quinto comma dell'art. 38 del D.L. 507/1993», in ognicaso, rilevando che «nel regolamento comunale approvato condelibera consiliare n. 45/1998, ed in particolare nell'all. B) alla citatadeliberazione del Consiglio Comunale, la classificazione operata aisensi dell'art. 63 D.Lgs. 446/1997 degli spazi ed aree pubblichesoggetti a Tosap prevedeva tre categorie, in nessuna delle qualisembra in effetti potersi far rientrare i terreni e tratturi comunali dicui agli avvisi di accertamento Tosap oggetto di esame».Si tratta, infatti, di valutazione meramente adesiva alle tesi dellacontribuente, basata su avvisi relativi ad imprecisati anni precedenti,che non esprime l’accertamento fattuale compiuto.Numero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ricorre, allora, l’orientamento di questa Corte secondo cui ilgiudicato può formarsi su di una questione quando su questa ilprovvedimento giurisdizionale si sia soffermato, soppesando - benchénon necessariamente in modo approfondito, ma pur sempremostrando di averli presi in considerazione - gli argomenti che le partihanno sottoposto al giudicante e dando preferenza agli uni piuttostoche agli altri, così appunto dirimendo la questione stessa e fissando,da controversi che erano, i punti di fatto e di diritto che devonoritenersi oramai immutabili tra le parti con la peculiare forzaicasticamente descritta dall'art. 2909 c.c.; in mancanza di qualsiasimotivazione e nel caso in cui l'asserzione resti del tutto apodittica opriva di ogni giustificazione, la statuizione non può operare al di làdell'ambito della singola fattispecie decisa, nella quale l'acquiescenzadelle parti ha reso non più modificabile il comando finale impartito (v.punto 15 della motivazione di Cass., Sez. Un., n. 24646/2016).In caso di statuizioni meramente apodittiche, dunque, rinvenibilinella predetta pronuncia, la forza del giudicato descritta dall'art. 2909c.c. non produce alcun effetto se non nell'ambito della singolafattispecie decisa (cfr. Cass. n. 38767/2021).Senza tacere, sul versante squisitamente giuridico, che dettapronuncia, riconoscendo l’esenzione, nemmeno risulta coerente con ilprincipio di diritto espresso da questa Corte, a mente del quale «Intema di Tosap alla società di produzione dell’energia elettrica (EnelProduzione s.p.a.) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cuiall’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997 (ndr.canone forfettario), in quanto soggetto che svolge attivitàstrumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspettosostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altrisoggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete diNumero registro generale 29778/2018Numero sezionale 8873/2025Numero di raccolta generale 8101/2026Data pubblicazione 01/04/2026erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, inquanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unicaintegrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, ditrasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesseda connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’una nonpossono trovare compimento le altre (c.d. vincolo dicomplementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essereesclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)»(cfr. Cass. n. 4948/2025; Cass. n. 4991/2025; Cass. n. 771/2025 eCass. n. 774/2025). P.Q.Mla Corte accoglie il terzo ed il sesto motivo del ricorso, rigetta irestanti cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania – in diversa composizione – anche per regolare le spesedel presente grado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]