CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12193/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n virtù della procura speciale alla lite enomina conferite in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 77T30 I726 L).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] 3 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA],autorizzato a stare in giudizio con decreto presidenziale n. 61 del 9ottobre 2024 e determina del Direttore Generale n. 222 del 31Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026ottobre 2024, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allalite e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Guzzo (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P28 C352 L).- CONTRORICORRENTE –NONCHÈl’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 270/1/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata il 26febbraio 2024, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1. Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nelle cartelleindicate in atti con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,nell’interesse del Consorzio di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA], chiese alricorrente il pagamento del contributo di bonifica per gli anni2013/2014/2015 e 2016 nella misura complessiva di 4.889,01 €, inrelazione a beni immobili del contribuente ubicati in località Certaldo(FI) e Volterra (PI).2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanarigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n.613/1/2020 della Commissione tributaria provinciale di Firenze,affermando – per quanto ora occupa in relazione ai motivi diimpugnazione – che:Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026- «[…] Sulla mancata approvazione del piano generale di bonificae del piano delle attività di bonifica si rileva che trattasi di attivitànon necessarie, in quanto non previste dal legislatore»;- «Da rilevare sul punto che agli atti la parte resistente, pur nonessendone onerata, ha depositato numerosi documenti riguardantiopere eseguite nell’area del contribuente»;- «Sulla eccepita applicazione retroattiva del piano di classificaoccorre rilevare che è sufficiente che la delibera sia approvata entrol’anno»;- «Sull’assenza del beneficio immediato e diretto in favore degliimmobili del ricorrente si rileva che la prova deve essere fornita dalcontribuente, operando un’inversione dell’onere come ripetutamentestatuito dalla Corte di Cassazione»;«Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, pienamentecondiviso da questa Corte di Giustizia, allorquando la cartellaesattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi siamotivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dallacompetente autorità regionale, l’onere della prova ricade sulcontribuente che voglia disconoscere il debito: egli dovrà contestarespecificamente la legittimità del provvedimento o il suo contenuto oancora la mancanza di un beneficio immediato e diretto all’immobile[…]»;- «Non avendo la parte fornito alcuna prova circal’inadempimento del consorzio di bonifica, deve ritenersi infondato ilricorso» (così nella pronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, notificandolo in data 26 settembre 2024, formulandoNumero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026tre motivi d’impugnazione, depositando in data 19 gennaio 2026memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA] depositava in data4 novembre 2024 controricorso e poi, il 12 gennaio 2026, memoriaex art. 380-bis.1. c.p.c., .5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimataRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1 e 4 r.d. n. 215/1933, 2697 c.c., 22 leggereg. Toscana n. 79/2012, contestando la valutazione del Giudiceregionale nella parte in cui ha ritenuto che il piano generale dibonifica rappresenterebbe un atto non necessario in quanto nonprevisto dal legislatore, opponendo a tale assunto che il pianogenerale di bonifica è, invece, ancora espressamente previsto dalr.g. n. 215/1933 (mai abrogato) e che si tratta di attoamministrativo, previsto dall’art. 4 del citato r.g., ben distinto dalpiano delle attività di bonifica contemplato dall’art. 26 della leggereg. Toscana n. 79/2012, dettando, il primo, le linee guida sullabase delle quali devono essere eseguite le opere idrauliche, mentreil secondo integra solo una proposta delle attività che il Consorziointende effettuare.Per tale via, il ricorrente ha ritenuto erronea la sovrapposizioneoperata dal Giudice regionale tra i due atti.Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto di aver eccepitol’illegittimità del piano di classifica sul rilievo che esso non era statopreceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica,Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026ragion per cui il Giudice di secondo grado avrebbe potuto definire lacontroversia in base al mero principio di presunzione di beneficiosolo se avesse prima accertato e ben motivato l'infondatezza dellacontestazione del ricorrente a proposito della mancata elaborazionedel piano di bonifica generaleIn particolare – a dire del contribuente – la Corte territorialeavrebbe erroneamente valorizzato la mera presenza del "piano diclassifica" degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza),senza però considerare che tale piano di classifica deve individuare ibenefici derivanti dalle opere che rispondono alle linee di interventodettate dal piano generale e senza tener conto del fatto che propriouna simile corrispondenza era stata nella specie contestata dalcontribuente, il che comportava il venire meno del predetto criteriopresuntivo circa la sussistenza del beneficio.1.1. La censura non solo è inammissibile, ma risulta ancheinfondata.Sotto il primo profilo, deve, infatti, osservarsi che la Corteregionale - diversamente da quanto opinato dall’istante - non haritenuto che « il piano generale di bonifica rappresenterebbeun atto non necessario in quanto non previsto dal legislatore »(v. pagina n. 9 del ricorso), avendo invece reputato, come emergetestualmente dal riportato contenuto della sentenza impugnata, chenon fosse necessaria l’approvazione del piano generale di bonifica edel piano delle attività di bonifiche, circoscrivendo, quindi, lavalutazione al predetto elemento procedurale.In tali termini, il motivo si presenta non specifico, perché non hacolto la ragione della decisione, per cui risulta inammissibile.Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/20261.2. Ad ogni modo, per completezza di analisi, si osserva quantosegue sul merito della questione, subito avvertendo che questaCorte ha già avuto modo di occuparsi dei contributi di bonificadisciplinati dalla legge reg. Toscana (legge n. 79/2012 e prima diessa dalla legge n. 34/1994), riconoscendo l’intervenutaapprovazione dei piani di classifica e dei relativi perimetri dicontribuenza per gli anni 2015/2016 e ritenendo, altresì, per gli anniprecedenti, la vigenza dei citati piani operativi prima dell’entrata invigore della legge 27 dicembre 2012 n. 79 (v. Cass. n. 22196/2025,ai cui contenuti si rinvia).1.3. Ciò posto, va premesso che:- l’art. 4 r.d. n. 215/1933 stabilisce che «Per ciascuncomprensorio classificato deve essere redatto il piano generale dibonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere dicompetenza statale e le direttive fondamentali della conseguentetrasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare ifini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici ed'altra natura»;- la legge regionale Toscana n. 79/2012 ha avvertito nel suopreambolo che:«10. Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nelpiano delle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito deldocumento operativo per la difesa del suolo, istituito con la presentelegge;11. Il documento operativo per la difesa del suolo, in attuazionedegli atti di pianificazione regionale, definisce puntualmente le operee gli interventi in materia di difesa del suolo, finanziati con risorseNumero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026del bilancio regionale, nonché tutti gli interventi, le attività e leopere di bonifica»;- l’art. 26, comma 2, della predetta legge ha, poi, stabilito che ilpiano delle attività di bonifiche «definisce:a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione edelle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quartae quinta categoria;b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere dibonifica;c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzioneordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria;] (abrogatadall’art. 20 della legge reg. 25 febbraio 2016);e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opereidrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno diriferimento; (abrogata dall’art. 19 della legge reg. 70/2018);f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanzasulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delleacque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canalidemaniali d’irrigazione» (aggiunta dall’art. 20 della legge reg. 25febbraio 2016);- Il terzo comma del predetto articolo ha stabilito che «Il pianodelle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui alcomma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto diquanto previsto all’articolo 24»;Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026- l’art. 28 della medesima legge («Piano di classifica e perimetrodi contribuenza» ha previsto – per quanto interessa- - che:- «1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione delcontributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobiliricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guidaapprovate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2,lettera c);- il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività delconsorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi,determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografiaallegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degliimmobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondoquanto previsto all’articolo 29 […]».1.4. Dal predetto compendio normativo risulta che il piano delleove si consideri che, per previsione normativa, assolve alla suafunzione strategica, di natura programmatica, concernente lapianificazione del comprensorio, caratterizzandosi, in realtà, solo peril maggior dettaglio del suo contenuto, vale a dire perl’individuazione, sempre sul piano generale, delle attività dasvolgere, definite per tipologia di interventi.Si tratta di un unico piano, che quindi non si aggiunge, nè sisostituisce a quello generale di bonifica, “definendo”, piuttosto, laprogrammazione e la pianificazione delle attività nei suoi contenutiessenziali, il che ha giustificato solo il mutamento (formale) dellasua denominazione (piano delle attività di bonifica) proprio inragione del suo più puntuale contenuto.Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026In siffatti termini, dunque, il predetto atto conserva il carattereprogrammatico di un piano generale di bonifica nella sua peculiarefunzione di indicare il contenuto caratterizzante le relative attività,riservando al documento operativo per la difesa del suolo (indicatonel citato punto 11 del preambolo della lege regionale)l’identificazione delle specifiche opere e degli interventi di bonifica daeseguire in concreto.1.5. Per tale via, viene meno l’argomento sul quale la difesa delricorrente ha articolato il motivo, costituito dalla non operatività delmeccanismo presuntivo relativo di beneficio fondiario legato ad unpiano di classifica e relativo piano di contribuenza legittimamenteapprovati, giacchè, nella specie, non si discute della sussistenza delpiano delle attività di bonifica.1.6. Resta, allora, invariata l’applicazione dei principi più volteespressi da questa Corte (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n.25834/2025, in fattispecie analoga a quella in esame; nonché Cass.n. 33420/2025; Cass. n. 11115/2025; Cass. 4026/2025; Cass. n.11102/2025) in ordine alla predetta presunzione del beneficiofondiario, non superata da avversi rilievi da parte del contribuente.2. Con la seconda censura il contribuente ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118disp. att. c.p.c., eccependo la nullità della sentenza per motivazioneapparente in relazione alla ritenuta sussistenza del beneficio.2.1. Il motivo non ha fondamento.La valutazione del Giudice regionale, nel dare contodell’approvazione del piano di classifica, ha ritenuto che ilcontribuente non avesse fornito la prova contraria circaNumero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’insussistenza del beneficio dopo aver rappresentato che «Secondol’insegnamento della Suprema Corte, pienamente condiviso daquesta Corte di Giustizia, allorquando la cartella esattoriale emessaper la riscossione dei contributi medesimi sia motivata conriferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competenteautorità regionale, l’onere della prova ricade sul contribuente chevoglia disconoscere il debito: egli dovrà contestare specificamente lalegittimità del provvedimento o il suo contenuto o ancora lamancanza di un beneficio immediato e diretto all’immobile. Lacontestazione non può essere generica, ma deve essere specifica: ilcontribuente dovrà quindi indicare i motivi per cui ritiene illegittimoil provvedimento impugnato ovvero le circostanze di fatto, in forzadelle quali l’attività del consorzio non ha arrecato alcun beneficioimmediato e diretto al proprio immobile» (così nella pronuncia inesame).La motivazione, dunque, esiste ed è completa, manifestando unaragione decisoria che si pone, peraltro, in linea con i principi piùsvolti espressi da questa Corte secondo cui quando vi sia un piano diclassifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore èesonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragionedella comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile edell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la provacontraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass. n.11115/2025, che richiama Cass. n. 21176/2014; Cass. n.24356/2016; Cass. n. 9511/2018; Cass. nn. 23246, 23247, 23248 e23251 del 2019; Cass. n. 6839/2020; Cass., 8079/2020; Cass. nn.9097 e 9098 del 2021; Cass. n. 20359/2021; Cass. n. 11431/2021;Cass. 2023, nn. 22730, 22912 e 22934 del 2023; Cass. n.33153/2023; nello stesso senso Cass. n. 11303/2025; Cass.Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/202611238/2025; Cass. 11102/2025; Cass. n. 4026/2025 ed altreancora).3. Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto, con riferimentoall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n.546/1992, eccependo la nullità della sentenza per la suamotivazione apparente in relazione alla ritenuta opponibilità delpiano di classifica agli anni di imposta 2015/2016, rivendicando sulpunto l’operatività del principio di irretroattività.3.1. Anche in tal caso il motivo presenta profili di inammissibilità,oltre a risultare infondato.Sotto il primo aspetto, esso, infatti, mescola censurecontraddittorie ed inconciliabili tra loro, laddove coacerva il vizio dimotivazione della sentenza impugnata con la violazione di legge(principio di irretroattività).Per altro verso, anche qui, la motivazione esiste nel suo minimocostituzionale esigibile (v. sul principio, tra le tante, Cass. n.21174/2024 ed i numerosi precedenti ivi citati, cui adde, ex multis,Cass. n. 5224/2025) nella parte in cui la Corte regionale haaffermato che «Sulla eccepita applicazione retroattiva del piano diclassifica occorre rilevare che è sufficiente che la delibera siaapprovata entro l’anno».Detta motivazione concerne l’anno 2016, avendo lo stessoricorrente dato conto che la delibera di approvazione del piano diclassifica è del 12 dicembre 2016.Per l’anno 2015, non vi è pronuncia da parte del Giudiceregionale, ma all’omissione può porsi ora rimedio (v. sul principio,Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026tra le tante, Cass. n. 5224/2025; Cass. n. 4656/2024; Cass.2942/2024), applicando l’art. 37, comma 3, della legge regionale n.79/2012, secondo cui «Fino all’approvazione del nuovo piano diclassifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata invigore della presente legge».In tali termini, questa Corte ha già chiarito che la disciplinatransitoria degli artt. 33-bis e 37 della legge reg. Toscana n. 79/2012ha sancito l’ultrattività dei piani di classifica e dei perimetri dicontribuenza approvati secondo le norme previgenti, precisando, inparticolare, che «[…] in base al comma 3, ultima parte, dell’art. 37, Fino all’approvazione del nuovo Piano di Classifica restano invigore i Piani vigenti alla data di entrata in vigore della presentelegge , ragion per cui, a tutto concedere, avrebbero trovatoapplicazione il Piano di Classifica ed il Perimetro di Contribuenza invigore precedentemente all’entrata in vigore della legge 27 dicembre2012 n. 79» (così Cass. n. 22196/2025 cit.).4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.5. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da partedel ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore delConsorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] nella somma di 2.000,00 €per competenze, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.Numero registro generale 21577/2024Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 12193/2026Data pubblicazione 01/05/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolodi contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto