Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 33153/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20845/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dai quali è rappresentato e difeso, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ORIA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TOSCO-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 155/2015 depositata il 26/01/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite lette le conclusioni della Procura Generale che , nella persona del [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha chiesto accogliersi il terzo, il quarto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigettarsi il primo, il secondo il quinto, il nono e l’undicesimo motivo e dichiararsi assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale), sulla base di sedici motivi illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR Toscana ha annullato, per difetto di motivazione, le cartelle di pagamento dei contributi consortili per l’anno 2009 inviate da esso ricorrente agli odierni intimati.

In particolare la CTR, ritenuto, in riforma della decisione di primo grado con cui il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile in quanto “cumulativo-collettivo”, che il ricorso fosse ammissibile in quanto basato su questioni di diritto identiche per tutti i ricorrenti, ha evidenziato che, al fine di assolvere l’obbligo motivazionale, il consorzio avrebbe dovuto indicare nelle cartelle le opere effettuate, i costi, i parametri adottati per il calcolo del contributo, i contribuenti distinti per categoria, i benefici goduti da ciascuno di essi, e che la assenza di tali indicazioni comportava la nullità delle cartelle.

La CTR ha aggiunto che spettava al consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile ed ha altresì affermato che non risultava trascritto il piano di contribuenza.

2. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il terzo, il quarto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigettarsi il primo, il secondo il quinto, il nono e l’undicesimo motivo e dichiararsi assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 19 d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.”, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo-collettivo proposto dai contribuenti.

2. Con secondo motivo il ricorrente lamenta la “difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.”, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo-collettivo proposto dai contribuenti sul rilievo che gli odierni intimanti aveva formulato questioni “di diritto” identiche, senza tener conto delle eccezioni di esso ricorrente secondo cui i ricorrenti non avrebbero potuto sollevare questioni identiche essendo proprietari di immobili collocati in unità funzionali non omogenee dal punto di vista idraulico ed assoggettate a diverso indice di beneficio idraulico”.

3. I due motivi possono essere esaminati in modo congiunto e sono infondati.

3.1. Va premesso che -come emerge dallo stesso ricorso per cassazione pagg. 2 e 3- gli originari ricorrenti avevano contestato le cartelle di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazione, per violazione del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell’art. 860 cod. civ., in quanto gli immobili di loro proprietà non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalle opere consortili, per non aver il consorzio fornito la prova, a suo carico, della sussistenza del beneficio e per l’asserita inesistenza del perimetro di contribuenza.

È innegabile che le questioni fossero di diritto e identiche.

Nessun rilievo ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo è stato giustamente dato dalla CTR alle eccezioni del Consorzio secondo cui i contribuenti si sarebbero trovati in posizione diversa dal punto di vista fattuale (come dal Consorzio dedotto a fondamento del secondo motivo di ricorso).

3.2. Ciò posto, questa Corte con sentenza n.8094/2023, su questione identica sollevata dal Consorzio in (altro) giudizio su cartelle impugnate da nove consorziati, ha affermato i seguenti principi il cui richiamo basta a giustificare il rigetto dei motivi in esame: “A seguito di una pronuncia isolata di questa Corte … [Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 30/04/2010, la quale ebbe a statuire che Nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d'imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto, ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria ], la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ritenere che compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4490 del 22/02/2013; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016).

Orbene, nel caso di specie, è innegabile che le questioni di diritto sollevate dagli originari ricorrenti siano le stesse, avendo i contribuenti contestato le cartelle di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazione, per violazione del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell’art. 860 cod. civ., in quanto gli immobili di loro proprietà non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalle opere consortili, per non aver il consorzio fornito la prova, a suo carico, della sussistenza del beneficio e per l’asserita inesistenza del perimetro di contribuenza”.

Va ancora richiamata la recente e conforme pronuncia n. 25549 del 2023 con cui è stato ribadito il principio per cui “nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto”.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo-collettivo proposto dai contribuenti malgrado essi non avessero “impugnato gli atti generali con i quali sono stati determinati i presupposti per l’assoggettamento degli immobili a contributo di bonifica”.

5. Il motivo è infondato.

5.1. In tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali.

Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 654 del 18/01/2012).

E così, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 21176 del 08/10/2014; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020).

6. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata “la violazione degli artt. 4 del rd. n.215 del 1933, 8 della L.R.

Toscana n. 34 del 1994, violazione della L.R: Toscana n. 47 del 5 agosto 2010 e violazione della L.R.

Toscana 27 dicembre 2011, n.66” per avere la CTR affermato che non aveva pregio l’eccezione del Consorzio secondo cui gli atti generali del Consorzio non erano stati tempestivamente impugnati in quanto gli stessi potevano essere sempre disapplicati in sede di sindacato sulla pretesa contributiva.

7. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata.

La ratio consiste nella ritenuta carenza motivazionale delle cartelle impugnate e nel ritenuto difetto di potere impositivo in assenza di trascrizione del piano di contribuenza.

Per di più, alla luce di quanto già evidenziato nella parte finale del superiore punto 6.1., l’affermazione della CTR è in sé corretta.

9. Con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR annullato le cartelle per difetto di motivazione malgrado che la questione della motivazione delle cartelle, sollevata nel ricorso introduttivo, non fosse stata riproposta dai contribuenti in appello.

10. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

10.1. La CTR ha evidenziato che nell’appello gli odierni intimati avevano chiesto di dichiarare “la legittimità delle motivazioni indicate in primo grado”.

È pacifico che tra le “motivazioni” suddette vi era quella di difetto di motivazione delle cartelle.

A fronte di ciò il Consorzio si è limitato a riportare le proprie eccezioni sollevate con l’atto di costituzione in appello.

11. Con il sesto motivo di ricorso viene lamentata la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.”, per avere la CTR ritenuto che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione, nonostante che i dati richiesti fossero stati inseriti nelle cartelle, attraverso “una nota integrativa al dettaglio degli addebiti”, per relationem agli atti generali da cui discendeva la pretesa tributaria.

12. Il motivo è fondato. 12.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, la sentenza, sempre delle SSUU, 14.5.2010 n. 11722) hanno chiarito, proprio in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d.

Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27058 del 2014).

12.2. Nel caso di specie, nella “nota integrativa al dettaglio degli addebiti” riportata nelle cartelle e il cui contenuto è trascritto alle pagine 36 e 37 del ricorso per cassazione sono stati richiamati nitidamente i piani di classifica approvati dal Consorzio con deliberazioni del Consiglio dei Delegati nn. 2 del 3 maggio 2004 e 4 del 13 luglio 2006 e con provvedimento commissariale n. 50 del 22 aprile 2009 i quali, per l’effetto, rientravano nella sfera di conoscibilità dei contribuenti.

Del resto, in base all’art. 28 della legge Regione Toscana n. 34/1994, le deliberazioni del consorzio sono pubblicate, entro 7 giorni dall’adozione, mediante affissione per 5 giorni consecutivi nell’albo consortile istituito presso la sede del consorzio medesimo.

Con le medesime modalità sono stati altresì pubblicati il perimetro di contribuenza (che individua le proprietà immobiliari che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata o da attuare) ed il piano di riparto (che contiene il criterio di ripartizione delle spese tra i consorziati).

In proposito, va ricordato che, mentre la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010).

In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020).

Dello stesso avviso è Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, secondo cui, allorquando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio altrimenti gravando sul consorzio.

In definitiva, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 21/07/2010).

La CTR ha errato, quindi, nel ritenere che le cartelle difettassero della indicazione di come fossero stati determinati gli indici per il calcolo dei contributi.

13. Con il settimo e con l’ottavo motivo di ricorso - motivi coincidenti- viene lamentata la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.”, per aver la CTR ritenuto che spettasse ad esso consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile, nonostante l’avvenuta produzione in giudizio del piano di classifica e del perimetro di contribuenza.

14. I due motivi sono fondati.

14.1. In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021), poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; conformi, fra le tante, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021).

In particolare, l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018).

Solo in difetto dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022).

Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).

Nella fattispecie in esame è incontestato, e comunque risulta ex actis, che il consorzio abbia approvato sia il piano di classifica che il perimetro di contribuenza e che i fondi dei contribuenti fossero inclusi nel perimetro consortile e di contribuenza, laddove è pacifico che i contribuenti non abbiano specificamente contestato la legittimità degli stessi, essendosi limitati a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l’insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico. 15.

Con il nono motivo di ricorso viene lamento, sotto la rubrica di “omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.”, che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il consorzio avrebbe dovuto esplicitare i costi dei singoli interventi eseguiti, il criterio di ripartizione dei costi tra i consorziati e il beneficio conseguito da ciascun immobile, malgrado che il Consorzio avesse specificato che il contributo era stato determinato sulla base di preesistenti atti generali.

16. Il motivo, al di là della rubrica -in riferimento alla quale sarebbe da dichiararsi inammissibile giacché, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (in tal senso, di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022)-, veicola la doglianza già veicolata con il sesto motivo.

Questo motivo è stato accolto con la conseguenza che il nono resta assorbito.

18. Per effetto della riconosciuta fondatezza del sesto motivo resta parimenti assorbito il decimo motivo con cui viene lamentata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in riferimento al fatto che la CTR si sarebbe pronunciata nel senso che le cartelle avrebbero dovuto indicare il criterio di suddivisione, tra i consorziati, dei costi dell’attività consortile e “il valore del beneficio” malgrado che i consorziati avessero solo contestato “la insussistenza del beneficio”.

19. Con l’undicesimo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 657, 860 e 862 c.c., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.”, per aver la CTR ritenuto che il contributo di bonifica dovesse essere determinato in funzione degli specifici interventi realizzati sui singoli immobili.

20. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo.

Invero, come si è evidenziato, in tema di contributi di bonifica, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ., fermo restando che, a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo.

Tuttavia, l'approvazione del perimetro di contribuenza ha la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica.

Senza tralasciare che il beneficio generale per i fondi, correlabile al potenziamento degli impianti di smaltimento, per quanto appunto "generale", non è equivalente a un beneficio "generico".

È esso stesso un beneficio "specifico" derivante dall'opera idraulica consortile.

La rilevata funzione di protezione idraulica discendente dal sistema fognario comunale viene difatti ad essere implicitamente affermata come insufficiente, in mancanza dell'opera di potenziamento suddetta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14714 del 2014).

21. Con il dodicesimo motivo di ricorso viene lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR, in assenza di eccezione di parte, dichiarato che, non risultando la trascrizione del perimetro di contribuenza, il consorzio non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa.

22. Con il tredicesimo motivo di ricorso detta dichiarazione della CTR viene attaccata come in “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.”.

23. Il dodicesimo motivo è fondato non risultando che i contribuenti nel ricorso originario avessero dedotto alcunché sulla trascrizione de qua.

24. Il tredicesimo motivo resta assorbito.

Merita peraltro ribadire che per costante insegnamento della Corte, latrascrizione del perimetro di contribuenza, prevista dall'art. 10, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933, assolve ed una funzione di mera pubblicità-notizia, quale adempimento di natura dichiarativa volto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico ilperimetro di contribuenza, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (v., tra altre, Cass. 24644/2018; Cass. 16524/2019).

25. Con il quattordicesimo motivo di ricorso viene lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR affermato, in mancanza di alcun rilievo dei consorziati, che “i parametri, i piani di bonifica e il perimetro di contribuenza sono stati determinati dai commissari nominati dalla Regione senza la consultazione dei proprietari e l’avvertimento dei diritti di ogni singolo proprietario di potere ricorrere alla autorità giudiziaria.

Tutto il procedimento amministrativo è stato fatto al chiuso della burocrazia regionale senza mai coinvolgere i rappresentanti dei proprietari né le associazioni dei consumatori.

Di conseguenza la tesi del Consorzio della tardiva impugnazione dei vari provvedimenti commissariali non ha pregio in quanto il giudice può disattendere gli atti ammnistrativi qualora siano illegittimi o contro legge.

Infatti secondo l’ente consorzio i proprietari sono solo oggetto finale pagatore in quanto sono sottoposti ad un mero atto dovuto, In pratica il consorzio decide autonomamente i labori da eseguire, i costi e il numero del personale e gli emolumenti dei dipendenti e dei consiglieri per poi distribuire su tutti i proprietari la imposta da pagare.

Secondo l’Ente non vi è alcun potere dei proprietari di contestare ed approvare il bilancio le spese e i benefici”.

26. Il motivo è inammissibile in quanto la censurata affermazione della CTR si risolve in una serie di “considerazioni assolutamente inconferenti”, come eccepito dallo stesso ricorrente, ed estranee alla ratio della decisione, costituita, come già più volte sopra rimarcato, dall’erroneamente ritenuto difetto di motivazione delle cartelle e dal parimenti erroneamente ritenuto difetto di potere impositivo in assenza di trascrizione del piano di contribuenze.

24. Con il quindicesimo e il sedicesimo motivo di ricorso viene lamentato, come violazione dell’art. 112 c.p.c. o come “violazione degli artt.860 c.c., 10 e ss. r.d. n. 215/1933 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994, che la CTR abbia, in sostanza, ritenuto, in assenza di alcuna deduzione dei contribuenti e in contrasto con le suddette norme del codice civile e delle leggi speciali, che la motivazione delle cartelle dovesse rispettare i requisiti della motivazione degli avvisi di accertamento.

24. I due motivi, per effetto dell’accoglimento del sesto motivo, restano assorbiti.

25. In conclusione, il sesto, il settimo, l’ottavo e il dodicesimo motivo di ricorso devono essere accolti, il primo, il secondo e il terzo motivo devono essere dichiarati infondati, il quarto, il quinto e il quattordicesimo devono essere dichiarati inammissibili, il nono, il decimo, l’undicesimo, il tredicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo restano assorbiti, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla corte territoriale per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la regolamentazione delle spese del processo.

PQM la Corte accoglie il sesto, il settimo, l’ottavo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20845/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dai quali è rappresentato e difeso, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ORIA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TOSCO-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 155/2015 depositata il 26/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite lette le conclusioni della Procura Generale che , nella persona del [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha chiesto accogliersi il terzo, il quarto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigettarsi il primo, il secondo il quinto, il nono e l’undicesimo motivo e dichiararsi assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Consorzio 3 [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente della Toscana centrale), sulla base di sedici motivi illustrati con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR Toscana ha annullato, per difetto di motivazione, le cartelle di pagamento dei contributi consortili per l’anno 2009 inviate da esso ricorrente agli odierni intimati. In particolare la CTR, ritenuto, in riforma della decisione di primo grado con cui il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile in quanto “cumulativo-collettivo”, che il ricorso fosse ammissibile in quanto basato su questioni di diritto identiche per tutti i ricorrenti, ha evidenziato che, al fine di assolvere l’obbligo motivazionale, il consorzio avrebbe dovuto indicare nelle cartelle le opere effettuate, i costi, i parametri adottati per il calcolo del contributo, i contribuenti distinti per categoria, i benefici goduti da ciascuno di essi, e che la assenza di tali indicazioni comportava la nullità delle cartelle. La CTR ha aggiunto che spettava al consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile ed ha altresì affermato che non risultava trascritto il piano di contribuenza. 2. La Procura Generale ha chiesto accogliersi il terzo, il quarto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigettarsi il primo, il secondo il quinto, il nono e l’undicesimo motivo e dichiararsi assorbiti gli altri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 19 d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.”, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo-collettivo proposto dai contribuenti. 2. Con secondo motivo il ricorrente lamenta la “difetto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.”, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo-collettivo proposto dai contribuenti sul rilievo che gli odierni intimanti aveva formulato questioni “di diritto” identiche, senza tener conto delle eccezioni di esso ricorrente secondo cui i ricorrenti non avrebbero potuto sollevare questioni identiche essendo proprietari di immobili collocati in unità funzionali non omogenee dal punto di vista idraulico ed assoggettate a diverso indice di beneficio idraulico”. 3. I due motivi possono essere esaminati in modo congiunto e sono infondati. 3.1. Va premesso che -come emerge dallo stesso ricorso per cassazione pagg. 2 e 3- gli originari ricorrenti avevano contestato le cartelle di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazione, per violazione del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell’art. 860 cod. civ., in quanto gli immobili di loro proprietà non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalle opere consortili, per non aver il consorzio fornito la prova, a suo carico, della sussistenza del beneficio e per l’asserita inesistenza del perimetro di contribuenza. È innegabile che le questioni fossero di diritto e identiche. Nessun rilievo ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo è stato giustamente dato dalla CTR alle eccezioni del Consorzio secondo cui i contribuenti si sarebbero trovati in posizione diversa dal punto di vista fattuale (come dal Consorzio dedotto a fondamento del secondo motivo di ricorso). 3.2. Ciò posto, questa Corte con sentenza n.8094/2023, su questione identica sollevata dal Consorzio in (altro) giudizio su cartelle impugnate da nove consorziati, ha affermato i seguenti principi il cui richiamo basta a giustificare il rigetto dei motivi in esame: “A seguito di una pronuncia isolata di questa Corte … [Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 30/04/2010, la quale ebbe a statuire che Nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d'imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto, ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria ], la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di ritenere che compatibilità, deve ritenersi applicabile l'art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4490 del 22/02/2013; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016). Orbene, nel caso di specie, è innegabile che le questioni di diritto sollevate dagli originari ricorrenti siano le stesse, avendo i contribuenti contestato le cartelle di pagamento sotto il profilo del difetto di motivazione, per violazione del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell’art. 860 cod. civ., in quanto gli immobili di loro proprietà non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalle opere consortili, per non aver il consorzio fornito la prova, a suo carico, della sussistenza del beneficio e per l’asserita inesistenza del perimetro di contribuenza”. Va ancora richiamata la recente e conforme pronuncia n. 25549 del 2023 con cui è stato ribadito il principio per cui “nel processo tributario, in forza del richiamo di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ed in ragione dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, è applicabile l'art. 103 c.p.c., essendo pertanto sufficiente, ai fini del cumulo di più cause nel medesimo processo, che queste ultime involgano la risoluzione di identiche questioni giuridiche ovvero siano connesse per il petitum e/o per la causa petendi, senza che sia necessaria anche un'identità delle relative questioni di fatto”. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione degli art. 19 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, per aver la CTR ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo-collettivo proposto dai contribuenti malgrado essi non avessero “impugnato gli atti generali con i quali sono stati determinati i presupposti per l’assoggettamento degli immobili a contributo di bonifica”. 5. Il motivo è infondato. 5.1. In tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 654 del 18/01/2012). E così, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Sez. 5, Sentenza n. 21176 del 08/10/2014; conf. Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020). 6. Con il quarto motivo di ricorso viene lamentata “la violazione degli artt. 4 del rd. n.215 del 1933, 8 della L.R. Toscana n. 34 del 1994, violazione della L.R: Toscana n. 47 del 5 agosto 2010 e violazione della L.R. Toscana 27 dicembre 2011, n.66” per avere la CTR affermato che non aveva pregio l’eccezione del Consorzio secondo cui gli atti generali del Consorzio non erano stati tempestivamente impugnati in quanto gli stessi potevano essere sempre disapplicati in sede di sindacato sulla pretesa contributiva. 7. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata. La ratio consiste nella ritenuta carenza motivazionale delle cartelle impugnate e nel ritenuto difetto di potere impositivo in assenza di trascrizione del piano di contribuenza. Per di più, alla luce di quanto già evidenziato nella parte finale del superiore punto 6.1., l’affermazione della CTR è in sé corretta. 9. Con il quinto motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR annullato le cartelle per difetto di motivazione malgrado che la questione della motivazione delle cartelle, sollevata nel ricorso introduttivo, non fosse stata riproposta dai contribuenti in appello. 10. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 10.1. La CTR ha evidenziato che nell’appello gli odierni intimati avevano chiesto di dichiarare “la legittimità delle motivazioni indicate in primo grado”. È pacifico che tra le “motivazioni” suddette vi era quella di difetto di motivazione delle cartelle. A fronte di ciò il Consorzio si è limitato a riportare le proprie eccezioni sollevate con l’atto di costituzione in appello. 11. Con il sesto motivo di ricorso viene lamentata la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.”, per avere la CTR ritenuto che le cartelle impugnate fossero carenti di motivazione, nonostante che i dati richiesti fossero stati inseriti nelle cartelle, attraverso “una nota integrativa al dettaglio degli addebiti”, per relationem agli atti generali da cui discendeva la pretesa tributaria. 12. Il motivo è fondato. 12.1 Le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, la sentenza, sempre delle SSUU, 14.5.2010 n. 11722) hanno chiarito, proprio in tema di riscossione di contributi consortili ai sensi dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27058 del 2014). 12.2. Nel caso di specie, nella “nota integrativa al dettaglio degli addebiti” riportata nelle cartelle e il cui contenuto è trascritto alle pagine 36 e 37 del ricorso per cassazione sono stati richiamati nitidamente i piani di classifica approvati dal Consorzio con deliberazioni del Consiglio dei Delegati nn. 2 del 3 maggio 2004 e 4 del 13 luglio 2006 e con provvedimento commissariale n. 50 del 22 aprile 2009 i quali, per l’effetto, rientravano nella sfera di conoscibilità dei contribuenti. Del resto, in base all’art. 28 della legge Regione Toscana n. 34/1994, le deliberazioni del consorzio sono pubblicate, entro 7 giorni dall’adozione, mediante affissione per 5 giorni consecutivi nell’albo consortile istituito presso la sede del consorzio medesimo. Con le medesime modalità sono stati altresì pubblicati il perimetro di contribuenza (che individua le proprietà immobiliari che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata o da attuare) ed il piano di riparto (che contiene il criterio di ripartizione delle spese tra i consorziati). In proposito, va ricordato che, mentre la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010). In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). Dello stesso avviso è Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, secondo cui, allorquando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio altrimenti gravando sul consorzio. In definitiva, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, ma tale inversione dell'onere probatorio realizza una presunzione iuris tantum e non iuris ed de iure (che può derivare solo dalla legge), per cui non viene meno il diritto del contribuente di fornire nel giudizio tributario la prova contraria (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 21/07/2010). La CTR ha errato, quindi, nel ritenere che le cartelle difettassero della indicazione di come fossero stati determinati gli indici per il calcolo dei contributi. 13. Con il settimo e con l’ottavo motivo di ricorso - motivi coincidenti- viene lamentata la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.”, per aver la CTR ritenuto che spettasse ad esso consorzio dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili dei privati derivati dall’attività consortile, nonostante l’avvenuta produzione in giudizio del piano di classifica e del perimetro di contribuenza. 14. I due motivi sono fondati. 14.1. In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021), poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012; conformi, fra le tante, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). In particolare, l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014; conforme Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018). Solo in difetto dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022). Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016). Nella fattispecie in esame è incontestato, e comunque risulta ex actis, che il consorzio abbia approvato sia il piano di classifica che il perimetro di contribuenza e che i fondi dei contribuenti fossero inclusi nel perimetro consortile e di contribuenza, laddove è pacifico che i contribuenti non abbiano specificamente contestato la legittimità degli stessi, essendosi limitati a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l’insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico. 15. Con il nono motivo di ricorso viene lamento, sotto la rubrica di “omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.”, che la CTR abbia erroneamente ritenuto che il consorzio avrebbe dovuto esplicitare i costi dei singoli interventi eseguiti, il criterio di ripartizione dei costi tra i consorziati e il beneficio conseguito da ciascun immobile, malgrado che il Consorzio avesse specificato che il contributo era stato determinato sulla base di preesistenti atti generali. 16. Il motivo, al di là della rubrica -in riferimento alla quale sarebbe da dichiararsi inammissibile giacché, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (in tal senso, di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022)-, veicola la doglianza già veicolata con il sesto motivo. Questo motivo è stato accolto con la conseguenza che il nono resta assorbito. 18. Per effetto della riconosciuta fondatezza del sesto motivo resta parimenti assorbito il decimo motivo con cui viene lamentata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in riferimento al fatto che la CTR si sarebbe pronunciata nel senso che le cartelle avrebbero dovuto indicare il criterio di suddivisione, tra i consorziati, dei costi dell’attività consortile e “il valore del beneficio” malgrado che i consorziati avessero solo contestato “la insussistenza del beneficio”. 19. Con l’undicesimo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 657, 860 e 862 c.c., 54 r.d. n. 215/1933 e 2, 3, 4, 15 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.”, per aver la CTR ritenuto che il contributo di bonifica dovesse essere determinato in funzione degli specifici interventi realizzati sui singoli immobili. 20. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo. Invero, come si è evidenziato, in tema di contributi di bonifica, l'acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all'inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell'art. 860 cod. civ., fermo restando che, a norma dell'art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Tuttavia, l'approvazione del perimetro di contribuenza ha la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica. Senza tralasciare che il beneficio generale per i fondi, correlabile al potenziamento degli impianti di smaltimento, per quanto appunto "generale", non è equivalente a un beneficio "generico". È esso stesso un beneficio "specifico" derivante dall'opera idraulica consortile. La rilevata funzione di protezione idraulica discendente dal sistema fognario comunale viene difatti ad essere implicitamente affermata come insufficiente, in mancanza dell'opera di potenziamento suddetta (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14714 del 2014). 21. Con il dodicesimo motivo di ricorso viene lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR, in assenza di eccezione di parte, dichiarato che, non risultando la trascrizione del perimetro di contribuenza, il consorzio non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa. 22. Con il tredicesimo motivo di ricorso detta dichiarazione della CTR viene attaccata come in “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 della legge Regione Toscana n. 34/1994”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.”. 23. Il dodicesimo motivo è fondato non risultando che i contribuenti nel ricorso originario avessero dedotto alcunché sulla trascrizione de qua. 24. Il tredicesimo motivo resta assorbito. Merita peraltro ribadire che per costante insegnamento della Corte, latrascrizione del perimetro di contribuenza, prevista dall'art. 10, comma 2, del r.d. n. 215 del 1933, assolve ed una funzione di mera pubblicità-notizia, quale adempimento di natura dichiarativa volto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico ilperimetro di contribuenza, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (v., tra altre, Cass. 24644/2018; Cass. 16524/2019). 25. Con il quattordicesimo motivo di ricorso viene lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR affermato, in mancanza di alcun rilievo dei consorziati, che “i parametri, i piani di bonifica e il perimetro di contribuenza sono stati determinati dai commissari nominati dalla Regione senza la consultazione dei proprietari e l’avvertimento dei diritti di ogni singolo proprietario di potere ricorrere alla autorità giudiziaria. Tutto il procedimento amministrativo è stato fatto al chiuso della burocrazia regionale senza mai coinvolgere i rappresentanti dei proprietari né le associazioni dei consumatori. Di conseguenza la tesi del Consorzio della tardiva impugnazione dei vari provvedimenti commissariali non ha pregio in quanto il giudice può disattendere gli atti ammnistrativi qualora siano illegittimi o contro legge. Infatti secondo l’ente consorzio i proprietari sono solo oggetto finale pagatore in quanto sono sottoposti ad un mero atto dovuto, In pratica il consorzio decide autonomamente i labori da eseguire, i costi e il numero del personale e gli emolumenti dei dipendenti e dei consiglieri per poi distribuire su tutti i proprietari la imposta da pagare. Secondo l’Ente non vi è alcun potere dei proprietari di contestare ed approvare il bilancio le spese e i benefici”. 26. Il motivo è inammissibile in quanto la censurata affermazione della CTR si risolve in una serie di “considerazioni assolutamente inconferenti”, come eccepito dallo stesso ricorrente, ed estranee alla ratio della decisione, costituita, come già più volte sopra rimarcato, dall’erroneamente ritenuto difetto di motivazione delle cartelle e dal parimenti erroneamente ritenuto difetto di potere impositivo in assenza di trascrizione del piano di contribuenze. 24. Con il quindicesimo e il sedicesimo motivo di ricorso viene lamentato, come violazione dell’art. 112 c.p.c. o come “violazione degli artt.860 c.c., 10 e ss. r.d. n. 215/1933 e 16 legge Regione Toscana n. 34/1994, che la CTR abbia, in sostanza, ritenuto, in assenza di alcuna deduzione dei contribuenti e in contrasto con le suddette norme del codice civile e delle leggi speciali, che la motivazione delle cartelle dovesse rispettare i requisiti della motivazione degli avvisi di accertamento. 24. I due motivi, per effetto dell’accoglimento del sesto motivo, restano assorbiti. 25. In conclusione, il sesto, il settimo, l’ottavo e il dodicesimo motivo di ricorso devono essere accolti, il primo, il secondo e il terzo motivo devono essere dichiarati infondati, il quarto, il quinto e il quattordicesimo devono essere dichiarati inammissibili, il nono, il decimo, l’undicesimo, il tredicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo restano assorbiti, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla corte territoriale per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la regolamentazione delle spese del processo. PQM la Corte accoglie il sesto, il settimo, l’ottavo e il dodicesimo motivo di ricorso, rigetta il primo, il second
Sentenza Cassazione n. 33153/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris