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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08103/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4857/2018 del ruolo generale, propostoECOENERGIA CAMPANIA S.R.L. (codice fiscale 02472410642), inpersona dell’amministratore unico, legale rappresentante protempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66R09 C 557 V).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 82001850641), in persona delSindaco pro tempore, Ins. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in forza di deliberazione della Giunta municipale n. 22 del 6 febbraio2018 e di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66A14 L259 N).Numero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026- CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -per la cassazione della sentenza n. 5902/2/2017 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 27 giugno 2017.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui il Comune diBisaccia accertò per l’anno di imposta 2009 la debenza da parte diEcoenergia Campania S.R.L. della somma di 19.400,00 €, oltreaccessori, a titolo di Tosap in ragione dell’attraversamento di terreni etratturi comunali per la connessione alla rete elettrica nazionalemediante una linea in cavo interrato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con lasentenza impugnata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Campania S.R.L. avverso la pronuncia n. 694/1/2015 dellaCommissione tributaria provinciale di Avellino, premettendo che ilComune di Bisaccia, attenendosi alle decisioni della Commissioneregionale di cui alle pronunce n. (nn. 7051/4/2014 e 9011/04/2014),aveva liquidato il tributo nella misura di 19.400,00 € e che la societàappellante, con nota del 4 gennaio 2012, a firma congiunta con la suadante causa, aveva chiesto al Comune di Bisaccia, a seguito degliincontri e dei chiarimenti intercorsi, di rideterminare il tributorelativamente agli anni 2007, 2008 e 2009 in 18.400,00 €.Per tale via - in linea con quanto affermato dalle predettepronunce della medesima Commissione regionale, richiamate ancheai sensi dell’art. 118 disp. att./trans. c.p.c. - il Giudice d’appelloriteneva:Numero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026a.

«[…] l’infondatezza della censura relativa alla violazione deldiritto di difesa dell’appellante per carenza di motivazione delprovvedimento impugnato», sostenendo che lo stesso recasse «[…]l’indicazione di elementi più che sufficienti per consentire allacontribuente di comprendere i criteri di determinazione del tributo,che è stato quantificato a seguito di contraddittorio tra le parti sia insede stragiudiziale sia in sede contenziosa» (così nella pronunciaimpugnata);b.

«[…] l’infondatezza anche delle censure relative al merito delprovvedimento, rimaste peraltro non sviluppate ma limitate ad ungenerico predicato di violazioni di disposizioni normative, dovendosi alriguardo condividere le argomentazioni, che qui si hanno perrichiamate, che hanno condotto questa CTR a ritenere corretta laquantificazione del tributo nella misura in concreto liquidata dalComune appellato» (così nella pronuncia in esame).3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia con atto notificato il 29 gennaio 2018,formulando sei motivi di impugnazione, successivamente depositandomemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4.

Il Comune di Bisaccia resisteva con controricorso notificato il 10marzo 2018, ivi articolando ricorso incidentale condizionato esuccessivamente depositando memoria illustrativa ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, in endiadiNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026con l’art. 112 c.p.c. e, dunque la nullità della sentenza per omessapronuncia, in spregio al principio di necessaria corrispondenza trachiesto e pronunciato, sul motivo di appello relativo al difetto dimotivazione dell’avviso impugnato per non aver indicato l’aliquotaapplicata e la misura dell’area interrata occupata dal cavidotto,segnalando che la precedente pronuncia n. 9011/4/2014 avevadeterminato la tassa dovuta in 18.400,00 € (e non in 19.400,00 €) eche la nota della contribuente del 4 gennaio 2012 non indicaval’aliquota applicata, né stabiliva la misura dell’occupazione.2.

Con la seconda censura la società ha dedotto, secondo ilparametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, incombinato disposto con gli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 118disp./trans. c.p.c. e, quindi, la nullità della sentenza per motivazionecarente, apparente, perplessa, contradditoria ed incomprensibile,ponendo in rilievo che le pronunce richiamate non contenevano alcunelemento di calcolo, ma si limitano ad affermare che la tassa eradovuta nella misura di 18.400,00 € (e non nel maggiore importo di19.400,00 €, di cui all’avviso), peraltro in relazione ad una fattispeciedel tutto diversa di occupazione temporanea di suolo, laddove nellaspecie si discute di occupazione permanente del sottosuolo.3.

Con il terzo mezzo di impugnazione, elaborato secondo ilcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’istante harimarcato la violazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92,in endiadi con gli artt. 112 c.p.c. 132, secondo comma, num. 4 e 118disp. att./trans, c.p.c., rilevando la nullità della sentenza per omessapronuncia e carenza assoluta di motivazione sul motivo di appello conil quale era stata censurata la pronuncia di primo grado nella parte incui aveva ritenuto che l’avviso impugnato avesse natura meramenteNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026liquidatoria e non di accertamento, opponendo a tale valutazione che,trattandosi di omesso versamento della tassa, l’art. 1, commi163/163, della legge n. 296/2006 imponeva l’accertamento di ufficiomotivato.In alternativa, l’istante ha denunciato, a mente dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 162,della legge n. 296/2006 e 7 della legge n. 212/2000 per l‘assenza diun avviso di accertamento motivato.4.

Con la quarta ragione di impugnazione la contribuente halamentato, a sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 e 7 dellalegge n. 212/2000, rappresentando il deficit di motivazionedell’avviso in esame per non aver indicato l’aliquota applicata e lamisura dell’area interrata occupata, replicando lo stesso modellomotivazionale di altri avvisi emessi ai danni della società perprecedenti anni di imposta in misura largamente maggiore.5.

Con il quinto motivo di contestazione, la ricorrente, halamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, incombinato con gli artt. 112 c.p.c. 132, secondo comma, num. 4 e 118disp. att./trans c.p.c. e, pertanto, la nullità della sentenza per omessapronuncia o l’omessa motivazione sul motivo di appello con il qualeera stata contestata la decisione di primo grado nella parte in cuiaveva valorizzato le precedenti decisioni intercorse tra le parti,avendo la contribuente dedotto la violazione degli artt. 324 e 2909c.c. per la diversità dei soggetti interessati e di fattispecie coinvolte(trattandosi nei casi già decisi con le pronunce del 2014 – come sopradetto - di occupazione superficiale e temporanea di suolo).Numero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026In alternativa, l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 2909 c.c., perla maggiore misura del tributo liquidato 19.400,00 € rispetto a quantostabilito (18.400,00 €) nelle sentenze richiamate, nonché per l’alteritàdelle parti che avevano partecipato ai precedenti giudizi.6.

Con la sesta ed ultima doglianza la contribuente ha eccepito, inbase al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d..lgs. 546/92, in endiadicon gli artt. 112 c.p.c. 132, secondo comma, num. 4 e 118 disp.concernente la violazione dell’art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n.446/1997, in ordine al quantum dell’obbligazione tributaria, profiloquesto di cui le pronunce richiamate non si sono occupate.7.

Con ricorso incidentale subordinato, nel caso in cui, cioè, siritenesse che la Commissione regionale avesse implicitamenterespinto l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata dallacontribuente con riguardo alla violazione degli artt. 38, commi 1 e 5,43, comma 3, 47 e 47-bis d.lgs. n. 507/1993 e 63 d.lgs. n.446/1997, il Comune ha dedotto la tardività di tali domande perchéavanzate in violazione degli artt. 18, comma 2, lett. d)- e), 23, 24 e32 d.lgs. n. 546/1992.8.

Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono, subitorespingendo l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalladifesa del Comune ai sensi dell’art. 366, primo comma, c.p.c., per«carenza di qualsivoglia riferimento alle difese dell’amministrazioneresistente e, dall’altro, all’indicazione del momento in cui, durante lefasi di merito, le questioni alle quali il ricorrente fa riferimento,lamentandone l’omesso esame ovvero l’erronea interpretazione daparte della CTR ovvero l’errata interpretazione delle norme poste aNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026loro fondamento sono state da essa proposte» (v. pagina n. 2 delcontroricorso).La predetta disposizione, infatti non prevedeva nel testo rationetemporis applicabile (e nemmeno nei successivi) il riepilogo delledifese altrui, ma solo «la chiara esposizione dei fatti di causa» (v. art.360, primo comma, num. 3, c.p.c.), requisito questo che nella specieè stato puntualmente osservato, avendo l’istante riportato ilcontenuto integrale dell’avviso impugnato, dei motivi di ricorso, dellasentenza di primo grado, delle ragioni del gravame e poi dellapronuncia impugnata, così rispettando altresì il principio diautosufficienza imposta dalla menzionata norma anche conriferimento alle questioni dedotte.9.

Vanno esaminati unitariamente, perché connessi, il primo, ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso.

Essi vanno rigettati.9.1.

Non sussiste, infatti, omissione di pronuncia sul motivo diappello concernente il vizio di motivazione dell’avviso (per non averindicato l’aliquota applicata e la misura dell’occupazione), avendo laCommissione ritenuto che «il provvedimento impugnato […] recal’indicazione di elementi più che sufficienti per consentire allacontribuente di comprendere i criteri di determinazione del tributo,che è stato quantificato a seguito di contraddittorio tra le parti sia insede stragiudiziale sia in sede contenziosa» (così nella pronunciaimpugnata).Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momentodecisorio, per integrare il quale occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto, il che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capidella domanda, che siano autonomamente apprezzabili o sulleNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti dialcune parti.Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi su tali principi,Cass., nn. 5224/2025, 5226/2025, 5228/2025, 5230/2025,5231/2025, 5233/2025, 5235/2025; Cass. n. 4656/2024; Cass. n.2942/2024).9.2.

Non ricorre nemmeno, sempre sul tema della motivazionedell’avviso, l’ipotesi di una motivazione apparente, perplessa,contraddittoria o incomprensibile, avendo, in realtà, il Giudiced’appello adottato una tecnica di motivazione che è entrata a fareparte dell'ordinamento positivo a seguito della modifica del comma 1dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al processo tributario inragione del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civilecontemplato dall’art. 49 d.lgs. n. 546/1992) secondo cui «Lamotivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fattirilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anchecon riferimento a precedenti conformi» (v.

Cass. n. 29017/2021;Cass. n. 2861/2019).In tal guisa, è consentita la motivazione della sentenza medianterinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine direndere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione,si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e didiritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione,sicché dalla lettura della parte motiva della sentenza e degli attirichiamati possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo eNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026coerenti (v.

Cass. n. 2651/2020, in analogo contenzioso traEcoenergia S.R.L. e Comune di Bisaccia; in generale, Cass. n.28139/2018; Cass. n. 21978/2018; Cass. n. 8053/2012).Nella specie la Commissione regionale ha dato conto che le citatepronunce avevano deciso analogo contenzioso, richiamandoespressamente il loro contenuto e la previsione dell’art. 118 disp.i suoi rapporti con la sua dante causa che aveva partecipato ai giudizidefiniti dalle sentenze richiamate, nonché i contenuti della pregressainterlocuzione avvenuta tra le parti, per giungere all’emanazionedell’atto impugnato in termini ritenuti motivati.La motivazione, dunque, sussiste, ben oltre il minimocostituzionale esigibile, impregiudicata – ovviamente - la fondatezzadella relativa valutazione.9.3.

Le riflessioni che precedono valgono anche in relazione allaterza ragione di contestazione in merito al dedotto profilo dell’omessapronuncia e del deficit motivazionale della sentenza.L’esame del vizio di violazione di legge, eccepito in via alternativa,resta, invece, assorbito nelle valutazioni che seguono.10.

Risulta fondata la quarta censura, concernente il vizio dimotivazione dell’avviso impugnato.La ricorrente ha avuto cura di riportare l’integrale contenutodell’avviso (v. pagina n. 3 del ricorso), il quale, dopo aver richiamato«gli atti esistenti presso l’ufficio e le risultanze degli accertamentidisposti», nonché il regolamento comunale in tema di Tosap e quellogenerale delle entrate comunale, nonché il d.lgs. n. 471/1997 e472/1997, oltre che gli artt. da 38 a 57 d.lgs. n. 507/1993, haNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026accertato per l’«autorizzazione attraversamento terreni e tratturicomunali per la connessione alla rete elettrica nazionale con una lineain cavo interrato a 30Kv fino alla sottostazione di trasformazioneubicata in località Cresciuto del Comune di Bisaccia (decretodirigenziale Regione Campania n. 274 del 12/7/2006 e successivo n.11 del 27/4/2011)» l’«imposta dovuta anno 2009 € 19.000,00» edunque di quella omessa di pari importo, oltre alle sanzioni per ilmancato versamento (30% pari a 5.820,00 €), agli interessi dal 1°gennaio 2010 (pari a 1.632,52 €) e le spese di notifica (5,00 €), perun totale di 26.857,52 €.Alla luce di quanto precede, l’avviso ha, dunque, indicato il titolodella pretesa (Tosap per cavidotto), l’anno di imposta (2009) e lasomma dovuta (19.400,00 €) e gli accessori, richiamando i citati atti.La ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione dell’avviso pernon aver indicato l’aliquota o le aliquote applicate e la misuradell’area interrata occupata.La doglianza – come si diceva – risulta fondata.10.1.

L’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 prevede che «Gliprescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi,indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell'amministrazione.

Se nella motivazione sifa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'attoche lo richiama».Analogamente, l’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006dispone «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioniNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimentoad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questodeve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale».10.2.

Da tali contenuti normativi si evince che la motivazioneelemento essenziale dello stesso, sulla cui base va definito il themadecidendum e probandum dell'eventuale successivo giudizio diimpugnazione, consentendo il controllo interno e giurisdizionaledell'atto, al fine di accertare la correttezza dell'operatodell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 29335/2025, che richiama Cass.,Sez.

Un. n. 19854/2004, Cass. n. 15842 e n. 25054/2006; Cass. n.23009/2009; Cass. n. 7056 e n. 22003/2014; Cass. n. 26472/2014;Cass. n. 20251/2015 e Corte Cost. n. 244/2009, nonché Corte Cost.n. 98/2014 circa l'immodificabilità in corso di causa della motivazionedell'avviso).Per tale via, l'originaria inidoneità motivazionale dell'attocomporta l'invalidità di questo, giacchè nel procedimento tributario, lamotivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità difunzioni, atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente,delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nellasuccessiva fase processuale contenziosa, consente una correttadialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi diricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibiliargomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quellefondanti l'impugnazione e, infine, assicura, in ossequio al principiocostituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativaefficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo diNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026comprendere la ratio della decisione adottata (cfr. Cass. 29335/2025cit., che richiama Cass. n. 22003/2014; Cass. n. 9810/2015).10.3.

Questa Corte ha ritenuto adeguatamente motivato un avvisodi accertamento relativo alla Tosap che indicava la superficieimponibile e la tariffa applicata corrispondente a quella prevista dallalegge, ossia gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, avendo intali termini l'Amministrazione posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantumdebeatur" (cfr. Cass. n. 4948/2025) e tale ordine di idee va quiribadito, per ritenere però inadempiuto tale obbligo nell’avvisoimpugnato.In esso, infatti, non vi è traccia della tariffa applicata e dellamisura dell’area interrata, il che ha posto la contribuente nellecondizioni di promuovere, sotto tale aspetto, un ricorso “al buio”,ipotizzando, con il secondo motivo dell’originario ricorso, nelladichiarata «impossibilità di esercitare con cognizione di causa leproprie difese riguardo al merito della pretesa fiscale» (così nellatrascrizione a pagina n. 5 del ricorso in esame), la violazione degliartt. 38, commi 1 e 5, 42, comma 3, 47 e 47-bis d.lgs. n. 504/1993 edell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997, evenienza questa che una correttamotivazione dell’avviso, secondo le indicazioni normative soprariportate, vuole giustappunto evitare.Del resto, sono i medesimi contenuti della difesa del Comune aconfermare il predetto deficit motivazionale dell’avviso impugnato,ove si consideri che l’ente territoriale s’appella alla pregressaconoscenza del contenzioso con la dante causa della contribuente edcontraddittorio stragiudiziale, nonché alla nota prot. 3338 del 5 luglio2011 (con cui sarebbe stati indicati «tutti gli elementi necessari adNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026individuare l’origine e la misura della tassa evasa» (v. pagina n. 14del controricorso) per accreditare la tesi della conoscenza delleragioni della pretesa da parte della contribuente, così, tuttavia,finendo con il confermare il dedotto vizio dell’avviso nella parte haomesso sin’anche solo di menzionare tale nota, così come nell’avvisonon vi è alcun cenno al citato contenzioso e/o alle menzionatepronunce.Vero è, piuttosto, che la conoscenza delle ragioni per le qualil’imposta è stata determinata nella misura di 19.400,00 € è emersasolo nel corso del giudizio, tramite la produzione documentale delComune, la quale è stata funzionale, prima ancora che a dimostrarela fondatezza della pretesa, a dar conto delle sue ragioni, come resoevidente dalla documentazione menzionata a pagina n. 4 delcontroricorso (depositata in primo grado), il tutto, quindi, nei terminidi una motivazione postuma certamente non consentita (cfr., tra letante, Cass. n. 11284/2022, che richiama Cass. n. 2382/2018, n.12400/2018, n. 3762/2019).11.

Alla luce di quanto precede, il quarto motivo va accolto e lasentenza impugnata va cassata, dovendo considerarsi nullo l’avvisoimpugnato, siccome carente del requisito essenziale della pretesaimpositiva, primo tra tutti la misura dell’area interrata occupata dalcavidotto.11.1.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa vaanche decisa nel merito, accogliendo l’originario ricorso ed annullandol’avviso impugnato.12.

Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame delquinto e del sesto motivo del ricorso principale, nonché del ricorsoincidentale, concernente la dedotta inammissibilità delle ulterioriNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026censure di merito proposte dalla società nella memoria di cui all’art.32 d.lgs. n. 546/1992, e subordinato all’accoglimento della sestacensura avanzata dalla società.13.

Allo stesso modo, resta assorbita, a fronte del vizio tombaleconsiderato, ogni valutazione sulle questioni, dedotte dallacontribuente nella memoria ex art. 380-bis. 1, c.p.c., della carenza dipotere del Comune ad emettere l’atto impugnato per aver aderito aldiverso regime Cosap, nonché sul dedotto giudicato derivato dallasentenza n. 268/2/2023 della Corte di giustizia di secondo grado dellaCampania.14.

Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta i primitre e dichiara assorbito il quinto ed il sesto, nonché il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso edannulla l’avviso impugnato.Condanna il Comune di Bisaccia al pagamento delle spese di lite, cheliquida per il primo grado nella somma di 3.471,00 € per competenze,per il secondo grado nella somma di 3.964,00 € per competenze eper il presente grado nella somma di 3.082,00€ per competenze,oltre accessori e 200,00 € di spese vive relative al giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4857/2018 del ruolo generale, propostoECOENERGIA CAMPANIA S.R.L. (codice fiscale 02472410642), inpersona dell’amministratore unico, legale rappresentante protempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66R09 C 557 V).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 82001850641), in persona delSindaco pro tempore, Ins. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,in forza di deliberazione della Giunta municipale n. 22 del 6 febbraio2018 e di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66A14 L259 N).Numero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026- CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -per la cassazione della sentenza n. 5902/2/2017 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 27 giugno 2017.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto del contendere è l’avviso in atti con cui il Comune diBisaccia accertò per l’anno di imposta 2009 la debenza da parte diEcoenergia Campania S.R.L. della somma di 19.400,00 €, oltreaccessori, a titolo di Tosap in ragione dell’attraversamento di terreni etratturi comunali per la connessione alla rete elettrica nazionalemediante una linea in cavo interrato.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con lasentenza impugnata, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Campania S.R.L. avverso la pronuncia n. 694/1/2015 dellaCommissione tributaria provinciale di Avellino, premettendo che ilComune di Bisaccia, attenendosi alle decisioni della Commissioneregionale di cui alle pronunce n. (nn. 7051/4/2014 e 9011/04/2014),aveva liquidato il tributo nella misura di 19.400,00 € e che la societàappellante, con nota del 4 gennaio 2012, a firma congiunta con la suadante causa, aveva chiesto al Comune di Bisaccia, a seguito degliincontri e dei chiarimenti intercorsi, di rideterminare il tributorelativamente agli anni 2007, 2008 e 2009 in 18.400,00 €.Per tale via - in linea con quanto affermato dalle predettepronunce della medesima Commissione regionale, richiamate ancheai sensi dell’art. 118 disp. att./trans. c.p.c. - il Giudice d’appelloriteneva:Numero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026a. «[…] l’infondatezza della censura relativa alla violazione deldiritto di difesa dell’appellante per carenza di motivazione delprovvedimento impugnato», sostenendo che lo stesso recasse «[…]l’indicazione di elementi più che sufficienti per consentire allacontribuente di comprendere i criteri di determinazione del tributo,che è stato quantificato a seguito di contraddittorio tra le parti sia insede stragiudiziale sia in sede contenziosa» (così nella pronunciaimpugnata);b. «[…] l’infondatezza anche delle censure relative al merito delprovvedimento, rimaste peraltro non sviluppate ma limitate ad ungenerico predicato di violazioni di disposizioni normative, dovendosi alriguardo condividere le argomentazioni, che qui si hanno perrichiamate, che hanno condotto questa CTR a ritenere corretta laquantificazione del tributo nella misura in concreto liquidata dalComune appellato» (così nella pronuncia in esame).3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia con atto notificato il 29 gennaio 2018,formulando sei motivi di impugnazione, successivamente depositandomemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. Il Comune di Bisaccia resisteva con controricorso notificato il 10marzo 2018, ivi articolando ricorso incidentale condizionato esuccessivamente depositando memoria illustrativa ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente haeccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, in endiadiNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026con l’art. 112 c.p.c. e, dunque la nullità della sentenza per omessapronuncia, in spregio al principio di necessaria corrispondenza trachiesto e pronunciato, sul motivo di appello relativo al difetto dimotivazione dell’avviso impugnato per non aver indicato l’aliquotaapplicata e la misura dell’area interrata occupata dal cavidotto,segnalando che la precedente pronuncia n. 9011/4/2014 avevadeterminato la tassa dovuta in 18.400,00 € (e non in 19.400,00 €) eche la nota della contribuente del 4 gennaio 2012 non indicaval’aliquota applicata, né stabiliva la misura dell’occupazione.2. Con la seconda censura la società ha dedotto, secondo ilparametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, incombinato disposto con gli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 118disp./trans. c.p.c. e, quindi, la nullità della sentenza per motivazionecarente, apparente, perplessa, contradditoria ed incomprensibile,ponendo in rilievo che le pronunce richiamate non contenevano alcunelemento di calcolo, ma si limitano ad affermare che la tassa eradovuta nella misura di 18.400,00 € (e non nel maggiore importo di19.400,00 €, di cui all’avviso), peraltro in relazione ad una fattispeciedel tutto diversa di occupazione temporanea di suolo, laddove nellaspecie si discute di occupazione permanente del sottosuolo.3. Con il terzo mezzo di impugnazione, elaborato secondo ilcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’istante harimarcato la violazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92,in endiadi con gli artt. 112 c.p.c. 132, secondo comma, num. 4 e 118disp. att./trans, c.p.c., rilevando la nullità della sentenza per omessapronuncia e carenza assoluta di motivazione sul motivo di appello conil quale era stata censurata la pronuncia di primo grado nella parte incui aveva ritenuto che l’avviso impugnato avesse natura meramenteNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026liquidatoria e non di accertamento, opponendo a tale valutazione che,trattandosi di omesso versamento della tassa, l’art. 1, commi163/163, della legge n. 296/2006 imponeva l’accertamento di ufficiomotivato.In alternativa, l’istante ha denunciato, a mente dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 162,della legge n. 296/2006 e 7 della legge n. 212/2000 per l‘assenza diun avviso di accertamento motivato.4. Con la quarta ragione di impugnazione la contribuente halamentato, a sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione degli artt. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 e 7 dellalegge n. 212/2000, rappresentando il deficit di motivazionedell’avviso in esame per non aver indicato l’aliquota applicata e lamisura dell’area interrata occupata, replicando lo stesso modellomotivazionale di altri avvisi emessi ai danni della società perprecedenti anni di imposta in misura largamente maggiore.5. Con il quinto motivo di contestazione, la ricorrente, halamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d.lgs. 546/92, incombinato con gli artt. 112 c.p.c. 132, secondo comma, num. 4 e 118disp. att./trans c.p.c. e, pertanto, la nullità della sentenza per omessapronuncia o l’omessa motivazione sul motivo di appello con il qualeera stata contestata la decisione di primo grado nella parte in cuiaveva valorizzato le precedenti decisioni intercorse tra le parti,avendo la contribuente dedotto la violazione degli artt. 324 e 2909c.c. per la diversità dei soggetti interessati e di fattispecie coinvolte(trattandosi nei casi già decisi con le pronunce del 2014 – come sopradetto - di occupazione superficiale e temporanea di suolo).Numero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026In alternativa, l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 2909 c.c., perla maggiore misura del tributo liquidato 19.400,00 € rispetto a quantostabilito (18.400,00 €) nelle sentenze richiamate, nonché per l’alteritàdelle parti che avevano partecipato ai precedenti giudizi.6. Con la sesta ed ultima doglianza la contribuente ha eccepito, inbase al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione degli artt. 36, comma 2, 61 e 1 d..lgs. 546/92, in endiadicon gli artt. 112 c.p.c. 132, secondo comma, num. 4 e 118 disp.concernente la violazione dell’art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n.446/1997, in ordine al quantum dell’obbligazione tributaria, profiloquesto di cui le pronunce richiamate non si sono occupate.7. Con ricorso incidentale subordinato, nel caso in cui, cioè, siritenesse che la Commissione regionale avesse implicitamenterespinto l’eccezione di inammissibilità della domanda formulata dallacontribuente con riguardo alla violazione degli artt. 38, commi 1 e 5,43, comma 3, 47 e 47-bis d.lgs. n. 507/1993 e 63 d.lgs. n.446/1997, il Comune ha dedotto la tardività di tali domande perchéavanzate in violazione degli artt. 18, comma 2, lett. d)- e), 23, 24 e32 d.lgs. n. 546/1992.8. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono, subitorespingendo l’eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalladifesa del Comune ai sensi dell’art. 366, primo comma, c.p.c., per«carenza di qualsivoglia riferimento alle difese dell’amministrazioneresistente e, dall’altro, all’indicazione del momento in cui, durante lefasi di merito, le questioni alle quali il ricorrente fa riferimento,lamentandone l’omesso esame ovvero l’erronea interpretazione daparte della CTR ovvero l’errata interpretazione delle norme poste aNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026loro fondamento sono state da essa proposte» (v. pagina n. 2 delcontroricorso).La predetta disposizione, infatti non prevedeva nel testo rationetemporis applicabile (e nemmeno nei successivi) il riepilogo delledifese altrui, ma solo «la chiara esposizione dei fatti di causa» (v. art.360, primo comma, num. 3, c.p.c.), requisito questo che nella specieè stato puntualmente osservato, avendo l’istante riportato ilcontenuto integrale dell’avviso impugnato, dei motivi di ricorso, dellasentenza di primo grado, delle ragioni del gravame e poi dellapronuncia impugnata, così rispettando altresì il principio diautosufficienza imposta dalla menzionata norma anche conriferimento alle questioni dedotte.9. Vanno esaminati unitariamente, perché connessi, il primo, ilsecondo ed il terzo motivo di ricorso. Essi vanno rigettati.9.1. Non sussiste, infatti, omissione di pronuncia sul motivo diappello concernente il vizio di motivazione dell’avviso (per non averindicato l’aliquota applicata e la misura dell’occupazione), avendo laCommissione ritenuto che «il provvedimento impugnato […] recal’indicazione di elementi più che sufficienti per consentire allacontribuente di comprendere i criteri di determinazione del tributo,che è stato quantificato a seguito di contraddittorio tra le parti sia insede stragiudiziale sia in sede contenziosa» (così nella pronunciaimpugnata).Il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momentodecisorio, per integrare il quale occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del casoconcreto, il che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capidella domanda, che siano autonomamente apprezzabili o sulleNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti dialcune parti.Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svoltadal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza chepossa ritenersi mancante il momento decisorio (vedi su tali principi,Cass., nn. 5224/2025, 5226/2025, 5228/2025, 5230/2025,5231/2025, 5233/2025, 5235/2025; Cass. n. 4656/2024; Cass. n.2942/2024).9.2. Non ricorre nemmeno, sempre sul tema della motivazionedell’avviso, l’ipotesi di una motivazione apparente, perplessa,contraddittoria o incomprensibile, avendo, in realtà, il Giudiced’appello adottato una tecnica di motivazione che è entrata a fareparte dell'ordinamento positivo a seguito della modifica del comma 1dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (applicabile al processo tributario inragione del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civilecontemplato dall’art. 49 d.lgs. n. 546/1992) secondo cui «Lamotivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma,numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fattirilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anchecon riferimento a precedenti conformi» (v. Cass. n. 29017/2021;Cass. n. 2861/2019).In tal guisa, è consentita la motivazione della sentenza medianterinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine direndere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione,si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e didiritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione,sicché dalla lettura della parte motiva della sentenza e degli attirichiamati possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo eNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026coerenti (v. Cass. n. 2651/2020, in analogo contenzioso traEcoenergia S.R.L. e Comune di Bisaccia; in generale, Cass. n.28139/2018; Cass. n. 21978/2018; Cass. n. 8053/2012).Nella specie la Commissione regionale ha dato conto che le citatepronunce avevano deciso analogo contenzioso, richiamandoespressamente il loro contenuto e la previsione dell’art. 118 disp.i suoi rapporti con la sua dante causa che aveva partecipato ai giudizidefiniti dalle sentenze richiamate, nonché i contenuti della pregressainterlocuzione avvenuta tra le parti, per giungere all’emanazionedell’atto impugnato in termini ritenuti motivati.La motivazione, dunque, sussiste, ben oltre il minimocostituzionale esigibile, impregiudicata – ovviamente - la fondatezzadella relativa valutazione.9.3. Le riflessioni che precedono valgono anche in relazione allaterza ragione di contestazione in merito al dedotto profilo dell’omessapronuncia e del deficit motivazionale della sentenza.L’esame del vizio di violazione di legge, eccepito in via alternativa,resta, invece, assorbito nelle valutazioni che seguono.10. Risulta fondata la quarta censura, concernente il vizio dimotivazione dell’avviso impugnato.La ricorrente ha avuto cura di riportare l’integrale contenutodell’avviso (v. pagina n. 3 del ricorso), il quale, dopo aver richiamato«gli atti esistenti presso l’ufficio e le risultanze degli accertamentidisposti», nonché il regolamento comunale in tema di Tosap e quellogenerale delle entrate comunale, nonché il d.lgs. n. 471/1997 e472/1997, oltre che gli artt. da 38 a 57 d.lgs. n. 507/1993, haNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026accertato per l’«autorizzazione attraversamento terreni e tratturicomunali per la connessione alla rete elettrica nazionale con una lineain cavo interrato a 30Kv fino alla sottostazione di trasformazioneubicata in località Cresciuto del Comune di Bisaccia (decretodirigenziale Regione Campania n. 274 del 12/7/2006 e successivo n.11 del 27/4/2011)» l’«imposta dovuta anno 2009 € 19.000,00» edunque di quella omessa di pari importo, oltre alle sanzioni per ilmancato versamento (30% pari a 5.820,00 €), agli interessi dal 1°gennaio 2010 (pari a 1.632,52 €) e le spese di notifica (5,00 €), perun totale di 26.857,52 €.Alla luce di quanto precede, l’avviso ha, dunque, indicato il titolodella pretesa (Tosap per cavidotto), l’anno di imposta (2009) e lasomma dovuta (19.400,00 €) e gli accessori, richiamando i citati atti.La ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione dell’avviso pernon aver indicato l’aliquota o le aliquote applicate e la misuradell’area interrata occupata.La doglianza – come si diceva – risulta fondata.10.1. L’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 prevede che «Gliprescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi,indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione sifa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'attoche lo richiama».Analogamente, l’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006dispone «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devonoessere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioniNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimentoad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questodeve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale».10.2. Da tali contenuti normativi si evince che la motivazioneelemento essenziale dello stesso, sulla cui base va definito il themadecidendum e probandum dell'eventuale successivo giudizio diimpugnazione, consentendo il controllo interno e giurisdizionaledell'atto, al fine di accertare la correttezza dell'operatodell'Amministrazione (cfr. Cass. n. 29335/2025, che richiama Cass.,Sez. Un. n. 19854/2004, Cass. n. 15842 e n. 25054/2006; Cass. n.23009/2009; Cass. n. 7056 e n. 22003/2014; Cass. n. 26472/2014;Cass. n. 20251/2015 e Corte Cost. n. 244/2009, nonché Corte Cost.n. 98/2014 circa l'immodificabilità in corso di causa della motivazionedell'avviso).Per tale via, l'originaria inidoneità motivazionale dell'attocomporta l'invalidità di questo, giacchè nel procedimento tributario, lamotivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità difunzioni, atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente,delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nellasuccessiva fase processuale contenziosa, consente una correttadialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi diricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibiliargomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quellefondanti l'impugnazione e, infine, assicura, in ossequio al principiocostituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativaefficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo diNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026comprendere la ratio della decisione adottata (cfr. Cass. 29335/2025cit., che richiama Cass. n. 22003/2014; Cass. n. 9810/2015).10.3. Questa Corte ha ritenuto adeguatamente motivato un avvisodi accertamento relativo alla Tosap che indicava la superficieimponibile e la tariffa applicata corrispondente a quella prevista dallalegge, ossia gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, avendo intali termini l'Amministrazione posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi,di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantumdebeatur" (cfr. Cass. n. 4948/2025) e tale ordine di idee va quiribadito, per ritenere però inadempiuto tale obbligo nell’avvisoimpugnato.In esso, infatti, non vi è traccia della tariffa applicata e dellamisura dell’area interrata, il che ha posto la contribuente nellecondizioni di promuovere, sotto tale aspetto, un ricorso “al buio”,ipotizzando, con il secondo motivo dell’originario ricorso, nelladichiarata «impossibilità di esercitare con cognizione di causa leproprie difese riguardo al merito della pretesa fiscale» (così nellatrascrizione a pagina n. 5 del ricorso in esame), la violazione degliartt. 38, commi 1 e 5, 42, comma 3, 47 e 47-bis d.lgs. n. 504/1993 edell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997, evenienza questa che una correttamotivazione dell’avviso, secondo le indicazioni normative soprariportate, vuole giustappunto evitare.Del resto, sono i medesimi contenuti della difesa del Comune aconfermare il predetto deficit motivazionale dell’avviso impugnato,ove si consideri che l’ente territoriale s’appella alla pregressaconoscenza del contenzioso con la dante causa della contribuente edcontraddittorio stragiudiziale, nonché alla nota prot. 3338 del 5 luglio2011 (con cui sarebbe stati indicati «tutti gli elementi necessari adNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026individuare l’origine e la misura della tassa evasa» (v. pagina n. 14del controricorso) per accreditare la tesi della conoscenza delleragioni della pretesa da parte della contribuente, così, tuttavia,finendo con il confermare il dedotto vizio dell’avviso nella parte haomesso sin’anche solo di menzionare tale nota, così come nell’avvisonon vi è alcun cenno al citato contenzioso e/o alle menzionatepronunce.Vero è, piuttosto, che la conoscenza delle ragioni per le qualil’imposta è stata determinata nella misura di 19.400,00 € è emersasolo nel corso del giudizio, tramite la produzione documentale delComune, la quale è stata funzionale, prima ancora che a dimostrarela fondatezza della pretesa, a dar conto delle sue ragioni, come resoevidente dalla documentazione menzionata a pagina n. 4 delcontroricorso (depositata in primo grado), il tutto, quindi, nei terminidi una motivazione postuma certamente non consentita (cfr., tra letante, Cass. n. 11284/2022, che richiama Cass. n. 2382/2018, n.12400/2018, n. 3762/2019).11. Alla luce di quanto precede, il quarto motivo va accolto e lasentenza impugnata va cassata, dovendo considerarsi nullo l’avvisoimpugnato, siccome carente del requisito essenziale della pretesaimpositiva, primo tra tutti la misura dell’area interrata occupata dalcavidotto.11.1. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa vaanche decisa nel merito, accogliendo l’originario ricorso ed annullandol’avviso impugnato.12. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono l’esame delquinto e del sesto motivo del ricorso principale, nonché del ricorsoincidentale, concernente la dedotta inammissibilità delle ulterioriNumero registro generale 4857/2018Numero sezionale 8870/2025Numero di raccolta generale 8103/2026Data pubblicazione 01/04/2026censure di merito proposte dalla società nella memoria di cui all’art.32 d.lgs. n. 546/1992, e subordinato all’accoglimento della sestacensura avanzata dalla società.13. Allo stesso modo, resta assorbita, a fronte del vizio tombaleconsiderato, ogni valutazione sulle questioni, dedotte dallacontribuente nella memoria ex art. 380-bis. 1, c.p.c., della carenza dipotere del Comune ad emettere l’atto impugnato per aver aderito aldiverso regime Cosap, nonché sul dedotto giudicato derivato dallasentenza n. 268/2/2023 della Corte di giustizia di secondo grado dellaCampania.14. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale, rigetta i primitre e dichiara assorbito il quinto ed il sesto, nonché il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso edannulla l’avviso impugnato.Condanna il Comune di Bisaccia al pagamento delle spese di lite, cheliquida per il primo grado nella somma di 3.471,00 € per competenze,per il secondo grado nella somma di 3.964,00 € per competenze eper il presente grado nella somma di 3.082,00€ per competenze,oltre accessori e 200,00 € di spese vive relative al giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA]