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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34706/2026

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ale del riesame di Potenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 7 maggio 2026 il Tribunale del riesame di Potenzadisponeva la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Matera il 19marzo 2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui, ai sensi dell’art. 321 cod. proc.pen., era stato disposto il sequestro preventivo di due natanti, rappresentati daun’imbarcazione iscritta al n.

ITA4 del registro delle navi minori dell’[OSCURATO:PERSONA] LocaleMarittimo di Policastro e di un’imbarcazione da diporto munita di fuoribordomodello [OSCURATO:PERSONA] 25 CPP, intestati alla [OSCURATO:PERSONA], con sede aPolicoro.Occorre, in proposito, precisare che il provvedimento cautelare censuratoveniva adottato dal Tribunale del riesame di Potenza sull’assunto che leemergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, coordinatedalla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, imponevano di riteneredimostrata l’esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati allaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] – che aveva sede a [OSCURATO:PERSONA] – e i fatti di reato contestati aPietro [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod.pen., 110, 416-bis.1 e 513-bis cod. pen.

Le due imbarcazioni sottoposte asequestro preventivo, infatti, erano state utilizzate per commettere le condotteillecite dirette a imporre le forme di controllo delle attività economiche nelsettore della pesca, esercitata lungo il litorale ionico-lucano, oggetto dicontestazione processuale, riconducibili alla sfera di operatività del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – del quale [OSCURATO:PERSONA] era un esponente di vertice –, attuate attraversola [OSCURATO:PERSONA], storicamente presente nel settore della marineriaprivata.Occorre precisare ulteriormente che, secondo la ricostruzione processualeposta a fondamento del provvedimento cautelare genetico, disposto dalTribunale di Matera, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA]Scarciera una consorteria mafiosa attiva tra la Puglia e la Basilicata, che esercitava lasua sfera di influenza criminale lungo il litorale ionico-lucano compreso tra learee portuali di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale gestiva leestorsioni del settore della marineria privata.

Il controllo illecito delle attività dimarineria da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si esercitava sia attraverso lapercezione di una percentuale dei guadagni percepiti dai singoli operatori private,sia attraverso l’imposizione di aree di influenza marittima su cui svolgere leoperazioni di pesca lungo il litorale ionico-lucano, sia attraverso il controllo deiprezzi praticati sulla merce pescata.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censuradifensiva.Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 321cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultavasprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dellasussistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni aziendali riconducibili allaSocietà [OSCURATO:PERSONA] – che era stata sottoposta a sequestro e, secondol’ipotesi accusatoria, che costituiva il fulcro del sistema di condizionamentoillecito della marineria privata operato dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – e le fattispeciecontestate al ricorrente nel presente procedimento.

Non risultava, infatti,dimostrato che le due imbarcazioni sottoposte a sequestro preventivo eranostate utilizzate per commettere i comportamenti criminosi, rilevanti ai sensi degliartt. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen., 110, 416-bis.1e 513-bis cod. pen., diretti a imporre forme di controllo delle attività economichenel settore della pesca, che si concretizzavano nel litorale ionico-lucanocompreso tra le aree portuali di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Né si era tenuto conto che i due natanti non erano intestati a [OSCURATO:PERSONA],ma alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente nonricopriva ruoli gestionali formali, rendendo, anche sotto questo ulteriore profilo,illegittimo il provvedimento ablatorio emesso dal Tribunale di Matera, cherisultava adottato nei confronti di un soggetto processuale estraneo all’attivitàimprenditoriale svolta dall’ente cooperativo controverso.

Si era, in questo modo,trascurato che la [OSCURATO:PERSONA] era una cooperativa operante nelsettore della pesca artigianale, attiva lungo la costa ionico-lucana, alla qualeScarci era estraneo, non intrattenendo rapporti di sorta, né diretti né indiretti,con l’ente considerato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentratosu motivi manifestamente infondati.2.

In via preliminare, deve rilevarsi che l’impugnazione in sede di legittimitàdei provvedimenti cautelari reali adottati ex art. 321 cod. proc. pen. soggiace ailimiti previsti dall’art. 325 cod. proc. pen., che ne consente la sindacabilità siaper la violazione di legge sia per i vizi motivazionali assoluti, equiparabili allaviolazione di legge, che sono quelli di portata tale da non consentire di renderecomprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.Occorre, in proposito, precisare che la limitazione dei motivi di ricorso allasola violazione di legge comporta che, in sede di legittimità, non è deducibile ilvizio di motivazione dei provvedimenti emessi ex art. 321 cod. proc. pen., ameno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderlameramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si pongacome assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguitodal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logicida fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’adozione della misuracautelare reale (tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez.1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01).Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, si inserisce nel solco di unfilone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo – che deve ritenersiapplicabile alle ipotesi di impugnazioni proposte ai sensi combinato disposto degliartt. 321 e 325 cod. proc. pen. –, che è possibile esplicitare richiamando ilseguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di riesame delle misurecautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essereproposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 - 01).Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio didiritto, risalente, affermato dalle Sezioni Unite, traslabile alle ipotesi diimpugnazioni proposte ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., secondo cui:«Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione dilegge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza dellamotivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma cheimpone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez.

U, n.25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).3.

Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente deveevidenziarsi che il sequestro preventivo delle due imbarcazioni controverse –rappresentate dall’unità removibile iscritta al n.

ITA4 del registro delle naviminori dell’[OSCURATO:PERSONA] di Policastro e da un natante da diportomunito di fuoribordo modello [OSCURATO:PERSONA] 25 CPP – si riteneva giustificato dalTribunale del riesame di Potenza, in linea con il provvedimento cautelaregenetico, alla luce della sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beniaziendali della [OSCURATO:PERSONA] e i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] nelpresente procedimento.

Tali fatti di reato risultavano ascritti al ricorrente, aisensi degli artt. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen.,110, 416-bis.1 e 513-bis cod. pen., nel contesto operativo del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale l’indagato, da tempo, ricopriva posizioniegemoniche.Si consideri, in proposito, che, secondo il Tribunale del riesame di Potenza,l’obiettivo strategico perseguito dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era costituito dallacommissione di condotte dirette inequivocabilmente a imporre forme di controllodelle attività economiche, con particolare riferimento al settore della pesca svoltada esercenti privati, nel litorale ionico-lucano compreso tra le aree portuali diTaranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il controllo illecito del settore della pesca svolta da operatori privati venivaimposto attraverso un uso strumentale della capacità intimidatoria del ClanScarcia-[OSCURATO:PERSONA], finalizzato a incidere sui meccanismi concorrenziali e a imporreun regime monopolistico sullo svolgimento delle attività di marineriacommerciale, esercitando una signoria criminale su tale specchio di mare e suisoggetti che vi operavano.

Il sistema di condizionamento mafioso delle attività dimarineria privata da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in particolare, venivaesercitato attraverso un vasta gamma di comportamenti intimidatori,comprensivi della percezione di una percentuale dei guadagni percepiti daglioperatori privati di settore; dall’imposizione di aree di influenza marittima su cuisvolgere le operazioni di pesca lungo il litorale ionico-lucano; dal controllo deiprezzi praticati sulla merce pescata; dal mantenimento di distanze prestabilitetra le varie imbarcazioni.Attraverso questi articolati comportamenti vessatori il gruppo mafiosoionico-lucano mirava a stabilire quali fossero i soggetti commerciali che potevanoaccedere al tratto di mare controllato e a percepire forme di guadagnoparassitario dalle attività imprenditoriali svolte dagli operatori di settore,consapevoli delle possibili conseguenze per i soggetti che non ritenevano disoggiacere alle regole criminali, cui sopra ci si è riferiti esemplificativamente, chepotevano arrivare alle conseguenze più estreme per le potenziali vittimedissenzienti.Rispetto a questa forma di controllo illecito dell’attività concorrenziale delsettore della pesca, la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un ruolofondamentale, ponendosi un come elemento di aggregazione delle famiglieScarcia e [OSCURATO:PERSONA], che si manifestavano all’esterno come un organismo criminaleunitario, che mirava a introdursi nella marineria privata ionico-lucana, fungendoda strumento imprenditoriale funzionale al perseguimento degli obiettivi criminaliconsortili attuati nel litorale ionico-lucano.In buona sostanza, attraverso tali complessi vettori di penetrazionecriminale e con il ricorso a un’accorta strategia di infiltrazione imprenditoriale, ilClan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad affermare sul nel litorale ionico-lucanocompreso tra le aree portuali di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] suametodologia di condizionamento mafioso di gran parte delle attività commercialiriconducibile alla marineria privata.

Con il passare degli anni, l’originaria politicaespansionistica dell’organizzazione ionica in questo settore commerciale ha fattospazio ad altre soluzioni operative, sempre più pervasive, trasformandosi –soprattutto negli ultimi anni – in un sistema complessivo di controllo illegaledell’imprenditoria privata operante nel settore della pesca, che tende a sostituirele ordinarie regole concorrenziali.4.

In questa univoca cornice probatoria, il Tribunale del riesame di Potenzariteneva che le due imbarcazioni sequestrate rientravano tra i beni aziendali dellaSocietà [OSCURATO:PERSONA] e che, tenuto conto del ruolo svolto da tale entenell’attuazione del sistema di condizionamento mafioso delle marineria privataindispensabile per l’adozione del provvedimento ablatorio, che si giustificava aisensi dell’art. 321 cod. proc. pen.

Tale ruolo, dunque, imponeva di riteneresussistente il nesso di pertinenzialità censurato, essendo la [OSCURATO:PERSONA] CooperativaNereide indispensabile per attuare il metodo mafioso manifestato dallaconforteria criminale per garantirsi un regime di monopolio sulla marineriacommerciale, mediante lo schermo dell’ente cooperativo, che rappresenta lostrumento operativo per attuare le pratiche di taglieggiamento seriale oggetto divaglio cautelare.In questa cornice, si riteneva confermata l’originaria ipotesi accusatoria edimostrata, sia pure ai soli fini rilevanti ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.,l’affermazione delle perverse logiche criminali del [OSCURATO:PERSONA]Scarcinel settoredella marineria commerciale ionico-lucana.

Si traeva, dunque, conferma chequesto settore commerciale era diventato il terreno privilegiato di affermazionedegli interessi imprenditoriali dell’organizzazione in esame, che, attraverso ilmassiccio impiego delle sue risorse, ha perseguito finalità di mimetizzazioneeconomica, che, da tempo, costituiscono uno degli obiettivi strategici prioritaridel consesso ionico-lucano, alla cui elaborazione ha contribuito, svolgendo unruolo decisivo, [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di tale ricostruzione del ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] CooperativaNereide, su cui il provvedimento impugnata si esprimeva in termini congrui erispettosi delle emergenze probatorie, il sequestro preventivo delle dueimbarcazioni deve ritenersi adottato in conformità del principio di dirittoaffermato da Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti, Rv. 244797 - 01, che sipreventivo di cui all’art. 321, comma primo cod. proc. pen. può essere qualsiasibene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato –purché è esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato inlibera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazionedelle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriorifatti penalmente rilevanti».Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio didiritto affermato da Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01,anch’esso traslabile al caso in esame, secondo cui: «In tema di misure cautelarireali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di uncollegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchépossono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo,estraneo all’illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità siaidonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenzedel reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmenterilevanti».In definitiva, la legittimità del provvedimento ablatorio censurato discendedal ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel sistema dicondizionamento mafioso del settore della marineria commerciale attuate sullitorale ionico-lucano dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale l’entesocietario, nel corso degli anni, ha rappresentato il terminale delle strategie diinquinamento del mondo della pesca mercantile elaborate dalla consorteriamafiosa, che, diversamente, si sarebbe limitata a porre in essere forme disfruttamento di tipo estorsivo o comunque meramente parassitario delle risorseimprenditoriali locali.Ne discende conclusivamente la legittimità del sequestro preventivo,disposto dal Tribunale di Matera e confermato dal Tribunale del riesame diPotenza, del natante iscritto al n.

ITA4 del registro delle navi minori dell’UfficioLocale [OSCURATO:PERSONA] di Policastro e dell’imbarcazione da diporto munita di fuoribordomodello [OSCURATO:PERSONA] 25 CPP, intestati alla [OSCURATO:PERSONA], consede a [OSCURATO:PERSONA].5.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euroin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale del riesame di Potenza;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 7 maggio 2026 il Tribunale del riesame di Potenzadisponeva la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Matera il 19marzo 2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui, ai sensi dell’art. 321 cod. proc.pen., era stato disposto il sequestro preventivo di due natanti, rappresentati daun’imbarcazione iscritta al n. ITA4 del registro delle navi minori dell’[OSCURATO:PERSONA] LocaleMarittimo di Policastro e di un’imbarcazione da diporto munita di fuoribordomodello [OSCURATO:PERSONA] 25 CPP, intestati alla [OSCURATO:PERSONA], con sede aPolicoro.Occorre, in proposito, precisare che il provvedimento cautelare censuratoveniva adottato dal Tribunale del riesame di Potenza sull’assunto che leemergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, coordinatedalla [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, imponevano di riteneredimostrata l’esistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati allaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] – che aveva sede a [OSCURATO:PERSONA] – e i fatti di reato contestati aPietro [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod.pen., 110, 416-bis.1 e 513-bis cod. pen. Le due imbarcazioni sottoposte asequestro preventivo, infatti, erano state utilizzate per commettere le condotteillecite dirette a imporre le forme di controllo delle attività economiche nelsettore della pesca, esercitata lungo il litorale ionico-lucano, oggetto dicontestazione processuale, riconducibili alla sfera di operatività del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – del quale [OSCURATO:PERSONA] era un esponente di vertice –, attuate attraversola [OSCURATO:PERSONA], storicamente presente nel settore della marineriaprivata.Occorre precisare ulteriormente che, secondo la ricostruzione processualeposta a fondamento del provvedimento cautelare genetico, disposto dalTribunale di Matera, ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA]Scarciera una consorteria mafiosa attiva tra la Puglia e la Basilicata, che esercitava lasua sfera di influenza criminale lungo il litorale ionico-lucano compreso tra learee portuali di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale gestiva leestorsioni del settore della marineria privata. Il controllo illecito delle attività dimarineria da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si esercitava sia attraverso lapercezione di una percentuale dei guadagni percepiti dai singoli operatori private,sia attraverso l’imposizione di aree di influenza marittima su cui svolgere leoperazioni di pesca lungo il litorale ionico-lucano, sia attraverso il controllo deiprezzi praticati sulla merce pescata.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censuradifensiva.Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 321cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultavasprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dellasussistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beni aziendali riconducibili allaSocietà [OSCURATO:PERSONA] – che era stata sottoposta a sequestro e, secondol’ipotesi accusatoria, che costituiva il fulcro del sistema di condizionamentoillecito della marineria privata operato dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – e le fattispeciecontestate al ricorrente nel presente procedimento. Non risultava, infatti,dimostrato che le due imbarcazioni sottoposte a sequestro preventivo eranostate utilizzate per commettere i comportamenti criminosi, rilevanti ai sensi degliartt. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen., 110, 416-bis.1e 513-bis cod. pen., diretti a imporre forme di controllo delle attività economichenel settore della pesca, che si concretizzavano nel litorale ionico-lucanocompreso tra le aree portuali di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Né si era tenuto conto che i due natanti non erano intestati a [OSCURATO:PERSONA],ma alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nella quale il ricorrente nonricopriva ruoli gestionali formali, rendendo, anche sotto questo ulteriore profilo,illegittimo il provvedimento ablatorio emesso dal Tribunale di Matera, cherisultava adottato nei confronti di un soggetto processuale estraneo all’attivitàimprenditoriale svolta dall’ente cooperativo controverso. Si era, in questo modo,trascurato che la [OSCURATO:PERSONA] era una cooperativa operante nelsettore della pesca artigianale, attiva lungo la costa ionico-lucana, alla qualeScarci era estraneo, non intrattenendo rapporti di sorta, né diretti né indiretti,con l’ente considerato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentratosu motivi manifestamente infondati.2. In via preliminare, deve rilevarsi che l’impugnazione in sede di legittimitàdei provvedimenti cautelari reali adottati ex art. 321 cod. proc. pen. soggiace ailimiti previsti dall’art. 325 cod. proc. pen., che ne consente la sindacabilità siaper la violazione di legge sia per i vizi motivazionali assoluti, equiparabili allaviolazione di legge, che sono quelli di portata tale da non consentire di renderecomprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.Occorre, in proposito, precisare che la limitazione dei motivi di ricorso allasola violazione di legge comporta che, in sede di legittimità, non è deducibile ilvizio di motivazione dei provvedimenti emessi ex art. 321 cod. proc. pen., ameno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderlameramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si pongacome assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguitodal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative delprovvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logicida fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’adozione della misuracautelare reale (tra le altre, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez.1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01).Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, si inserisce nel solco di unfilone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo – che deve ritenersiapplicabile alle ipotesi di impugnazioni proposte ai sensi combinato disposto degliartt. 321 e 325 cod. proc. pen. –, che è possibile esplicitare richiamando ilseguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di riesame delle misurecautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essereproposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 - 01).Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio didiritto, risalente, affermato dalle Sezioni Unite, traslabile alle ipotesi diimpugnazioni proposte ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., secondo cui:«Qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione dilegge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza dellamotivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma cheimpone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n.25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).3. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente deveevidenziarsi che il sequestro preventivo delle due imbarcazioni controverse –rappresentate dall’unità removibile iscritta al n. ITA4 del registro delle naviminori dell’[OSCURATO:PERSONA] di Policastro e da un natante da diportomunito di fuoribordo modello [OSCURATO:PERSONA] 25 CPP – si riteneva giustificato dalTribunale del riesame di Potenza, in linea con il provvedimento cautelaregenetico, alla luce della sussistenza di un nesso di pertinenzialità tra i beniaziendali della [OSCURATO:PERSONA] e i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] nelpresente procedimento. Tali fatti di reato risultavano ascritti al ricorrente, aisensi degli artt. 416-bis, primo, secondo, quarto e quinto comma, cod. pen.,110, 416-bis.1 e 513-bis cod. pen., nel contesto operativo del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale l’indagato, da tempo, ricopriva posizioniegemoniche.Si consideri, in proposito, che, secondo il Tribunale del riesame di Potenza,l’obiettivo strategico perseguito dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era costituito dallacommissione di condotte dirette inequivocabilmente a imporre forme di controllodelle attività economiche, con particolare riferimento al settore della pesca svoltada esercenti privati, nel litorale ionico-lucano compreso tra le aree portuali diTaranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il controllo illecito del settore della pesca svolta da operatori privati venivaimposto attraverso un uso strumentale della capacità intimidatoria del ClanScarcia-[OSCURATO:PERSONA], finalizzato a incidere sui meccanismi concorrenziali e a imporreun regime monopolistico sullo svolgimento delle attività di marineriacommerciale, esercitando una signoria criminale su tale specchio di mare e suisoggetti che vi operavano. Il sistema di condizionamento mafioso delle attività dimarineria privata da parte del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in particolare, venivaesercitato attraverso un vasta gamma di comportamenti intimidatori,comprensivi della percezione di una percentuale dei guadagni percepiti daglioperatori privati di settore; dall’imposizione di aree di influenza marittima su cuisvolgere le operazioni di pesca lungo il litorale ionico-lucano; dal controllo deiprezzi praticati sulla merce pescata; dal mantenimento di distanze prestabilitetra le varie imbarcazioni.Attraverso questi articolati comportamenti vessatori il gruppo mafiosoionico-lucano mirava a stabilire quali fossero i soggetti commerciali che potevanoaccedere al tratto di mare controllato e a percepire forme di guadagnoparassitario dalle attività imprenditoriali svolte dagli operatori di settore,consapevoli delle possibili conseguenze per i soggetti che non ritenevano disoggiacere alle regole criminali, cui sopra ci si è riferiti esemplificativamente, chepotevano arrivare alle conseguenze più estreme per le potenziali vittimedissenzienti.Rispetto a questa forma di controllo illecito dell’attività concorrenziale delsettore della pesca, la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un ruolofondamentale, ponendosi un come elemento di aggregazione delle famiglieScarcia e [OSCURATO:PERSONA], che si manifestavano all’esterno come un organismo criminaleunitario, che mirava a introdursi nella marineria privata ionico-lucana, fungendoda strumento imprenditoriale funzionale al perseguimento degli obiettivi criminaliconsortili attuati nel litorale ionico-lucano.In buona sostanza, attraverso tali complessi vettori di penetrazionecriminale e con il ricorso a un’accorta strategia di infiltrazione imprenditoriale, ilClan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad affermare sul nel litorale ionico-lucanocompreso tra le aree portuali di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] suametodologia di condizionamento mafioso di gran parte delle attività commercialiriconducibile alla marineria privata. Con il passare degli anni, l’originaria politicaespansionistica dell’organizzazione ionica in questo settore commerciale ha fattospazio ad altre soluzioni operative, sempre più pervasive, trasformandosi –soprattutto negli ultimi anni – in un sistema complessivo di controllo illegaledell’imprenditoria privata operante nel settore della pesca, che tende a sostituirele ordinarie regole concorrenziali.4. In questa univoca cornice probatoria, il Tribunale del riesame di Potenzariteneva che le due imbarcazioni sequestrate rientravano tra i beni aziendali dellaSocietà [OSCURATO:PERSONA] e che, tenuto conto del ruolo svolto da tale entenell’attuazione del sistema di condizionamento mafioso delle marineria privataindispensabile per l’adozione del provvedimento ablatorio, che si giustificava aisensi dell’art. 321 cod. proc. pen. Tale ruolo, dunque, imponeva di riteneresussistente il nesso di pertinenzialità censurato, essendo la [OSCURATO:PERSONA] CooperativaNereide indispensabile per attuare il metodo mafioso manifestato dallaconforteria criminale per garantirsi un regime di monopolio sulla marineriacommerciale, mediante lo schermo dell’ente cooperativo, che rappresenta lostrumento operativo per attuare le pratiche di taglieggiamento seriale oggetto divaglio cautelare.In questa cornice, si riteneva confermata l’originaria ipotesi accusatoria edimostrata, sia pure ai soli fini rilevanti ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen.,l’affermazione delle perverse logiche criminali del [OSCURATO:PERSONA]Scarcinel settoredella marineria commerciale ionico-lucana. Si traeva, dunque, conferma chequesto settore commerciale era diventato il terreno privilegiato di affermazionedegli interessi imprenditoriali dell’organizzazione in esame, che, attraverso ilmassiccio impiego delle sue risorse, ha perseguito finalità di mimetizzazioneeconomica, che, da tempo, costituiscono uno degli obiettivi strategici prioritaridel consesso ionico-lucano, alla cui elaborazione ha contribuito, svolgendo unruolo decisivo, [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di tale ricostruzione del ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] CooperativaNereide, su cui il provvedimento impugnata si esprimeva in termini congrui erispettosi delle emergenze probatorie, il sequestro preventivo delle dueimbarcazioni deve ritenersi adottato in conformità del principio di dirittoaffermato da Sez. 4, n. 32964 del 01/07/2009, Duranti, Rv. 244797 - 01, che sipreventivo di cui all’art. 321, comma primo cod. proc. pen. può essere qualsiasibene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato –purché è esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato inlibera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazionedelle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriorifatti penalmente rilevanti».Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio didiritto affermato da Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01,anch’esso traslabile al caso in esame, secondo cui: «In tema di misure cautelarireali, il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di uncollegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchépossono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo,estraneo all’illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità siaidonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenzedel reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmenterilevanti».In definitiva, la legittimità del provvedimento ablatorio censurato discendedal ruolo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel sistema dicondizionamento mafioso del settore della marineria commerciale attuate sullitorale ionico-lucano dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale l’entesocietario, nel corso degli anni, ha rappresentato il terminale delle strategie diinquinamento del mondo della pesca mercantile elaborate dalla consorteriamafiosa, che, diversamente, si sarebbe limitata a porre in essere forme disfruttamento di tipo estorsivo o comunque meramente parassitario delle risorseimprenditoriali locali.Ne discende conclusivamente la legittimità del sequestro preventivo,disposto dal Tribunale di Matera e confermato dal Tribunale del riesame diPotenza, del natante iscritto al n. ITA4 del registro delle navi minori dell’UfficioLocale [OSCURATO:PERSONA] di Policastro e dell’imbarcazione da diporto munita di fuoribordomodello [OSCURATO:PERSONA] 25 CPP, intestati alla [OSCURATO:PERSONA], consede a [OSCURATO:PERSONA].5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euroin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34706/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris