CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 06995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 10713-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoVINCENZO MASSARA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026MAURO SFERRAZZA;1045- controricorrente –avverso la sentenza n. 1145/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 541/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1045/2026Caterina [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1145/2022Nu mdeerol ldai r accolta generale 6995/2026Corte d’appello di Catanzaro che, in accoglimento del gravamDeat a pubblicazione 24/03/2026dell’INPS, ha riformato la decisione del Tribunale di LameziaTerme e respinto il ricorso in opposizione ad avvisi di addebitoportanti crediti INPS per ripetizione di indennità didisoccupazione agricola indebitamente erogata negli anni dal2006 al 2008.Propone due motivi di censura, cui resiste INPS concontroricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per due motivi, così rubricati.1.Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato: la Corte d’Appello è entrata nel merito dellalegittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi deibraccianti agricoli avvenuta nell’anno 2017, questione nonoggetto di altro giudizio di merito tendente ad ottenere ilriconoscimento della validità del rapporto di lavoro instauratotra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, giudizio al momento delricorso pendente in primo grado dinanzi al G.L. di LameziaTerme.2. In merito alla condanna alle spese processuali.La Corte d’Appello ha condannato alla rifusione delle speseprocessuali del grado di appello e del primo grado pur essendopresenti in atti dichiarazione sostitutiva di certificazionerispettivamente apposta in calce al ricorso di primo grado eNumero registro generale 10713/2023allegata al fascicolo di secondo grado attestante la titolarità dNi umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla sogliDaat a pubblicazione 24/03/2026determinata dalla legge.La Corte ha motivato come segue.-L’appellata aveva proposto opposizione avverso gli avvisi diaddebito con i quali era chiesto il pagamento di € 3.393,38 atitolo di ripetizione di indennità di disoccupazione agricolaindebitamente erogate negli anni dal 2006 al 2008, indebitoconseguente alla cancellazione degli elenchi anagrafici dispostaa seguito di verbale di accertamento ispettivo redatto neiconfronti del preteso datore di lavoro.-La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della pretesa diripetizione dell’INPS perché formulata oltre il terminequinquennale di cui all’art.8, del D.P.R. n. 818/1957 ed eccepitola sopravvenuta prescrizione del diritto di ripetizione fatto valeredall’INPS.-Il Tribunale, ritenuto che “dal fascicolo di parte ricorrente” sievincesse “la pendenza del ricorso giudiziario riguardo al meritodelle pretese contenute negli avvisi di addebito opposti” econstatato che non risultava essere ancora intervenuto, conriferimento a quel giudizio, “un provvedimento esecutivo delgiudice”, così come richiesto dall’art.24, comma 3, del d.lgs. n.46/1999, aveva accolto la domanda e dichiarato l’inefficaciadegli opposti avvisi di addebito.-L’INPS assume l’erroneità della sentenza sotto diversi profili.-Il primo elemento determinante ai fini del rigetto delladomanda concerne l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art.22del d.l. n. 7/1970.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata, infatti, cancellata dagli elenchi perle giornate di cui si discute con il II° elenco trimestraleNumero registro generale 10713/2023pubblicato telematicamente il 15\9\2017, ma il ricorsoN umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026amministrativo al comitato provinciale dell’INPS risulta esserDeat a pubblicazione 24/03/2026stato proposto ben oltre il termine decadenziale di 30 giornistabilito dall’art.22 del D.L. n. 7/1970 e precisamente in data 26marzo 2018, per come risulta dagli atti versati in giudizio dallastessa ricorrente. L’avvenuta cancellazione risulta essere statacomunicata alla ricorrente con specifica comunicazioneindividuale ricevuta in data 31\1\2018, per cui anche rispettotale ulteriore comunicazione si deve constatare la consumazionedel termine di decadenza di cui al citato art.22.-Anche a non voler tenere conto della sopravvenuta decadenza,comunque, è pacifico che nel giudizio di impugnazione deiprovvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici deibraccianti agricoli, gravi sull’assicurato l’onere di provarel’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato inagricoltura, che è elemento costitutivo del diritto alla re-iscrizione: la ricorrente non ha offerto alcun elemento di provaal riguardo.Il primo motivo, con cui ci si duole del fatto che la Corte avrebbepronunciato oltre i limiti della domanda, entrando nel meritodella cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei bracciantiagricoli, che era questione non attinente al giudizio vertente intema di opposizione ad avviso di addebito, è infondato.Emerge dalla sentenza che l’eccezione era stata sollevata fin dalprimo grado di giudizio ed è stata ribadita in sede di appellocome motivo di censura (pagina 2 sent.).Nel caso in cui l’iscrizione negli elenchi sia venuta meno peressere il lavoratore stato cancellato dall’Inps – come accadutonel caso di specie – questa Corte ha sempre ribadito che laprestazione non può essere riconosciuta se non in presenzaNumero registro generale 10713/2023dell’iscrizione, previa impugnazione del provvedimentoN umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoDlait a pubblicazione 24/03/2026nel termine decadenziale di cui all’art.22 del d.l. n. 7/1970(Cass. n. 6229/2019, n.10089/2024, n.23648/2025).Il sistema dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli,quale presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali, ègiustificato «dalla obiettiva difficoltà di rilevamento dellaeffettività della prestazione in un settore peculiare come quelloagricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spessodiscontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datoridi lavoro nel corso dell’anno». In tale contesto, contraddistintodalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti», s’inquadra,dunque, l’imposizione «di un termine di decadenza per lacontestazione dei provvedimenti di cancellazione o di noninclusione» (Corte Cost. n.192/2005). Anche il giudice delleleggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale dellanormativa in esame, ha posto l’accento sull’esigenza «diaccertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del dirittoall’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo allacircostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituiscepresupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegateal solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o dimaternità, e titolo per l’accredito, per ciascun anno, deicontributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione neglielenchi stessi» (Corte cost. n.192/2005).Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato chenon è configurabile un’autonoma azione di accertamento deldiritto di conseguire le prestazioni previdenziali, conconseguente irrilevanza dell’impugnazione tempestiva deiprovvedimenti dell’Istituto, che di tale diritto rappresentano, percontro, l’imprescindibile presupposto e, dunque, l’illegittimitàNumero registro generale 10713/2023del provvedimento di cancellazione non può essere accertatoN umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026incidenter tantum, al di fuori del termine decadenziaDleat a pubblicazione 24/03/2026d’impugnazione (Cass. n.10089/2024, n.23648/2025).L’inammissibilità di un accertamento incidenter tantum è stataaffermata in un caso analogo al presente, in cui la domandagiudiziale del lavoratore era tesa a contestare la pretesarestitutoria dell’Istituto per l’indennità di disoccupazioneagricola erogata.La questione della decadenza è preliminare e ostativa a qualsiasivalutazione nel merito circa la sussistenza di un rapporto lavoro,trattandosi di questione funzionale all’accertamento del dirittoalla prestazione di disoccupazione, accertamento che, però, èprecluso in assenza di impugnazione del provvedimento dicancellazione.Del resto, «il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, fissato dall'art. 112 cod.proc.civ., che implica ildivieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiestoo comunque di emettere una statuizione che non trovicorrispondenza nella domanda, deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti,alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione(petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno deicontendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (cfr.,ex plurimis, Cass., nn. 532 del 1990; 919 del 1999; 18991 del2003; 6945 del 2007; 6757 del 2011)» (Cass. 10957/2018; cosìanche Cass. n. 25966/2017)» ciò che non è accaduto nellaspecie.Il secondo motivo di doglianza è inammissibile.Si lamenta che la Corte abbia condannato al pagamento dellespese “pur essendo presente in atti dichiarazione sostitutiva dicertificazione rispettivamente apposta in calce al ricorNsuom erod rie gistro generale 10713/2023Numero sezionale 1045/2026primo grado e allegata al fascicolo di secondo grado atteNsutmaenro tdei r accolta generale 6995/2026la titolarità di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore allDaat a pubblicazione 24/03/2026soglia determinata dalla legge”: nel motivo non vengono, però,trascritte le dichiarazioni de quibus, non è indicato se gli attisono stati prodotti (né, tanto meno, gli stessi vengonoidentificati).Il ricorso va, pertanto, rigettato.Al rigetto non consegue condanna alle spese essendo presentedichiarazione 152 disp. att. per il giudizio di Cassazione.Va dato atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto(Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 febbraio2026.La PresidenteGabriella MarcheseNumero registro generale 10713/2023Numero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE LAVORO R.G.N.10713/2023Cron.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 10713-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoVINCENZO MASSARA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026MAURO SFERRAZZA;1045- controricorrente –avverso la sentenza n. 1145/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 541/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1045/2026Caterina [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1145/2022Nu mdeerol ldai r accolta generale 6995/2026Corte d’appello di Catanzaro che, in accoglimento del gravamDeat a pubblicazione 24/03/2026dell’INPS, ha riformato la decisione del Tribunale di LameziaTerme e respinto il ricorso in opposizione ad avvisi di addebitoportanti crediti INPS per ripetizione di indennità didisoccupazione agricola indebitamente erogata negli anni dal2006 al 2008.Propone due motivi di censura, cui resiste INPS concontroricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per due motivi, così rubricati.1.Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato: la Corte d’Appello è entrata nel merito dellalegittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi deibraccianti agricoli avvenuta nell’anno 2017, questione nonoggetto di altro giudizio di merito tendente ad ottenere ilriconoscimento della validità del rapporto di lavoro instauratotra la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, giudizio al momento delricorso pendente in primo grado dinanzi al G.L. di LameziaTerme.2. In merito alla condanna alle spese processuali.La Corte d’Appello ha condannato alla rifusione delle speseprocessuali del grado di appello e del primo grado pur essendopresenti in atti dichiarazione sostitutiva di certificazionerispettivamente apposta in calce al ricorso di primo grado eNumero registro generale 10713/2023allegata al fascicolo di secondo grado attestante la titolarità dNi umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla sogliDaat a pubblicazione 24/03/2026determinata dalla legge.La Corte ha motivato come segue.-L’appellata aveva proposto opposizione avverso gli avvisi diaddebito con i quali era chiesto il pagamento di € 3.393,38 atitolo di ripetizione di indennità di disoccupazione agricolaindebitamente erogate negli anni dal 2006 al 2008, indebitoconseguente alla cancellazione degli elenchi anagrafici dispostaa seguito di verbale di accertamento ispettivo redatto neiconfronti del preteso datore di lavoro.-La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità della pretesa diripetizione dell’INPS perché formulata oltre il terminequinquennale di cui all’art.8, del D.P.R. n. 818/1957 ed eccepitola sopravvenuta prescrizione del diritto di ripetizione fatto valeredall’INPS.-Il Tribunale, ritenuto che “dal fascicolo di parte ricorrente” sievincesse “la pendenza del ricorso giudiziario riguardo al meritodelle pretese contenute negli avvisi di addebito opposti” econstatato che non risultava essere ancora intervenuto, conriferimento a quel giudizio, “un provvedimento esecutivo delgiudice”, così come richiesto dall’art.24, comma 3, del d.lgs. n.46/1999, aveva accolto la domanda e dichiarato l’inefficaciadegli opposti avvisi di addebito.-L’INPS assume l’erroneità della sentenza sotto diversi profili.-Il primo elemento determinante ai fini del rigetto delladomanda concerne l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art.22del d.l. n. 7/1970.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata, infatti, cancellata dagli elenchi perle giornate di cui si discute con il II° elenco trimestraleNumero registro generale 10713/2023pubblicato telematicamente il 15\9\2017, ma il ricorsoN umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026amministrativo al comitato provinciale dell’INPS risulta esserDeat a pubblicazione 24/03/2026stato proposto ben oltre il termine decadenziale di 30 giornistabilito dall’art.22 del D.L. n. 7/1970 e precisamente in data 26marzo 2018, per come risulta dagli atti versati in giudizio dallastessa ricorrente. L’avvenuta cancellazione risulta essere statacomunicata alla ricorrente con specifica comunicazioneindividuale ricevuta in data 31\1\2018, per cui anche rispettotale ulteriore comunicazione si deve constatare la consumazionedel termine di decadenza di cui al citato art.22.-Anche a non voler tenere conto della sopravvenuta decadenza,comunque, è pacifico che nel giudizio di impugnazione deiprovvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici deibraccianti agricoli, gravi sull’assicurato l’onere di provarel’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro subordinato inagricoltura, che è elemento costitutivo del diritto alla re-iscrizione: la ricorrente non ha offerto alcun elemento di provaal riguardo.Il primo motivo, con cui ci si duole del fatto che la Corte avrebbepronunciato oltre i limiti della domanda, entrando nel meritodella cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei bracciantiagricoli, che era questione non attinente al giudizio vertente intema di opposizione ad avviso di addebito, è infondato.Emerge dalla sentenza che l’eccezione era stata sollevata fin dalprimo grado di giudizio ed è stata ribadita in sede di appellocome motivo di censura (pagina 2 sent.).Nel caso in cui l’iscrizione negli elenchi sia venuta meno peressere il lavoratore stato cancellato dall’Inps – come accadutonel caso di specie – questa Corte ha sempre ribadito che laprestazione non può essere riconosciuta se non in presenzaNumero registro generale 10713/2023dell’iscrizione, previa impugnazione del provvedimentoN umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoDlait a pubblicazione 24/03/2026nel termine decadenziale di cui all’art.22 del d.l. n. 7/1970(Cass. n. 6229/2019, n.10089/2024, n.23648/2025).Il sistema dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli,quale presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali, ègiustificato «dalla obiettiva difficoltà di rilevamento dellaeffettività della prestazione in un settore peculiare come quelloagricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spessodiscontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datoridi lavoro nel corso dell’anno». In tale contesto, contraddistintodalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti», s’inquadra,dunque, l’imposizione «di un termine di decadenza per lacontestazione dei provvedimenti di cancellazione o di noninclusione» (Corte Cost. n.192/2005). Anche il giudice delleleggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale dellanormativa in esame, ha posto l’accento sull’esigenza «diaccertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del dirittoall’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo allacircostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituiscepresupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegateal solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o dimaternità, e titolo per l’accredito, per ciascun anno, deicontributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione neglielenchi stessi» (Corte cost. n.192/2005).Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato chenon è configurabile un’autonoma azione di accertamento deldiritto di conseguire le prestazioni previdenziali, conconseguente irrilevanza dell’impugnazione tempestiva deiprovvedimenti dell’Istituto, che di tale diritto rappresentano, percontro, l’imprescindibile presupposto e, dunque, l’illegittimitàNumero registro generale 10713/2023del provvedimento di cancellazione non può essere accertatoN umero sezionale 1045/2026Numero di raccolta generale 6995/2026incidenter tantum, al di fuori del termine decadenziaDleat a pubblicazione 24/03/2026d’impugnazione (Cass. n.10089/2024, n.23648/2025).L’inammissibilità di un accertamento incidenter tantum è stataaffermata in un caso analogo al presente, in cui la domandagiudiziale del lavoratore era tesa a contestare la pretesarestitutoria dell’Istituto per l’indennità di disoccupazioneagricola erogata.La questione della decadenza è preliminare e ostativa a qualsiasivalutazione nel merito circa la sussistenza di un rapporto lavoro,trattandosi di questione funzionale all’accertamento del dirittoalla prestazione di disoccupazione, accertamento che, però, èprecluso in assenza di impugnazione del provvedimento dicancellazione.Del resto, «il principio della corrispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, fissato dall'art. 112 cod.proc.civ., che implica ildivieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiestoo comunque di emettere una statuizione che non trovicorrispondenza nella domanda, deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti,alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione(petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno deicontendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (cfr.,ex plurimis, Cass., nn. 532 del 1990; 919 del 1999; 18991 del2003; 6945 del 2007; 6757 del 2011)» (Cass. 10957/2018; cosìanche Cass. n. 25966/2017)» ciò che non è accaduto nellaspecie.Il secondo motivo di doglianza è inammissibile.Si lamenta che la Corte abbia condannato al pagamento dellespese “pur essendo presente in atti dichiarazione sostitutiva dicertificazione rispettivamente apposta in calce al ricorNsuom erod rie gistro generale 10713/2023Numero sezionale 1045/2026primo grado e allegata al fascicolo di secondo grado atteNsutmaenro tdei r accolta generale 6995/2026la titolarità di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore allDaat a pubblicazione 24/03/2026soglia determinata dalla legge”: nel motivo non vengono, però,trascritte le dichiarazioni de quibus, non è indicato se gli attisono stati prodotti (né, tanto meno, gli stessi vengonoidentificati).Il ricorso va, pertanto, rigettato.Al rigetto non consegue condanna alle spese essendo presentedichiarazione 152 disp. att. per il giudizio di Cassazione.Va dato atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto(Cass. S.U. n. 4315/2020).La Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese