CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 33103-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 559 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo giugn o 201 8 (R.G.N. 35/2017). R.G.N.33103/2018 Cron. Rep. C.C. 25/10/2023 giurisdizione Indennitàdi disoccupazione agricola e decadenza dall’azione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 ottobre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 1 3 nov embre 2018 e affidato a due motivi, ilsignor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 559 del 2018, depositata il primo giugno2018, che ha respinto il gravame dell’odierno ricorrente e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede e la declaratoria d’inammissibilità, per sopravvenuta decadenza, del la domanda volta all’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,per gli anni 2007-2011, e del diritto di fruire dell’indennità di disoccupazione agricola. 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 10 dicembre2018 . 3.–È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–A fondamento della decisione, la Corte territoriale argoment a che il signor Pennisi è stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2007 al 2011 e che il provvedimento di cancellazione è stato pubblicato sul sito Internet dell’Istituto dal 14 giugno 2013 al 5 luglio 2013, «con efficacia di notifica al lavoratore interessato», ai sensi dell’art. 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Non è stato censurato l’accertamento del giudice di prime cure in ordine alla tardività del ricorso amministrativo, profiloche si riverbera -3 - sulla stessa tempestivitàdella domanda giudiziale, proposta soltanto il 17 luglio 2014, allorché era già spirato il termine di decadenza di 120 giorni, che decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo (pagina 7 della pronuncia d’appello). Secondo i giudici d’appello, la decadenza, sancita per la proposizione dell’azione giudiziaria (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83), preclude l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, «con conseguente rigetto della domanda volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione, che si configura quale prestazione previdenziale consequenziale rispetto alla suddetta iscrizione. E ciò a prescindere dalla impugnativa o meno del provvedimento di cancellazione» (pagina 6 della pronuncia della Corte di merito). 2.–Contro tali statuizioni, il signor [OSCURATO:PERSONA] formula due motivi di ricorso. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, come convertito, e sostiene che la decadenza non sia applicabile a un’azione che non mira a contestare il provvedimento amministrativo, «ma piuttosto all’accertamento del diritto alla iscrizione per gli anni in contestazione a mezzo dell’accertamento del rapporto di lavoro svolto, con declaratoria del diritto alla legittima percezione della relativa indennità di disoccupazione e della derivata illegittimità dell’indebito contestato» (pagina 3 del ricorso). L’accertamento «dell’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per i periodi in contestazione» non sarebbe precluso, pertanto, dalla decadenza (pagina 7 del ricorso). 2.2.–Con la seconda doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e/o la falsa applicazione -4 - dell’art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dell’art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, e dell’art. 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e imputa ai giudici d’appello di avere violato la legge, nel considerare come «presupposto costitutivo dei diritti da accertare» l’iscrizione negli elenchi, dotata di una mera «funzione di agevolazione probatoria», laddove viene in rilievo in via esclusiva «il rapporto di lavoro effettivamente svolto» (pagina 9 del ricorso). 3.–Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la connessione che le unisce, sono esenti dai profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 4 e 5), con riferimento alla mancata contestazione di tutte le rationes decidendi idonee a sorreggere la decisione impugnata. Le critiche del ricorrente contestano quello che, della pronuncia d’appello, rappresenta il caposaldo: l’applicazione della decadenza sostanziale comminata dalla legge. Il ricorrente, con argomentazioni intelligibili, si prefigge di dimostrare che l’azione di accertamento proposta non sia soggetta ad alcun termine di decadenza. Tali argomentazioni, correlate al percorso logico della sentenza impugnata, sono suscettibili, in potenza, d’incrinarne la forza persuasiva. 4.–I motivi di ricorso, pur ammissibili, non colgono, tuttavia, nel segno. 4.1.– In tema d ’ iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l’inosservanza del termine di centoventi giorni,fissato dall ’ art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 per la proposizione dell’azione giudiziaria, determina la decadenza sostanziale del privato, in quanto relativa al compimento dell’atto di esercizio di un diritto soggettivo. Tale decadenzanon solo non è assoggettata alla sanatoria prevista dall’art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 , ma, riguardando una materia -5 - sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell’art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno(fra le molte, Cass., sez. lav., 12 maggio 2015, n. 9622, e 6 luglio 2009, n. 15813; più di recente, anche Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). Questa Corte è costante nell’affermare che l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. La prestazione, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto d’impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine di decadenza sancito dalla legge (Cass., sez. VI-L, 4 marzo 2019, n. 6229). 4.2.–Il sistema dell’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, quale presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali, è giustificato « dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell’anno». In tale contesto,contraddistinto dalla « oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti», s’inquadra, dunque, l’imposizione « di un termine di decadenza per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione» (Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). Anche il giudice delle leggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale della normativa in esame, ha posto l’accento sull’esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l’accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al -6 - numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (sentenza n. 192 del 2005, cit., il già richiamato punto 2.3. del Considerato in diritto). 4.3.–Non vi sono ragioni per discostarsi da tali principi, ribaditi in molteplici occasioni da questa Corte,anche sulla scorta dei chiarimenti enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. Il nesso inscindibile, che intercorre tra l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e l’attribuzione delle prestazioni previdenziali, destituisce di fondamento le considerazioni illustrate a supporto di entrambi i motivi di ricorso, al fine di configurare un’autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con la conseguente irrilevanza dell’impugnazione tempestiva dei provvedimenti dell’Istituto, che di tale diritto rappresentano, per contro,l’imprescindibile presupposto. 5.– In virtù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 6.–Quanto alle spese, devono essere dichiarate irripetibili. Nella presente controversia , che concerne l’accertamento del diritto di percepire l’indennità di disoccupazione agricola, risulta depositata la dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già vagliata nella sua regolarità dalla sentenza d’appello (pagina 7). 7.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti oggettivi del sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove risulti in concretodovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spesedel presente giudizio , ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a -7 - quello previsto per la stessa impugnazione,