Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05272/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30049 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente principale- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle Entrate–Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - Oggetto: Tributi TRAVISAMENTO DELLA PROVANonché contro Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4744/2022, depositata in data 16 giugno 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione provinciale di Napoli avverso avviso di intimazione notificatogli in data 27.2.2020, per la somma di euro 53.363,57, stante il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali relative a Irpef, contributi sanitari nazionali, tassa di smaltimento rifiuti, canoni TV e bonifica e miglioramento fondiario, deducendo la carenza di motivazione, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l’intervenuto decorso della prescrizione. 2.La CTP, con sentenza n. 1866/24/2021, rigettava il ricorso ritenendo correttamente notificate le cartelle a persona irreperibile e non decorsa la eccepita prescrizione. 3.Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 4744/2022, depositata in data 16 giugno 2022, accoglieva parzialmente l’appello ritenendo: 1) irrituale la notifica delle cartelle relative ai tributi locali e decorso il relativo termine di prescrizione quinquennale con annullamento in parte quadell’intimazione di pagamento; 2) rituale, come già statuito dalla CTP, la notifica della cartella n.07120010340107288000, concernente l’Irpef e i contributi SSN, effettuata, oltre che in data 4.9.2001 al contribuente, successivamente, in data 19.2.2004, al curatore del fallimento in pendenza della procedura concorsuale, con interruzione della prescrizione fino alla sentenza di fallimento, decorrenza ex novo dopo la chiusura della procedura concorsuale e con successiva interruzione, entro dieci anni dalla chiusura del fallimento, per effetto della notifica in data 2.10.2015, di un nuovo atto interruttivo.

La CTR ha ritenuto, altresì, inammissibile la doglianza proposta dal contribuente, soltanto in sede di gravame, di invalidità della notifica della detta cartella effettuata unicamente nei confronti del curatore e non anche nei confronti del contribuente che, nel 2004, era stato già dichiarato fallito (essendo legale rappresentante e socio accomandatario di Quattrostagioni di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dichiarata fallita in data 15.3.2000 con chiusura della procedura fallimentare con decreto del 22.3.2004). 4.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso affidato a un motivo. 5.Resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione con controricorso articolando ricorso incidentale articolato con un motivo. 6.Sono rimasti intimati il Comune di Napoli, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la CTR -omettendo di valutare un elemento probatorio decisivo qual era l’irregolarità della notifica della presupposta cartella n.07120010340107288000 - qualificato erroneamente come nuova la contestazione di irritualità della detta notifica in quantoeffettuata soltanto nei confronti del curatore e non anche del contribuente già dichiarato fallito nel 2004 sebbene la stessa non costituisse domanda nuova essendo connessa alla originaria censura di prescrizione del credito tributario per mancata/irregolare notifica delle cartelle al contribuente; inoltre, ad avviso del ricorrente, la presunta notifica della detta cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. in data 4.9.2001 al contribuente non si sarebbe perfezionata in mancanza della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale (CAD) e, comunque, anche a volere ritenere perfezionata in data 4.9.2001 tale notifica, il credito erariale sarebbe comunque estinto in quanto da tale data al 1.10.2015 (anno di presunta notifica dell’atto interruttivo) sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione; -con l’unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea ricostruzione della questio facti in ordine all’intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali n.071201101458833039000, n. 07120120120617785000, n. 07120130067624752000, n. 07120140004701440000, n. 07120150060359390000, n. 07120150087825833000, n. 07120150149428528000.

In particolare, ad avviso delle ricorrenti incidentali, il giudice di appello avrebbe erroneamente dichiarato il decorso del termine di prescrizione in ordine alle suddette cartelle relative a tributi non erariali, sul presupposto della irritualità della loro notificazione (per essere mancato l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito trattandosi di c.d. irreperibilità relativa) laddove, nella specie, emergesse documentalmente -attraverso i referti di notifica prodotti sin dal primo grado - la notifica della cartella n.071201101458833039000 mediante raccomandata a mani del contribuente, della cartella n. 07120140004701440000 ex art. 139 c.p.c. nelle mani del contribuente e delle altre cartelle ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, vertendosi in una situazione di c.d. irreperibilità assoluta senza necessità di invio della raccomandata informativa (CAD); - c on ordinanza n. 11111 del 2023 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione sul travisamento della prova che viene in rilievo con il motivo del ricorso incidentale; -è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sull’ordinanza interlocutori a n. 11111 del 2023 ; P.Q.M.

La Corte rinvia l a causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S ezioni Unite di questa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30049 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente principale- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , e Agenzia delle Entrate–Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - Oggetto: Tributi TRAVISAMENTO DELLA PROVANonché contro Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4744/2022, depositata in data 16 giugno 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione provinciale di Napoli avverso avviso di intimazione notificatogli in data 27.2.2020, per la somma di euro 53.363,57, stante il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali relative a Irpef, contributi sanitari nazionali, tassa di smaltimento rifiuti, canoni TV e bonifica e miglioramento fondiario, deducendo la carenza di motivazione, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l’intervenuto decorso della prescrizione. 2.La CTP, con sentenza n. 1866/24/2021, rigettava il ricorso ritenendo correttamente notificate le cartelle a persona irreperibile e non decorsa la eccepita prescrizione. 3.Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania che, con sentenza n. 4744/2022, depositata in data 16 giugno 2022, accoglieva parzialmente l’appello ritenendo: 1) irrituale la notifica delle cartelle relative ai tributi locali e decorso il relativo termine di prescrizione quinquennale con annullamento in parte quadell’intimazione di pagamento; 2) rituale, come già statuito dalla CTP, la notifica della cartella n.07120010340107288000, concernente l’Irpef e i contributi SSN, effettuata, oltre che in data 4.9.2001 al contribuente, successivamente, in data 19.2.2004, al curatore del fallimento in pendenza della procedura concorsuale, con interruzione della prescrizione fino alla sentenza di fallimento, decorrenza ex novo dopo la chiusura della procedura concorsuale e con successiva interruzione, entro dieci anni dalla chiusura del fallimento, per effetto della notifica in data 2.10.2015, di un nuovo atto interruttivo. La CTR ha ritenuto, altresì, inammissibile la doglianza proposta dal contribuente, soltanto in sede di gravame, di invalidità della notifica della detta cartella effettuata unicamente nei confronti del curatore e non anche nei confronti del contribuente che, nel 2004, era stato già dichiarato fallito (essendo legale rappresentante e socio accomandatario di Quattrostagioni di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dichiarata fallita in data 15.3.2000 con chiusura della procedura fallimentare con decreto del 22.3.2004). 4.Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso affidato a un motivo. 5.Resistono l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate- Riscossione con controricorso articolando ricorso incidentale articolato con un motivo. 6.Sono rimasti intimati il Comune di Napoli, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la CTR -omettendo di valutare un elemento probatorio decisivo qual era l’irregolarità della notifica della presupposta cartella n.07120010340107288000 - qualificato erroneamente come nuova la contestazione di irritualità della detta notifica in quantoeffettuata soltanto nei confronti del curatore e non anche del contribuente già dichiarato fallito nel 2004 sebbene la stessa non costituisse domanda nuova essendo connessa alla originaria censura di prescrizione del credito tributario per mancata/irregolare notifica delle cartelle al contribuente; inoltre, ad avviso del ricorrente, la presunta notifica della detta cartella eseguita ex art. 140 c.p.c. in data 4.9.2001 al contribuente non si sarebbe perfezionata in mancanza della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale (CAD) e, comunque, anche a volere ritenere perfezionata in data 4.9.2001 tale notifica, il credito erariale sarebbe comunque estinto in quanto da tale data al 1.10.2015 (anno di presunta notifica dell’atto interruttivo) sarebbe comunque decorso il termine quinquennale di prescrizione; -con l’unico motivo del ricorso incidentale, si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea ricostruzione della questio facti in ordine all’intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali n.071201101458833039000, n. 07120120120617785000, n. 07120130067624752000, n. 07120140004701440000, n. 07120150060359390000, n. 07120150087825833000, n. 07120150149428528000. In particolare, ad avviso delle ricorrenti incidentali, il giudice di appello avrebbe erroneamente dichiarato il decorso del termine di prescrizione in ordine alle suddette cartelle relative a tributi non erariali, sul presupposto della irritualità della loro notificazione (per essere mancato l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito trattandosi di c.d. irreperibilità relativa) laddove, nella specie, emergesse documentalmente -attraverso i referti di notifica prodotti sin dal primo grado - la notifica della cartella n.071201101458833039000 mediante raccomandata a mani del contribuente, della cartella n. 07120140004701440000 ex art. 139 c.p.c. nelle mani del contribuente e delle altre cartelle ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/73, vertendosi in una situazione di c.d. irreperibilità assoluta senza necessità di invio della raccomandata informativa (CAD); - c on ordinanza n. 11111 del 2023 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione sul travisamento della prova che viene in rilievo con il motivo del ricorso incidentale; -è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sull’ordinanza interlocutori a n. 11111 del 2023 ; P.Q.M. La Corte rinvia l a causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S ezioni Unite di questa
Sentenza Cassazione n. 05272/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris