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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 45850/2022

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 14/02/2022 - ha parzialmente annullato l'ordinanza impugnata in relazione ai reati contestati ai capi 10) e 20), ha riqualificato il reato contestato al capo 21), ha individuato oltre a quella special preventiva, già ritenuta dal giudice di prime cure, anche l'esigenza cautelare del NAL pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. confermando l'ordinanza impugnata nel resto quanto alle imputazioni provvisorie contestate, in particolare, per quanto qui di interesse, in relazione al capo 7) per il delitto di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1) cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso.

2.1. Con il motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 7) della rubrica; il Tribunale ha illogicamente ritenuto che la persona offesa sia credibile, nonostante gli specifici rilievi difensivi sul punto.

Il rilievo decisivo dato alle dichiarazioni del Konate è erroneo, perché il Tribunale si è limitato a confermare il contenuto di tali dichiarazioni con una motivazione scarna, illogica e reticente; in particolare si sarebbe dovuto dar conto che in occasione del primo colloquio investigativo la persona offesa nulla aveva riferito riguardo all'episodio estorsivo contestato e, comunque, riguardo al secondo colloquio investigativo, occorre sottolineare che il Konate ha riferito della presenza di soggetti diversi dal Maccarone, escludendo "tacitamente" il coinvolgimento di quest'ultimo.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito.

2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell'evidente genericità non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge (seppure non evidenziata nel motivo) quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi di reato di cui al capo 7).

3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).

4. Quanto al motivo di ricorso proposto, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Maccarone, in assenza di valide allegazioni in senso contrario.

Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle azioni poste in essere dal Maccarrone sia con riferimento al più ampio agire e manifestarsi dell'associazione a delinquere, che con analisi specifica degli elementi di decisa rilevanza quanto al capo 7), motivando esplicitamente in ordine alla condotta estremamente significativa poste in essere con altri, chiarendo il contesto nell'ambito del quale maturavano le plurime condotte oggetto di imputazione provvisoria ed in particolare la condotta di cui al capo 7).

A fronte di una motivazione logica e persuasiva, il ricorrente si limita sostanzialmente ad affermare che le circostanze dedotte dal Tribunale sono erronee e reticenti, limitandosi a proporre una propria alternativa versione dei fatti che non risulta smentita dalle approfondite considerazioni del Tribunale e dall'attività di indagine richiamata (pag. 9 e seg. dell'ordinanza impugnata dove venivano descritte le diverse occasioni di incontro con il Maccarrone, sia per le consegne di denaro, che quanto alla sottoscrizione presso un notaio di delega per riscuotere l'indennizzo per gli incidenti creati artificiosamente dall'associazione per delinquere al fine di lucrare illecitamente le liquidazione dei danni che venivano inferti volontariamente alle diverse persone offese, che tutte richiamavano il ruolo centrale di promotore e organizzatore dell'associazione del Maccarrone).5.

Si palesa in conclusione l'assoluta genericità del motivo di ricorso che pur sostenendo la mancanza di motivazione omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza.

Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso.

Nell'articolare i propri motivi il Maccarrone non ha fatto che altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo - a seguito della richiesta di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 14/02/2022 - ha parzialmente annullato l'ordinanza impugnata in relazione ai reati contestati ai capi 10) e 20), ha riqualificato il reato contestato al capo 21), ha individuato oltre a quella special preventiva, già ritenuta dal giudice di prime cure, anche l'esigenza cautelare del NAL pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. confermando l'ordinanza impugnata nel resto quanto alle imputazioni provvisorie contestate, in particolare, per quanto qui di interesse, in relazione al capo 7) per il delitto di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1) cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso. 2.1. Con il motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 7) della rubrica; il Tribunale ha illogicamente ritenuto che la persona offesa sia credibile, nonostante gli specifici rilievi difensivi sul punto. Il rilievo decisivo dato alle dichiarazioni del Konate è erroneo, perché il Tribunale si è limitato a confermare il contenuto di tali dichiarazioni con una motivazione scarna, illogica e reticente; in particolare si sarebbe dovuto dar conto che in occasione del primo colloquio investigativo la persona offesa nulla aveva riferito riguardo all'episodio estorsivo contestato e, comunque, riguardo al secondo colloquio investigativo, occorre sottolineare che il Konate ha riferito della presenza di soggetti diversi dal Maccarone, escludendo "tacitamente" il coinvolgimento di quest'ultimo. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito. 2. Il ricorrente ha, infatti, denunciato - con diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell'evidente genericità non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi vagliati dal Tribunale del riesame - la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge (seppure non evidenziata nel motivo) quanto all'effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza per l'ipotesi di reato di cui al capo 7). 3. Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). 4. Quanto al motivo di ricorso proposto, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un'analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del Maccarone, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall'ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle azioni poste in essere dal Maccarrone sia con riferimento al più ampio agire e manifestarsi dell'associazione a delinquere, che con analisi specifica degli elementi di decisa rilevanza quanto al capo 7), motivando esplicitamente in ordine alla condotta estremamente significativa poste in essere con altri, chiarendo il contesto nell'ambito del quale maturavano le plurime condotte oggetto di imputazione provvisoria ed in particolare la condotta di cui al capo 7). A fronte di una motivazione logica e persuasiva, il ricorrente si limita sostanzialmente ad affermare che le circostanze dedotte dal Tribunale sono erronee e reticenti, limitandosi a proporre una propria alternativa versione dei fatti che non risulta smentita dalle approfondite considerazioni del Tribunale e dall'attività di indagine richiamata (pag. 9 e seg. dell'ordinanza impugnata dove venivano descritte le diverse occasioni di incontro con il Maccarrone, sia per le consegne di denaro, che quanto alla sottoscrizione presso un notaio di delega per riscuotere l'indennizzo per gli incidenti creati artificiosamente dall'associazione per delinquere al fine di lucrare illecitamente le liquidazione dei danni che venivano inferti volontariamente alle diverse persone offese, che tutte richiamavano il ruolo centrale di promotore e organizzatore dell'associazione del Maccarrone).5. Si palesa in conclusione l'assoluta genericità del motivo di ricorso che pur sostenendo la mancanza di motivazione omette del tutto di confrontarsi con l'ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente, richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza. Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso. Nell'articolare i propri motivi il Maccarrone non ha fatto che altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art
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