CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 4675/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Premuda 1/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - contro Ministero dell’Istruzione– già dell’Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, la [OSCURATO:PERSONA] I.C. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat i e difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sonoelettivamente domiciliati - controricorrent i - avverso la sentenza n. 3061 /2020 della Corte d ’ appello di Napoli depositatail 19 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto, tra gli altri, dai ricorrenti indicati in epigrafe, tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA), per l’accertamento del loro diritto,ex art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, al riconoscimento a i fini giuridici ed economici dell ’ intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza ed alla conseguente condanna delMinistero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento delle corrispondenti differenze retributive con decorrenza dal 1° gennaio 2000; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premessa la ricostruzione della vicenda giuridica all’esame, ha precisato che la Corte di giustizia UE, affermata l’applicabilità della direttiva 77/187/CEE alla vicenda successoria quale regolata dall’art. 8 della legge n. 124 del 1999, ha demandato al giudice del rinvio il compito di esaminare se, all’atto del trasferimento in questione, si sia verificato un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori, valutazione da compiere secondo i seguenti criteri: il confronto va operato con la posizione che i lavoratori avevano prima del trasferimento, non ostando eventuali disparità con i lavoratori già in servizio presso il cessionario all’atto del trasferimento; deve trattarsi di un peggioramento retributivo sostanziale ed il confronto tra le condizioni deve essere globale e non limitato allo specifico istituto ; il momento da prendere in considerazione ai fini del confronto deve essere quello del trasferimento;3. così delimitati i limiti dell’indagine rimessa al giudice del rinvio, la Corte di merito ha osservato che risultava per tabulas che a tutti i lavoratori appellanti era stato attribuito un assegno ad personam temporizzato, tale da garantire il mantenimento del medesimo complessivo trattamento retributivo goduto in costanza di rapporto con l’ente locale, di modo che non è configurabile alcun peggioramento delle loro condizioni, secondo i criteri sopra enunciati; 4per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe articolando due motivi, cui resiste il Ministero dell’Istruzione – già dell’Istruzione , Università e Ricerca - con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa motivazione nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., perché, nonostante la prolissità della pronuncia sarebbe mancata la motivazione sul punto di diritto essenziale ai fini della risoluzione della vertenza, per non avere la Corte di appello considerato che la difesa dei ricorrenti aveva richiesto sin dal primo grado CTU contabile al fine di accertare e quantificare il complessivo peggioramento della posizione giuridico-economica subita a seguito dei trasferimenti nei ruoli statali, considerato che il criterio del cd. “maturato economico” tiene conto unicamente del trattamento complessivamente goduto al momento dell’inquadramento nei ruoli statali, prescindendo dall’anzianità effettiva; 2. il motivo, inteso a censurare l’omessa considerazione, ai fini del dedotto peggioramento retributivo, delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione degli enti locali in base all’anzianità maturata, da ricostruire in base a CTU contabile , richiesta e non disposta, è infondato, dovendosi considerare che, in base a consolidato indirizzo di questa Corte, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, non ricorre il vizio di omessa pronuncia allorché la decisione impugnata risolva la questione in maniera incompatibile con l’accoglimento della richiesta o della eccezione, ancorché non espressamente esaminata (di recente, in tal senso, Cass. Sez. 3, 06/11/2020, n. 24953 ). Ne lla specie, la mancata espressa considerazione della richiesta CTU non può assumere rilievo ai fini denunciati, in quanto la Corte territoriale è chiaramente giunta a respingere l’appello dei lavoratori – disattendendo implicitamente la sollecitata perizia contabile – per aver escluso, in virtù di articolata motivazione, la configurabilità del lamentato peggioramento retributivo; 3. con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 11 Cost., ai sensi dell’art 360 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977, in quanto, ai fini della valutazione del peggioramento retributivo, non sarebbe stata considerata l’anzianità maturata nel comparto di provenienza né il trattamento complessivamente percepito nel 1999 (comprensivo del premio incentivante e delle altre indennità contrattuali stabilmente percepite); 4. il secondo motivo èinfondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 13/07/2020, n. 14892, Cass. Sez. L. 21/10/2020, n. 22996, Cass. Sez. L. 23/10/2020, n. 23382, nonché, più di recente, Cass. Sez. L. 31/03/2021, n. 8968, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;4.1.nella sentenza impugnata, in conformità all’orientamento assunto da questa Corte, è stato chiarito che il confronto “globale” tra le condizioni retributive anteriori e successive al trasferimento nei ruoli ministeriali non può che avvenire considerando tutte le voci retributive percepite e non uno specifico istituto; 4.2. il richiamato princi pio è stato poi ulteriormente specificato nel senso che nel giudizio di comparazione rilevano solo le indennità strettamente retributive e non aleatorie; in particolare, questa Corte ha escluso che i premi e i compensi incentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. del 1° aprile 1999 per il comparto delle regioni ed enti locali possano avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico, perché si tratta di compensi espressamente introdotti come strettamente correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati dagli enti di appartenenza (Cass. Sez. L. 05/03/2019, n. 6345); si è, quindi, ivi evidenziato che, a fronte del chiaro e univoco tenore letterale degli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. di comparto, non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il premio incentivante non costituisca una componente fissa e necessaria dallo stipendio complessivo annuo; 4.3.in definitiva, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non è configurabile un peggioramento sostanziale delle condizioni retributive dei lavoratori, dal momento che i ricorrenti, per quanto evidenziato nei motivi, hanno essenzialmente lamentato i l mancato computo nel maturato economico del premio incentivante, la cui attribuzione, per i motivi detti, è incerta nell’ane nel quantum ( e ciò a prescindere dalla loro verifica in fatto, come affermato dalla già richiamata Cass. Sez. L. n. 8968 del 2021), nonché delle ulteriori voci retributive edindennità previste dalla contrattazione per gli enti locali, senza effettuare quel confronto globale e complessivo fra il trattamento retributivo all’atto del trasferimento e quello risultante in esito al riconoscimento dell’assegno ad personam, rilevante ai fini del divieto di reformatio inpeius; 5. alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatecome da dispositivo ed in solido, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. civ., attesa la comunanza di interessi e la convergenza degli atteggiamenti difensivi, come da principio consolidato di questa Corte (Cass. Sez. 6 -3, 02/04/2019, n. 9063 e precedenti ivi citati); 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna i r icorrent i in solido al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00 euro per compensi, oltre al rimborso del le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per