CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 17014/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TARASCOARIANNA, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di TARASCO2026 ANTONIO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1696 MURO;- ricorrenti -controMINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA,[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] I.C. [OSCURATO:PERSONA];- intimati –avverso la sentenza n. 1797/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 27975/2022Numero sezionale 1696/2026NAPOLI, depositata il 22/06/2022 R.G.N. 2515/2017; Numero di raccolta generale 17014/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 30/05/202608/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello propostodai ricorrenti indicati in epigrafe, tutti appartenenti (adeccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi del dipendente [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) al personale amministrativo, tecnico eausiliario della scuola (ATA), per l’accertamento del lorodiritto, ex art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, alriconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’interaanzianità di servizio maturata presso l’ente locale diprovenienza ed alla conseguente condanna del Ministerodell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento dellecorrispondenti differenze retributive con decorrenza dal 1°gennaio 2000.2. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premessa laricostruzione della vicenda giuridica all’esame, ha precisatoche la Corte di giustizia UE, affermata l’applicabilità delladirettiva 77/187/CEE alla vicenda successoria quale regolatadall’art. 8 della legge n. 124 del 1999, ha demandato algiudice del rinvio il compito di esaminare se, all’atto deltrasferimento in questione, si fosse verificato unpeggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori,valutazione da compiere secondo i seguenti criteri: ilconfronto va operato con la posizione che i lavoratoriavevano prima del trasferimento, non ostando eventualidisparità con i lavoratori già in servizio presso il cessionarioall’atto del trasferimento; deve trattarsi di un peggioramentoNumero registro generale 27975/2022retributivo sostanziale ed il confronto tra le condizioni deveN umero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 17014/2026essere globale e non limitato allo specifico istituto; Dialt a pubblicazione 30/05/2026momento da prendere in considerazione ai fini del confrontodeve essere quello del trasferimento. La Corte di merito haosservato che risultava per tabulas che a tutti i lavoratoriappellanti era stato attribuito un assegno ad personamtemporizzato, tale da garantire il mantenimento delmedesimo complessivo trattamento retributivo goduto incostanza di rapporto con l’ente locale, di modo che non èconfigurabile alcun peggioramento delle loro condizioni,secondo i criteri sopra enunciati.3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso ilitisconsorti indicati in epigrafe articolando due motivi;l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.Ragioni della decisione4. I motivi possono essere così sintetizzati.5. Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc.civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione suun punto decisivo della controversia, nonché la violazione ofalsa applicazione dell’art. 132 comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,per omessa motivazione nonché la violazione o falsaapplicazione dell’art. 111 Cost., perché sarebbe mancata lamotivazione sul punto di diritto essenziale ai fini dellarisoluzione della vertenza, per non avere la Corte di appelloconsiderato che la difesa dei ricorrenti aveva richiesto sin dalprimo grado CTU contabile al fine di accertare e quantificareil complessivo peggioramento della posizione giuridico-economica subita a seguito dei trasferimenti nei ruoli statali,considerato che il criterio del cd. “maturato economico” tieneconto unicamente del trattamento complessivamente godutoNumero registro generale 27975/2022al momento dell’inquadramento nei ruoli stataliN, umero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 17014/2026prescindendo dall’anzianità effettiva. Data pubblicazione 30/05/20266. Il motivo, inteso a censurare l’omessa considerazione, ai finidel dedotto peggioramento retributivo, delle voci e delleindennità previste dalla contrattazione degli enti locali inbase all’anzianità maturata, da ricostruire in base a CTUcontabile, richiesta e non disposta, è infondato, dovendosiconsiderare che, in base a consolidato indirizzo di questaCorte, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, nonricorre il vizio di omessa pronuncia allorché la decisioneimpugnata risolva la questione in maniera incompatibile conl’accoglimento della richiesta o della eccezione, ancorché nonespressamente esaminata (di recente, in tal senso, Cass.Sez. 3, 06/11/2020, n. 24953). Nella specie, la mancataespressa considerazione della richiesta CTU non puòassumere rilievo ai fini denunciati, in quanto la Corteterritoriale è chiaramente giunta a respingere l’appello deilavoratori – disattendendo implicitamente la sollecitataperizia contabile – per aver escluso, in virtù di articolatamotivazione, la configurabilità del lamentato peggioramentoretributivo.7. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 11Cost., ai sensi dell’art 360 cod. proc. civ., per violazione efalsa applicazione della direttiva 77/187/CEE del Consigliodel 14 febbraio 1977, in quanto, ai fini della valutazione delpeggioramento retributivo, non sarebbe stata consideratal’anzianità maturata nel comparto di provenienza né iltrattamento complessivamente percepito nel 1999(comprensivo del premio incentivante e delle altre indennitàcontrattuali stabilmente percepite).Numero registro generale 27975/20228. Il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziateN umero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 17014/2026con le ordinanze Cass. Sez. L. 13/07/2020, n. 14892, CassDa.t a pubblicazione 30/05/2026Sez. L. 21/10/2020, n. 22996, Cass. Sez. L. 23/10/2020, n.23382, nonché, più di recente, Cass. Sez. L. 31/03/2021, n.8968 e Cass. n. 29104/2022 (in un caso perfettamentesovrapponibile) pronunciate in fattispecie analoghe a quellaoggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118disp. att. cod. proc. civ.; nella sentenza impugnata, inconformità all’orientamento assunto da questa Corte, è statochiarito che il confronto “globale” tra le condizioni retributiveanteriori e successive al trasferimento nei ruoli ministerialinon può che avvenire considerando tutte le voci retributivepercepite e non uno specifico istituto.Il richiamato principio è stato poi ulteriormente specificatonel senso che nel giudizio di comparazione rilevano solo leindennità strettamente retributive e non aleatorie; inparticolare, questa Corte ha escluso che i premi e i compensiincentivanti previsti dagli artt. 17 e 18 del C.c.n.l. del 1°aprile 1999 per il comparto delle regioni ed enti localipossano avere rilevanza ai fini del cd. maturato economico,perché si tratta di compensi espressamente introdotti comestrettamente correlati ad effettivi incrementi di produttivitàe di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, in coerenzacon gli obiettivi annualmente predeterminati dagli enti diappartenenza (Cass. Sez. L. 05/03/2019, n. 6345); si è,quindi, ivi evidenziato che, a fronte del chiaro e univocotenore letterale degli artt. 17 e 18 del C.c.n.l. di comparto,non possono nutrirsi dubbi sul fatto che il premioincentivante non costituisca una componente fissa enecessaria dallo stipendio complessivo annuo; in definitiva,come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non èconfigurabile un peggioramento sostanziale delle condNiuzmieoron rie gistro generale 27975/2022Numero sezionale 1696/2026retributive dei lavoratori, dal momento che i ricorreNnutmi,e rop dei rra ccolta generale 17014/2026quanto evidenziato nei motivi, hanno essenzialmentDeat a pubblicazione 30/05/2026lamentato il mancato computo nel maturato economico delpremio incentivante, la cui attribuzione, per i motivi detti, èincerta nell’an e nel quantum (e ciò a prescindere dalla loroverifica in fatto, come affermato dalla già richiamata Cass.Sez. L. n. 8968 del 2021), nonché delle ulteriori vociretributive ed indennità previste dalla contrattazione per glienti locali, senza effettuare quel confronto globale ecomplessivo ( fatto invece dalla Corte territoriale) fra iltrattamento retributivo all’atto del trasferimento e quellorisultante in esito al riconoscimento dell’assegno adpersonam, rilevante ai fini del divieto di reformatio in peius.9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va rigettato.10. L'infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazionedella notifica del ricorso all'intimato Ministero nei cuiconfronti essa non si è perfezionata essendo stato il ricorsonotificato all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Napoli ead un indirizzo non corrispondente a quello risultante dalReginde quanto all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n.15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n.2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del dirittofondamentale ad una ragionevole durata del processoimpone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cpc) dievitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che sitraducono in un inutile dispendio di attività processuali eformalità superflue perché non giustificate dalla strutturadialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivoNumero registro generale 27975/2022del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa eN umero sezionale 1696/2026Numero di raccolta generale 17014/2026dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. Data pubblicazione 30/05/2026Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggettoalla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbecomunque vano disporre la fissazione di un termine per larinnovazione della notifica nulla, atteso che la concessione diesso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in unallungamento dei tempi di definizione del giudizio dicassazione senza comportare alcun beneficio in termini digaranzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.11. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spesedel presente giudizio di legittimità.La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]