CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19726/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 25306/2020Numero sezionale 4163/2026Numero di raccolta generale 19726/2026Data pubblicazione 14/06/2026ControORLANDINA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantep.t.;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, n. 2539/16/2020 depositata in data 29 aprile2020 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, veniva rigettato l’appello proposto dall’Agen-zia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria pro-vinciale di Messina n. 484/8/2011 che aveva accolto il ricorso dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avviso di accertamento perII.DD. e IVA relative al periodo di imposta 2004.2. L’avviso si basava sulle risultanze del p.v.c. redatto in data27.6.2006 all’esito di verifica fiscale, in cui veniva accertata nei con-fronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’omessa contabilizzazione di ricaviderivanti dal recupero a tassazione di rimanenze finali; venivano inoltredisconosciuti costi per affitti e locazioni e servizi commerciali non inte-ramente riconosciuti come costi, con la conseguente rideterminazionedi maggiori imposte IRPEG, IRAP, IVA e l’irrogazione delle relative san-zioni.3. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, annullando l’avviso, e ilgiudice d’appello confermava la decisione, richiamando la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Messina n. 503/12/2009,Numero registro generale 25306/2020Numero sezionale 4163/2026Numero di raccolta generale 19726/2026Data pubblicazione 14/06/2026resa inter partes all’esito di CTU disposta in quel giudizio, relativaall’annualità 2003, ritenendo che le questioni trattate in quel processofossero oggettivamente connesse con quelle alla base del presente pro-cesso e, perciò, che le valutazioni ivi svolte dal consulente e quindi dalgiudice che le aveva accolte, fossero integralmente sovrapponibili an-che alle riprese afferenti all’anno di imposta 2004.4. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso perCassazione, affidato a tre motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., mentre la società non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente principale deduce, in rela-zione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sen-tenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs.n. 546 del 1992 e 111 Cost., per avere la CTR reso una motivazionemeramente apparente che si limita a richiamare la decisione resa dallamedesima Commissione in relazione all’annualità 2003, ritenendo chele questioni trattate siano oggettivamente connesse e che le valutazioniivi svolte siano integralmente trasferibili anche all’anno di imposta2004.2. Il motivo è fondato.Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ridu-zione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla moti-vazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti-Numero registro generale 25306/2020Numero sezionale 4163/2026Numero di raccolta generale 19726/2026Data pubblicazione 14/06/2026vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in-conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom-prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi-cienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cuihanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordina-rie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motiva-zione).3. È poi possibile la motivazione per relationem, ad un atto delle partio ad un’altra decisione e, tanto nel processo civile quanto in quellotributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il conte-nuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giu-diziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni delladecisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risul-tino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Infatti, in base alle disposi-zioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ri-tenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice,al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalitàespositive” (Cass., SS.UU., sent. n. 642/ 2015; conformi Cass.Sez. 6 - 2, ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, Cass. Sez. 5, ordi-nanza n. 29028 del 06/10/2022).4. Tuttavia, la relazione ad altra sentenza di merito nel caso in esamenon poggia su una autonoma disamina da parte del giudice del pre-sente processo circa le specifiche censure dedotte dall’Agenzia conl’atto di appello, né su una verifica puntuale delle riprese relative allaNumero registro generale 25306/2020Numero sezionale 4163/2026Numero di raccolta generale 19726/2026Data pubblicazione 14/06/2026diversa annualità oggetto del presente giudizio con i connessi necessariaccertamenti fattuali. Va brevemente rammentata la differenza tra leriprese per imposte erariali afferenti a diverse annualità, le quali, ben-ché originate da una medesima verifica fiscale conclusa con un p.v.c.comune, afferiscono a operazioni economiche diverse, ossia che cam-biano anno per anno e devono essere perciò autonomamente control-late dal giudice. Nel caso in esame si verte sulla annualità 2004 mentrele operazioni sottostanti al precedente citato, sono relative al 2003 de-ciso con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messinan. 503/12/2009. Sarebbe stato necessario, in relazione alle riprese econtestazioni per cui è radicato il presente processo, che il giudice com-pisse accertamenti circa la regolarità dell’inventario relativo all’anno2004, la corretta determinazione delle rimanenze iniziali e la sussi-stenza dei presupposti per la deducibilità dei costi e la detraibilitàdell’IVA, tutti elementi peculiari del presente procedimento e che nonpossono ritenersi esistenti un’annualità per tutte.5. L’accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenzae l’assorbimento della seconda censura, con la quale, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si prospetta anche la vio-lazione di legge in tema di inventario, accertamento e inerenza dei co-sti, per aver il giudice deciso in violazione e falsa applicazione degliartt. 54, del d.P.R. n. 633 del 1972, e 15 e 39, del d.P.R. n. 600 del1973.Resta assorbito anche il terzo motivo, di cui alle pagg. 15 e ss. delricorso, recante censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 109TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di anno di im-posta 2004, e dell’art.2697 cod. civ.Numero registro generale 25306/2020Numero sezionale 4163/2026Numero di raccolta generale 19726/2026Data pubblicazione 14/06/2026Tutte le suddette doglianze attinenti a violazioni di legge con riferi-mento alle singole riprese saranno riesaminate dal giudice del rinvio,all’esito del riesame della prima questione.6. La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quelli rimasti assorbiti e per ilregolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame delprofilo, di quelli rimasti assorbiti e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti