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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2021

Cassazione n. 37881/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29816-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1319/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 per IRPEF, IVA ed IRAP in relazione alla presunta rivendita da parte del contribuente di prodotti asseritamente cedutogli dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che sarebbe stato onere dell'Ufficio finanziario provare che nel caso concreto le operazioni commerciali supposte avessero realmente avuto luogo, avendo l'Ufficio offerto solo mere congetture e non un robusto quadro indiziario.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all'art. 1 del D.L. n. 441 del 1997, all'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi in tema di distribuzione degli oneri della prova e in particolare per non avere valutato unitariamente gli elementi probatori offerti dall'Ufficio.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti: Ric. 2021 n. 29816 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.

Cass. n. 27804 del 2018; Cass. n. 29140 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo dei principi in materia di ripartizione degli oneri probatori e, senza esaminare i numerosi elementi indiziari riportati nel corpo del ricorso e rinvenibili nell'avviso di accertamento, riassunto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ne ha, peraltro atomisticamente, considerati solo alcuni e non ha mostrato di avere valutato i singoli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, unitariamente considerati nello stesso avviso di accertamento, senza apprezzare globalmente le plurime anomalie che caratterizzano la vicenda in questione.

In definitiva, pertanto, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in Ric. 2021 n. 29816 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -3- relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva, per poi procedere, quindi, ad una valutazione globale e non meramente atomistica di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la contestata evasione d'imposta.

Sussiste quindi il vizio denunciato, dovendosi escludere che la violazione investa il merito della lite, riguardando, per contro, il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 27410 del 2019; Cass. n. 29140 del 2021).

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29816-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1319/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 per IRPEF, IVA ed IRAP in relazione alla presunta rivendita da parte del contribuente di prodotti asseritamente cedutogli dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che sarebbe stato onere dell'Ufficio finanziario provare che nel caso concreto le operazioni commerciali supposte avessero realmente avuto luogo, avendo l'Ufficio offerto solo mere congetture e non un robusto quadro indiziario. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all'art. 1 del D.L. n. 441 del 1997, all'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi in tema di distribuzione degli oneri della prova e in particolare per non avere valutato unitariamente gli elementi probatori offerti dall'Ufficio. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: Ric. 2021 n. 29816 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo. Cass. n. 27804 del 2018; Cass. n. 29140 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto buon governo dei principi in materia di ripartizione degli oneri probatori e, senza esaminare i numerosi elementi indiziari riportati nel corpo del ricorso e rinvenibili nell'avviso di accertamento, riassunto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ne ha, peraltro atomisticamente, considerati solo alcuni e non ha mostrato di avere valutato i singoli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, unitariamente considerati nello stesso avviso di accertamento, senza apprezzare globalmente le plurime anomalie che caratterizzano la vicenda in questione. In definitiva, pertanto, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in Ric. 2021 n. 29816 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva, per poi procedere, quindi, ad una valutazione globale e non meramente atomistica di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la contestata evasione d'imposta. Sussiste quindi il vizio denunciato, dovendosi escludere che la violazione investa il merito della lite, riguardando, per contro, il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 27410 del 2019; Cass. n. 29140 del 2021). Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Co