CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 496/2023Numero sezionale 5139/2026Numero di raccolta generale 23298/2026Data pubblicazione 15/07/2026ControNAPOLI ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap-presentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliati presso lo studio del di-fensore in Roma, lungotevere dei Mellini 17;– controricorrenti –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam-pania, sez. staccata di Salerno, n.4721/12/2022 depositata il 13 giu-gno 2022, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa-nia, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l’appello dall’Agenziadelle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 5604/5/2018 che aveva accolto il ricorso introduttivoproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Oggetto del giudizio era l’atto di irrogazione sanzioni n.TF9IR0600021 per l’anno 2011, pari al 25% dei costi indebitamentededotti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle impresein data 10.10.2012, in ragione dell’emissione per l’anno d’imposta2011 di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla compraven-dita di autovetture, da cui derivavano riprese fiscali per tributi non pa-gati oggetto di avviso di accertamento separatamente impugnato.Numero registro generale 496/2023Numero sezionale 5139/2026Numero di raccolta generale 23298/2026Data pubblicazione 15/07/20263. L’atto di irrogazione sanzioni emesso dall’Amministrazione finanzia-ria attingeva i contribuenti quali autori delle violazioni della legge tri-butaria, ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministratori/liquida-tori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973e [OSCURATO:PERSONA] anche quale legale rappresentante e socia unica dellaLight S.r.l. ex art. 2495 cod. civ..4. Il giudice di prime cure annullava l’atto, ritenendo decisivo il fattoche la società si era estinta per cancellazione dal registro delle imprese,senza che sussistesse la responsabilità delle persone fisiche suddettein forza dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175 del 2014, in quanto normapriva di effetti retroattivi, né sussisteva l’ulteriore titolo di responsabi-lità di liquidatore ex art.36 del d.P.R. n.602/1973. La decisione venivasostanzialmente confermata dal giudice d’appello.5. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassa-zione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo di ricorso, cuireplicano i contribuenti con controricorso, che illustrano con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa ap-plicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs. 546/92 in combinato di-sposto con l’art. 132, n.4, cod. proc. civ. dell’art. 118, disp att., cod.proc. civ. e la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.2. In via preliminare, va dato atto che i controricorrenti eccepisconol’inammissibilità del ricorso per più profili, in primo luogo per difetto diautosufficienza e redazione del ricorso con la tecnica dell’assemblaggio.2.1. L’eccezione non può trovare ingresso, dal momento che il ricorsonon è un mero assemblaggio e sintetizza adeguatamente il fatto, ilNumero registro generale 496/2023Numero sezionale 5139/2026Numero di raccolta generale 23298/2026Data pubblicazione 15/07/2026contenuto dell’atto impugnato, le difese delle parti, il contenuto dellasentenza d’appello e supporta la propria prospettazione ai fini dellaspecificità con le pertinenti parti degli atti collegati.3. In secondo luogo, viene eccepita l’inammissibilità del ricorso ancheper carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ., quale conseguenzadella asserita formazione di un giudicato interno sulla statuizione con-tenuta nella sentenza impugnata in cui il giudice afferma che «l’Ufficioappellante non ha contestato la sentenza nella parte in cui ha esclusola responsabilità del liquidatore».3.1. La memoria illustrativa insiste su tale profilo di eccezione, il qualeè scrutinabile unitamente alla disamina del motivo di ricorso che de-nuncia l’apparenza della motivazione, v. infra.4. In terzo luogo, i controricorrenti eccepiscono anche che l’unico mo-tivo di ricorso, il quale addebita al giudice del gravame di aver erro-neamente accolto la tesi dei contribuenti, secondo cui l’atto di conte-stazione «era nullo in quanto emesso nei confronti di un soggetto ora-mai inesistente», perché cancellato dal registro delle imprese, mal-grado l’atto fosse stato notificato personalmente «agli autori della vio-lazione, nonché ai soci», sarebbe inammissibile perché inconferente.In disparte il fatto che l’atto di contestazione della sanzione sarebbestato emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., erroneamente si soster-rebbe che l’atto in questione è stato notificato “ai soci”, poiché FilippoLaus e [OSCURATO:PERSONA] sono identificati dall’atto di contestazionequali “autori della violazione” e non come soci.4.1. Infine, profilo ribadito da ultimo in sede di memoria illustrativa, ilmezzo sarebbe inammissibile anche perché la censura non coglierebbela ratio della decisione di appello che, con una motivazione scevra daNumero registro generale 496/2023Numero sezionale 5139/2026Numero di raccolta generale 23298/2026Data pubblicazione 15/07/2026vizi logici, ha annullato l’atto di contestazione emesso nei confrontidella società cancellata e notificato alla legale rappresentante e socianonché agli “ideatori del disegno evasivo”, poiché la cancellazione diuna società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l’estin-zione.4.2. L’eccezione non può essere accolta, dal momento che il motivo èadeguatamente specifico e identifica in modo sufficiente le ragioni perle quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ritenutiresponsabili delle sanzioni, anche attraverso la riproduzione parzialedel contenuto dei documenti di causa e l’allegazione dell’atto impu-gnato (v. infra). Il mezzo, inoltre, coglie la ratio decidendi sopra sinte-tizzata, ma ritiene non comprensibile dall’esterno la motivazione chedovrebbe supportarla.5. Il motivo di ricorso è fondato.Con riferimento alla categoria della motivazione apparente, si ram-menta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motiva-zione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motiva-zionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra afferma-zioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 496/2023Numero sezionale 5139/2026Numero di raccolta generale 23298/2026Data pubblicazione 15/07/2026incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni or-dinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, inmotivazione).6. Ciò premesso, la motivazione espressa dalla CTR è la seguente:«L’appello proposto dall’ufficio è infondato e va rigettato. Come chiaritodalla Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 17/12/2013, n.28187la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese necomporta l'estinzione, ed è nulla la cartella di pagamento emessa neiconfronti di un soggetto ormai inesistente. Né può essere applicatol'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175 del 2014. Come chiarito, infatti, dallaCassazione civile sez. trib., con la sentenza del 02/04/2015, n.6743,l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, reca disposi-zioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dalregistro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure impli-cita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Infine, l'Ufficio ap-pellante non ha contestato la sentenza nella parte in cui ha escluso laresponsabilità del liquidatore».7. Da tale succinto argomentare si evince che la CTR ha apparente-mente compiuto tre affermazioni e, partendo dall’ultima, ha apoditti-camente stabilito che l’Agenzia «non ha contestato la sentenza nellaparte in cui ha escluso la responsabilità del liquidatore». Al proposito,come sopra visto, i controricorrenti hanno anche formulato una ecce-zione di inammissibilità per difetto di interesse ex art.100 cod. proc.civ., in conseguenza del supposto giudicato interno maturato a ri-guardo.Numero registro generale 496/2023Numero sezionale 5139/2026Numero di raccolta generale 23298/2026Data pubblicazione 15/07/2026L’eccezione non è accoglibile, poiché la statuizione sopra riportata è deltutto priva di riferimenti individuati agli atti di causa, ad esempio alragionato raffronto tra le rationes decidendi espresse nella sentenzadella CTP e i motivi di appello proposti dall’Agenzia per censurarle. Inassenza di tali elementi non è possibile controllare la logicità della mo-tivazione e la sua aderenza ai fatti, che l’Agenzia ha interesse ad im-pugnare, né sussiste alcun giudicato interno sulla base di una motiva-zione che non rispetta il minimo costituzionale.8. In secondo luogo, il giudice ha sostenuto che è nulla la cartella dipagamento (rectius, l’atto di irrogazione sanzioni) emessa nei confrontidi un soggetto, la società, ormai inesistente. La ragione espressa èscollegata dalla fattispecie concreta nella quale risulta per tabulas chel’atto di irrogazione sanzioni è stato indirizzato, a differenza da quantosostengono i controricorrenti, come si evince dall’incipit dell’atto alle-gato al ricorso per Cassazione, non alla società (estinta già dal 2012),bensì a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali autoridella violazione, ideatori del sistema elusivo/evasivo e amministra-tori/liquidatori di fatto della società e responsabili ex art.36 del d.P.R.n.602/1973 e a [OSCURATO:PERSONA] anche quale legale rappresentante esocia unica della [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 2495 cod. civ.. L’affermazione con-traria contenuta in sentenza è, perciò, apparente in quanto del tuttoscollegata dalla fattispecie.9. Infine, una ulteriore apparente affermazione espressa dal giudicesostiene che all’atto di irrogazione sanzioni 2011 non può essere appli-cato l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175 del 2014, in quanto norma diapplicazione non retroattiva. Come appena visto, altri sono i titoli per iquali le tre persone fisiche sono ritenute responsabili del pagamentodelle sanzioni irrogate. A quanto già sopra riportato si aggiunge che aNumero registro generale 496/2023Numero sezionale 5139/2026Numero di raccolta generale 23298/2026Data pubblicazione 15/07/2026p.5 dell’atto di irrogazione sanzioni allegato al ricorso per Cassazioneè specificamente contestato che «nel caso di specie, non si è di fronteall'”ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forzadel proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giu-ridica medesima”, ma di un soggetto che è, “al tempo stesso, trasgres-sore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creatanell'esclusivo interesse della persona fisica”» (cfr. in giurisprudenza,Cass. n.23987 del 2025).I fatti e gli atti di causa dovranno essere perciò compiutamente riesa-minati in sede di rinvio.10. Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Cam-pania, in diversa composizione, in relazione al profilo e per provvederesulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa compo-sizione, per i suddetti profili e per provvedere sulle spese di liteCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida