CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di bonifica di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Udine; rilevato che la difesa ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità; ritenuto di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che, a pag. 5 seg., la sentenza impugnata - oltre a richiamare le considerazioni svolte dal primo giudice - ha illustrato adeguatamente le ragioni dell'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per l'inottemperanza all'ordine di bonifica (e non per l'abbandono di rifiuti), soffermandosi altresì sulla sufficienza della colpa per l'integrazione del reato, e sulla conseguente responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] anche per non aver controllato l'esecuzione delle operazioni da lui delegate (come affermato dallo stesso ricorrente): così delineando un quadro complessivo del tutto incompatibile con la prospettazione di una responsabilità oggettiva del ricorrente;ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna deg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M