CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20677/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] daEmpoli– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n.4228/2021, depositata il 22/11/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13946/2022Numero sezionale 4979/2026Numero di raccolta generale 20677/2026Data pubblicazione 18/06/2026L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso diaccertamento con il quale contestava, per il periodo d’imposta 2014,l’indebita deduzione, ai fini Ires, del compenso di euro 172.475,74corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni rese in qualità diamministratore delegato della società. L’Ufficio evidenziava che il costoera privo dei requisiti di certezza ed inerenza poiché il compensocorrisposto non era stato oggetto di delibera da parte dell’assembleadei soci.2. La società contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaC.t.p. di Bergamo rilevando la violazione delle disposizioni poste atutela del contraddittorio procedimentale e l’illegittimità, nel merito delrecupero impositivo.La C.t.p. rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello.La C.t.r. rilevava che non vi era stata alcuna violazione delcontraddittorio in quanto l’atto era stato notificato decorsi sessantagiorni dalla notifica del processo verbale di constatazione (p.v.c.). Nelmerito affermava che, in mancanza di un’espressa deliberaassembleare preventiva, che non poteva considerarsi implicita in quelladi approvazione del bilancio né ratificabile successivamente, stante lanatura inderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel testo successivoal d.lgs. n. 6 del 2003), vi era il difetto dei requisiti di certezza e dioggettiva determinabilità dell'ammontare del costo richiesti dall'art.109 t.u.i.r. In fatto evidenziava che lo statuto della società nonprevedeva predeterminazione alcuna del compenso e che, invece,disponeva che fosse l'assemblea dei soci a stabilire l'ammontare dellostesso; che, l'assemblea si era limitata, in via preventiva, a deliberarela corresponsione di un compenso all'amministratore per il periodo2013 - 2015 (an debeatur) e a delegarne la determinazione delquantum a un componente del C.d.A., con la conseguenza che sulCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 13946/2022Numero sezionale 4979/2026Numero di raccolta generale 20677/2026Data pubblicazione 18/06/2026concreto ammontare non era intervenuta delibera alcuna; escludeva,infine, che ricorresse un’ipotesi di doppia imposizione.2. Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso,illustrato anche con successiva memoria, per cassazione nei confrontidell’Agenzia delle entrate che si è difesa a mezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, in merito all’istanza di trattazione in pubblicaudienza, va rimarcato che il collegio giudicante può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei relativipresupposti in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare al caso di specie (Cass., Sez. U., n. 14437/2018);ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventirilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente,orientando, con motivazione avente anche funzione extra-processuale,il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., n.8093/2020; Cass. n. 2047/2022; Cass. n. 392/2021; Cass. n.26480/2020). Si è anche affermato che la sede dell’adunanza cameraleè compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite (Cass. n. 31679/2022).2. Con il primo motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 2389, primo comma, e 2479 c.c., degli artt. 109 e 95 t.u.i.r.Assume che, a seguito della riforma del diritto societario, unasocietà a responsabilità limitata può riconoscere ai propriamministratori compensi, indipendentemente dalla preventivadeterminazione degli stessi da parte dell’assemblea dei soci, essendosufficiente la ratifica implicita avvenuta in sede di approvazione delbilancio. Osserva che per le società a responsabilità limitata, adecorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 3 del 2003, non sussistepiù alcuna disposizione di legge che condizioni la legittimità delCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 13946/2022Numero sezionale 4979/2026Numero di raccolta generale 20677/2026Data pubblicazione 18/06/2026riconoscimento agli amministratori del compenso alla previadeterminazione dello stesso da parte dell’assemblea dei soci; che,pertanto, detti emolumenti potrebbero essere concordati financoverbalmente. A riprova, evidenzia che l’art. 1 d.lgs. n. 61 del 2002aveva già disposto l’abrogazione del delitto di indebita percezione dicompensi non deliberati dall’assemblea di cui all’art. 2630 c.c.Aggiunge che alla deducibilità dei compensi non preventivamentedeliberati dall’assemblea di una s.r.l. non è di ostacolo neppure l’art.95, comma 5, t.u.i.r. il quale, nello stabilire che i compensi spettantiagli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1,t.u.i.r. sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, prescrive,quale unica condizione di deducibilità, il materiale pagamento, senza,di converso, imporre la previa delibera dell’assemblea dei soci.3. Il motivo è infondato.3.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno affermato, con riferimentoalla determinazione della misura del compenso degli amministratori disocietà di capitali (in fattispecie che vedeva coinvolta una società aresponsabilità limitata) che, ai sensi dell’art. 2389, primo comma, c.c.qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria un’espressadelibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella diapprovazione del bilancio. A tal proposito hanno evidenziato la naturaimperativa e inderogabile della previsione normativa, dettata anchenell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica;la distinta previsione delle delibere di approvazione del bilancio e diquella di determinazione dei compensi (art. 2364 numm. 1 e 3 c.c.);la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità digestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); ildiretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole diformazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma,c.c.). Conseguentemente, l’approvazione del bilancio contenente laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 13946/2022Numero sezionale 4979/2026Numero di raccolta generale 20677/2026Data pubblicazione 18/06/2026posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea aconfigurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c. cit., salvoche un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio,essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato laproposta di determinazione dei compensi degli amministratori (Cass.Sez. U. n. 21933/2008).Pertanto, il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alladeterminazione del compenso degli amministratori può essereeffettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio,ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativavoce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio nelsuo complesso.3.2. È pur vero che tale principio è stato affermato dalle SezioniUnite con riferimento alla formulazione della norma nel testo anteriorealle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003; tuttavia, nella sentenzarichiamata le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che le modificheapportate dalla riforma societaria non sono decisive per avallare unadiversa interpretazione della disposizione.Si è chiarito, pertanto, che sia nel regime anteriore che in quelloposteriore alla riforma societaria, l'approvazione del bilanciocontenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non èidonea a configurare la specifica delibera di determinazione delcompenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall'art.2389, primo comma c.c., sebbene possa ammettersi che accanto (eoltre) all'approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria diaccertamento della regolarità della rappresentazione contabile,l'assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione delcompenso degli amministratori, se sussista la prova che l'assembleaconvocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, essendototalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato unaCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 13946/2022Numero sezionale 4979/2026Numero di raccolta generale 20677/2026Data pubblicazione 18/06/2026specifica proposta di determinazione dei compensi degliamministratori.3.3. Da ultimo deve evidenziarsi che la successiva giurisprudenzaha fatto costante applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Uniteanche nel regime post riforma.In particolare, questa Corte, occupandosi in fattispecie cheinvolgevano società a responsabilità limitata post riforma societaria, haconfermato l’orientamento tradizionale per il quale vi è necessità di unaspecifica delibera assembleare espressamente dissentendo dalla tesiopposta, apparentemente condivisa in un isolato precedente (Cass. n.21953/2015) quale mero obiter dictum. Si è ribadito, pertanto, ilprincipio già fatto proprio dalle Sezioni Unite, ovvero che ai fini delladeducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali(quindi, ivi incluse le società a responsabilità limitata) è necessario chene risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una espressadelibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella deliberadi approvazione del bilancio salvo che l'assemblea, in composizionetotalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente laproposta di determinazione del compenso. (cfr. Cass. n. 28668/2018,Cass. n. 24453/2022, Cass. n. 24562/2022, Cass. n. 24471/2022,Cass. n. 31575/2022, Cass. n. 8005/2024, Cass. n. 17108/2025).Nello stesso senso, peraltro, questa Corte, analizzando la questionesotto il profilo fiscale, ha evidenziato che la necessità della preventivadelibera assembleare è funzionale alla certezza del costo e chequest’ultima costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale (Cass.n. 7329/2021, Cass. n. 21953/2015).3.4. La pronuncia impugnata appare conforme ai principi sopraenunciati.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 13946/2022Numero sezionale 4979/2026Numero di raccolta generale 20677/2026Data pubblicazione 18/06/20264. Con il secondo motivo la società denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000.Censura la sentenza impugnata per non aver dichiaratol’illegittimità dell’avviso impugnato sebbene l’Ufficio non avessevalutato le osservazioni al p.v.c.5. Il motivo è infondato.5.1. In primo luogo, la censura non si rapporta con la sentenzaimpugnata la quale, invece, ha affermato che le osservazioni che lasocietà aveva inoltrato all’Ufficio erano state oggetto di considerazionee replica nella motivazione dell’atto impositivo.5.2. In ogni caso, questa Corte ha chiarito che è valido l'avviso diaccertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art.12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, lanullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamenteprevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti ogaranzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato,l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non diesplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass. n.19951/2022).6. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereall’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7Numero registro generale 13946/2022Numero sezionale 4979/2026Numero di raccolta generale 20677/2026Data pubblicazione 18/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8