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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16898/2026

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ad Augusta il 06/11/1977;[OSCURATO:PERSONA] nato ad Augusta il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] nato ad Augusta il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 04/07/2025 del tribunale di Siracusa,Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio;udite le conclusioni dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] - come da delega che depositain udienza in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e RutaBenedetto. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che haanche depositato memoria; i quali hanno tutti chiesto la dichiarazione diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il tribunale di Siracusa con la sentenza di cui in epigrafe hadichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati sopra indicati inordine alle condotte loro ascritte ex artt. 110 cod. pen. 256 comma 1 e 3 delDlgs,. 152/2006 81 cod. pen., in ordine alla effettuazione in concorso di unadiscarica abusiva mediante il “deposito e la stesa di 604.3000 di rifiuti specialipericolosi”, riqualificando le stesse ai sensi dell'articolo 256 comma due lettera a)del decreto legislativo 152 2006 per intervenuta oblazione.2.

Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per Cassazioneil Pubblico Ministero del tribunale di Siracusa, deducendo, tre motivi diimpugnazione.3.

Con il primo rappresenta la nullità della sentenza ai sensidell'articolo 522 del codice di procedura penale evidenziando come il capo diimputazione riportato nell’intestazione della sentenza non corrisponderebbe aquello originario e non si tratterebbe, per la presenza di alcune specificazioni chevengono indicate nel motivo di ricorso, di un mero errore materiale.4.

Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione con riferimento alla intervenuta riqualificazione del reato osservandocome la valutazione effettuata dal tribunale sarebbe errata e come non sarebbestata fornita alcuna giustificazione delle ragioni per le quali si era esclusa la diversae autonoma fattispecie di reato di cui al comma tre dell'articolo

256.5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge e dimotivazione sostenendo la sussistenza del travisamento delle risultanzeprocessuali.

Il ricorrente censura anche la valutazione del tribunale circa la naturadei rifiuti; indicati tutti come non pericolosi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Premesso che in ordine alla intervenuta oblazione di cui allasentenza impugnata, il parere del P.M. quand’anche positivo non integra, inassenza di ogni disposizione al riguardo, alcuna preclusione alla sua facoltà diimpugnazione, si osserva, quanto al primo motivo, che la sostituzione, nellasentenza impugnata, del capo di imputazione originario e per cui è processo, conaltro capo di imputazione effettivamente recante una diversa articolazionedescrittiva, non impedisce che la decisione qui in esame debba valutarsi inrapporto alla contestazione originaria, che come tale non muta per la solamodifica, nella epigrafe della sentenza, di taluni passaggi del capo di imputazione.Del resto risulta l’intervenuta correzione della intestazione della sentenza conordinanza del giudice, in data 16.7.2025.Così che non è rinvenibile alcuna nullità, come noto tassativamente disciplinata.In proposito, questa Corte ha già evidenziato (Sez. 5, n. 15324 del 18/03/2009,Rv. 244473 – 01) che l'art. 546 c.p.p., nel comma 3, sanziona a pena di nullità lasola mancanza o incompletezza del dispositivo e non anche la incertezza dei daticontenuti nella intestazione ed inoltre, altra giurisprudenza ha sottolineato, condecisione che appare delineare un principio estensibile anche al caso di specie -ancorchè riferito ad una sentenza di primo grado che risulta chiaramenteintervenuta sul capo di imputazione originario delineato dal pubblico ministero insede di citazione a giudizio -, come non sia affetta da nullità la sentenza nella cuiintestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione,allorché l'indicazione di esso risulti dall'epigrafe della sentenza di primo grado odal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 6978 del26/04/2000 Ud. (dep. 14/06/2000 ) Rv. 220630 - 01).In tal modo non può neppure ritenersi che si sia versato in tema di omessapronuncia su uno o più capi di imputazione, poiché nella specie si è solo verificatauna diversa qualificazione del medesimo fatto.Ogni altra determinazione in ordine alla condotta che abbia portato alla predettamodifica è, al più, affidata ad organi diversi da questa Corte.2.

Il secondo motivo è fondato.

Rispetto al capo di imputazione,descrittivo in diritto e in fatto, di una fattispecie inerente la realizzazione di unadiscarica abusiva, il giudice ha previamente richiamato dichiarazioni testimonialiinerenti l’effettuazione, sull’area di cui al capo di imputazione, recintata edall’ingresso precluso da una catena, di plurimi e “sistematici” ingressi di camioncarichi di rifiuti, che venivano ivi scaricati e livellati con un escavatore, pure iviportato attraverso un altro camion.

Gli esiti di appositi carotaggi avevano dato attodella presenza in profondità di rifiuti inerti, oltre che di “latte di vernici “ (anchecontenenti solventi e, talune semipiene secondo un testimone) e di vari tipi diabbigliamento.

Per un teste, erano presenti anche pezzi contenenti probabilmenteamianto.

L’Arpac aveva tra l’altro rilevato anche “qualche piccolissima traccia dieternit”.

Rispetto al predetto stato di fatto della zona di interesse, come quisintetizzato, è seguita l’affermazione per cui “per tutte le suesposte ragioni lacondotta contestata …deve essere più correttamente ricondotta nell’alveo dellafattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06”.2.1.

Si tratta di motivazione del tutto assertiva e quindi apparente, inassenza di ogni illustrazione delle ragioni per cui, a fronte di un sistematico eorganizzato sversamento e livellamento di ingenti quantità di rifiuti, debbaescludersi la contestata discarica abusiva, configurando piuttosto la non megliospecificata, in concreto, fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgscitato ( quest’ultima lettera evidentemente operante fino alla abrogazione stabilitacon D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116).

Invero, ai sensi del predetto primo comma,“chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescrittaautorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o conl'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro” e quindi, come sopra giàanticipato, la sentenza impugnata è del tutto priva di specificazione anche sullospecifico inquadramento della concreta vicenda in una delle condotte contemplatenel predetto comma 1.2.2.

Ma ancor prima, come accennato, manca ogni indicazione delleragioni che hanno portato il giudice ad escludere la sussistenza della discaricaabusiva.

Nonostante la chiarezza sia della situazione di fatto come emergente insentenza, sia degli indirizzi di legittimità, secondo i quali :- ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discaricanon autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condottaripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolocon tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantitàconsiderevoli degli stessi e dello spazio occupato.( Sez. 3, Sentenza n. 47501 del13/11/2013 Rv. 257996 – 01);- ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discaricanon autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condottaripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenzialecarattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessie dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino(Sez. 3, Sentenza n. 39027 del 20/04/2018 Ud. (dep. 28/08/2018 ) Rv. 273918– 01);- Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in sensoampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto arealizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente.

Di conseguenza, devono ritenersi sanzionatenon solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica,ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo,le condizioni del sito stesso (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv.270354 - 01);- in tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, dicui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solocaso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggettoquantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestionedei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile lacontravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che,tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sullabase del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regimesanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).In tema di rifiuti,la condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solonell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito alprogressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opereRv. 269915 - 01);- il reato di illecita gestione di rifiuti (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152) è autonomo e non resta assorbito in quello di gestione di discaricaabusiva (art. 256, comma terzo, del citato d.lgs.). (Sez. 3, n. 10518 del17/01/2012, Rv. 252361 - 01);- In tema di rifiuti, l'abbandono differisce dalla discarica abusiva per la meraoccasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che sirisolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza dinella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimiconferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata,ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti "in loco"(Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 16/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017 ) Rv. 269914– 01);Quanto al termine di consumazione, occorre ricordare che l'attività digestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venirmeno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazioneamministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con ilsequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia dellasentenza di primo grado. (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587 - 03)3.

La fondatezza del secondo motivo assorbe e rende pleonastical’analisi dell’ultimo motivo.

Riguardo al quale è sufficiente ribadire che, da unaparte, la presenza o meno di rifiuti pericolosi non incide ai fini della individuazionedi una discarica abusiva ( se non in punto di pena), e dall’altra, pur a fronte dellasuccessione e aggiornamento nel tempo del catalogo dei rifiuti pericolosi, persisteil principio generale di determinazione degli stessi per cui, in tema di gestione deirifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento allasostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i qualivige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione aiquali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute(rifiuti con codice “a specchio”), è necessaria un'analisi per accertare se talisostanze eccedano i limiti stabiliti (su tale ultimo criterio cfr. già Sez. 3, , n. 32143del 30/05/2002 Ud. (dep. 26/09/2002 ) Rv. 222256 – 01 e successivamente Sez.3, , n. 19882 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009 ) Rv. 243718 – 01).

Taleimpostazione appare adeguata sintesi di quanto attualmente previsto dall’allegatoD della parte IV del Dlgs. 152/06: “1.

Valutazione delle caratteristiche di pericolodei rifiuti.Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cuiall'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per lecaratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano ivalori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV deldecreto legislativo n. 152 del 2006.

Quando una sostanza è presente nei rifiuti inquantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per ilcalcolo del valore limite di concentrazione.

Laddove una caratteristica di pericolodi un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando leconcentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV deldecreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.2.

Classificazione di un rifiuto come pericoloso.I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono consideratirifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 delladirettiva 2008/98/CE.Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi,si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elencoarmonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specificoo generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiutocontiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più dellecaratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'AllegatoI alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La valutazione dellacaratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decretodel Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica dipericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti,come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altrimetodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo contodell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda lasperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e idibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin,endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex,toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazionedi cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo edel Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti diconcentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (noncontaminati da sostanze pericolose).

I residui di leghe che sono considerati rifiutipericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnaticon un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche dipericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti notecontenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:

1.1.3.1. Noterelative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze:note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U;

1.1.3.2. Note relative alla classificazione eall'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione dellecaratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegneràl'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.

Tutte lealtre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi “.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che vada annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizioal tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diSiracusa, in diversa persona fisica.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ad Augusta il 06/11/1977;[OSCURATO:PERSONA] nato ad Augusta il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] nato ad Augusta il [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 04/07/2025 del tribunale di Siracusa,Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio;udite le conclusioni dei difensori avv.ti [OSCURATO:PERSONA] - come da delega che depositain udienza in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e RutaBenedetto. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che haanche depositato memoria; i quali hanno tutti chiesto la dichiarazione diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale di Siracusa con la sentenza di cui in epigrafe hadichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati sopra indicati inordine alle condotte loro ascritte ex artt. 110 cod. pen. 256 comma 1 e 3 delDlgs,. 152/2006 81 cod. pen., in ordine alla effettuazione in concorso di unadiscarica abusiva mediante il “deposito e la stesa di 604.3000 di rifiuti specialipericolosi”, riqualificando le stesse ai sensi dell'articolo 256 comma due lettera a)del decreto legislativo 152 2006 per intervenuta oblazione.2. Avverso la sentenza sopra indicata propone ricorso per Cassazioneil Pubblico Ministero del tribunale di Siracusa, deducendo, tre motivi diimpugnazione.3. Con il primo rappresenta la nullità della sentenza ai sensidell'articolo 522 del codice di procedura penale evidenziando come il capo diimputazione riportato nell’intestazione della sentenza non corrisponderebbe aquello originario e non si tratterebbe, per la presenza di alcune specificazioni chevengono indicate nel motivo di ricorso, di un mero errore materiale.4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e dimotivazione con riferimento alla intervenuta riqualificazione del reato osservandocome la valutazione effettuata dal tribunale sarebbe errata e come non sarebbestata fornita alcuna giustificazione delle ragioni per le quali si era esclusa la diversae autonoma fattispecie di reato di cui al comma tre dell'articolo 256.5. Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge e dimotivazione sostenendo la sussistenza del travisamento delle risultanzeprocessuali. Il ricorrente censura anche la valutazione del tribunale circa la naturadei rifiuti; indicati tutti come non pericolosi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Premesso che in ordine alla intervenuta oblazione di cui allasentenza impugnata, il parere del P.M. quand’anche positivo non integra, inassenza di ogni disposizione al riguardo, alcuna preclusione alla sua facoltà diimpugnazione, si osserva, quanto al primo motivo, che la sostituzione, nellasentenza impugnata, del capo di imputazione originario e per cui è processo, conaltro capo di imputazione effettivamente recante una diversa articolazionedescrittiva, non impedisce che la decisione qui in esame debba valutarsi inrapporto alla contestazione originaria, che come tale non muta per la solamodifica, nella epigrafe della sentenza, di taluni passaggi del capo di imputazione.Del resto risulta l’intervenuta correzione della intestazione della sentenza conordinanza del giudice, in data 16.7.2025.Così che non è rinvenibile alcuna nullità, come noto tassativamente disciplinata.In proposito, questa Corte ha già evidenziato (Sez. 5, n. 15324 del 18/03/2009,Rv. 244473 – 01) che l'art. 546 c.p.p., nel comma 3, sanziona a pena di nullità lasola mancanza o incompletezza del dispositivo e non anche la incertezza dei daticontenuti nella intestazione ed inoltre, altra giurisprudenza ha sottolineato, condecisione che appare delineare un principio estensibile anche al caso di specie -ancorchè riferito ad una sentenza di primo grado che risulta chiaramenteintervenuta sul capo di imputazione originario delineato dal pubblico ministero insede di citazione a giudizio -, come non sia affetta da nullità la sentenza nella cuiintestazione non figuri il reato addebitato e sul quale sia intervenuta decisione,allorché l'indicazione di esso risulti dall'epigrafe della sentenza di primo grado odal decreto di citazione per il giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 6978 del26/04/2000 Ud. (dep. 14/06/2000 ) Rv. 220630 - 01).In tal modo non può neppure ritenersi che si sia versato in tema di omessapronuncia su uno o più capi di imputazione, poiché nella specie si è solo verificatauna diversa qualificazione del medesimo fatto.Ogni altra determinazione in ordine alla condotta che abbia portato alla predettamodifica è, al più, affidata ad organi diversi da questa Corte.2. Il secondo motivo è fondato. Rispetto al capo di imputazione,descrittivo in diritto e in fatto, di una fattispecie inerente la realizzazione di unadiscarica abusiva, il giudice ha previamente richiamato dichiarazioni testimonialiinerenti l’effettuazione, sull’area di cui al capo di imputazione, recintata edall’ingresso precluso da una catena, di plurimi e “sistematici” ingressi di camioncarichi di rifiuti, che venivano ivi scaricati e livellati con un escavatore, pure iviportato attraverso un altro camion. Gli esiti di appositi carotaggi avevano dato attodella presenza in profondità di rifiuti inerti, oltre che di “latte di vernici “ (anchecontenenti solventi e, talune semipiene secondo un testimone) e di vari tipi diabbigliamento. Per un teste, erano presenti anche pezzi contenenti probabilmenteamianto. L’Arpac aveva tra l’altro rilevato anche “qualche piccolissima traccia dieternit”. Rispetto al predetto stato di fatto della zona di interesse, come quisintetizzato, è seguita l’affermazione per cui “per tutte le suesposte ragioni lacondotta contestata …deve essere più correttamente ricondotta nell’alveo dellafattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06”.2.1. Si tratta di motivazione del tutto assertiva e quindi apparente, inassenza di ogni illustrazione delle ragioni per cui, a fronte di un sistematico eorganizzato sversamento e livellamento di ingenti quantità di rifiuti, debbaescludersi la contestata discarica abusiva, configurando piuttosto la non megliospecificata, in concreto, fattispecie di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgscitato ( quest’ultima lettera evidentemente operante fino alla abrogazione stabilitacon D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116). Invero, ai sensi del predetto primo comma,“chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescrittaautorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o conl'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro” e quindi, come sopra giàanticipato, la sentenza impugnata è del tutto priva di specificazione anche sullospecifico inquadramento della concreta vicenda in una delle condotte contemplatenel predetto comma 1.2.2. Ma ancor prima, come accennato, manca ogni indicazione delleragioni che hanno portato il giudice ad escludere la sussistenza della discaricaabusiva. Nonostante la chiarezza sia della situazione di fatto come emergente insentenza, sia degli indirizzi di legittimità, secondo i quali :- ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discaricanon autorizzata, è necessario l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condottaripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolocon tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantitàconsiderevoli degli stessi e dello spazio occupato.( Sez. 3, Sentenza n. 47501 del13/11/2013 Rv. 257996 – 01);- ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discaricanon autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condottaripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenzialecarattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessie dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino(Sez. 3, Sentenza n. 39027 del 20/04/2018 Ud. (dep. 28/08/2018 ) Rv. 273918– 01);- Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in sensoampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto arealizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionatenon solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica,ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo,le condizioni del sito stesso (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv.270354 - 01);- in tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, dicui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solocaso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggettoquantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestionedei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile lacontravvenzione di discarica abusiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che,tra i due reati, si verifica un fenomeno di "progressione criminosa", risolvibile sullabase del principio di specialità, con conseguente applicazione del solo regimesanzionatorio previsto per il più grave reato di discarica abusiva).In tema di rifiuti,la condotta di realizzazione di una discarica abusiva può consistere anche solonell'allestimento ovvero nella mera destinazione di un determinato sito alprogressivo accumulo dei rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opereRv. 269915 - 01);- il reato di illecita gestione di rifiuti (art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile2006, n. 152) è autonomo e non resta assorbito in quello di gestione di discaricaabusiva (art. 256, comma terzo, del citato d.lgs.). (Sez. 3, n. 10518 del17/01/2012, Rv. 252361 - 01);- In tema di rifiuti, l'abbandono differisce dalla discarica abusiva per la meraoccasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che sirisolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza dinella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimiconferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata,ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti "in loco"(Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 16/03/2017 Ud. (dep. 11/04/2017 ) Rv. 269914– 01);Quanto al termine di consumazione, occorre ricordare che l'attività digestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa, con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venirmeno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazioneamministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con ilsequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia dellasentenza di primo grado. (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587 - 03)3. La fondatezza del secondo motivo assorbe e rende pleonastical’analisi dell’ultimo motivo. Riguardo al quale è sufficiente ribadire che, da unaparte, la presenza o meno di rifiuti pericolosi non incide ai fini della individuazionedi una discarica abusiva ( se non in punto di pena), e dall’altra, pur a fronte dellasuccessione e aggiornamento nel tempo del catalogo dei rifiuti pericolosi, persisteil principio generale di determinazione degli stessi per cui, in tema di gestione deirifiuti, l'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento allasostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i qualivige una presunzione assoluta di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione aiquali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute(rifiuti con codice “a specchio”), è necessaria un'analisi per accertare se talisostanze eccedano i limiti stabiliti (su tale ultimo criterio cfr. già Sez. 3, , n. 32143del 30/05/2002 Ud. (dep. 26/09/2002 ) Rv. 222256 – 01 e successivamente Sez.3, , n. 19882 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009 ) Rv. 243718 – 01). Taleimpostazione appare adeguata sintesi di quanto attualmente previsto dall’allegatoD della parte IV del Dlgs. 152/06: “1. Valutazione delle caratteristiche di pericolodei rifiuti.Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cuiall'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per lecaratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano ivalori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV deldecreto legislativo n. 152 del 2006. Quando una sostanza è presente nei rifiuti inquantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per ilcalcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolodi un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando leconcentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV deldecreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono consideratirifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 delladirettiva 2008/98/CE.Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi,si applicano le seguenti disposizioni: l'iscrizione di una voce nell'elencoarmonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specificoo generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiutocontiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più dellecaratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'AllegatoI alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione dellacaratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decretodel Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica dipericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti,come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altrimetodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo contodell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda lasperimentazione animale e umana; i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e idibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin,endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex,toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazionedi cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo edel Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi; i limiti diconcentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (noncontaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiutipericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnaticon un asterisco (*); se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche dipericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti notecontenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008: 1.1.3.1. Noterelative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze:note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U; 1.1.3.2. Note relative alla classificazione eall'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5; dopo la valutazione dellecaratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegneràl'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte lealtre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi “.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che vada annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizioal tribunale di Siracusa, in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale diSiracusa, in diversa persona fisica.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16898/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris