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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08251/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5003/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante per l’Italia, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BOLOGNA n. 1028/2020 depositata il08/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2019 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare all’indennizzo ed al risarcimento del danno da vacanza rovinata e per mancata assistenza di pasti e bevande. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bologna, con sentenza n. 3448/2019, accertava l’inadempimento della compagnia aerea e condannava l’Aeroflot al pagamento della somma di Euro 900, in favore di ciascun attore, di cui euro 600, a titolo di compensazione pecuniaria ed euro 300 per i disagi sofferti a causa del ritardo aereo.

2. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1028/2020 dell’8 luglio 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava non dovuta la somma di 300 euro riconosciuta a titolo di danno da disagio perché gli appellati si erano limitati a prospettare genericamente situazioni di disagio e stress.

Inoltre, le doglianze non avevano carattere di gravità tale da giustificare un risarcimento ulteriore.

3. Propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria, la [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati non hanno svoltoattività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 164, comma 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4.

Si duole che i giudici dell’appello non abbiano d ichiara to la nullità dell’atto di citazione per incompleta esposizione dei fatti.

Lamenta che il contraddittorio in primo grado si era formato rispetto ad una domanda concernente un viaggio aereo in partenza da Bologna ad ora ignota, sicché si era difesa in base a tale prospettazione della domanda.

Si duole che il maggiore vulnus dell’art. 164 comma 4 c.p.c. e del principio del contraddittorio era stata la radicale modificazione del fatto, attraverso un “foglio di deduzioni” ( allegato al fascicoletto per la Cassazione ) col quale per la prima volta veniva[no] depositati i titoli di viaggio, attestanti quale luogo di partenza Venezia anziché Bologna.

La modificazione non era di poco momento, in quanto comportava, oltr’altro, l’incompetenza per territorio del foro adito, non eccepibile se non con la comparsa di risposta a mente dell’art. 38 c.p.c. .

4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che altro è la tempestività dell’integrazione della domanda, altro è il rispetto del contraddittorio in relazione all’immutazione del fatto costituente la causa petendi a seguito della difesa del convenuto, per il solo fatto che il convenuto è costituito in giudizio, senza dar tempo a quest’ultimo di approntare una difesa appropriata rispetto ad esso .

Lamenta che la motivazione … oltre che erronea … è apodittica.

Proprio perché non lascia intendere in che maniera possa essersi sviluppato un contraddittorio sulla domanda “integrata” .

4.3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risulta no formulat i in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fonda la propria censura su atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare,la citazione , il foglio di deduzioni , i titoli di viaggio , l’atto di appello ) limitandosi invero a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede debitamente riportarli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame ( v.

Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220 ), con precisazione (pure) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso.

Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

Va per altro verso posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel procedimento avanti al G iudice di pace, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a «precisare definitivamente i fatti», non è più possibile produrre documenti, né richiedere i mezzi di prova da assumere (v.

Cass. n. 22138/2022; Cass. n. 34074/2022).

A tale stregua, in caso di incompetenza territoriale, la relativa eccezione è tempestiva solo se sollevata alla prima udienza, a meno che non sia di effettiva trattazione ma di mero rinvio (Cass.n. 27908/2020; Cass. n. 10133/2017).

Orbene, nella speciel’odierno ricorrente non dimostra (quantomeno idoneamente) di aver sollevato l’eccezione de qua a ll’udienza di prima comparizione innanzi al Giudice di pace ex art. 38 c.p.c., né di aver riproposto la questione in sede di gravame.

5.1. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma 1, n. 3, c.p.c.

Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che la stessa soccombenza reciproca riscontrata in grado d’appello, per la quale si è ritenuto di compensare le spese del grado, concerneva anche il giudizio di primo grado .

Il motivo èinfondato.

Atteso che in tema di spese processuali l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. (Cass.

S.U. n. 32061/2022; Cass. n. 13212/2023), va osservato che nel disporre la compensazione delle spese di lite il giudice dell’appello ha nella specie fatto luogo alla relativa ripartizione adottando il criterio indicato nell’impugnata sentenza quale modalità attuativa di una valutazione pur sempre complessiva al riguardo, in ragione dell’esito finale del giudizio di merito.

6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5003/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante per l’Italia, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BOLOGNA n. 1028/2020 depositata il08/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2019 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare all’indennizzo ed al risarcimento del danno da vacanza rovinata e per mancata assistenza di pasti e bevande. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bologna, con sentenza n. 3448/2019, accertava l’inadempimento della compagnia aerea e condannava l’Aeroflot al pagamento della somma di Euro 900, in favore di ciascun attore, di cui euro 600, a titolo di compensazione pecuniaria ed euro 300 per i disagi sofferti a causa del ritardo aereo. 2. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1028/2020 dell’8 luglio 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava non dovuta la somma di 300 euro riconosciuta a titolo di danno da disagio perché gli appellati si erano limitati a prospettare genericamente situazioni di disagio e stress. Inoltre, le doglianze non avevano carattere di gravità tale da giustificare un risarcimento ulteriore. 3. Propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria, la [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati non hanno svoltoattività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 164, comma 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4. Si duole che i giudici dell’appello non abbiano d ichiara to la nullità dell’atto di citazione per incompleta esposizione dei fatti. Lamenta che il contraddittorio in primo grado si era formato rispetto ad una domanda concernente un viaggio aereo in partenza da Bologna ad ora ignota, sicché si era difesa in base a tale prospettazione della domanda. Si duole che il maggiore vulnus dell’art. 164 comma 4 c.p.c. e del principio del contraddittorio era stata la radicale modificazione del fatto, attraverso un “foglio di deduzioni” ( allegato al fascicoletto per la Cassazione ) col quale per la prima volta veniva[no] depositati i titoli di viaggio, attestanti quale luogo di partenza Venezia anziché Bologna. La modificazione non era di poco momento, in quanto comportava, oltr’altro, l’incompetenza per territorio del foro adito, non eccepibile se non con la comparsa di risposta a mente dell’art. 38 c.p.c. . 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che altro è la tempestività dell’integrazione della domanda, altro è il rispetto del contraddittorio in relazione all’immutazione del fatto costituente la causa petendi a seguito della difesa del convenuto, per il solo fatto che il convenuto è costituito in giudizio, senza dar tempo a quest’ultimo di approntare una difesa appropriata rispetto ad esso . Lamenta che la motivazione … oltre che erronea … è apodittica. Proprio perché non lascia intendere in che maniera possa essersi sviluppato un contraddittorio sulla domanda “integrata” . 4.3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Va anzitutto osservato che essi risulta no formulat i in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fonda la propria censura su atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare,la citazione , il foglio di deduzioni , i titoli di viaggio , l’atto di appello ) limitandosi invero a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede debitamente riportarli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame ( v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4220 ), con precisazione (pure) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni - come nel caso - apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). Va per altro verso posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel procedimento avanti al G iudice di pace, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a «precisare definitivamente i fatti», non è più possibile produrre documenti, né richiedere i mezzi di prova da assumere (v. Cass. n. 22138/2022; Cass. n. 34074/2022). A tale stregua, in caso di incompetenza territoriale, la relativa eccezione è tempestiva solo se sollevata alla prima udienza, a meno che non sia di effettiva trattazione ma di mero rinvio (Cass.n. 27908/2020; Cass. n. 10133/2017). Orbene, nella speciel’odierno ricorrente non dimostra (quantomeno idoneamente) di aver sollevato l’eccezione de qua a ll’udienza di prima comparizione innanzi al Giudice di pace ex art. 38 c.p.c., né di aver riproposto la questione in sede di gravame. 5.1. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma 1, n. 3, c.p.c. Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che la stessa soccombenza reciproca riscontrata in grado d’appello, per la quale si è ritenuto di compensare le spese del grado, concerneva anche il giudizio di primo grado . Il motivo èinfondato. Atteso che in tema di spese processuali l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. (Cass. S.U. n. 32061/2022; Cass. n. 13212/2023), va osservato che nel disporre la compensazione delle spese di lite il giudice dell’appello ha nella specie fatto luogo alla relativa ripartizione adottando il criterio indicato nell’impugnata sentenza quale modalità attuativa di una valutazione pur sempre complessiva al riguardo, in ragione dell’esito finale del giudizio di merito. 6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato a