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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 34074/2022

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. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9017-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO n. 48, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1663/2016 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2012, emesso dal Giudice di Pace di Ancona, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 4.427,78 a titolo di saldo del compenso dovuto a fronte dei lavori di manutenzione eseguiti dal Ramazzotti nell’appartamento della predetta parte opponent.

Quest’ultima deduceva, in particolare, di non aver mai conferito alcun incarico al Ramazzotti, ma di aver intrettenuto rapporti soltanto con la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 715/2013 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, condannando la Brusca alle spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 1663/2016, il Tribunale di Ancona accoglieva l’appello proposto dalla Brusca avverso la decisione di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Ramazzotti alle spese del doppio grado di giudizio.

Il Tribunale riteneva, in particolare, dimostrato che l’appellante avesse intrattenuto rapporti contrattuali con la ditta [OSCURATO:PERSONA] e che il Ramazzotti avesse agito come subappaltatore; di conseguenza, escludeva la legittimazione dello stesso a far valere la sua pretesa creditoria direttamente nei confronti della committente, estranea al rapporto di subappalto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 320 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le istanze istruttorie che erano state formulate dalla Brusca, in prime cure, oltre la prima udienza di comparizione.

Secondo il ricorrente, poiché il Giudice di Pace aveva rinviato la l'udienza senza autorizzare espressamente le parti a depositare memorie istruttorie, le parti non avrebbero potuto articolare mezzi di prova diversi da quelli eventualmente richiesti nei loro primi atti difensivi.

La censura è infondata.

L’art. 320, quarto comma, c.p.c. prevede espressamente che “Quando sia reso neces sario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”.

Va ribadito, in argomento, il principio secondo cui “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza.

Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 06/09/2017, Rv. 645421; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 16/05/2008 , Rv. 603902).

Quel che è precluso, dopo la prima udienza, è dunque l’uso del rinvio ex art. 320 c.p.c. per introdurre nuovi temi di indagine, mentre la deduzione di nuove istanze istruttorie è consentita, se si rimane nell’ambito della tesi difensiva proposta con la prima difesa (quindi, nel caso di specie, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo).

Poiché, nel caso di specie, la Brusca si era limitata, nel termine di cui al già richiamato art. 320 c.p.c., ad indicare le fonti di prova ritenute idonee ai fini della dimostrazione della sua originaria tesi difensiva, senza introdurre alcun nuovo tema di indagine, non si configura alcuna violazione o falsa applicazione dellanorma processuale.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 60 disp., att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la prova testimoniale articolata dalla Brusca con la memoria ex art. 320 c.p.c., nonostante il fatto che il testimone non fosse comparso per due udienze successive al provvedimento di ammissione della prova.

La censura è inammissibile.

Innanzitutto, deve osservarsi che essa non risulta proposta in appello, poiché non viene indicata dalla sentenza impugnata , ed il motiv o in esame non chiarisce in qiuale momento processuale essa sarebbe stata sollevata, e con quale atto difensivo.

In ogni caso, il termine previsto dall’art. 60 disp. att. c.p.c. è evidentemente a contenuto acceleratorio, in linea con la speditezza che caratterizza il procedimento dinanzi al Giudice di Pace, ma certamente non perentorio.

Infine, risulta dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso (cfr. pagg. 26 e ss.) che, nel caso di specie, la difesa della Brusca aveva depositato la intimazione del teste, onde non era incorsa in alcuna decadenza.

Quest’ultima si verifica, per costante insegnamento di questa Corte, nel solo caso in cui la parte non provveda, nel senza giustificato motivo, a citare i testi a comparire all l'udienza fissata per raccogliere la prova (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 13/08/2004 , Rv. 575560) e non anche nell a diversa ipotesi in cui il teste, ritualmente intimato, non compaia, dovendosi applicare, in tale seconda eventualità, la disposizione di cui all’art.255 c.p.c., che autorizza il giudice a disporne l’accompagnamento coattivo o una nuova citazione, nonché a comminare una sanzione al testimone non comparso senza giustificato motivo, senza che sia possibile procedere, sulla sola base della mancata comparizione del teste, alla revoca dell’ordinanza ammissiva della prova (Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. del 19/06/2017 , Rv. 644733 ).

Con il terzomotivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che il teste Schiavolini, titolare della ditta con la quale la Brusca aveva intrattenuto il rapporto contrattuale avente ad oggetto la ristrutturazione della sua abitazione, era interessato al giudizio, potendo rivestire la qualità di parte dello stesso.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata afferma che il teste Schiavolini, titolare della [OSCURATO:PERSONA] (ditta appaltatrice dei lavori commissionati dalla Brusca) non avevainteresse diretto alla causa “… poiché egli è terzo rispetto al rapp orto controverso e non è legato alla Brusca da alcun rapporto di garanzia o responsabilità solidale …” nei confronti della stessa.

Pertanto “[OSCURATO:PERSONA] è titolare di un mero interesse di fatto nella causa perché è stato parte di rapport contrattuali sia con la Brusca che con il Ramazzotti, tuttavia non ha interesse giuridico nella presente sede, il cui unico scopo è l’accertamento dell’esistenza o meno di un rapporto contrattuale diretto intercorrente tra le parti in causa(cfr. pag. 11 della sentenzaimpugnata).

Effettivamente, la Brusca aveva spiegato opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Ramazzotti, sostenendo di non aver avuto rapport con lui, ma con la ditta [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto del giudizio, quindi, era la sussistenza di un rapporto diretto tra Brusca e Ramazzotti, e rispetto ad esso lo Schiavolini non aveva alcun interesse diretto, tanto più che egli, dichiarando di aver ricevuto richieste di pagamento dal Ramazzotti per i lavori oggetto di causa, e di averle saldate (cfr. pag. 11 della sentenza) ha in sostanza confermato di essere obbligato nei confronti del Ramazzotti, e dunque ha deposto contro i suoi stessi interessi.

In relazione alla ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi tra Brusca, [OSCURATO:PERSONA] di Schiavolini e Ramazzotti, il Tribunale ritiene che i lavori cui fa riferimento la fattura n. 14 del 6.10.2011, emessa dal Ramazzotti nei confronti della Brusca e posta a base del decreto ingiuntivo opposto dalla stessa, erano gli stessi che erano stati indicati in una precedente fattura emessa dallo stesso Ramazzotti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (fattura n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Afferma poi che il Ramazzotti aveva dedotto che la prima fattura era stata emessa per errore e poi stornata, ma che di questo non era stata fornita alcuna prova.

E conclude, dunque, che “… appare ragionevole ritenere che i lavori eseguiti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] siano stati dapprima fatturati alla sub - committente [OSCURATO:PERSONA], contraente diretta, e solo in un secondo momento, con la fattura n. 14/2011, alla committente [OSCURATO:PERSONA]” (cfr., per tutto quanto precede, pag. 12 della sentenza impugnata).

A questa conclusione, il giudice di secondo grado non perviene, peraltro, sulla base della sola testimonianza Schiavolini, ma anche sulla scorta della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha confermato che i lavori oggetto di causa erano stati commissionati al Ramazzotti dalla [OSCURATO:PERSONA], e dunque non dalla Brusca (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).

Si tratta, dunque, di una complessiva valutazione del compendio istruttorio, che sfugge al sindacato di legittimità, in base al principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

S ez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che, sulla base delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito, sarebbe emerso che era stato [OSCURATO:PERSONA], fornitore dei materiali usati per la ristrutturazione dell’abitazione della Brusca, a presentare a quest’ultima il Ramazzotti.

La censura è inammissibile, sia perché non indica neppure quali sarebbero le “risultanze isrtruttorie” c he, in ipotesi, confermerebbero l’assunto del ricorrente, sia perché non riporta, neanche per stralcio, alcun elemento di provaacquisito agli atti del giudizio di merito, a sia, infine, perché non tiene conto del principio, già esposto in relazione allo scrutinio del precedente motivo, per cui la valutazione della prova costituisce, in linea di principio, materia riservata al giudice di merito ( cfr. le già richiamate Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326, 1362, 1655 e 1656 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che l’approvazione, da parte della Brusca, del preventivo lavori presentatole dal ricorrente stesso dimostrasse l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le due parti.

La censura è inammissibile.

La sentenza afferma che “… l’approvazione del preventivo da parte della Brusca non è, da sola, in grado di provare l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, tenuto conto del fatto che il teste ha genericamente confermato il capitolo di prova senza circostanziare la propria deposizione e non può pertanto escludersi che il preventivo sottoposto alla Brusca e l’accettazione da parte della Brusca si riferissero comunque all’attività svolta dal Ramazzotti quale subappaltatore.

La lacuna probatoria relativa alle argomentazioni defensive svolte dall’opposto è evidente anche sotto il profilo documentale: il Ramazzotti infatti non ha inspiegabilmente prodotto in giudizio il citato preventivo, nè i boninici relativi ai presunti pagamenti parziali già effettuati dalla Brusca, nè la nota di credito asseritamente emessa in favore della [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata).

In sostanza, l’assunto del Ramazzotti, secondo cui la Brusca avrebbe, approvando il preventivo lavori, inteso costituire un rapporto diretto con lui, non è stata – secondo il giudice del gravame – adeguatamente dimostrata, nè a livello documentale (non essendo stato mai depositato agli atti del giudizio il preventivo di cui anzidetto) nè a livello di prova orale, attesa la genericità delle deposizioni testimoniali sul punto.

Il motivo in esame non si confronta con tale duplice affermazione del giudice di merito, in quanto il ricorrente non deduce di aver, invece , depositato il documento, nè riporta le dichiarazioni testimoniali a conferma della loro specificità.

La duplice ratiodel rigetto non risulta, dunque , specificamente attinta e la censura si risolve nella proposizione di unadiversa lettura delle risultanze dell’istruttoria, alternativa rispetto a quella motivatamente prescelta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità, poiché il motive di ricorso non può limitarsi alla mera invocazione di una nuova valutazione del merito (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) .

Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 1656 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato un contratto di subappalto, e non invece un rapporto diretto tra la Busca e il Ramazzotti, anche se i lavori eseguiti da quest’ultimo non erano compresi nell’oggetto dell’appalto che era stato conferito dalla stessa Brusca alla [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso, il ricorrente offre una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella, non implausibile, fatta propria dal Tribunale.

Quest’ultimo, come già evidenziato in occasione dello scrutinio del terzo motivo di ricorso, ha espressamente affermato che i lavori cui fa riferimento la fattura n. 14 del 6.10.2011, emessa dal Ramazzotti nei confronti della Brusca e posta a base del decreto ingiuntivo opposto dalla stessa, erano gli stessi che erano stati indicati in una precedente fattura emessa dallo stesso Ramazzotti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (fattura n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

A tale considerazione, già di per sè decisiva, il giudice di appello aggiunge che il Ramazzotti aveva dedotto, ma non provato, che la prima fattura era stata emessa per errore e poi stornata, senza tuttavia depositare nemmeno la nota di credito asseritamente emessa a [OSCURATO:PERSONA].

Tali statuizioni non sono adeguatamente attinte dalla censurain esame, con la quale il ricorrente non deduce di aver – al contrario– depositato la nota di credito, o comunque offerto la prova del dedotto storno della prima fattura, ma si limita a contestare, genericamente, la corrispondenza del contenuto delle due fatture di cui anzidetto; circostanza, quest’ultima,che invece – come detto– risulta espressamente confermata dalla sentenza di seconda istanza.

Con il settimo motivo , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p. c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che la Brusca non aveva specificamente contestato il fattoche il Ramazzotti avesse emesso nota di credito a storno della prima fattura, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La censura è inammissibile per gli stessi motivi già esposti in relazione al sesto motivo.

Inoltre, va considerato che la Brusca aveva contestato in radice l’esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale diretto tra lei ed il Ramazzotti.

La nota di credito di cui si discute, che il Ramazzotti deduce, senza dimostrarlo, di aver emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], era certamente stata inviata a quest’ultima ditta, e non alla Brusca, poiché si riferiva al rapporto intercorso tra Ramazzotti e [OSCURATO:PERSONA], diverso ed indipendente da quello asseritamente intercorso tra Ramazzotti e Brusca.

Ne discende che quest’ultima non poteva essere onerata di contestare circostanze o fatti estranei al rapporto in relazione al quale essa era stata evocata in giudizio; era piuttosto il Ramazzotti a dover dimostrare quanto asserito, mediante la produzione della nota di credito, cosa che invece egli non ha fatto.

La sua affermazione, dunque, è stata ritenuta, condivisibilmente, non dimostrata dal giudice di merito.

Conl’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e dell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81 del 2008 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di dar rilievo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non era in possesso del document unico di regolarità contributiva (cd.

D.U.R.C.).

Ad avviso del ricorrente, poiché anche Ramazzotti non era in possesso di tale documento, il subappalto tra le due ditte non poteva essere configurato, poiché il possesso della certificazione di cui si discute costituirebbe elemento essenziale del contratto di subappalto.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale osserva che la circostanza non è significativa, essendo onere dell’impresa dotarsi delle certificazioni necessarie alla regolare esecuzione delle opera, tra cui rientra certamente anche il D.U.R.C.

Poiché nel caso di specie il giudice di merito ha configurato l’esistenza di un contratto di appalto tra Brusca e [OSCURATO:PERSONA], era quest’ultima a dover fornire alla prima il D.U.R.C., e la prima a poterlo pretendere.

Considerato che il Ramazzotti è terzo rispetto a detto rapporto, la censura appare , sotto questo profilo, inammissibile per carenza di interesse.

D’altra parte, stante la ravvisata assenza di un rapporto diretto tra Ramazzotti e Brusca, il fatto che il primo avesse, o non avesse, il D.U.R.C. non rileva in alcun modo ai fini del giudizio; e, sotto questo diverso aspetto, la censura è inammissibile perchè non decisiva.

Con il nono ed ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchè il giudice di appello lo avrebbe erroneamente condannato alle spese del secondo grado di giudizio, in misura superiore a quella prevista dalla tariffa in vigore, senza fornire alcuna motivazione in relazione alla congruità delle spese liquidate rispetto al valore della causa.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente lamenta, in particolare: 1) da un lato, che sia stata riconosciuta alla Brusca, per l’appello, anche la fase istruttoria, non svolta in seconda istanza; 2) dall’altro lato, che le spese liquidate sarebbero comunque superiori al massimo previstodalla tariffa in vigore, pur con tutte le maggiorazioni applicabili rispetto ai valori medi ivi indicate; 3) infine, che il Tribunale non abbia fornito alcuna motivazione in relazione alla determinazione del quantum delle spese di litedi cui si discute.

Va osservato che l'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 consente l’aumento del valore medio indicato dalla tariffa “di regola” fino all’80%, salvo la fase istruttoria, per la quale l’aumento può arrivare al 100%.

Nel caso di specie, il valore della causa era pari ad € 4.427,78 (importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto) ed il Tribunale ha riconosciuto alla Brusca, per le spese del secondo grado, la somma di € 3.250 oltre accessori.

Applicando le tariffe previste dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di competenza del Tribunale, secondo lo scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200, si ottengono i seguenti valori: - fase di studio € 405 - fase introduttiva € 405 - fase istruttoria € 810 - fase decisionale € 810 per un totale complessivo di € 2.430 (405 + 405 + 810 + 810), che, maggiorato al massimo consentito (quindi dell’80% per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale, e del 100% per quella istruttoria) diviene €

4.535. Poiché la cifra in concreto liquidate dal giudice di merito non eccede tale importo, che rappresenta il massimo previsto dalla tariffa applicabile, non si configura alcun profilo di violazione o falsa applicazione della norma.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9017-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO n. 48, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1663/2016 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2012, emesso dal Giudice di Pace di Ancona, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 4.427,78 a titolo di saldo del compenso dovuto a fronte dei lavori di manutenzione eseguiti dal Ramazzotti nell’appartamento della predetta parte opponent. Quest’ultima deduceva, in particolare, di non aver mai conferito alcun incarico al Ramazzotti, ma di aver intrettenuto rapporti soltanto con la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 715/2013 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, condannando la Brusca alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1663/2016, il Tribunale di Ancona accoglieva l’appello proposto dalla Brusca avverso la decisione di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il Ramazzotti alle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale riteneva, in particolare, dimostrato che l’appellante avesse intrattenuto rapporti contrattuali con la ditta [OSCURATO:PERSONA] e che il Ramazzotti avesse agito come subappaltatore; di conseguenza, escludeva la legittimazione dello stesso a far valere la sua pretesa creditoria direttamente nei confronti della committente, estranea al rapporto di subappalto. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 320 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili le istanze istruttorie che erano state formulate dalla Brusca, in prime cure, oltre la prima udienza di comparizione. Secondo il ricorrente, poiché il Giudice di Pace aveva rinviato la l'udienza senza autorizzare espressamente le parti a depositare memorie istruttorie, le parti non avrebbero potuto articolare mezzi di prova diversi da quelli eventualmente richiesti nei loro primi atti difensivi. La censura è infondata. L’art. 320, quarto comma, c.p.c. prevede espressamente che “Quando sia reso neces sario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova”. Va ribadito, in argomento, il principio secondo cui “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. del 06/09/2017, Rv. 645421; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 16/05/2008 , Rv. 603902). Quel che è precluso, dopo la prima udienza, è dunque l’uso del rinvio ex art. 320 c.p.c. per introdurre nuovi temi di indagine, mentre la deduzione di nuove istanze istruttorie è consentita, se si rimane nell’ambito della tesi difensiva proposta con la prima difesa (quindi, nel caso di specie, con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo). Poiché, nel caso di specie, la Brusca si era limitata, nel termine di cui al già richiamato art. 320 c.p.c., ad indicare le fonti di prova ritenute idonee ai fini della dimostrazione della sua originaria tesi difensiva, senza introdurre alcun nuovo tema di indagine, non si configura alcuna violazione o falsa applicazione dellanorma processuale. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 60 disp., att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la prova testimoniale articolata dalla Brusca con la memoria ex art. 320 c.p.c., nonostante il fatto che il testimone non fosse comparso per due udienze successive al provvedimento di ammissione della prova. La censura è inammissibile. Innanzitutto, deve osservarsi che essa non risulta proposta in appello, poiché non viene indicata dalla sentenza impugnata , ed il motiv o in esame non chiarisce in qiuale momento processuale essa sarebbe stata sollevata, e con quale atto difensivo. In ogni caso, il termine previsto dall’art. 60 disp. att. c.p.c. è evidentemente a contenuto acceleratorio, in linea con la speditezza che caratterizza il procedimento dinanzi al Giudice di Pace, ma certamente non perentorio. Infine, risulta dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso (cfr. pagg. 26 e ss.) che, nel caso di specie, la difesa della Brusca aveva depositato la intimazione del teste, onde non era incorsa in alcuna decadenza. Quest’ultima si verifica, per costante insegnamento di questa Corte, nel solo caso in cui la parte non provveda, nel senza giustificato motivo, a citare i testi a comparire all l'udienza fissata per raccogliere la prova (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 13/08/2004 , Rv. 575560) e non anche nell a diversa ipotesi in cui il teste, ritualmente intimato, non compaia, dovendosi applicare, in tale seconda eventualità, la disposizione di cui all’art.255 c.p.c., che autorizza il giudice a disporne l’accompagnamento coattivo o una nuova citazione, nonché a comminare una sanzione al testimone non comparso senza giustificato motivo, senza che sia possibile procedere, sulla sola base della mancata comparizione del teste, alla revoca dell’ordinanza ammissiva della prova (Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. del 19/06/2017 , Rv. 644733 ). Con il terzomotivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che il teste Schiavolini, titolare della ditta con la quale la Brusca aveva intrattenuto il rapporto contrattuale avente ad oggetto la ristrutturazione della sua abitazione, era interessato al giudizio, potendo rivestire la qualità di parte dello stesso. La censura è infondata. La sentenza impugnata afferma che il teste Schiavolini, titolare della [OSCURATO:PERSONA] (ditta appaltatrice dei lavori commissionati dalla Brusca) non avevainteresse diretto alla causa “… poiché egli è terzo rispetto al rapp orto controverso e non è legato alla Brusca da alcun rapporto di garanzia o responsabilità solidale …” nei confronti della stessa. Pertanto “[OSCURATO:PERSONA] è titolare di un mero interesse di fatto nella causa perché è stato parte di rapport contrattuali sia con la Brusca che con il Ramazzotti, tuttavia non ha interesse giuridico nella presente sede, il cui unico scopo è l’accertamento dell’esistenza o meno di un rapporto contrattuale diretto intercorrente tra le parti in causa(cfr. pag. 11 della sentenzaimpugnata). Effettivamente, la Brusca aveva spiegato opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Ramazzotti, sostenendo di non aver avuto rapport con lui, ma con la ditta [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto del giudizio, quindi, era la sussistenza di un rapporto diretto tra Brusca e Ramazzotti, e rispetto ad esso lo Schiavolini non aveva alcun interesse diretto, tanto più che egli, dichiarando di aver ricevuto richieste di pagamento dal Ramazzotti per i lavori oggetto di causa, e di averle saldate (cfr. pag. 11 della sentenza) ha in sostanza confermato di essere obbligato nei confronti del Ramazzotti, e dunque ha deposto contro i suoi stessi interessi. In relazione alla ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi tra Brusca, [OSCURATO:PERSONA] di Schiavolini e Ramazzotti, il Tribunale ritiene che i lavori cui fa riferimento la fattura n. 14 del 6.10.2011, emessa dal Ramazzotti nei confronti della Brusca e posta a base del decreto ingiuntivo opposto dalla stessa, erano gli stessi che erano stati indicati in una precedente fattura emessa dallo stesso Ramazzotti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (fattura n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Afferma poi che il Ramazzotti aveva dedotto che la prima fattura era stata emessa per errore e poi stornata, ma che di questo non era stata fornita alcuna prova. E conclude, dunque, che “… appare ragionevole ritenere che i lavori eseguiti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] siano stati dapprima fatturati alla sub - committente [OSCURATO:PERSONA], contraente diretta, e solo in un secondo momento, con la fattura n. 14/2011, alla committente [OSCURATO:PERSONA]” (cfr., per tutto quanto precede, pag. 12 della sentenza impugnata). A questa conclusione, il giudice di secondo grado non perviene, peraltro, sulla base della sola testimonianza Schiavolini, ma anche sulla scorta della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha confermato che i lavori oggetto di causa erano stati commissionati al Ramazzotti dalla [OSCURATO:PERSONA], e dunque non dalla Brusca (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata). Si tratta, dunque, di una complessiva valutazione del compendio istruttorio, che sfugge al sindacato di legittimità, in base al principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. S ez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che, sulla base delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito, sarebbe emerso che era stato [OSCURATO:PERSONA], fornitore dei materiali usati per la ristrutturazione dell’abitazione della Brusca, a presentare a quest’ultima il Ramazzotti. La censura è inammissibile, sia perché non indica neppure quali sarebbero le “risultanze isrtruttorie” c he, in ipotesi, confermerebbero l’assunto del ricorrente, sia perché non riporta, neanche per stralcio, alcun elemento di provaacquisito agli atti del giudizio di merito, a sia, infine, perché non tiene conto del principio, già esposto in relazione allo scrutinio del precedente motivo, per cui la valutazione della prova costituisce, in linea di principio, materia riservata al giudice di merito ( cfr. le già richiamate Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326, 1362, 1655 e 1656 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che l’approvazione, da parte della Brusca, del preventivo lavori presentatole dal ricorrente stesso dimostrasse l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le due parti. La censura è inammissibile. La sentenza afferma che “… l’approvazione del preventivo da parte della Brusca non è, da sola, in grado di provare l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, tenuto conto del fatto che il teste ha genericamente confermato il capitolo di prova senza circostanziare la propria deposizione e non può pertanto escludersi che il preventivo sottoposto alla Brusca e l’accettazione da parte della Brusca si riferissero comunque all’attività svolta dal Ramazzotti quale subappaltatore. La lacuna probatoria relativa alle argomentazioni defensive svolte dall’opposto è evidente anche sotto il profilo documentale: il Ramazzotti infatti non ha inspiegabilmente prodotto in giudizio il citato preventivo, nè i boninici relativi ai presunti pagamenti parziali già effettuati dalla Brusca, nè la nota di credito asseritamente emessa in favore della [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). In sostanza, l’assunto del Ramazzotti, secondo cui la Brusca avrebbe, approvando il preventivo lavori, inteso costituire un rapporto diretto con lui, non è stata – secondo il giudice del gravame – adeguatamente dimostrata, nè a livello documentale (non essendo stato mai depositato agli atti del giudizio il preventivo di cui anzidetto) nè a livello di prova orale, attesa la genericità delle deposizioni testimoniali sul punto. Il motivo in esame non si confronta con tale duplice affermazione del giudice di merito, in quanto il ricorrente non deduce di aver, invece , depositato il documento, nè riporta le dichiarazioni testimoniali a conferma della loro specificità. La duplice ratiodel rigetto non risulta, dunque , specificamente attinta e la censura si risolve nella proposizione di unadiversa lettura delle risultanze dell’istruttoria, alternativa rispetto a quella motivatamente prescelta dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità, poiché il motive di ricorso non può limitarsi alla mera invocazione di una nuova valutazione del merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) . Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e 1656 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato un contratto di subappalto, e non invece un rapporto diretto tra la Busca e il Ramazzotti, anche se i lavori eseguiti da quest’ultimo non erano compresi nell’oggetto dell’appalto che era stato conferito dalla stessa Brusca alla [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso, il ricorrente offre una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella, non implausibile, fatta propria dal Tribunale. Quest’ultimo, come già evidenziato in occasione dello scrutinio del terzo motivo di ricorso, ha espressamente affermato che i lavori cui fa riferimento la fattura n. 14 del 6.10.2011, emessa dal Ramazzotti nei confronti della Brusca e posta a base del decreto ingiuntivo opposto dalla stessa, erano gli stessi che erano stati indicati in una precedente fattura emessa dallo stesso Ramazzotti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (fattura n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). A tale considerazione, già di per sè decisiva, il giudice di appello aggiunge che il Ramazzotti aveva dedotto, ma non provato, che la prima fattura era stata emessa per errore e poi stornata, senza tuttavia depositare nemmeno la nota di credito asseritamente emessa a [OSCURATO:PERSONA]. Tali statuizioni non sono adeguatamente attinte dalla censurain esame, con la quale il ricorrente non deduce di aver – al contrario– depositato la nota di credito, o comunque offerto la prova del dedotto storno della prima fattura, ma si limita a contestare, genericamente, la corrispondenza del contenuto delle due fatture di cui anzidetto; circostanza, quest’ultima,che invece – come detto– risulta espressamente confermata dalla sentenza di seconda istanza. Con il settimo motivo , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p. c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato che la Brusca non aveva specificamente contestato il fattoche il Ramazzotti avesse emesso nota di credito a storno della prima fattura, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile per gli stessi motivi già esposti in relazione al sesto motivo. Inoltre, va considerato che la Brusca aveva contestato in radice l’esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale diretto tra lei ed il Ramazzotti. La nota di credito di cui si discute, che il Ramazzotti deduce, senza dimostrarlo, di aver emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], era certamente stata inviata a quest’ultima ditta, e non alla Brusca, poiché si riferiva al rapporto intercorso tra Ramazzotti e [OSCURATO:PERSONA], diverso ed indipendente da quello asseritamente intercorso tra Ramazzotti e Brusca. Ne discende che quest’ultima non poteva essere onerata di contestare circostanze o fatti estranei al rapporto in relazione al quale essa era stata evocata in giudizio; era piuttosto il Ramazzotti a dover dimostrare quanto asserito, mediante la produzione della nota di credito, cosa che invece egli non ha fatto. La sua affermazione, dunque, è stata ritenuta, condivisibilmente, non dimostrata dal giudice di merito. Conl’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e dell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81 del 2008 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di dar rilievo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non era in possesso del document unico di regolarità contributiva (cd. D.U.R.C.). Ad avviso del ricorrente, poiché anche Ramazzotti non era in possesso di tale documento, il subappalto tra le due ditte non poteva essere configurato, poiché il possesso della certificazione di cui si discute costituirebbe elemento essenziale del contratto di subappalto. La censura è inammissibile. Il Tribunale osserva che la circostanza non è significativa, essendo onere dell’impresa dotarsi delle certificazioni necessarie alla regolare esecuzione delle opera, tra cui rientra certamente anche il D.U.R.C. Poiché nel caso di specie il giudice di merito ha configurato l’esistenza di un contratto di appalto tra Brusca e [OSCURATO:PERSONA], era quest’ultima a dover fornire alla prima il D.U.R.C., e la prima a poterlo pretendere. Considerato che il Ramazzotti è terzo rispetto a detto rapporto, la censura appare , sotto questo profilo, inammissibile per carenza di interesse. D’altra parte, stante la ravvisata assenza di un rapporto diretto tra Ramazzotti e Brusca, il fatto che il primo avesse, o non avesse, il D.U.R.C. non rileva in alcun modo ai fini del giudizio; e, sotto questo diverso aspetto, la censura è inammissibile perchè non decisiva. Con il nono ed ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.M. n. 55 del 2014 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchè il giudice di appello lo avrebbe erroneamente condannato alle spese del secondo grado di giudizio, in misura superiore a quella prevista dalla tariffa in vigore, senza fornire alcuna motivazione in relazione alla congruità delle spese liquidate rispetto al valore della causa. La censura è inammissibile. Il ricorrente lamenta, in particolare: 1) da un lato, che sia stata riconosciuta alla Brusca, per l’appello, anche la fase istruttoria, non svolta in seconda istanza; 2) dall’altro lato, che le spese liquidate sarebbero comunque superiori al massimo previstodalla tariffa in vigore, pur con tutte le maggiorazioni applicabili rispetto ai valori medi ivi indicate; 3) infine, che il Tribunale non abbia fornito alcuna motivazione in relazione alla determinazione del quantum delle spese di litedi cui si discute. Va osservato che l'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 consente l’aumento del valore medio indicato dalla tariffa “di regola” fino all’80%, salvo la fase istruttoria, per la quale l’aumento può arrivare al 100%. Nel caso di specie, il valore della causa era pari ad € 4.427,78 (importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto) ed il Tribunale ha riconosciuto alla Brusca, per le spese del secondo grado, la somma di € 3.250 oltre accessori. Applicando le tariffe previste dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di competenza del Tribunale, secondo lo scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200, si ottengono i seguenti valori: - fase di studio € 405 - fase introduttiva € 405 - fase istruttoria € 810 - fase decisionale € 810 per un totale complessivo di € 2.430 (405 + 405 + 810 + 810), che, maggiorato al massimo consentito (quindi dell’80% per le tre fasi di studio, introduttiva e decisionale, e del 100% per quella istruttoria) diviene € 4.535. Poiché la cifra in concreto liquidate dal giudice di merito non eccede tale importo, che rappresenta il massimo previsto dalla tariffa applicabile, non si configura alcun profilo di violazione o falsa applicazione della norma. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua