CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 20533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’ordinanza n. 7647/2025 questa Corte ha integralmenteaccolto il ricorso principale del Comune di Roseto degli Abruzzi erigettato il ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 185/2022,depositata il 21/3/2022, relativa al sollecito di pagamento della TARI– anno 2018 per uno stabilimento balneare.Numero registro generale 22029/2025Numero sezionale 4737/2026Numero di raccolta generale 20533/20262. La contribuente ha proposto domanda di revocazione affidataData pubblicazione 18/06/2026a un motivo mentre l’ente pubblico, nonostante la notifica del20/10/2025 all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimato.3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, ha depositato in data 20/4/2025 memoria, con cui ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La notifica alla parte intimata presso il difensore domiciliatario(avv. [OSCURATO:PERSONA]) è regolare perché l’art. 330 c.p.c. - a tenoredel quale l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza didiversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione dellasentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiaratao nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazioneper errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione,rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (Cass. 24334/2014 eCass. 25349/2025).2. Parte ricorrente chiede la revocazione per errore di fatto ex art.391-bis c.p.c. dell’ordinanza perché il Collegio giudicante non si èavveduto “per abbaglio dei sensi” che il Comune di Roseto degliAbruzzi non aveva depositato la sentenza impugnata, che avevadichiarato essergli stata notificata il 7/5/2022. Il difensore dell’entelocale si era limitato a inserire nel fascicolo una copia della sentenza,mancante della relata di notifica, in violazione della prescrizionedell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., determinando lecondizioni processuali per giustificare nella fase rescissoria unadichiarazione d’improcedibilità del ricorso. La ricorrente precisa chelo stesso errore di fatto revocatorio è stato commesso con2 di 6Numero registro generale 22029/2025Numero sezionale 4737/2026Numero di raccolta generale 20533/2026riferimento ad altri analoghi ricorsi dello stesso ente locale discussiData pubblicazione 18/06/2026nella stessa adunanza camerale e decisi nel merito, mentre dueulteriori ricorsi sono stati dichiarati improcedibili, con le ordinanze n.21863/2025 e 21868/2025, all’esito del controllo pregiudiziale exofficio.3. Il motivo è inammissibile.3.1 L’impugnazione per revocazione delle sentenze, ordinanze odecreti della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore daquesta compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, il quale presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalladecisione e l'altra dagli atti e documenti di causa. L'errore rilevanteai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezionedei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza odell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusao accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggettodell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delleparti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c)deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata egli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. S.U., n. 20013/2024).Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il combinato dispostodegli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto (Cass.359/2011 e Cass. 1555/2011), sostanziale o processuale, e l'erroredi giudizio (Cass. 5326/2023). Non è suscettibile di revocazionel’attività d’interpretazione (Cass. 29750/2022) o l’inesattoapprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 5326/2023).Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, a cui il collegiointende aderire, non integra un errore di fatto revocatorio l’eventuale3 di 6Numero registro generale 22029/2025Numero sezionale 4737/2026Numero di raccolta generale 20533/2026omessa considerazione da parte della Corte di una questioneData pubblicazione 18/06/2026processuale, quand’anche essa sia rilevabile d’ufficio. L’omessoesame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsapercezione, sostrato dell’errore revocatorio, perché, mentrequest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fattoche non si traduce in alcuna attività, cui la legge collega unicamentel’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazioneprocessuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle decisioniemesse dalla Cassazione (Cass. 7197/2026, con riferimento almancato rilievo della tardiva proposizione di un ricorso; Cass.11691/2023, con riferimento al mancato rilievo della nullità di unaprocura speciale e della carenza di legittimazione attiva; Cass.14610/2021, con riferimento al mancato rilievo di un vizio di notificadel ricorso per cassazione e Cass. 25653/2016, con riferimento almancato rilievo dell’omesso deposito del decreto impugnato). Lasupposizione errata dell’esistenza o inesistenza del fatto deve essereespressa e non anche implicita, posto che in tale secondo casosussisterebbe un vizio motivazionale (Cass. 17110/2010). Ilcontrasto deve sussistere tra verità materiale e verità processualecome ricostruita dalla motivazione del provvedimento revocandoperché diversamente, prescindendo dalla motivazione, non è piùpossibile distinguere fra falsa rappresentazione di un fatto, ancheprocessuale, ed errata valutazione giuridica.3.2 L’ordinanza impugnata dà atto, come questione processualeproposta, di quella attinente all’inammissibilità del ricorso percarente indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore dellacontroversia e della sintesi dei motivi dell’impugnazione nonché perla mancanza di qualsiasi riferimento al sottofascicolo ex art 369c.p.c. e la rigetta evidenziando che l’art. 366 c.p.c. riportaun’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenutinel ricorso a pena d’inammissibilità. Ai fini dell’ammissibilità delricorso per revocazione è necessario che l’avvenuta implicita4 di 6Numero registro generale 22029/2025Numero sezionale 4737/2026Numero di raccolta generale 20533/2026valutazione della procedibilità del ricorso sia stata pregiudicata nonData pubblicazione 18/06/2026da un errore di diritto ma da un errore di fatto, rilevante quale errorepercettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa o viceversa l’inesistenza di unfatto la cui verità è positivamente stabilita. Dall’assenza di riferimentialla questione processuale oggetto del presente giudizio non si puòtrarre una conclusione sulla valutazione da parte del Collegio dellapresenza nel fascicolo della relata di notifica. Nell’ordinanzaimpugnata non si rinvengono affermazioni da cui sia possibile inferireche il collegio decidente, a causa di un errore percettivo, abbiasupposto l’esistenza di un fatto -l’avvenuto deposito di copiaautentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa inbase agli atti interni del giudizio di cassazione. È ben ipotizzabile cheil Collegio abbia ritenuto che non sussistessero ragioni ostativeall’esame del merito del ricorso, omettendo di applicare il principiogiurisprudenziale secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorsoper cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnataidoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, la impegna asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capoad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.,copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. U.,21349 del 2022). In altre parole, parte ricorrente fa riferimento nona un errore di fatto revocatorio ma a un errore processuale delCollegio giudicante, per non aver rilevato d’ufficio l’improcedibilitàdel ricorso e non essersi uniformato al richiamato principiogiurisprudenziale, applicato in altri coevi procedimenti inerenti avicende analoghe, aventi come parte il medesimo ente pubblico.4. Non si provvede sulle spese di lite, essendo rimasta la parteresistente intimata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.5 di 6Numero registro generale 22029/2025Numero sezionale 4737/2026n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 delNumero di raccolta generale 20533/20262012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versDatma puebnblitcoaz,io ne 18/06/2026da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4/6/2026il PresidenteLucio Napolitano6 di 6