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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05326/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32072/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avversol’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 24003/2021 depositata il 06/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Tribunale di Salerno rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Asl di Salerno per la somma di 5.432.396,32 EUR, oltre interessi, a titolo di differenze tariffarie dovute in base alla D.G.R.C. n. 224 del 13/2/2009 sulle prestazioni riabilitative rese nel corso degli anni dal 2003 al 2005.

La decisione, impugnata dall’Asl, fu riformata dalla Corte d’appello di Salerno, la quale ritenne di contro che nel triennio in questione la Silba avesse erogato, presso il centro di riabilitazione "[OSCURATO:PERSONA]", prestazioni eccedenti il tetto di spesa determinato in riferimento a ciascun anno, così come era dato evincere dal contenuto di varie deliberazioni della direzione generale dell’Asl.

Aggiunse che la legittimità delle delibere concernenti la fissazione dei tetti di spesa era stata accertata in sede giurisdizionale amministrativa con sentenza n. 6638- 07 del Tar della Campania.

Avverso la sentenza d’appello venne proposto ricorso per cassazione da parte dellaSilba, sulla base di quattro motivi, il secondo e il terzo (che qui interessano specificamente) tesi a sostenere rispettivamente: (a) la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omesso esame del fatto decisivo costituito dal giudicato formatosi sull'applicabilità della DGRC 224/2009, con conseguente violazione dell'art. 324 in relazione all'art. 647 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.; (b) la violazione del medesimo art. 116 cod. proc. civ. per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla inesistenza dei tetti di spesa, da determinarsi esclusivamente secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 8, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 449, all'art. 2, comma 8, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 549 e all'art. 1, comma 32, L. n. 662/96.

In sintesi, la società lamentò che la corte territoriale: (aa) aveva omesso di valutare il giudicato esterno formatosi sul d.i. n. 4472/2010, non opposto, reso dal tribunale di Salerno per la stessa causale, per lo stesso periodo e tra le stesse parti, e in particolare che il suddetto monitorio aveva statuito la piena applicabilità della DGRC n. 224/2009 al caso di specie, così fondando il diritto di credito della ricorrente alla adeguata remunerabilità, come da tariffe con la medesima delibera approvate, delle prestazioni rese nel periodo 2003- 2008; (bb) aveva erroneamente ritenuto l'esistenza di tetti di spesa legittimamente imposti alla struttura per il triennio 2003-2005 impeditivi dei maggiori importi di retta giornaliera previsti dalla DGRC 224/2009, avendo omesso la corretta valutazione delle prove documentali allegate (anche tenendo conto del vincolo della struttura privata a erogare l’assistenza ai ricoverati, alcune volte privi di supporto familiare e comunque affetti da gravi patologie cronico-degenerative).

Il ricorso è stato rigettato da questa Corte con l’ordinanza n. 24003 del 2021.

Di tale ordinanza la società ha chiesto la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

L’intimata non ha svolto difese.

L’istante ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

I. - La ricorrente chiede la revocazione deducendo, quale errore di fatto, il “mancato esame della sentenza della corte d’appello di Salerno n. 1373 del 16.12.2020 (confermativa della sentenza n. 5426/2014 del tribunale di Salerno e del d.l n. 4927/2010 (..)”, intervenuta tra le stesse parti.

Assume che i titoli, passati in giudicato, erano stati allegati ai n. 3 e 4 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata il 25.2.2021.Sostiene che la sentenza sopra richiamata aveva riconosciuto con effetto di giudicato esterno il diritto alla corresponsione degli adeguamenti tariffari di prestazioni erogate nello stesso periodo (2003/2005), in difetto di avversa documentazione circa il motivo ostativo ravvisabile nel superamento dei tetti di spesa, e che quindi l’ordinanza n. 24003 sarebbe revocabile per non aver valutato le deduzioni contenute nella memoria sopra indicata.

II. -Il ricorso per revocazione è inammissibile.

III. - Anche i motivi di ricorso avevano prospettato la mancata valutazione di un giudicato esterno.

Si era trattato del giudicato formatosi sul d.i. n. 4472/2010.

L’ordinanza n. 24003 ha respinto la prospettazione perché il giudicato aveva riguardato il triennio 2006/2008, così da non risultare rilevante nella fattispecie.

Di contro il giudicato esterno formatosi sul distinto decreto ingiuntivo n. 4927/10 e sulla sentenza del tribunale di Salerno n. 1373 del 2020 non era stato dedotto a sostegno dei motivi; lo era stato –ma del tutto genericamente -solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

La Corte di cassazione, con la ripetuta ordinanza qui impugnata per revocazione, ha peraltro esaminato sia la memoria che gli allegati, cosa che emerge direttamente dalla motivazione, nella quale entrambi -memoria e documenti - sono menzionati.

Dopodiché non ha ritenuto di rilevare l’esistenza di un asserito giudicato esterno preclusivo.

IV. - Nella detta condizione, non può riscont rarsi l’assunto di mancato esame della memoria o degli allegati.

In tema di revocazione delle proprie pronunce, questa Corte ha affermato che è deducibile come errore di fatto revocatorio l'omesso esame delle memorie difensive depositate ai sensi degli artt. 378, 380- bis o 380-bis, n. 1, cod. proc. civ., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia (v.

Cass. Sez. 2n. 17379 - 22).Questo orientamento va completato col rilievo che, ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), e mai invece l’errore di giudizio.

Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare.

Ne segue che il mancato esame di una memoria difensiva, qual è quella ex art. 378 cod. proc. civ., può astrattamente implicare un vizio revocatorio, ma ove attenga a circostanze decisive ( indicate nello scritto) che, in quanto di conseguenza non esaminate, siano state omesse come circostanze storiche, precise e incontroverse, necessariamente distinte da quelle implicanti valutazioni in iure e necessariamente distinte da quelle direttamente rimesse alla valutazione della Corte mediante i motivi di ricorso.

L'errore di fatto ricorre quando la Corte di cassazione non ha avuto contezza dell'esistenza di un documento, e non già quando lo abbia esaminato - e quindi di necessità anche valutato.

L’errore si deve manifestareal di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale, estrinsecandosi in un vizio soltanto percettivo , che non coinvolge in nessun modo la valutazione del giudice di situazioni processuali esattamente percepite o percepibili nella loro oggettività.

V. –Simili rilievi, ove si discuta di un giudicato preclusivo, portano a ben altra sintesirispetto a quella ritenuta dalla società istante.

Il giudicato è assimilato agli elementi normativi (cfr. Cass. Sez.

U n. 13916-06, Cass. Sez. 1 n. 21200-09, Cass. Sez. 2 n. 15339-18).

Il suo apprezzamento e la sua interpretazione sono effettuati (e devono essere effettuati)alla stregua dell'esegesi delle norme.

Gli eventuali errori a esso riferibili appartengono al novero della violazione di legge.Se, da un lato, può costituire vizio revocatorio la svista circa l’avvenuto deposito di una memoria contenente indicazioni di circostanze di fatto decisive, pacifiche tra le parti e irragionevolmente escluse dalla Cassazione, dall’altro non può costituire vizio revocatorio, invece, la mancata applicazione del principio di preclusione derivante da un giudicato esterno, indicato e allegato a una memoria che la Corte abbia di certo esaminato, avendola menzionata nella motivazione della sentenza o dell’ordinanza.

Invero l’errore sarebbe in tal caso quello di non aver semplicemente rilevato il vincolo da giudicato esterno rispetto ad atti alla stessa Corte rimessi e da essa percepiti come tali.

Mentre non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che come tali essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza -, poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (v. già Cass. Sez. 1 n. 4859-98 in relazione a C. cost. n. 17-86; e v. pure, conf., Cass. Sez. 1 n. 4145-99, Cass. Sez. 1 n. 4196-99).

Detto altrimenti, nella revocazione la decisione deve comunque risultare inficiata sul piano contenutistico per effetto di una semplice svista di quanto emergente dagli atti processuali (v.

Cass. Sez. 1 n. 32665-21 e poi anche Cass. Sez.

U n. 12210-22), a fronte di punti non controversi rispetto ai quali la Corte non sia tenuta a esprimere un convincimento motivato ma solo un apprezzamento di fatto.

Il fondamento del principio è d’altronde replicato anche in rapporto alla questione delle memorie di parte, per le quali si è detto che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria che sia tale da neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal medesimo giudice di legittimità, ovvero dedotto in controricorso (v.

Cass. Sez. 2 n. 22561-16).

VI. - Nella fattispecie l’ordinanza n. 24003 - 21 ha certamente esaminato –come detto - sia la memoria che i documenti allegati, ta nto da aver menzionato entrambi nella parte motiva.

Dunque, ha reso riguardo a essi un giudizio, qual è quello negativamente innestato sui motivi di ricorso già tesi ad affermare la violazione di un giudicato esterno.

È vero che ciò ha fatto m otivando in o rdine solo al decreto ingiuntivo n. 4472/2010, per la riferibilità a un periodo temporale diverso, con evidente diversità dei fatti costitutivi.

Ma ciò non toglie che la valutazione è avvenuta con implicita esclusione della rilevanza di ogni ulteriore giudicato ragionevolmente riferibile a pretese creditorie per prestazioni sanitare svolte nel periodo in questione, atteso che per ogni esercizio annuale viene deliberato – ciò l’ordinanza ha detto -un corrispondente tetto di spesa, e po sto che la debenza dell'adeguamento tariffario era stata condizionata, in base alle previsioni della citata DGRC del 2009 invocata dalla Silba, al mancato superamento del tetto di spesa per ciascun anno di riferimento e per ciascuna tipologia di prestazione.

VII. – Può del resto osservarsi che d alla (allora depositata) memoria di parte, che il collegio può e deve esaminare direttamente, non emergevano dati in ragione dei quali univocamente riferire l’eccezione agli stessi crediti fatti valere in quella sedeprocessuale, volta che l’argomentare della ricorrente – ben vero oscuro già nella costruzione sintattica – era stato palesato in ragione della questione giuridica astratta, concernente la non ostatività della DGRC n. 224/2009 in rapporto ai tetti di spesa.

Non è quindi neppure rilevante che la ricorrente adduca –oggi - che nella memoria vi fosse stato un riferimento a tali altri provvedimenti.Non è rilevante perché codesti erano stati invocati come giudicato esterno a proposito del mero avvenuto svolgimento di prestazioni sanitarie da remunerare in regime di accreditamento provvisorio in ragione degli adeguamenti di cui alla medesima DGRC n. 224 del 2009, da considerare per quelli non ostativa.

Cosa che non è sufficiente ad attribuire loro il significato di fatto certo, incontroverso e decisivo, tale da comportare la riduzione a mera svista del distinto apprezzamento relativo alla citata DGRC.

E difatti di tale delibera era stato riportato il testo pure in memoria, vale a dire che “gli incrementi delle tariffe di cui al presente provvedimento non comportano l’incremento dei tetti di spesa a suo tempo stabiliti per ciascuno degli esercizi dal 2003 al 2008”; mentre non era stato spiegato in qual senso, invece, una diversa circostanza fosse stata affermata a premessa dell’ingiunzione parimenti menzionata, né in qual senso il passaggio in giudicato di sentenze indistintamente riferite a crediti per le medesime annualità, per quanto concernenti prestazioni sanitarie analoghe, dovesse esser considerato preclusivo della valutazione resa dalla Corte di legittimità, stando alla quale l'applicabilità dell'adeguamento tariffario di cui alla DGRC n.224/2009 si sarebbe pur sempre dovuta intendere come condizionata “al rispetto dei tetti di spesa previsti per ciascun esercizio annuale, non essendo, in difetto, dovuto il suddetto adeguamento del corrispettivo”.

VIII. -In definitiva, e da questo ulteriore punto di vista, la ragione di revocazione non soddisfa neppure il fine di specificità a proposito dell’effettiva rilevanza causale del vizio ipotizzato.

Il ricorso è quindi inammissibile. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32072/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avversol’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 24003/2021 depositata il 06/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Salerno rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Asl di Salerno per la somma di 5.432.396,32 EUR, oltre interessi, a titolo di differenze tariffarie dovute in base alla D.G.R.C. n. 224 del 13/2/2009 sulle prestazioni riabilitative rese nel corso degli anni dal 2003 al 2005. La decisione, impugnata dall’Asl, fu riformata dalla Corte d’appello di Salerno, la quale ritenne di contro che nel triennio in questione la Silba avesse erogato, presso il centro di riabilitazione "[OSCURATO:PERSONA]", prestazioni eccedenti il tetto di spesa determinato in riferimento a ciascun anno, così come era dato evincere dal contenuto di varie deliberazioni della direzione generale dell’Asl. Aggiunse che la legittimità delle delibere concernenti la fissazione dei tetti di spesa era stata accertata in sede giurisdizionale amministrativa con sentenza n. 6638- 07 del Tar della Campania. Avverso la sentenza d’appello venne proposto ricorso per cassazione da parte dellaSilba, sulla base di quattro motivi, il secondo e il terzo (che qui interessano specificamente) tesi a sostenere rispettivamente: (a) la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omesso esame del fatto decisivo costituito dal giudicato formatosi sull'applicabilità della DGRC 224/2009, con conseguente violazione dell'art. 324 in relazione all'art. 647 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.; (b) la violazione del medesimo art. 116 cod. proc. civ. per omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla inesistenza dei tetti di spesa, da determinarsi esclusivamente secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 8, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 449, all'art. 2, comma 8, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 549 e all'art. 1, comma 32, L. n. 662/96. In sintesi, la società lamentò che la corte territoriale: (aa) aveva omesso di valutare il giudicato esterno formatosi sul d.i. n. 4472/2010, non opposto, reso dal tribunale di Salerno per la stessa causale, per lo stesso periodo e tra le stesse parti, e in particolare che il suddetto monitorio aveva statuito la piena applicabilità della DGRC n. 224/2009 al caso di specie, così fondando il diritto di credito della ricorrente alla adeguata remunerabilità, come da tariffe con la medesima delibera approvate, delle prestazioni rese nel periodo 2003- 2008; (bb) aveva erroneamente ritenuto l'esistenza di tetti di spesa legittimamente imposti alla struttura per il triennio 2003-2005 impeditivi dei maggiori importi di retta giornaliera previsti dalla DGRC 224/2009, avendo omesso la corretta valutazione delle prove documentali allegate (anche tenendo conto del vincolo della struttura privata a erogare l’assistenza ai ricoverati, alcune volte privi di supporto familiare e comunque affetti da gravi patologie cronico-degenerative). Il ricorso è stato rigettato da questa Corte con l’ordinanza n. 24003 del 2021. Di tale ordinanza la società ha chiesto la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. L’intimata non ha svolto difese. L’istante ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - La ricorrente chiede la revocazione deducendo, quale errore di fatto, il “mancato esame della sentenza della corte d’appello di Salerno n. 1373 del 16.12.2020 (confermativa della sentenza n. 5426/2014 del tribunale di Salerno e del d.l n. 4927/2010 (..)”, intervenuta tra le stesse parti. Assume che i titoli, passati in giudicato, erano stati allegati ai n. 3 e 4 della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata il 25.2.2021.Sostiene che la sentenza sopra richiamata aveva riconosciuto con effetto di giudicato esterno il diritto alla corresponsione degli adeguamenti tariffari di prestazioni erogate nello stesso periodo (2003/2005), in difetto di avversa documentazione circa il motivo ostativo ravvisabile nel superamento dei tetti di spesa, e che quindi l’ordinanza n. 24003 sarebbe revocabile per non aver valutato le deduzioni contenute nella memoria sopra indicata. II. -Il ricorso per revocazione è inammissibile. III. - Anche i motivi di ricorso avevano prospettato la mancata valutazione di un giudicato esterno. Si era trattato del giudicato formatosi sul d.i. n. 4472/2010. L’ordinanza n. 24003 ha respinto la prospettazione perché il giudicato aveva riguardato il triennio 2006/2008, così da non risultare rilevante nella fattispecie. Di contro il giudicato esterno formatosi sul distinto decreto ingiuntivo n. 4927/10 e sulla sentenza del tribunale di Salerno n. 1373 del 2020 non era stato dedotto a sostegno dei motivi; lo era stato –ma del tutto genericamente -solo nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. La Corte di cassazione, con la ripetuta ordinanza qui impugnata per revocazione, ha peraltro esaminato sia la memoria che gli allegati, cosa che emerge direttamente dalla motivazione, nella quale entrambi -memoria e documenti - sono menzionati. Dopodiché non ha ritenuto di rilevare l’esistenza di un asserito giudicato esterno preclusivo. IV. - Nella detta condizione, non può riscont rarsi l’assunto di mancato esame della memoria o degli allegati. In tema di revocazione delle proprie pronunce, questa Corte ha affermato che è deducibile come errore di fatto revocatorio l'omesso esame delle memorie difensive depositate ai sensi degli artt. 378, 380- bis o 380-bis, n. 1, cod. proc. civ., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia (v. Cass. Sez. 2n. 17379 - 22).Questo orientamento va completato col rilievo che, ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), e mai invece l’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare. Ne segue che il mancato esame di una memoria difensiva, qual è quella ex art. 378 cod. proc. civ., può astrattamente implicare un vizio revocatorio, ma ove attenga a circostanze decisive ( indicate nello scritto) che, in quanto di conseguenza non esaminate, siano state omesse come circostanze storiche, precise e incontroverse, necessariamente distinte da quelle implicanti valutazioni in iure e necessariamente distinte da quelle direttamente rimesse alla valutazione della Corte mediante i motivi di ricorso. L'errore di fatto ricorre quando la Corte di cassazione non ha avuto contezza dell'esistenza di un documento, e non già quando lo abbia esaminato - e quindi di necessità anche valutato. L’errore si deve manifestareal di fuori di ciò che è stato il dibattito processuale, estrinsecandosi in un vizio soltanto percettivo , che non coinvolge in nessun modo la valutazione del giudice di situazioni processuali esattamente percepite o percepibili nella loro oggettività. V. –Simili rilievi, ove si discuta di un giudicato preclusivo, portano a ben altra sintesirispetto a quella ritenuta dalla società istante. Il giudicato è assimilato agli elementi normativi (cfr. Cass. Sez. U n. 13916-06, Cass. Sez. 1 n. 21200-09, Cass. Sez. 2 n. 15339-18). Il suo apprezzamento e la sua interpretazione sono effettuati (e devono essere effettuati)alla stregua dell'esegesi delle norme. Gli eventuali errori a esso riferibili appartengono al novero della violazione di legge.Se, da un lato, può costituire vizio revocatorio la svista circa l’avvenuto deposito di una memoria contenente indicazioni di circostanze di fatto decisive, pacifiche tra le parti e irragionevolmente escluse dalla Cassazione, dall’altro non può costituire vizio revocatorio, invece, la mancata applicazione del principio di preclusione derivante da un giudicato esterno, indicato e allegato a una memoria che la Corte abbia di certo esaminato, avendola menzionata nella motivazione della sentenza o dell’ordinanza. Invero l’errore sarebbe in tal caso quello di non aver semplicemente rilevato il vincolo da giudicato esterno rispetto ad atti alla stessa Corte rimessi e da essa percepiti come tali. Mentre non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa - atti che come tali essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza -, poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (v. già Cass. Sez. 1 n. 4859-98 in relazione a C. cost. n. 17-86; e v. pure, conf., Cass. Sez. 1 n. 4145-99, Cass. Sez. 1 n. 4196-99). Detto altrimenti, nella revocazione la decisione deve comunque risultare inficiata sul piano contenutistico per effetto di una semplice svista di quanto emergente dagli atti processuali (v. Cass. Sez. 1 n. 32665-21 e poi anche Cass. Sez. U n. 12210-22), a fronte di punti non controversi rispetto ai quali la Corte non sia tenuta a esprimere un convincimento motivato ma solo un apprezzamento di fatto. Il fondamento del principio è d’altronde replicato anche in rapporto alla questione delle memorie di parte, per le quali si è detto che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria che sia tale da neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal medesimo giudice di legittimità, ovvero dedotto in controricorso (v. Cass. Sez. 2 n. 22561-16). VI. - Nella fattispecie l’ordinanza n. 24003 - 21 ha certamente esaminato –come detto - sia la memoria che i documenti allegati, ta nto da aver menzionato entrambi nella parte motiva. Dunque, ha reso riguardo a essi un giudizio, qual è quello negativamente innestato sui motivi di ricorso già tesi ad affermare la violazione di un giudicato esterno. È vero che ciò ha fatto m otivando in o rdine solo al decreto ingiuntivo n. 4472/2010, per la riferibilità a un periodo temporale diverso, con evidente diversità dei fatti costitutivi. Ma ciò non toglie che la valutazione è avvenuta con implicita esclusione della rilevanza di ogni ulteriore giudicato ragionevolmente riferibile a pretese creditorie per prestazioni sanitare svolte nel periodo in questione, atteso che per ogni esercizio annuale viene deliberato – ciò l’ordinanza ha detto -un corrispondente tetto di spesa, e po sto che la debenza dell'adeguamento tariffario era stata condizionata, in base alle previsioni della citata DGRC del 2009 invocata dalla Silba, al mancato superamento del tetto di spesa per ciascun anno di riferimento e per ciascuna tipologia di prestazione. VII. – Può del resto osservarsi che d alla (allora depositata) memoria di parte, che il collegio può e deve esaminare direttamente, non emergevano dati in ragione dei quali univocamente riferire l’eccezione agli stessi crediti fatti valere in quella sedeprocessuale, volta che l’argomentare della ricorrente – ben vero oscuro già nella costruzione sintattica – era stato palesato in ragione della questione giuridica astratta, concernente la non ostatività della DGRC n. 224/2009 in rapporto ai tetti di spesa. Non è quindi neppure rilevante che la ricorrente adduca –oggi - che nella memoria vi fosse stato un riferimento a tali altri provvedimenti.Non è rilevante perché codesti erano stati invocati come giudicato esterno a proposito del mero avvenuto svolgimento di prestazioni sanitarie da remunerare in regime di accreditamento provvisorio in ragione degli adeguamenti di cui alla medesima DGRC n. 224 del 2009, da considerare per quelli non ostativa. Cosa che non è sufficiente ad attribuire loro il significato di fatto certo, incontroverso e decisivo, tale da comportare la riduzione a mera svista del distinto apprezzamento relativo alla citata DGRC. E difatti di tale delibera era stato riportato il testo pure in memoria, vale a dire che “gli incrementi delle tariffe di cui al presente provvedimento non comportano l’incremento dei tetti di spesa a suo tempo stabiliti per ciascuno degli esercizi dal 2003 al 2008”; mentre non era stato spiegato in qual senso, invece, una diversa circostanza fosse stata affermata a premessa dell’ingiunzione parimenti menzionata, né in qual senso il passaggio in giudicato di sentenze indistintamente riferite a crediti per le medesime annualità, per quanto concernenti prestazioni sanitarie analoghe, dovesse esser considerato preclusivo della valutazione resa dalla Corte di legittimità, stando alla quale l'applicabilità dell'adeguamento tariffario di cui alla DGRC n.224/2009 si sarebbe pur sempre dovuta intendere come condizionata “al rispetto dei tetti di spesa previsti per ciascun esercizio annuale, non essendo, in difetto, dovuto il suddetto adeguamento del corrispettivo”. VIII. -In definitiva, e da questo ulteriore punto di vista, la ragione di revocazione non soddisfa neppure il fine di specificità a proposito dell’effettiva rilevanza causale del vizio ipotizzato. Il ricorso è quindi inammissibile. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto