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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20532/2026

Testo disponibile della fonte

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depositata in data 22/3/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’ordinanza n. 7650/2025 questa Corte ha integralmenteaccolto il ricorso principale del Comune di Roseto degli Abruzzi erigettato il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo n. 186/2022, depositata il 21/3/2022,Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026relativa all’invito al pagamento e messa in mora 9/7/2019 della TARIData pubblicazione 18/06/2026– anno 2018 per uno stabilimento balneare.2.

La contribuente ha proposto domanda di revocazione affidataa un motivo mentre l’ente pubblico, nonostante la notifica del18/10/2025 all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimato.3.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4.

Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, ha depositato in data 20/4/2025 memoria, con cui ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile.5.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La notifica alla parte intimata presso il difensore domiciliatario(avv. [OSCURATO:PERSONA]) è regolare perché l’art. 330 c.p.c. - a tenoredel quale l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza didiversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione dellasentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiaratao nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazioneper errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione,rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (Cass. 24334/2014 eCass. 25349/2025).2.

Parte ricorrente chiede la revocazione per errore di fatto ex art.395-bis c.p.c. dell’ordinanza perché il Collegio giudicante non si èavveduto “per abbaglio dei sensi” che il Comune di Roseto degliAbruzzi non aveva depositato la sentenza impugnata, che avevadichiarato essergli stata notificata il 7/5/2022.

Il difensore dell’entelocale si era limitato a inserire nel fascicolo una copia della sentenza,mancante della relata di notifica, in violazione della prescrizionedell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., determinando lecondizioni processuali per giustificare nella fase rescissoria una2 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026dichiarazione d’improcedibilità del ricorso.

La ricorrente precisa cheData pubblicazione 18/06/2026lo stesso errore di fatto revocatorio è stato commesso conriferimento ad altri analoghi ricorsi dello stesso ente locale discussinella stessa adunanza camerale e decisi nel merito, mentre dueulteriori ricorsi sono stati dichiarati improcedibili, con le ordinanze n.21863/2025 e 21868/2025, all’esito del controllo pregiudiziale exofficio.3.

Il motivo è inammissibile.3.1 L’impugnazione per revocazione delle sentenze, ordinanze odecreti della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore daquesta compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, il quale presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalladecisione e l'altra dagli atti e documenti di causa.

L'errore rilevanteai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezionedei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza odell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusao accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggettodell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delleparti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c)deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata egli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte (cfr. Cass.

S.U., n.20013/2024).

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che ilcombinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevedecome causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore didiritto (Cass. 359/2011 e Cass. 1555/2011), sostanziale oprocessuale, e l'errore di giudizio (Cass. 5326/2023).

Non èsuscettibile di revocazione l’attività d’interpretazione (Cass.29750/2022) o l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali3 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026(Cass. 5326/2023).

Secondo l’orientamento prevalente di questaData pubblicazione 18/06/2026Corte, a cui il collegio intende aderire, non integra un errore di fattorevocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Cortedi una questione processuale, quand’anche essa sia rilevabiled’ufficio.

L’omesso esame di una circostanza processuale noncorrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio,perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, laprima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la leggecollega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, odella violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazionealle decisioni emesse dalla Cassazione (Cass. 7197/2026, conriferimento al mancato rilievo della tardiva proposizione di unricorso; Cass. 11691/2023, con riferimento al mancato rilievo dellanullità di una procura speciale e della carenza di legittimazionevizio di notifica del ricorso per cassazione e Cass. 25653/2016, conriferimento al mancato rilievo dell’omesso deposito del decretoimpugnato).

La supposizione errata dell’esistenza o inesistenza delfatto deve essere espressa e non anche implicita, posto che in talesecondo caso sussisterebbe un vizio motivazionale (Cass.17110/2010).

Il contrasto deve sussistere tra verità materiale everità processuale come ricostruita dalla motivazione delprovvedimento revocando perché diversamente, prescindendo dallamotivazione, non è più possibile distinguere fra falsarappresentazione di un fatto, anche processuale, ed erratavalutazione giuridica.3.2 L’ordinanza impugnata dà atto, come questione processualeproposta, di quella attinente all’inammissibilità del ricorso percarente indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore dellacontroversia e della sintesi dei motivi dell’impugnazione nonché perla mancanza di qualsiasi riferimento al sottofascicolo ex art 369c.p.c. e la rigetta evidenziando che l’art. 366 c.p.c. riporta4 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026un’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenutiData pubblicazione 18/06/2026nel ricorso a pena d’inammissibilità.

Ai fini dell’ammissibilità delricorso per revocazione è necessario che l’avvenuta implicitavalutazione della procedibilità del ricorso sia stata pregiudicata nonda un errore di diritto ma da un errore di fatto, rilevante quale errorepercettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa o viceversa l’inesistenza di unfatto la cui verità è positivamente stabilita.

Dall’assenza di riferimentialla questione processuale oggetto del presente giudizio non si puòtrarre una conclusione sulla valutazione da parte del Collegio dellapresenza nel fascicolo della relata di notifica.

Nell’ordinanzaimpugnata non si rinvengono affermazioni da cui sia possibile inferireche il collegio decidente, a causa di un errore percettivo, abbiasupposto l’esistenza di un fatto -l’avvenuto deposito di copiaautentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa inbase agli atti interni del giudizio di cassazione.

È ben ipotizzabile cheil Collegio abbia ritenuto che non sussistessero ragioni ostativeall’esame del merito del ricorso, omettendo di applicare il principiogiurisprudenziale secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorsoper cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnataidoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, la impegna asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capoad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.,copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez.

U.,21349 del 2022).

In altre parole, parte ricorrente fa riferimento nona un errore di fatto revocatorio ma a un errore processuale delCollegio giudicante, per non aver rilevato d’ufficio l’improcedibilitàdel ricorso e non essersi uniformato al richiamato principio5 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026giurisprudenziale, applicato in altri coevi procedimenti inerenti aNumero di raccolta generale 20532/2026vicende analoghe, aventi come parte il medesimo ente pubDbaltaic poub.b licazione 18/06/20264.

Non si provvede sulle spese di lite, essendo rimasta la parteresistente intimata.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4/6/2026il PresidenteLucio Napolitano6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositata in data 22/3/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’ordinanza n. 7650/2025 questa Corte ha integralmenteaccolto il ricorso principale del Comune di Roseto degli Abruzzi erigettato il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas avverso la sentenza della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo n. 186/2022, depositata il 21/3/2022,Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026relativa all’invito al pagamento e messa in mora 9/7/2019 della TARIData pubblicazione 18/06/2026– anno 2018 per uno stabilimento balneare.2. La contribuente ha proposto domanda di revocazione affidataa un motivo mentre l’ente pubblico, nonostante la notifica del18/10/2025 all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], èrimasto intimato.3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale MauroVitiello, ha depositato in data 20/4/2025 memoria, con cui ha chiestoche il ricorso sia dichiarato inammissibile.5. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La notifica alla parte intimata presso il difensore domiciliatario(avv. [OSCURATO:PERSONA]) è regolare perché l’art. 330 c.p.c. - a tenoredel quale l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza didiversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione dellasentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiaratao nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazioneper errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione,rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (Cass. 24334/2014 eCass. 25349/2025).2. Parte ricorrente chiede la revocazione per errore di fatto ex art.395-bis c.p.c. dell’ordinanza perché il Collegio giudicante non si èavveduto “per abbaglio dei sensi” che il Comune di Roseto degliAbruzzi non aveva depositato la sentenza impugnata, che avevadichiarato essergli stata notificata il 7/5/2022. Il difensore dell’entelocale si era limitato a inserire nel fascicolo una copia della sentenza,mancante della relata di notifica, in violazione della prescrizionedell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., determinando lecondizioni processuali per giustificare nella fase rescissoria una2 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026dichiarazione d’improcedibilità del ricorso. La ricorrente precisa cheData pubblicazione 18/06/2026lo stesso errore di fatto revocatorio è stato commesso conriferimento ad altri analoghi ricorsi dello stesso ente locale discussinella stessa adunanza camerale e decisi nel merito, mentre dueulteriori ricorsi sono stati dichiarati improcedibili, con le ordinanze n.21863/2025 e 21868/2025, all’esito del controllo pregiudiziale exofficio.3. Il motivo è inammissibile.3.1 L’impugnazione per revocazione delle sentenze, ordinanze odecreti della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore daquesta compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio dilegittimità, il quale presuppone l'esistenza di divergentirappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dalladecisione e l'altra dagli atti e documenti di causa. L'errore rilevanteai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezionedei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza odell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusao accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggettodell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delleparti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c)deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata egli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deveriguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte (cfr. Cass. S.U., n.20013/2024). Questa Corte ha ripetutamente chiarito che ilcombinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. non prevedecome causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore didiritto (Cass. 359/2011 e Cass. 1555/2011), sostanziale oprocessuale, e l'errore di giudizio (Cass. 5326/2023). Non èsuscettibile di revocazione l’attività d’interpretazione (Cass.29750/2022) o l’inesatto apprezzamento delle risultanze processuali3 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026(Cass. 5326/2023). Secondo l’orientamento prevalente di questaData pubblicazione 18/06/2026Corte, a cui il collegio intende aderire, non integra un errore di fattorevocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Cortedi una questione processuale, quand’anche essa sia rilevabiled’ufficio. L’omesso esame di una circostanza processuale noncorrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio,perché, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, laprima resta un fatto che non si traduce in alcuna attività, cui la leggecollega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, odella violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazionealle decisioni emesse dalla Cassazione (Cass. 7197/2026, conriferimento al mancato rilievo della tardiva proposizione di unricorso; Cass. 11691/2023, con riferimento al mancato rilievo dellanullità di una procura speciale e della carenza di legittimazionevizio di notifica del ricorso per cassazione e Cass. 25653/2016, conriferimento al mancato rilievo dell’omesso deposito del decretoimpugnato). La supposizione errata dell’esistenza o inesistenza delfatto deve essere espressa e non anche implicita, posto che in talesecondo caso sussisterebbe un vizio motivazionale (Cass.17110/2010). Il contrasto deve sussistere tra verità materiale everità processuale come ricostruita dalla motivazione delprovvedimento revocando perché diversamente, prescindendo dallamotivazione, non è più possibile distinguere fra falsarappresentazione di un fatto, anche processuale, ed erratavalutazione giuridica.3.2 L’ordinanza impugnata dà atto, come questione processualeproposta, di quella attinente all’inammissibilità del ricorso percarente indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore dellacontroversia e della sintesi dei motivi dell’impugnazione nonché perla mancanza di qualsiasi riferimento al sottofascicolo ex art 369c.p.c. e la rigetta evidenziando che l’art. 366 c.p.c. riporta4 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026Numero di raccolta generale 20532/2026un’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenutiData pubblicazione 18/06/2026nel ricorso a pena d’inammissibilità. Ai fini dell’ammissibilità delricorso per revocazione è necessario che l’avvenuta implicitavalutazione della procedibilità del ricorso sia stata pregiudicata nonda un errore di diritto ma da un errore di fatto, rilevante quale errorepercettivo per avere il giudice supposto esistente un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa o viceversa l’inesistenza di unfatto la cui verità è positivamente stabilita. Dall’assenza di riferimentialla questione processuale oggetto del presente giudizio non si puòtrarre una conclusione sulla valutazione da parte del Collegio dellapresenza nel fascicolo della relata di notifica. Nell’ordinanzaimpugnata non si rinvengono affermazioni da cui sia possibile inferireche il collegio decidente, a causa di un errore percettivo, abbiasupposto l’esistenza di un fatto -l’avvenuto deposito di copiaautentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa inbase agli atti interni del giudizio di cassazione. È ben ipotizzabile cheil Collegio abbia ritenuto che non sussistessero ragioni ostativeall’esame del merito del ricorso, omettendo di applicare il principiogiurisprudenziale secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorsoper cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnataidoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, qualemanifestazione di "autoresponsabilità" della parte, la impegna asubire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capoad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.,copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass., sez. U.,21349 del 2022). In altre parole, parte ricorrente fa riferimento nona un errore di fatto revocatorio ma a un errore processuale delCollegio giudicante, per non aver rilevato d’ufficio l’improcedibilitàdel ricorso e non essersi uniformato al richiamato principio5 di 6Numero registro generale 21749/2025Numero sezionale 4736/2026giurisprudenziale, applicato in altri coevi procedimenti inerenti aNumero di raccolta generale 20532/2026vicende analoghe, aventi come parte il medesimo ente pubDbaltaic poub.b licazione 18/06/20264. Non si provvede sulle spese di lite, essendo rimasta la parteresistente intimata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4/6/2026il PresidenteLucio Napolitano6 di 6
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