Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 08906/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2070 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, rappresentante per pro- cura, [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R26 F839B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L43 F839U) [OSCURATO:PERSONA] Veronica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76P66 F839F) [OSCURATO:PERSONA] Gaetano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80B15 F839H) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 I208A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P62 F839H) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6843/2018, pubblicata in data 11 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Veronica e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 138.615,09, oltre accessori, loro intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA].), sulla base di titolo esecu- tivo costituito da contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso è stato proposto dal procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (in virtù di procura speciale del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2017, rep. 46080/14051), quale mandataria e in rappresen- tanza della [OSCURATO:SOCIETA]. (in virtù di procura in autentica del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 19 gennaio 2017, rep. 45659/13967).

Le indicate procure sono state prodotte prima dell’adunanza dalla società ricorrente, che ha notificato in data 19 gennaio 2022 il relativo indice alla controparte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

La costituzione in giudizio della società ricorrente è dunque re- golare.

2. È opportuno dare conto dello svolgimento della vicenda pro- cessuale. 2.1 I debitori intimati hanno proposto l’originaria opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 loro intimato sulla base di titolo esecutivo costituito da con-Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 tratto di mutuo fondiario, sulla base di due diversi ordini di ra- gioni: a) l’insussistenza del diritto della banca intimante di pro- cedere ad esecuzione forzata (per l’insussistenza della dedotta decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, non essendo la stessa stata giudizialmente dichiarata: la questione non è peraltro oggetto del presente ricorso); b) in subordine, la nullità dell’atto di precetto, in quanto privo di una adeguata indica- zione delle somme dovute dai debitori, per la mancanza di un conteggio che desse espressamente conto degli acconti da que- sti versati. 2.2 Nell’atto di precetto, trascritto integralmente nel ricorso, risulta in effetti indicata la somma finale pretesa dalla banca creditrice («€ 138.615,09 oltre interessi di mora al tasso con- venzionale del 3,40% dal 3.4.2033 al soddisfo, e pari ad € 12,41 giornaliero»), con la precisazione dell’importo imputabile alle «rate scadute e capitale residuo» (€ 133.211), dell’importo imputabile agli «interessi moratori al 2.4.2013» (€ 4.754,16), nonché dell’importo relativo alle spese di precetto (dettagliata- mente esposte, per un totale di € 649,44): in esso vi è anche l’espressa dichiarazione che l’importo richiesto a titolo di «rate scadute e capitale residuo» è da intendersi «al netto dei versa- menti ricevuti alla data odierna».

Manca invece, nell’atto, lo sviluppo del relativo conteggio, con l’indicazione dell’esatto im- porto e della data di tutti i pagamenti ricevuti in acconto. 2.3 Il tribunale ha accolto entrambi i profili dell’opposizione (sebbene il secondo fosse stato espressamente avanzato solo in linea subordinata rispetto al primo).

La sentenza viene impugnata nella presente sede solo in rela- zione alla decisione sul secondo motivo di opposizione, che la ricorrente qualifica come decisione avente ad oggetto opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

3. Va in primo luogo verificata l’ammissibilità del ricorso.

Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 Orbene, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione di Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 una decisione in merito ad una opposizione esecutiva, in virtù del rilievo sistematico del cd. principio dell’apparenza, ciò che va considerato è l’interpretazione che dell’atto di opposizione abbia dato il giudice adito (almeno laddove la decisione non sia specificamente impugnata sul punto).

Nella specie, il tribunale ha certamente interpretato il secondo motivo dell’opposizione proposta dagli intimati come una con- testazione relativa alla regolarità formale del precetto e, quindi, lo ha interpretato e implicitamente qualificato come una oppo- sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Di conseguenza, poiché la decisione impugnata nella presente sede è, oggettivamente, una decisione intervenuta su opposi- zione agli atti esecutivi, essa deve ritenersi per ciò solo corret- tamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost..

In ogni caso, l’interpretazione operata dal tribunale dell’indicato secondo motivo di opposizione, in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve ritenersi con- forme all’indirizzo di questa Corte secondo cui «posto che la differenza fra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l’”an” dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, men- tre la seconda attiene al “quomodo” dell’azione stessa e con- cerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell’istante ad agire “in executivis”, l’opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma do- vuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o so- pravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 precetto e, quindi, alla regolarità formale dell’atto, con la sua Numero sezionale 198/2022Numero di raccolta generale 8906/2022 conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecu- Data pubblicazione 18/03/2022 tivi» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 05/05/2009, Rv. 608007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 – 01).

4. Sempre in via preliminare, va infine dato atto che, nella me- moria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., gli stessi controricorrenti sostengono che il motivo di opposizione in di- scussione nella presente sede era stato da loro proposto solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo, avente senza dubbio ad oggetto una opposizione all’esecuzione: avendo peraltro il tribunale accolto il primo mo- tivo, la sentenza, dovrebbe ritenersi viziata da extrapetizione, per avere esaminato e deciso anche l’altro motivo.

Assumono che un siffatto vizio sarebbe rilevabile di ufficio an- che in sede di legittimità e che, quindi, anche essi controricor- renti sarebbero legittimati ad eccepirlo.

Orbene, benché debba darsi atto che effettivamente il secondo motivo dell’opposizione era stato proposto solo in via subordi- nata, per il caso di mancato accoglimento del primo (si vedano le stesse conclusioni dell’atto di opposizione, trascritte nella sentenza impugnata), il relativo vizio della decisione del tribu- nale non è in realtà affatto rilevabile di ufficio, in mancanza di una specifica impugnazione delle parti sul punto.

Di conseguenza, il ricorso della società intimante, relativo a tale motivo di opposizione, deve essere esaminato nel merito.

5. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 c.p.c.)» I ricorrenti sostengono che l’opposizione avanzata dai debitori ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sarebbe tardiva, in quanto proposta il 12 giugno 2013, a fronte di atto di precetto notificato in data Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 10 maggio (per [OSCURATO:PERSONA]), 17 maggio (per [OSCURATO:PERSONA] sezionale 198/2022Numero di raccolta generale 8906/2022 Mella) e 21 maggio 2013 (per [OSCURATO:PERSONA]).

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il motivo è fondato.

La notificazione dell’atto di precetto risulta avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non a mezzo del servizio postale.

Ciò risulta dall’attestazione mediante timbro a stampa sotto- scritta dall’ufficiale giudiziario, che costituisce la relazione di notificazione e che, come tale, fa piena prova fino a querela di falso; tale attestazione è da ritenersi, come è ovvio, prevalente sulla bozza di testo della relazione stessa predisposta dall’inti- mante in calce al precetto.

La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (a diffe- renza di quella effettuata a mezzo del servizio postale) si per- feziona nella data in cui viene di fatto ricevuta dal destinatario la raccomandata dell’avviso con il quale gli viene comunicato che l’atto da notificare è stato depositato presso la casa comu- nale (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19772 del 02/10/2015, Rv. 637033 – 01: «la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccoman- data informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo neces- sario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccoman- data solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta: cfr.

Corte cost. n. 3 del 2010»; Sez. 2, Sentenza n. 6089 del 04/03/2020, Rv. 657125 – 01: «le notifiche “ex” art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventual- mente pendenti per la reazione giudiziale; tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo con- sentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa»).

Tale ricezione, nella specie, è avvenuta il 17 maggio 2013 per [OSCURATO:PERSONA], il 10 maggio 2013 per [OSCURATO:PERSONA] e il 21 maggio 2013 per [OSCURATO:PERSONA].

Non sono fondate, di conseguenza, le argomentazioni con le quali la ricorrente sostiene che la notifica del precetto si sa- rebbe perfezionata per tutti e tre gli intimati il 10 maggio 2013, cioè il decimo giorno successivo alla spedizione di tutti gli avvisi (avvenuta in data 30 aprile 2013).

I controricorrenti sostengono, peraltro, che l’atto di opposizione sarebbe stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 10 giugno 2013, quindi nei 20 giorni dall’ultima notificazione (quella alla [OSCURATO:PERSONA], perfezionatasi in data 21 maggio 2013).

In realtà, se la data di trasmissione dell’atto all’ufficiale giudi- ziario fosse effettivamente quella del 10 giugno 2013, potrebbe essere ritenuta ammissibile la sola opposizione della [OSCURATO:PERSONA], mentre sarebbero comunque inammissibili quelle dei [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di rapporti obbligatori distinti.

Peraltro, neanche dall’atto di citazione prodotto dai controricor- renti può evincersi con certezza la data di trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario, in quanto tale documento reca esclusi- vamente un timbro con una data sulla prima pagina che, oltre a non essere in alcun modo sottoscritto dall’ufficiale giudiziario, non attesta comunque che si tratti della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario stesso.

Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 La Corte, valutando il documento in questione, reputa quindi Numero sezionale 198/2022Numero di raccolta generale 8906/2022 che non sia stata sufficientemente dimostrata dai controricor- Data pubblicazione 18/03/2022 renti la dedotta data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica dell’opposizione.

Dunque, anche l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] va ritenuta tardiva.

A solo scopo di completezza espositiva, si osserva che l’opposi- zione stessa sarebbe da ritenersi comunque infondata, come meglio si dirà in relazione al secondo motivo del ricorso, che risulterebbe in effetti anch’esso fondato.

6. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 480 e 617 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.) - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)».

Secondo la società ricorrente, poiché l’atto di precetto opposto (integralmente trascritto nel ricorso, come già sottolineato) contiene una precisa e adeguata indicazione degli importi di cui era stato intimato il pagamento, calcolati anche tenendo conto dei parziali adempimenti dei debitori fino a quel momento, non sarebbe affatto necessaria, ai fini della sua regolarità formale, l’indicazione dell’esatto sviluppo del procedimento di calcolo che aveva portato alla determinazione di quella cifra.

La decisione impugnata – che ha ritenuto il contrario – non è in effetti conforme all’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) secondo il quale «l’intimazione di adempiere l’ob- bligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale re- quisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01).

Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022

7. In definitiva, la decisione impugnata in questa sede va cas-Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 sata senza rinvio (anche con riguardo alla posizione della Peru- gino), ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., sulla base del ri- lievo per cui l’opposizione agli atti esecutivi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere proposta, in quanto avanzata tardivamente, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

8. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. (in relazione alla sola opposizione agli atti esecutivi), in quanto la domanda non poteva essere proposta.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’opposizione agli atti ese- cutivi non poteva essere proposta; - condanna i controricorrenti a pagare le spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in comples- sivi € 2.100,00, per il giudizio di primo grado, nonché in complessivi € 7.300,00 per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 1° febbraio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2070 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, rappresentante per pro- cura, [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70R26 F839B) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56L43 F839U) [OSCURATO:PERSONA] Veronica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76P66 F839F) [OSCURATO:PERSONA] Gaetano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80B15 F839H) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 I208A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P62 F839H) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6843/2018, pubblicata in data 11 luglio 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Veronica e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di € Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 138.615,09, oltre accessori, loro intimato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta trasformatasi in [OSCURATO:SOCIETA].), sulla base di titolo esecu- tivo costituito da contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è stato proposto dal procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (in virtù di procura speciale del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2017, rep. 46080/14051), quale mandataria e in rappresen- tanza della [OSCURATO:SOCIETA]. (in virtù di procura in autentica del notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] del 19 gennaio 2017, rep. 45659/13967). Le indicate procure sono state prodotte prima dell’adunanza dalla società ricorrente, che ha notificato in data 19 gennaio 2022 il relativo indice alla controparte, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. La costituzione in giudizio della società ricorrente è dunque re- golare. 2. È opportuno dare conto dello svolgimento della vicenda pro- cessuale. 2.1 I debitori intimati hanno proposto l’originaria opposizione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 loro intimato sulla base di titolo esecutivo costituito da con-Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 tratto di mutuo fondiario, sulla base di due diversi ordini di ra- gioni: a) l’insussistenza del diritto della banca intimante di pro- cedere ad esecuzione forzata (per l’insussistenza della dedotta decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine, non essendo la stessa stata giudizialmente dichiarata: la questione non è peraltro oggetto del presente ricorso); b) in subordine, la nullità dell’atto di precetto, in quanto privo di una adeguata indica- zione delle somme dovute dai debitori, per la mancanza di un conteggio che desse espressamente conto degli acconti da que- sti versati. 2.2 Nell’atto di precetto, trascritto integralmente nel ricorso, risulta in effetti indicata la somma finale pretesa dalla banca creditrice («€ 138.615,09 oltre interessi di mora al tasso con- venzionale del 3,40% dal 3.4.2033 al soddisfo, e pari ad € 12,41 giornaliero»), con la precisazione dell’importo imputabile alle «rate scadute e capitale residuo» (€ 133.211), dell’importo imputabile agli «interessi moratori al 2.4.2013» (€ 4.754,16), nonché dell’importo relativo alle spese di precetto (dettagliata- mente esposte, per un totale di € 649,44): in esso vi è anche l’espressa dichiarazione che l’importo richiesto a titolo di «rate scadute e capitale residuo» è da intendersi «al netto dei versa- menti ricevuti alla data odierna». Manca invece, nell’atto, lo sviluppo del relativo conteggio, con l’indicazione dell’esatto im- porto e della data di tutti i pagamenti ricevuti in acconto. 2.3 Il tribunale ha accolto entrambi i profili dell’opposizione (sebbene il secondo fosse stato espressamente avanzato solo in linea subordinata rispetto al primo). La sentenza viene impugnata nella presente sede solo in rela- zione alla decisione sul secondo motivo di opposizione, che la ricorrente qualifica come decisione avente ad oggetto opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 3. Va in primo luogo verificata l’ammissibilità del ricorso. Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 Orbene, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione di Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 una decisione in merito ad una opposizione esecutiva, in virtù del rilievo sistematico del cd. principio dell’apparenza, ciò che va considerato è l’interpretazione che dell’atto di opposizione abbia dato il giudice adito (almeno laddove la decisione non sia specificamente impugnata sul punto). Nella specie, il tribunale ha certamente interpretato il secondo motivo dell’opposizione proposta dagli intimati come una con- testazione relativa alla regolarità formale del precetto e, quindi, lo ha interpretato e implicitamente qualificato come una oppo- sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Di conseguenza, poiché la decisione impugnata nella presente sede è, oggettivamente, una decisione intervenuta su opposi- zione agli atti esecutivi, essa deve ritenersi per ciò solo corret- tamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.. In ogni caso, l’interpretazione operata dal tribunale dell’indicato secondo motivo di opposizione, in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve ritenersi con- forme all’indirizzo di questa Corte secondo cui «posto che la differenza fra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l’”an” dell’azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione sia in via assoluta che relativa, men- tre la seconda attiene al “quomodo” dell’azione stessa e con- cerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell’istante ad agire “in executivis”, l’opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma do- vuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o so- pravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 precetto e, quindi, alla regolarità formale dell’atto, con la sua Numero sezionale 198/2022Numero di raccolta generale 8906/2022 conseguente configurabilità come opposizione agli atti esecu- Data pubblicazione 18/03/2022 tivi» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10296 del 05/05/2009, Rv. 608007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6845 del 19/06/1993, Rv. 482830 – 01). 4. Sempre in via preliminare, va infine dato atto che, nella me- moria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., gli stessi controricorrenti sostengono che il motivo di opposizione in di- scussione nella presente sede era stato da loro proposto solo in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento del primo motivo, avente senza dubbio ad oggetto una opposizione all’esecuzione: avendo peraltro il tribunale accolto il primo mo- tivo, la sentenza, dovrebbe ritenersi viziata da extrapetizione, per avere esaminato e deciso anche l’altro motivo. Assumono che un siffatto vizio sarebbe rilevabile di ufficio an- che in sede di legittimità e che, quindi, anche essi controricor- renti sarebbero legittimati ad eccepirlo. Orbene, benché debba darsi atto che effettivamente il secondo motivo dell’opposizione era stato proposto solo in via subordi- nata, per il caso di mancato accoglimento del primo (si vedano le stesse conclusioni dell’atto di opposizione, trascritte nella sentenza impugnata), il relativo vizio della decisione del tribu- nale non è in realtà affatto rilevabile di ufficio, in mancanza di una specifica impugnazione delle parti sul punto. Di conseguenza, il ricorso della società intimante, relativo a tale motivo di opposizione, deve essere esaminato nel merito. 5. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 c.p.c.)» I ricorrenti sostengono che l’opposizione avanzata dai debitori ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sarebbe tardiva, in quanto proposta il 12 giugno 2013, a fronte di atto di precetto notificato in data Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 10 maggio (per [OSCURATO:PERSONA]), 17 maggio (per [OSCURATO:PERSONA] sezionale 198/2022Numero di raccolta generale 8906/2022 Mella) e 21 maggio 2013 (per [OSCURATO:PERSONA]). Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il motivo è fondato. La notificazione dell’atto di precetto risulta avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non a mezzo del servizio postale. Ciò risulta dall’attestazione mediante timbro a stampa sotto- scritta dall’ufficiale giudiziario, che costituisce la relazione di notificazione e che, come tale, fa piena prova fino a querela di falso; tale attestazione è da ritenersi, come è ovvio, prevalente sulla bozza di testo della relazione stessa predisposta dall’inti- mante in calce al precetto. La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (a diffe- renza di quella effettuata a mezzo del servizio postale) si per- feziona nella data in cui viene di fatto ricevuta dal destinatario la raccomandata dell’avviso con il quale gli viene comunicato che l’atto da notificare è stato depositato presso la casa comu- nale (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19772 del 02/10/2015, Rv. 637033 – 01: «la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccoman- data informativa, che rende conoscibile l’atto, essendo neces- sario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccoman- data solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta: cfr. Corte cost. n. 3 del 2010»; Sez. 2, Sentenza n. 6089 del 04/03/2020, Rv. 657125 – 01: «le notifiche “ex” art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l’atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l’art. 140 c.p.c., all’esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l’effettiva conoscenza, ma la Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventual- mente pendenti per la reazione giudiziale; tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo con- sentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa»). Tale ricezione, nella specie, è avvenuta il 17 maggio 2013 per [OSCURATO:PERSONA], il 10 maggio 2013 per [OSCURATO:PERSONA] e il 21 maggio 2013 per [OSCURATO:PERSONA]. Non sono fondate, di conseguenza, le argomentazioni con le quali la ricorrente sostiene che la notifica del precetto si sa- rebbe perfezionata per tutti e tre gli intimati il 10 maggio 2013, cioè il decimo giorno successivo alla spedizione di tutti gli avvisi (avvenuta in data 30 aprile 2013). I controricorrenti sostengono, peraltro, che l’atto di opposizione sarebbe stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 10 giugno 2013, quindi nei 20 giorni dall’ultima notificazione (quella alla [OSCURATO:PERSONA], perfezionatasi in data 21 maggio 2013). In realtà, se la data di trasmissione dell’atto all’ufficiale giudi- ziario fosse effettivamente quella del 10 giugno 2013, potrebbe essere ritenuta ammissibile la sola opposizione della [OSCURATO:PERSONA], mentre sarebbero comunque inammissibili quelle dei [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di rapporti obbligatori distinti. Peraltro, neanche dall’atto di citazione prodotto dai controricor- renti può evincersi con certezza la data di trasmissione dell’atto all’ufficiale giudiziario, in quanto tale documento reca esclusi- vamente un timbro con una data sulla prima pagina che, oltre a non essere in alcun modo sottoscritto dall’ufficiale giudiziario, non attesta comunque che si tratti della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario stesso. Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 La Corte, valutando il documento in questione, reputa quindi Numero sezionale 198/2022Numero di raccolta generale 8906/2022 che non sia stata sufficientemente dimostrata dai controricor- Data pubblicazione 18/03/2022 renti la dedotta data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica dell’opposizione. Dunque, anche l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] va ritenuta tardiva. A solo scopo di completezza espositiva, si osserva che l’opposi- zione stessa sarebbe da ritenersi comunque infondata, come meglio si dirà in relazione al secondo motivo del ricorso, che risulterebbe in effetti anch’esso fondato. 6. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 480 e 617 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) - nullità della sentenza (art. 360, n. 4 c.p.c.) - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Secondo la società ricorrente, poiché l’atto di precetto opposto (integralmente trascritto nel ricorso, come già sottolineato) contiene una precisa e adeguata indicazione degli importi di cui era stato intimato il pagamento, calcolati anche tenendo conto dei parziali adempimenti dei debitori fino a quel momento, non sarebbe affatto necessaria, ai fini della sua regolarità formale, l’indicazione dell’esatto sviluppo del procedimento di calcolo che aveva portato alla determinazione di quella cifra. La decisione impugnata – che ha ritenuto il contrario – non è in effetti conforme all’indirizzo di questa Corte (cui intende darsi continuità) secondo il quale «l’intimazione di adempiere l’ob- bligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale re- quisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01). Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 2070/2019 Numero sezionale 198/2022 7. In definitiva, la decisione impugnata in questa sede va cas-Numero di raccolta generale 8906/2022Data pubblicazione 18/03/2022 sata senza rinvio (anche con riguardo alla posizione della Peru- gino), ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., sulla base del ri- lievo per cui l’opposizione agli atti esecutivi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere proposta, in quanto avanzata tardivamente, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. 8. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. (in relazione alla sola opposizione agli atti esecutivi), in quanto la domanda non poteva essere proposta. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l’opposizione agli atti ese- cutivi non poteva essere proposta; - condanna i controricorrenti a pagare le spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in comples- sivi € 2.100,00, per il giudizio di primo grado, nonché in complessivi € 7.300,00 per il giudizio di legittimità, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 1° febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 2070/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o
Sentenza Cassazione n. 08906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris