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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23933/2026

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[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (CO.GE.CO.) S.C.R.L., inpersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo diposta elettronica certificata è domiciliato per legge;-controricorrente-Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 86/2024depositata il 06/02/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.La controversia ha ad oggetto un credito vantato dal ConsorzioGenerale [OSCURATO:PERSONA] (CO.GE.CO.) s.c.r.l. nei confronti del Comune diNovi Velia per lavori di recupero e restauro dell’ex convento deiCelestini.[OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania ildecreto ingiuntivo n. 306/2017 per il pagamento della somma di €606.591,12 oltre interessi.

Successivamente, in data 6 aprile 2018,notificava al Comune un atto di precetto per l’importo complessivo di €986.523,96.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. eccependo: a) la nullità/inesistenza delle notificazioni deldecreto ingiuntivo e del precetto, in quanto effettuate via PEC a unindirizzo dell’ufficio ragioneria anziché a quello istituzionale dell’ente;b) l’indeterminatezza delle somme richieste per interessi; c)l’inesistenza del credito per intervenuta cessione dello stesso a unasocietà di factoring e per un precedente accordo transattivo del 2010che avrebbe limitato il debito; d) l’avvenuto pagamento parziale di €457.954,40 in forza di una transazione del maggio 2018.CO.GE.CO. si costituiva sostenendo che l’opposizione erainammissibile riguardo alla notifica (da qualificarsi come opposizioneagli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ormai tardiva) e infondata nelmerito, poiché il pagamento era solo parziale e imputabileprioritariamente agli interessi ex art. 1194 c.c.Il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 774/2022,in accoglimento soltanto parziale dell’opposizione, annullava il precettoNumero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026limitatamente alla somma già pagata, ma dichiarava che il Comunedoveva ancora € 148.626,72 oltre interessi.La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 86/2024, inaccoglimento dell’impugnazione principale di CO.GE.CO., riconosceva ildiritto di quest’ultima di procedere ad espropriazione per il capitaleresiduo e gli interessi moratori, mentre respingeva l’appello incidentaledel Comune.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di NoviVelia.Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA](CO.GE.CO.) s.c.r.l.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] del Comune ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha accoltol’appello principale di CO.GE.CO. ed ha rigettato il gravame incidentaledel Comune, in quanto: a) ha ritenuto che le doglianze sulla notificadel precetto e sull’indeterminatezza degli interessi costituisseroopposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), impugnabili solo conricorso straordinario per cassazione e non con appello; b) ha qualificatoil vizio di notifica del decreto ingiuntivo come nullità (sanabile) e noncome inesistenza, rilevando che il Comune avrebbe dovuto agire conl’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; c) ha dichiarato inammissibilile contestazioni sul merito del credito (cessione, accordi precedenti)perché il decreto ingiuntivo era diventato giudicato; d) ha stabilito cheil pagamento di € 457.964,40 doveva essere imputato prima alle spesee agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 c.c., correggendola decisione del Tribunale.Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/20262.

Il Comune articola in ricorso due motivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia: Violazione degli artt. 615,617, 644 e 650 c.p.c.; dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994; degli artt.16, 16-ter del d.l. n. 179/2012 ; in sintesi, il comune ricorrentesostiene che la notifica del decreto ingiuntivo sia da considerarsiinesistente (e non meramente nulla), perché inviata a un indirizzo PECnon autorizzato dell’ente.

Tale inesistenza impedirebbe al decreto dipassare in giudicato, rendendo il titolo inefficace ex art. 644 c.p.c. elegittimando l’opposizione ex art. 615 c.p.c.;- con il secondo motivo denuncia l’erronea qualificazione comeopposizione agli atti esecutivi della “eccezione di indeterminatezzadella somma pretesa a titolo di interessi”; in sintesi, il Comunericorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che lamancanza di criteri di calcolo degli interessi nel precetto riguardassesolo la regolarità formale dell’atto.

Secondo il comune ricorrente, sitratterebbe di un aspetto sostanziale relativo al diritto di procedereall’esecuzione, rientrante quindi nell’art. 615 c.p.c. e appellabile.3.Il ricorso non è fondato.3.1.

Infondato è il primo motivo.Come sopra rilevato, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che lanotificazione telematica del decreto ingiuntivo n. 306/2017 fosseaffetta da nullità, e non da inesistenza.

Secondo il comune ricorrente,la trasmissione del decreto ingiuntivo ad un indirizzo PEC non valido aifini notificatori - e, in tesi, non accompagnata da relazione dinotificazione - avrebbe impedito al provvedimento monitorio diacquistare efficacia esecutiva, con conseguente esperibilitàdell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già della solaopposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.La censura non può essere accolta.Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026In primo luogo, essa non si confronta adeguatamente con la ratiodecidendi della sentenza impugnata.La corte di merito ha fondato la propria decisione sul rilievo cheil vizio dedotto dal Comune atteneva alla notifica del decreto ingiuntivopresso un indirizzo PEC comunque riconducibile all’ente, sicché ladoglianza integrava una ipotesi di nullità della notificazione e non diinesistenza.

Da tale qualificazione la corte territoriale ha fattodiscendere la conseguenza che il rimedio esperibile non fossel’opposizione all’esecuzione, bensì l’opposizione tardiva ex art. 650c.p.c., nel termine previsto dal terzo comma della disposizione.Tale iter argomentativo è corretto.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (fin da Cass.S.U. n. 14916/2016), l’inesistenza della notificazione è configurabilesoltanto quando manchino gli elementi minimi idonei a renderericonoscibile l’atto come notificazione, e cioè l’attività di trasmissioneda parte di un soggetto qualificato e una fase di consegna, intesa insenso ampio come raggiungimento di uno degli esiti positivi previstidall’ordinamento.

Ogni altra difformità dal modello legale ricade,invece, nella categoria della nullità.Nella specie, dalla stessa prospettazione del ricorrente nonemerge la totale mancanza materiale dell’attività notificatoria, né laprovenienza della trasmissione da soggetto privo del potere dicompierla, ma soltanto l’utilizzazione di un indirizzo PEC ritenuto nonidoneo ai fini della notificazione telematica.Tale vizio, anche ove sussistente, non determina inesistenza dellanotificazione, ma al più nullità, suscettibile di sanatoria e comunquededucibile con il rimedio proprio dell’opposizione tardiva al decretoingiuntivo, al ricorrere di ogni altro relativo presupposto (e, inmancanza di questi, restando quindi definitivamente irrilevante).Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026Ne consegue che la corte d’appello ha correttamente escluso cheil decreto ingiuntivo potesse essere considerato inefficace ex art. 644c.p.c. per inesistenza della notificazione.Una volta esclusa l’inesistenza della notifica, restava preclusa alComune la possibilità di contestare, con l’opposizione a precetto, fattiimpeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titologiudiziale, quali la dedotta cessione del credito, i pagamenti anteriori el’accordo transattivo del 2010.Invero, tali questioni, in quanto anteriori al decreto ingiuntivo,avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione almonitorio.Il primo motivo va pertanto rigettato.3.2.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale ilComune di [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha qualificato come opposizione agli atti esecutivi la doglianza relativaalla indeterminatezza della somma richiesta a titolo di interessi nell’attodi precetto.

Secondo il comune ricorrente, la mancata indicazione deicriteri di computo degli interessi non riguarderebbe la mera regolaritàformale dell’atto, ma investirebbe l’esistenza e l’entità sostanziale dellapretesa creditoria, sicché la relativa censura avrebbe dovuto esserequalificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.Anche tale censura non merita accoglimento alla luce dellagiurisprudenza di legittimità, come anche di recente confermata.Precisamente:a) Cass. n. 9320/2026 ha ribadito che le contestazioni cheinvestono i profili di completezza formale dell’atto di precetto, inclusal’omessa o generica specificazione delle somme dovute, costituisconomateria di opposizione agli atti esecutivi: tali doglianze non riguardanoinfatti l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (propriadell’art. 615 c.p.c.), ma la regolarità della redazione dell’atto;Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026b) Cass. n. 8906/2022 ha ribadito che l’intimazione di adempierel’obbligo risultante dal titolo esecutivo non richiede, a pena di nullità,l’esposizione del procedimento logico-giuridico o del calcolomatematico seguito per determinare la somma domandata: èsufficiente l’indicazione della somma finale, purché sia possibile per ildebitore ricostruire l’oggetto dell’intimazione;c) Cass. n. 9320/2026, infine, ha ribadito che il precetto è un attointegrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo richiamato: seil debitore è posto in condizione di individuare l’esatta entità del debitodel titolo (es. date di decorrenza, tassi applicabili), non sussiste alcunanullità del precetto.

In ogni caso, qualora il giudice riscontrasse unerrore nel calcolo degli interessi o un eccesso nell’importo precettato,il rimedio non sarebbe la nullità dell’intero atto, ma la sua inefficaciaparziale limitata alla somma non dovuta.

Tale accertamento,intervenendo - in tesi - sul quantum, non scalfisce la regolarità formaledell’atto ai fini dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.Dei suddetti criteri ha fatto corretta applicazione la corte dimerito nel caso di specie, riconducendo la doglianza all’ambito dell’art.617 c.p.c.

La contestazione relativa alla mancata specificazione, nelprecetto, dei criteri di calcolo degli interessi, infatti, attiene (non giàall’esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzatain forza del titolo giudiziale, ma) alle modalità di redazione dell’atto diprecetto e, dunque, alla sua regolarità formale.Diverso sarebbe il caso in cui il debitore deducesse un fattoestintivo, modificativo o impeditivo del credito, sopravvenuto allaformazione del titolo esecutivo, idoneo a incidere sull’andell’esecuzione.Nel caso di specie, invece, si ribadisce, la censura, per comeformulata, investe la intelligibilità del precetto e la possibilità diverificare il calcolo degli interessi, senza introdurre un fattoNumero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026sopravvenuto estintivo o impeditivo del diritto risultante dal decretoingiuntivo.La relativa doglianza, pertanto, doveva essere proposta nelleforme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi.Ne consegue che la corte d’appello ha correttamente dichiaratoinammissibile l’appello incidentale sul punto, atteso che la sentenza diprimo grado, nella parte in cui aveva deciso una questione ex art. 617c.p.c., era impugnabile soltanto con ricorso straordinario percassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 618 c.p.c.Il secondo motivo deve dunque essere rigettato sulla base delseguente principio di diritto: In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa allamancata o generica specificazione, nell’atto di precetto, dei criteri dicalcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivogiudiziale, integra un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617c.p.c. (e non un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.), inquanto attiene alla regolarità formale dell’atto (e non all’esistenza deldiritto di procedere ad esecuzione forzata).

Poiché il precetto è un attointegrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo presupposto,l’intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado diindividuare l’esatta entità del debito attraverso un semplice calcoloaritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza chesia necessaria l’analitica e minuziosa esposizione del precisoprocedimento logico-matematico seguito .3.3.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Il primo motivonon supera la corretta distinzione tra nullità e inesistenza dellanotificazione del decreto ingiuntivo, dovendosi ricondurre alla primacategoria il vizio derivante dall’utilizzo di un indirizzo PEC ritenuto nonconforme al modello legale, quando vi sia comunque un’attività ditrasmissione proveniente da soggetto qualificato e una consegnadell’atto al destinatario.

Il secondo motivo, a sua volta, investe un vizioNumero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026di redazione del precetto, concernente la specificazione degli interessirichiesti, e dunque una questione di regolarità formale dell’atto,correttamente ricondotta all’opposizione agli atti esecutivi e, pertanto,esclusa dall’utile deducibilità con l’appello.Resta preclusa dalla definitività del titolo esecutivo giudizialeposto a base dell’esecuzione ogni questione relativa al merito dellapretesa, tra cui quella sulla legittimazione attiva della creditriceingiungente, in relazione alla prospettata anteriorità dell’eccepitacessione rispetto al monitorio stesso.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonchéla declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro5.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (CO.GE.CO.) S.C.R.L., inpersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo diposta elettronica certificata è domiciliato per legge;-controricorrente-Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 86/2024depositata il 06/02/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.La controversia ha ad oggetto un credito vantato dal ConsorzioGenerale [OSCURATO:PERSONA] (CO.GE.CO.) s.c.r.l. nei confronti del Comune diNovi Velia per lavori di recupero e restauro dell’ex convento deiCelestini.[OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Vallo della Lucania ildecreto ingiuntivo n. 306/2017 per il pagamento della somma di €606.591,12 oltre interessi. Successivamente, in data 6 aprile 2018,notificava al Comune un atto di precetto per l’importo complessivo di €986.523,96.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto ex art.615 c.p.c. eccependo: a) la nullità/inesistenza delle notificazioni deldecreto ingiuntivo e del precetto, in quanto effettuate via PEC a unindirizzo dell’ufficio ragioneria anziché a quello istituzionale dell’ente;b) l’indeterminatezza delle somme richieste per interessi; c)l’inesistenza del credito per intervenuta cessione dello stesso a unasocietà di factoring e per un precedente accordo transattivo del 2010che avrebbe limitato il debito; d) l’avvenuto pagamento parziale di €457.954,40 in forza di una transazione del maggio 2018.CO.GE.CO. si costituiva sostenendo che l’opposizione erainammissibile riguardo alla notifica (da qualificarsi come opposizioneagli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ormai tardiva) e infondata nelmerito, poiché il pagamento era solo parziale e imputabileprioritariamente agli interessi ex art. 1194 c.c.Il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 774/2022,in accoglimento soltanto parziale dell’opposizione, annullava il precettoNumero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026limitatamente alla somma già pagata, ma dichiarava che il Comunedoveva ancora € 148.626,72 oltre interessi.La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 86/2024, inaccoglimento dell’impugnazione principale di CO.GE.CO., riconosceva ildiritto di quest’ultima di procedere ad espropriazione per il capitaleresiduo e gli interessi moratori, mentre respingeva l’appello incidentaledel Comune.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di NoviVelia.Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA](CO.GE.CO.) s.c.r.l.Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] del Comune ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte territoriale ha accoltol’appello principale di CO.GE.CO. ed ha rigettato il gravame incidentaledel Comune, in quanto: a) ha ritenuto che le doglianze sulla notificadel precetto e sull’indeterminatezza degli interessi costituisseroopposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), impugnabili solo conricorso straordinario per cassazione e non con appello; b) ha qualificatoil vizio di notifica del decreto ingiuntivo come nullità (sanabile) e noncome inesistenza, rilevando che il Comune avrebbe dovuto agire conl’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; c) ha dichiarato inammissibilile contestazioni sul merito del credito (cessione, accordi precedenti)perché il decreto ingiuntivo era diventato giudicato; d) ha stabilito cheil pagamento di € 457.964,40 doveva essere imputato prima alle spesee agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 c.c., correggendola decisione del Tribunale.Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/20262. Il Comune articola in ricorso due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia: Violazione degli artt. 615,617, 644 e 650 c.p.c.; dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994; degli artt.16, 16-ter del d.l. n. 179/2012 ; in sintesi, il comune ricorrentesostiene che la notifica del decreto ingiuntivo sia da considerarsiinesistente (e non meramente nulla), perché inviata a un indirizzo PECnon autorizzato dell’ente. Tale inesistenza impedirebbe al decreto dipassare in giudicato, rendendo il titolo inefficace ex art. 644 c.p.c. elegittimando l’opposizione ex art. 615 c.p.c.;- con il secondo motivo denuncia l’erronea qualificazione comeopposizione agli atti esecutivi della “eccezione di indeterminatezzadella somma pretesa a titolo di interessi”; in sintesi, il Comunericorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che lamancanza di criteri di calcolo degli interessi nel precetto riguardassesolo la regolarità formale dell’atto. Secondo il comune ricorrente, sitratterebbe di un aspetto sostanziale relativo al diritto di procedereall’esecuzione, rientrante quindi nell’art. 615 c.p.c. e appellabile.3.Il ricorso non è fondato.3.1. Infondato è il primo motivo.Come sopra rilevato, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che lanotificazione telematica del decreto ingiuntivo n. 306/2017 fosseaffetta da nullità, e non da inesistenza. Secondo il comune ricorrente,la trasmissione del decreto ingiuntivo ad un indirizzo PEC non valido aifini notificatori - e, in tesi, non accompagnata da relazione dinotificazione - avrebbe impedito al provvedimento monitorio diacquistare efficacia esecutiva, con conseguente esperibilitàdell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già della solaopposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.La censura non può essere accolta.Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026In primo luogo, essa non si confronta adeguatamente con la ratiodecidendi della sentenza impugnata.La corte di merito ha fondato la propria decisione sul rilievo cheil vizio dedotto dal Comune atteneva alla notifica del decreto ingiuntivopresso un indirizzo PEC comunque riconducibile all’ente, sicché ladoglianza integrava una ipotesi di nullità della notificazione e non diinesistenza. Da tale qualificazione la corte territoriale ha fattodiscendere la conseguenza che il rimedio esperibile non fossel’opposizione all’esecuzione, bensì l’opposizione tardiva ex art. 650c.p.c., nel termine previsto dal terzo comma della disposizione.Tale iter argomentativo è corretto.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (fin da Cass.S.U. n. 14916/2016), l’inesistenza della notificazione è configurabilesoltanto quando manchino gli elementi minimi idonei a renderericonoscibile l’atto come notificazione, e cioè l’attività di trasmissioneda parte di un soggetto qualificato e una fase di consegna, intesa insenso ampio come raggiungimento di uno degli esiti positivi previstidall’ordinamento. Ogni altra difformità dal modello legale ricade,invece, nella categoria della nullità.Nella specie, dalla stessa prospettazione del ricorrente nonemerge la totale mancanza materiale dell’attività notificatoria, né laprovenienza della trasmissione da soggetto privo del potere dicompierla, ma soltanto l’utilizzazione di un indirizzo PEC ritenuto nonidoneo ai fini della notificazione telematica.Tale vizio, anche ove sussistente, non determina inesistenza dellanotificazione, ma al più nullità, suscettibile di sanatoria e comunquededucibile con il rimedio proprio dell’opposizione tardiva al decretoingiuntivo, al ricorrere di ogni altro relativo presupposto (e, inmancanza di questi, restando quindi definitivamente irrilevante).Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026Ne consegue che la corte d’appello ha correttamente escluso cheil decreto ingiuntivo potesse essere considerato inefficace ex art. 644c.p.c. per inesistenza della notificazione.Una volta esclusa l’inesistenza della notifica, restava preclusa alComune la possibilità di contestare, con l’opposizione a precetto, fattiimpeditivi, modificativi o estintivi anteriori alla formazione del titologiudiziale, quali la dedotta cessione del credito, i pagamenti anteriori el’accordo transattivo del 2010.Invero, tali questioni, in quanto anteriori al decreto ingiuntivo,avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione almonitorio.Il primo motivo va pertanto rigettato.3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale ilComune di [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha qualificato come opposizione agli atti esecutivi la doglianza relativaalla indeterminatezza della somma richiesta a titolo di interessi nell’attodi precetto. Secondo il comune ricorrente, la mancata indicazione deicriteri di computo degli interessi non riguarderebbe la mera regolaritàformale dell’atto, ma investirebbe l’esistenza e l’entità sostanziale dellapretesa creditoria, sicché la relativa censura avrebbe dovuto esserequalificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.Anche tale censura non merita accoglimento alla luce dellagiurisprudenza di legittimità, come anche di recente confermata.Precisamente:a) Cass. n. 9320/2026 ha ribadito che le contestazioni cheinvestono i profili di completezza formale dell’atto di precetto, inclusal’omessa o generica specificazione delle somme dovute, costituisconomateria di opposizione agli atti esecutivi: tali doglianze non riguardanoinfatti l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (propriadell’art. 615 c.p.c.), ma la regolarità della redazione dell’atto;Numero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026b) Cass. n. 8906/2022 ha ribadito che l’intimazione di adempierel’obbligo risultante dal titolo esecutivo non richiede, a pena di nullità,l’esposizione del procedimento logico-giuridico o del calcolomatematico seguito per determinare la somma domandata: èsufficiente l’indicazione della somma finale, purché sia possibile per ildebitore ricostruire l’oggetto dell’intimazione;c) Cass. n. 9320/2026, infine, ha ribadito che il precetto è un attointegrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo richiamato: seil debitore è posto in condizione di individuare l’esatta entità del debitodel titolo (es. date di decorrenza, tassi applicabili), non sussiste alcunanullità del precetto. In ogni caso, qualora il giudice riscontrasse unerrore nel calcolo degli interessi o un eccesso nell’importo precettato,il rimedio non sarebbe la nullità dell’intero atto, ma la sua inefficaciaparziale limitata alla somma non dovuta. Tale accertamento,intervenendo - in tesi - sul quantum, non scalfisce la regolarità formaledell’atto ai fini dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.Dei suddetti criteri ha fatto corretta applicazione la corte dimerito nel caso di specie, riconducendo la doglianza all’ambito dell’art.617 c.p.c. La contestazione relativa alla mancata specificazione, nelprecetto, dei criteri di calcolo degli interessi, infatti, attiene (non giàall’esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzatain forza del titolo giudiziale, ma) alle modalità di redazione dell’atto diprecetto e, dunque, alla sua regolarità formale.Diverso sarebbe il caso in cui il debitore deducesse un fattoestintivo, modificativo o impeditivo del credito, sopravvenuto allaformazione del titolo esecutivo, idoneo a incidere sull’andell’esecuzione.Nel caso di specie, invece, si ribadisce, la censura, per comeformulata, investe la intelligibilità del precetto e la possibilità diverificare il calcolo degli interessi, senza introdurre un fattoNumero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026sopravvenuto estintivo o impeditivo del diritto risultante dal decretoingiuntivo.La relativa doglianza, pertanto, doveva essere proposta nelleforme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi.Ne consegue che la corte d’appello ha correttamente dichiaratoinammissibile l’appello incidentale sul punto, atteso che la sentenza diprimo grado, nella parte in cui aveva deciso una questione ex art. 617c.p.c., era impugnabile soltanto con ricorso straordinario percassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 618 c.p.c.Il secondo motivo deve dunque essere rigettato sulla base delseguente principio di diritto: In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa allamancata o generica specificazione, nell’atto di precetto, dei criteri dicalcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivogiudiziale, integra un’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617c.p.c. (e non un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.), inquanto attiene alla regolarità formale dell’atto (e non all’esistenza deldiritto di procedere ad esecuzione forzata). Poiché il precetto è un attointegrabile con gli elementi risultanti dal titolo esecutivo presupposto,l’intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado diindividuare l’esatta entità del debito attraverso un semplice calcoloaritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza chesia necessaria l’analitica e minuziosa esposizione del precisoprocedimento logico-matematico seguito .3.3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivonon supera la corretta distinzione tra nullità e inesistenza dellanotificazione del decreto ingiuntivo, dovendosi ricondurre alla primacategoria il vizio derivante dall’utilizzo di un indirizzo PEC ritenuto nonconforme al modello legale, quando vi sia comunque un’attività ditrasmissione proveniente da soggetto qualificato e una consegnadell’atto al destinatario. Il secondo motivo, a sua volta, investe un vizioNumero registro generale 9182/2024Numero sezionale 2260/2026Numero di raccolta generale 23933/2026Data pubblicazione 23/07/2026di redazione del precetto, concernente la specificazione degli interessirichiesti, e dunque una questione di regolarità formale dell’atto,correttamente ricondotta all’opposizione agli atti esecutivi e, pertanto,esclusa dall’utile deducibilità con l’appello.Resta preclusa dalla definitività del titolo esecutivo giudizialeposto a base dell’esecuzione ogni questione relativa al merito dellapretesa, tra cui quella sulla legittimazione attiva della creditriceingiungente, in relazione alla prospettata anteriorità dell’eccepitacessione rispetto al monitorio stesso.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, nonchéla declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- rigetta il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroparte, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro5.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente