CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18394/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tiengo con domiciliopresso l’indirizzo digitale pec: [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, n. 1098/1/2022 depositata in data 21/09/2022 e chenon risulta notificataudita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto n. 1098/1/2022 veniva accolto l’appello principaledell’Agenzia delle entrate e respinto l’appello incidentale proposto dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. avverso sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Venezia n. 810/2/2019 che aveva accolto il ricorso control’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta2013.2. Si legge in sentenza che le riprese traevano origine dall’invitoex art. 32, d.P.R. 600/1973, con cui l’Agenzia delle entrate chiedevaalla [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di costruzione di cabine e celleisotermiche per camion furgoni e camion frigoriferi, di produrre docu-mentazione relativa alla deducibilità di costi cd. black-list. L’esamedella documentazione esibita faceva emergere che, nell’annualità sud-detta, la contribuente aveva inserito nella propria contabilità un debitodi euro 477.987,33, contratto nei confronti della omonima società lus-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026semburghese [OSCURATO:SOCIETA] S.A., e che, successivamente, tale debito, a se-guito di una contestazione formulata dalla società italiana in relazionealla non conformità all’ordine dei materiali ricevuti, era stato stornatoper rinuncia al credito da parte della società lussemburghese. L’avvisodi accertamento riprendeva a imposizione, attraverso la presunzione divendita in nero di cui agli art. 1 e 4, del d.P.R. 441/1997, le impostesuddette in riferimento agli acquisti intercorsi nell’anno 2013 con il for-nitore lussemburghese [OSCURATO:SOCIETA] SA, oltre interessi e sanzioni. La con-tribuente, oltre a sollevare questioni preliminari, nel merito deducevache nel corso del 2013 aveva acquistato dalla società lussemburgheseun certo quantitativo di pannelli isolanti e accessori per il montaggioche si era rivelato non conforme. Per tale ragione, a fronte delle con-testazioni mosse, la società lussemburghese aveva rinunciato al creditonei confronti della società italiana e il materiale contestato, in parte,veniva smaltito tramite la società [OSCURATO:SOCIETA]., in parte veniva utiliz-zato nel processo produttivo e, in parte, portato al magazzino. A so-stegno della propria prospettazione, depositava una perizia tecnicocontabile asseverata che attestava la correttezza del proprio operato.3. Il giudice di prime cure accoglieva nel merito il ricorso rite-nendo che dalla documentazione agli atti risultasse sufficientementeprovato che il materiale era stato contestato e che la società lussem-burghese aveva rinunciato al credito. Il giudice d’appello, con riferi-mento alle questioni riproposte con l’appello incidentale non esaminatedal giudice di primo grado, rigettava le doglianze di nullità dell’avvisodi accertamento per carente e contraddittoria motivazione in violazionedel diritto di difesa, ritenendo che l’avviso di accertamento fosse debi-tamente motivato in quanto riportava tutte le circostanze che avevanoportato alla ripresa fiscale.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026Accertava inoltre che «La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabi-lizzato un debito di euro 477.987,33 nei confronti della società lussem-burghese [OSCURATO:SOCIETA] S.A., per forniture di materiali nel periodo febbraio– giugno 2013 e, successivamente, a seguito di una contestazione daparte di [OSCURATO:SOCIETA] per non conformità dei materiali ricevuti, la societàlussemburghese rinunciava al credito e, di conseguenza, [OSCURATO:SOCIETA]stornava il proprio debito dalla contabilità» (cfr. p.3 sentenza). Ciò pre-messo, il giudice stabiliva che non era stata seguita la procedura pre-vista dalla legge per le operazioni di distruzione o trasformazione dellamerce di valore e quantità sopra la soglia di euro 10.000, al fine diconsentire alle autorità il controllo dell’effettiva avvenuta distruzione,né era stato redatto un verbale da un funzionario pubblico, da un uffi-ciale della Guardia di Finanza o da un notaio, per cui non riteneva do-cumentato e provato l’asserito smaltimento dei materiali in questione.Il giudice, inoltre, riteneva corretto l’operato dell’Agenzia delle entrateanche quanto alla determinazione della percentuale di ricarico applicataal costo del venduto che, tenuto conto delle risultanze del contraddit-torio, determinava in ragione del 35,15% anziché utilizzare la mediarisultante dai bilanci della società [OSCURATO:SOCIETA]. pari al 70,29%. Infine,con riferimento alle rimanenze finali, riteneva che l’Agenzia avesse di-mostrato che dall’analisi delle fatture emesse dalla società lussembur-ghese erano emerse una serie di incongruenze per la singola categoriadei materiali in termini sia di quantità sia di prezzo. Giungeva così allaconclusione che il valore delle rimanenze era stato gonfiato al fine difar apparire risultati diversi dal dato reale, ed era legittima l’applica-zione della presunzione di cessione in evasione d’imposta ai sensi degliartt. 1 e 4, del d.P.R. n. 441/1997.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/20264. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ri-corso principale per cassazione, affidato a quattro motivi, cui replical’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2727cod. civ., 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/92, 1 e 2, d.P.R. 441/1997 daparte della sentenza nella parte in cui il giudice d’appello ha confermatola presunzione dell’art. 1, d.P.R. 441/1997, sulla base di un elementoirrilevante, ossia la “rinuncia al credito” ritenuta indimostrata.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta, ai fini dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.1 e 2, comma 4,lett. c), del d.P.R. 441/1997 laddove la sentenza ha ritenuto irrilevantela documentazione di smaltimento dei materiali tramite specifico sog-getto incaricato svolgente attività di smaltimento rifiuti ([OSCURATO:SOCIETA].).La ricorrente si duole che il giudice di secondo grado ha anche affer-mato che «l’asserito smaltimento di questi prodotti non sia stato ese-guito da [OSCURATO:PERSONA] secondo le prescrizioni di legge e più precisa-mente secondo il dettato dell’art. 2 comma 4 del d.P.R. 441/97». Cosìnon sarebbe stato considerato che la società aveva prodotto le fatture,i formulati identificativi dei rifiuti avviati allo smaltimento e i documentidi trasporto, documentazione che l’art. 2, comma 4, lett. c) cit. consi-dera idonea per il superamento della presunzione di vendita.3. Il terzo motivo della ricorrente lamenta, ai fini dell’art. 360,comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per ilgiudizio, già oggetto di discussione tra le parti, quanto alle rimanenzeNumero registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026di magazzino in cui sarebbe confluita parte dei materiali forniti da Uni-trans S.A. e l’omesso esame di errori decisivi nella ricostruzione dellerimanenze di magazzino. La ricorrente si duole che l’Ufficio accertatoreabbia ritenuto applicabile la presunzione di cessione ex art. 1, deld.P.R. 441/1997, alla pretesa differenza inventariale; tale differenza,secondo l’Ufficio, si fonderebbe principalmente sulle incongruenze siain termini di prezzo sia in termini di quantità rilevate tra il prospettodelle rimanenze finali e gli acquisti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] S.A. Nonsarebbe stato considerato che, al fine di smentire l’assunto erariale, lasocietà ha depositato una consulenza tecnico contabile asseverata nellaquale il consulente ha ricostruito le rimanenze finali del 2013 in basealla documentazione contabile della società, escludendo l’esistenzadelle pretese differenze inventariali, e il giudice avrebbe del tuttoomesso di esaminare le reali consistenze ricostruite dal consulente tec-nico e gli errori ricostruttivi emergenti dall’avviso di accertamento.4. Con la quarta censura, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., si deduce la violazione dell’art. 36, del d. Lgs. 564/1992, e dell’art.132, n. 4, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per motivazioneapparente in ordine alla percentuale di ricarico sul costo del venduto.La ricorrente si duole che, per determinare le imposte dovute sugli as-seriti maggiori ricavi conseguenti alla presunta vendita extracontabile,l’Agenzia accertatrice ha individuato il costo del venduto e calcolatouna percentuale di ricarica media del 75,18% utilizzando una mediaponderata. Inoltre, ammesso un normale scarto di lavorazione, l’Ufficioha dimezzato la ricarica al 35,15% senza alcuna motivazione.5. Su un piano logico dev’essere affrontato prima il quarto motivo,in cui si prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026che non può trovare ingresso. Con riferimento alla categoria della mo-tivazione apparente, si rammenta che la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co-stituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti-vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate-riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci-bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem-plice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. n.8053/2014 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delleSezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n.6986/2023, in motivazione).6. Come rilevato dalla controricorrente, il giudice d’appello haespressamente preso in esame le tesi contrapposte delle parti in giu-dizio, ed espresso una chiara statuizione motivata con riferimenti indi-viduati al quadro istruttorio. Si legge infatti in sentenza: «in relazioneall’asserito parziale utilizzo nel processo produttivo del materiale inquestione, ha determinato la percentuale di ricarico da applicare al co-sto del venduto in ragione del 35,15% anziché utilizzare la media ri-sultante dai bilanci della società [OSCURATO:PERSONA] pari al 70,29%» (cfr. pp.4-5 sentenza). Il giudice ha argomentato nel senso che l’Amministrazioneha parametrato il ricarico in modo molto favorevole alla società, tenutoNumero registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026conto della prassi da essa stessa seguita e risultante documentalmentedalla contabilità: tale motivazione rispetta il minimo costituzionale.7. Passando all’esame dei primi tre motivi, connessi tra loro e datrattarsi congiuntamente, è fondato il secondo con assorbimento delprimo e del terzo. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il secondo mezzo di impugna-zione, incentrato sulla violazione degli artt. 1 e 2, comma 4, lett. c),del d.P.R. 441/97, censura la sentenza laddove ha ritenuto irrilevantela documentazione di smaltimento dei materiali tramite soggetto terzoincaricato e svolgente attività di smaltimento rifiuti, e l’affermazionedella CTR, che ha escluso la possibilità per il contribuente di dar provadello smaltimento dei beni quali rifiuti tramite soggetto autorizzato, sipone in contrasto con la giurisprudenza della Sezione (in particolareCass. n. 26223/2021). Tale decisione rammenta che l'art. 1 d.P.R. n.441/1997, ai commi 1 e 2, prevede: «1. Si presumono ceduti i beniacquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui ilcontribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappre-sentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, suc-cursali, dipendenze, stabilimenti negozi, depositi ed i mezzi di trasportonella disponibilità̀ dell'impresa. 2. La presunzione di cui al comma 1non opera se è dimostrato che i beni stessi: a) sono stati impiegati perla produzione, perduti o distrutti (...)». Inoltre, il successivo art. 2, alquarto comma, recita: «4. La distruzione dei beni o la trasformazionein beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata: a)da comunicazione scritta da inviare agli uffici di cui al comma 2, letteraa), nei termini e con le modalità̀ ivi previsti, indicando luogo, data eora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità̀ di distru-zione o di trasformazione, la natura, qualità ̀e quantità̀, nonché́ l'am-montare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni daNumero registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si ot-terrà̀ a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Talecomunicazione non è inviata qualora la distruzione venga disposta daun organo della pubblica amministrazione; b) dal verbale redatto dapubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai chehanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, ov-vero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasfor-mati non sia superiore euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di attonotorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dal verbale e dalladichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono leoperazioni, nonché ́natura, qualità̀, quantità̀ e ammontare del costo deibeni distrutti o trasformati; c) da documento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamentenumerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalladistruzione o trasformazione».8. Questa Corte è ferma nel ritenere che «in tema di accertamentodelle imposte sul reddito, in caso di "differenze inventariali", ovverodifferenze registrabili tra le quantità̀ di merci giacenti in magazzino equelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presun-zioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cuiall'art. 44 del d.P.R. n. 441 del 1997, annoverabili tra le presunzionilegali cosiddette "miste", che consentono, entro i limiti di oggetto e dimezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria daparte del contribuente, il quale sarà̀ tenuto a provare, con le modalità ̀tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997,che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è fruttodell'impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni noncontabilizzate» (Cass. n. 27549/2018).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026La prova della distruzione diretta dei beni implica il rispetto dellaprocedura amministrativa regolata dal d.P.R. n. 441/1997, art. 2,comma 4, il cui espletamento è funzionale a consentire un effettivocontrollo fiscale. In particolare, nell'ipotesi in cui si scelga la distruzionevolontaria dei beni, anche per motivi legati all'obsolescenza deglistessi, la dismissione postula diversi passaggi, che vanno dalla neces-sità della preventiva comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate(con indicazione di luogo, data e ora delle operazioni, delle modalità̀ didistruzione, della natura, qualità̀ e quantità̀ dei beni medesimi, dell'am-montare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni dadistruggere o da trasformare, dell'eventuale valore residuale che si ot-terrà̀ a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi) allaverbalizzazione puntuale delle operazioni distruttive. La mancata di-mostrazione in ordine all’espletamento della procedura prevista perlegge in caso di distruzione delle rimanenze di magazzino autorizzal'amministrazione finanziaria a riprendere a tassazione il maggior va-lore delle rimanenze determinato in base al procedimento cosiddetto"analitico — induttivo", con riferimento alla lettera d) del comma 1dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973 e del corrispondente quarto commadell'art. 54 del d.P.R. 633/1972 in materia di IVA.9. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa non provveda direttamentealla distruzione dei beni, ma li consegni agli appositi soggetti autorizzatiai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, la prova di di-struzione dei beni, non deve essere fornita con la procedura descrittanei punti precedenti, ma è data semplicemente dall'annotazione sulformulario di identificazione previsto dall'art. 15 del d. Lgs. n. 22/1997(cd. legge "Ronchi" in materia di smaltimento rifiuti e di tutela ambien-tale).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026In tal senso depone anche la circolare n. 193 del 23/7/1998, concui il Ministero delle finanze, dipartimento entrate affari servizio VI, hachiarito che «i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione ibeni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna deibeni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smal-timento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimo-strando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario diidentificazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 5 febbraio1997, n. 22», con prescrizioni che, integrate dal d.m. 10 aprile 1998,n. 145, sono tassative (Cass. nn. 21260/2009; 34038/2019;6707/2011).Dunque, nel caso di avvio a distruzione di beni propri medianteconsegna a soggetti autorizzati all'esercizio di tali operazioni in contoterzi (ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento rifiuti), la distruzioneè dimostrata mediante il formulario di identificazione rifiuti di cui all'art.15, del d. Lgs. n. 22/1997, e succ. mod., il quale deve contenere indi-cazioni specifiche sui seguenti dati: a) nome e indirizzo del produttoredetentore; b) origini, tipologia e quantità̀ del rifiuto; c) impianto di de-stinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome e indirizzodel destinatario.10. Sulla scorta di tali considerazioni, questa Corte (con la citataCass. n. 26223/2021) ha enunciato il condivisibile principio di diritto,formulato in tema di imposte dirette, ma valido per estensione anchequanto all’imposta armonizzata, secondo il quale: «con riferimento allapresunzione di cessione di cui agli artt. 1 e 2 d.P.R. n.441/1997, i con-tribuenti che necessitano di avviare a distruzione i propri beni, possonoprocedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggettiautorizzati all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, ai sensi delleNumero registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti; in tal caso l'avvio a distru-zione è dimostrato mediante il formulario di identificazione rifiuti di cuiall'art. 15, del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22, e succ. mod., contenente le in-dicazioni specifiche richieste dalle prescrizioni che, integrate dal d.m.1° aprile 1998, n. 145, sono tassative».Orbene, nel caso in esame la ricorrente prospetta che, in parte, ilmateriale, non è stato da lei direttamente autodistrutto, ma è statoavviato alla distruzione un soggetto terzo svolgente attività di smalti-mento rifiuti, la società [OSCURATO:SOCIETA], ossia potenzialmente un soggetto au-torizzato all'esercizio di tale operazione, mentre la sentenza impugnataha – erroneamente - fatto invece applicazione della normativa relativaalla diretta distruzione dei beni da parte del contribuente. Il secondomotivo va perciò accolto; il giudice del rinvio accerterà, sulla base delcompendio probatorio, se l’indicata società sia qualificabile come sog-getto autorizzato all’esecuzione di tali operazioni in conto terzi, ai sensidelle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, perché, in tal caso, l'av-vio a distruzione può essere dimostrato semplicemente mediante il for-mulario di identificazione rifiuti di cui all'art. 15 del d. Lgs. n. 22/1997(cd. legge "Ronchi"), di cui il giudice – con accertamento di merito -verificherà la regolare emissione.11. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che la società ha prospettato che, inparte, il materiale è stato utilizzato nel processo produttivo e, in parte,portato al magazzino, ma dall’accoglimento del secondo motivo di-scende egualmente l’assorbimento del primo motivo, relativo al ragio-namento svolto dal giudice circa la “rinuncia al credito”, ritenuto irrile-vante dalla società, poiché la rilevanza del profilo dipende comunquedall’accertamento del giudice del rinvio circa l’effettivo regolare smal-timento del materiale inutilizzabile tramite soggetto terzo autorizzatoNumero registro generale 5544/2024Numero sezionale 2911/2026Numero di raccolta generale 18394/2026Data pubblicazione 08/06/2026con i “formulari identificazione rifiuto – art. 15 d.lgs. 05.02.1997 n. 22”e i connessi documenti di trasporto.Inoltre, è assorbito anche il terzo motivo, il quale prospettal’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussionetra le parti, quanto alle rimanenze di magazzino in cui sarebbe confluitaparte dei materiali forniti da [OSCURATO:SOCIETA] SA e all’omesso esame di erroridecisivi nella ricostruzione delle rimanenze di magazzino. Anche taleprofilo sarà riesaminato alla luce del compendio istruttorio all’esitodell’accertamento che il giudice dovrà compiere in via prioritaria conriferimento alla dedotta parziale distruzione dei materiali tramite sog-getto terzo, stabilendo se la [OSCURATO:SOCIETA]. sia soggetto autorizzato nelsenso sopra indicato e se e per quale parte dei materiali sia stata for-nita la prova dello smaltimento.12. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato ilquarto e assorbiti il primo e il terzo, la sentenza impugnata va cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto,in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo, di quelli rima-sti assorbiti oltre che per il regolamento delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il quarto, assor-biti il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composi-zione, per ulteriore esame del profilo, di quelli rimasti assorbiti e per ilregolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo2026.Il PresidenteRoberto Succio