CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28952/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18956/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].,Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”), in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato posto in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall' A vv . Giuseppe E sposito (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato posto in calce al controricorso; -controricorrente– avverso la sentenza n. 2384/2022della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30 maggio 2022e notificata il 31 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conven ne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eUnipolSai [OSCURATO:SOCIETA]., Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei dannisubìti per effetto della condotta illecita posta in essere da Vito C e c ere, sub - intermediario dell’Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. di Stefano e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.. Espose che [OSCURATO:PERSONA], dopo averle fatto so ttoscrivere (u nitamente al marito [OSCURATO:PERSONA], poi deceduto) una richiesta firmata dall’intermediario [OSCURATO:PERSONA] per l’apertura di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) al fine di facilitare le operazioni di investimento, aveva con lei stipulato diverse polizze assicurative, di cui aveva poi chiesto il riscatto, senza sua autorizzazione , prima della scadenza contrattuale, procurando sul conto dalei aperto presso l’[OSCURATO:PERSONA] una provvista che aveva successivamente trasferito, sempre senza autorizzazione (mediante il sistema home bankingdi cui aveva le credenziali di accesso), su due diversi conti, uno intestato esclusivamente a sé stesso e uno intestato anche alla madre, [OSCURATO:PERSONA], per un totale di Euro 104.850,00. A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che resistettealla domanda , deducendo l’ esclusiva r esponsabilità del figlio . Si costituironoaltresì le società convenute , che resistettero a diverso titolo alla domanda, deducendoaltresì il concorso del fatto colposo della danneggiata . [OSCURATO:SOCIETA].,Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”, chiamò in causa la propria società assicurativa per la responsabilità civile, [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di essere da questa manlevata. Quest’ultima, costituitasi a sua volta, resistette alla domanda di manleva, deducendo che la polizzaper la responsabilità civile stipulata tra le parti aveva ad o g getto esclusivamente le somme pagate dall’assicurata a titolo di risarcimento dei danni , provocati anche attraverso il comportamento di terzi, dipendenti e collaboratori, derivanti dall’esercizio dell’attività assicurativae delle attività connesse, svolte ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 209/2005, con espressa esclusione di quelli conseguenti alla specifica attività di promozione finanziaria. 2. Il T ribunale accolse la domanda risarcitoria solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] dell’UnipolSai “ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”, condannandoli, in solido, a pagare a Or sola D e Crescenzo, a titolo risarcitorio, la somma capitale di Euro 98.050,00, oltre interessi e rivalutazione; rigettò la domanda di manleva. 3.La Corte d’appello di Napoli, accogliendo marginalmente (solo in relazione alla domanda principale e solo in ordine al quantum) l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”,ha ridotto la condanna ad Euro 88.050,00 , oltre rivalutazione e interessi. 4. P ropone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA]. , Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”), sulla base di due motivi. A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Risponde, altresì, con distinto controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. La società ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 209/2005 ( Codice delle [OSCURATO:SOCIETA] ), nonché degli artt. 1362, 1364, 1366 cod. civ.. Viene censurata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].,Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”)nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. 1.1.La società ricorrente deduce, anzitutto, che essa aveva sempre avuto ad oggetto esclusivamentel’attività di intermediazioneassicurativa (e non anche quelladi intermediazione finanziaria) e che [OSCURATO:PERSONA] aveva svo l to, per suo conto, unicamente l’attività di sub - agente assicurativo ( non anche quella di promotore finanziario); pertanto, il carattere di occasionalità necessaria tra le incombenze da essa affidate al proprio collaboratore infedele e gli illeciti da quegli commessi in danno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ( carattere ch e avrebbe costituito il fondamento della propria resp onsabilità , in s olido con quella dell’autore della condotta illecita) avrebbe potuto ravvisarsi unicamente in relazione all’espletamentodell’attività di intermediazione assicurativa. Una vo l ta accertata , quindi, in ragione del rapporto di occasionalità necessaria, la sua responsabilità ex a tt. 2049 cod. civ. per i danni cagionati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’incarico di sub - agente A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. assicurativo, avrebbe dovuto coerentemente riconoscersi l’operatività della polizza stipulata con [OSCURATO:SOCIETA] . , la quale era tenuta contrattualmente a manlevarla p roprio di quanto avrebbe dovuto versare a terzi a titolo di risarcimentoper i danni arrecati, anche a mezzo di dipendenti o collaboratori , nell’espletamento della predetta attività. D’altra parte, il giudizio di inoperatività della polizza avreb b e logicamente presupposto l’accertamento dell’estraneità della condotta dannosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] all’attività di intermediazione assicurativa ; ma tale accertamento, a sua volta,avrebbe e scluso il nesso di occasionalità necessaria tra questa condotta e le incombenze affidate nell’ ambito del rapporto di sub - agenzia, con conseguente esclusione della responsabilitàsolidale dell’Agenzia. 1.2.In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe erroneamente inquadrato l’attività svolta da Vito C ecere nell’ambito dell’intermediazione finanziaria,in quanto sia l’ attività di stipulazione di polizze assicurativesia la successiva attività di riscatto delle stesse rientrava nell’ambito tipicodell’intermediazione assicurativa, non assumendo rilievo, al riguardo (in quantomero epilogo delle precedenti attività di intermediazione assicurativa ) , l’ulteriorecontegno (illecito) diretto a trasferire le somme di denaro dal conto corrente della danneggiatasu conti propri. 1.3.In terzo luog o , la ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe erroneamente interp r e t ato la polizza assicurativa della responsabilità civile, reputandola oggettivamente circoscritta ai danni derivanti dall’esercizio dell’attività assicurativa anche quando commessi da parte dei preposti, dovendosi al contrario ritenere che la clausola che estendeva la garanzia alle somme pagate a titolo di risarcimento dei danni subìtidai terzi per il fatto del collaboratore, dipendente o incaricato dell’agente si riferisse ad ogni attività compiuta dal sub-agente in quanto tale, comprensiva d i quella di consulenza e di quella digestione dei fondi ricavati dalle polizze riscattate. A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ.. Viene censurata la statuizione di accoglimento della domanda principale risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].,Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”). La ricorrente muove da una ricostruzione dei fatti e da un inquadramento dell’attività posta in essere da Vito C ecere alternativi a quelli assunti a fondamento del precedentemotivo. Sostiene che, ove si dovesse reputare che lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa fosse individuabile unicamente nelle condotte di stipulazione e riscatto delle polizze e che la successiva attività illecita di trasferimentodelle somme di denaro dal conto corrente bancario della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] integrasse , invece, un’attività autonoma totalmente estranea all’incarico di sub-agente, verrebbemeno il nesso di occasionalità necessaria tra il danno arrecato alla cliente e le incombenze esp l etate , con conseguente necessitàdi rigettare la domanda proposta nei suoi confronti sulla base della sussistenza deldetto nesso . Insomma, delle due l’una: o l’ appropriazione delle somme aveva costituito l’epilogo illecito dell’e ser cizio dell’attività di intermediazione assicurativa svolta daVito Cecere nell’ambito dell’ incarico di s ub - agente assicurativo affida togli: e alloraavrebbe dovuto rep utarsi sussistente il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subìto daOrsola [OSCURATO:PERSONA] e l’incarico svolto dal danneggiante per conto della preponente , c on conseguente responsabilità di quest’ultima ex art. 2049 cod. civ., ma anche con l’ulteriore conseguenza dell’operatività della polizza assicurativa dalla stessa stipulata per la responsabilità civile scaturente dagli eventuali illeciti commessi nell’esercizio dell’attività assicurativa; oppure la condotta dannosa posta inessere da [OSCURATO:PERSONA] era stata estrane a all’attività A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di sub-intermediazioneassicurativa: e allora sarebbe venuto meno il rapporto di occasionalità necessaria tra la predetta condotta e le incombenze svolte dal danneggiante per conto dell’intermediaria, con conseguente esclusione della responsabilità solidale di quest’ultima e con conseguente irrilevanza del carattere di inoperatività della polizza per la responsabilità civile da essa stipulata. 2.1. In tale prospettiva avrebbe assunto ril ievo anche il contegno della danneggiata, diretto a rendere note al danneggiante le proprie coordinate bancarie, quale contegno in mancanza del quale quest’ultimo non avrebbe potuto appropriarsi del denar o , t rasferendolo dal conto della prima su conti propri; anche per questa ragione, dunque, l’ appropriazione dannosa avrebbe dovutoconsiderarsi avvenuta al di fuori del rapporto di intermediazione e dunque in assenza del nessodi occasionalità necessaria che solo avrebbe giu stificato la condanna solidale dell’intermediaria. 3.I due motivi – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione –sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati . 3.1.Sono inammissibili nella parte in cui contestano il duplice giudizio di merito, compiuto dalla Corte d’appello ( debitamente motivato, e pertanto insindacabile in sede di legittimità), in ordine all’interpretazione della portata della polizza assicurativa stipulata tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione e l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. (con particolare riguardo all’estensione oggettiva della garanzia in relazione ai fatti dannosi posti in essere da terzi legati da rapporto di dipendenza o collaborazione con l’assicurata) , nonché in ordine allaricostruzione della condotta illecita posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] con abuso della posizione di intermediario finanziario e non (sol tanto ) assicurativo assuntain concreto nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Sotto quest’ultimo profilo, la Corte d’appello ha accertato che le incombenze svolte da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sub-intermediario dell’intermediaria [OSCURATO:SOCIETA] A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. s.a.s., avevano assunto, nello specifico rapporto con [OSCURATO:PERSONA], caratteri che andavano al di là del mero esercizi o dell’attività di sub - agente assicurativo. Secondo tale accertamento, infatti, egli, nell’esercizio delle incombenze svolte per l’intermediaria(e con evidente abuso delle stesse), non si era limitato a promuoverela conclusione di uno o più contratti di assicurazione , ma aveva fatto sottoscrivere alla cliente una richiesta per l’apertura di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in funzione dello svolgimento di operazioni di investimento finanziario, le quali erano state compiute attraverso la stipulazione di diverse polizze as sicurative, anticipatamente riscattate con creazione, sul conto dell’investitrice, di una provvista di danaro che era stata poi illecitamente trasferita su quell i del promotore. Il giudice del merito ha dunque accertato il compimento, d a parte di [OSCURATO:PERSONA], nella qualitàdi sub-agente dell’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., di una comp osita attività di intermediazione fin anziaria mediante la promozione di diverse operazioni di investimento; la circostanza che tali operazioni venissero svolte mediante la stipula di polizze assicurative evidenzia l’abuso da parte del promotore della posizione ricoperta in base al rapporto di preposizione con l’agenzia intermediaria, ma non muta la natura concreta dell’attività svolta che, alla stregua dell’accertamento giudiziale,integrava un’attività di intermediazione finanziaria. Va pertantoreputata inammissibile (poiché diretta a criticare indebitamente il riferito motivato accertamento di merito)la censura, specificamente formulata con il primo motivo di ricorso, secondo cui la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricostruito l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale attività di intermediazione finanziaria anziché quale attività assicurativa. A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.2.Del pari inammissibile, come si è già anticipato, è la censura diretta a contestare l’interpretazione, resa dal giudice del merito, della portata della polizza assicurativa stipulata tra l’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. e l ’ [OSCURATO:SOCIETA]. , con particolare riguardo all’ambito di estensione oggettiva della garanzia in relazione ai fatti dannosi posti in essere da terzi legati da rapporto di dipendenza o collaborazione con l’assicuratao comunque da questa incaricati. Al riguardo,la Corte d’appello, analizzando il testo contrattuale, ha osservato che esso attribuiva alla assicuratrice l’obbligo di manlevare l’assicurata delle somme che fosse stataobbligata a pagare a terzi, a titolo di responsabilità civile, per il risarcimento di danni provocati nell’esercizio dell’attività di agente di assicurazionee di attività connesse ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 209/2005, sia che tali danni fossero stati provocati da negligenze o errori professionaliposti in essere direttamente dall ’ Agenzia , sia che fossero stati provocati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti , collaboratori o persone del cui operato avrebbe dovuto rispondere; il contratto, inoltre , precisavache la polizza non avrebbe coperto le richieste di risarcimento inoltrate all’assicurataper i danni connessi alla specifica attività di promotore finanziario . Sulla base dell’esame testuale dell’atto , il giudice del merito ha dunque escluso che la copertura assicurativa si estendesse oggettivamente ai danni derivanti da condottecolpose poste in essere nell’esercizio di attività diverse da quelladi intermediazione assicurativa (e specificamente nell’ esercizio di quella di intermediazionefinanziaria) senza che assumesse rilievo, in ordine all’ambito di estensione oggettiva della polizza, la circostanza soggettiva che le predette condottecolpose fossero state perpetrate personalmente dall’intermediario o da suoi collaboratori o incaricati. Dinanzi a taleinterpretazione della portata della polizza ( del tutto plausibile in quanto tratta dalla piana lettura del testo contrattuale ) , si palesa inammissibile la censura di parte ricorrente secondo cui, al contrario,la clausola A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. che estendeva la garanzia al danno sub ì to dal cliente per il fatto del collaboratore, dipendente o incaricato dell’agente si riferisse ad ogni attività compiuta dal sub-agente in quanto tale. Questa censura si risolve infatti nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto ( Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319); interpretazione, tra l’altro, evidentementeimplausibile, poiché in alcunmodo suffragata dal tenore testuale delnegozio interpretato ed evidentemente in contrasto c on la comune intenzione delleparti, diretta a circoscrivere l’ oggetto della garanzia assicurativa ai danni derivanti dall’attività istituzionalmente s volta dal soggetto a ssicurato (e comunque ad escludere quelli derivanti dall’attività di promozione finanziaria) anchese provocati dall’azione dei terzi di cui egli fosse chiamato a rispondere. 3.3.Evidenziate le ragioni di inammissibilità delle specifiche censure appena esaminate, i motivi di ricorso vanno invece reputati manifestamente infondati nella parte in cui deducono violazione di norme di diritto, con particolare riferimento all’art. 2049 cod.civ. e all’art.106 del d.lgs. n. 209/2005. Perragioni di priorità logica , va esami nata dapprima la censura ( prospettata con il secondo motivo) con cui viene criticatala statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].,Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”). 3.4.Al riguardo va premesso che l’art.31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotorefinanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l’intermediario si avvale nell’organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020). Presupposto della responsabilità dell’intermediario è la sussistenza di una connessione tra l’esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all’investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell’ampiosignificato del nesso di “ occasionalità necessaria ”, con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all’art. 2049 cod. civ.(Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928). La norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l’esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché essocostituisca abuso della posizione assunta nei rapporti con il preponente (ad es.:perché si è contravvenuto alle istruzioni da questi ricevute; perché si è agito per finalità estranea quelle del preponente; perché si è comunque strumentalizzato l’incarico ricevuto in funzione del perseguimento di finalità egoistiche ed illecite), persino nell’ipotesi in cui il detto comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. 3.5. Pe raltro, il predetto nesso può essere escluso dal contegno del danneggiato, allorché la sua condotta sia caratterizzata da “anomalie” tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenzaalla violazione delle regole gravanti sul promotore. In questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalitàtra il fatto dannoso commesso dal preposto e l’esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della società preponente per il fatto dell’agente(tra le A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. altre, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass.27/08/2020, n. 17947). Il contegno “anomalo” dell’investitore può, inoltre, essere valutato quale fatto colposo concorrente con l’illecito dell’agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. (Cass.01/03/2016, n. 4037; Cass. 13/05/2016, n. 9892; Cass. 26/07/2017, n. 18383; Cass. 28/07/2021, n. 21643). Elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente “anomalo” dell’investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell’investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857), nonché, in particolare, dalla consegna all’agente di somme di danaro in contanti , in violazione dell’espresso divieto normativoposto dagli art t . 31, comma 2 - bis , d.lgs. n. 58 del 1998 e 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007 (Cass.20/01/2022, n. 1786; Cass. 25/10/2022, n. 31453; Cass. 16/11/2023, n. 31894). Nel caso in esame, il giudizio di merito , in funzione dell’accertamento dell’eventualecontegno anomalo della danneggiata O rsola [OSCURATO:PERSONA] , è stato suscitato dalle parti ed è stato espresso dalla Corte d’appello con riferimento all’incauto affidamento a [OSCURATO:PERSONA] delle credenziali per operare sul suo conto mediante l’accesso al sistema home banking . A l riguardo, la Corte d’ appello (anche qui con argomentato giudizio di fatto , come tale insindacabile), dopo avere specificamente apprezzato la detta condotta, p ur evidenziando che non era stata fornita la prova che le credenziali del sistema home banking fossero A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. state ottenute dal promotore senza la previa autorizzazione della cliente, ha tuttavia motivatamente escluso che l’eventuale spontanea consegna di esse concretasse una cooperazione colposa con l’illecito d a lui posto in essere, o integrasse i connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria, giustificativo della solidale responsabilità dell’ A genzia ; ciò, in considerazione della presu mibile non consapevolezza , da parte della cliente , delle implicazionie dei rischi connessi all’affidamento di un incarico illimitato ad operare da remoto sul proprio conto corrente ; inconsapevolezza desumibile , oltre che dal rapporto di parentela sussistente tra le parti, soprattutto dall’ età avanzata dell’ignara investitrice, dalla circostanzache il conto era stato aperto soloin occasione della sottoscrizione delle polizze e dalla assenza di un formale mandato ad operare sul conto corrente. 3.6. Con le censure formulate in ricorso (in particolare, con il secondo motivo), la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazionenon critica la statuizione di mancato accertamento del concorso colposo della danneggiata (il che rende pertanto inammissibile la deduzione contenuta nel controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., diretta ad invocare l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ.) ma torna sulla condotta di consegna delle credenziali home banking per evidenziarne il suo rilievo quale circostanza idonea a sospingere l’attività illecitadi trasferimento del denaro , posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], al di fuori de l rapporto di intermediazione costituente il presupposto della condannarisarcitoria della società, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.. La tesi sostenuta con il secondo motivo di ricorso è, infatti, nel senso che l’attività di intermediazione (asseritamente di carattere assicurativo e non finanziario) che costituiva oggettodel rapportotra l’Agenzia e il sub - agente fosse cessata al momento del riscatto delle polizze eche la successiva attività illecita di trafugamentodel denaro fosse attivitàestranea alle incombenze svolte in base A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. al rapporto di preposizione , sicché il fatto dannoso non sarebbe derivato dall’esercizio di tali incombenze ma dal rapporto fiduciario di cui il sub - agente aveva abusato. Avrebbe dunque dovuto escludersi il nesso di occasionalità necessaria(e, con esso, la responsabilità solidale dell’intermediaria ex art. 2049 cod. civ.) in quanto la condotta di appropriazionedel denaro depositato sul conto dell’investitrice non sarebbe stata differente , s otto tale profilo, da quella eventuale di furto del denaro medesimo o ve depositato in casa della cliente , qualora il promotore vi fosse potuto entrare abusando del rapporto di fiducia esistente tra le parti. 3.7. Al di là della ricostruzione fattuale, la censura, come si è anticipato, è manifestamente infondatain iure, in quanto si rivela totalmente errata in ordine all’individuazione dei presupposti della responsabilitàdei preponenti per il fatto illecitodei preposti, ex art. 2049 cod. civ., sulla cui struttura è ricalcata quella dell’intermediario per i fatti dannosi del promotore finanziario. In base alla pacifica e consolidatainterpretazione giurisprudenziale di questa disposizione, la responsabilitàdel preponente, in solido con quella del preposto, sussiste se, una volta che sia stata accertata la sussistenza del rapporto di preposizione e il carattereillecito (doloso o colposo) del fatto dannoso posto in essere dal preposto, sia ravvisabile un nesso di occasionalità necessaria tra l’eserciziodelle incombenze affida t e al preposto e il danno da lui provocato al terzo. Per la sussistenza di questo nesso, però , non è necessario che il fatto dannoso sia derivato dall’esercizio dell’incombenze ma è sufficiente che tale esercizioabbia esposto il terzo all’ingerenza dannos a del preposto . Se l’eserciziodelle incombenze abbia esposto il terzo all’ ingerenza dannosa del preposto, il preponente ne risponde anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l ’ incarico ricevuto o d espletato , contravvenendo alle istruzioni ricevutee alle modalità di svolgimento concordate , o sostituendo A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persinodelittuoso. Nella fattispecie, è stato accertatoche [OSCURATO:PERSONA] aveva cagionato il danno a O r s ola [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di un’ attività di promozione di operazioni di investimentofinanziario compiute mediant e la stipula e il riscatto di polizze assicurative, attività assunt a e svolt a nella sua qualità di sub - intermediario dell’agenzia [OSCURATO:SOCIETA].; lo svolgimento di tale attività aveva esposto l’investitrice all’ ingerenza dannosa del promotore, il quale, abusando della sua posizione , aveva acquis i to (non importa se fraudolentemente o con l’autorizzazione della titolare) le credenziali per operare da remoto sul conto della clientee perpetrare l’illecita sottrazione del d e naro. Da un lato, dunque , si conferma l a correttezza giuridica del giudizio del la Corte territoriale, d iretto ad individuare la sussistenza, in tale fattispecie , del presupposto del nessodi occasionalità necessaria tra l’ incarico espletato da [OSCURATO:PERSONA],quale sub-agente della [OSCURATO:SOCIETA]., e il danno da lui arrecato ad [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro lato, emergeil grossolano errore in iure in cui incorre la censura inesame nel paragonare tale fattispecie a quella d el furto domiciliare commesso con a buso della fidu cia esistente tra le parti in ragione dei loro rapporti personali; in tale diversa ipotetica fattispecie, infatti, sarebbeevidente l’assenza di qualsiasicollegamento strumentale tra il rapporto di preposizione (e lo svolgimento dell’incarico assunto in base ad esso) e il danno provocato alla vittima del reato. 3.8.Venendo ora alla doglianza ( prospettata con il primo motivo ) , con cui viene criticata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., va reputatadel pari manifestamente infondata la censura con cui si sostiene che al giudizio di accertamento della responsabilità solidale dell’Agenzia (necessariamente fondata sul nesso di occasionalitànecessaria tra A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’incarico svolto da [OSCURATO:PERSONA] e il danno a rrecato a [OSCURATO:PERSONA] ) avrebbedovuto altrettanto necessariamente seguire quello di operatività della polizza assicurativa per la responsabilità civile da essa stipulata con l’ [OSCURATO:SOCIETA].; ciò, sull’assunto che l’ A genzia aveva sempre avuto ad oggetto esclusivamente l’attività di intermediazione assicurativa (e non anche quella di intermediazione finanziaria) e che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto, per suo conto, unicamente l’attività di sub-agente assicurativo(non anche quella di promotore finanziario), sicchéil carattere di occasionalità necessaria tra le incombenze da essa affidate al proprio collaboratore infedele e gli illeciti da quegli commessi in danno della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ravvisarsi unicamente in relazione all’espletamento dell’attività di intermediazione assicurativa. La censura in esame– al di là della già rilevata inammissibilità della critica all’insindacabileaccertamento di merito con cui si è rilevato il compimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nella qualità di sub- agente dell’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. , di una compless a attività di promozione di operazioni di investimento finanziario da realizzare mediante la stipula e il successivo riscatto di polizze assicurative– è manifestamente infondata in iure nella parte in cui assume che il nesso di occasionalità necessaria tra il danno dell’investitrice e l’incarico svolto dal promotore avrebbe potuto essere ravvisato, nellafattispecie, unicamente in relazione all’espletamento dell’attività di intermediazione assicurativa; tale assunto, infatti, omette ancora una voltadi considerare che, affinché si integri il detto nesso , non o ccorre che il fatto dannoso derivi dall’esercizio delle incombenze formalmente attribuite al preposto, ma occorre che tale esercizio sia appunto l’occasione per la posizione in essere,da parte sua, dell’illecito produttivo del danno . 3.9. La sentenza impugnata n on incorre , dunque , nella contraddizione incisivamente (ma pretestuosamente ) denunciata dalla società ricorrente, secondo cui l’accertamento della sua resp onsabilità ex art. 2049 cod. civ . A.C. 07/10/2024 N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avrebbe supposto necessariamente il riconoscimento dell ’operatività della polizza assicurativa della responsabilità civile da essa stipulata con l’ [OSCURATO:SOCIETA]., mentre, al contrario, il giudizio di inoperatività della polizza altrettanto necessariamente avrebbe escluso quello di resp onsabilità , per mancanza del nesso di occasionalità necessaria; la Corte territoriale ha infatti accertato che [OSCURATO:PERSONA] era stata esposta all’ingerenza dannosa di Vito C ecere dall’esercizio, da p arte di q uest’ultim o, in qua lità di sub - intermediario dell’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. e con abuso di tale posizione, di incombenze riconducibiliall’attività di promozione finanziaria; attività in relazione alla quale la copertura assicurativa derivante dalla polizza per la responsabilità civile stipulata con l’ [OSCURATO:SOCIETA]. era contrattualmente esclusa, senza che ciò incidesse in alcunmodo sulla sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l’incaricosvolto per conto della Fioril l o s.a.s. e il danno arrecato alla sig. [OSCURATO:PERSONA] senza che, pertanto, venisse meno la responsabilità solidale della preponente. In definitiva,il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, in ragione dell’attività difensiva svolta. 5. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida, per [OSCURATO:PERSONA], in Euro A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 18956/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.900,00 per compensi e, per l’[OSCURATO:SOCIETA].,in Euro 7.700 per compensi, oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228