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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21094/2026

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corrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 981/2021depositata il 23/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/20261. – Il ricorso riguarda la decisione della Corte d’appello di Ancona cheha confermato la sentenza di primo grado relativa ad una vicenda diinvestimento finanziario in cui l’attore sig. [OSCURATO:PERSONA] avevaconsegnato la somma di 15.000 euro al sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualitàdi promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA], che è poi risultato se n’eraappropriato.

Tribunale di Ancona aveva riconosciuto la responsabilità delpromotore finanziario, rimasto contumace, ma aveva escluso quella dellabanca ([OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che mancasse la prova di un rapportodiretto tra il cliente e l’istituto e valorizzando il comportamento del cliente,che aveva consegnato denaro in contanti senza alcuna formalità inviolazione della minima diligenza e prudenza.2.

La Corte d'appello ha respinto il gravame proposto dal sig.[OSCURATO:PERSONA] osservando che:a) il promotore, operando nell’ambito del rapporto con la banca, avevaricevuto dal cliente circa 15.000 euro in contanti con la promessa diinvestirli, ma in realtà se ne era appropriato, consegna che era stataprovata tramite testimoni, tramite documenti nonché dalla dichiarazionedel promotore stesso, che aveva ammesso di aver simulato operazionifinanziarie per trarre in inganno il cliente;b) benché l’intermediario finanziario possa essere chiamato a rispondereper i danni causati dal promotore quando sussista un rapporto dioccasionalità necessaria, cioè quando l’attività svolta dall’agente, anche seillecita, sia comunque collegata alle mansioni affidategli e resa possibileproprio da esse, tuttavia, questa responsabilità va esclusa quando ildanneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenticonnotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno diconsapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sulpromotore;Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026c) nella specie il risparmiatore aveva consegnato più volte sommeingenti in contanti direttamente al promotore, senza pretendere ricevute,senza verificare l’effettiva esecuzione degli investimenti e senza utilizzare inormali strumenti di pagamento previsti (come bonifici o assegni intestatiall’intermediario); inoltre, pur avendo la possibilità di controllare il proprioconto, non aveva monitorato l’operato del promotore: modalità cheintegravano una condotta anomala e imprudente, non tanto per il fatto diavere consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalitàdifformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, manella circostanza di avere ripetutamente consegnato somme di denaro incontanti in assenza di qualsivoglia ricevuta o documentazione provenientedal consegnatario [OSCURATO:PERSONA] da cui emergesse la causa della dazione,consentendo con ciò al [OSCURATO:PERSONA] di disporre liberamente del denaro;d) tale comportamento, non conforme alle elementari regole di condottache qualsiasi cliente, non solo di media, ma anche di minima diligenza eprudenza dovrebbe osservare, era idoneo a interrompe il nesso dioccasionalità necessaria tra l’attività del promotore e la banca, perché ildanno non poteva dirsi conseguenza tipica dell’incarico ricevuto, ma erastato favorito in modo determinante dal cliente stesso.4. ― [OSCURATO:PERSONA] detta sentenza ha proposto ricorso il sig.

DanieleGiambartolomei con tre motivi di cassazione.

Ha resistito Finecobanks.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 tuf (d. lgs. n.58/98), nella parte in cui la Corte d’Appello di Ancona, ritenendo assorbitaogni altra doglianza, ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, concui si censurava l’esclusione del nesso di occasionalità necessaria tral’attività svolta dal promotore e l’incarico ricevuto dall’istituto bancario,Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026rilevando in particolare che «dalla prova testimoniale addotta dalla Bancaè emerso, tuttavia, che detta modulistica non era utilizzata da FinecoBankSpa».

Secondo il ricorrente, tale circostanza era irrilevante: i moduliapparivano regolari e l’investitore non era in grado di percepirne eventualidifformità, né era mai stata contestata dalla Banca l’autenticità deidocumenti né il ruolo del promotore, che agiva nell’ambito di un validorapporto di agenzia con la banca.

Perciò essendo dimostrato edincontestato che il [OSCURATO:PERSONA] era un regolare promotore finanziario didell’istituto finanziario per il quale agiva, del denaro dal sig.[OSCURATO:PERSONA] consegnato con la specifica finalità di investimento inprodotti proposti o comunque riconducibili alla suddetta banca, il fatto chei moduli non fossero quelli utilizzati dalla banca era irrilevante, posto ilvalido rapporto in essere con il promotore infedele, agli effetti dellaresponsabilità in solido di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 31 d. lgs. n. 58/98per il danno derivato dagli illeciti posti in essere da quest’ultimonell’esercizio del proprio mandato.2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoriamotivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Corted’Appello di Ancona ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, concui si censurava l’esclusione del nesso di occasionalità necessaria tral’attività svolta dal promotore e l’incarico ricevuto dall’istituto bancario,rilevando, in particolare, che la lettera contenente dichiarazioneconfessoria resa dal [OSCURATO:PERSONA] «è liberamente valutabile dal giudice unitamentea tutte le altre prove».

Secondo il ricorrente la Corte di merito si eralimitata a considerare tale elemento come liberamente valutabile, senza,però, attribuirgli un concreto peso nella decisione, laddove taleconfessione – pur non producendo effetti diretti nei confronti della banca –costituiva un elemento rilevante nel quadro probatorio, soprattutto perchéNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026incaricato dell’istituto.

Aveva, quindi, errato il Giudice di prime cure adecretare tout court che, visto che l’effetto sfavorevole dell’accertamentodel debito (e, quindi, in primis, del contenuto della confessionestragiudiziale) non poteva essere esteso agli altri condebitori solidali,allora andava automaticamente respinta la domanda restitutoria avanzatadal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3. – Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 23 e 31 TUF (d. lgs. n. 58/98), in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Ancona ha ritenutoinfondato il primo motivo di gravame, con cui si censurava l’esclusione delnesso di occasionalità necessaria tra l’attività svolta dal promotore el’incarico ricevuto dall’istituto bancario, rilevando in particolare che lecopie degli assegni prodotti dall’appellante «risultano essere stati emessiprivi dell’indicazione del luogo di emissione, della data di emissione e delbeneficiario, ed incassati fuori piazza da soggetti terzi».

Il ricorrenteosserva che l’aver prestato acquiescenza a modalità di pagamentoanomale, quali sono la consegna di denaro in contanti, e l’aver omesso unmonitoraggio dell’attività del promotore, non sarebbero condotte di per sésufficienti a interrompere il nesso causale: dovendosi dimostrare una verae propria collusione o consapevole partecipazione del cliente all’illecito, nelcaso concreto, il comportamento dell’investitore sarebbe stato al piùimprudente, ma non fraudolento; a sostegno di tale argomentazionerichiama giurisprudenza (anche della stessa Corte d’Appello di Ancona indecisioni successive) che ha considerato irrilevanti le anomalie neipagamenti ai fini dell’esclusione della responsabilità della banca,valorizzando invece la funzione di tutela dell’investitore propria dell’art. 31TUF.4.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando tuttil’esclusione della responsabilità solidale della banca intermediaria inNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026ragione dell’interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra l’attivitàsvolta dal promotore e l’incarico ricevuto dall’istituto bancario.4.1- Giova ricordare che in materia questa Corte ha da tempo affermatodue principi di diritto che risultano consolidati: a) «In tema diintermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solidodel danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicatiin tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fattodel promotore e le incombenze affidategli.

Tale responsabilità sussiste nonsolo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offertadei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente,ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per ilrisparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionaliall'esercizio delle incombenze affidategli»; b) In tema di intermediazionefinanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato alpromotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cuiquest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso diindebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, laresponsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecitocommesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - puòcostituire da sola concause del danno subito dall'investitore ovvero fattoidoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ.» (v.

Cass. n.1741/2011, e già in precedenza Cass. n. 8229/2006).Nella motivazione di detta sentenza la Corte osserva che la L. 2 gennaio1991, n. 1, art. 5, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 415, art. 23, eD.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, via via succedutisi neltempo, pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per glieventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidateai promotori finanziari, e che non è rilevante tanto valutare se si tratti omeno una forma di responsabilità oggettiva e i rapporti sistematici con laNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026responsabilità contemplata, in via generale, dall'art. 2049 c.c. (ancorchéla giurisprudenza di questa Corte ne abbia ripetutamente sottolineatol'appartenenza alla medesima area concettuale; cfr. Cass. n.17393/2009), quanto «rimarcare che la suindicata responsabilitàdell'intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fattoillecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessariaall'esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588 del2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d'essere, per un verso,nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei qualil'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa,traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi,secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda; per altroverso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una adeguatagaranzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediarioper il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche diquesto genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmenteesserne sorpresa e aggirata (cfr. Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8229)»; eche, quindi, la ratio legis è quella di rafforzare la garanzia delrisparmiatore (ottica nella quale il legislatore ha precisato che lacommissione di un illecito penale da parte del promotore non può essereinvocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso dicausalità), responsabilizzando l'intermediario nei riguardi deicomportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che egli medesimosceglie, della cui opera si avvale per il perseguimento dei suoi interessiimprenditoriali, e sui quali, conseguentemente, nessuno megliodell'intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme dicontrollo.Osserva anche che quanto alla irregolarità dei versamenti effettuati infunzione dell’acquisto di prodotti finanziari, che questa Corte ha più volteribadito che le disposizioni regolamentari che la Consob è stata chiamata aNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026dettare, in base al disposto della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23, comma 6, e D.Lgs. 24 febbraio1998, n.58, art. 31, in ordine alle regole che i promotori devono osservarenel ricevere somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre obblighidi comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte daprescrizioni di legge, come quelle citate, espressamente volte a tutelare gliinteressi del risparmiatore, «dimodoché non è logicamente postulabile cheesse, viceversa, si traducano in un onere di diligenza a carico diquest'ultimo, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione adopera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se nonaddirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall'altrui attoillecito».In tale contesto – afferma ancora questa Corte – benché sussista lapossibilità di applicare l'art. 1227 c.c., (comma 1 o 2, a seconda dei casi),«qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addiritturacollusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza delcliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta suquest'ultimo gravanti, si è tuttavia escluso sia che la mera allegazione delfatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme didenaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe statolegittimato a riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dettesomme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalitàesistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziariomedesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi precluda la possibilitàd'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente (…)(confr.

Cass. civ. n. 8229 del 2006 e n. 17393 del 2009 cit.)».4.2- Come detto tali principi hanno trovato costante conferma da partedi questa Corte (v. tra le tante Cass. n. 4037/2016; Cass. n. 18928/2017che ha precisato che incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceitàdella condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello diNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualchemisura dall'investitore; Cass. n. 30161/2018 che, in particolare, haaffermato che la predetta responsabilità solidale «deve essere esclusaquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale adire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementipresuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in esserecon modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienzaacquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza delcomplesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimentoe le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche»)di legittimità – come ricorda Cass. n. 28634/2020), pronunce di meritoche avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca inpresenza dell'attività illecita svolta da un consulente finanziario che avevaoperato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo dimandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi deicodici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti(Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 cit. e, sempre con 3 riferimento allaconsegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure inconsiderazione del fatto che gli investitori avevano consegnato alpromotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestionesottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso lasede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specificheoperazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabiliricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell'accertata esistenzadi un mandato conferito dall'investitore al promotore, che avevaconsentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissimaautonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956 cit.); o, nella fattispecieNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026esaminata dalla stessa Cass. 28634/2020 cit. – in ragione di praticheconsistenti nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegnicircolari, poi consegnate al promotore e nel consentire a quest’ultimopromotore di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per leoperazioni di versamento di contante e di assegni, ritenute gravementecolpevoli giacché avevano «assecondato e reso possibili condottepalesemente abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassibancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasicliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenzadovrebbe osservare»4.3 – Fermo che è onere dell’intermediario dare la prova che l'illecito siastato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore, lavalutazione della sussistenza di elementi presuntivi sintomatici di uncontegno «significativamente anomalo» dell’investitore idonei ad elidere ilnesso di occasionalità necessaria giustificativo della solidale responsabilità,costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservatoal giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità laddoveargomentato, se non nei ristretti limiti in cui il vizio motivazionale puòessere ancora dedotto, come affermato da Cass. n.28952/2024 secondocui «la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 deld.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementisintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei adevidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamentocostituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservatoal giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, laS.C. ha affermato l'inammissibilità della censura volta a contestarel'argomentato giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circal'inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediarioNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell'incauto affidamento da parte dell'investitore delle credenziali peroperare sul proprio conto corrente)».4.4- Venendo al caso di specie si osserva che la Corte d’appello –richiamati correttamente i principi di diritto che governano la materia – haritenuto sussistente nella specie una grave anomalia nel comportamentodel risparmiatore, non conforme alle elementari regole di condotta chequalsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza eprudenza dovrebbe osservare, ed idoneo a interrompe il nesso dioccasionalità necessaria tra l’attività del promotore e la banca in quantoaveva favorito in modo determinante l’attività truffaldina perché ilmedesimo aveva consegnato più volte somme ingenti in contantidirettamente al promotore, senza pretendere ricevute, senza verificarel’effettiva esecuzione degli investimenti e senza utilizzare i normalistrumenti di pagamento previsti (come bonifici o assegni intestatiall’intermediario); inoltre, pur avendo la possibilità di controllare il proprioconto, non aveva monitorato l’operato del promotore; la Corte stessachiarisce che queste modalità integravano una condotta anomala eimprudente, «non tanto per il fatto di avere consegnato al promotorefinanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cuiquest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle» ma nella circostanza di avereripetutamente consegnato somme di denaro in contanti senza alcunaricevuta o documentazione proveniente dal consegnatario da cuiemergesse la causa della dazione, consentendo con ciò al promotoreinfedele di disporre liberamente del denaro.Pertanto, il ricorso risulta inammissibile laddove il ricorrente deduce cheil fatto che i moduli non fossero quelli utilizzati dalla banca era irrilevante(primo mezzo), dal momento che la Corte d’appello non ha dato rilevanzaa questa circostanza.

Parimenti è inammissibile laddove si deducel’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. (secondo mezzo) con riguardo alla dichiarazioneNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026confessoria resa dal [OSCURATO:PERSONA], giacché nella specie si tratta di decisione c.d.doppia conforme e, comunque, non è neppure argomentato per qualeragione l’esame di detta confessione sarebbe stata decisiva fermo che ilgiudice di secondo grado l’ha considerato agli effetti della prova dei fattidedotti in causa e non ha affatto decretato «tout court che, visto chel’effetto sfavorevole dell’accertamento del debito (e quindi, in primis, delcontenuto della confessione stragiudiziale) non poteva essere esteso aglialtri condebitori solidali, allora andava automaticamente respinta ladomanda restitutoria avanzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diil ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia accertato l’esclusione delnesso di occasionalità necessaria per effetto del proprio comportamento(terzo mezzo) poiché, sotto il primo profilo non si confronta con la ratiodecidendi che non ha valorizzato «in particolare che le copie degli assegniprodotti dall’appellante “risultano essere stati emessi privi dell’indicazionedel luogo di emissione, della data di emissione e del beneficiario, edincassati fuori piazza da soggetti terzi”», sotto il secondo profilo si fondasu un’argomentazione piana e compiuta - cui peraltro il ricorrente sottoquesto profilo non muove alcuna censura – che è conforme ai principisopra richiamati in quanto correttamente applica la regola di giudizio dellacondotta agevolativa con connotati di anomalia laddove ha ritenuto chel’insieme dei comportamenti consapevoli del ricorrente – commissivi edomissivi - puntualmente indicati e gravemente negligenti - avesseroassecondato e agevolato l’appropriazione indebita del promotore, nonessendo necessario, come sembra intendere il ricorrente, che la provaliberatoria di cui è onerato l’intermediario consista nel dimostrare uncomportamento fraudolento dell’investitore, bensì quello di dimostrare, senon una vera e propria collusione, una consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore.5.- In conclusione il ricorso va respinto.Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/20266.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come neldispositivo.

Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono ipresupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Aisensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez.

Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 981/2021depositata il 23/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/20261. – Il ricorso riguarda la decisione della Corte d’appello di Ancona cheha confermato la sentenza di primo grado relativa ad una vicenda diinvestimento finanziario in cui l’attore sig. [OSCURATO:PERSONA] avevaconsegnato la somma di 15.000 euro al sig. [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualitàdi promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA], che è poi risultato se n’eraappropriato. Tribunale di Ancona aveva riconosciuto la responsabilità delpromotore finanziario, rimasto contumace, ma aveva escluso quella dellabanca ([OSCURATO:PERSONA]), ritenendo che mancasse la prova di un rapportodiretto tra il cliente e l’istituto e valorizzando il comportamento del cliente,che aveva consegnato denaro in contanti senza alcuna formalità inviolazione della minima diligenza e prudenza.2. La Corte d'appello ha respinto il gravame proposto dal sig.[OSCURATO:PERSONA] osservando che:a) il promotore, operando nell’ambito del rapporto con la banca, avevaricevuto dal cliente circa 15.000 euro in contanti con la promessa diinvestirli, ma in realtà se ne era appropriato, consegna che era stataprovata tramite testimoni, tramite documenti nonché dalla dichiarazionedel promotore stesso, che aveva ammesso di aver simulato operazionifinanziarie per trarre in inganno il cliente;b) benché l’intermediario finanziario possa essere chiamato a rispondereper i danni causati dal promotore quando sussista un rapporto dioccasionalità necessaria, cioè quando l’attività svolta dall’agente, anche seillecita, sia comunque collegata alle mansioni affidategli e resa possibileproprio da esse, tuttavia, questa responsabilità va esclusa quando ildanneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenticonnotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno diconsapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sulpromotore;Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026c) nella specie il risparmiatore aveva consegnato più volte sommeingenti in contanti direttamente al promotore, senza pretendere ricevute,senza verificare l’effettiva esecuzione degli investimenti e senza utilizzare inormali strumenti di pagamento previsti (come bonifici o assegni intestatiall’intermediario); inoltre, pur avendo la possibilità di controllare il proprioconto, non aveva monitorato l’operato del promotore: modalità cheintegravano una condotta anomala e imprudente, non tanto per il fatto diavere consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalitàdifformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, manella circostanza di avere ripetutamente consegnato somme di denaro incontanti in assenza di qualsivoglia ricevuta o documentazione provenientedal consegnatario [OSCURATO:PERSONA] da cui emergesse la causa della dazione,consentendo con ciò al [OSCURATO:PERSONA] di disporre liberamente del denaro;d) tale comportamento, non conforme alle elementari regole di condottache qualsiasi cliente, non solo di media, ma anche di minima diligenza eprudenza dovrebbe osservare, era idoneo a interrompe il nesso dioccasionalità necessaria tra l’attività del promotore e la banca, perché ildanno non poteva dirsi conseguenza tipica dell’incarico ricevuto, ma erastato favorito in modo determinante dal cliente stesso.4. ― [OSCURATO:PERSONA] detta sentenza ha proposto ricorso il sig. DanieleGiambartolomei con tre motivi di cassazione. Ha resistito Finecobanks.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 31 tuf (d. lgs. n.58/98), nella parte in cui la Corte d’Appello di Ancona, ritenendo assorbitaogni altra doglianza, ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, concui si censurava l’esclusione del nesso di occasionalità necessaria tral’attività svolta dal promotore e l’incarico ricevuto dall’istituto bancario,Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026rilevando in particolare che «dalla prova testimoniale addotta dalla Bancaè emerso, tuttavia, che detta modulistica non era utilizzata da FinecoBankSpa». Secondo il ricorrente, tale circostanza era irrilevante: i moduliapparivano regolari e l’investitore non era in grado di percepirne eventualidifformità, né era mai stata contestata dalla Banca l’autenticità deidocumenti né il ruolo del promotore, che agiva nell’ambito di un validorapporto di agenzia con la banca. Perciò essendo dimostrato edincontestato che il [OSCURATO:PERSONA] era un regolare promotore finanziario didell’istituto finanziario per il quale agiva, del denaro dal sig.[OSCURATO:PERSONA] consegnato con la specifica finalità di investimento inprodotti proposti o comunque riconducibili alla suddetta banca, il fatto chei moduli non fossero quelli utilizzati dalla banca era irrilevante, posto ilvalido rapporto in essere con il promotore infedele, agli effetti dellaresponsabilità in solido di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 31 d. lgs. n. 58/98per il danno derivato dagli illeciti posti in essere da quest’ultimonell’esercizio del proprio mandato.2. – Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoriamotivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nella parte in cui la Corted’Appello di Ancona ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, concui si censurava l’esclusione del nesso di occasionalità necessaria tral’attività svolta dal promotore e l’incarico ricevuto dall’istituto bancario,rilevando, in particolare, che la lettera contenente dichiarazioneconfessoria resa dal [OSCURATO:PERSONA] «è liberamente valutabile dal giudice unitamentea tutte le altre prove». Secondo il ricorrente la Corte di merito si eralimitata a considerare tale elemento come liberamente valutabile, senza,però, attribuirgli un concreto peso nella decisione, laddove taleconfessione – pur non producendo effetti diretti nei confronti della banca –costituiva un elemento rilevante nel quadro probatorio, soprattutto perchéNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026incaricato dell’istituto. Aveva, quindi, errato il Giudice di prime cure adecretare tout court che, visto che l’effetto sfavorevole dell’accertamentodel debito (e, quindi, in primis, del contenuto della confessionestragiudiziale) non poteva essere esteso agli altri condebitori solidali,allora andava automaticamente respinta la domanda restitutoria avanzatadal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3. – Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 23 e 31 TUF (d. lgs. n. 58/98), in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello di Ancona ha ritenutoinfondato il primo motivo di gravame, con cui si censurava l’esclusione delnesso di occasionalità necessaria tra l’attività svolta dal promotore el’incarico ricevuto dall’istituto bancario, rilevando in particolare che lecopie degli assegni prodotti dall’appellante «risultano essere stati emessiprivi dell’indicazione del luogo di emissione, della data di emissione e delbeneficiario, ed incassati fuori piazza da soggetti terzi». Il ricorrenteosserva che l’aver prestato acquiescenza a modalità di pagamentoanomale, quali sono la consegna di denaro in contanti, e l’aver omesso unmonitoraggio dell’attività del promotore, non sarebbero condotte di per sésufficienti a interrompere il nesso causale: dovendosi dimostrare una verae propria collusione o consapevole partecipazione del cliente all’illecito, nelcaso concreto, il comportamento dell’investitore sarebbe stato al piùimprudente, ma non fraudolento; a sostegno di tale argomentazionerichiama giurisprudenza (anche della stessa Corte d’Appello di Ancona indecisioni successive) che ha considerato irrilevanti le anomalie neipagamenti ai fini dell’esclusione della responsabilità della banca,valorizzando invece la funzione di tutela dell’investitore propria dell’art. 31TUF.4.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando tuttil’esclusione della responsabilità solidale della banca intermediaria inNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026ragione dell’interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra l’attivitàsvolta dal promotore e l’incarico ricevuto dall’istituto bancario.4.1- Giova ricordare che in materia questa Corte ha da tempo affermatodue principi di diritto che risultano consolidati: a) «In tema diintermediazione finanziaria, l'intermediario preponente risponde in solidodel danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da lui indicatiin tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fattodel promotore e le incombenze affidategli. Tale responsabilità sussiste nonsolo quando detto promotore sia venuto meno ai propri doveri nell'offertadei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente,ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per ilrisparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionaliall'esercizio delle incombenze affidategli»; b) In tema di intermediazionefinanziaria la mera circostanza che il cliente abbia consegnato alpromotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cuiquest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non esclude, in caso diindebita appropriazione di tali somme da parte del promotore, laresponsabilità solidale dell'intermediario preponente per il fatto illecitocommesso dal promotore, né - in mancanza di ulteriori elementi - puòcostituire da sola concause del danno subito dall'investitore ovvero fattoidoneo a ridurre l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227,rispettivamente commi primo e secondo, cod. civ.» (v. Cass. n.1741/2011, e già in precedenza Cass. n. 8229/2006).Nella motivazione di detta sentenza la Corte osserva che la L. 2 gennaio1991, n. 1, art. 5, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 415, art. 23, eD.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, via via succedutisi neltempo, pongono a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per glieventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidateai promotori finanziari, e che non è rilevante tanto valutare se si tratti omeno una forma di responsabilità oggettiva e i rapporti sistematici con laNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026responsabilità contemplata, in via generale, dall'art. 2049 c.c. (ancorchéla giurisprudenza di questa Corte ne abbia ripetutamente sottolineatol'appartenenza alla medesima area concettuale; cfr. Cass. n.17393/2009), quanto «rimarcare che la suindicata responsabilitàdell'intermediario preponente, la quale pur sempre presuppone che il fattoillecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessariaall'esercizio delle incombenze a lui facenti capo (cfr. Cass. n. 20588 del2004 e Cass. 10580 del 2002), trova la sua ragion d'essere, per un verso,nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei qualil'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa,traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi,secondo l'antica regola per cui ubi commoda et eius incommoda; per altroverso, e in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una adeguatagaranzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediarioper il tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche diquesto genere di offerte la buona fede dei clienti può più facilmenteesserne sorpresa e aggirata (cfr. Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8229)»; eche, quindi, la ratio legis è quella di rafforzare la garanzia delrisparmiatore (ottica nella quale il legislatore ha precisato che lacommissione di un illecito penale da parte del promotore non può essereinvocata dal soggetto abilitato come causa di interruzione del nesso dicausalità), responsabilizzando l'intermediario nei riguardi deicomportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che egli medesimosceglie, della cui opera si avvale per il perseguimento dei suoi interessiimprenditoriali, e sui quali, conseguentemente, nessuno megliodell'intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme dicontrollo.Osserva anche che quanto alla irregolarità dei versamenti effettuati infunzione dell’acquisto di prodotti finanziari, che questa Corte ha più volteribadito che le disposizioni regolamentari che la Consob è stata chiamata aNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026dettare, in base al disposto della L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 23, comma 6, e D.Lgs. 24 febbraio1998, n.58, art. 31, in ordine alle regole che i promotori devono osservarenel ricevere somme di denaro dai loro clienti, sono dirette a porre obblighidi comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte daprescrizioni di legge, come quelle citate, espressamente volte a tutelare gliinteressi del risparmiatore, «dimodoché non è logicamente postulabile cheesse, viceversa, si traducano in un onere di diligenza a carico diquest'ultimo, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione adopera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se nonaddirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall'altrui attoillecito».In tale contesto – afferma ancora questa Corte – benché sussista lapossibilità di applicare l'art. 1227 c.c., (comma 1 o 2, a seconda dei casi),«qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addiritturacollusione, quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza delcliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta suquest'ultimo gravanti, si è tuttavia escluso sia che la mera allegazione delfatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme didenaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe statolegittimato a riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dettesomme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalitàesistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziariomedesimo e la consumazione dell'illecito, e quindi precluda la possibilitàd'invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente (…)(confr. Cass. civ. n. 8229 del 2006 e n. 17393 del 2009 cit.)».4.2- Come detto tali principi hanno trovato costante conferma da partedi questa Corte (v. tra le tante Cass. n. 4037/2016; Cass. n. 18928/2017che ha precisato che incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceitàdella condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello diNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualchemisura dall'investitore; Cass. n. 30161/2018 che, in particolare, haaffermato che la predetta responsabilità solidale «deve essere esclusaquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale adire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementipresuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in esserecon modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienzaacquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza delcomplesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimentoe le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche»)di legittimità – come ricorda Cass. n. 28634/2020), pronunce di meritoche avevano escluso, ad esempio, la corresponsabilità della banca inpresenza dell'attività illecita svolta da un consulente finanziario che avevaoperato in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo dimandato, utilizzando un conto corrente cointestato ovvero servendosi deicodici di accesso ai servizi di banca on line consegnatigli dagli stessi clienti(Cass. 13 dicembre 2013, n. 27925 cit. e, sempre con 3 riferimento allaconsegna dei codici di accesso, Cass. 4 marzo 2014, n. 5020), oppure inconsiderazione del fatto che gli investitori avevano consegnato alpromotore rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestionesottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso lasede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specificheoperazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabiliricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. 12ottobre 2018, n. 25374 cit.), o, ancora, in ragione dell'accertata esistenzadi un mandato conferito dall'investitore al promotore, che avevaconsentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissimaautonomia (Cass. 10 novembre 2015, n. 22956 cit.); o, nella fattispecieNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026esaminata dalla stessa Cass. 28634/2020 cit. – in ragione di praticheconsistenti nel sottoscrivere in bianco le distinte per le richieste di assegnicircolari, poi consegnate al promotore e nel consentire a quest’ultimopromotore di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per leoperazioni di versamento di contante e di assegni, ritenute gravementecolpevoli giacché avevano «assecondato e reso possibili condottepalesemente abnormi, al di fuori non solamente di qualsiasi prassibancaria, ma non conformi alle elementari regole di condotta che qualsiasicliente non solo di media, ma anche di minima diligenza e prudenzadovrebbe osservare»4.3 – Fermo che è onere dell’intermediario dare la prova che l'illecito siastato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore, lavalutazione della sussistenza di elementi presuntivi sintomatici di uncontegno «significativamente anomalo» dell’investitore idonei ad elidere ilnesso di occasionalità necessaria giustificativo della solidale responsabilità,costituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservatoal giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità laddoveargomentato, se non nei ristretti limiti in cui il vizio motivazionale puòessere ancora dedotto, come affermato da Cass. n.28952/2024 secondocui «la responsabilità solidale dell'intermediario, ai sensi dell'art. 31 deld.lgs. n. 58 del 1998, può essere esclusa in presenza di elementisintomatici di una condotta anomala dell'investitore, idonei adevidenziarne la collusione oppure la consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore, il cui apprezzamentocostituisce un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservatoal giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, laS.C. ha affermato l'inammissibilità della censura volta a contestarel'argomentato giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito circal'inidoneità ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediarioNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026dell'incauto affidamento da parte dell'investitore delle credenziali peroperare sul proprio conto corrente)».4.4- Venendo al caso di specie si osserva che la Corte d’appello –richiamati correttamente i principi di diritto che governano la materia – haritenuto sussistente nella specie una grave anomalia nel comportamentodel risparmiatore, non conforme alle elementari regole di condotta chequalsiasi cliente non solo di media, ma anche di minima diligenza eprudenza dovrebbe osservare, ed idoneo a interrompe il nesso dioccasionalità necessaria tra l’attività del promotore e la banca in quantoaveva favorito in modo determinante l’attività truffaldina perché ilmedesimo aveva consegnato più volte somme ingenti in contantidirettamente al promotore, senza pretendere ricevute, senza verificarel’effettiva esecuzione degli investimenti e senza utilizzare i normalistrumenti di pagamento previsti (come bonifici o assegni intestatiall’intermediario); inoltre, pur avendo la possibilità di controllare il proprioconto, non aveva monitorato l’operato del promotore; la Corte stessachiarisce che queste modalità integravano una condotta anomala eimprudente, «non tanto per il fatto di avere consegnato al promotorefinanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cuiquest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle» ma nella circostanza di avereripetutamente consegnato somme di denaro in contanti senza alcunaricevuta o documentazione proveniente dal consegnatario da cuiemergesse la causa della dazione, consentendo con ciò al promotoreinfedele di disporre liberamente del denaro.Pertanto, il ricorso risulta inammissibile laddove il ricorrente deduce cheil fatto che i moduli non fossero quelli utilizzati dalla banca era irrilevante(primo mezzo), dal momento che la Corte d’appello non ha dato rilevanzaa questa circostanza. Parimenti è inammissibile laddove si deducel’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. (secondo mezzo) con riguardo alla dichiarazioneNumero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/2026confessoria resa dal [OSCURATO:PERSONA], giacché nella specie si tratta di decisione c.d.doppia conforme e, comunque, non è neppure argomentato per qualeragione l’esame di detta confessione sarebbe stata decisiva fermo che ilgiudice di secondo grado l’ha considerato agli effetti della prova dei fattidedotti in causa e non ha affatto decretato «tout court che, visto chel’effetto sfavorevole dell’accertamento del debito (e quindi, in primis, delcontenuto della confessione stragiudiziale) non poteva essere esteso aglialtri condebitori solidali, allora andava automaticamente respinta ladomanda restitutoria avanzata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diil ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia accertato l’esclusione delnesso di occasionalità necessaria per effetto del proprio comportamento(terzo mezzo) poiché, sotto il primo profilo non si confronta con la ratiodecidendi che non ha valorizzato «in particolare che le copie degli assegniprodotti dall’appellante “risultano essere stati emessi privi dell’indicazionedel luogo di emissione, della data di emissione e del beneficiario, edincassati fuori piazza da soggetti terzi”», sotto il secondo profilo si fondasu un’argomentazione piana e compiuta - cui peraltro il ricorrente sottoquesto profilo non muove alcuna censura – che è conforme ai principisopra richiamati in quanto correttamente applica la regola di giudizio dellacondotta agevolativa con connotati di anomalia laddove ha ritenuto chel’insieme dei comportamenti consapevoli del ricorrente – commissivi edomissivi - puntualmente indicati e gravemente negligenti - avesseroassecondato e agevolato l’appropriazione indebita del promotore, nonessendo necessario, come sembra intendere il ricorrente, che la provaliberatoria di cui è onerato l’intermediario consista nel dimostrare uncomportamento fraudolento dell’investitore, bensì quello di dimostrare, senon una vera e propria collusione, una consapevole acquiescenza allaviolazione delle regole gravanti sul promotore.5.- In conclusione il ricorso va respinto.Numero registro generale 6050/2022Numero sezionale 2603/2026Numero di raccolta generale 21094/2026Data pubblicazione 22/06/20266.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come neldispositivo. Ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140 sussistono ipresupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo dieuro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1― bis.Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez. Civiledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 21094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris