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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20479/2026

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[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -2521 avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il16/06/2021 R.G.N. 403/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti, in sededi opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942,accoglieva in parte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 20959/2021Numero sezionale 2521/2026confronti del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] rilevaNunmdeoro di rcahcceolt,a generale 20479/2026Data pubblicazione 17/06/2026dovevano ritenersi fondati i crediti per interessi e rivalutazionemonetaria su somme già ammesse al passivo nonché il diritto alpagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (dovendosiritenere sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate nel mesedi ottobre 2015), mentre il quadro istruttorio raccolto non avevadimostrato lo svolgimento di mansioni appartenenti alla categoriasuperiore (III livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA]) né il disimpegno di orario eccedente quelloordinario.2.

Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidatoa cinque motivi, illustrati da memoria; il Fallimento è rimastointimato.3.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362 e ss. c.c. e degli artt. 15 e 28 del CCNL AziendeMetalmeccaniche [OSCURATO:PERSONA], oltre chedell’art. 240 del regolamento di esecuzione e di attuazione delCodice della Strada (d.P.R. n. 495/1992), in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., avendo, il Tribunale, in relazione alladomanda di inquadramento nella categoria superiore,erroneamente interpretato e/o applicato le disposizioni legali enegoziali avendo sottovalutato l’elevato grado di autonomia di cuiil lavoratore godeva nello svolgimento delle sue mansioni oltrechéil possesso di un titolo di studio di scuola media superiore (e ciòcon particolare riferimento al ruolo di Responsabile tecnico dellerevisioni); inoltre il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art.28 del CCNL citato ove ha escluso che le mansioni concernenti laNumero registro generale 20959/2021ricerca dei ricambi fossero prevalenti o equivalenti alle aNlutmreero sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026mansioni espletate.Data pubblicazione 17/06/20262.

Il motivo di ricorso è inammissibile.2.1.

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazionedell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in trefasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attivitàlavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche egradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto trail risultato della prima indagine ed i testi della normativacontrattuale individuati nella seconda.

Nel giudizio relativoall'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d.criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimentologico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento dellavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamentealla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azionifissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno deimomenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbiatrovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendoa stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 18943 del 2016, n. 20272del 2010).2.2.

Nella specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi, valutandola riconducibilità delle mansioni all'uno o all'altro profilo diinquadramento, alla luce del CCNL invocato, e, passando inrassegna tutte le mansioni svolte dal lavoratore, ha sussunto la lorocomplessità e il loro grado di autonomia nella categoria (IV)che una delle diverse mansioni espletate (ricerca dei ricambi sulrelativo catalogo) era connotata dalle caratteristiche tipiche dellivello superiore ma, in forza del quadro istruttorio acquisito e dellaprevisione negoziale (art. 28 del CCNL di settore) non si presentavané come prevalente né equivalente rispetto a tutte le altre.Numero registro generale 20959/2021Numero sezionale 2521/20262.3.

Ebbene, è principio, ormai consolidato quello secoNunmderoo dci ruacic oiltla generale 20479/2026Data pubblicazione 17/06/2026ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non ilpotere di riesaminare il merito della intera vicenda processualesottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n.19547/2017; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 23345/2024).

Non èpresenta alcuna erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla disposizionenegoziale bensì il ricorrente si limita all'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa (riguardante, nella specie, lo svolgimento, ad avvisodell’interessato, di mansioni superiori) che, peraltro, è esternaall'esatta interpretazione della norma di legge/negoziale e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito.3.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.99 della legge fallimentare, 111 Cost. (ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.), avendo il Tribunale territoriale, in ordine alla richiestadi pagamento di lavoro straordinario, emesso una pronunziacontraddittoria, illogica, apparente in quanto ha erroneamenteritenuto generiche le deposizioni di alcuni testimoni,irrazionalmente escluso efficacia probatoria in considerazione dellungo periodo di tempo a cui facevano riferimento (dieci anni),Numero registro generale 20959/2021ritenuto contraddittoriamente irrilevante la deposizione del testNeu mDerio sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026Gravio.Data pubblicazione 17/06/20264.

Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.), avendo il Tribunale territoriale, posto in essere untravisamento della prova, quanto al diritto al pagamento del lavorostraordinario, in particolare travisando la deposizione dei testimoni,che confermarono i capitoli di prova ove si deduceva un orario dilavoro settimanale pari a 52 ore e, dal 2011, di 55 ore.5.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.5.1.

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchèaffetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez.

U. n. 22232 del 2016), profilo che nonricorre nel caso di specie, ove il Tribunale ha esaminato ledeposizioni testimoniali acquisite ed ha illustrato le motivazionidella carenza di prova circa lo svolgimento di orario di lavorostraordinario.5.2.

Secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass. Sez.

U., 5792 del 2024), il travisamento del contenutooggettivo della prova si verifica quando il giudice di merito incorrein una svista riguardante il fatto probatorio stesso, come adesempio una dichiarazione, un documento o un indizio, e non nellavalutazione della sua rilevanza o credibilità.

Tale errore materiale,se non controverso tra le parti, può essere corretto mediantel'impugnazione per revocazione.

D'altro canto, quandoil travisamento concerne un fatto probatorio controverso, il vizioNumero registro generale 20959/2021deve essere sollevato mediante ricorso per cassazione, a secoNnudmearo sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026che si tratti di fatto processuale o sostanziale (rispettivamente exData pubblicazione 17/06/2026art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, c.p.c.): quest'ultimo scenariosi presenta quando il giudice suppone l'esistenza di un fatto la cuiverità è incontrovertibilmente esclusa o nega l'esistenza di un fattola cui verità è positivamente accertata, circostanza che non sirealizza nel caso di specie, ove il Tribunale ha – più semplicemente- interpretato il materiale probatorio acquisito in giudizio secondouna valutazione non condivisa dall’attuale ricorrente.5.3.

Inoltre, questa Corte ha da tempo consolidato il principiosecondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n.20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possaconcretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quellipropugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più ingenerale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizioinquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quellodel precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4,tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n.11892 del 2016).Numero registro generale 20959/20216.

Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione degli aNurmtte.ro sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026115, 209, 245, 183 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.),Data pubblicazione 17/06/2026avendo il Tribunale territoriale, ritenuto di escutere solamente 7(oltre ad acquisire, dal procedimento inizialmente instaurato avantial giudice del lavoro, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]) dei 12 nomiindicati nell’atto di opposizione, così limitando in modo illegittimo ildiritto di provare i fatti a sostegno delle domande.7.

Il motivo di ricorso è inammissibile.7.1.

L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra provapuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la provanon ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezzae non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento(v., fra le tante, Cass. n. 11457 del 2007 e successive conformi),requisiti non dedotti dal ricorrente, con particolare riguardo alprofilo della decisività dell’escussione degli ulteriori testimoni.8.

Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 112c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), avendo il Tribunaleterritoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimentodel diritto all’indennità di maneggio denaro, a fronte delladeduzione, nell’atto di opposizione ex art. 99 legge fallimentare, disvolgere mansioni che prevedevano maneggio soldi dai clienti edella conferma, di tale circostanza, da parte dei testimoni.9.

Il motivo è inammissibile.9.1.

Il ricorrente si limita a dedurre che, nell’atto di opposizione exart. 99 legge fallimentare, aveva segnalato che “maneggiava eprendeva soldi dai clienti e provvedeva a compilare e rilasciare larelativa documentazione fiscale”, senza indicare se era stataNumero registro generale 20959/2021proposta domanda di pagamento della indennità di maneggio dNi ucmuerio sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026all’art. 72 del CCNL di settore.Data pubblicazione 17/06/20269.2.

Come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 22799 del2017; n. 7653 del 2012), il vizio di omessa pronuncia che integrauna violazione del principio di corrispondenza tra chiestopronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissionedi qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi percapo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenerel'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca unbene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbiaun contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sullaquale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto,oppure su uno specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 11844 del2006; n. 27387 del 2005; n. 1170 del 2004).9.3.

Nel caso di specie, della questione non vi è traccia nellasentenza impugnata, ne' il ricorrente indica in alcun modo se, conquale atto e in che termini la questione stessa sia stata proposta algiudice dell’opposizione.10.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sullespese in assenza della costituzione della controparte.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteNumero registro generale 20959/2021Numero sezionale 2521/2026Dott.ssa Margherita MNaurmiearo Ldie raoccnoelta g enerale 20479/2026Data pubblicazione 17/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -2521 avverso il decreto del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il16/06/2021 R.G.N. 403/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti, in sededi opposizione ex art. 98 legge fallimentare n. 267/1942,accoglieva in parte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] neiNumero registro generale 20959/2021Numero sezionale 2521/2026confronti del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] rilevaNunmdeoro di rcahcceolt,a generale 20479/2026Data pubblicazione 17/06/2026dovevano ritenersi fondati i crediti per interessi e rivalutazionemonetaria su somme già ammesse al passivo nonché il diritto alpagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (dovendosiritenere sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate nel mesedi ottobre 2015), mentre il quadro istruttorio raccolto non avevadimostrato lo svolgimento di mansioni appartenenti alla categoriasuperiore (III livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA]) né il disimpegno di orario eccedente quelloordinario.2. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidatoa cinque motivi, illustrati da memoria; il Fallimento è rimastointimato.3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.1362 e ss. c.c. e degli artt. 15 e 28 del CCNL AziendeMetalmeccaniche [OSCURATO:PERSONA], oltre chedell’art. 240 del regolamento di esecuzione e di attuazione delCodice della Strada (d.P.R. n. 495/1992), in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., avendo, il Tribunale, in relazione alladomanda di inquadramento nella categoria superiore,erroneamente interpretato e/o applicato le disposizioni legali enegoziali avendo sottovalutato l’elevato grado di autonomia di cuiil lavoratore godeva nello svolgimento delle sue mansioni oltrechéil possesso di un titolo di studio di scuola media superiore (e ciòcon particolare riferimento al ruolo di Responsabile tecnico dellerevisioni); inoltre il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art.28 del CCNL citato ove ha escluso che le mansioni concernenti laNumero registro generale 20959/2021ricerca dei ricambi fossero prevalenti o equivalenti alle aNlutmreero sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026mansioni espletate.Data pubblicazione 17/06/20262. Il motivo di ricorso è inammissibile.2.1. Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazionedell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in trefasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attivitàlavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche egradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto trail risultato della prima indagine ed i testi della normativacontrattuale individuati nella seconda. Nel giudizio relativoall'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del c.d.criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimentologico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento dellavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamentealla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azionifissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno deimomenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbiatrovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendoa stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. n. 18943 del 2016, n. 20272del 2010).2.2. Nella specie, il Tribunale si è attenuto a tali principi, valutandola riconducibilità delle mansioni all'uno o all'altro profilo diinquadramento, alla luce del CCNL invocato, e, passando inrassegna tutte le mansioni svolte dal lavoratore, ha sussunto la lorocomplessità e il loro grado di autonomia nella categoria (IV)che una delle diverse mansioni espletate (ricerca dei ricambi sulrelativo catalogo) era connotata dalle caratteristiche tipiche dellivello superiore ma, in forza del quadro istruttorio acquisito e dellaprevisione negoziale (art. 28 del CCNL di settore) non si presentavané come prevalente né equivalente rispetto a tutte le altre.Numero registro generale 20959/2021Numero sezionale 2521/20262.3. Ebbene, è principio, ormai consolidato quello secoNunmderoo dci ruacic oiltla generale 20479/2026Data pubblicazione 17/06/2026ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non ilpotere di riesaminare il merito della intera vicenda processualesottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta,in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarnel'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando cosìliberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n.19547/2017; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 23345/2024). Non èpresenta alcuna erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata dalla disposizionenegoziale bensì il ricorrente si limita all'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa (riguardante, nella specie, lo svolgimento, ad avvisodell’interessato, di mansioni superiori) che, peraltro, è esternaall'esatta interpretazione della norma di legge/negoziale e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito.3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.99 della legge fallimentare, 111 Cost. (ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.), avendo il Tribunale territoriale, in ordine alla richiestadi pagamento di lavoro straordinario, emesso una pronunziacontraddittoria, illogica, apparente in quanto ha erroneamenteritenuto generiche le deposizioni di alcuni testimoni,irrazionalmente escluso efficacia probatoria in considerazione dellungo periodo di tempo a cui facevano riferimento (dieci anni),Numero registro generale 20959/2021ritenuto contraddittoriamente irrilevante la deposizione del testNeu mDerio sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026Gravio.Data pubblicazione 17/06/20264. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.), avendo il Tribunale territoriale, posto in essere untravisamento della prova, quanto al diritto al pagamento del lavorostraordinario, in particolare travisando la deposizione dei testimoni,che confermarono i capitoli di prova ove si deduceva un orario dilavoro settimanale pari a 52 ore e, dal 2011, di 55 ore.5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.5.1. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchèaffetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016), profilo che nonricorre nel caso di specie, ove il Tribunale ha esaminato ledeposizioni testimoniali acquisite ed ha illustrato le motivazionidella carenza di prova circa lo svolgimento di orario di lavorostraordinario.5.2. Secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass. Sez. U., 5792 del 2024), il travisamento del contenutooggettivo della prova si verifica quando il giudice di merito incorrein una svista riguardante il fatto probatorio stesso, come adesempio una dichiarazione, un documento o un indizio, e non nellavalutazione della sua rilevanza o credibilità. Tale errore materiale,se non controverso tra le parti, può essere corretto mediantel'impugnazione per revocazione. D'altro canto, quandoil travisamento concerne un fatto probatorio controverso, il vizioNumero registro generale 20959/2021deve essere sollevato mediante ricorso per cassazione, a secoNnudmearo sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026che si tratti di fatto processuale o sostanziale (rispettivamente exData pubblicazione 17/06/2026art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, c.p.c.): quest'ultimo scenariosi presenta quando il giudice suppone l'esistenza di un fatto la cuiverità è incontrovertibilmente esclusa o nega l'esistenza di un fattola cui verità è positivamente accertata, circostanza che non sirealizza nel caso di specie, ove il Tribunale ha – più semplicemente- interpretato il materiale probatorio acquisito in giudizio secondouna valutazione non condivisa dall’attuale ricorrente.5.3. Inoltre, questa Corte ha da tempo consolidato il principiosecondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali,ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n.20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possaconcretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quellipropugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più ingenerale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizioinquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quellodel precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4,tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n.11892 del 2016).Numero registro generale 20959/20216. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione degli aNurmtte.ro sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026115, 209, 245, 183 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.),Data pubblicazione 17/06/2026avendo il Tribunale territoriale, ritenuto di escutere solamente 7(oltre ad acquisire, dal procedimento inizialmente instaurato avantial giudice del lavoro, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]) dei 12 nomiindicati nell’atto di opposizione, così limitando in modo illegittimo ildiritto di provare i fatti a sostegno delle domande.7. Il motivo di ricorso è inammissibile.7.1. L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra provapuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui la provanon ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezzae non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito, dimodo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento(v., fra le tante, Cass. n. 11457 del 2007 e successive conformi),requisiti non dedotti dal ricorrente, con particolare riguardo alprofilo della decisività dell’escussione degli ulteriori testimoni.8. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 112c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.), avendo il Tribunaleterritoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimentodel diritto all’indennità di maneggio denaro, a fronte delladeduzione, nell’atto di opposizione ex art. 99 legge fallimentare, disvolgere mansioni che prevedevano maneggio soldi dai clienti edella conferma, di tale circostanza, da parte dei testimoni.9. Il motivo è inammissibile.9.1. Il ricorrente si limita a dedurre che, nell’atto di opposizione exart. 99 legge fallimentare, aveva segnalato che “maneggiava eprendeva soldi dai clienti e provvedeva a compilare e rilasciare larelativa documentazione fiscale”, senza indicare se era stataNumero registro generale 20959/2021proposta domanda di pagamento della indennità di maneggio dNi ucmuerio sezionale 2521/2026Numero di raccolta generale 20479/2026all’art. 72 del CCNL di settore.Data pubblicazione 17/06/20269.2. Come più volte precisato da questa Corte (Cass. n. 22799 del2017; n. 7653 del 2012), il vizio di omessa pronuncia che integrauna violazione del principio di corrispondenza tra chiestopronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissionedi qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi percapo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenerel'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca unbene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbiaun contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sullaquale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto,oppure su uno specifico motivo di appello (cfr. Cass. n. 11844 del2006; n. 27387 del 2005; n. 1170 del 2004).9.3. Nel caso di specie, della questione non vi è traccia nellasentenza impugnata, ne' il ricorrente indica in alcun modo se, conquale atto e in che termini la questione stessa sia stata proposta algiudice dell’opposizione.10. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sullespese in assenza della costituzione della controparte. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteNumero registro generale 20959/2021Numero sezionale 2521/2026Dott.ssa Margherita MNaurmiearo Ldie raoccnoelta g enerale 20479/2026Data pubblicazione 17/06/2026
Decreto Cassazione n. 20479/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris