CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 23345/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37689-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4867/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 3613/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] provvigioni e indennità R.G.N.37689/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Napoli per sentire, sul presupposto di avere sottoscritto con la [OSCURATO:SOCIETA] un contratto di agenzia in esclusiva senza rappresentanza avente ad oggetto la vendita di prodotti commercializzati dalla medesima società operante nel settore medico, condannare la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della complessiva somma di euro 89.794,94 a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, indennità di mancato preavviso e indennità di cessazione del rapporto. 2. L’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti e all’esito della espletata istruttoria, riconosceva il diritto della Favetti al compenso di euro 47.401,20, ovvero limitatamente a quanto emerso dalla delibera della Soresa n. 109 del 13.12.2010. 3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 4867 del 2019, in riforma della gravata pronuncia rigettava integralmente la originaria domanda. 4. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) l’asserito ordine di fornitura quadriennale n. 109 del 13.12.2010, emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli in favore della [OSCURATO:SOCIETA], posto a base della decisione di fondatezza della pretesa da parte del Tribunale, in realtà non sussisteva essendovi solo una determina del Direttore Generale SORESA con la quale si comunicavano gli esiti di una gara regionale di aggiudicazione di lotti di dispositivi medici per la Sanità; b) sulla base di questa determina la IMEDsrl si era aggiudicata la fornitura si specifici lotti nel senso che si era impegnata ad eseguire ordinativi di forniture alle condizioni prestabilite; c) tuttavia, non vi era prova della conclusione dei singoli affari né che la aggiudicazione fosse stata il frutto di una attività promozionale dell’agente nel senso delineato dalla giurisprudenza di legittimità in sede di aggiudicazione di appalti; d) nel caso in esame, poi, non risultava che la delibera della Soresa avesse avuto esecuzione. 5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]6. La società ha depositato memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione del principio (in relazione all’art. 1748 co. 1 e 2 cc) secondo cui “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zonao alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”, nonché la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cpc. Si sostiene, in pratica, che la [OSCURATO:SOCIETA] si era aggiudicata l’appalto con la Soresa, di cui alla delibera 109 del 13.12.2010, solo grazie all’attività e all’intervento, anche promozionale dei prodotti attribuiti, di essa ricorrente; attività, questa, mai contestata e di cui la società, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non aveva mai fornito il riscontro documentale ex art. 1749 cc; inoltre, si rappresenta che in data 21.2.011 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva sottoscritto con Soresa un contratto di affidamento per la fornitura di dispositivi medici la cui prova documentale, però, nonostante l’assenza di qualsivoglia eccezione, era stata ritenuta dai giudici del merito tardiva. 3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cpc, la violazione del principio secondo cui “in ipotesi di gara di appalto bisogna tenere distinti i due momenti di aggiudicazione di una gara d’appalto indetta dal cliente da quello di conclusione del contratto con lo stesso, in quanto solo in quest’ultimo caso sorge il diritto dell’agente al compenso”. Si obietta, in sostanza, l’erronea interpretazione, da parte della Corte territoriale, dell’Ordinanza n. 20707/2018 della Suprema Corte che, in mancanza di conclusione di affari escludeva il diritto dell’agente alla indennità ex art. 1751 cc e non anche le provvigioni: conclusioni di affari che, nel caso in esame, comunque vi erano state come risultava dal contratto del 21.2.2011. 4. I due motivi, che per la loro interferenza logico - giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. 5. In primo luogo, va osservato che, in punto di fatto, devono essere tenute in considerazione due circostanze, acclarate dalla Corte territoriale e che, in questa sede, non possono essere sindacate, rivelandosi esse indispensabili ai fini della soluzione delle questioni di diritto: è un principio, infatti, ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 6. La prima circostanza è rappresentata dalla rilevata assenza di un ordine dell’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto il documento “ordine di fornitura n. 109 del 13.12.2010” in realtà era solo una determina del direttore generale della Soresa (che non avrebbe avuto mai esecuzione) con la quale si comunicavano gli esiti di una gara regionale di aggiudicazione dei lotti di dispositivi per la sanità: la Corte territoriale ha negato, poi, ogni rilevanza alla documentazione irritualmente e tardivamente depositata dalla Favetti con le note autorizzate e ha ribadito che non era stata fornita la prova della conclusione di singoli affari tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] avendo i testi escussi escluso che i contratti di ordinativi fossero stati conclusi.7. La seconda circostanza riguarda la mancata dimostrazione che l’aggiudicazione della gara sarebbe avvenuta ad opera della Favetti: la Corte partenopea, sul punto, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ha precisato che era stato contestato l’assunto della originaria ricorrente circa la omessa smentita, da parte della società, dell’asserita attività espletata dall’agente ai fini della predetta aggiudicazione. 8. Al riguardo va sottolineato che, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 9. Inoltre, deve precisarsi che il principio di “non contestazione” può sopperire alla mancanza di una prova, ma non può essere utilizzato per risolvere questioni di diritto (Cass. n. 2844/2024): nel caso in esame, la eventuale rilevanza dell’attività svoltadalla Favetti, soprattutto perché riguardava una aggiudicazione di una gara pubblica richiedeva un criterio di giudizio, essendo la prova sul punto rigorosa, che non poteva formare oggetto di “non contestazione”. 10. In terzo ed ultimo luogo, deve osservarsi che, in materia di contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art.1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azionegiudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata (Cass. n. 20707/2018): ne consegue che deve essere esclusa anche una dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede della società nello svolgimento dei giudizi di merito. 11. Venendo, quindi, più specificamente alla questione di diritto di cui al secondo motivo, va richiamato il principio di questa Corte secondo cui il diritto alle provvigioni matura solo con la conclusione del contratto (Cass. n. 6875/2001; Cass. 10821/2011) in quanto il rapporto che viene instaurato tra le parti ad opera dell’agente, a meno che non contenga un obbligo a contrarre, costituisce solo un presupposto del diritto che matura, invece, con la conclusione del contratto. 12. Nella fattispecie, pertanto, in considerazione dei dati di fatto sopra evidenziati, correttamente la Corte distrettuale non ha riconosciuto la pretesa della ricorrente affermando che la Favetti, successivamente alla assegnazione dei lotti, dopo avere dimostrato l’utilità e la essenzialità della attività da lei prestata (cosa che invece non era avvenuta), avrebbe dovuto allegare e poi provare che, successivamente alla assegnazione dei lotti, aveva promosso e piazzato” i dispositivi medici, depositando i rela tivi ordinativi, considerando, tra l’altro, che a fronte di una asserita fornitura del 2010 quadriennale, il rapporto di agenzia risultava interrotto il 10.6.2011, mediante disdetta del 7.4.2011). 13. Condivisibilmente, in conclusione, la pronuncia impugnata, in linea con i principi di legittimità, ha respinto le originarie domande di [OSCURATO:PERSONA]. 14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 15. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore impor