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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 27119/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9377/2021R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. -Unione banche Italiane per il factoring, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domicili ata in Roma,via Sardegna n. 50 (pec: alessiamelchiorri @ ordineavvocatiroma . org ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ( USL n. 1 ) Avezzano - Sulmona - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con Oggetto:Responsabilità civile -Struttura sanitaria accreditata – Cessione del credito –Interessi ex d. lgs n 231/2002 –clausola contrattuale di esclusione.

C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi domicilio eletto in Roma , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , via P. Tacchini n. 7 (pec: carloperetti @pec avvocatilaquila .it , [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di L’AQUILA n. 1301 /20 20 pubblicata il 5/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d’Appello di [OSCURATO:SOCIETA] ha rigettato l’impugnazione propost a da [OSCURATO:SOCIETA]. - Unione banche Italiane per il factoring avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] n. 20 /20 1 6 , con cui era stata accolta l’opposizione proposta dalla AUSL 1 Avezzano - Sulmona - [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA].,quale cessionaria del credito della INI Canistro, Casa di cura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, con cui aveva intimato alla predetta AUSL il pagamento degli interessi dovuti sui ritardati pagamenti per Euro 623.254,03 e di Euro 524.11,37 ex d. lgs. n. 231/2002relativi a prestazioni riferite alle mensilità di maggio e giugno 2010, previa disapplicazione della clausola contrattuale n.11 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nulla perché contraria a norme imperative) intercorso tra la AUSL e la Casa di cura cedente, o in subordine, il pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla ricezione delle fatturee nello specifico, dalla ricezione degli atti di cessione.

Per quanto ancora di rilievo, la Corte aquilana, richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ed in partic o lare , l’arresto della Corte di cassazionen. 17665/2019 , ha ritenuto che non sussistessero , nella specie, i requisiti di iniquità affinch é la clausola derogatoria potesse essere dichiarata nulla, risultando al contrario la stessa clausola oggetto di doppia sottoscrizione delle parti e non finalizzata a procurare al debitore liquidità C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi aggiuntiva a spese del creditore,tenuto conto anche della natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitarie.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Unione banche Italiane per il factoring ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo .

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (USL n. 1) Avezzano-Sulmona-[OSCURATO:SOCIETA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.

La parte ricorrente hadepositato memoria.

Ragioni della decisione

1. L a ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. - Unione banche Italiane per il factoring lamenta con un unico articolato motivo di ricorso, la “ violazione e omessa applicazione delle norme di cui al d. lgs. n. 231 del 2002 che ha recepito la direttiva 2000/35/CE in punto alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con riferimento all’art. 7 nonché violazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di dichiarare la nullità della clausola inserita nel contratto con cui le parti hanno derogato all’applicabilità degli interessi di mora ex d. lgs. 231/02 nel caso di ritardato pagamento ” ; i n particolare , censura la decisione impugnata per non aver la Corte territoriale ritenuto “iniqua” per il creditore, ancorché palesemente difforme ed in contrasto con il dettato legislativoe le finalità del d. lgs. n .231/2002, la clausola disciplinata all’art. 11.5dell’accordo intercorso tra le parti (AUSL e Casa di cura) che prevedeva che: “in caso di mora correrannoesclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell’art. 1284 C.C.” ; contesta come “inaccettabile” il rigetto dell ’ eccepita nullità della clausola sull’assunto che la stessa era stata oggetto di “ specifica negoziazione e di doppia sottoscrizione da parte del creditore ” ; a parere della ricorrente , C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi proprio da tale doppia approvazione la Corte d’appello, viceversa, avrebbe dovuto far discendere l’iniquità della postilla, stante sia l’evidenteimpossibilità di contrattazione della Casa di Cura rispetto ad un atto predisposto unilateralmente da un contraente “forte” come la P.A. (come peraltro sarebbe confermato dalle avversedifese, che sul punto non avevano mosso né critiche né contestazioni) siail palese tentativo attraverso la medesima negoziazione di sottrarsi ad una normativa vincolante edimperativa.

3. L ’ unico complesso motivo di ricorso proposto si rivela in parte inammissibileed in parte infondato.

3.1. È anzitutto da disattendere in quanto la ricorrente con esso , attraverso la duplice violazione di legge lamentata, lungi da muovere la formale censura prospettata, tende in concreto ad ottenere un accertamento di merito alternativo a quello già compiutamente effettuato dalla Corte d’appello con la decisione impugnata, inammissibile in questa sede di legittimità(Cass. 6 - 3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass.Sez.

L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez.

L , 15/07/2009 n. 16499). 3.2.Il motivo è pure infondato nella parte in cui pone la questione della omessa pronuncia in ordine alla asserita nullità dell’accordo intercorso tra le parti e d in particolare della clausola con cui esse hanno derogato alla applicabilità degli interessi di mora di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 nel caso di ritardato adempimento; al riguardo, il Collegio condivide quanto osservato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte depositate in atti.

3.2.1. G iova rammentare , i n via generale , come chiarito da questa Corte ancora di recente , che la disciplina, di cui si lamenta la violazione, dettata dald. l gs. 9/01/ 2002, n. 231, introdott a in attuazione della direttiva 2000/35/CE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), ha il chiaro intento di evitare che, nell’ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull’intera attività C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 9377/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi d’impresa e, quindi, sul settore del mercato di riferimento ( Cass. Sez. 3, 08/02/2023 n. 3736).

Siffatto obiettivo è stato perseguito dal legislatore del 2002 mediante la previsione sia ditermini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decorrenza comporta l’automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora, senza che sia necessaria laprevia costituzione in mora sia della misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, con possibilità di deroga pattizia al saggio previsto.

La direttiva 2011/7/UE e il d.lgs. n. 192 del 2012 hanno - in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo all'art. 5 che ‹‹nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7›› e prevedendo, all’art. 7 nella sua nuova formulazione, espressamente, sia che la deroga al tasso degli interessi moratori sia ricompresa trale clausole nulle in caso di grave iniquità, siache la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria.

Dal 2012, dunque, è stato stabilito un limite espresso all'autonomia contrattuale , anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità della clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.

Questa Corte ha già avuto modo di verificare se l'art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione, consentisse, oltre che di derogare al saggio previsto per gli interessi moratori, anche di escluderne pattiziamente l'applicazione, oppure se la clausola pattizia di deroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012.

Alla luce del testo dell'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione, secondo cui l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza,risulti gravemente iniquo in danno del creditore, questa Corte ha ritenuto preferibile l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione dellanorma in esame, sottolineando: ‹‹è del tutto evidente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 192 del 2012›› (in tal senso, la massima di Cass. Sez. 2, 19/05/2022, n. 16273).

Di recente, inoltre, questa Corte ha, ulteriormente, puntualizzato che la disciplina normativa in esame deve essere interpretata anche tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC contro [OSCURATO:PERSONA] de Salud, in causa C-555/14 (Cass., Sez. 3, 08/02/2023, n. 3736); con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha evidenziato come lo scopo dell'articolo 7 della direttiva 2011/7 – che, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua –sia quello di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore (punto 30).

Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi direcupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamentoimmediato del capitale (punto 31), come peraltro confermato dal considerando 16 della direttiva 2011/7, il quale precisa che essa non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora (punto 32).

Di conseguenza, la Corte di giustizia ha escluso che la direttiva 2011/7 osti a che il creditore rinunci agli importi C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, precisando, tuttavia, che ‹‹una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, di modo che la rinuncia stessa non deve costituire a sua volta un abuso della libertà contrattuale del creditore che sarebbe imputabile al debitore›› (punto 34); spetta quindi al giudice nazionale verificare se il creditore abbia realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora(cfr. in tema di accordi transattivi, Cass. Sez. n. 10892/2023).

Le Sezioni unite di questa Corte hanno sul punto altresì chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto -accessivo all’accreditamento -concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento diun corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. Sez.

U. 14.12.2023, n. 35092).

3.2.2. Tanto rammentato del quadro normativo generale , e venendo all’esame della fattispecie, non sussiste l’omessa pronuncia denunciata dalla parte ricorrente.

Ebbene la Corte d’appello aquilana ha dapprima richiamato correttamente il citatoprecedente di questa Corte del 2019,a mente del quale in tema di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate(v.

Cass. Sez. 3, n. 17665 /2019 cit. ) .

La Corte haescluso poi che nella pattuizione derogatoria prevista dalla clausola

11.5. del contratto in esamesussistessero requisiti di iniquità indicati nell’art. 7, 1 e 2 commi,d. lgs. n. 231/2002 , risultando , al contrario , che per le modalità di stipulazione,stante la doppia sottoscrizione della stessa clausola di entrambe le parti, la natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitariee le finalità perseguite, lontane dal procura re al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, non vi fossero elementi, neppure specificatamente addotti dalla parte appellante,per ritenerne la nullità (cfr. in particolare punti da

2.5. a 2.20, pagg. 10-14 della motivazione della sentenza impugnata).

4. L e spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.q.r.

La Corte rigetta il ricorso .

C ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9377/2021R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. -Unione banche Italiane per il factoring, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domicili ata in Roma,via Sardegna n. 50 (pec: alessiamelchiorri @ ordineavvocatiroma . org ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] n. 1 ( USL n. 1 ) Avezzano - Sulmona - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con Oggetto:Responsabilità civile -Struttura sanitaria accreditata – Cessione del credito –Interessi ex d. lgs n 231/2002 –clausola contrattuale di esclusione. C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domicilio eletto in Roma , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , via P. Tacchini n. 7 (pec: carloperetti @pec avvocatilaquila .it , [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di L’AQUILA n. 1301 /20 20 pubblicata il 5/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d’Appello di [OSCURATO:SOCIETA] ha rigettato l’impugnazione propost a da [OSCURATO:SOCIETA]. - Unione banche Italiane per il factoring avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] n. 20 /20 1 6 , con cui era stata accolta l’opposizione proposta dalla AUSL 1 Avezzano - Sulmona - [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA].,quale cessionaria del credito della INI Canistro, Casa di cura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, con cui aveva intimato alla predetta AUSL il pagamento degli interessi dovuti sui ritardati pagamenti per Euro 623.254,03 e di Euro 524.11,37 ex d. lgs. n. 231/2002relativi a prestazioni riferite alle mensilità di maggio e giugno 2010, previa disapplicazione della clausola contrattuale n.11 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nulla perché contraria a norme imperative) intercorso tra la AUSL e la Casa di cura cedente, o in subordine, il pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c. dalla ricezione delle fatturee nello specifico, dalla ricezione degli atti di cessione. Per quanto ancora di rilievo, la Corte aquilana, richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ed in partic o lare , l’arresto della Corte di cassazionen. 17665/2019 , ha ritenuto che non sussistessero , nella specie, i requisiti di iniquità affinch é la clausola derogatoria potesse essere dichiarata nulla, risultando al contrario la stessa clausola oggetto di doppia sottoscrizione delle parti e non finalizzata a procurare al debitore liquidità C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi aggiuntiva a spese del creditore,tenuto conto anche della natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitarie. Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. - Unione banche Italiane per il factoring ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo . Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] n. 1 (USL n. 1) Avezzano-Sulmona-[OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso. La parte ricorrente hadepositato memoria. Ragioni della decisione 1. L a ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. - Unione banche Italiane per il factoring lamenta con un unico articolato motivo di ricorso, la “ violazione e omessa applicazione delle norme di cui al d. lgs. n. 231 del 2002 che ha recepito la direttiva 2000/35/CE in punto alla lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali con riferimento all’art. 7 nonché violazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di dichiarare la nullità della clausola inserita nel contratto con cui le parti hanno derogato all’applicabilità degli interessi di mora ex d. lgs. 231/02 nel caso di ritardato pagamento ” ; i n particolare , censura la decisione impugnata per non aver la Corte territoriale ritenuto “iniqua” per il creditore, ancorché palesemente difforme ed in contrasto con il dettato legislativoe le finalità del d. lgs. n .231/2002, la clausola disciplinata all’art. 11.5dell’accordo intercorso tra le parti (AUSL e Casa di cura) che prevedeva che: “in caso di mora correrannoesclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell’art. 1284 C.C.” ; contesta come “inaccettabile” il rigetto dell ’ eccepita nullità della clausola sull’assunto che la stessa era stata oggetto di “ specifica negoziazione e di doppia sottoscrizione da parte del creditore ” ; a parere della ricorrente , C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi proprio da tale doppia approvazione la Corte d’appello, viceversa, avrebbe dovuto far discendere l’iniquità della postilla, stante sia l’evidenteimpossibilità di contrattazione della Casa di Cura rispetto ad un atto predisposto unilateralmente da un contraente “forte” come la P.A. (come peraltro sarebbe confermato dalle avversedifese, che sul punto non avevano mosso né critiche né contestazioni) siail palese tentativo attraverso la medesima negoziazione di sottrarsi ad una normativa vincolante edimperativa. 3. L ’ unico complesso motivo di ricorso proposto si rivela in parte inammissibileed in parte infondato. 3.1. È anzitutto da disattendere in quanto la ricorrente con esso , attraverso la duplice violazione di legge lamentata, lungi da muovere la formale censura prospettata, tende in concreto ad ottenere un accertamento di merito alternativo a quello già compiutamente effettuato dalla Corte d’appello con la decisione impugnata, inammissibile in questa sede di legittimità(Cass. 6 - 3, 04/07/2017 n. 16467; Cass. Sez. 1, 23/05/2014 n. 11511; Cass.Sez. L, 13/06/2014 n. 13485; Cass. Sez. L , 15/07/2009 n. 16499). 3.2.Il motivo è pure infondato nella parte in cui pone la questione della omessa pronuncia in ordine alla asserita nullità dell’accordo intercorso tra le parti e d in particolare della clausola con cui esse hanno derogato alla applicabilità degli interessi di mora di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 nel caso di ritardato adempimento; al riguardo, il Collegio condivide quanto osservato dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte depositate in atti. 3.2.1. G iova rammentare , i n via generale , come chiarito da questa Corte ancora di recente , che la disciplina, di cui si lamenta la violazione, dettata dald. l gs. 9/01/ 2002, n. 231, introdott a in attuazione della direttiva 2000/35/CE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), ha il chiaro intento di evitare che, nell’ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull’intera attività C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 9377/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi d’impresa e, quindi, sul settore del mercato di riferimento ( Cass. Sez. 3, 08/02/2023 n. 3736). Siffatto obiettivo è stato perseguito dal legislatore del 2002 mediante la previsione sia ditermini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decorrenza comporta l’automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora, senza che sia necessaria laprevia costituzione in mora sia della misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, con possibilità di deroga pattizia al saggio previsto. La direttiva 2011/7/UE e il d.lgs. n. 192 del 2012 hanno - in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo all'art. 5 che ‹‹nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7›› e prevedendo, all’art. 7 nella sua nuova formulazione, espressamente, sia che la deroga al tasso degli interessi moratori sia ricompresa trale clausole nulle in caso di grave iniquità, siache la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria. Dal 2012, dunque, è stato stabilito un limite espresso all'autonomia contrattuale , anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità della clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Questa Corte ha già avuto modo di verificare se l'art. 7 d.lgs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione, consentisse, oltre che di derogare al saggio previsto per gli interessi moratori, anche di escluderne pattiziamente l'applicazione, oppure se la clausola pattizia di deroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012. Alla luce del testo dell'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione, secondo cui l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza,risulti gravemente iniquo in danno del creditore, questa Corte ha ritenuto preferibile l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione dellanorma in esame, sottolineando: ‹‹è del tutto evidente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 192 del 2012›› (in tal senso, la massima di Cass. Sez. 2, 19/05/2022, n. 16273). Di recente, inoltre, questa Corte ha, ulteriormente, puntualizzato che la disciplina normativa in esame deve essere interpretata anche tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC contro [OSCURATO:PERSONA] de Salud, in causa C-555/14 (Cass., Sez. 3, 08/02/2023, n. 3736); con tale pronuncia, la Corte di giustizia ha evidenziato come lo scopo dell'articolo 7 della direttiva 2011/7 – che, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua –sia quello di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore (punto 30). Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi direcupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamentoimmediato del capitale (punto 31), come peraltro confermato dal considerando 16 della direttiva 2011/7, il quale precisa che essa non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora (punto 32). Di conseguenza, la Corte di giustizia ha escluso che la direttiva 2011/7 osti a che il creditore rinunci agli importi C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, precisando, tuttavia, che ‹‹una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, di modo che la rinuncia stessa non deve costituire a sua volta un abuso della libertà contrattuale del creditore che sarebbe imputabile al debitore›› (punto 34); spetta quindi al giudice nazionale verificare se il creditore abbia realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora(cfr. in tema di accordi transattivi, Cass. Sez. n. 10892/2023). Le Sezioni unite di questa Corte hanno sul punto altresì chiarito che rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto -accessivo all’accreditamento -concluso in forma scritta con la P.A. dopo l’8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento diun corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. Sez. U. 14.12.2023, n. 35092). 3.2.2. Tanto rammentato del quadro normativo generale , e venendo all’esame della fattispecie, non sussiste l’omessa pronuncia denunciata dalla parte ricorrente. Ebbene la Corte d’appello aquilana ha dapprima richiamato correttamente il citatoprecedente di questa Corte del 2019,a mente del quale in tema di prestazioni sanitarie erogate in favore dei fruitori del servizio da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, C.C. 28.05.2024 r.g.n. 9377/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate(v. Cass. Sez. 3, n. 17665 /2019 cit. ) . La Corte haescluso poi che nella pattuizione derogatoria prevista dalla clausola 11.5. del contratto in esamesussistessero requisiti di iniquità indicati nell’art. 7, 1 e 2 commi,d. lgs. n. 231/2002 , risultando , al contrario , che per le modalità di stipulazione,stante la doppia sottoscrizione della stessa clausola di entrambe le parti, la natura del servizio prestato avente ad oggetto prestazioni sanitariee le finalità perseguite, lontane dal procura re al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, non vi fossero elementi, neppure specificatamente addotti dalla parte appellante,per ritenerne la nullità (cfr. in particolare punti da 2.5. a 2.20, pagg. 10-14 della motivazione della sentenza impugnata). 4. L e spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.q.r. La Corte rigetta il ricorso . C ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
Sentenza Cassazione n. 27119/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris