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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10892/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17325/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone, n. 53 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania n. 2261 /20 19 , pubblicata in data17 ottobre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, esponendo che: aveva svolto attività sanitaria per conto della convenuta in regime di accreditamento e, avendo ricevuto in ritardo il pagamento delle prestazioni erogate negli anni dal 2003 sino al 28 agosto 2008, aveva maturato per detto periodo un credito di euro 2.059.790,35 a titolo di interessi di mora al tasso indicato dal d.lgs. n. 231/2002; con deliberazione n. 1800 dell’11 agosto 2006 il Direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, oggi ASP di Catania, aveva autorizzato la sottoscrizione di un accordo, con dilazione di pagamento al debitore ceduto, con la società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], subordinando la presa d’atto della cessione all’impegno da parte delle strutture cedenti ‹‹a non presentare per gli anni pregressi alcuna azione legale ed a ritirare le azioni giudiziarie già intraprese, senza ulteriori pretese, previo riconoscimento dell’interesse di punti percentuali 1,40 oltre EURIBOR e del pagamento delle spese legali sostenute in relazione ai provvedimenti giudiziali già ottenuti prima dell’accordo di factoring e, comunque, in misura non superiore ai minimi tariffari››; con deliberazione n. 2076 del 27 novembre 2007, l’ASP aveva prorogato l’accordo, per un ulteriore anno, con scadenza al 31 agosto 2008; con atto del 24 luglio 2008, aveva proceduto alla cessione dei crediti mediante factoring alla [OSCURATO:SOCIETA]., alle condizioni concordate con l’ASP di Catania; con atto del 28 agosto 2008, ‹‹…ai fini della presa d’atto da parte dell’Azienda della cessione del proprio credito alla [OSCURATO:SOCIETA]….››, aveva dichiarato ‹‹…di non presentare per i crediti riguardanti i ritardati pagamenti delle forniture rese, afferenti agli anni dal 2003 e seguenti e fino alla stipula della cessione, nessuna azione legale impegnandosi, altresì, a ritirare e rinunciare alle azioni giudiziarie già intraprese ed ad ogni pretesa alle stesse connessa.

Tale rinuncia viene espressa a condizione che venga riconosciuto, sui crediti sopra specificati, il diritto ad ottenere il pagamento degli stessi, degli interessi, nella misura concordata, fissata nelle delibere dell’Azienda n. 1800 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2076 del 27/11/2007…››; l’ASP di Catania, con nota prot. n. 111257 del 9 settembre 2008, aveva preso atto della cessione dei crediti e della rinuncia del 28 agosto 2008; aveva reiterato la predetta dichiarazione con atto del 16 novembre 2009, in relazione alla cessione pro soluto dei crediti alla [OSCURATO:SOCIETA]. maturati dal 1° giugno 2009, cui aveva fatto seguito la presa d’atto prot. n. 33308 del 30 novembre 2010 dell’Azienda sanitaria; aveva, quindi, ricalcolato gli interessi di mora per il ritardato pagamento di prestazioni sanitarie maturati negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (fino alla data del 29 agosto 2008), applicando il tasso dell’Euribor + 1,4%, come previsto dalle deliberazioni dell’Azienda sanitaria di Catania n. 1800/2006 e n. 2076/2007, emettendo fattura n. 5463 del 15 dicembre 2008, per un importo totale di euro 922.294,55, ma, con nota prot. n. 2966/11 del 10 giugno 2009, l’Azienda USL n. 3 di Catania aveva rifiutato il riconoscimento di detti interessi, comunicando‹‹la fattura n. 5463 del 15/12/2008 non può essere ammessa al pagamento, … avuto riguardo all’atto di rinuncia al contenzioso secondo il quale il riconoscimento degli interessi moratori fissati nelle delibere 1800/16 e 2076/07 è previsto solo nel caso in cui la struttura abbia già, all’atto della cessione del credito al Factor , intrapreso azioni giudiziarie per il recupero dei crediti riguardanti le prestazioni effettuate››.

Chiese, pertanto, che — previo accertamento , ove necessario, della nullità dell’accordo ex art. 7 d.lgs. n. 231/2002, n ella parte in cui escludeva il diritto a richiedere all’ASP di Catania il pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento in relazione alle prestazioni erogate negli anni dal 2003 e fino alla stipula della cessione — l ’ A zienda [OSCURATO:PERSONA] nciale di Catania venisse condannata al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, pari alla somma di euro 2.059.790,35, e, in via gradata, al pagamento del minor importo di euro 922.292,74, pari agli interessi calcolati alla data del 28 agosto 2008 al tasso dell’Euribor+ 1,4%, come previsto dalle deliberazioni dell’Azienda sanitaria di Catania n. 1800/16 e n. 2076/2007, ovvero nella diversa misura stabilita per ricondurre ad equità il contenuto dell’accordo medesimo, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002.

L’[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepì l’inapplicabilità dell’invocato art. 7 del d.lgs. n. 231/2002e comunque l’infondatezza della pretesa creditoria, negando la debenza degli interessi moratori.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 658/15, rilevando che negli atti di rinuncia si faceva sempre riferimento ai crediti maturati nel periodo compreso tra il 2003 e la data di stipula della cessione e aisoli ‹‹ crediti azionati››, ritenne legittimo il rifiuto della convenuta di pagare gli interessi richiesti e rigettò le domande di parte attrice, escludendo che l’accordo fosse iniquo.

2. Interposto gravame dalla Casa di Cura, la Corte d’appello di Catania, ritenuto inapplicabile l’art. 7 d.lgs. n. 231/2002 all’accordo de quo, con cui le parti avevano inteso regolare la fase successiva alla stipula della transazione commerciale tra le stesse intervenuta e disciplinata dal d.lgs. n. 231/2002,ha osservato che dalla lettura del citato accordo emerge va che l’impegno richiesto dall’Azienda n on comportava in alcun modo la rinuncia da parte della Casa di Cura agli interessi di mora maturati sui crediti non precedentemente ‹‹azionati›› e che, tra gli atti a firma della Casa di Cura , non era individuabile una rinuncia a percepire detti interessi.

Ha, in particolare, rilevato che la Casa di Cura si era impegnata a non presentare azione legale per i crediti riguardanti i ritardati pagamenti delle forniture rese, afferenti agli anni dal 2003 e fino alla stipula della cessione, e a rinunciare alle azioni giudiziarie già intraprese e ad ogni pretesa alle stesse connessa, ma che la rinuncia era stata subordinata al riconoscimento degli interessi nella misura pattuita; per i crediti non azionati in sede giudiziaria, nessuna rinuncia doveva essere formulata, non sussistendo azioni giudiziarie a cui rinunciare.

La Corte ha, quindi, accolto il gravame, riconoscendo, in favore della Casa di Cura, gli interessi di mora per ritardato pagamento da parte della ASP di Catania delle prestazioni sanitarie erogate negli anni dal 2003 al 2008, calcolati al tasso dell’Euribor + 1,4%, nella misura di euro 922.292,74, oltre interessi legali dalla domanda.

3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e proponericorso incidentale, affidato ad un motivo.

L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania resiste con controricorso al ricorso incidentale.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

1. Con il primo motivo d el ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni sull’interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e di quella prevista dall’art. 1324 cod. civ. sulla normativa applicabile agli atti unilaterali.

La ricorrente, partendo dalla considerazione che la motivazione della decisione impugnata è ancorata alla premessa che la delibera n. 1800 dell’11 agosto 2006 e le successive dichiarazioni di rinuncia costituirebbero segmenti dell’accordo negoziale intercorso tra le parti, sostiene che, in realtà, soltanto alla dichiarazione del 16 novembre 2009 ed al successivo contratto di factoringp ossa essere riconosciuto il valore di fonti di obbligazioni.

Lamenta che la Corte territoriale, non facendo corretta applicazione dei criteri di interpretazione del contratto, utilizzabili anche per le dichiarazioni negoziali unilaterali, si è del tutto disancorata dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate negli atti che hanno preceduto la stipula del contratto di factoring, atteso che nella delibera ASP era prevista una implicita rinuncia agli interessi di mora nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231/2002, tanto che era indicata la minor misura di 1,4% oltre Euribor, e nella dichiarazione del 16 novembre 2009 del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era previsto che quest’ultima rinuncia sse al credito riguardante i ritardati pagamenti, accettando la misura concordata solo per i crediti azionati.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e dell’art.1326 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la motivazione della decisione là dove la Corte di merito afferma: ‹‹è pacifico tra le parti che l’accordo di cui si discute è frutto del contenuto della deliberazione n. 1800 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (…) e dei conseguenti atti con cui la Casa di Cura ha assunto l’impegno a cui l’azienda sanitaria subordinava la presa d’atto della detta cessione››.

Assumeche se si v olesse attribuire al la delibera n. 1800 del 2016 il valore di ‹‹proposta contrattuale›› e alla dichiarazione negoziale ‹‹quella di accettazione››,non potrebbe ritenersi raggiunto l’accordo, stante l’evidente insussistenza di corrispondenza tra le espressioni complessive contenute nella cd. proposta e quelle contenute nell’accettazione, con la conseguenza che l’accordo si sarebbe perfezionato in forza del comportamento concludente di accettazione della controproposta.

3. Con il terzo motivo,rubricato: violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 1321, 1324 e 1334 cod. civ. e segg. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che la dichiarazione di rinuncia della Casa di Cura ‹‹di non presentare alcuna azione legale›› h a natura sostanziale d i rinuncia al pagamento degli stessi interessi.

4. Con il quarto motivo,denunciando ‹‹omesso esame di un fatto storico decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) determinante un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››, la ricorrente addebita ai giudici di appello di avere trascurato l’esame del fatto storico decisivo, costituito dalla dichiarazione di rinuncia resa il 16 novembre 2009 dal [OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rendendoin tal modo una motivazione incomprensibile.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. censura la decisione impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 d.lgs. n. 231 del 2002 e dei principi in materia di nullità speciali e abuso del diritto.

Sostiene che l’accordo formatosi con la delibera n. 1800/2006 e le dichiarazioni di rinuncia del 28 agosto 2008 e del 16 novembre 2009, ove venisse interpretato nel senso sostenuto dalla ricorrente, sarebbe nullo per violazione del citato art. 7, nel testo vigente ratione temporis.

Rappresenta che, prevedendo la normainvocata una nullità speciale di derivazione comunitaria, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, detta nullità non è esclusa dalla circostanza che la pattuizione intervenga nel corso del rapporto contrattuale ad integrazione e/o modifica delle originarie pattuizioni; l’accordo de quo che, secondo l’interpretazione sostenuta dalla ASP di Catania, non comporterebbe la ‹‹diminuzione del tasso di interesse››, bensì la rinuncia integrale ed incondizionata del creditore al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, al fine di ottenere l’accettazione del debitore alla cessione dei crediti mediante factoring, sarebbe pregiudizievole ed iniquo per la casa di Cura creditrice, costretta a rinunciare al proprio diritto di credito per le difficoltà di liquidità determinate dallo stesso debitore con il ritardo dei pagamenti.

Soggiunge che gli atti sottoposti a scrutinio integrano, altresì,una ipotesi di abuso del dirittoe che l a nullità dell’ac cordo raggiunto, che prevedeva il riconoscimento degli interessi moratori al tasso dell’Euribor + 1,4/% e la rinuncia agli interessi maturati nella maggior misura prevista dalla legge, determina il venir meno degli effetti della rinuncia ad esercitare l’azione giudiziale per il pagamento degli interessi moratori dovuti nella maggior misura prevista dalla legge per il ritardato pagamento, pari a ll’importo di euro 2.059.790,35 risultante dai prospetti contabili allegati.

6. Il ricorso incidentale , ponendo la questione della nullità dell’accordo intercorso tra le parti, deve essere scrutinato con priorità, risultando evidente che, ove la doglianza venisse accolta, l’esame dei motivi del ricorso principale diventerebbe superfluo.

In linea generale, il decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, introdotto in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, al fine di garantire l‘integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE ( che al 12° considerando prevede: ‹‹ E’ necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi commerciale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento…››), si propone di evitare che, nell’ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull’intera attività d’impresa e, quindi, sul settore del mercato di riferimento.

Siffatto obiettivo è stato perseguito dal legislatore del 2002 mediante la previsione sia di termini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decor renza comporta l’automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora, senza che sia necessaria la previa costituzione in mora, sia della misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, conpossibilità di deroga pattizia al saggio previsto.

La direttiva 2011/7/UE e il d . l gs. n. 192 del 2012 hanno - in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo all'art. 5 che ‹‹nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7››; e l’art. 7, nella sua nuova formulazione, ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previsto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria.

Dal 2012, dunque, è stato espressamente stabilito un limite all'autonomia contrattuale anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità della clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.

Questa Corte ha già avuto modo di verificare se l'art. 7 d . l gs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione, consentisse, oltre che di derogare al saggio previsto per gli interessi moratori, anche di escluderne pattiziamente l'applicazione, oppure se la clausolapattizia dideroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012.

Alla luce del testo dell'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione, che prevedeva che l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore, questa Corte ha ritenuto preferibile l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame, sottolineando: ‹‹è del tutto evidente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 192 del 2012›› (Cass., sez. 2, 19/05/2022, n. 16273).

Di recente, inoltre, questa Corte ha, ulteriormente, puntualizzato che la disciplina normativa in esame deve essere interpretata anche tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 febbraio 2017 , IOS Finance EFC contro [OSCURATO:PERSONA] de Salud, in causa C-555/14 (Cass., sez. 3, 08/02/ 2023, n. 3736).

Con tale pronuncia, la Corte di giustiz i a ha evidenz iato che lo scopo dell'articolo 7 della direttiva 2011/7 -il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua -è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore (punto 30) .

Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale (punto 31), come peraltro confermato dal considerando 16 della direttiva 2011/7, il quale precisa che essa non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora (punto 32).

Di conseguenza, la Corte di giustizia ha escluso che la direttiva 2011/7 ostia che il creditore rinunci agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, precisando, tuttavia, che ‹‹ una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, di modo che la rinuncia stessa non deve costituire a sua volta un abuso della libertà contrattuale del creditore che sarebbe imputabile al debitore›› (punto 34); spetta quindi al giudice nazionale verificare se il creditore abbia realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora.

Tanto premesso, la Corte d’appello, nel respingere il motivo di gravame con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la nullità dell’accordo per violazione dell’invocato art. 7 d.lgs. n. 231/2002, ha escluso che tale disposizione potessetrovare applicazione nel caso di specie, ponendo l’accento sul fatto che l’accordo in esame è volto a regolare ‹‹ la fase successiva alla stipula della tra nsazione commerciale›› intervenuta tra le parti e disciplinata dal decreto legislativo n. 231/02 e che non si verte, pertanto, nell’ambito di una ‹‹transazione commerciale››, ma di ‹‹un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, hanno regolato i loro rapporti di dare ed avere scaturenti da una precedente transazione commerciale››.

La decisione non incorre nella denunciata nullità di derivazione comunitaria prevista dall’art. 7 del d.lg. n. 231/2002, in quanto tale norma non può incidere sulla validità di un accordo transattivo che, secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata, è stato formalizzato dalle parti in un momento successivo a quello di conclusione della ‹‹transazione commerciale›› e con il quale esse, facendosi reciproche concessioni, hanno liberamente regolato la previsione e determinazione degli interessi.

Il ricorso incidentale deve, quindi, essere rigettato.

7. I primi tre motivi del ricorso principale, tutti volti a denunciare la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione dell’accordo transattivo, possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili.

7.1. Le censure in esame sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod., proc. civ., perché la ricorrente, pur deducendo la violazione dei criteri di interpretazione dell’accordo intercorso tra le parti, omette di trascrivere o riportare in ricorso il contenuto di tutte le pattuizioni negoziali, tra le quali quelle del contratto di factoring pure da essa richiamate, al fine di consentir e il controllo a questo giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (Cass., sez.

L, 11/07/2007, n. 15489; Cass., sez.

L, 15/11/2013, n. 25728; Cass., sez. 3, 08/03/2019, n. 6735).

7.2. Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, i motivi presentano un ulteriore profilo di inammissibilità.

L’interpretazione degli atti negoziali costituisce attività riservata al giudice di merito e, pertanto, il sindacato sull’interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito attraverso una contrapposizione di una diversa soluzione interpretativa disattesa dalla sentenza gravata (Cass., sez. 5, 16/01/2019, n. 873; Cass., sez. 1, 09/04/2021, n. 9461; Cass., sez. 1, 06/02/2023, n. 3571).

Con la ulteriore precisazione che, quando, come nel caso di specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, la questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce fatto decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass., sez. 1, 26/02/2019, n. 5670).

8. Il quarto motivo del ricorso principaleè infondato.

I giudici di appello non sono incorsi nel vizio contestato con il mezzo qui in esame, poiché nella motivazione della sentenza, a pag. 11, dopo un richiamo al contenuto della delibera n. 1800 del 2006, si fa riferimento esplicito agli ‹‹atti con cui la Casa di Cura ha assunto l’impegno a cui l’Azienda sanitaria subordinava la presa d’atto della detta cessione››, ossia ad entrambi gli atti di rinuncia sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche a quello del 16 novembre 2009, di cui si trascrive, nella medesima pagina, parte del contenuto testuale.

Da tanto si evince che la rinuncia è stata presa in esame e vagliata ai fini della decisione, trattandosi di atto che ha determinato la conclusione dell’accordo transattivo secondo lo schema della proposta e dell’accettazione nel contratto a formazione progressiva.

Ciò impone di escludere il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel quale non è, comunque, inquadrabile l’omesso esame di una questione relativa all’interpretazione del contratto, posto che detto vizio è ormai limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia carattere decisivo e non può pertanto comprendere elementi meramente interpretativi(Cass., sez. 1, 26/02/2019, n. 5670).

A ben vedere, la riportata doglianza della ricorrente, pur prospettando un vizio di motivazione, si risolve nella deduzione dell'erronea interpretazione della dichiarazione di rinuncia, come emerge chiaramente dai continui richiami al testo letterale della stessa ed alle deduzioni svolte dirette a contesta r e alla Corte territoriale di avere omesso di riportare parte della dichiarazione di rinuncia e, comunque, di trarre dal suo tenore letterale l’effetto giuridico diritenere che detta dichiarazione conten esse una esplicita rinuncia al credito derivante dal ritardato pagamento.

Poiché, dunque, la questione postacon il mezzo in esame involge esclusivamente l'interpretazione della convenzione, occorre ribadire che il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé.

In altri termini, il sind acato non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, e la critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito non può sostanziarsi nella mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito (Cass., sez. 3, 08/03/ 2017, n. 5795; Cass., n. 946/2021, cit.; Cass., n. 3571/2023, cit.).

9. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devonoessere rigettati.Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e d il ricorso incidentale .

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17325/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone, n. 53 -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Catania n. 2261 /20 19 , pubblicata in data17 ottobre 20 19 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, esponendo che: aveva svolto attività sanitaria per conto della convenuta in regime di accreditamento e, avendo ricevuto in ritardo il pagamento delle prestazioni erogate negli anni dal 2003 sino al 28 agosto 2008, aveva maturato per detto periodo un credito di euro 2.059.790,35 a titolo di interessi di mora al tasso indicato dal d.lgs. n. 231/2002; con deliberazione n. 1800 dell’11 agosto 2006 il Direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Catania, oggi ASP di Catania, aveva autorizzato la sottoscrizione di un accordo, con dilazione di pagamento al debitore ceduto, con la società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], subordinando la presa d’atto della cessione all’impegno da parte delle strutture cedenti ‹‹a non presentare per gli anni pregressi alcuna azione legale ed a ritirare le azioni giudiziarie già intraprese, senza ulteriori pretese, previo riconoscimento dell’interesse di punti percentuali 1,40 oltre EURIBOR e del pagamento delle spese legali sostenute in relazione ai provvedimenti giudiziali già ottenuti prima dell’accordo di factoring e, comunque, in misura non superiore ai minimi tariffari››; con deliberazione n. 2076 del 27 novembre 2007, l’ASP aveva prorogato l’accordo, per un ulteriore anno, con scadenza al 31 agosto 2008; con atto del 24 luglio 2008, aveva proceduto alla cessione dei crediti mediante factoring alla [OSCURATO:SOCIETA]., alle condizioni concordate con l’ASP di Catania; con atto del 28 agosto 2008, ‹‹…ai fini della presa d’atto da parte dell’Azienda della cessione del proprio credito alla [OSCURATO:SOCIETA]….››, aveva dichiarato ‹‹…di non presentare per i crediti riguardanti i ritardati pagamenti delle forniture rese, afferenti agli anni dal 2003 e seguenti e fino alla stipula della cessione, nessuna azione legale impegnandosi, altresì, a ritirare e rinunciare alle azioni giudiziarie già intraprese ed ad ogni pretesa alle stesse connessa. Tale rinuncia viene espressa a condizione che venga riconosciuto, sui crediti sopra specificati, il diritto ad ottenere il pagamento degli stessi, degli interessi, nella misura concordata, fissata nelle delibere dell’Azienda n. 1800 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 2076 del 27/11/2007…››; l’ASP di Catania, con nota prot. n. 111257 del 9 settembre 2008, aveva preso atto della cessione dei crediti e della rinuncia del 28 agosto 2008; aveva reiterato la predetta dichiarazione con atto del 16 novembre 2009, in relazione alla cessione pro soluto dei crediti alla [OSCURATO:SOCIETA]. maturati dal 1° giugno 2009, cui aveva fatto seguito la presa d’atto prot. n. 33308 del 30 novembre 2010 dell’Azienda sanitaria; aveva, quindi, ricalcolato gli interessi di mora per il ritardato pagamento di prestazioni sanitarie maturati negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 (fino alla data del 29 agosto 2008), applicando il tasso dell’Euribor + 1,4%, come previsto dalle deliberazioni dell’Azienda sanitaria di Catania n. 1800/2006 e n. 2076/2007, emettendo fattura n. 5463 del 15 dicembre 2008, per un importo totale di euro 922.294,55, ma, con nota prot. n. 2966/11 del 10 giugno 2009, l’Azienda USL n. 3 di Catania aveva rifiutato il riconoscimento di detti interessi, comunicando‹‹la fattura n. 5463 del 15/12/2008 non può essere ammessa al pagamento, … avuto riguardo all’atto di rinuncia al contenzioso secondo il quale il riconoscimento degli interessi moratori fissati nelle delibere 1800/16 e 2076/07 è previsto solo nel caso in cui la struttura abbia già, all’atto della cessione del credito al Factor , intrapreso azioni giudiziarie per il recupero dei crediti riguardanti le prestazioni effettuate››. Chiese, pertanto, che — previo accertamento , ove necessario, della nullità dell’accordo ex art. 7 d.lgs. n. 231/2002, n ella parte in cui escludeva il diritto a richiedere all’ASP di Catania il pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento in relazione alle prestazioni erogate negli anni dal 2003 e fino alla stipula della cessione — l ’ A zienda [OSCURATO:PERSONA] nciale di Catania venisse condannata al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, pari alla somma di euro 2.059.790,35, e, in via gradata, al pagamento del minor importo di euro 922.292,74, pari agli interessi calcolati alla data del 28 agosto 2008 al tasso dell’Euribor+ 1,4%, come previsto dalle deliberazioni dell’Azienda sanitaria di Catania n. 1800/16 e n. 2076/2007, ovvero nella diversa misura stabilita per ricondurre ad equità il contenuto dell’accordo medesimo, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002. L’[OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, eccepì l’inapplicabilità dell’invocato art. 7 del d.lgs. n. 231/2002e comunque l’infondatezza della pretesa creditoria, negando la debenza degli interessi moratori. Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 658/15, rilevando che negli atti di rinuncia si faceva sempre riferimento ai crediti maturati nel periodo compreso tra il 2003 e la data di stipula della cessione e aisoli ‹‹ crediti azionati››, ritenne legittimo il rifiuto della convenuta di pagare gli interessi richiesti e rigettò le domande di parte attrice, escludendo che l’accordo fosse iniquo. 2. Interposto gravame dalla Casa di Cura, la Corte d’appello di Catania, ritenuto inapplicabile l’art. 7 d.lgs. n. 231/2002 all’accordo de quo, con cui le parti avevano inteso regolare la fase successiva alla stipula della transazione commerciale tra le stesse intervenuta e disciplinata dal d.lgs. n. 231/2002,ha osservato che dalla lettura del citato accordo emerge va che l’impegno richiesto dall’Azienda n on comportava in alcun modo la rinuncia da parte della Casa di Cura agli interessi di mora maturati sui crediti non precedentemente ‹‹azionati›› e che, tra gli atti a firma della Casa di Cura , non era individuabile una rinuncia a percepire detti interessi. Ha, in particolare, rilevato che la Casa di Cura si era impegnata a non presentare azione legale per i crediti riguardanti i ritardati pagamenti delle forniture rese, afferenti agli anni dal 2003 e fino alla stipula della cessione, e a rinunciare alle azioni giudiziarie già intraprese e ad ogni pretesa alle stesse connessa, ma che la rinuncia era stata subordinata al riconoscimento degli interessi nella misura pattuita; per i crediti non azionati in sede giudiziaria, nessuna rinuncia doveva essere formulata, non sussistendo azioni giudiziarie a cui rinunciare. La Corte ha, quindi, accolto il gravame, riconoscendo, in favore della Casa di Cura, gli interessi di mora per ritardato pagamento da parte della ASP di Catania delle prestazioni sanitarie erogate negli anni dal 2003 al 2008, calcolati al tasso dell’Euribor + 1,4%, nella misura di euro 922.292,74, oltre interessi legali dalla domanda. 3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania, con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e proponericorso incidentale, affidato ad un motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] di Catania resiste con controricorso al ricorso incidentale. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con il primo motivo d el ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni sull’interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e di quella prevista dall’art. 1324 cod. civ. sulla normativa applicabile agli atti unilaterali. La ricorrente, partendo dalla considerazione che la motivazione della decisione impugnata è ancorata alla premessa che la delibera n. 1800 dell’11 agosto 2006 e le successive dichiarazioni di rinuncia costituirebbero segmenti dell’accordo negoziale intercorso tra le parti, sostiene che, in realtà, soltanto alla dichiarazione del 16 novembre 2009 ed al successivo contratto di factoringp ossa essere riconosciuto il valore di fonti di obbligazioni. Lamenta che la Corte territoriale, non facendo corretta applicazione dei criteri di interpretazione del contratto, utilizzabili anche per le dichiarazioni negoziali unilaterali, si è del tutto disancorata dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate negli atti che hanno preceduto la stipula del contratto di factoring, atteso che nella delibera ASP era prevista una implicita rinuncia agli interessi di mora nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231/2002, tanto che era indicata la minor misura di 1,4% oltre Euribor, e nella dichiarazione del 16 novembre 2009 del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era previsto che quest’ultima rinuncia sse al credito riguardante i ritardati pagamenti, accettando la misura concordata solo per i crediti azionati. 2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione delle norme degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e dell’art.1326 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la motivazione della decisione là dove la Corte di merito afferma: ‹‹è pacifico tra le parti che l’accordo di cui si discute è frutto del contenuto della deliberazione n. 1800 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (…) e dei conseguenti atti con cui la Casa di Cura ha assunto l’impegno a cui l’azienda sanitaria subordinava la presa d’atto della detta cessione››. Assumeche se si v olesse attribuire al la delibera n. 1800 del 2016 il valore di ‹‹proposta contrattuale›› e alla dichiarazione negoziale ‹‹quella di accettazione››,non potrebbe ritenersi raggiunto l’accordo, stante l’evidente insussistenza di corrispondenza tra le espressioni complessive contenute nella cd. proposta e quelle contenute nell’accettazione, con la conseguenza che l’accordo si sarebbe perfezionato in forza del comportamento concludente di accettazione della controproposta. 3. Con il terzo motivo,rubricato: violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 1321, 1324 e 1334 cod. civ. e segg. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che la dichiarazione di rinuncia della Casa di Cura ‹‹di non presentare alcuna azione legale›› h a natura sostanziale d i rinuncia al pagamento degli stessi interessi. 4. Con il quarto motivo,denunciando ‹‹omesso esame di un fatto storico decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) determinante un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile››, la ricorrente addebita ai giudici di appello di avere trascurato l’esame del fatto storico decisivo, costituito dalla dichiarazione di rinuncia resa il 16 novembre 2009 dal [OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., rendendoin tal modo una motivazione incomprensibile. 5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] di Medicina e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. censura la decisione impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 d.lgs. n. 231 del 2002 e dei principi in materia di nullità speciali e abuso del diritto. Sostiene che l’accordo formatosi con la delibera n. 1800/2006 e le dichiarazioni di rinuncia del 28 agosto 2008 e del 16 novembre 2009, ove venisse interpretato nel senso sostenuto dalla ricorrente, sarebbe nullo per violazione del citato art. 7, nel testo vigente ratione temporis. Rappresenta che, prevedendo la normainvocata una nullità speciale di derivazione comunitaria, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, detta nullità non è esclusa dalla circostanza che la pattuizione intervenga nel corso del rapporto contrattuale ad integrazione e/o modifica delle originarie pattuizioni; l’accordo de quo che, secondo l’interpretazione sostenuta dalla ASP di Catania, non comporterebbe la ‹‹diminuzione del tasso di interesse››, bensì la rinuncia integrale ed incondizionata del creditore al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, al fine di ottenere l’accettazione del debitore alla cessione dei crediti mediante factoring, sarebbe pregiudizievole ed iniquo per la casa di Cura creditrice, costretta a rinunciare al proprio diritto di credito per le difficoltà di liquidità determinate dallo stesso debitore con il ritardo dei pagamenti. Soggiunge che gli atti sottoposti a scrutinio integrano, altresì,una ipotesi di abuso del dirittoe che l a nullità dell’ac cordo raggiunto, che prevedeva il riconoscimento degli interessi moratori al tasso dell’Euribor + 1,4/% e la rinuncia agli interessi maturati nella maggior misura prevista dalla legge, determina il venir meno degli effetti della rinuncia ad esercitare l’azione giudiziale per il pagamento degli interessi moratori dovuti nella maggior misura prevista dalla legge per il ritardato pagamento, pari a ll’importo di euro 2.059.790,35 risultante dai prospetti contabili allegati. 6. Il ricorso incidentale , ponendo la questione della nullità dell’accordo intercorso tra le parti, deve essere scrutinato con priorità, risultando evidente che, ove la doglianza venisse accolta, l’esame dei motivi del ricorso principale diventerebbe superfluo. In linea generale, il decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, introdotto in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, al fine di garantire l‘integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE ( che al 12° considerando prevede: ‹‹ E’ necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi commerciale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento…››), si propone di evitare che, nell’ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull’intera attività d’impresa e, quindi, sul settore del mercato di riferimento. Siffatto obiettivo è stato perseguito dal legislatore del 2002 mediante la previsione sia di termini di pagamento predeterminati e molto stringenti, con una forte limitazione alla eventuale deroga pattizia e la cui decor renza comporta l’automatico obbligo di corresponsione degli interessi di mora, senza che sia necessaria la previa costituzione in mora, sia della misura del saggio degli interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea maggiorato di sette punti e, anche in questo caso, conpossibilità di deroga pattizia al saggio previsto. La direttiva 2011/7/UE e il d . l gs. n. 192 del 2012 hanno - in parte - modificato la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo all'art. 5 che ‹‹nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso ma con esplicito riferimento ai limiti previsti dall'art. 7››; e l’art. 7, nella sua nuova formulazione, ha, da un lato, incluso espressamente la deroga al tasso degli interessi moratori tra le clausole nulle in caso di loro grave iniquità, dall'altro ha previsto che la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora si presume gravemente iniqua e non è ammessa prova contraria. Dal 2012, dunque, è stato espressamente stabilito un limite all'autonomia contrattuale anche per la derogabilità della debenza degli interessi moratori, prevedendo testualmente la nullità della clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Questa Corte ha già avuto modo di verificare se l'art. 7 d . l gs. n. 231 del 2002, nella precedente formulazione, consentisse, oltre che di derogare al saggio previsto per gli interessi moratori, anche di escluderne pattiziamente l'applicazione, oppure se la clausolapattizia dideroga fosse soggetta ai suddetti limiti già nel regime precedente le modifiche intervenute nel 2012. Alla luce del testo dell'art. 7, comma 1, nella precedente formulazione, che prevedeva che l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore, questa Corte ha ritenuto preferibile l'interpretazione che riconosce continuità tra vecchia e nuova formulazione delle norme in esame, sottolineando: ‹‹è del tutto evidente che la principale conseguenza del ritardato pagamento sia l'obbligo di pagare gli interessi e, dunque, l'esclusione di un tale obbligo doveva necessariamente rientrare tra le clausole suscettibili di valutazione di grave iniquità anche prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 192 del 2012›› (Cass., sez. 2, 19/05/2022, n. 16273). Di recente, inoltre, questa Corte ha, ulteriormente, puntualizzato che la disciplina normativa in esame deve essere interpretata anche tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 febbraio 2017 , IOS Finance EFC contro [OSCURATO:PERSONA] de Salud, in causa C-555/14 (Cass., sez. 3, 08/02/ 2023, n. 3736). Con tale pronuncia, la Corte di giustiz i a ha evidenz iato che lo scopo dell'articolo 7 della direttiva 2011/7 -il quale, per le transazioni commerciali, prevede che qualsiasi clausola contrattuale o prassi che escluda l'applicazione degli interessi di mora si debba considerare gravemente iniqua -è di evitare che la rinuncia da parte del creditore agli interessi di mora o al risarcimento per i costi di recupero non intervenga a partire dalla conclusione del contratto, vale a dire nel momento in cui si esercita la libertà contrattuale del creditore e vi è il possibile rischio di un abuso di tale libertà da parte del debitore a danno del creditore (punto 30) . Per contro, qualora le condizioni previste dalla direttiva 2011/7 siano soddisfatte e gli interessi di mora nonché il risarcimento per i costi di recupero siano esigibili, il creditore, tenuto conto della sua libertà contrattuale, deve rimanere libero di rinunciare agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, in particolare quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale (punto 31), come peraltro confermato dal considerando 16 della direttiva 2011/7, il quale precisa che essa non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora (punto 32). Di conseguenza, la Corte di giustizia ha escluso che la direttiva 2011/7 ostia che il creditore rinunci agli importi dovuti a titolo di tali interessi e del risarcimento, precisando, tuttavia, che ‹‹ una simile rinuncia è subordinata alla condizione che il consenso sia stato effettivamente libero, di modo che la rinuncia stessa non deve costituire a sua volta un abuso della libertà contrattuale del creditore che sarebbe imputabile al debitore›› (punto 34); spetta quindi al giudice nazionale verificare se il creditore abbia realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere (se lo avesse voluto) il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora. Tanto premesso, la Corte d’appello, nel respingere il motivo di gravame con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la nullità dell’accordo per violazione dell’invocato art. 7 d.lgs. n. 231/2002, ha escluso che tale disposizione potessetrovare applicazione nel caso di specie, ponendo l’accento sul fatto che l’accordo in esame è volto a regolare ‹‹ la fase successiva alla stipula della tra nsazione commerciale›› intervenuta tra le parti e disciplinata dal decreto legislativo n. 231/02 e che non si verte, pertanto, nell’ambito di una ‹‹transazione commerciale››, ma di ‹‹un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, hanno regolato i loro rapporti di dare ed avere scaturenti da una precedente transazione commerciale››. La decisione non incorre nella denunciata nullità di derivazione comunitaria prevista dall’art. 7 del d.lg. n. 231/2002, in quanto tale norma non può incidere sulla validità di un accordo transattivo che, secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata, è stato formalizzato dalle parti in un momento successivo a quello di conclusione della ‹‹transazione commerciale›› e con il quale esse, facendosi reciproche concessioni, hanno liberamente regolato la previsione e determinazione degli interessi. Il ricorso incidentale deve, quindi, essere rigettato. 7. I primi tre motivi del ricorso principale, tutti volti a denunciare la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione dell’accordo transattivo, possono essere trattati unitariamente e sono inammissibili. 7.1. Le censure in esame sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod., proc. civ., perché la ricorrente, pur deducendo la violazione dei criteri di interpretazione dell’accordo intercorso tra le parti, omette di trascrivere o riportare in ricorso il contenuto di tutte le pattuizioni negoziali, tra le quali quelle del contratto di factoring pure da essa richiamate, al fine di consentir e il controllo a questo giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative (Cass., sez. L, 11/07/2007, n. 15489; Cass., sez. L, 15/11/2013, n. 25728; Cass., sez. 3, 08/03/2019, n. 6735). 7.2. Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, i motivi presentano un ulteriore profilo di inammissibilità. L’interpretazione degli atti negoziali costituisce attività riservata al giudice di merito e, pertanto, il sindacato sull’interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito attraverso una contrapposizione di una diversa soluzione interpretativa disattesa dalla sentenza gravata (Cass., sez. 5, 16/01/2019, n. 873; Cass., sez. 1, 09/04/2021, n. 9461; Cass., sez. 1, 06/02/2023, n. 3571). Con la ulteriore precisazione che, quando, come nel caso di specie, è applicabile il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ, la questione relativa all’interpretazione del contratto neppure è riconducibile a detto vizio, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce fatto decisivo per il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass., sez. 1, 26/02/2019, n. 5670). 8. Il quarto motivo del ricorso principaleè infondato. I giudici di appello non sono incorsi nel vizio contestato con il mezzo qui in esame, poiché nella motivazione della sentenza, a pag. 11, dopo un richiamo al contenuto della delibera n. 1800 del 2006, si fa riferimento esplicito agli ‹‹atti con cui la Casa di Cura ha assunto l’impegno a cui l’Azienda sanitaria subordinava la presa d’atto della detta cessione››, ossia ad entrambi gli atti di rinuncia sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, anche a quello del 16 novembre 2009, di cui si trascrive, nella medesima pagina, parte del contenuto testuale. Da tanto si evince che la rinuncia è stata presa in esame e vagliata ai fini della decisione, trattandosi di atto che ha determinato la conclusione dell’accordo transattivo secondo lo schema della proposta e dell’accettazione nel contratto a formazione progressiva. Ciò impone di escludere il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel quale non è, comunque, inquadrabile l’omesso esame di una questione relativa all’interpretazione del contratto, posto che detto vizio è ormai limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia carattere decisivo e non può pertanto comprendere elementi meramente interpretativi(Cass., sez. 1, 26/02/2019, n. 5670). A ben vedere, la riportata doglianza della ricorrente, pur prospettando un vizio di motivazione, si risolve nella deduzione dell'erronea interpretazione della dichiarazione di rinuncia, come emerge chiaramente dai continui richiami al testo letterale della stessa ed alle deduzioni svolte dirette a contesta r e alla Corte territoriale di avere omesso di riportare parte della dichiarazione di rinuncia e, comunque, di trarre dal suo tenore letterale l’effetto giuridico diritenere che detta dichiarazione conten esse una esplicita rinuncia al credito derivante dal ritardato pagamento. Poiché, dunque, la questione postacon il mezzo in esame involge esclusivamente l'interpretazione della convenzione, occorre ribadire che il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé. In altri termini, il sind acato non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, e la critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito non può sostanziarsi nella mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella diversa che, tra le varie opzioni possibili, sia stata divisata dai giudici di merito (Cass., sez. 3, 08/03/ 2017, n. 5795; Cass., n. 946/2021, cit.; Cass., n. 3571/2023, cit.). 9. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devonoessere rigettati.Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e d il ricorso incidentale . Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei