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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 37849/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27326-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Genova, avverso l’ordinanza - ingiunzione del 28.11.2013, n. 93/A, emessa dalla Provincia di Genova, con la quale era stata contestata agli opponenti la violazione dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152 del 2006, per aver gestito l’impianto di depurazione dei rifiuti urbani del Comune di Cogoleto, di proprietà del locale Comune, in assenza del prescritto provvedimento autorizzativo, e comminata la sanzione di €

15.010. Nella resistenza della Provincia di Genova, il Tribunale, con sentenza n. 1198/2016, accoglieva in parte l’opposizione, riducendo il quantum della sanzione ad € 6.000, compensando le spese in ragione della metà.

Con la sentenza impugnata, n. 165/2019, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 135 del D. Lgs. n. 152 del 2006, perché la [OSCURATO:PERSONA] di Genova (già Provincia di Genova) non avrebbe potere sanzionatorio in materia ambientale, trattandosi di materia riservata alla competenza regionale.

La censuraè infondata.

Va innanzitutto evidenziato che la sentenza impugnata dà atto che la doglianza, nonproposta tra i motivi di ricorso in opposizione, era stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e ritenuta tardiva dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 1030/2015.

La Corte distrettuale aggiunge anche che la questione era stata esaminata, e ritenuta infondata, con sentenza del 31.5.2017, resa nell’ambito di altro giudizio (R.G. 1014/2014), e –in aderenza a detto precedente– ribadisce l’infondatezza della doglianza, sul presupposto che la Regione conservi la facoltà di delegare ad altri enti, come le Province o le [OSCURATO:PERSONA], le funzioni che le vengano assegnate dalla legge statale.

In aggiunta, va anche considerato che il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio soltanto nell’eventualità in cui si configuri una ipotesi di incompetenza assoluta, ovvero quando l’atto emesso concerna materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12555 del 19/07/2012, Rv. 623311 e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018, Rv. 651188 ).

Nel diverso caso in cui la questione del riparto delle competenze rimanga confinata all’interno del rapporto tra enti od organi nelle cui attribuzioni rientra, sia pure con diverse finalità, una determinata materia, sussiste la diversa fattispecie dell’incompetenza relativa (cfr. Cass. Sez.

U , Sentenza n. 8987 del 29/08/1990 , Rv. 469141 e Cass. Sez.

U , Sentenza n. 8062 del 21/04/2016 , Rv. 639449; nonché, in termini analoghi, Cass.

S ez.

U , Sentenza n. 4924 del 23/04/1992 , Rv. 476956 e Cass.Sez.

U , Sentenza n. 488 del 21/07/1999 , Rv. 528828).

Poiché la Provincia di Genova (oggi, [OSCURATO:PERSONA] di Genova) non è soltanto l’ente deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006, ma anche –per quanto concerne, in particolare, la Regione Liguria– l’ente preposto alla tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 43 del 1995, non sarebbe comunque possibile configurare una ipotesi di incompetenza assoluta (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23383 del 27/09/2018, non massimata).

Va data continuità, sul punto, al principio –affermato da questa Corte proprio in relazione ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente ricorso, tra le stesse parti ed in relazione al medesimo impianto di smaltimento dei rifiuti urbani– secondo cui “ In materia di illeciti ambientali, qualora l'accertamento e l'irrogazione dellerelative sanzioni siano stati effettuati dalla Provincia in luogo della regione viene in evidenza un vizio diincompetenza assoluta so lo se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020 , Rv.; in quell’occasione, la S.C. ha ravvisato una incompetenza soltanto relativa, poiché, all’epoca dei fatti, spettava alla Provincia, ai sensi del D. L gs. n. 152 del 2006, il potere di rilascio delle autorizzazioni di scarichi idrici).

Da quanto precede consegue che, anche volendo ritenere che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] di Genova fosse relativamente incompetente ad adottare il provvedimento sanzionatorio opposto dagli odierni ricorrenti, il vizio non poteva essere rilevato d’ufficio, ma avrebbe dovuto essere dedotto dalla parte ricorrente con i motivi di ricorso; poiché questo non è avvenuto, è corretta la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva n. 1030/2015, con la quale il Tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di carenza di potere.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della Legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il provvedimento sanzionatorio opposto sarebbe stato notificato erroneamente al [OSCURATO:PERSONA], il quale –al momento della notificazione– non rivestiva la carica di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].

La censura è infondata.

La sentenza impugnata (cfr. pag. 9) dà atto che l’ordinanza ingiunzione era stata notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. presso la sua sede, senza indicazione del nome del legale rappresentante, e che l’atto era stato consegnato all’incaricato al ritiro degli atti, e ritiene, correttamente, che ciò sia sufficiente ad assicurare la conoscenza dell’atto in capo al suo destinatario.

La circostanza che nell’ordinanza sia stato indicato [OSCURATO:PERSONA] come legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega, invece, alcuna rilevanzaai fini della regolarità della notificazione.

La censura in esame tratta indistintamente il profilo della regolarità della notificazione e quello della regolarità della contestazione contenuta nell’atto sanzionatorio.

In relazione al primo profilo, va confermata la statuizione della Corte di Appello, essendo sufficiente, e pienamente idonea, la notificazione eseguita alla sede della società che sia stata ritirata – come nel caso di specie–dall’addetto alla ricezione degli atti.

In relazione al secondo aspetto, invece, i ricorrenti evidenziano che l’ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto individuare, quali trasgressore, la società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, posto che il [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva più tale qualifica all’epoca della notificazione dell’atto sanzionatorio.

Su tale secondo profilo, va evidenziato che gli stessi ricorrenti danno atto (cfr. pag. 28 del ricorso) che l’ ordinanza individua , qual i destinatari della s anzione, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA]: il che esclude la sussistenza del vizio denunziato, poiché comunque l’atto individuala società come destinatario della sanzione.

Con il terzo motivo , la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 14 della Legge n. 689 del 1981 e 133 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato erroneamente notificato ad un soggetto che non era il proprietario dell’impianto.

Quest’ultimo, infatti, appartiene al Comune di Cogoleto, che lo ha affidato in gestione alla [OSCURATO:SOCIETA].

La censura è infondata.

L’art. 133 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce “chiunque effettui” o “continui ad effettuare o mantenere” scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione prevista dall’art. 124 della stessa normativa.

La circostanza che l’impianto sia di proprietà del Comune, pertanto, è irrilevante, ai fini dell’individuazione del responsabile della condotta sanzionata, e non vale ad escludere la responsabilità della società odierna ricorrente.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27326-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 165/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Conricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano opposizione, innanzi al Tribunale di Genova, avverso l’ordinanza - ingiunzione del 28.11.2013, n. 93/A, emessa dalla Provincia di Genova, con la quale era stata contestata agli opponenti la violazione dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152 del 2006, per aver gestito l’impianto di depurazione dei rifiuti urbani del Comune di Cogoleto, di proprietà del locale Comune, in assenza del prescritto provvedimento autorizzativo, e comminata la sanzione di € 15.010. Nella resistenza della Provincia di Genova, il Tribunale, con sentenza n. 1198/2016, accoglieva in parte l’opposizione, riducendo il quantum della sanzione ad € 6.000, compensando le spese in ragione della metà. Con la sentenza impugnata, n. 165/2019, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Genova. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 135 del D. Lgs. n. 152 del 2006, perché la [OSCURATO:PERSONA] di Genova (già Provincia di Genova) non avrebbe potere sanzionatorio in materia ambientale, trattandosi di materia riservata alla competenza regionale. La censuraè infondata. Va innanzitutto evidenziato che la sentenza impugnata dà atto che la doglianza, nonproposta tra i motivi di ricorso in opposizione, era stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado e ritenuta tardiva dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 1030/2015. La Corte distrettuale aggiunge anche che la questione era stata esaminata, e ritenuta infondata, con sentenza del 31.5.2017, resa nell’ambito di altro giudizio (R.G. 1014/2014), e –in aderenza a detto precedente– ribadisce l’infondatezza della doglianza, sul presupposto che la Regione conservi la facoltà di delegare ad altri enti, come le Province o le [OSCURATO:PERSONA], le funzioni che le vengano assegnate dalla legge statale. In aggiunta, va anche considerato che il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza dell’organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio soltanto nell’eventualità in cui si configuri una ipotesi di incompetenza assoluta, ovvero quando l’atto emesso concerna materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione alla quale l’organo emittente appartiene (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12555 del 19/07/2012, Rv. 623311 e Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018, Rv. 651188 ). Nel diverso caso in cui la questione del riparto delle competenze rimanga confinata all’interno del rapporto tra enti od organi nelle cui attribuzioni rientra, sia pure con diverse finalità, una determinata materia, sussiste la diversa fattispecie dell’incompetenza relativa (cfr. Cass. Sez. U , Sentenza n. 8987 del 29/08/1990 , Rv. 469141 e Cass. Sez. U , Sentenza n. 8062 del 21/04/2016 , Rv. 639449; nonché, in termini analoghi, Cass. S ez. U , Sentenza n. 4924 del 23/04/1992 , Rv. 476956 e Cass.Sez. U , Sentenza n. 488 del 21/07/1999 , Rv. 528828). Poiché la Provincia di Genova (oggi, [OSCURATO:PERSONA] di Genova) non è soltanto l’ente deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006, ma anche –per quanto concerne, in particolare, la Regione Liguria– l’ente preposto alla tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 43 del 1995, non sarebbe comunque possibile configurare una ipotesi di incompetenza assoluta (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23383 del 27/09/2018, non massimata). Va data continuità, sul punto, al principio –affermato da questa Corte proprio in relazione ad una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente ricorso, tra le stesse parti ed in relazione al medesimo impianto di smaltimento dei rifiuti urbani– secondo cui “ In materia di illeciti ambientali, qualora l'accertamento e l'irrogazione dellerelative sanzioni siano stati effettuati dalla Provincia in luogo della regione viene in evidenza un vizio diincompetenza assoluta so lo se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 8364 del 29/04/2020 , Rv.; in quell’occasione, la S.C. ha ravvisato una incompetenza soltanto relativa, poiché, all’epoca dei fatti, spettava alla Provincia, ai sensi del D. L gs. n. 152 del 2006, il potere di rilascio delle autorizzazioni di scarichi idrici). Da quanto precede consegue che, anche volendo ritenere che nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] di Genova fosse relativamente incompetente ad adottare il provvedimento sanzionatorio opposto dagli odierni ricorrenti, il vizio non poteva essere rilevato d’ufficio, ma avrebbe dovuto essere dedotto dalla parte ricorrente con i motivi di ricorso; poiché questo non è avvenuto, è corretta la statuizione contenuta nella sentenza non definitiva n. 1030/2015, con la quale il Tribunale ha ritenuto tardiva l'eccezione di carenza di potere. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della Legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il provvedimento sanzionatorio opposto sarebbe stato notificato erroneamente al [OSCURATO:PERSONA], il quale –al momento della notificazione– non rivestiva la carica di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. La censura è infondata. La sentenza impugnata (cfr. pag. 9) dà atto che l’ordinanza ingiunzione era stata notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. presso la sua sede, senza indicazione del nome del legale rappresentante, e che l’atto era stato consegnato all’incaricato al ritiro degli atti, e ritiene, correttamente, che ciò sia sufficiente ad assicurare la conoscenza dell’atto in capo al suo destinatario. La circostanza che nell’ordinanza sia stato indicato [OSCURATO:PERSONA] come legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega, invece, alcuna rilevanzaai fini della regolarità della notificazione. La censura in esame tratta indistintamente il profilo della regolarità della notificazione e quello della regolarità della contestazione contenuta nell’atto sanzionatorio. In relazione al primo profilo, va confermata la statuizione della Corte di Appello, essendo sufficiente, e pienamente idonea, la notificazione eseguita alla sede della società che sia stata ritirata – come nel caso di specie–dall’addetto alla ricezione degli atti. In relazione al secondo aspetto, invece, i ricorrenti evidenziano che l’ordinanza ingiunzione avrebbe dovuto individuare, quali trasgressore, la società [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, posto che il [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva più tale qualifica all’epoca della notificazione dell’atto sanzionatorio. Su tale secondo profilo, va evidenziato che gli stessi ricorrenti danno atto (cfr. pag. 28 del ricorso) che l’ ordinanza individua , qual i destinatari della s anzione, [OSCURATO:SOCIETA]. ed il [OSCURATO:PERSONA]: il che esclude la sussistenza del vizio denunziato, poiché comunque l’atto individuala società come destinatario della sanzione. Con il terzo motivo , la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 14 della Legge n. 689 del 1981 e 133 del D. Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato erroneamente notificato ad un soggetto che non era il proprietario dell’impianto. Quest’ultimo, infatti, appartiene al Comune di Cogoleto, che lo ha affidato in gestione alla [OSCURATO:SOCIETA]. La censura è infondata. L’art. 133 del D. Lgs. n. 152 del 2006 punisce “chiunque effettui” o “continui ad effettuare o mantenere” scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione prevista dall’art. 124 della stessa normativa. La circostanza che l’impianto sia di proprietà del Comune, pertanto, è irrilevante, ai fini dell’individuazione del responsabile della condotta sanzionata, e non vale ad escludere la responsabilità della società odierna ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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