CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 23833/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Martinsicuro, alla via Roma, n. 626, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procuraspecialesu foglio allegato in calce al ricorsoed in virtù di ulteriore procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ. allegata in calce all’istanza di decisione. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di BARI s.p.a. (già “ [OSCURATO:PERSONA] di Bari” soc. coop. per azioni, incorporante “[OSCURATO:PERSONA] – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo” s.p.a.)– c.f. 0 0254030729 - in persona de l dottor Cos tantino Feroni , responsabile dell’U.O. legale e societario, giusta procura per notar Petrera di Bari del 19.7.2022, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Teramo , al corso Cerulli , n. 3 1 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dife nde in virtù di procur a special e su fogli o allegatoin calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante “[OSCURATO:PERSONA]”) – c.f. 00799960158 - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Marchetti di Milano del 14.4.2021, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Teramo, alla via Stazio, n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procur a specialesu foglio allegat o al contro ricorso . CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1483/2022della Corte d’Appello di L’Aquila; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Co n atto notificato in data 16.5.2016 il Comune di Tortoreto citava a comparire dinanzi al Tribunale di Teramo la “Cassa di Risparmio di Chieti” s.p.a. (“Carichieti”)e la “Cassa di Risparmio di Teramo” s.p.a. (“ Tercas ”) . Esponeva che gli istituti bancari convenuti, affidataridel servizio di tesoreria comunale, rispettivamente dal 2004 al 2007 e dal 2008 al 2013,avevano estinto numerosi mandatidi pagamento comunali in violazione delle prescrizioni di cui alle convenzioni di affidamento del servizio(cfr. ricorso, pag. 3).Esponeva che l’inadempiente condotta degli istituti convenuti g l i aveva arrecato significativi danni , ascrivibili nella misura di euro 634.894,45 alla “Carichieti” e nella misura di euro 384.150,54 alla“Tercas”, danni corrispondenti all’importo degli assegni circolari indebitamente rimessi brevi manu a l responsabile del settore finanziario di esso attore, responsabile di cui si era acclarata l’infedeltànella formazione dei mandati (cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva pertanto accertarsi e dichiararsi la responsabilità degli istituti di credito convenuti e pronunciarne condanna al risarcimentodei danni. 2.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA] di Bari” s.c.p.a. , incorporante la “Tercas” . Eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale, siccome munita di giurisdizione la Corte dei Conti. 3.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.). Del pari eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione. 4. C on sentenza n. 2 46 /201 9 il t ribunale , respinta, peraltro, l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, accoglievala domanda dell’attore e, per l’effetto, condannava la “ [OSCURATO:PERSONA] di Bari ” a paga re al Comune di Tortoreto la somma di euro 304.150,54, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno e condannava la“[OSCURATO:PERSONA]” a pagare al Comune di Tortoreto la somma di euro 502.166,37, oltre interessi legali,del pari a titolo di risarcimento del danno. 5. L’ “Unione di [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]”, proponeva appello. Parimentiproponeva appello la “[OSCURATO:PERSONA] di Bari ” . Resisteva il Comune di Tortoreto.6.Con sentenza n. 1483 / 2022 la Co rte d’Appello di L’Aquila , in accogli mento dei gravami, dichiaravail difetto di giurisdizione del giudice ordinario , siccome munita di giurisdizione la Corte dei Conti; compensava le spese del doppio grado. Premettevala corte – ai fini dell’operato disconoscimento della giurisdizione -che la fattispecie controversa era del tutto assimilabile a quella scrutinata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenzan. 1433/1994, sentenza che aveva riguardato un’ipotesi “di non conformità dei mandati di pagamento alle disposizioni di legge” (cfr.sentenza d’appello, pag. 16), ed, altresì, che con la sentenza n. 3362/2018 e con la sentenza n. 10376/2019 le sezioni unite avevano puntualizzato che la giurisdizione contabile aveva “assunto progressivamente una portata più generalecomprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione”, sì da riguardare “ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile” (cfr.sentenza d’appello, pag. 17). Indi esponevache nella fatti specie - fatti specie in cui il Comune appellato si era limitato a negare il carattere esclusivo della giurisdizione contabile (cfr. sentenza d’appello, pag. 18)– era da disconoscere, sulla scorta del criterio di riparto della giurisdizione cosiddetto del “petitum sostanziale”, ancorato all’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio alla stregua dei fatti allegati, la giurisdizione concorrente del giudice ordinario nei confronti de gli istituti di credito che avevano operato in qualità ditesorieri del Comune . 7.Avverso tale sentenza i l Comune di Tortoreto ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazionesulla base di un unico articolato motiv o .La “[OSCURATO:PERSONA] di Bari” s.p.a. ha depositato controricors o ; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi ilricorso con il favore delle spese . “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.(incorporante “U.B.I.”) ha depositato controricorso; del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese. 8.Il consigliere delegato ha formulato propostaex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 29.8.2023 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta inammissibilitàdel ricorso. 9. Con istanza datata 4.1 0 .202 3 il Comune di Tortoreto ha chiesto che la causa venga decisa. 10.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la “[OSCURATO:PERSONA] di Bari”. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con l’unico motivo il ricorrent e de duce ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1 , cod. proc. civ. checon riferimento alle proprie domande, volte all’accertamento dell’inadempimento contrattuale degli istituti bancari convenuti nella gestione delservizio di tesoreria ed al conseguente risarcimento del danno (cfr. ricorso, pag. 21), la Corte di L’Aquila erroneamente ha declinato la giurisdizione. Deduce che la giurisdizione contabile è da escludere, “qualora si controverta, come nel caso di specie, in ordine all’esecuzione del rapporto contrattuale accessivo tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il concessionario del pubblico servizio”(così ricorso, pagg. 19 -20). Deduce che la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale(cfr. ricorso, pag. 21). Deduce quindi che la responsabilità civile degli istituti bancari che hanno assunto la veste di tesorieri, non può “essere confusa con la responsabilità patrimonialeamministrativa di questi, prevista nel (…) art. 58, legge 142/1990, come tale già affermata nei confronti degli (…) istituti intimati (…) con la sentenza della Corte dei Conti n. 25/2014”(così ricorso, pag. 26). 12.Questa Corte spiega che l’ azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudiziintegrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione(cfr. Cass. sez. un.(ord.) 23.11.2021, n. 36205 (Rv. 662886 - 01); Cass. sez. un. 14.4.2023, n. 9988 (Rv. 670947 – 01) . Con la pronuncia n. 1433 del 14.2.1994, le sezioni unite di questa Corte ebbero propriamente a puntualizzare che, ai sensi dell’art. 58, 2° co., della legge n. 142/1990, “il tesoriere dell’ente locale (al pari di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incarico della gestione di beni dell’ente stesso) è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, non solo per quanto concerne il conto della loro gestione ed il correlativo giudizio, bensì anche per quanto attiene al giudizio di responsabilità patrimoniale amministrativa” (e quindi non già per il giudizio di responsabilità civile)). 13.Su tale scorta, senza dubbio , la censura che il motivo di ricorso veicola, per il profilo specificamente afferente alla giurisdizione (le domande attore “non potevano che essere riservate alla Giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]”: così ricorso, pag. 21), non è propriamente destinata a ricevereseguito. Cosicché neppure sono involte, nella specie, le prerogative delle sezioni unite, exart. 374 cod. proc. civ., in tema di giurisdizione. Nondimeno, alla luce della riferita elaborazione giurisprudenziale, il motivo di ricorso èfondato e meritevole di accoglimento nei termini che segu ono . 14.Più esattamente, va nno, per un verso , condivis i e recepit i i riliev i del ricorrente secondo cui “deve ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio” (così ricorso, pagg. 30 - 31 ) , siccome le condotte ascrivibili al tesoriere nella fase di esecuzione del contratto di affidamento del servizio di tesoreria, “possono generare fatti costitutivi sia della responsabilità contabile-erariale dei tesorieri sia della responsabilità civile contrattuale degli stessi” (così ricorso, pag. 31). Cosicché nulla osta a che, nella specie, abbiano corso – innanzi al giudice ordinario -la domanda attorea “finalizzata all’accertamento dell’inadempimento contrattuale degli istituti bancari (…) convenuti, nella gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Tortoreto, alle obbligazioni assunte con le relative convenzioni contrattuali di affidamento del servizio (…) e la conseguente domanda risarcitoria” (così ricorso, pag. 21), siccome, appunto, nella specie, “si controverte sull’inadempimento contrattuale del contraente tesoriere e sull’obbligo di questi di risarcire il contraente Comune del conseguente danno” (così ricorso, pag. 28). 15.Più esattamente, vanno, per altro verso, disattesi i rilievi della Corte di L’Aquila, secondo cui all a proposizione e allo sviluppo in questa sede - giurisdizionale ordinaria - delle domande attoree osta la circostanza per cui innanzi al Tribunale di Teramo il [OSCURATO:PERSONA] aveva a ddotto i medesimi fatti- la condotta infedele d el proprio funzionario e gli accertamenti svolti in sede penale –dedotti nel giudizio contabile (“la disamina dell’atto introduttivo permette di apprezzare l’assoluta medesimezza della causa petendi invocata in questa sede rispetto a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità erariale, avendo il Comune dedotto i medesimi fatti”: così sentenza d’appello, pag. 24), giudizio contabile parimenti concernente la fase esecutiva del contratto intercorso con gli istituti bancari che avevano avuto veste di tesoriere (cfr. sentenza d’appello, pag. 23), giudizio contabile poi concluso si in via definitiva con la sussidiaria condanna della Tercas ” e della “ Carichieti ” al pagamento in favore del Comune, rispettivamente, delle somme di euro 80.000,00 e di euro 130.000,00, oltre interessi (cfr. sentenza d’appello, pagg. 21e 24). 16.Si tenga conto che questo Giudice del diritto ha avuto cura, altresì, di puntualizzare che non sussiste violazione del principio del “ne bis in idem”tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l’accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un’obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fattiinnanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell ’ esercizio dell ’ azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata alpieno ristoro del danno, con funzione riparatoriaed integralmente compen sativa , a protezione dell ’ interesse particolaredella singola Amministrazione attrice, mentre l ’ altra, invece, è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, albuon andamento della P .A. e al correttoimpiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria(cfr. Cass. 14.7.2015, n. 14632). 17.In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1483 /20 22 della Corte d’Appello di L’Aquila va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte dapprima menzionate. 18.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1483 /20 22 della Corte d’Appello di L’Aquila erinvia alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cass